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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2024
401.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 13 novembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione (Giustizia), la proposta di legge AC 30 Brambilla, cui sono abbinate le proposte di legge AC 468 Dori, AC 842 Rizzetto, 1109 Bruzzone e 1393 Zanella, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Rileva preliminarmente che la Commissione Giustizia ha adottato come testo base la proposta C. 30, originariamente composta da 15 articoli, che ha subìto numerose modifiche nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 1 modifica la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), eliminando il riferimento al «sentimento per gli animali», e specifica in tal modo che oggetto di tutela penale sono Pag. 29direttamente gli animali e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali stessi.
  L'articolo 2 interviene sull'articolo 544-quater del codice penale che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La disposizione inasprisce la pena pecuniaria che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro.
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 544-quinquies del codice penale che disciplina il divieto di combattimenti tra animali. In particolare la disposizione: inasprisce le pene per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni; estende la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti.
  L'articolo 4 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 5 introduce, nel titolo IX-bis del Libro II del codice penale, l'articolo 544-septies. Esso consta di un unico comma e introduce un'aggravante ad effetto comune (pena aumentata fino ad un terzo) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 544-bis (uccisione di animali), 544-ter (maltrattamento di animali), 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) e 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), qualora ricorra una delle seguenti circostanze: l'aver commesso il fatto in presenza di minori; l'aver commesso il fatto nei confronti di più animali; la diffusione delle riprese attraverso strumenti informatici o telematici.
  L'articolo 6 apporta alcune ulteriori modifiche al codice penale. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 544-bis (uccisione di animali) che punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La novella è volta a innalzare la pena prevista, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre si prevede che se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000. Il comma 2 interviene sull'articolo 544-ter del codice penale (maltrattamento di animali). In particolare: viene modificato il primo comma al fine di innalzare la pena – attualmente della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro – prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a due anni congiuntamente – e non alternativamente, come previsto dalla norma vigente – alla pena della multa, la cui misura è mantenuta invariata; viene estesa l'aggravante disciplinata dal terzo comma (morte dell'animale), e attualmente prevista per le sole ipotesi di cui al primo comma, anche a quelle di cui al secondo comma (somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi). Il comma 3 sostituisce l'articolo 638 del codice penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui). Nella nuova formulazione, l'articolo consta di un unico comma che punisce con la reclusione da un anno a quattro anni chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Il comma 4, infine, modifica l'articolo 727 del codice penale, che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, innalzando l'importo minimo dell'ammenda, dagli attuali 1.000 euro a 5.000 euro. Rimane invece inalterato l'importo massimo dell'ammenda, pari a 10.000 euro.Pag. 30
  L'articolo 7 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 8 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. In particolare, le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 attribuiscono la legittimazione a chiedere il riesame del provvedimento di sequestro alle associazioni affidatarie di animali, mentre la modifica di cui alla lettera b) del comma 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 260-bis, relativo all'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca. Il nuovo articolo reca una disciplina che si pone in un rapporto di specialità rispetto alla ordinaria disciplina del sequestro, motivata dalla peculiare natura di ciò che viene sottoposto a sequestro, ovverosia animali vivi. Tale disciplina dovrà quindi essere applicata ogni qualvolta l'autorità giudiziaria dovrà procedere al sequestro o alla confisca di animali vivi nell'ambito di procedimenti volti all'accertamento di reati contro gli animali.
  L'articolo 9 aggiunge un ultimo comma all'articolo 544-sexies del codice penale, che introduce il divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali.
  L'articolo 10 introduce un nuovo articolo (25-undevicies) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali.
  L'articolo 10-bis reca modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia. In particolare, viene modificato l'articolo 4 della citata legge, in materia di traffico illecito di animali da compagnia, con un inasprimento della cornice sanzionatoria penale e amministrativa ivi prevista.
  L'articolo 10-ter vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, è previsto che in caso di violazione del predetto divieto si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.
  L'articolo 10-quater reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, relativamente alle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia. Si prevede, al riguardo, che il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie all'obbligo di identificazione non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata identificazione, nelle ipotesi in cui adempia volontariamente all'obbligo di identificazione, sempreché la violazione non sia già stata contestata.
  L'articolo 11 reca disposizioni riguardanti la polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali. In particolare si prevede che: debba essere sentito anche il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali (comma 1, lettera a)); sia istituita un'apposita sezione per i reati contro gli animali nella banca dati delle Forze di polizia (comma 1, lettera b)).
  L'articolo 12 stabilisce, al comma 1, il principio in base al quale lo Stato è chiamato ad istituire nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti. La disposizione intende garantire l'effettiva applicazione delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio sui reati contro gli animali disciplinatiPag. 31 dalla legge in commento. Il comma 2 dispone alcune modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, che a legislazione vigente reca disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, oltre che di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
  L'articolo 13, composto di un solo comma, rende obbligatorio e non più facoltativo l'impegno dello Stato e delle regioni nel promuovere e realizzare, con frequenza annuale, percorsi formativi per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.
  L'articolo 14, al comma 1, interviene sul primo comma dell'articolo 727-bis del codice penale, relativo alla contravvenzione per uccisione, cattura, e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette. In particolare, inasprisce la cornice sanzionatoria prevedendo l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro, in luogo dell'attuale previsione dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda fino a 4.000 euro. Il comma 2 interviene sull'articolo 733-bis del codice penale, relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, inasprendo le relative sanzioni: si prevede infatti l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.
  L'articolo 15, infine, nel modificare la legge n. 189 del 2004, prevede il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti della specie Felis catus, ovvero gatto domestico.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie dell'ordinamento penale e della giurisdizione e norme processuali, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Segnala, inoltre, come ai sensi del terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
  Fa presente che il provvedimento investe altresì la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Viene, inoltre, in rilievo, con riferimento all'articolo 13, la materia dell'istruzione, attribuita alla competenza legislativa concorrente, ad eccezione delle norme generali, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione). Al riguardo, si segnala che il citato articolo 13 modifica l'articolo 5 della legge n. 189 del 2004 al fine di prevedere l'obbligo – in luogo della facoltà, prevista dalla norma vigente – per lo Stato e per le regioni di promuovere, di intesa, l'integrazione dei programmi scolastici ai fini di un'effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 novembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.55 e dalle 18.50 alle 19.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.10.

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 32

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dà quindi conto delle sostituzioni

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 2.10.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, a nome anche degli altri relatori, onorevoli Michelotti e Bordonali, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Auriemma 3.1, Cuperlo 3.2 e Zaratti 3.3, esprime, a nome del proprio gruppo, forte contrarietà sul merito del provvedimento in generale e, in particolare, sulla disciplina prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame.
  Critica inoltre alcune considerazioni del Ministro Nordio che, pubblicamente, critica il fenomeno del cosiddetto «panpenalismo», salvo poi adottare provvedimenti che rafforzano il ruolo del diritto penale. Paventa poi il rischio di una sorta di «eterogenesi dei fini» che il provvedimento in esame potrebbe determinare, nel momento in cui si alterasse il rapporto tra la magistratura giudicante e quella requirente.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Auriemma 3.1, Cuperlo 3.2 e Zaratti 3.3, si sofferma in particolare sul modello di elezione della componente cosiddetta «laica» del Consiglio superiore della magistratura. Ricorda che, pur essendo previsto il sorteggio di tale componente, quest'ultima sarebbe sicuramente più legata alla politica, dal momento che il sorteggio avverrebbe su una rosa di nomi individuata dal Parlamento.
  Paventa quindi il rischio di una delegittimazione della componente cosiddetta «togata». Formula poi una seconda considerazione, chiedendo in particolare al rappresentante del Governo quale sia la reale utilità di questa riforma.
  Teme infine che il progetto di riforma finisca per favorire «una eterogenesi dei fini», squilibrando eccessivamente, a favore dei primi, il rapporto tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) ricorda che è dal 1988, con l'adozione della riforma del codice di procedura penale basata sul cosiddetto modello accusatorio in luogo del precedente modello inquisitorio, che la politica ha dimostrato di voler rendere il giudice davvero terzo ed imparziale.
  Dopo aver citato le ragioni per le quali la separazione delle carriere non è stata approvata dal 1988 ad oggi, afferma che, a suo avviso, la terzietà e l'imparzialità del giudice possono essere assicurate soltanto mediante la separazione delle carriere e l'adozione delle misure che ne costituiscono una logica conseguenza, come il sorteggio dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. A tale proposito, sottolinea come, a suo parere, sia lo stesso articolo 111 della Costituzione a imporre la separazione delle carriere tra la magistratura giudicante e la magistratura requirente.
  Dichiara, inoltre, che i giudici non devono solo essere, ma devono anche e prima di tutto apparire terzi ed imparziali e che non ha compreso le ragioni dell'opposizione alla riforma costituzionale in discussione espresse dai magistrati nel corso delle audizioni.
  Ribadisce, quindi, la necessità che il giudice debba essere terzo ed imparziale rispetto al pubblico ministero come lo è nei confronti dell'avvocatura e che, negli anni di esercizio della professione forense, non ha mai riscontrato un'effettiva applicazione da parte dei pubblici ministeri dell'articolo 358 del codice di procedura penale, relativo allo svolgimento di accertamentiPag. 33 su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

  Michela DI BIASE (PD-IDP) afferma di non condividere l'opinione del collega Calderone secondo la quale l'articolo 111 della Costituzione imporrebbe la separazione della carriera della magistratura giudicante dalla carriera della magistratura requirente, sebbene riconosca che la Costituzione non vieti una riforma ordinamentale in tal senso.
  Ritiene, tuttavia, che la questione principale sia quella di capire le reali ragioni sottostanti la scelta del Governo di portare avanti questa riforma e che non si possa parlare di «urla» della magistratura verso la proposta di legge costituzionale in discussione, le quali semmai sono state indirizzate dall'attuale maggioranza parlamentare e da potenziali futuri membri del futuro Governo degli Stati Uniti d'America nei confronti dei giudici italiani.
  Afferma, inoltre, che l'esistenza di sufficienti garanzie di terzietà ed imparzialità della magistratura giudicante sia resa manifesta dall'elevato numero di sentenze di assoluzione emanate, ciò che dimostra l'assenza di un appiattimento sulle ricostruzioni dei fatti e sulle richieste della pubblica accusa, stigmatizzando i danni prodotti dai processi mediatici dai quali la persona indagata o imputata non riesce talvolta a liberarsi neanche a seguito dell'emanazione di sentenze di proscioglimento o di assoluzione.
  Sostiene che le riforme degli ultimi anni in materia giudiziaria hanno meglio definito la discrezionalità del pubblico ministero rispetto all'iscrizione dei nominativi delle persone nel registro delle indagini, ai tempi per lo svolgimento delle indagini preliminari e hanno aumentato il controllo del giudice sull'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
  Riporta altresì i dati dell'ufficio statistico del Consiglio superiore della magistratura secondo i quali nel 2021 il numero di pubblici ministeri e di giudici che hanno effettuato il passaggio all'altra carriera è stato minimo rispetto a quello registrato nel corso degli anni ottanta del secolo scorso. A tale proposito, ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia, la separazione delle carriere è di fatto già realtà nel nostro Paese, dal momento che nel 2022 le richieste di passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa sono state venti nonostante i componenti della magistratura ammontino a circa diecimila unità.
  Afferma di non comprendere come la maggioranza possa affermare che la proposta di legge di revisione costituzionale in discussione sia una riforma assolutamente necessaria per il Paese e chiede pertanto ad essa di esplicitare quali siano le motivazioni sottostanti alla volontà di approvarla, sospettandone la natura ideologica e di scambio, in modo tale che ciascun partito, in questo caso Forza Italia, possa rivendicare l'adozione di una propria misura di bandiera nei confronti del proprio elettorato.

  Simonetta MATONE (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni esposte dall'onorevole Calderone, afferma che il sorteggio dei componenti del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente costituisce la logica conseguenza della separazione delle rispettive carriere. A tale proposito menziona l'esempio offerto dagli ordinamenti giuridici anglosassoni, sottolineando altresì come essi non prevedano l'obbligatorietà dell'azione penale e ricordando che il sorteggio non è estraneo nemmeno all'ordinamento giuridico italiano come avviene, ad esempio, per la selezione dei giudici popolari delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello.
  Sostiene, inoltre, che il sorteggio serve per rafforzare la rappresentatività dell'organo di autogoverno delle magistrature, rendendo neutra la relativa nomina, e a rendere altresì neutro l'affidamento di incarichi direttivi altrimenti destinati a membri di una delle diverse cosiddette correnti della magistratura.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, intervenendo sugli identici emendamenti Auriemma 3.1., Cuperlo 3.2, Zaratti 3.3, preannuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo, rilevando come l'articolo Pag. 34in esame costituisca il fulcro della presente proposta di legge di revisione costituzionale. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 3 ribadisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e che l'introduzione di due distinti Consigli superiore della magistratura per i giudici e per i pubblici ministeri porrà fine all'inaccettabile commistione oggi esistente tra la magistratura giudicante e quella requirente. Al riguardo, osserva che il novantanove per cento delle valutazioni di professionalità rese negli ultimi anni è stato positivo, dato che dimostra l'esistenza di un problema di meritocrazia all'interno della magistratura, oltremodo grave se si considera che ad essa è affidata la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.
  Ribadisce, altresì, che l'introduzione di un duplice, distinto Consiglio superiore della magistratura per i giudici ed i pubblici ministeri congiuntamente al sistema del sorteggio porranno fine al correntismo attualmente esistente. Ricorda, infine, che già il Presidente del Consiglio Lamberto Dini nel 1995 e gli ex Presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano negli anni successivi posero all'attenzione della pubblica opinione la questione della separazione delle carriere.

  Enrica ALIFANO (M5S) ricorda che né l'articolo 111 della Costituzione né il codice di procedura penale prevedono la separazione delle carriere e che il codice di procedura penale stabilisce solo che la prova si forma in giudizio nel contraddittorio tra le parti.
  Dichiara di temere che la separazione delle carriere possa portare ad un ritorno in auge del sistema inquisitorio per effetto del venir meno del dialogo tra giudice e pubblico ministero, sottolineando come, a suo avviso, le riforme degli ultimi anni in materia di giustizia penale ne abbiano spostato il baricentro verso un aumento dei poteri del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. Ritiene quindi che per garantire i diritti e le libertà dei cittadini sia sufficiente ed opportuno apportare correttivi al codice di procedura penale invece che approvare questa proposta di legge di revisione costituzionale.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ricorda che l'articolo 111 della Costituzione, come risultante nella sua attuale formulazione dall'approvazione della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha come aspetti fondamentali la ragionevole durata del processo e la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità.
  Riguardo alla ragionevole durata del processo osserva che essa costituisce un aspetto del principio del giusto processo che il Governo ha degnato di scarsa attenzione nell'ottica di proporre delle misure volte a darvi attuazione, stigmatizzando come spesso vengano emanate leggi senza aumentare o stanziare risorse sufficienti per poterle applicare.
  Per quanto attiene alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti osserva che la parità tra pubblica accusa e difesa privata non è sostanziale, ma formale consistendo nella possibilità di partecipare al processo penale esercitando le medesime facoltà. A tale proposito rileva che, salva l'approvazione di una legge di revisione costituzionale che modifichi il reclutamento e la natura della pubblica accusa, non si può pensare che il pubblico ministero sia riducibile ad una parte privata, essendo invece una parte pubblica per effetto dell'accesso all'ordine della magistratura per pubblico concorso.
  Rileva inoltre come la terzietà e l'imparzialità qualifichino l'azione del giudice, il quale deve garantire obiettività nelle valutazioni. Precisa che la terzietà, che caratterizza l'azione del giudice rispetto alla causa che sta esaminando, verrebbe compromessa soltanto nel caso in cui il giudice tratti un procedimento pur incorrendo in una causa di incompatibilità. Evidenzia quindi come al di fuori di questo caso il giudice possa svolgere una serie di attività indipendentemente dall'esercizio delle proprie funzioni senza che tale circostanza ne pregiudichi l'imparzialità e la terzietà.

  Carmela AURIEMMA (M5S) evidenzia l'importanza del principio relativo alla parità delle parti nell'ambito del procedimento penale, civile e amministrativo. Segnala come tale principio cardine dell'ordinamento,Pag. 35 affermato dall'articolo 111 della Costituzione, non può essere garantito tramite la separazione delle carriere, ma piuttosto attraverso un compiuto intervento di rafforzamento degli strumenti a disposizione della difesa nell'ambito del procedimento giudiziario, in particolare di quello penale, al fine di correggere eventuali sproporzioni tra le parti processuali.
  Sottolinea che, pur disponendo dei medesimi strumenti, le parti non svolgono infatti la medesima funzione, spettando al pubblico ministero il compito di raccogliere le prove per fondare, eventualmente, l'accusa in giudizio, mentre l'avvocato è incaricato di far valere la posizione del proprio cliente. Ribadisce pertanto che la riforma sulla separazione delle carriere non tiene conto delle diverse funzioni esercitate dalle parti del processo, essendo invece orientata a ricostruire l'assetto dei poteri dello Stato.

  Enrico COSTA (FI-PPE) segnala che tanto la Costituzione quanto il codice di procedura penale contengono disposizioni, come quella relativa all'articolo 111 della Costituzione sul cosiddetto giusto processo e all'articolo 358 del predetto codice ai sensi del quale il pubblico ministero procede ad accertamenti su fatti e circostanze anche a favore della persona sottoposta alle indagini, che, se fossero rispettate in modo puntuale, non renderebbe necessario approntare una riforma costituzionale come quella all'esame della Commissione. Evidenzia come in realtà tali disposizioni non vengano compiutamente attuate e rispettate, facendo notare come in molti casi il giudice finisca per svolgere una funzione ancillare rispetto alle richieste del pubblico ministero, il quale riveste così un ruolo preponderante rispetto alla magistratura giudicante.
  Osserva inoltre come la fase delle indagini preliminari abbia ormai assunto un'importanza nettamente maggiore rispetto alla fase dibattimentale, con conseguente preponderanza mediatica del pubblico ministero. Fa presente come tale circostanza vada a detrimento della funzione della magistratura giudicante, che si trova ad avallare e ratificare le richieste esorbitanti avanzate da parte del pubblico ministero. Evidenzia pertanto come la separazione delle funzioni consentirebbe al giudice di esercitare un ruolo più forte e di acquisire una maggiore resistenza difronte a entrambe le parti processuali, ribadendo come la predetta riforma non possieda alcuna finalità punitiva.
  Rileva altresì l'annoso problema dei tempi estremamente lunghi dei procedimenti, di cui sono vittime in primo luogo i cittadini e ricorda l'appello già a suo tempo rivolto dall'ex Presidente del Tribunale di Torino Massimo Terzi di non portare avanti a oltranza procedimenti nell'ambito dei quali non emergono, già dal principio, elementi tangibili ai fini dell'esercizio dell'azione penale, procedimenti che rischiano di aggravare ulteriormente il lavoro dei tribunali. Osserva come non siano previste sanzioni specifiche dall'ordinamento giudiziario nei confronti dei pubblici ministeri per evitare il proliferare di siffatti procedimenti.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Auriemma 3.1, Cuperlo 3.2, Zaratti 3.3.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sugli emendamenti a sua prima firma 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, rileva come gli stessi siano volti alla soppressione dell'articolo 3 in esame. Coglie l'occasione per rilevare come gli interventi dei colleghi dei gruppi di maggioranza abbiano evidenziato argomentazioni che nulla hanno a che fare con l'esigenza della separazione delle magistrature. Rileva come il provvedimento in esame non sia finalizzato a risolvere il problema dell'eccesso di potere del pubblico ministero durante la fase delle indagini preliminari e del rapporto tra procedimento penale e circuito mediatico. Evidenzia altresì come tale provvedimento non contenga alcuna rivisitazione degli strumenti del procedimento penale o dei poteri del pubblico ministero, dimostrando di essere una soluzione di stampo ideologico dinanzi a problemi che tale provvedimento non è idoneo a risolvere. Rileva come i dati esaminati dalla Commissione relativi al numeroPag. 36 dei casi in cui il giudice si discosta dalle determinazioni del pubblico ministero dimostrino che il tasso di assoluzione è superiore rispetto ai casi di condanna. Esprime quindi la necessità di affrontare i fenomeni che vengono ritenuti patologici nel sistema giudiziario con adeguati strumenti e sulla base di dati certi.
  Facendo riferimento all'intervento della deputata Matone, e in particolare al tentativo di sostenere il meccanismo del sorteggio, ricorda come tale meccanismo sia riconosciuto in misura eccezionale dall'ordinamento per determinare la rappresentanza di alcuni organi, rilevando la necessità di affrontare con strumenti diversi e più adeguati eventuali degenerazioni nella rappresentanza.

  Valentina D'ORSO (M5S), nel ringraziare i colleghi per aver dato vita ad un dibattito interessante ed appassionato, muovendosi sul medesimo solco prende lo spunto dagli esempi specifici portati dal deputato Costa e in particolare dalla questione da lui evocata dell'appiattimento del giudice per le indagini preliminari sull'istanza del pubblico ministero. Domanda quindi al collega se sia davvero convinto che la separazione delle carriere consentirà di correggere tali eventuali storture, dichiarandosi al contrario convinta che la vera soluzione risieda nel potenziamento dell'organico dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, che è fra i più sguarniti del comparto giustizia. Nel rilevare che in tal modo il giudice avrà più tempo per valutare e per approfondire la richiesta del pubblico ministero, salvo guadagnarsi ulteriori possibili critiche in ordine alla tempistica eccessiva, tiene a precisare che il Movimento 5 Stelle non è pregiudizialmente contrario alla soluzione del Gip collegiale. Facendo presente che a suo parere la collegialità comporta sempre un aumento delle garanzie, ritiene tuttavia che tale soluzione sia impraticabile in assenza di un organico sufficiente. Pur comprendendo le motivazioni alla base del ragionamento dei colleghi di maggioranza, considera tuttavia sbagliata la soluzione, reputando che le problematiche evidenziate si risolvano con un aumento dell'organico della magistratura togata. Condivide l'opinione secondo cui la fase delle indagini preliminari, il cui dominus è il pubblico ministero, sia quella più delicata e tuttavia si dichiara convinta che la separazione delle carriere non farà alcuna differenza da questo punto di vista, a meno che il retropensiero che ispira la riforma sia quello di sottrarre al PM la primazia, di disinnescare la sua funzione e di privarlo dell'ausilio della polizia giudiziaria. Considera molto pericoloso tale approdo, suffragato dalle molte dichiarazioni di esponenti del Governo, a partire dal Ministro Nordio, che alla luce delle sue parole sembrerebbe scandalizzato dal fatto che il pubblico ministero diriga le operazioni della polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari. Si domanda quindi chi secondo la visione del Ministro debba assumere tale ruolo e si stupisce che si consideri scandaloso che sia il pubblico ministero a dirigere le operazioni della polizia giudiziaria e contemporaneamente si riducano le intercettazioni disposte dal magistrato per potenziare quelle effettuate dai servizi segreti. Aggiungendo che neanche la parità tra accusa e difesa tanto auspicata dai colleghi verrà raggiunta grazie alla separazione delle carriere, con riguardo alle considerazioni della deputata Matone su rito accusatorio e modello anglosassone, fa presente che quest'ultimo non è esportabile nel nostro Paese. Precisa a tale proposito che nel modello anglosassone il PM è una carica elettiva, che i candidati presentano un programma di politica criminale, che il verdetto è emesso da una giuria e che il giudice si limita a motivare tale verdetto. Domandando quindi se davvero si intenda guardare a tale modello, dichiara di essere orgogliosamente gelosa del sistema giudiziario italiano.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), riprendendo il tema precedentemente accennato, rileva come il sorteggio dei componenti dei due nuovi Consigli superiori della magistratura esponga a grandi rischi. Richiama a tale proposito le considerazioni della Presidente della Corte di cassazione, Margherita Cassano, che nel corso delle audizioni ha evidenziato in particolare il rischio della mancanza di professionalità dei membri sorteggiati, ricordando in sede Pag. 37di replica la specificità e la complessità degli argomenti trattati dal CSM. Ritiene quindi che non ci si possa rimettere a soggetti impreparati, privi delle adeguate conoscenze della disciplina legislativa e regolamentare che regola i compiti dell'organo, senza contare la copiosa giurisprudenza interna prodottasi negli anni. Nel ribadire pertanto che il sorteggio comporterà grandi difficoltà di esercizio per il CSM, richiamando l'intervento della collega Matone precisa che tale sistema è adottato soltanto in pochi e specifici casi, vale a dire nell'integrazione della Corte costituzionale nell'eventualità dello stato di accusa del Presidente della Repubblica, nella composizione del tribunale dei Ministri, dover i tre giudici sorteggiati sono chiamati comunque a svolgere una funzione alla quale sono abituati, e nella composizione della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, in cui ad essere sorteggiati sono i cittadini aggregati a due giudici togati chiamati ad indirizzare la celebrazione del processo. Considera pertanto devastante la soluzione del sorteggio, che chiamerà soggetti impreparati, non formati e non interessati a svolgere attività complesse e delicate, tra le quali la valutazione dei colleghi e l'attribuzione di incarichi. Ritiene in conclusione che il sorteggio costituisca un ulteriore elemento di indebolimento della magistratura.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 3.4.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), richiamando gli interventi dei colleghi di maggioranza, che hanno voluto rassicurare circa l'assenza di qualsiasi intento punitivo nei confronti della magistratura, ricorda le dichiarazioni rese nella giornata di ieri da Matteo Salvini, leader della Lega e Vicepresidente del Consiglio del Governo in carica, secondo cui «c'è un ennesimo pronunciamento del Tribunale di Roma che per un'altra volta impedisce non al Governo ma all'Italia di espellere alcuni immigrati regolari, in questo caso egiziani e bengalesi» e sarebbe pertanto arrivato il momento di approvare la separazione delle carriere. Rileva quindi come il Vicepresidente del Consiglio sostenga, a fronte di decisioni libere ed indipendenti dei giudici, tenuti a disapplicare le norme nazionali in contrasto con il diritto dell'Unione europea, l'esigenza di procedere con la riforma. Rivolgendosi ai colleghi della maggioranza, i quali hanno portato alla discussione elementi di merito che tuttavia non condivide, evidenzia la volontà di Salvini di punire i magistrati che non si sottomettono al Governo e non si adattano ad attuarne il programma. Nel richiamare il modello introdotto da Orban, con l'elezione dei magistrati da parte della maggioranza parlamentare, incompatibile a suo avviso con le regole dell'Unione europea, fa presente di essere molto preoccupato per la scelta di utilizzare la separazione delle carriere come strumento per reagire all'indipendenza della magistratura. Rileva poi come sia stato il Presidente della Repubblica, seguito con ritardo da qualche esponente di Governo, a replicare con determinazione alla dichiarazione di Elon Musk in ordine alla necessità di cacciare i magistrati italiani. Nel far presente che i magistrati italiani non possono essere cacciati né da Musk né da Salvini, ritiene che il Vicepresidente del Consiglio non si possa permettere di minacciare magistrati che hanno assunto decisioni che egli non condivide. Rileva in conclusione come ciò costituisca un significativo problema politico.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 3.5.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), nel rilevare come non sia quello in esame il provvedimento in grado di risolvere le storture del sistema, fa presente che il Partito democratico non si oppone per ragioni politiche o pregiudiziali alla collegialità nelle decisioni relative all'applicazione delle misure cautelari ma sottolinea l'attuale impraticabilità della misura in assenza di investimenti nel comparto giustizia. Dichiarandosi convinto che lo stesso Ministro Nordio ne sia consapevole, considerato che ha rinviato di due anni l'entrata in vigore della disposizione, evidenzia come al contrarioPag. 38 nel cosiddetto decreto flussi, con un intervento evidentemente punitivo, si sia optato per la sede monocratica della Corte d'appello. Domandandosi se la collegialità sia o meno rilevante per la maggioranza o se la sua rilevanza dipenda dal momento, fa presente che nessuno degli strumenti utili a risolvere le eventuali storture soprattutto nella delicata fase delle indagini preliminari, può essere messo in campo in assenza di risorse. Pertanto ritiene che, a fronte dei tagli operati dal disegno di legge di bilancio alle risorse del comparto giustizia, gli interventi strutturali evocati dai colleghi della maggioranza siano solo suggestioni, sottolineando come il Governo si rifugi in provvedimenti ideologici a costo zero, che non migliorano ma anzi aggravano il sistema giustizia per i motivi già esposti e a suo avviso non smentiti dai colleghi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 3.6, 3.7, 3.8 3.9.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) ribadisce la posizione ripetutamente espressa dalla sua parte politica, favorevole non certo al mantenimento dello status quo bensì a incisivi interventi per la soluzione dei problemi del comparto giustizia, ma rileva come non siano certo questi gli obiettivi che la maggioranza intende perseguire con il provvedimento in esame.
  Ricorda come la separazione delle carriere sia già prevista dal nostro ordinamento, anche in virtù della cosiddetta «riforma Cartabia», peraltro promossa da un Governo di larghe intese, ed evidenzia come il passaggio dall'una all'altra funzione sia vincolato a criteri molto stringenti e avvenga, come si evince dai dati citati dalla collega Di Biasi, in un numero di casi molto limitato.
  Rileva come la maggioranza si disinteressi dei reali problemi della giustizia, non intervenendo né con provvedimenti normativi né con risorse economiche per porvi rimedio, e richiama, in particolare, l'attenzione sul tema della lunga durata dei processi, che incide negativamente sulla competitività del Paese.
  Osserva, peraltro, come la riforma in esame necessiti per la sua attuazione di risorse che si sarebbero potute utilizzare per affrontare i reali problemi della giustizia. Sottolinea, infatti, come la previsione di due Consigli superiori comporterà il raddoppio delle spese attualmente necessarie per il funzionamento del CSM, pari a 36 milioni di euro. Evidenzia come tali risorse aggiuntive che saranno necessarie si sarebbero potute utilizzare per superare le criticità, rilevate fra l'altro in dichiarazioni alla stampa dal procuratore di Torino, che rendono difficoltoso anche lo svolgimento delle ordinarie attività degli uffici giudiziari.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 3.10.

  Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 3.10, si sofferma sul tema del concorso e della formazione dei magistrati requirenti e giudicanti, giudicando con sfavore la previsione di distinti percorsi di accesso e formativi, in quanto a suo avviso i magistrati, indipendentemente dalle funzioni che saranno chiamati a esercitare, dovrebbero condividere la medesima formazione.
  Richiama, inoltre, il rischio, evidenziato nel corso delle audizioni, che, a seguito della separazione delle carriere prevista dal provvedimento in esame, il pubblico ministero si trasformi in una sorta di «super poliziotto», che non disponga della formazione necessaria a valutare la solidità della propria ipotesi accusatoria.
  Giudica negativamente il fatto che si intervenga su tali questioni con una legge costituzionale e cita l'affermazione del professor Zagrebelsky, per cui la Costituzione è l'insieme delle leggi che i popoli si danno da sobri per utilizzarle quando saranno ebbri di vino.
  Stigmatizza, quindi, il fatto che il Ministro e Vice Presidente del Consiglio dei ministri Salvini abbia deciso di condurre la campagna elettorale sui temi della giustizia, anziché occuparsi delle materie relative alle infrastrutture e ai trasporti di competenza del suo dicastero, e abbia inasprito gli attacchi alla magistratura.Pag. 39
  Evidenzia come di fronte a ogni fatto di cronaca vengano adottate in un furore panpenalistico misure che non affrontano i problemi in modo compiuto ma peggiorano il nostro ordinamento, in questo caso danneggiando addirittura la nostra Costituzione.
  Esprime rammarico per il fatto che si stia perdendo l'occasione per affrontare realmente i problemi e auspica che sui temi della giustizia intervenga, anziché il Ministro Salvini, il titolare del dicastero, il Ministro Nordio.

  Filiberto ZARATTI (AVS) rileva preliminarmente di aver ascoltato con attenzione il dibattito finora svoltosi nella seduta odierna e apprezza il fatto che gli esponenti della maggioranza siano intervenuti per difendere il provvedimento in esame.
  Rileva, tuttavia, come i temi da essi sollevati non abbiano attinenza con la separazione delle carriere e come il provvedimento in esame in realtà incida semmai sulla separazione dei poteri. Evidenzia come il fatto che la riforma in esame non preveda esplicitamente la sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo non attenui le preoccupazioni circa la possibilità che si arrivi a un tale esito, anche in considerazione dell'insistenza con cui la riforma viene proposta, ricorrendo a forzature nell'organizzazione dei lavori parlamentari, peraltro in un momento in cui vi è un forte scontro tra Governo e magistratura, il che già di per sé è molto grave sotto il profilo della garanzia della separazione dei poteri.
  Sottolinea come l'autonomia della magistratura sia uno dei presidi fondamentali per la tenuta del sistema democratico di un Paese e richiama con preoccupazione le dichiarazioni del Vice Presidente del Consiglio dei ministri Salvini il quale intende la riforma in esame in senso punitivo nei confronti della magistratura. Evidenzia, quindi, come in tali condizioni non vi sia la necessaria serenità politica per esaminare compiutamente una riforma di tale portata.
  Esprime, quindi, apprezzamento per l'intervento del Presidente della Repubblica, che ha difeso la dignità nazionale a fronte di un attacco alla magistratura da parte di un magnate che ha abusato della sua posizione di proprietario di una piattaforma social, e sottolinea la mancanza di reazioni di fonte a tale attacco da parte di coloro che si dichiarano patrioti.
  Richiama, infine, la responsabilità di quelle forze liberali, che, come sempre nei momenti topici, si accodano alla destra estrema, e stigmatizza nuovamente il modo di procedere della maggioranza, che favorisce la polarizzazione delle posizioni e inasprisce il confronto.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 3.11.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 3.12, contesta la tesi, sostenuta dagli esponenti della maggioranza, secondo cui vi sarebbe un appiattimento dei giudici sulle posizioni dei pubblici ministeri e sottolinea come tale assunto sia palesemente smentito dai dati sulle condanne e sulle assoluzioni, che sostanzialmente si equivalgono. Evidenzia come si tratti dunque di un problema inesistente e come, quand'anche vi fosse, si dovrebbe porre a maggior ragione nell'ambito della magistratura giudicante tra giudici di primo grado e giudici d'appello, e tra giudici delle indagini preliminari e giudici del dibattimento.
  Evidenzia come si tratti di diverse funzioni, e cita al riguardo l'articolo 107 della Costituzione, a norma del quale i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni, rilevando nel contempo, come ricordato anche dalla deputata Di Biase, che la separazione delle funzioni requirenti e giudicanti è già prevista in virtù della «riforma Cartabia».
  Ritiene personalmente che si potrebbe semmai ipotizzare di prevedere che l'accesso alle funzioni requirenti possa avere luogo solo dopo aver maturato un'esperienza nelle funzioni giudicanti, nell'ottica dell'unità della cultura della giurisdizione e anche al fine di consentire al pubblico ministero di valutare appieno l'idoneità del proprio impianto accusatorio. Dichiara peraltro di essere consapevole dell'impraticabilitàPag. 40 di tale proposta in quanto essa comporterebbe la necessità di risorse economiche che l'attuale maggioranza ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di stanziare per il comparto della giustizia.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), richiamando le considerazioni svolte dalla deputata D'Orso, ritiene anch'egli che la maggioranza dovrebbe coerentemente proporre la separazione delle carriere nell'ambito della magistratura giudicante, in quanto l'asserita eccessiva contiguità lamentata tra pubblici ministeri e giudici dovrebbe sussistere a maggior ragione tra giudici di primo e di secondo grado.
  Ritiene che l'imparzialità del giudice non sia garantita dalla separazione delle carriere, bensì dal modello complessivo, e, in particolare, dal modello accusatorio adottato nel nostro ordinamento.
  Ricorda come la giurisprudenza costituzionale abbia ampiamente chiarito che la Costituzione non impone affatto la separazione delle carriere né la esclude e che essa pertanto resta un'opzione praticabile con legge ordinaria e come pertanto non sia necessaria una riforma costituzionale.
  Con riferimento, infine, all'intervento della deputata Matone, rileva come nell'evoluzione del dibattito giuridico la distinzione tra modello accusatorio e modello inquisitorio non sia più così netta e come lo stesso modello accusatorio possa essere declinato in maniera profondamente diversa nei vari ordinamenti.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 3.12

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 3.13, segnala la «stranezza» della presenza di elementi spuri all'interno della proposta di riforma all'esame della Commissione. In particolare, uno di questi è rappresentato dalla presenza, ad esempio, del Procuratore generale della Corte di Cassazione, all'interno del Consiglio della magistratura giudicante.
  Evidenzia in particolare il rischio che, costituendosi consigli giudiziari composti esclusivamente da pubblici ministeri o da magistrati giudicanti, le valutazioni di professionalità siano effettuate secondo una logica di autoreferenzialità. Ciò comporterebbe in definitiva il rischio di depotenziare il sistema di valutazione e di controllo interno.

  Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 3.13, richiama espressamente alcune frasi pronunciate dal professore e avvocato Coppi, noto penalista, il quale ha, a più riprese, sottolineato le contraddizioni della riforma all'esame di questa Commissione.
  Ritiene che la riforma sia in effetti l'ennesimo «frutto» di un clima rancoroso nei rapporti tra politica e magistratura. Obiettivo dichiarato della riforma è quello di depotenziare il ruolo del pubblico ministero sottoponendolo in definitiva al potere esecutivo.
  Ricorda, infine, i tentativi già operati in tal senso nelle precedenti legislature, in particolare richiamando una proposta di riforma presentata dall'allora deputato Pecorella.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 3.13, richiama l'intervento precedentemente svolto dall'onorevole Cafiero De Raho. Ne condivide infatti il richiamo al possibile rischio di autoreferenzialità nelle valutazioni di professionalità dei giudici, dal momento che queste ultime sarebbero effettuate da collegi composti dagli stessi gruppi professionali.

  Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 3.13, sottolinea la necessità di un intervento anche di carattere stilistico per superare una contraddizione presente nel testo dell'articolato.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 3.13

  Federico FORNARO (PD- IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 3.14, ne richiama le finalità, in particolare quelle Pag. 41relative alla soppressione dei commi quarto e sesto.
  Ricorda infatti che si tratta delle disposizioni che individuano il sorteggio come strumento esclusivo di selezione dei magistrati, seppure attraverso la mediazione del voto parlamentare. Ritiene che tale metodo, sul quale pure una parte della dottrina si è pronunciata favorevolmente, sia un rimedio al fenomeno del cosiddetto «correntismo» nella magistratura, peggiore del male.
  In definitiva, ritiene infatti che, dal combinato disposto del sorteggio e dello sdoppiamento dei Consigli, ne deriverà un depotenziamento del Consiglio superiore della magistratura.
  Per tale ragione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Gianassi 3.14 che intende sopprimere proprio la parte relativa al sorteggio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 3.14, 3.15 e 3.16.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.17 a sua prima firma, rilevando che sono state sollevate alcune obiezioni sull'applicazione del sistema del sorteggio anche ai componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente che, tuttavia, non sono state ad oggi recepite dalla maggioranza.
  Afferma che la proposta di legge di revisione costituzionale in discussione pone in rilievo la questione relativa alla coerenza del modello di autogoverno della magistratura ordinaria in esso contenuto con i modelli di autogoverno delle altre magistrature e lamenta il fatto che non siano state prese in considerazione le modalità di raccordo proposte dall'opposizione.
  Dichiara pertanto che, a suo avviso, l'improvvisa accelerazione impressa dalla maggioranza all'esame in sede referente del provvedimento in esame risponde all'esigenza del Governo di punire celermente la magistratura ordinaria per le sentenze recentemente emanate da alcuni giudici sulla possibile contrarietà della normativa italiana in materia di immigrazione e asilo alla normativa comunitaria, dando così una risposta alle tensioni che si sono verificate.
  Condivide, quindi, l'idea che l'approvazione della presente proposta di legge di revisione costituzionale costituisca non solo un premio per Forza Italia, affinché quel partito possa spendere tale risultato presso il corpo elettorale, ma anche un modo per il Governo Meloni ed il partito di Fratelli d'Italia di rispondere alle sentenze della magistratura.
  In conclusione, ribadisce la necessità che la questione della coerenza del sistema di autogoverno della magistratura ordinaria con i modelli di autogoverno previsti per le altre magistrature sia affrontato dalla maggioranza.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 3.17, 3.18 e gli emendamenti Bonafè 3.19 e 3.20.

  Michela DI BIASE (PD-IDP) illustra l'emendamento Bonafè 3.21, manifestando l'intenzione di ritornare anche sulla questione della formazione dei giudici e dei pubblici ministeri all'interno delle rispettive carriere, precedentemente sollevata dall'onorevole d'Orso.
  Preliminarmente, leggendo le memorie depositate dai professori di diritto costituzionale auditi dalla Commissione, dichiara di condividere la domanda posta dal professor Gaetano Azzariti ai componenti della Commissione se la separazione delle carriere sia davvero il mezzo idoneo per raggiungere lo scopo perseguito della terzietà e dell'imparzialità e se sia necessaria una legge costituzionale a tal fine o se non sia invece sufficiente una legge ordinaria. Invero, sostiene che, a suo avviso, non sarebbe necessario approvare una legge costituzionale per garantire la terzietà e l'imparzialità dei giudici, citando in tal senso la sentenza numero 37 del 2000 della Corte costituzionale con la quale il giudice delle leggi ha affermato che l'attuale formulazione dell'articolo 104 della Costituzione non impone o al contrario preclude la configurazione di una carriera unica o di carriere separate tra i magistrati addetti Pag. 42rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni, con ciò ammettendo la possibilità che la separazione delle carriere possa essere introdotta anche mediante legge ordinaria.
  Manifesta quindi tutta la propria preoccupazione per i possibili esiti futuri che potrebbero essere determinati dall'approvazione della presente proposta di legge di revisione costituzionale.
  Sottolinea, inoltre, che per quanto attiene alla formazione dei pubblici ministeri e dei giudici la possibilità per gli stessi di assumere vicendevolmente l'uno il ruolo dell'altro è di fondamentale importanza al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni. In proposito, ricorda che in Germania, Paese nel quale vige la separazione tra la carriera giudicante e la carriera requirente, sussiste una formazione comune che aumenta la terzietà e l'indipendenza dei giudici.
  Ribadisce, in conclusione, che non è necessario approvare la presente proposta di legge di revisione costituzionale per aumentare la terzietà e l'imparzialità dei giudici e stigmatizza la decisione della maggioranza di separare le magistrature nonostante l'unicità della magistratura sia di fondamentale importanza per l'ordinamento giuridico.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 3.21.

  Valentina D'ORSO (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Bonafè 3.22, dichiara di voler riprendere il tema della formazione dei magistrati che, a suo avviso, potrebbe essere potenziato, rilevando che la proposta di legge di revisione costituzionale in esame non contiene nessuna disposizione in tal senso, come d'altronde è normale trattandosi di una proposta volta a modificare il dettato costituzionale, ed associandosi alle considerazioni espresse dall'onorevole Di Biase nel ritenere sufficiente una legge ordinaria per garantire l'effettiva separazione delle carriere. Stigmatizza quindi come non vi sia coerenza tra la questione, il problema della separazione delle carriere e la sua soluzione.
  Sottolinea che l'approvazione del provvedimento in esame determinerà la creazione di tre nuovi organi di rilievo costituzionale con un conseguente dispendio di risorse finanziarie, strumentali, organizzative, umane al quale chiede come la maggioranza intenda fare fronte. Domanda, inoltre, quanti ulteriori magistrati serviranno da distaccare fuori ruolo presso il Consiglio superiore della magistratura giudicante, il Consiglio superiore della magistratura requirente e l'Alta Corte disciplinare, nonostante esponenti della maggioranza parlamentare come l'onorevole Enrico Costa abbiano manifestato la propria intenzione di porre fine al fenomeno dei magistrati fuori ruolo, dal momento che esso diminuisce le risorse a disposizione degli uffici giudiziari.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 3.22, 3.23, 3.24.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.25, identico all'emendamento Bonafè 3.26, sottolineando quanto la separazione delle carriere sia poco rispondente alle esigenze giurisdizionali.
  Afferma, infatti, che la formazione del pubblico ministero non può prescindere dal comprendere, facendola propria, la cultura della giurisdizione. Osserva che è assolutamente necessario che nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero operi non solo nel rispetto delle regole giuridiche poste dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, ma anche con la consapevolezza dell'importanza etica del ruolo che svolge. Sostiene che gli eccessi, gli abusi commessi dai pubblici ministeri dipendono dall'assenza di deontologia nell'esercizio delle proprie funzioni, di rispetto delle parti.
  Ricorda, inoltre, che ai pubblici ministeri più giovani si raccomanda l'importanza dell'etica nell'esercizio delle proprie Pag. 43funzioni e che il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, da esso delegata al compimento degli atti d'indagine, riflette quella che è l'effettiva consapevolezza da parte della pubblica accusa del rispetto delle parti e dell'importanza del valore della prova. Invero, ribadisce che il pubblico ministero deve essere colui che controlla che la polizia giudiziaria, chiamata ad ottenere risultati dalle indagini svolte, rispetti la procedura al fine di evitare che elementi di prova possano essere acquisiti oltre se non al di fuori delle regole.
  Lamenta, quindi, che tutto ciò rischierà di scomparire per effetto dell'approvazione della proposta di legge di revisione costituzionale in esame, la quale renderà quella dei pubblici ministeri una categoria del tutto autoreferenziale che non si forma e non si confronta con il giudice.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Cafiero De Raho 3.25 e Bonafè 3.26 e gli emendamenti Zaratti 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, Bonafè 3.35.

  Nazario PAGANO, presidente, prima di sospendere brevemente la seduta, in considerazione del buon andamento dei lavori della Commissione, avanza la proposta di rivedere le determinazioni assunte in sede di ufficio di presidenza. Propone pertanto di anticipare la sospensione della seduta odierna alle ore 20 e di concludere l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3 nella seduta di domani entro le ore 18.

  La seduta, sospesa alle 18.30, è ripresa alle 18.50.

  Nazario PAGANO, presidente, propone di sospendere nuovamente la seduta e di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza per discutere della proposta sull'ordine dei lavori avanzata prima della sospensione.

  La seduta, sospesa alle 18.50, è ripresa alle 19.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 3.36, 3.37 e 3.38, Gianassi 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46 e 3.47.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 3.38 è volto a sopprimere dal nuovo articolo 104 della Costituzione la parte relativa al sorteggio come metodo per la scelta dei componenti dei due Consigli superiori della magistratura. Richiamando in particolare le considerazioni della collega Matone, rileva che tale metodo assume carattere eccezionale all'interno del nostro ordinamento, fondato sul ricorso al meccanismo elettoralistico in tutti quei i casi in cui si tratti di operare la selezione di componenti rappresentativi di organizzazioni. Fa quindi riferimento ai casi eccezionali riportati anche nella documentazione predisposta dagli uffici, a cominciare dal sorteggio dei giudici aggregati alla Corte costituzionale nei casi di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, rilevando come non vi sia un caso più eccezionale di questo e come tali giudici vadano ad integrare un organo già esistente. Richiama inoltre la legge del 1993 che ha previsto il meccanismo del sorteggio per la composizione di un consiglio chiamato a controllare le spese elettorali sostenute dai partiti e dunque per un organismo deputato ad un'attività molto specifica. Segnala inoltre i casi di impiego del sorteggio per formare le Commissioni deputate ad esprimere una valutazione ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, di prima e seconda fascia o per costituire il collegio per i reati ministeriali, vale a dire il cosiddetto tribunale dei ministri o, ancora, per la scelta dei giudici popolari nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise d'appello. Evidenzia come in tutti questi casi si tratti di ipotesi che nulla hanno a che fare con la capacità rappresentativa di un organismo e come dall'elencazione proposta dalla documentazione se ne ricavi il fatto che la scelta adottata dal Governo nel provvedimento in esame sia del tutto incoerente rispetto al nostro ordinamento. Ricorda inoltre che un'analoga soluzione proposta da un testo del Governo ad avvio della Pag. 44scorsa legislatura è stata successivamente soppressa durante l'esame in sede referente da parte della competente Commissione parlamentare, aggiungendo inoltre che nel 1971 fu giudicata incostituzionale la disposizione che prevedeva il sorteggio per la composizione della sezione disciplinare all'interno del CSM. Ritiene in conclusione che l'analisi dei casi esposti dimostri che la scelta del Governo deve essere respinta.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 3.48.

  Valentina D'ORSO (M5S) sempre con riguardo all'adozione del meccanismo del sorteggio, rileva che un problema rilevante è rappresentato anche dalla differenza del sistema tra componente laica e componente togata. Fa infatti presente che nel primo caso si tratta di un sorteggio fortemente temperato, dal momento che viene eseguito nell'ambito di una rosa di nomi scelti dal Parlamento in seduta comune, mentre la componente dei togati «subisce» l'applicazione di un sorteggio puro. Ricorda come nella scorsa legislatura fosse stata propria Forza Italia, nella persona dell'allora deputato Zanettin, a perorare la causa anche per la componente togata del sorteggio temperato, quale soluzione sostenibile e non suscettibile di profili di incostituzionalità. Ricorda altresì che in quell'occasione erano state avanzate due distinte ipotesi, la prima delle quali prevedeva di applicare il sorteggio ad un elenco numericamente sovrabbondante di magistrati scelti in precedenza mediante il meccanismo elettivo. Fa presente che nella seconda ipotesi, al contrario, il sorteggio avveniva tra tutti coloro che rispondevano ai requisiti richiesti, procedendo successivamente all'elezione nell'ambito del ventaglio di magistrati così ottenuto, previa disponibilità alla candidatura. Evidenzia come nella scorsa legislatura si sia sviluppato un dibattito molto interessante intorno a tali ipotesi che comunque, pur ricorrendo al sorteggio, non sottraevano rappresentatività alla magistratura. Dichiara pertanto che le piacerebbe conoscere le motivazioni che hanno indotto a preferire la soluzione più radicale, abbandonando le ipotesi sopra descritte e anche il meccanismo paritario tra componente laica e componente togata, tanto più che la scelta del sorteggio, oltre ad essere suscettibile di incostituzionalità, non porterà alcun vantaggio dal punto di vista pratico. Si domanda se le ragioni di tale scelta siano da ricercare da un lato nell'esigenza di una spartizione tutta interna alla maggioranza, che consenta anche a Forza Italia di rendersi protagonista della modifica della Costituzione, e dall'altro nel contesto di tensione con la magistratura. Rileva come anche l'accelerazione dei tempi di approvazione della riforma sia un tassello di un disegno più ampio, che alimenta lo scontro tra tre poteri dello Stato, vale a dire tra il Governo titolare dell'iniziativa, il Parlamento che restringe i tempi di esame, e la magistratura giustamente preoccupata.

  Carmela AURIEMMA (M5S) fa presente che la motivazione della scelta del metodo del sorteggio risiederebbe secondo la maggioranza nella volontà di evitare le correnti all'interno della magistratura. Ricorda a tale proposito che nel corso delle audizioni sono stati espressi dubbi circa l'efficacia dello strumento dal momento che non è possibile escludere che il soggetto sorteggiato diventi successivamente punto di riferimento di una o dell'altra corrente. Fa presente che l'applicazione del metodo del sorteggio servirà soltanto ad assicurare la casualità della composizione dell'organo, senza che al suo interno sia garantita parità di genere, articolazione territoriale e distinzione delle funzioni, e a renderlo meno rappresentativo. Manifesta la preoccupazione del suo gruppo per la scelta adottata dal Governo dal momento che il ricorso al sorteggio comporterà una riduzione dell'autorevolezza del CSM, mettendone a rischio anche le capacità funzionali, In conclusione, nel condividere l'esigenza di affrontare la questione del correntismo in magistratura, fa presente tuttavia l'inadeguatezza dello strumento scelto, destinato a fare danni e a non introdurre alcun miglioramento.

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  La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 3.49.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), illustrando l'emendamento 3.50 a sua prima firma, rileva come esso sia volto a sopprimere il secondo e il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 del provvedimento in esame.
  Si sofferma, quindi, sulle disposizioni, di cui si propone la soppressione, volte a prevedere il ricorso al sorteggio per la designazione dei componenti dei Consigli superiori e dell'Alta Corte, rilevando come si rimetta al caso l'individuazione di membri di organi destinati a svolgere funzioni di estrema rilevanza, fra cui quelle in materia disciplinare.
  Non intende negare la necessità di affrontare il tema del correntismo, ma ritiene che esso non possa essere affrontato con un meccanismo, quello del sorteggio, che svilisce la professionalità dei magistrati e mortifica il merito. Esprime stupore per il fatto che una scelta del genere sia compiuta da un Governo che insiste molto sul merito al punto da aver modificato, al fine di fare riferimento esplicito ad esso, la denominazione del Ministero dell'istruzione.
  Rileva, inoltre, come il meccanismo del sorteggio mortifichi anche il ruolo del Parlamento, che si limiterà a compilare un elenco di nomi fra i quali effettuare il sorteggio, e come il ricorso a tale modalità di selezione dei componenti degli organi sia particolarmente inopportuno in una materia importante e delicata quale quella della giustizia.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 3.50.

  Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 3.51, ritiene che al fine di contrastare il correntismo si sarebbe potuto intervenire con legge ordinaria sul sistema elettorale del Consiglio superiore, ad esempio sulla dimensione dei collegi e il numero di preferenze esprimibili, attraverso accorgimenti volti a impedire che gli eletti siano sostanzialmente predeterminati dalle correnti.
  Ritiene che la scelta del metodo del sorteggio, i cui limiti sono stati ampiamente evidenziati nel corso del dibattito, indebolisca il Consiglio superiore e il suo ruolo di garanzia dell'indipendenza della magistratura ed esponga al rischio di destinare a incarichi di notevole delicatezza e responsabilità magistrati sprovvisti della necessaria competenza.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 3.51, 3.52 e 3.53.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 3.54, Alifano 3.55 e Bonafé 3.56, ribadisce la sua contrarietà alla separazione delle carriere, giudicando negativamente l'allontanamento, che ne deriverebbe, del pubblico ministero dal giudice e dalla cultura della giurisdizione.
  Ricorda, al riguardo, il ruolo di direzione della polizia giudiziaria attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale e cita l'articolo 109 della Costituzione, a norma del quale l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, e sottolinea come l'ordinamento attribuisca al pubblico ministero il ruolo di presiedere in modo rigoroso, fin dall'inizio delle indagini, all'acquisizione degli elementi di prova e alla formazione dell'impianto accusatorio da sottoporre al giudice e come pertanto non possa essere avulso dalla condivisione con il giudice della cultura della giurisdizionale.
  Osserva, citando Giovanni Falcone, come spetti al pubblico ministero ricercare la prova in modo da basare l'impianto accusatorio non su elementi indiziari o mere congetture ma su basi solide e rigorose, nel rispetto delle norme del codice di procedura penale, e ciò fin dalle prime fasi delle indagini.
  Rileva, pertanto, facendo anche riferimento all'audizione del professor Villone, come sia fondamentale che il pubblico ministero condivida con il giudice la cultura della prova, e come tale condivisione verrebbePag. 46 messa in discussione dalla separazione delle carriere.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 3.54, Alifano 3.55 e Bonafé 3.56 e l'emendamento Di Biase 3.57.

  Nazario PAGANO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Nazario PAGANO, presidente, con riferimento al decreto-legge in materia di flussi migratori, comunica che sarà trasmesso ai membri della Commissione una nuova formulazione dell'emendamento 16.4 della relatrice, che, rispetto alla precedente, introduce modifiche all'articolo 17 del decreto-legge che riproducono nella sostanza le disposizioni dell'articolo 18-ter della formulazione originaria. Avverte pertanto che i subemendamenti presentati saranno riferiti a tale nuova formulazione.

  La seduta termina alle 19.40.