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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 novembre 2024
398.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 novembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI indi del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
C. 2112-bis Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.
  Fa presente, quindi, che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
  Ricorda, altresì, che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
  Dà, quindi, la parola ai relatori per lo svolgimento del loro intervento introduttivo.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, intervenendo anche a nome degli altri relatori, onorevoli D'Attis, Lucaselli e Romano, fa presente che il disegno di legge C. 2112-bis del quale la Commissione avvia oggi l'esame, a conclusione di un ampio ciclo di audizione, risulta suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni. La prima sezione dispone, per ciascun anno del triennio di riferimento, il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici di finanza pubblica. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative, che includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.Pag. 48
  In particolare, il disegno di legge di bilancio si compone, nella prima sezione, di 124 articoli, raggruppati in quattordici Titoli. Ad essi seguono gli articoli da 125 a 143, che costituiscono la seconda sezione del disegno di legge e recano l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, i totali generali della spesa dello Stato e il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, nonché disposizioni diverse di carattere tecnico e contabile. L'articolo 144, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Osserva, in primo luogo, che il Titolo I del disegno di legge è composto dal solo articolo 1, che fissa, mediante rinvio all'allegato I annesso al provvedimento, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa. Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente ed è il risultato della differenza tra le entrate finali e le spese finali e corrisponde alla somma di indebitamento netto e saldo delle «partite finanziarie». In particolare, il saldo netto da finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio per il 2025 si attesta, in termini di competenza, a circa 187,3 miliardi di euro nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027 e, in termini di cassa, a circa 248,1 miliardi di euro nel 2025, 219,8 miliardi nel 2026 e 191,6 miliardi nel 2027.
  Ricorda, a tal proposito, che, in base a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. In base a quanto stabilito dalla citata legge n. 196 del 2009, tali obiettivi sono aggiornati, per il triennio di riferimento della legge di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.
  Quest'anno, a seguito della riforma della governance economica dell'Unione europea, il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica per i prossimi anni nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, principale documento di programmazione economica previsto dal nuovo quadro normativo europeo. Ricorda, a tal riguardo, che sul percorso programmatico delineato dal Piano, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica si sono espressi favorevolmente con l'approvazione, rispettivamente, delle risoluzioni 6-00132 e 6-00110.
  Come specificato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, in attesa della revisione della normativa contabile nazionale, a fini di adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole della governance europea, il disegno di legge di bilancio e la nota tecnico-illustrativa che sarà trasmessa sono stati predisposti secondo la struttura e i contenuti previsti dalla vigente disciplina contabile. Essa prevede il raccordo tra il valore del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, nonché l'esposizione del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.
  Dalla tavola di raccordo emerge come, in corrispondenza dei valori del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge di bilancio, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 74 miliardi di euro nel 2025, a 65 miliardi nel 2026 e a 62 miliardi nel 2027. Tali valori sono coerenti, oltre che con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, anche con l'indebitamento netto programmatico come risultante dai valori riportati nel quadro di finanza pubblica individuato, in coerenza con la traiettoria di spesa netta ivi delineata, nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, che prevede un indebitamentoPag. 49 netto programmatico in percentuale del PIL pari, nel prossimo triennio, al 3,3 per cento nel 2025, al 2,8 per cento nel 2026 e al 2,6 per cento nel 2027.
  Fa presente che il Titolo II, composto dagli articoli da articoli da 2 a 15 e articolato in sei Capi, reca misure di riduzione della pressione fiscale e misure in materia fiscale.
  L'articolo 2, al comma 1, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, pari al 23, al 35 e al 43 per cento, già prevista, per l'anno 2024, in deroga alla disciplina del Testo unico delle imposte sui redditi e aumenta la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro. Il comma 2 dispone l'adeguamento dell'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia. I commi da 3 a 8 recano disposizioni a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente. In particolare, i commi 3, 4 e 5, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro, prevedono che sia riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e inferiori a 40.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro. In base ai commi 6 e 7, tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni. Il comma 8 include, ai fini del calcolo delle soglie di reddito sopra indicate, alcuni redditi esenti sulla base di disposizioni speciali. Il comma 9 dell'articolo 2, introducendo l'articolo 16-ter nel Testo unico delle imposte sui redditi, prevede, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, specifici limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito, nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Ai fini dell'applicazione dei limiti sono escluse le detrazioni riferite a spese sanitarie, nonché quelle relative a specifici prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, le rate relative alle detrazioni per talune spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, per talune spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Nel complesso gli interventi dei primi nove commi dell'articolo 2 costituiscono la misura finanziariamente più rilevante della manovra, determinando impieghi pari a oltre 17,6 miliardi di euro nell'anno 2025, 18,3 miliardi euro nell'anno 2026 e 17,9 miliardi di euro nell'anno 2027, con effetti a regime che, a decorrere dall'anno 2036, si stabilizzano a oltre 17,3 miliardi di euro. Il comma 10 contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene inoltre limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli. Viene, infine, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.
  L'articolo 3 dispone che, nella determinazione delle basi imponibili, IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari, le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi.Pag. 50
  Con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante, una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE formatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, determinate applicando una percentuale forfettaria pari al 65 per cento del maggior reddito imponibile che emerge per effetto dei citati differimenti.
  Si definiscono, infine, i criteri di determinazione degli acconti IRES e IRAP per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro, che, essenzialmente, non devono tener conto dei menzionati piani di rientro, per il 2025, e dei differimenti proposti dall'articolo in commento, per i periodi d'imposta successivi.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di imposte digitali e cripto attività, estendendo la platea dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali, la cosiddetta Digital Service Tax, mediante l'eliminazione delle soglie di ricavi attualmente previste, nonché innalzando al 42 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività.
  L'articolo 5 introduce a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
  L'articolo 6, al fine di contrastare eventuali fenomeni fraudolenti, estende l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali.
  L'articolo 7 reca misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. In primo luogo, si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria, ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plugin. Le disposizioni vigenti prevedono, invece, percentuali differenziate in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo. Viene novellata, inoltre, la disciplina dell'IVA, al fine di assoggettare all'aliquota ordinaria del 22 per cento, anziché a quella ridotta al 10 per cento, le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
  L'articolo 8 introduce modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Si interviene, infine, anche sulla disciplina del superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell'anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.
  Nell'ambito delle misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, l'articolo 9 introduce norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico, anche attraverso una disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni. Si interviene, inoltre, sulla disciplina del codice identificativo nazionale in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive e prevede la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, Pag. 51viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  L'articolo 10 reca misure volte ad assicurare la tracciabilità delle spese. In particolare, il comma 1 novella il Testo unico delle imposte sui redditi, limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa ai soli casi in cui queste siano effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, il successivo comma 2 estende tali previsioni anche all'IRAP, mentre il comma 3 prevede che le predette disposizioni si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. I commi 4 e 5 prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Per effetto di tale disposizione, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo, avranno l'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo superiore a 2.500 euro. Il comma 6 sostituisce il comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette.
  L'articolo 11 dispone che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l'imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.
  L'articolo 12 apporta modifiche in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo. In particolare, il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica con cui si specifica che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25 per cento, oltre che ai giochi di abilità a distanza, anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Il comma 2 modifica le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Infine, il comma 3 introduce, a decorrere dall'anno 2025, il limite massimo del 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del Bingo.
  L'articolo 13 stabilizza, a decorrere dall'anno 2025, l'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì. Con la medesima disposizione si provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  L'articolo 14 proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024, come quelle relative al Bingo, quelle in materia di scommesse e quelle per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.
  Infine, l'articolo 15 reca disposizioni in materia di tassazione dei lavoratori frontalieri. In particolare, il comma 1 prevede che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Il comma 2 Pag. 52estende anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina del Testo unico delle imposte sui redditi che ne prevede la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali. Il comma 3 estende anche a comuni di frontiera che non erano stati precedentemente inclusi nei relativi elenchi una quota del contributo statale previsto dall'attuazione del menzionato Accordo.
  In relazione al Titolo III, composto dagli articoli da 16 a 17, fa presente che esso reca misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie.
  In questo contesto, l'articolo 16 dispone l'incremento di 50 milioni di euro annui, con decorrenza dal 2025, della dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Dispone, inoltre, l'incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2025 della dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico decreto interministeriale.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età, e rifinanziando il predetto Fondo per 130 milioni di euro per l'anno 2025 e per 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La disposizione, inoltre, differisce alla medesima data l'applicazione di alcune norme a supporto dell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose.
  Rileva che il Titolo IV include gli articoli da 18 a 22 e prevede interventi in materia di rinnovo dei contratti di lavoro pubblici e di pubblico impiego.
  In dettaglio, l'articolo 18 reca disposizioni in materia di trattamenti accessori. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024. Per le amministrazioni statali, il suddetto incremento è ammesso nel limite di spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 112,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Per le amministrazioni diverse da quelle statali, l'incremento è ammesso a valere sui relativi bilanci e secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore. Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024. Il comma 2 dispone in merito alle risorse da destinare per l'incremento del finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, stabilito nella misura di 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il comma 3, infine, incrementa di 93,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di finanziare l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente, in coerenza con quanto disposto dai precedenti commi dell'articolo per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 19 determina, per il triennio 2025-2027, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, in misura pari a 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, a 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Si dispone l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali riferiti al medesimo triennio sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Viene altresì autorizzata la spesa per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, nonché Pag. 53per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, destinando a tale finalità 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
  L'articolo 20 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato, per assicurare la piena operatività del cosiddetto Ufficio per il processo. Si autorizza, inoltre, il medesimo Dicastero a conferire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.
  L'articolo 21 reca disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS. Il comma 1, in particolare, dispone l'istituzione presso l'Istituto di tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sia determinata, sulla base delle somme riscosse correlabili a determinate attività di controllo ispettivo e amministrativo, la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dal 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS.
  L'articolo 22 reca disposizioni in materia di rimborsi delle spese di viaggio per congedi e per trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero.
  Fa presente che il Titolo V, costituito dagli articoli da 23 a 36 e articolato in due Capi, prevede misure in materia di lavoro e previdenza sociale, nonché in materia di famiglia.
  In particolare, l'articolo 23 dispone, al comma 1, un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, costituite dal conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti in base alla cosiddetta quota 103 o in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica. Tale incentivo corrisponde a quello finora previsto limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31 dicembre 2024, dei requisiti relativi alla cosiddetta quota 103. Rispetto all'incentivo già previsto, oltre all'ampliamento delle fattispecie che vi rientrano, viene introdotto il beneficio ulteriore dell'esclusione delle somme dalla base imponibile fiscale, oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva. I commi 2 e 3 prevedono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio coincida con il requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni. Viene di conseguenza meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età, o successivamente, possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Il comma 4 abroga la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Il comma 5 introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni. Il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età e tale possibilità è ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
  L'articolo 24 reca misure in materia di flessibilità in uscita. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina del regime pensionistico «Opzione donna», prevedendo che possano accedervi anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2023, un'anzianitàPag. 54 contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia. È, inoltre, posticipato dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025 il termine entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
  Il comma 2 prevede l'estensione temporale del regime della cosiddetta «quota 103», per i soggetti che nel corso dell'anno 2025 conseguono i relativi requisiti, costituiti dal possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. I commi 3 e 4 recano disposizioni in materia di APE sociale, le quali prevedono l'applicazione fino al 31 dicembre 2025 delle relative disposizioni in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti. Inoltre, si stabilisce che il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui.
  L'articolo 25 prevede misure volte alla tutela del potere di acquisto dei titolari di trattamenti pensionistici minimi, da applicare in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi. In particolare, si prevede un incremento transitorio, limitato alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026, per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l'anno 2026. Ai fini del predetto calcolo, la seconda percentuale non si somma alla prima.
  L'articolo 26 reca disposizioni volte a favorire l'accesso al pensionamento delle lavoratrici madri. In particolare, si eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il limite viene elevato da dodici a sedici mesi, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi.
  L'articolo 27 esclude, per i soggetti residenti all'estero, il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS. Viene in ogni caso fatta salva l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza dell'importo minimo, come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica.
  L'articolo 28 prevede misure in materia di previdenza complementare, consentendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo, di computare, ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.
  L'articolo 29 esclude dall'applicazione della legislazione in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, nonché dei lavoratori frontalieri, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.
  L'articolo 30 proroga alcune misure in materia di ammortizzatori sociali, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali interventi concernono l'indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l'attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Si prevedono, altresì, la proroga di talune convenzioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili e misure volte all'attuazione del Programma Garanzia occupabilità lavoratori.Pag. 55
  Nell'ambito delle misure in materia di famiglia, l'articolo 31 introduce il bonus per le nuove nascite, che consiste in un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall'INPS su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui, computato a tali fini al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico, nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare indicate dalla norma. Il comma 2 prevede un'attività di monitoraggio finanziario dell'INPS e, nel caso in cui si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle suddette stime, una procedura ministeriale per la rideterminazione della misura dell'assegno una tantum e del limite del valore dell'ISEE. Il comma 3 quantifica gli oneri connessi all'introduzione del suddetto assegno, valutati in misura pari a 330 milioni di euro per il 2025 e a 360 milioni annui a decorrere dal 2026.
  Gli articoli 32 e 33 recano alcune modifiche della disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. In particolare, l'articolo 32 esclude dal valore dell'ISEE, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, mentre l'articolo 33 sopprime la condizione, alla quale è subordinata una quota di importo del buono, costituita dalla presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.
  L'articolo 34 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino, ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale, riconosciuto in alternativa alla madre o al padre.
  L'articolo 35 reca disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri, riconoscendo un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
  L'articolo 36 dispone un incremento, di importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di favorire l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza.
  Rileva che il Titolo VI, che include gli articoli da 37 a 46 ed è articolato in tre Capi, dispone interventi in materia di disabilità e non autosufficienza, politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze, nonché disposizioni in materia di sport.
  In particolare, l'articolo 37 estende le disposizioni in materia di gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e di accesso agli esercizi aperti al pubblico, già previste a legislazione vigente per i cani guida delle persone non vedenti, anche ai cani di assistenza di persone con disabilità o con patologie. I medesimi benefici si applicano anche con riferimento alle figure coinvolte nell'addestramento dei cani di assistenza, nell'espletamento di tale addestramento. In relazione a tali previsioni, si dispone l'incremento di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.
  L'articolo 38, relativo all'attuazione della riforma in materia di disabilità prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e attuata con specifica disciplina legislativa, Pag. 56autorizza l'INPS a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025. Per tali finalità, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento. Si prevede, inoltre, una riduzione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa prevista per le assunzioni di tali figure nell'ambito della riforma in materia di disabilità.
  L'articolo 39 estende al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga operanti fuori del territorio nazionale il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  L'articolo 40 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  L'articolo 41 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico Fondo per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi. La disposizione interviene, inoltre, in materia di destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria, sopprimendo l'obbligo di trasmissione anche al Ministero della sanità del relativo verbale delle operazioni di distruzione.
  L'articolo 42 prevede la costituzione di un Sistema nazionale di allerta rapida di contrasto alla diffusione di sostanze psicoattive presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 43, nel dettare disposizioni in materia di finanziamento sportivo, include il Comitato italiano paralimpico tra i soggetti istituzionali, costituenti il movimento sportivo nazionale, destinatari della quota del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportiva, incrementando al contempo il limite minimo di risorse a tali soggetti destinabile. Le risorse incrementali, pari a circa 28,7 milioni di euro annui dal 2025 al 2034 e a circa 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, sono destinate al predetto Comitato per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali. Resta inalterato l'ammontare delle risorse destinate agli altri enti coinvolti. Infine, a decorrere dall'anno 2025, è abrogata la vigente autorizzazione di spesa per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale.
  L'articolo 44 incrementa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
  L'articolo 45 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.
  L'articolo 46 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo speciale istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.
  Segnala che il Titolo VII, costituito dagli articoli da 47 a 66, reca disposizioni in materia di sanità.
  In dettaglio, in questo ambito, l'articolo 47 prevede la quantificazione dell'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, anche al fine di assicurare la copertura finanziaria di numerose Pag. 57disposizioni del disegno di legge in esame, stabilendo un incremento pari a 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, a 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, a 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, a 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, a 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e a 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
  Una quota delle risorse incrementali è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030, per 883 milioni di euro relativi all'anno 2028, 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Inoltre, una quota di dette risorse incrementali è destinata ad aumentare le disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale, per 928 milioni di euro per l'anno 2026, 478 milioni di euro per l'anno 2027 e 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
  L'articolo 48 dispone un ulteriore incremento del limite di spesa per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza da parte di soggetti privati accreditati, pari a 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1 punto percentuale a decorrere dal 2026. Dette risorse incrementali sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio. La norma prevede, altresì, la copertura degli oneri, stimati in 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale previste a normativa vigente.
  L'articolo 49 reca disposizioni in materia di farmaci innovativi, definendo in primo luogo i fattori da cui deriva l'innovatività di un farmaco e precisando la nozione di farmaco innovativo. Si specifica la finalizzazione delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, prevedendosi altresì una disciplina relativa alla destinazione delle risorse non impiegate del suddetto Fondo, nonché alla eventuale eccedenza della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi, che concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Si prevede, poi, che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia estesa anche ai medicinali con requisito di innovatività condizionata la possibilità di accesso alle risorse del Fondo suddetto, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. Si estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche a determinati agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti l'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, in presenza di alcuni presupposti. Si prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere alle risorse del Fondo di cui al comma 3 per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.
  Da ultimo, si introducono alcune modifiche testuali alla legge di bilancio per il 2017, in relazione all'intervenuto superamento della distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici e alla conseguente unificazione dei due separati fondi ad essi in precedenza dedicati.
  L'articolo 50 autorizza la spesa di 77 milioni di euro, vincolando una corrispondente quota-parte del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, al fine di garantire le risorse necessarie per provvedere, per l'anno 2025, alle necessità dei pazienti classificati come diagnosis-related group (DRG) post acuzie, e di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati, quanto a 350 milioni di euro, ai suddetti DRG post acuzie, e 650 milioni di euro ai DRG per acuti. Tale incremento ha l'obiettivo di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenzaPag. 58 ospedaliera erogate in post acuzie ed erogate per acuti.
  L'articolo 51 dispone un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 52 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025-2029.
  L'articolo 53, al fine di ridurre le liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto dei relativi dispositivi medici, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  L'articolo 54 prevede, al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, che tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile e a carico del cittadino siano effettuate in formato elettronico. Le regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, devono assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l'attuazione della completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico.
  L'articolo 55, al comma 1, prevede la sottoscrizione di accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie. Tale sottoscrizione è obbligatoria per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano in presenza di fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria. Il successivo comma 2 demanda al Ministero della salute la definizione del format dei predetti accordi e specifica in quali casi questi debbano essere sottoscritti; ne stabilisce inoltre i termini temporali di sottoscrizione e la durata minima. Il comma 3 stabilisce che, ai fini della verifica degli adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento agli accordi bilaterali di cui al comma 1 del presente articolo. Il comma 4, al fine di garantire appropriatezza ed equità delle cure, sopprime la particolare disciplina valevole per le regioni che, ottenuto un esito positivo dalla verifica del proprio equilibrio economico-finanziario, fissino importi tariffari superiori alle tariffe massime di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 56 è diretto ad incrementare le risorse destinate dalla legge di bilancio per il 2022, già aumentate con la legge di bilancio per il 2023, alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso.
  L'articolo 57, al comma 1, opera, all'interno della filiera del farmaco, una rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti, trasferendo una percentuale pari allo 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), ossia farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, dalle aziende farmaceutiche ai grossisti. Il successivo comma 2 specifica che la suddetta maggiorazione dello 0,65 per cento a favore dei grossisti è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco. In base al comma 3, ai distributori farmaceutici spetta una quota pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) distribuita a favore delle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  L'articolo 58 incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, l'importo delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione delle Pag. 59finalità legate all'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
  L'articolo 59 novella l'articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999 in materia di trattamento economico spettante ai medici specializzandi in formazione, prevedendo che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, sia assegnato un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche e un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate. Allo scopo è autorizzata l'ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  L'articolo 60, al fine di garantire e implementare la presenza, negli istituti penitenziari, di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  L'articolo 61, allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, incrementa i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  L'articolo 62, allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, incrementa il vigente valore dell'indennità di specificità sanitaria nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  L'articolo 63, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri del Servizio sanitario nazionale, incrementa gli importi dell'indennità di specificità infermieristica, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Inoltre, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale, nonché agli operatori socio-sanitari, incrementa gli importi della «indennità tutela del malato e promozione della salute», nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  L'articolo 64 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, in favore delle regioni che risultino adempienti relativamente alla voce «Liste d'attesa (H)» del documento per la verifica degli adempimenti da parte del Comitato LEA.
  L'articolo 65 vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi, terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.
  L'articolo 66 definisce una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze, operando un riassetto delle disposizioni vigenti. La disposizione destina annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una quota pari a 50 milioni di euro per tali finalità, rimettendo a decreti del Ministro della salute la definizione di linee di azione per garantire le prestazioni citate alle persone affette da ogni forma di dipendenza. È, inoltre, prevista l'istituzione di un Osservatorio incaricato di monitorare le dipendenze patologiche e l'efficacia delle azioni di cura e prevenzione intraprese, istituendo uno specifico Fondo, per il finanziamento del quale è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrerePag. 60 dall'anno 2025, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche.
  Passando ad illustrare il Titolo VIII, articolato in due Capi, che interviene, agli articoli da 67 a 80, con misure in materia di crescita, infrastrutture e investimenti, fa presente, anzitutto, che l'articolo 67 estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concerne esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.
  L'articolo 68 introduce, ai commi da 1 a 4, un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esenzione si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di cento chilometri di distanza dal precedente comune di residenza. Ai sensi dei commi 5 e 6, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Tali norme, che corrispondono a quelle previste per il periodo di imposta 2024, prevedono una disciplina più favorevole, rispetto a quella stabilita a regime, in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo, cosiddetti fringe benefits.
  L'articolo 69 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024.
  L'articolo 70 dispone una proroga ai periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027 degli incentivi fiscali alle nuove assunzioni consistenti nella maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di personale dipendente, con un intervento che determina minori entrate annue pari a circa 1,3 miliardi di euro.
  L'articolo 71 estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida e delle relative linee di attività per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica. Si prevede, inoltre, l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato «Piano casa Italia», al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo.Pag. 61
  L'articolo 72, comma 1, in attuazione della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, limita al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, la cosiddetta «decontribuzione Sud», consistente nell'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 2 incrementa conseguentemente i limiti di spesa previsti da disposizioni che disciplinano incentivi occupazionali nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 a favore di giovani, donne e aree del Mezzogiorno. Le risorse rese disponibili a seguito del limite introdotto alla misura «decontribuzione Sud» concorrono alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal successivo comma 3 e dall'articolo 77. Il comma 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo volto a finanziare interventi con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno, con una dotazione di 2,45 miliardi di euro per l'anno 2025, di un miliardo di euro per l'anno 2026, di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2028 e di 750 milioni di euro per l'anno 2029.
  L'articolo 73 dispone un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 dell'operatività del credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i relativi limiti di utilizzo.
  L'articolo 74 riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale abbiano fruito senza averne titolo.
  L'articolo 75 rifinanzia, in misura pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, l'autorizzazione di spesa relativa alla cosiddetta «Nuova Sabatini», che prevede un sostegno agli investimenti in beni strumentali effettuati da parte di micro, piccole e medie imprese.
  L'articolo 76 prevede la facoltà di concedere contributi, a favore dei soggetti attuatori che ne facciano motivata richiesta, per il completamento degli interventi di realizzazione e gestione della banda ultra-larga nelle zone bianche, prevedendo che eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.
  L'articolo 77 estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona economica speciale unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta.
  L'articolo 78 reca una autorizzazione di spesa di 88 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, disponendo, altresì, un incremento di 7 milioni di euro per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa volta a permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento dell'evento.
  L'articolo 79 prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale, autorizzando a tal fine la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025.
  L'articolo 80 definisce la procedura per il trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS S.p.A. nelle società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus – SITAF S.p.A, da attuarsi tramite due diverse operazioni straordinarie di scissione, prima da ANAS S.p.A. alla società Ferrovie dello Pag. 62Stato italiane S.p.A. e, successivamente, da quest'ultima in favore della società Autostrade dello Stato S.p.A.
  Rileva che il Titolo IX, costituito dagli articoli da 81 a 83, reca misure in materia di agricoltura.
  In particolare, l'articolo 81 reca disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022, autorizzando a tal fine il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all'adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.
  L'articolo 82 detta disposizioni in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia, concedendo un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico, nonché autorizzando la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), finalizzato a consentire la condivisione dei dati raccolti direttamente o tramite altre banche dati zootecniche. Si ampliano, infine, gli obiettivi del Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Phoma tracheiphila», cosiddetto «mal secco degli agrumi», includendo il supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari.
  L'articolo 83, che dettava disposizioni volte a modificare la disciplina in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, ai fini dell'applicazione della deroga prevista, rispetto al possesso del titolo di conduzione, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, è stato stralciato dal Presidente della Camera nella seduta del 29 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.
  Osserva che il Titolo X, articolato in tre Capi e costituito dagli articoli da 84 a 89, reca misure in materia di istruzione, università, ricerca e cultura.
  In particolare, l'articolo 84 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. I commi 2 e 3, che prevedevano una proroga al 31 dicembre 2025 del termine ultimo di efficacia di contratti a tempo determinato stipulati nelle more dello svolgimento di concorsi per dirigenti tecnici banditi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stati stralciati dal disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento.
  L'articolo 85 dispone l'estensione in via strutturale della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e ridetermina l'importo del beneficio, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.
  L'articolo 86 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sostenga le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR. Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da una serie di indicatori chiave di prestazione. L'articolo istituisce, per tali finalità, un apposito fondo nello stato di Pag. 63previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
  L'articolo 87, al comma 1, incrementa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, l'autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali. Il comma 2 prevede un rifinanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. La disposizione, inoltre, innalza a 200.000 euro l'importo massimo del credito d'imposta concedibile a valere sulle risorse del Fondo, abroga la previsione che consente la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti e prevede che gli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo, siano resi accessibili al pubblico. Il comma 3 incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di risorse massimo entro il quale le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Il comma 4 interviene in materia di Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», sopprimendo la cadenza annuale della sua adozione, introducendovi il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e consentendo che le risorse del Piano, allocate nello stato di previsione del Ministero della cultura, possano essere utilizzate anche in forma di contributi ad altre amministrazioni pubbliche, per interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.
  L'articolo 88 prevede misure in materia di spettacolo dal vivo. Ai commi 1 e 2, esso istituisce fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali.
  Ai commi 3 e 4 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell'ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico. Rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025 è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto a 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari e, quanto a euro 7.250.000, alle altre fondazioni. Al comma 5, infine, modifica i requisiti per beneficiare dell'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di ampliare la platea dei soggetti potenzialmente interessati.
  L'articolo 89, comma 1, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero. Il comma 2, che recava l'autorizzazione, a decorrere dall'anno 2025, della spesa di un milione di euro in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia, è stato oggetto di stralcio dal disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento.
  Passando al Titolo XI, che include gli articoli 90 e 91, rileva che esso reca misure per la difesa la sicurezza nazionale e gli affari esteri.
  In particolare, l'articolo 90 proroga fino all'anno 2027 l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate nell'operazione «Strade sicure», per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. È prorogato fino all'anno 2027 anche l'impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie, nell'ambito dell'operazione «Stazioni sicure».
  L'articolo 91 rifinanzia per circa 7,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la partecipazione italiana al NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital che ha lo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesaPag. 64 e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza.
  Il titolo XII, composto dagli articoli da 92 a 94, reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze.
  In dettaglio, l'articolo 92 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  L'articolo 93 reca misure specifiche in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito L'Aquila nel 2009, l'Emilia-Romagna nel 2012, le regioni dell'Italia centrale nel 2016, l'isola di Ischia nel 2017, la provincia di Campobasso e i comuni della Città metropolitana di Catania nel 2018 e le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel 2023, stanziando risorse a tale scopo, prorogando al 31 dicembre 2025 i relativi stati di emergenza e i termini di scadenza delle relative gestioni straordinarie finalizzate alla ricostruzione, nonché provvedendo in materia di assunzioni di personale per il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione.
  L'articolo 94 prevede che una quota, fino a 144 milioni di euro per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche possa essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche.
  Segnala che il Titolo XIII, articolato in tre Capi e costituito dagli articoli da 95 a 104, reca misure in materia di enti territoriali.
  In particolare, l'articolo 95 recepisce i contenuti degli accordi bilaterali in materia finanziaria sottoscritti tra il Governo, le regioni e le province autonome in tre specifici ambiti, riguardanti, rispettivamente, la definizione o l'aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascuna di esse, la quantificazione, in via definitiva, dell'importo che l'ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato nel 2025 a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, nonché la definizione della quota dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica dovuto in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dal successivo articolo 104, comma 4.
  L'articolo 96 differisce i termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027, in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge.
  L'articolo 97 incrementa, per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025, il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, prevedendo che rimangano invariate le modalità di riparto previste a legislazione vigente.
  L'articolo 98 prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
  L'articolo 99 prevede che i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi in conformità alla modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 100 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale in misura pari a 112 milioni di euro per l'anno 2026, a 168 milioni di euro per l'anno 2027, a 224 milioni di euro per l'anno 2028, a 280 milioni di euro per l'anno 2029 e a circa 306 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, al fine di aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del medesimo tra i comuni, causate dall'avanzamento del percorso perequativo, potenziandoPag. 65 in tal modo la componente di perequazione verticale, finanziata con risorse statali. La norma istituisce inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025, anch'esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni.
  L'articolo 101 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
  L'articolo 102 prevede un incremento delle risorse da destinare al finanziamento dei fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, pari a 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030. Le risorse aggiuntive riferite al triennio 2025-2027 sono ripartite tra i comparti sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.
  L'articolo 103 dispone l'abrogazione delle disposizioni che disciplinano il regime di tesoreria unica «mista» previsto per gli enti territoriali, gli enti del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, con il fine di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea. Il predetto regime misto non risulta più operativo dall'anno 2012, a seguito di successivi interventi legislativi che ne hanno disposto la sospensione, per esigenze di controllo della liquidità del settore statale. La sospensione è attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025.
  L'articolo 104 disciplina, ai commi 1 e 2, il concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea. Sono esclusi dal contributo gli enti in dissesto alla data del 1° gennaio 2025, gli enti in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025, nonché gli enti che hanno sottoscritto accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oppure ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Il comma 2 esplicita la definizione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2025, definendolo come «un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria», comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. I commi 3, 4 e 5 quantificano l'ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autocoordinamento o, in assenza, solo con decreto. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome la disciplina del contributo è prevista dal precedente articolo 95. In particolare, per le regioni a statuto ordinario il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica è pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il contributo complessivo è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, a 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 700 milioni di euro per l'anno 2029, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il contributo è pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029, mentre per le province e le città metropolitane il contributo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029. Il comma 6 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di Pag. 66bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Ai sensi del comma 7, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziate costituiscono un'economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell'esercizio precedente. Per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell'esercizio precedente, le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo. Il comma 8 prevede la possibilità, con riferimento alle annualità comprese dal 2025 al 2029, dell'imposizione di ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi fissati. Con riferimento al comparto degli enti territoriali, i commi da 9 a 11 disciplinano le modalità di verifica dell'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, In particolare, per le amministrazioni che non abbiano trasmesso alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo riferiti all'esercizio precedente entro il 31 maggio di ogni anno si prevede un maggior contributo alla finanza pubblica nella misura del 10 per cento rispetto a quanto già stabilito. Il comma 12, infine, istituisce un tavolo tecnico volto al monitoraggio delle grandezze finanziarie degli enti territoriali interessati dalla nuova governance europea e all'individuazione di percorsi migliorativi con riferimento ai processi significativi della gestione finanziaria e contabile. I commi da 13 a 21 intervengono su alcune disposizioni relative ai contributi agli investimenti agli enti territoriali prevedendone in alcuni casi la riduzione e in altri l'azzeramento. La relazione illustrativa evidenzia che tali previsioni tengono conto di quanto previsto dal comma 7 in ordine alla possibilità di effettuare investimenti con le risorse accantonate al fondo di cui al comma 6 di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica. In particolare, i commi 13 e 14 prevedono una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018, intervenendo anche sulla relativa disciplina. Il comma 15 prevede il definanziamento, a decorrere dall'anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i 1.000 abitanti prevista dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019. Il comma 16 prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mentre il comma 17 prevede la riduzione del fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall'annualità 2029 e fino al 2033.
  Il comma 18 dispone l'abrogazione del Fondo per investimenti a favore dei comuni, istituito dalla legge di bilancio per il 2020. Il comma 19 prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali per un importo complessivo di circa 89,9 milioni di euro nel triennio 2025-2027. Il comma 20 riduce lo stanziamento previsto dalla legge n. 208 del 2015 per favorire la mobilità ciclistica. Il comma 21, infine, dispone l'azzeramento delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
  Il Titolo XIV, articolato in cinque Capi e costituito dagli articoli da 105 a 124, reca Pag. 67prevalentemente misure finanziarie di riduzione della spesa.
  In dettaglio, nell'ambito del Capo relativo alle norme di revisione della spesa in materia di giustizia, l'articolo 105 modifica il codice di procedura civile, introducendo una nuova causa di estinzione del processo civile, legata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato.
  L'articolo 106 provvede ad incrementare la misura del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.
  L'articolo 107 incide sulla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo.
  L'articolo 108 prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.
  L'articolo 109 modifica la procedura e le tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato e una migliore gestione delle procedure.
  L'articolo 110, commi 1 e 2, prevede per il 2025 una riduzione del 25 per cento del turn over nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, disponendo che nell'anno 2025 si possa procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Il comma 3 dispone un incremento della percentuale di riduzione degli oneri, a partire dal 2025, per il personale delle Forze armate. Il comma 4 prevede una riduzione del turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale relativo alla spesa storica delle università statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. Il comma 5 modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli enti pubblici di ricerca. Si conferma che in tali enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l'80 per cento, ma si stabilisce al contempo che, per il solo 2025, questi non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Il comma 6 modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale di tali istituzioni è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. Il comma 7 stabilisce, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia con corrispondente riduzione delle consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente previste a legislazione vigente. Esso demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. La disposizione in commento prevede quindi che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia, ad invarianza finanziaria. Con tale decreto, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale ATA, garantendo l'invarianza finanziaria. I commi Pag. 688 e 9 prevedono, per l'anno 2025, una riduzione del 25 per cento del turn over per le Autorità amministrative indipendenti, nonché per le Camere di commercio e per gli enti territoriali con più di 20 dipendenti in servizio. Il comma 10 prevede la riduzione del 25 per cento del turn over anche per le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici ed economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali, non comprese nei commi da 2 a 9. La disposizione non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a venti. Le disposizioni previste dai commi da 11 a 15 intervengono, infine, in materia di personale pubblico, prevedendo, in particolare, la possibilità di definire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, deroghe a quanto previsto in tema di riduzione del turn over dal presente articolo, a condizione che sia garantita l'invarianza dei risparmi ivi previsti, nonché di destinare parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare, entro una percentuale massima, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni.
  L'articolo 111 introduce alcuni tetti ai compensi a carico della finanza pubblica spettanti a una serie di soggetti. Si segnala, in particolare, il tetto di importo pari a 120.000 euro lordi annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche – escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico – individuate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato di entità significativa. Nel demandare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione del livello di significatività del contributo, la norma precisa che, in sede di prima applicazione, il predetto livello è stabilito nell'importo di 100.000 euro annui. Il comma 4 individua i casi di esclusione dall'applicazione del limite.
  L'articolo 112 integra la composizione del collegio di revisione o sindacale degli enti, società, organismi e fondazioni che, ad eccezione delle società controllate e delle società partecipate da regioni o enti locali, ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai suddetti rappresentanti è attribuito il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell'attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono estese a tali enti e società le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi. L'articolo incrementa, infine, i compensi dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali.
  L'articolo 113 reca misure di contenimento delle voci di spesa della RAI relative al costo del personale e all'affidamento di incarichi di consulenza, prevedendo che, per il 2025, esse non possano essere maggiori di quelle del 2023 e che, per il 2026 e per il 2027, si riducano, rispettivamente, del 2 e del 4 per cento rispetto alla media del triennio 2021, 2022 e 2023. I risparmi derivanti sono destinati all'accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.
  L'articolo 114 stabilisce che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di stock option sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.
  L'articolo 115 reca misure di razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.Pag. 69
  L'articolo 116 introduce, a decorrere dall'anno 2025, l'obbligo per l'Automobile club d'Italia (ACI) di versare annualmente un contributo all'entrata del bilancio dello Stato pari a 50 milioni di euro annui, disponendo che tali entrate restino acquisite all'erario.
  L'articolo 117 prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.
  L'articolo 118 reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. In primo luogo, modifica i contenuti della relazione annuale che il Ministero della cultura trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all'esigenza del controllo della spesa ed estendendo l'analisi di impatto e la valutazione in essa contenute anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali. In secondo luogo, si innalza dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo per il cinema e l'audiovisivo che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione e prevede che le risorse, diverse dal credito d'imposta, stanziate per gli interventi di sostegno al settore, laddove inutilizzate, possano essere destinate al rifinanziamento del Fondo.
  Si prevedono, altresì, misure in materia di tax credit e si rende permanente, assegnando una dotazione a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo fino a 3 milioni di euro a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
  L'articolo 119, al comma 1, riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, nei termini indicati dall'allegato III, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. La riduzione ammonta complessivamente a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2025, a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2026 e a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2027. Si prevede che tali riduzioni di spesa possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti.
  Il comma 2 definisce per le amministrazioni centrali dello Stato gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 nell'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 in termini di indebitamento netto. Ricorda, al riguardo, che tali obiettivi sono funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della riforma 1.13 del PNRR, relativa alla spending review. I suddetti obiettivi sono individuati nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato disposte dal disegno di legge in esame, incluse le disposizioni di cui all'articolo 110 in materia di personale pubblico. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell'allegato IV del disegno di legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, a parità di importi complessivi, è possibile modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra i Ministeri e le misure per il raggiungimento dei suddetti importi.
  L'articolo 120, ai commi 1 e 2, rifinanzia, per gli anni dal 2027 al 2036, una serie di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. A tal fine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore delle amministrazioni centrali dello Stato, con una dotazione complessiva di 24 miliardi di euro, di cui 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027, 2 miliardi di euro per l'anno 2028, 1 miliardo di euro per l'anno 2029 e 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036. I commi 3 e 4 dispongono un incremento del finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, come previsto a normativa vigente, pari a 126,6 milioni di Pag. 70euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Il programma vigente è quantificato per un importo di 33,787 miliardi di euro.
  L'articolo 121, al comma 1, determina l'entità dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, di cui rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al disegno di legge in esame.
  Il comma 2 incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  L'articolo 122 estende le finalità del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali e istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, due nuovi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la compensazione di eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta stabilito nel Piano strutturale di bilancio per il periodo 2025-2029.
  L'articolo 123 prevede un rifinanziamento di 200 milioni di euro per il 2025 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le spese relative ai centri di accoglienza dei migranti.
  L'articolo 124 dispone che, in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del Titolo II del disegno di legge in esame, si applica quanto stabilito dall'articolo 23 della legge n. 111 del 2023, ai sensi del quale gli eventuali conseguenti ristori sono determinati nel rispetto degli statuti speciali e con l'accordo della regione o provincia autonoma interessata. Venendo, infine, alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ricorda che essa espone il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente non determinate da innovazioni normative. Essa riporta, in termini contabili, lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri, svolgendo al contempo la funzione di rideterminazione degli stanziamenti e di riprogrammazione delle relative risorse finanziarie. La seconda sezione contribuisce alla manovra di finanza pubblica: in particolare, le modifiche ai programmi di spesa della seconda sezione, prevalentemente relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti, possono determinare effetti finanziari.
  Secondo i dati riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025-2027, la manovra della seconda sezione implica un effetto complessivo in termini di minori spese per 4,7 miliardi di euro nell'anno 2025, 1,9 miliardi di euro nell'anno 2026 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2027. Tali effetti derivano da rifinanziamenti di leggi di spesa, pari a 4.891,4 milioni di euro nel 2025, 4.854,9 milioni di euro nel 2026 e 5.275,7 milioni di euro nel 2027, da definanziamenti di leggi di spesa per 9.438,5 milioni di euro per il 2025, 7.042,9 milioni di euro per il 2026 e 6.279,5 milioni di euro per il 2027 e, infine, dalle riprogrammazioni di autorizzazioni pluriennali di spesa, che determinano una riduzione pari a 159,9 milioni di euro nel 2025, un aumento di 206,4 milioni di euro nel 2026 e una riduzione di 229,5 milioni di euro nel 2027.
  Nell'ambito dello stato di previsione delle entrate si osservano effetti finanziari positivi per il triennio 2025-2027, anche considerando gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di finanza pubblica. Gli interventi espansivi disposti con la manovra, con riferimento in particolare alle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie, si traducono – secondo le stime del Governo – in maggiori entrate come riflesso della crescita dei consumi interni e degli investimenti, per importi pari complessivamente a 1.314 milioni di euro per il 2025, 908 milioni di euro per il 2026 e 1.728 milioni di euro per il 2027.
  Per quanto riguarda gli articoli che costituiscono la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, rileva che gli articoli da 125 a 143 recano l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 125, l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2025 è stabilito nell'annesso stato Pag. 71di previsione dell'entrata di cui alla Tabella n. 1, mentre gli articoli da 126 al 140 contengono l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese dei Ministeri per l'anno finanziario 2025, in conformità ai rispettivi stati di previsione della spesa, di cui alle Tabelle da n. 2 a n. 16.
  L'articolo 141 dispone l'approvazione del totale generale della spesa per il triennio 2025-2027.
  L'articolo 142 dispone l'approvazione dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027. Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le tabelle ad esso allegate, espone le entrate e le spese del bilancio integrato dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i risultati differenziali del bilancio, quali il saldo netto da finanziare, il risparmio pubblico e il ricorso al mercato.
  L'articolo 143 reca disposizioni aventi carattere gestionale.
  L'articolo 144 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2025, ove non diversamente previsto.

  Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia in via preliminare che la discussione odierna costituisce, in primo luogo, l'occasione per formulare talune considerazioni conclusive in ordine all'audizione appena terminata del Ministro dell'economia e finanze. Al riguardo, ritiene che, alla luce dell'illustrazione del disegno di legge di bilancio e delle ulteriori considerazioni svolte dal Ministro, sia possibile rilevare in primo luogo che il Governo non è in grado di attuare alcun disegno di politica industriale.
  Evidenzia, altresì, che le previsioni dell'articolo 3, in materia di revisione della disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA che interessa gli enti del settore creditizio e finanziario, non rappresentino, in verità, uno strumento in grado di far gravare su tali enti gli oneri indispensabili per il finanziamento di misure essenziali per il Paese, come il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, al contrario di quanto rappresentato più volte dal Ministro, che ha parlato di sacrifici imposti al settore bancario.
  Ritiene, inoltre, preoccupante, anche alla luce delle dichiarazioni rese del Ministro nel suo intervento, lo scenario che sembra profilarsi in ordine all'assenza di finanziamenti per il settore dell'industria automobilistica.
  Evidenzia, pertanto, come il quadro complessivo delle politiche economiche adottato dall'attuale Esecutivo continuerà a consentire alle imprese di conseguire significativi profitti senza che le stesse debbano subire alcun intervento di carattere redistributivo.
  Su un piano più generale, ritiene particolarmente allarmanti non solo i dati relativi alla situazione economica italiana, ma anche le condizioni del tessuto sociale del Paese. In questo contesto, osserva come, nell'ambito della categoria dei lavoratori dipendenti, proprio i soggetti che percepiscono redditi più bassi rischiano di non beneficiare pienamente delle misure fiscali a sostegno dei redditi medio-bassi introdotte dalla manovra. Rileva, del resto, che, con riferimento al prelievo fiscale, i dati in materia di evasione facciano emergere una situazione particolarmente iniqua, dal momento che solo la metà dei cittadini italiani sopporta il carico fiscale dell'intero Paese.
  Denuncia, inoltre, la mancanza nell'ambito della manovra di bilancio di interventi che possano incidere in modo effettivo sulla situazione delle famiglie. Sottolinea che i dati in materia di occupazione forniti dall'Osservatorio sul precariato dell'INPS smentiscono il quadro delineato dal Ministro. Da tali dati, infatti, si ricava che dei nuovi contratti di lavoro attivati, l'82,8 per cento è costituito da contratti precari. Osserva, peraltro, che i dati relativi all'aumento dell'occupazione registrati nell'ultimo periodo si riferiscono, in realtà, alla popolazione di età superiore ai cinquanta anni, mentre i lavoratori della fascia più giovane non possono contare su adeguate prospettive di stabilità sotto il profilo lavorativo, con l'inevitabile conseguenza di una progressiva riduzione dei lavoratori di età inferiore ai 35 anni, anche in ragione del crescente fenomeno di emigrazione che interessa i giovani italiani.Pag. 72
  Per quanto attiene al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, evidenzia che quanto rappresentato dall'Esecutivo in ordine all'asserito incremento di risorse destinate alla sanità pubblica non corrisponda alla realtà dei fatti, ove si consideri che i finanziamenti destinati al settore devono essere valutati in rapporto alla crescita del prodotto interno lordo e non in valore assoluto.
  Ritiene, inoltre, che il Governo avrebbe dovuto mettere in campo un piano serio di investimenti e risorse per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi connessi ai fenomeni che sono conseguenza del cambiamento climatico.
  Denuncia, infine, l'assenza di una seria politica industriale da parte del Governo, mentre si registra esclusivamente un aumento rilevante delle risorse destinate alle spese militari.
  In conclusione, nello stigmatizzare la scelta del Governo di non intervenire in materia di tassazione degli extraprofitti e delle rendite e di non adottare politiche di effettivo contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di proposte emendative finalizzate a operare un radicale cambio di passo nella definizione delle politiche economiche del Paese.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) lamenta, in primo luogo, che nell'ambito dell'audizione, appena conclusa, del Ministro Giorgetti la procedura parlamentare seguita non abbia consentito ai parlamentari presenti di poter intervenire per replicare alle risposte fornite dal rappresentante del Governo, che, in molti casi, sono apparse evasive.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di bilancio all'esame della Commissione, osserva, innanzitutto, che critiche in ordine all'utilizzo degli effetti di retroazione della manovra, ai quali si era fatto ricorso solo nelle manovre di bilancio per il 2017 e il 2021, sono state mosse non tanto dai parlamentari di opposizione, quanto piuttosto da istituzioni tecniche indipendenti, quali la Banca d'Italia e l'Ufficio parlamentare di bilancio.
  Fa, inoltre, presente che le scelte compiute dal Governo in carica in ordine al quadro delle coperture degli oneri derivanti dal disegno di legge di bilancio in esame comportano, per i prossimi anni, un'estrema fragilità del quadro di finanza pubblica, che non potrà non incidere sugli spazi decisionali in materia di politica economica delle future compagini governative, che saranno, con ogni probabilità, chiamate ad adottare interventi correttivi.
  Evidenzia, altresì, che il disegno di legge di bilancio di cui oggi la Commissione avvia l'esame non contiene alcun adeguato intervento finalizzato a sostenere il Servizio sanitario nazionale, non essendo le misure recate dal provvedimento neppure sufficienti a compensare il fenomeno inflazionistico che caratterizza l'attuale quadro economico. Sottolinea che la spesa sanitaria tornerà solo nel 2026 al 6,4 per cento del PIL, come peraltro evidenziato da diversi soggetti auditi nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge. Sul punto, rileva, pertanto, la necessità di adottare misure che siano in grado di garantire un effettivo rilancio del settore della sanità pubblica con il precipuo fine di ridurre il preoccupante fenomeno delle liste d'attesa.
  Denuncia come, nel novero degli interventi messi in campo dal Governo, non sia possibile rinvenire alcun piano straordinario di assunzioni di personale medico e infermieristico, in passato annunciato dal Governo e resosi vieppiù necessario considerando che, anche alla luce dei dati forniti dalla Banca d'Italia e dall'ISTAT, saranno circa centomila i medici e gli infermieri che saranno collocati in quiescenza nei prossimi anni.
  Critica, infine, l'assenza di risorse da destinare alla messa in sicurezza delle strutture ospedaliere, ricordando che tale circostanza era già stata evidenziata in occasione della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della rimodulazione delle risorse finanziarie del relativo Piano nazionale complementare, operata con il decreto-legge n. 19 del 2024.
  Sotto il profilo delle politiche industriali e di sostegno al tessuto imprenditoriale, Pag. 73richiama le indicazioni emerse dalle audizioni dei rappresentanti di Confindustria, delle associazioni che rappresentano il settore dell'artigianato e dei sindacati, che hanno evidenziato la carenza di risorse destinate alle imprese, in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni.
  Per quanto concerne il finanziamento degli enti locali, ritiene che i tagli operati dall'Esecutivo vanificherebbero di fatto gli effetti positivi recati dalle misure di riduzione del carico fiscale dei lavoratori, ove si considerino gli effetti che i suddetti tagli produrranno inevitabilmente sul livello di servizi che potranno essere erogati a livello territoriale.
  In conclusione, auspica che il Governo possa assumere un atteggiamento di attenzione e di apertura rispetto alle proposte che saranno avanzate dalle forze parlamentari di opposizione. Sul punto accoglie con favore l'apertura che il Ministro parrebbe aver prospettato in ordine a talune tematiche la cui criticità ritiene sia emersa in modo palese anche nel corso del ciclo di audizioni appena terminato. In particolare, ritiene che debba essere attentamente riconsiderata la scelta di prevedere la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi di entità significativa a carico dello Stato.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel richiamare le considerazioni espresse dal Ministro Giorgetti nel corso dell'audizione poc'anzi svolta, contesta innanzitutto l'affermazione secondo cui il Governo, con il disegno di legge di bilancio in esame, perseguirebbe l'obiettivo della crescita del Paese attraverso misure di sostegno ai redditi medio-bassi. In tal senso, reputa che il Paese non potrà certo avviarsi verso una fase di crescita e sviluppo destinando risorse esigue ai percettori di redditi medio-bassi. Ritiene che tale linea di politica economica sia del tutto inadeguata rispetto all'obiettivo di rilanciare i consumi, richiamando, a tal riguardo, anche le considerazioni espresse da alcuni soggetti istituzionali intervenuti nel corso delle audizioni sul disegno di legge di bilancio svoltesi nei giorni scorsi.
  Riguardo ai profili di politica industriale, contesta quanto sostenuto dal Ministro Giorgetti in ordine al fatto che si tratti di una materia che deve essere lasciata all'iniziativa degli imprenditori. Ritiene, in tal senso, che anche la denominazione attuale del Ministero delle imprese e del made in Italy sia scorretta, laddove la precedente denominazione di Ministero dello sviluppo economico risulterebbe, a suo avviso, maggiormente idonea a rappresentare gli obiettivi che il Governo è effettivamente chiamato a perseguire in termini di elaborazione e di attuazione di politiche per lo sviluppo economico del sistema delle imprese.
  Contesta, inoltre, quanto sostenuto dal Ministro in ordine ai sacrifici che le disposizioni del disegno di legge in esame richiederebbero al settore agli intermediari finanziari, ritenendo che il disegno di legge di bilancio imponga sacrifici ben più significativi, in termini economici e sociali, ad altre categorie di soggetti.
  In merito alle disposizioni di cui all'articolo 4 del disegno di legge di bilancio, in materia di imposta sui servizi digitali e sulle cripto-attività, ritiene che le previsioni introdotte dal provvedimento in esame non costituiscano la modalità giusta di azione nei confronti dei soggetti che svolgono le predette attività, che spesso sono soggetti giovani. Per quanto concerne, in particolare, le cripto-attività, osserva come sarebbe più corretto e funzionale gestire il settore senza prevedere misure particolarmente gravose sul piano fiscale. Analogamente, per quanto riguarda l'imposta sui servizi digitali, ritiene che la scelta operata dal Governo di estendere la platea dei soggetti passivi dell'imposta si configuri come ingiustamente punitiva per l'intero settore.
  Intervenendo sull'articolo 112, che prevede l'integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono contributi di entità significativa a carico dello Stato con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, reputa la misura non adeguata alle finalità Pag. 74di controllo dell'utilizzo delle risorse pubbliche che, secondo quanto sostenuto dal Ministro Giorgetti, sarebbero alla base della disposizione. Ritiene, piuttosto, che la valutazione sulla destinazione dei contributi pubblici debba essere effettuata all'origine, al fine di escludere in radice che gli stessi possano essere destinati a soggetti inidonei a garantirne un utilizzo non efficiente.
  Esprime, inoltre, una forte contrarietà rispetto alla misura prevista dall'articolo 105 del disegno di legge, che introduce, nel codice di procedura civile, una nuova causa di estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Ritiene, infatti, che tale previsione sia esclusivamente finalizzata a determinare l'estinzione di una serie di processi, senza che si dia luogo, peraltro, ad alcun gettito aggiuntivo per l'erario, così come evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale la disposizione non determina direttamente effetti finanziari, ma appare solo suscettibile di generare effetti positivi in termini gettito di difficile quantificazione.
  Conclude affermando che l'unico settore a cui, a suo avviso, andrebbero richiesti sacrifici sia quello della difesa che, viceversa, non appare in alcun modo colpito dai tagli operati dal Governo nel disegno di legge in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 16 del prossimo lunedì 11 novembre.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 7 novembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.