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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2024
407.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE 2024

Pag. 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 9.20.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
Emendamenti C. 30-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Pag. 33

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti alla proposta di legge C. 30 e abb., recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali».

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia.
C. 1987.
(Parere all'VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, dà conto delle sostituzioni. In qualità di relatore, ricorda che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'VIII Commissione (Ambiente), la proposta di legge C. 1987, recante «Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia». Fa presente che la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo e reca disposizioni (riformulate quali norme di interpretazione autentica durante l'esame in sede referente) finalizzate (come sottolineato dalla relazione illustrativa) a risolvere il contrasto, generatosi nella giurisprudenza amministrativa, circa la corretta interpretazione dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge urbanistica (legge n. 1150 del 1942), che individua i limiti di volumi e altezze delle costruzioni nell'ambito del territorio comunale. Sempre nella relazione illustrativa si sottolinea che «la vetustà e l'inadeguatezza delle disposizioni legislative in materia urbanistica sono ormai evidenti alla luce delle nuove competenze in materia assunte dalle regioni e dagli enti territoriali, determinando, nel tempo, la necessità di un chiarimento interpretativo che tenga conto dell'evoluzione normativa in tale materia», nonché in considerazione del fatto che la legislazione nazionale concernente gli interventi di ristrutturazione edilizia è mutata più volte nel tempo.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata della giurisprudenza in materia, rileva che il comma 1 detta norme di interpretazione autentica di due disposizioni normative tra loro collegate, al fine di consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi edilizi effettuati anche in assenza di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata. Nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 interviene sull'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge urbanistica, secondo cui «Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa».Pag. 34
  Secondo il primo periodo del comma 1, tale disposizione si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria qualora, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni, la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dal medesimo articolo 41-quinquies, sesto comma, sia determinata dai seguenti interventi: edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati; sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati; interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati.
  Il secondo periodo del comma 1 interviene, invece, sull'articolo 8, punto 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968), in virtù del quale, nelle zone B, «l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7». Ai sensi del provvedimento in esame, tale disposizione si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei medesimi casi contemplati dal primo periodo che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò: non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato o comunque sia previsto dagli strumenti urbanistici e fermi restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni, nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'articolo 7 del medesimo decreto ministeriale.
  Segnala che il comma 2 stabilisce che nei casi di cui al comma 1 resta fermo il rispetto: dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali nonché, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
  Il comma 3 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), l'articolo 3, comma 1, lettera d), del medesimo si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
  Il comma 4 prevede che nei casi di cui al comma 3 resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
  Il comma 5 dispone che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in ogni caso, il comma 8.
  Il comma 6 dispone che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
  Il comma 7 dispone che la disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio resti ferma.
  Il comma 8 dispone, al primo periodo, che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo Pag. 352, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023 (cosiddetto «superbonus»), in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge urbanistica, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali: risultino approvati, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi o piani di lottizzazione convenzionata; risulti comprovata l'avvenuta presentazione, entro la data del 30 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che, nell'ipotesi di cui al medesimo comma, non trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 11 del 2023.
  Segnala che l'articolo 2-bis citato reca una norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati ai sensi della quale le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto medesimo si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante. In sostanza, il citato articolo 2-bis – la cui applicazione è esclusa dalla norma in esame – consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante al titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi; analogo trattamento viene previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.
  Passando ad analizzare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge in esame è riconducibile alla materia «governo del territorio», attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il nucleo duro della disciplina del governo del territorio è rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia (ex plurimis, sentenze n. 102 e n. 6 del 2013, n. 309 e n. 192 del 2011; n. 340 del 2009; nonché sentenze n. 303 e n. 362 del 2003). Secondo la giurisprudenza costituzionale sono da considerarsi principi fondamentali, tra gli altri, le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenze n. 309 del 2011, nn. 2, 124 e 245 del 2021 e, da ultimo, sentenza n. 240 del 2022, nella quale si riafferma il principio fondamentale secondo cui la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime operano in uno spazio di disciplina riservato allo Stato e i limiti fissati dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che trova il proprio fondamento nell'art. 41-quinquies, commi 8 e 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo principi fondamentali della materia, in particolare come limiti massimi di densità edilizia a tutela del primario interesse generale all'ordinato sviluppo urbano (si vedano anche le sentenze nn. 232/2005 e 217/2020). Secondo la giurisprudenza costituzionale le leggi regionali possono derogare alle distanze fissate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968 solo a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici (per tutte, sentenze n. 41 del 2017 e n. 231 del 2016). Pag. 36Con riferimento ai profili relativi alla pianificazione urbanistica, nella giurisprudenza costituzionale si è da ultimo sottolineata la natura della c.d. urbanistica consensuale quale forma di espressione del crescente ruolo che ha assunto il soggetto privato nella gestione del governo del territorio, attraverso l'adozione di piani di lottizzazione proposta dai titolari delle aree oggetto di regolazione urbanistica, i quali si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e a concorrere alla realizzazione di quelle di urbanizzazione secondaria, con la sottoscrizione di apposite convenzioni di lottizzazione (sentenza n. 249 del 2022).
  Con riferimento alle norme di interpretazione autentica di cui ai commi 1 e 3, ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che «il divieto di retroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire “situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo”, in ragione di “un dibattito giurisprudenziale irrisolto” (sentenza n. 311 del 2009), o di “ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore” (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale» (sentenza 78/2012). A tale proposito la Consulta ha precisato che la qualifica di norma (meramente) interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni «che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore» (sentenza 73/2017). Ciò detto, la Corte costituzionale ha, comunque, più volte affermato «la “sostanziale indifferenza, quanto allo scrutinio di legittimità costituzionale, della distinzione tra norme di interpretazione autentica – retroattive, salva una diversa volontà in tal senso esplicitata dal legislatore stesso – e norme innovative con efficacia retroattiva” (sentenze 73/2017, 108/2019)» (sentenza 70/2020); arrivando a ritenerne «la possibile assimilazione, quanto agli esiti dello scrutinio di legittimità costituzionale» (sentenza 108/2019). A tal fine, la detta distinzione rileva, al più, perché «“la palese erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata” (sentenza 73/2017)». Nel definire i limiti alla retroattività legislativa, la Corte costituzionale ha individuato anche quello del rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Nella già menzionata sentenza 78/2012 si legge quanto segue: «La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del dirittoPag. 37 e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio 3 contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia)». Sempre con riguardo all'impatto delle norme di interpretazione autentica sull'esercizio della funzione giurisdizionale, nella sentenza 12/2018 la Corte costituzionale ha ricordato il suo costante orientamento secondo cui «ancorché non sia vietato al legislatore (salva la tutela privilegiata riservata alla materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost.) emanare norme retroattive – siano esse di interpretazione autentica oppure innovative con efficacia retroattiva – con riferimento alla funzione giurisdizionale, non può essere consentito di “risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie [...], violando i princìpi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi”». Nella recente sentenza 77/2024, alla luce della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, la Consulta ha affermato che «di fronte a una norma avente comunque efficacia retroattiva – che pure deve considerarsi, al di fuori della materia penale, frutto del legittimo esercizio discrezionale del potere del legislatore –, è necessario procedere ad uno scrutinio particolarmente rigoroso» e che «Tale scrutinio diviene ancor più stringente se l'intervento legislativo retroattivo incide su giudizi ancora in corso [...]. In quest'opera di rigoroso scrutinio è necessario valutare se l'intervento legislativo trovi una possibile ragionevole giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni costituzionali, [giacché], anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso». Come da ultimo ricordato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 4/2024, la Corte EDU ha perimetrato in maniera rigorosa e restrittiva tale nozione di «imperative ragioni di interesse generale», ravvisando la compatibilità con l'articolo 6 della CEDU di «alcuni interventi legislativi retroattivi incidenti su giudizi in corso, là dove “i soggetti ricorrenti avevano tentato di approfittare dei difetti tecnici della legislazione (sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e Yorkshire Building Society contro Regno Unito, paragrafo 112), o avevano cercato di ottenere vantaggi da una lacuna della legislazione medesima, cui l'ingerenza del legislatore mirava a porre rimedio (sentenza del 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X, Blanche de Castille e altri contro Francia, paragrafo 69)”, o, ancora, quando l'intervento legislativo retroattivo mirava a risolvere una serie più ampia di conflitti conseguenti alla riunificazione tedesca, al fine di “assicurare in modo duraturo la pace e la sicurezza giuridica in Germania” (20 febbraio 2003, ForrerNiedenthal c. Germania, paragrafo 64)».
  Seguendo l'orientamento giurisprudenziale, che – in caso di interventi normativi della natura descritta – valorizza il profilo del bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti, si segnala che il legislatore, ad esempio con riferimento alla vicenda dell'ex Ilva, ha più volte approvato disposizioni di interpretazione autentica, anche in pendenza di procedimenti giudiziari (si veda, ad esempio, l'articolo 12, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013; l'articolo 7, comma 1, lettera d) e l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2013).
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012, sempre in ordine alle vicende dell'ex Ilva, al fine di bilanciare tutela dell'ambiente e della salute pubblica con la continuità produttiva e occupazionale, ha autorizzato la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale anche quando l'autorità giudiziariaPag. 38 aveva adottato provvedimenti di sequestro dei beni dell'impresa, subordinando la ripresa della produzione al rispetto di un piano di risanamento ambientale.
  Tale disposizione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale della Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 85/2013, ha giudicato non fondata la questione sollevata «in quanto la ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso».
  A conferma dei principi descritti, peraltro, può essere richiamato anche un caso, analogo al precedente, che tuttavia si è concluso in senso opposto per quanto concerne la pronuncia di costituzionalità: si fa riferimento, in tal senso, all'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (sempre relativo a procedimenti di sequestro di stabilimenti ex Ilva), dichiarato tuttavia costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 58/2018), proprio perché la disposizione censurata non operava in quel caso un bilanciamento rispondente «a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

  La seduta comincia alle 14.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni e disposto l'attivazione del sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso, essendone stata fatta richiesta e non essendovi obiezioni, comunica che l'esame delle proposte emendative riprenderà da quelle riferite all'articolo 13.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Soumahoro 13.1, Zaratti 13.2, Boschi 13.3, Alfonso Colucci 13.4 e Bonafè 13.5.

  Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) sottoscrive l'emendamento Magi 13.6.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Magi 13.6 sottoscritto dalla collega Boschi, gli identici emendamenti Zaratti 13.7, Boschi 13.8 e Bonafè 13.9 nonché l'emendamento Bonafè 13.12.

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 13.16 di cui è cofirmatario, evidenzia che l'articolo 13 del suo complesso reca disposizioni che, in linea con altri provvedimenti già adottati dalla maggioranza nel corso della legislatura, hanno come scopo quasi esclusivo quello di rendere più difficile la vita per le persone migranti che già sono state spesso sottoposte nella loro esistenza a situazioni di estremo disagio. Segnala che l'emendamento in esame mira a sopprimere la disposizione relativa alle garanzie finanziarie da prestare, in quanto si tratta di procedure complesse anche per un cittadino italiano e che presentano un carattere vessatorio. In conclusione, ritiene che l'articoloPag. 39 13 abbia essenzialmente finalità propagandistiche e non rechi misure per facilitare la gestione dei flussi migratori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 13.15 e Bonafè 13.16, l'emendamento Zaratti 13.17 e gli identici emendamenti Zaratti 13.19 e Bonafè 13.20.

  Nazario PAGANO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Soumahoro 14.4: si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zaratti 14.3 e gli identici emendamenti Zaratti 14.7 e Bonafè 14.8.

  Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) sottoscrive l'emendamento Magi 14.9.

  La Commissione respinge l'emendamento Magi 14.9, sottoscritto dalla collega Boschi.

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 14.10 di cui è cofirmatario, ritiene errata la previsione di una decadenza automatica della domanda di protezione internazionale in caso di assenza del richiedente senza tenere conto di situazioni particolari in cui può trovarsi il migrante. Ribadisce che così come concepita la disposizione presenta un carattere vessatorio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonafè 14.10, gli identici emendamenti Bonafè 14.12 e Zaratti 14.22, nonché gli identici emendamenti Zaratti 15.1, Boschi 15.2 e Alfonso Colucci 15.3, e i subemendamenti Bonafè 0.15.02.1, Zaratti 0.15.02.4, 0.15.02.5, 0.15.02.6 e 0.15.02.8.

  Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) segnala l'esigenza di espungere dal testo dell'articolo aggiuntivo proposto dalla relatrice la previsione di derogare alle disposizioni del codice degli appalti che prevedono quantomeno un livello minimo di trasparenza in caso di segretezza dei contratti.

  La Commissione respinge gli identici subemendamenti Zaratti 0.15.02.9, Boschi 0.15.02.10 e Alfonso Colucci 0.15.02.11.

  Matteo MAURI (PD-IDP) rileva preliminarmente che l'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice fa riferimento alla fornitura di materiali a Paesi terzi, ricordando che esso potrebbe applicarsi, ad esempio, alla fornitura di motovedette alla Libia. Dichiara di non comprendere le ragioni per cui sia prevista la segretezza sulle modalità di esecuzione di tali contratti, ritenendo invece necessario che sia assicurata la massima trasparenza rispetto a Paesi, che siano o meno inseriti nella lista dei cosiddetti Paesi sicuri, che presentano spesso problemi di controllo da parte dell'opinione pubblica e di rispetto delle garanzie giuridiche.

  Filiberto ZARATTI (AVS) rileva che le criticità sollevate dall'articolo aggiuntivo in discussione non riguardano solo l'aspetto della trasparenza dei contratti, ricordando che i filmati forniti nel corso della loro audizione dall'organizzazione Sea Watch hanno documentato le violenze e le torture effettuate dalla guardia costiera libica a danno delle persone migranti. Sottolinea che la decisione di prevedere la segretezza nell'esecuzione dei contratti sembra rivelare che vi sia la volontà di nascondere qualcosa, osservando che la disposizione potrebbe interessare anche l'esecuzione dei contratti relativi ai centri realizzati in Albania.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) osserva preliminarmente che il rispetto dei tempi concordati per l'approvazione del provvedimento non può comportare l'assenza di un confronto sui temi più rilevanti. Entrando nel merito della proposta emendativa della relatrice rileva che essa al comma 2 reca una deroga alla disposizione che prevede che vi sia quantomeno una relazione sui motivi della segretezza sulle modalità di esecuzione di un contratto. Pag. 40Dichiara di trovare inaccettabile una previsione in tal senso rispetto all'utilizzo di ingenti risorse pubbliche e che non riesce a comprenderne le motivazioni. Invita pertanto ad un ripensamento su questo aspetto.

  Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come l'articolo aggiuntivo 15.02 in discussione ponga il segreto sulla fornitura di mezzi, quali motovedette, mezzi di terra, tecnologie, a Paesi terzi, precludendo il controllo sulle finalità per le quali vengono impiegate risorse pubbliche, provenienti dalle tasse degli italiani, che potrebbero essere invece utilizzate, ad esempio, per la sanità e l'istruzione.
  Rileva come l'intento del Governo sia, in particolare, quello di coprire il dettaglio delle spese sostenute per la cessione di mezzi a Paesi quali l'Albania, la Libia e la Tunisia.
  Sottolinea come si tratti di una norma molto grave che mette in pericolo il diritto di accesso civico, vale a dire il diritto di controllo delle spese e delle politiche pubbliche da parte dei cittadini, e che viola palesemente ogni principio di trasparenza.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice (vedi allegato 2).

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che i lavori della Commissione proseguiranno fino alle 16.15, quando è prevista la ripresa delle votazioni in Assemblea, e riprenderanno al termine delle votazioni medesime, presumibilmente non prima delle 18.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere contrario sul subemendamento Zaratti 0.15.03.3 e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 15.03.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice sul subemendamento Zaratti 0.15.03.3 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice.

  La Commissione respinge il subemendamento Zaratti 0.15.03.3 e approva l'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice (vedi allegato 2). Respinge poi, con distinte votazioni, i subemendamenti Boschi 0.15.04.1 e Zaratti 0.15.04.4; approva infine l'articolo aggiuntivo 15.04 della relatrice (vedi allegato 2).

  Sara KELANY (FDI), relatrice, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 15.05, che ha riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) ed esprime parere contrario su tutti i relativi subemendamenti.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice su tutti i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 15.05 della relatrice ed esprime parere favorevole sul medesimo articolo aggiuntivo 15.05 (nuova formulazione).

  Nazario PAGANO, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire ai deputati di prendere contezza del testo riformulato.

  La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Bonafè 0.15.05.1, Alfonso Colucci 0.15.05.2 e Zaratti 0.15.05.3, i subemendamenti Magi 0.15.05.4 e Bonafè 0.15.05.5, gli identici subemendamenti Bonafè 0.15.05.6, Zaratti 0.15.05.7 e Boschi 0.15.05.8, gli identici subemendamenti Bonafè 0.15.05.9 e Alfonso Colucci 0.15.05.10 e il subemendamento Bonafè 0.15.05.11.

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 15.05 della relatrice, osserva come la riformulazione non ne cambi la sostanza e rileva come la proposta emendativa rechi misure volte di fatto a favorire l'irregolarità anziché promuovere la regolarizzazione, escludendo i migranti in attesa della decisione sulla domanda di protezione dal circuito di accoglienza. Osserva come si tratti di una misuraPag. 41 sbagliata e controproducente, anche sotto il profilo della sicurezza.
  Richiama, quindi, l'attenzione sulla disposizione che attribuisce la priorità nell'accoglienza nei centri a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, giudicandola irragionevole.

  Alfonso COLUCCI (M5S) osserva come la riformulazione proposta della relatrice sia tutt'altro che meramente formale, in quanto esclude ogni effetto sanante alla presentazione tardiva della domanda di protezione, che viceversa si poteva dedurre dalla precedente formulazione, e amplia l'ambito di applicazione della norma che esclude le misure di accoglienza.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 15.05 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Nazario PAGANO, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice e relativi subemendamenti, come richiesto dalla relatrice.

  Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 16.1 a sua prima firma, rileva come esso sia volto a sopprimere l'articolo 16 che interviene in materia di competenza sulla convalida del trattenimento e sulla domanda d'asilo.
  Osserva come tale articolo introduca un'ipotesi di reclamo avverso i provvedimenti dei tribunali e attribuisca alle corti d'appello la competenza in materia di convalida dei trattenimenti. Rileva come sia sotteso a tale norma un pregiudizio nei confronti dei giudici di primo grado, considerati politicamente ostili all'attuale maggioranza, e si attribuiscano ulteriori competenze alle corti d'appello, che, al contrario dei tribunali, non sono dotate di sezioni specializzate, raddoppiandone il carico di lavoro senza nel contempo prevedere ampliamenti dell'organico e risorse aggiuntive. Sottolinea come in tal modo si metterà peraltro a rischio il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento del sistema giudiziario previsti dal PNRR.

  La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 16.1.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sul suo subemendamento 0.16.4.4, sottolinea come l'articolo 16 del provvedimento in esame intervenga sull'organizzazione giudiziaria per una volontà di rivalsa da parte del Governo nei confronti di giudici che hanno assunto decisioni sgradite. Osserva come l'attribuzione di ulteriori competenze alle corti d'appello in una situazione nella quale, a causa della carenza di organico, esse fanno già fronte con difficoltà al lavoro ordinario, metta a rischio il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e ritiene che sarebbe opportuno, sul punto, ascoltare il Ministro della giustizia e disporre di una relazione tecnica.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo in qualità di cofirmatario sul subemendamento Bonafè 0.16.4.4, sottolinea come la Commissione sia giunta ad un punto molto delicato dell'esame del provvedimento. Al riguardo ritiene che si possano distinguere due distinti momenti della sequenza dei fatti che si sono verificati nelle ultime settimane.
  Un primo atto è quello dell'aggressione nei confronti di giudici italiani da parte di un miliardario entrato a far parte dell'Amministrazione americana del nuovo presidente Trump. Un secondo atto è rappresentato dalla decisione del Governo di aggirare la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione con l'obiettivo di sbarazzarsi dei giudici scomodi e rilanciare le procedure accelerate relative agli immigrati.
  Si tratta a suo giudizio di una grave intimidazione e di una prova di forza contro la magistratura. Ritiene infatti che l'emendamento della relatrice 16.4 rappresenti un messaggio di risposta agli Stati Uniti d'America e all'Unione europea rappresentando il punto di caduta di un'operazione di demolizione sistematica delle garanzie procedurali a tutela dei diritti degli immigrati. Si tratta, a suo giudizio, di un grave attacco agli articoli 3, 10, 13, 101 e 113 della Costituzione italiana, attacco Pag. 42che mette in pericolo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.
  Rileva come in passato si era stati abituati ad una serie di leggi ad personam mentre i provvedimenti adottati ora dal Governo sono evidentemente leggi ad iudices cioè volti a colpire determinate categorie dei giudici.
  Ribadisce quindi come il Partito democratico non può che continuare ad avere una posizione fermamente contraria nei confronti di tale operazione, posizione che verrà ribadita nel corso di tutta la seduta, evidenziando come il Governo stia superando la soglia accettabile con gravissimi provvedimenti.

  Rachele SCARPA (PD-IDP), rivolgendosi alla maggioranza e al Governo, chiede se sia possibile argomentare le scelte che sono alla base dell'emendamento della relatrice 16.4, evidentemente presentato al fine di far fronte a un evidente insuccesso in materia di gestione dei flussi migratori.
  Nel condividere il principio di discrezionalità che è sempre alla base dell'opera del legislatore si chiede se in realtà il trasferimento della competenza in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale non rappresenti piuttosto il frutto di un arbitrio e di irragionevolezza.
  Nel ricordare come le sezioni specializzate in materia di immigrazione abbiano una specifica competenza che al momento non può ravvisarsi nelle Corti di appello, si chiede se tale trasferimento di competenza non avrà anche gravi conseguenze sul piano dei carichi di lavoro. Ritiene quindi che su tale decisione il Governo dovrebbe chiarire le ragioni che sono a fondamento al fine di fugare il dubbio ragionevole che si tratti in realtà di un mero attacco ai magistrati che non hanno convalidato le decisioni circa il trattenimento dei migranti. Nel dichiararsi pronta ad ascoltare le motivazioni ragionevoli qualora vi siano, ritiene che l'emendamento della relatrice 16.4 rappresenti un'aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione e frutto di una decisione arbitraria e irragionevole.

  Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) interviene innanzitutto per lasciare agli atti la posizione decisamente contraria del suo gruppo sull'emendamento della relatrice 16.4. Con riferimento al merito dell'emendamento proposto evidenzia che il previsto trasferimento di competenza alle Corti di appello avrà un impatto assai negativo in tema di carichi di lavoro. Sul piano del metodo adottato dal Governo e dalla maggioranza giudica molto grave che il Governo abbia deciso di intervenire con una serie di emendamenti della relatrice su questioni di estrema delicatezza.
  Sul piano politico esprime un forte rammarico per il mancato confronto con le opposizioni su temi assai rilevanti in un clima nel quale le opposizioni stanno tenendo un atteggiamento molto rispettoso e cauto. Giudica pertanto grave che la maggioranza intervenga con emendamenti per rispondere ad una sentenza della Corte europea in un contesto caratterizzato oltretutto da un grave attacco all'Italia e alla magistratura da parte di Elon Musk.
  Al riguardo stigmatizza come partiti che si definiscono sovranisti si facciano dettare la linea politica dagli Stati Uniti in spregio ai principi di autonomia e indipendenza di uno Stato sovrano. Nello stigmatizzare come vi sia stato da parte di un esponente della nuova amministrazione americana un atteggiamento del tutto irrispettoso anche nei confronti del Presidente della Repubblica, ricorda come ella stessa sia più volte intervenuta a difesa del principio della separazione tra i poteri ogni volta che la magistratura ha manifestato posizioni esondando dalle proprie competenze.
  Non può quindi non sottolineare come l'operazione messa in campo dal Governo e dalla maggioranza abbia l'effetto di capovolgere i rapporti tra il Parlamento e l'ordine giudiziario e il conseguente principio di non ingerenza reciproca.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel ritenere come l'emendamento 16.4 presentato dalla relatrice rappresenti, in realtà, un maxiemendamento a firma di Elon Musk, dichiara di condividere le considerazioni critiche svolte dai colleghi fin qui intervenuti.Pag. 43
  Desidera quindi soffermarsi sulla storia dell'emendamento in esame che, in una prima formulazione, era volto a sostituire gli articoli 16, 17 e 18 del provvedimento in esame: nello stigmatizzare anche dal punto di vista del drafting i contenuti di quell'emendamento dal contenuto plurimo che ha camuffato la presenza di cinque emendamenti separati, esprime la sua personale solidarietà nei confronti della relatrice che è stata costretta dal Governo a firmare un emendamento che in tal modo ha cercato di evitare di ammettere l'errore sul testo originario del provvedimento.
  Passando al merito dell'emendamento in esame, ritiene che ci sarà un grave impatto sul piano dell'organizzazione giudiziaria e che il previsto trasferimento di competenze alle Corti di appello non è oltretutto accompagnato dalla previsione di un'adeguata copertura finanziaria. Al riguardo osserva come le Sezioni specializzate in materia di immigrazione restano in piedi perché la legge istitutiva non viene modificata.
  Si chiede quindi come si possa affrontare un intervento di tale portata che riguarda l'assetto dell'ordinamento giudiziario senza prevedere risorse aggiuntive. Osserva, altresì, come su tale delicata materia sia stata totalmente estromessa ed esautorata la Commissione Giustizia che avrebbe dovuto essere chiamata ad esaminare tali norme.

  Filiberto ZARATTI (AVS), con riferimento all'emendamento della relatrice 16.4, ricorda come l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione abbia comportato ingenti spese prevedendo oltretutto specifici corsi di formazione per i magistrati; ritiene pertanto che il trasferimento di tali competenze alle corti di appello rappresenti evidentemente un dispendio di risorse pubbliche.
  Si tratta, più in generale, di un gioco evidentemente scorretto dal momento che il Governo ha deciso di cambiare le regole e l'arbitro a partita in corso.
  Nel condividere le considerazioni svolte dal collega Magi circa le gravi conseguenze in termini di carichi di lavoro per le corti di appello, ritiene che tale decisione comporterà senza dubbio un grave ingolfamento per la magistratura.
  Ciò premesso ritiene che l'operazione messa in campo dal Governo costituisca un avviso grave contro la magistratura e che in questo modo lo Stato democratico non possa funzionare trasformandosi, piuttosto, in uno Stato di stampo autoritario e dittatoriale. Nel ricordare come in questa legislatura numerosi sono stati i provvedimenti del Governo ad invarianza di oneri finanziari, ritiene che in questo caso tale pretesa sia davvero poco credibile.
  Osserva, infine, come sulle regole del gioco servirebbe che tutte le forze di maggioranza e di opposizione siano d'accordo indipendentemente dal consenso elettorale al fine di garantire il doveroso rispetto della Costituzione, ed in particolare del principio di autonomia e indipendenza della magistratura, ma anche del diritto internazionale. Ribadisce pertanto che l'intervento normativo proposto dal Governo rappresenti un messaggio del tutto inaccettabile contro la magistratura.

  Carmela AURIEMMA (M5S), nel condividere le considerazioni già svolte in tema di grave dispersione di competenze rispetto a quanto precedentemente statuito dal decreto-legge n. 13 del 2017 che ha istituito le sezioni specializzate, ritiene che quello messo in campo dal Governo rappresenti un intervento punitivo contro i magistrati che non hanno convalidato i provvedimenti di trattenimento dei migranti. Al riguardo nel ricordare le norme contenute nel trattato istitutivo dell'Unione europea evidenzia come il giudice nazionale abbia l'obbligo di applicare correttamente le norme nazionali e di investire la Corte europea qualora ravvisi un contrasto tra la normativa nazionale e la normativa europea, ed è ciò che hanno fatto i giudici italiani e che presumibilmente dovranno fare anche le corti d'appello investite della nuova competenza.

  Enrica ALIFANO (M5S) fa presente che i provvedimenti esaminati dal Parlamento sono di norma accompagnati da una relazione illustrativa che ne descrive gli obiettivi e da una relazione tecnica relativa al Pag. 44suo impatto finanziario, in virtù del principio democratico secondo il quale i cittadini, in un processo di osmosi tra eletti e corpo elettorale, devono conoscere le motivazioni dell'intervento e devono sapere come vengono utilizzati i loro soldi, nel caso in cui l'intervento comporti maggiori spese. Rileva quindi come non si possa introdurre nuove norme senza motivarne la necessità e senza chiarirne l'impatto finanziario, soprattutto se come in questo caso esse alimentano la spaccatura tra poteri dello Stato.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) ricorda il parere trasmesso sul provvedimento in esame dal presidente della corte d'appello, il quale ha parlato di disastro annunciato con riguardo all'ulteriore aggravio determinato dalle disposizioni introdotte dal Governo. Aggiunge che, oltre ad ingolfare gli uffici della corte d'appello e a condurli alla sostanziale paralisi, con l'emendamento 16.4 della relatrice si svilisce la professionalità delle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali di primo grado, che non sono certamente costituite da tutti magistrati accomunati dalle medesime convinzioni. Nel sottolineare la preferenza di Governo e maggioranza per i giudici compiacenti rispetto ai giudici specializzati, rileva che chi tenta di impedire ai magistrati di svolgere il loro lavoro in autonomia e indipendenza lo fa perché non vuole la separazione dei poteri dello Stato. Nel ricordare che Orban ha iniziato proprio con l'intimidazione dei magistrati, rileva come maggioranza e Governo cerchino di provocare l'animosità dei cittadini e il disdoro della magistratura, chiedendosi come si possa lavorare in serenità, essendo costantemente pressati e in ansia dal momento che ogni decisione è oggetto di scontro e chi la assume oggetto di accusa. Nel ricordare a tale proposito la vicenda della magistrata Apostolico, costretta ad abbandonare ogni forma di social media a causa della macchina del fango messa in moto dal Ministro Salvini, aggiungendo che tutti i giudici del tribunale di Bologna sono sotto scorta, evidenzia il disegno del Governo di sottomettere la magistratura. Nel richiamare le parole della Presidente Meloni in ordine all'ostacolo rappresentato dai giudici al programma di Governo, fa presente che in realtà i giudici danneggerebbero il Paese se non facessero il loro lavoro in maniera autonoma e precisa che la mancata convalida dei provvedimenti di trattenimento dei migranti in Albania è colpa non dei giudici ma della incapacità della maggioranza ad accettare l'esistenza dello Stato di diritto e dell'ordinamento dell'Unione europea.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Zaratti 0.16.4.3, Bonafè 0.16.4.4, Magi 0.16.4.5 e Onori 0.16.4.6, i subemendamenti Bonafè 0.16.4.7, Alfonso Colucci 0.16.4.8 e Magi 0.16.4.9.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP) introduce una nota di metodo, facendo presente che in relazione ai contenuti dell'emendamento 16.4 della relatrice gli esponenti dell'opposizione sono intervenuti più volte, avanzando considerazioni di sostanza, certamente opinabili, che tuttavia tradiscono lo sforzo di entrare nel merito. Nel far presente che con lo stesso spirito l'opposizione potrebbe proseguire i propri interventi anche sulle altre proposte subemendative, rivolge un appello alla maggioranza, alla relatrice e al Governo, autorevolmente rappresentato, affinché a fronte delle argomentazioni fin qui portate vogliano, nella logica di una dialettica feconda, indicare le ragioni che li hanno indotti ad adottare le misure in questione. Quanto alle considerazioni avanzate dall'opposizione, ricorda che è stato segnalato il grave intasamento degli uffici delle corti d'appello ed il rischio che l'intera procedura dei ricorsi resti sulla carta, aggiungendo la grave lesione dei diritti dei richiedenti asilo, i quali avranno grandissime difficoltà a dimostrare l'illegittimità del trattenimento soprattutto se ciò deve avvenire in tempi brevissimi. Nel rammentare che la corte d'appello potrà decidere con la sola presenza formale del difensore d'ufficio e senza nemmeno ascoltare il richiedente asilo, fa presente che viene violato il principio del giusto processo, e in particolare gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre ad allontanare di Pag. 45fatto i magistrati dall'obbligo della cooperazione istruttoria sancito dalla Corte di giustizia europea, considerato che si sottraggono le competenze alle sezioni specializzate dei tribunali. Facendo presente che le corti d'appello non saranno in grado di acquisire in tempi brevi competenze specifiche sull'argomento, si domanda se vi sia la possibilità di un'apertura, almeno a livello dialettico, considerato che è in questione il rispetto dello Stato di diritto. Considera il silenzio della maggioranza incongruo e inadeguato alla dinamica dei rapporti parlamentari.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), analogamente a quanto già fatto dal collega Cuperlo, rileva l'esigenza di comprendere quale sia la ratio dell'intervento recato dall'emendamento 16.4 della relatrice, se non altro al fine di fugare il ragionevole dubbio che essa risieda nell'intento punitivo delle sezioni specializzate dei tribunali che hanno assunto decisioni gradite al Governo. Fa quindi presente che, se la ratio fosse quella di facilitare il lavoro della magistratura, allora l'obiettivo sarebbe ben lontano, dal momento che sottrae la competenza a sezioni che, anche con dispendio di risorse pubbliche, sono state formate ad hoc per assumere decisioni in una materia molto delicata, per oberare di lavoro ulteriore le corti d'appello. Nel sottolineare che in tal modo vi saranno conseguenze inevitabili anche sull'espletamento delle funzioni abituali degli uffici della corte d'appello, strutturalmente in carenza di organico, domanda se, come rilevato dal collega Magi, si intenda realizzare corsi di formazione specifici ad invarianza finanziaria. Ritornando su una questione già affrontata in interventi precedenti, rileva il rischio di non raggiungere gli obiettivi di efficientamento del sistema giustizia previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al solo scopo di bypassare le sezioni dei tribunali in grado di entrare nel merito della definizione di Paese di origine sicuro. Nel sottolineare che, anche spostando la competenza presso la corte d'appello, l'Italia dovrà comunque ottemperare agli obblighi derivanti dal rispetto del diritto dell'Unione europea, chiede nuovamente quale sia la logica dell'intervento, se non un intento punitivo.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), non avendo ottenuto risposta alla propria domanda, deduce in primo luogo che la previsione relativa alla realizzazione di corsi di formazione per gli uffici delle corti d'appello sia ad invarianza finanziaria. Ribadisce la difficoltà per le corti d'appello, con l'attuale organico, a rispondere alle nuove funzioni loro attribuite, tanto più che esse devono essere esercitate in tempi molto brevi, considerato che la decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento disposto dal questore deve intervenire entro le quarantotto ore. Nel richiamare le motivazioni addotte nel 2017 per la creazione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali, rileva il fatto che la maggioranza sottragga loro competenze, nonostante sia consapevole che oggi l'esigenza di adottare misure efficaci per l'identificazione dei migranti è ancora maggiore, anche in ragione dell'espletamento delle procedure in terra albanese. Ritiene doveroso che la maggioranza spieghi come farà la corte d'appello, alla quale tra l'altro con il medesimo decreto tornate a dare la competenza in materia di esame dei dinieghi alle domande di protezione internazionale, a svolgere le proprie funzioni senza risorse finanziare, senza incremento dell'organico e senza una nuova organizzazione del lavoro.

  Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene opportuno e doveroso che la maggioranza fornisca, non solo e non tanto all'opposizione ma piuttosto al Paese, le risposte alle domande fin qui formulate. Sottolinea come non sia arrivata alcuna risposta relativamente né alla ratio dell'intervento, che grava le corti di appello di ulteriori funzioni, da espletare tra l'altro in composizione monocratica, né alle motivazioni che avrebbero indotto a sottrarre competenze alle sezioni specializzate dei tribunali. Richiama l'ulteriore richiesta avanzata, relativa alle ragioni per cui non si è ritenuto di costituire sezioni specializzate presso le corti d'appello, considerato che si tratta di intervenirePag. 46 in una materia molto tecnica, caratterizzata da norme intervenute in momenti diversi e parzialmente sovrapposte. Fa presente che la maggioranza non ha risposto né alla domanda sulle risorse finanziarie e né a quella relativa all'organico degli uffici delle corti d'appello, che sulla base delle ultime rilevazioni hanno circa 5 mila fascicoli pendenti, cui si dovrebbero aggiungere 4.700 nuovi procedimenti in conseguenza del provvedimento. Rileva come non si sia ritenuto di rispondere alla richiesta di chiarimenti circa le ragioni che dovrebbero indurre i magistrati delle corti d'appello a manifestare sulla materia un orientamento diverso rispetto ai colleghi dei tribunali di primo grado, considerato che vige comunque l'obbligo di rispettare le direttiva 32/2013/UE e la recente sentenza della Corte di giustizia europea. Ricorda quindi le parole del Presidente della Repubblica, il quale proprio nella giornata odierna ha richiamato l'importanza del dialogo e dell'ascolto come strumenti che hanno consentito all'Italia di progredire, diffidando dal considerare l'interlocuzione come un inciampo o un rito, essendo essa il modo di esplicarsi della democrazia del Paese e della vita della comunità. Alla luce di tali parole, ritiene che l'atteggiamento della maggioranza vada in senso nettamente contrario, dimostrando di considerare l'interlocuzione un rito odioso e non sentendosi in dovere di spiegare all'opposizione e ai cittadini le ragioni dell'intervento.

  La Commissione respinge il subemendamento Bonafè 0.16.4.11.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP) dichiara di volersi astenere dal rivolgere un ulteriore appello alla maggioranza ma di non voler rinunciare invece a ragionare sul merito, in relazione al subemendamento 0.16.4.14 della collega Bonafè che tenta di intervenire sulla parte dell'emendamento della relatrice in cui si prevede la trasmissione per iscritto del provvedimento di trattenimento, con l'indicazione per il richiedente di presentare memorie alla corte d'appello entro quarantotto ore. Rileva da un lato lo squilibrio tra i carichi di lavoro dei diversi uffici, a seconda che nel territorio di competenza ricada o meno un hotspot o un centro per il rimpatrio, e dall'altro la grave compressione dei diritti di difesa del migrante, in violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, della direttiva 33/2013/UE, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Richiama quindi il contenuto dell'articolo 9 della citata direttiva, con particolare riguardo all'obbligo per lo Stato membro di garantire una rapida verifica in sede giurisdizionale della legittimità del trattenimento disposto dall'autorità amministrativa, provvedendo affinché al richiedente sia garantito l'accesso gratuito all'assistenza legale. Nel rilevare come l'emendamento della relatrice, aggiornato con le indicazioni provenienti da Elon Musk, finisca per svuotare le garanzie nei confronti del richiedente asilo, ritiene che le domande sottoposte dall'opposizione siano meritevoli di interlocuzione, anche per prevenire una valanga di ricorsi, fino ad arrivare alla Corte costituzionale. Chiede in conclusione alla maggioranza se davvero convenga spingere in maniera così forte sul pedale, in un attacco violento ad un potere dello Stato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bonafè 0.16.4.14, Boschi 0.16.4.15 e 0.16.4.23.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Bonafè 0.16.4.24 di cui è cofirmatario, ricorda come i giudici delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e di protezione internazionale, già oggetto di una inaccettabile azione di «dossieraggio» da parte di alcuni organi d'informazione, sono stati «invitati ad andare via» nei giorni scorsi da Elon Musk, che non può essere più considerato un privato cittadino ma un perno essenziale dell'Amministrazione degli Stati Uniti a partire dall'avvio del prossimo anno.
  Sottolinea che con l'emendamento 16.4 della relatrice di fatto si spogliano i giudici Pag. 47delle sezioni specializzate delle loro funzioni affidandole ai giudici di corte d'appello che non hanno avuto sinora nessuna competenza in tema di immigrazione e che dovrebbero essere formati nell'arco di un mese. Esprime una fortissima preoccupazione al riguardo, ricordando che è in gioco la libertà personale di migranti che rischiano un allontanamento forzato verso Paesi non sicuri in assenza dei più elementari diritti della difesa. Sottolinea che le scelte adottate dall'attuale maggioranza non possono essere giustificate in nome di una presunta difesa dei confini o della patria ma rappresentano esclusivamente una violazione sistematica del diritto d'asilo e dell'habeas corpus, in aperto contrasto con quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della Costituzione italiana.
  Pone in evidenza il fatto che nella giornata di ieri è stato approvato dai deputati di maggioranza senza alcuna difficoltà l'emendamento che ha inserito nel provvedimento in esame il decreto sui cosiddetti Paesi sicuri, tra i quali rientrerebbe l'Egitto, proprio nel giorno in cui, a pochi chilometri dalla sede della Camera, in un'aula del tribunale di Roma una testimonianza confermava le orribili torture subite da Giulio Regeni in quel Paese.
  In conclusione, prendendo atto del fatto che la maggioranza si sottrae a qualunque confronto pur in presenza di questioni cruciali, osserva che il presidente Pagano dovrebbe avere interesse a far vivere la Commissione Affari costituzionali che al momento appare come un organismo morto, essendo privo di quella dialettica che sarebbe essenziale rispetto a un tema di così grande rilievo.

  Nazario PAGANO, presidente, nel precisare di non aver voluto interrompere il collega Cuperlo nel corso delle conclusioni del suo intervento, non esclude che la relatrice preferisca intervenire in fase di illustrazione della propria proposta emendativa e non sui singoli subemendamenti.

  Alessandro URZÌ (FDI), in risposta alle considerazioni svolte dal collega Cuperlo a conclusione del suo intervento, assicura che vi è un'assoluta attenzione e rispetto delle opinioni dei deputati dell'opposizione da parte di quelli della maggioranza. Ritiene che andrebbe analogamente rispettato l'approccio da essi seguito finora, ricordando che comunque la loro posizione sui diversi punti qualificanti del provvedimento in esame è stata espressa in maniera chiara in altre fasi dell'esame in Commissione.
  Precisa, inoltre, che il parere espresso sui singoli emendamenti è stato basato esclusivamente su considerazioni di merito e non su ragioni ideologiche e di considerare come elementi di valutazione le posizioni illustrate dai colleghi di minoranza anche se finora si dichiara rafforzato nelle proprie convinzioni.

  Nazario PAGANO, presidente, prima di dare la parola deputato Magi, ricorda che al termine del suo intervento la Commissione dovrà interrompere i suoi lavori in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea con votazioni.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), in risposta a quanto appena affermato dal collega Urzì, rileva che l'unica presa di posizione chiara espressa rispetto alle norme processuali contenute nel provvedimento in esame da parte degli esponenti della maggioranza risulta essere quella del ministro Salvini che ha dichiarato il proprio pieno sostegno all'invito di Elon Musk ai magistrati che hanno assunto decisioni sgradite al Governo in tema di protezione internazionale ad andare via. Ritiene quindi che i deputati della maggioranza della Commissione o sono concordi rispetto ad un'affermazione, come quella di Salvini, che rappresenta un gravissimo attacco alla tenuta costituzionale dell'ordinamento italiano, oppure nutrono un forte imbarazzo rispetto al contenuto del provvedimento in discussione.
  Segnala inoltre che oltre alle questioni di merito non appare trascurabile il fatto che la Commissione sta esaminando un provvedimento in cui è confluito un ulteriore decreto-legge, che è stato così di fatto sottratto ad almeno una parte del controllo Pag. 48parlamentare, e che le disposizioni che riguardano lo stravolgimento delle procedure giudiziarie per i richiedenti la protezione internazionale avviene attraverso un emendamento della relatrice che riscrive tre articoli del decreto-legge.
  A conferma delle proprie affermazioni richiama una recente posizione dell'Unione delle camere penali, non quindi di esponenti del mondo della magistratura, che sottolinea come la polemica circa le recenti decisioni adottate dai giudici delle sezioni specializzate non ha alcun fondamento tecnico in quanto essi si sono limitati ad applicare la normativa europea, nello spirito della sentenza della Corte di giustizia europea. Ribadisce che se non vengono fornite motivazioni per giustificare le modifiche estremamente rilevanti che si intendono apportare alla procedura relativa ai richiedenti la protezione internazionale, appare chiaro che esse rappresentano esclusivamente un atto punitivo nei confronti di tribunali che hanno fatto delle scelte sgradite al Governo.

  Nazario PAGANO, presidente, come già preannunciato, in considerazione della imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 novembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20 e dalle 18.40 alle 18.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

  La seduta comincia alle 18.45.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta della giornata odierna.

  Nazario PAGANO, presidente, dà conto delle sostituzioni. Avverte che la relatrice ha ritirato l'emendamento a sua firma 2.46 e che sono conseguentemente decaduti i subemendamenti ad esso riferiti. Avverte altresì che, prima della seduta, il deputato Iezzi ha ritirato l'emendamento 11.31 a sua firma.
  Avverte infine che i lavori della Commissione riprenderanno dal subemendamento Bonafè 0.16.4.24, sul quale aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Scarpa.

  Rachele SCARPA, facendo riferimento alle considerazioni svolte nella seduta precedente dal deputato Urzì, rileva come la decisione della maggioranza di restare in silenzio sia certamente legittima ma sollecita comunque una risposta alle questioni poste nel corso della discussione del subemendamento. Chiede, in particolare, chiarimenti circa l'utilità pratica dell'attribuzione delle competenze in materia di convalida e di protezione internazionale alle corti d'appello anziché alle sezioni specializzate dei tribunali, che sono dotate di una competenza specifica, nonché circa le conseguenze dell'accresciuto carico di lavoro delle corti d'appello che deriverà dalla norma in questione. Rileva come in assenza di risposte si dovrà ritenere che alla base delle misure proposte vi sia la volontà di alimentare lo scontro politico con la magistratura.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) stigmatizza il fatto che né i deputati della maggioranza né la relatrice siano mai intervenuti nel Pag. 49corso della discussione per spiegare le loro posizioni e ritiene che tale atteggiamento sia mortificante nei confronti del Parlamento e dei parlamentari, anche di quelli della maggioranza, e impedisca di apportare, tramite il confronto tra le diverse posizioni, miglioramenti al testo.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda come la Commissione stia tenendo seduta, in via eccezionale e a seguito di accordi intercorsi tra i Presidenti dei gruppi, durante lo svolgimento in Assemblea di dichiarazioni di voto finale e che pertanto la seduta sarà sospesa per consentire la partecipazione dei commissari alla votazione in Assemblea.

  Alfonso COLUCCI (M5S) ringrazia i presentatori del subemendamento in discussione, in quanto quest'ultimo richiama l'attenzione sul tema dell'efficacia dei provvedimenti che vengono impugnati. Ricorda come nell'ordinamento vigente la proposizione del ricorso avverso la decisione della commissione territoriale non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato nel caso di migranti provenienti da Paesi sicuri, mentre viceversa sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato nel caso di migranti provenienti da Paesi non sicuri, ferma restando la possibilità del tribunale di disporre la sospensione per gravi motivi, e che l'emendamento 16.4 prevede che anche nel caso di provenienza dei migranti da un Paese non sicuro la proposizione del ricorso non sospenda l'efficacia del provvedimento impugnato.
  Ritiene che il meccanismo previsto dall'emendamento 16.4 alteri la natura stessa di garanzia che connota il procedimento cautelare e ne tradisca la funzione.
  Alla luce di tali considerazioni raccomanda l'approvazione del subemendamento Bonafè 0.16.4.24, volto a ristabilire l'ordinaria dinamica del rapporto tra procedimento cautelare e procedimento di merito.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Bonafè 0.16.4.24 e gli identici subemendamenti Bonafè 0.16.4.33, Zaratti 0.16.4.34 e Onori 0.16.4.35.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), associandosi alle considerazioni del deputato Alfonso Colucci, stigmatizza la disposizione per cui la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Osserva come a seguito del diniego della protezione internazionale da parte delle commissioni territoriali, contestualmente al ricorso avverso il diniego venga richiesta la sospensione del decreto di espulsione e come si voglia introdurre ora una sospensione che in sostanza non sospende. Ricorda come in un numero rilevante di casi la protezione internazionale venga accordata non dalla commissione territoriale, bensì in sede di decisione sul ricorso avverso il diniego da parte della commissione e come in tali casi, laddove non si riconosca la sospensione dell'efficacia del decreto di espulsione, si avrà la conseguenza paradossale di dover riportare in Italia i migranti cui la protezione sia stata riconosciuta dal giudice.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Magi 0.16.4.37, di cui condivide le finalità, sottolinea l'esigenza che il diritto di difesa e di protezione vada sempre garantito e segnatamente in pendenza del ricorso. Ritiene, più in generale, come vada garantita la sicurezza e l'integrità delle persone che chiedono di avere protezione internazionale e che non possono essere reinviate proprio nel Paese da cui stanno cercando di fuggire.

  Carmela AURIEMMA (M5S), nel condividere le considerazioni critiche svolte dalla collega Boldrini, ribadisce l'importanza di tutelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento che viene impugnato al fine di non svuotare la funzione degli strumenti cautelari. Richiama quindi il principio del cosiddetto periculum in mora a tutela del quale occorre evitare di negare a monte il diritto alla protezione internazionale proprio a coloro che lo richiedono.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Magi 0.16.4.37, Pag. 50gli identici subemendamenti Zaratti 0.16.4.38, Onori 0.16.4.39 e Bonafè 0.16.4.41, gli identici subemendamenti Alfonso Colucci 0.16.4.42 e Zaratti 0.16.4.43, il subemendamento Bonafè 0.16.4.46, gli identici subemendamenti Onori 0.16.4.49, Magi 0.16.4.50 e Bonafè 0.16.4.51.

  Alfonso COLUCCI (M5S) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.16.4.52 volto a prevedere l'istituzione, presso le sedi delle Corti d'appello, di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini. Ritiene, altresì, necessario prevedere che i giudici che compongono tali sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati già dotati di specifiche competenze, ai sensi del decreto-legge numero 13 del 2017, che ha istituito quelle sezioni specializzate presso i tribunali. Evidenzia, inoltre, che la proposta emendativa a sua prima firma si pone anche l'obiettivo di garantire il rispetto degli obiettivi previsti nel PNRR circa il contenimento dei tempi del processo civile prevedendo a tal fine un incremento di 8000 unità. Ritiene, altresì, necessario prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per garantire l'attuazione delle descritte misure.
  Nel ribadire, in fine, il rischio che le scelte del Governo determinino di fatto l'ingolfamento delle attività delle Corti di appello, segnala come nelle ultime settimane sono stati diffusi numerosi comunicati provenienti dalle Camere penali e dalle Corti d'appello che hanno disperatamente denunciato i rischi derivanti dal trasferimento di ulteriori competenze ad uffici giudiziari già gravati da una mole di lavoro insostenibile.

  Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di sottoscrivere, concorde il primo firmatario, il subemendamento Alfonso Colucci 0.16.4.52, che a suo giudizio coglie la questione centrale rappresentata dalla necessità di prevedere risorse umane e finanziarie aggiuntive al fine di garantire che il previsto trasferimento di competenze alle Corti d'appello non si traduca nella paralisi delle attività di tali uffici giudiziari.
  Si chiede, inoltre, cosa faranno i giudici delle Sezioni specializzate dei tribunali dopo anni di formazione ed esperienza in materia dal momento che le loro competenze vengono ora trasferite ad altri uffici. Evidenzia quindi come le Corti d'appello siano già gravemente sovraccaricate e che le loro attività saranno intasate da migliaia di nuovi procedimenti. Al riguardo si chiede se l'intervento del Governo non sia piuttosto finalizzato a sabotare gli uffici giudiziari che funzionano bene.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) dichiara di voler sottoscrivere, unitamente a tutti i componenti del gruppo del Partito democratico della I Commissione, il subemendamento Colucci 0.16.4.52 in esame, volto a limitare i danni conseguenti alla entrata in vigore delle misure volute dal Governo. Al riguardo sottolinea che la disciplina introdotta con il provvedimento in esame non prevede di assicurare nuove risorse finanziarie né di incrementare l'organico dei giudici delle Corti d'appello.
  Nell'evidenziare come tale trasferimento di competenze comporterà che le Sezioni specializzate in materia di immigrazione si troveranno a non poter più svolgere alcuna attività, segnala inoltre il rischio che la riforma relativa alla riduzione dei tempi dei processi, prevista nell'ambito del PNRR, non potrà essere attuata proprio a seguito delle scelte sbagliate assunte oggi dal Governo.

  La Commissione respinge il subemendamento Alfonso Colucci 0.16.4.52.

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento della relatrice 16.4 non può che riaffermare la decisa contrarietà del Partito Democratico su una scelta scellerata che viene fatta sulla pelle dei migranti e che rappresenta oltretutto un grave attacco a quella magistratura che il Governo giudica «politicizzata».
  Si tratta di un intervento del tutto inaccettabile frutto di una politica propagandistica che certamente non tutela gli interessi del Paese.Pag. 51
  Ritiene, al contrario, che si tratti di un intervento punitivo a danno dei supposti nemici del Governo che ha una vera e propria ossessione contro i migranti e contro la magistratura. Ritiene, altresì, che tali scelte siano esclusivamente legate alla vicenda dell'Albania, questione affrontata in modo fallimentare e che ha convinto il Governo ad intervenire con nuove gravi forzature del sistema; nel ricordare come i numeri dell'immigrazione siano ampiamente ridotti, non comprende le ragioni per le quali la maggioranza non intenda fermarsi davanti niente anche a costo di paralizzare l'attività delle Corti d'appello.
  Ricorda, quindi, come anche le disposizioni contenute nel cosiddetto decreto «Paesi sicuri», inserito nel provvedimento in esame, non potrà in alcun modo risolvere il problema dei migranti. Suggerisce quindi al Governo di fermarsi in tempo prima di arrecare gravi danni ai cittadini e alla magistratura esclusivamente per motivi propagandistici.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP) riconosce di essersi illuso per un lasso di tempo limitato quando il Presidente ha auspicato che la maggioranza intervenisse nel dibattito in corso su un provvedimento assai delicato, rammaricandosi quindi del fatto che nessun esponente della maggioranza abbia ritenuto doveroso intervenire in questa fase dell'esame del provvedimento.
  Ribadisce quindi come le misure adottate oggi dal Governo comporteranno la paralisi degli uffici giudiziari coinvolti con un'ondata di ricorsi che verranno presentati per ogni richiedente asilo e ciò necessariamente a tutela della libertà e della protezione internazionale al fine di evitare una privazione arbitraria della libertà personale.
  Si chiede pertanto se tutto ciò convenga davvero alla maggioranza che sembra non voler tenere in nessuna considerazione le forti proteste che ci sono stati da parte di ogni settore coinvolto sui rischi derivanti dall'ampliamento delle competenze delle corti d'appello.
  Nel segnalare come la normativa che il Governo si appresta ad approvare prevede un termine perentorio di 96 ore, ritiene che in tal modo verrà sconvolto il funzionamento delle corti d'appello che saranno investite da una mole ingente di richieste. Nel ricordare come tali uffici giudiziari siano già oberati da un notevole arretrato, segnala il rischio che oltretutto i previsti obiettivi contenuti nel PNRR di riduzione dei tempi del processo civile non verranno raggiunti.
  Più in generale esprime forti preoccupazioni circa il rischio di un vero e proprio stravolgimento dell'equilibrio fra i poteri e di una svolta autoritaria a danno dei cittadini e dei migranti richiedenti protezione, stravolgimento che in futuro potrebbe ricadere anche su altre minoranze di cui verranno compressi i loro diritti.
  Nel segnalare, con rammarico, la difficoltà di intervenire nella seduta odierna in un contesto rispettoso da parte dei colleghi della Commissione, informa la presidenza che quello che sta svolgendo sarà l'ultimo intervento sul provvedimento in esame citando al riguardo la rubrica «Chi se ne frega» nell'inserto intitolato «Cuore» del quotidiano L'Unità.

  Enrica ALIFANO (M5S) esprime la propria perplessità soprattutto con riguardo alla previsione dell'emendamento 16.4 della relatrice che affida la competenza a decidere sulla convalida del provvedimento di trattenimento del questore alla sezione della Corte d'appello che opera in ambito penale e si occupa dell'esecuzione del mandato di arresto europeo. Censura questo sbilanciamento verso l'assetto penale, trovando tra l'altro vergognosa l'equivalenza tra il migrante o l'imputato o condannato oggetto del citato mandato d'arresto. Fa quindi presente, a riprova di quanto appena affermato, che viene anche modificata la disciplina del ricorso in Cassazione, con termini strettissimi per la presentazione del ricorso, che può essere proposto soltanto per violazione di legge e non più per vizio di motivazione del provvedimento di impugnazione, con una conseguente grave lesione del diritto di difesa del migrante. Si domanda in conclusione quale competenza possa avere in materia di immigrazione la suddetta sezione della corte d'appello.

Pag. 52

  Alfonso COLUCCI (M5S), con riguardo all'emendamento 16.4 della relatrice, i cui aspetti critici sono stati sviscerati nel corso dei precedenti interventi, richiama i numeri forniti dall'ufficio statistiche del Consiglio superiore della magistratura, secondo i quali a seguito delle misure introdotte dal Governo si registrerà un incremento del quaranta per cento dei giudizi di secondo grado e del 30 per cento del numero di procedimenti, comportando un carico straordinario insostenibile, a fronte della strutturale carenza di organico. Segnalata inoltre l'irrealizzabilità dell'obiettivo previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di ridurre del 90 per cento le cause civili entro giugno 2026, fa presente che dallo studio del CSM si ricava la sostanziale paralisi degli uffici della corte d'appello, con un colpo all'intera giurisdizione, a seguito dell'emendamento 16.4 della relatrice. Ritiene in conclusione che vi sia un limite oltre il quale non è possibile andare e invita la maggioranza a ripensarci, evitando di paralizzare la corte d'appello, ledere i diritti personali e stravolgere le regole del nostro ordinamento.

  Filiberto ZARATTI (AVS) rileva che la maggioranza, invece di trovare soluzioni ai problemi – come si dovrebbe fare quando si governa un Paese –, ne coglie la valenza comunicativa, domandandosi di volta in volta cosa possa avvantaggiarlo. Cita a tale proposito l'apertura di centri per il rimpatrio in territorio albanese proprio negli stessi momenti in cui, con diverse dichiarazioni pubbliche, si proclama la grande riduzione degli arrivi di migranti operata da questo Governo, sottolineando come evidentemente il protocollo con l'Albania rappresenti non la soluzione ad un problema ma l'occasione per cercare il consenso dei cittadini. Nel far presente che la narrazione della maggioranza non incide più come prima, in un Paese che ha i salari più bassi d'Europa, una crisi del lavoro in atto e i giovani costretti a prendere la via dell'emigrazione, aggiunge che la maggioranza, accecata dalla propaganda, non presta alcuna attenzione neanche alle riserve avanzate nel corso delle audizioni sui suoi provvedimenti da esperti, costituzionalisti, esponenti del mondo accademico e lancia un attacco inverecondo alla magistratura. Nel far presente a tale proposito che se si producono norme che non funzionano, non è poi possibile per la propria incapacità e impreparazione accanirsi con chi è tenuto ad applicarle e ad interpretarle, stigmatizza il fatto che, a differenza di quanto sperimentato con il significativo dibattito svoltosi in sede di esame del provvedimento sulla separazione delle carriere, qui si porta un attacco a testa bassa ad un potere dello Stato.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) ritiene che l'emendamento 16.4 della relatrice costituisca il cuore «nero» del provvedimento, dal momento che manifesta la reazione del Governo alle pronunce non gradite delle sezioni specializzate del tribunale di Roma. Fa presente di non aver visto prima una analoga reazione, considerato che la maggioranza entra direttamente nell'organizzazione degli uffici giudiziari e nelle loro competenze, incidendo in modo grave sull'equilibrio del sistema. Smentisce le affermazioni della Presidente Meloni, del Ministro Salvini e di altri esponenti, chiarendo che la pronuncia del tribunale di Roma non c'entra nulla con la possibilità di trattenere o meno le persone che arrivano nel nostro Paese e che il Governo non è interessato ai rimpatri, perché in caso contrario non avrebbe messo mano ai centri albanesi per sole dodici persone mentre negli stessi giorni arrivano in Italia oltre duemila migranti. Precisa che l'obiettivo è esclusivamente propagandistico, per accreditare quello attuale come il primo Governo in grado di tenere gli indesiderati lontano dall'Italia, sottolineando come la maggioranza sia pronta a tutto, comprimendo le garanzie delle persone e modificando l'organizzazione degli uffici giudiziari. Esprime in conclusione la contrarietà all'emendamento 16.4 della relatrice e la disapprovazione per il modo con cui la maggioranza ha affrontato il dibattito, evitando di intervenire per confutare gli argomento dell'opposizione.

  Ida CARMINA (M5S), nel rifarsi alle considerazioni svolte dai colleghi, ricorda Pag. 53che l'attribuzione della competenza al giudice di secondo grado contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento, tra cui quello della prossimità della giustizia, dal momento che si affida la competenza su misure restrittive nei confronti del migrante al giudice più lontano invece che al giudice naturale per legge. Considera inoltre la norma sproporzionata, considerato che si affida alla sezione della Corte d'appello competente per l'ambito penale la valutazione di una decisione amministrativa, oltre che irrazionale poiché si ingolfano gli uffici della corte d'appello già provati da una strutturale carenza di organico. Rileva che il Governo, pur di trovare un giudice che dia l'assenso ad atti sui quali non è possibile assentire, è disposto a mettere a rischio principi fondamentali e a ledere l'effettività del diritto dell'Unione europea, segnalando in particolare che non sarà possibile garantire la rapidità delle decisioni richiesta dalla Corte dei diritti umani. Considera in conclusione fallimentare fin dall'origine l'intervento recato dall'emendamento 16.4 della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 16.4 della relatrice (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Nazario PAGANO, presidente, come convenuto, sospende brevemente la seduta, per consentire la partecipazione alle votazioni previste in Assemblea.

  La seduta, sospesa alle 19.50, è ripresa alle 20.10.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 16.4, risulta precluso l'emendamento Bonafè 16.3, così come gli identici emendamenti Magi 17.1, Colucci 17.2 e l'emendamento Bonafè 17.6.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Bonafè 17.7, gli identici emendamenti Zaratti 17.9 e Bonafè 17.10, nonché gli emendamenti Bonafè 17.11 e 17.12.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 16.4, è da intendersi assorbito l'emendamento Bonafè 17.13 e che risultano preclusi gli emendamenti Bonafè 17.15, 17.16, Boschi 17.20, Bonafè 17.24, gli identici emendamenti Colucci 18.1, Zaratti 18.3, e l'emendamento Bonafè 18.4. Ricorda altresì che gli emendamenti 19.1 e 19.2 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Comunica inoltre che il deputato Iezzi ha ritirato gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 12.02, 12.04, 12.06.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere favorevole sul proprio emendamento 15.06 che ha riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) ed esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

  Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), manifesta preoccupazione per il fatto che l'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice prevede di integrare la composizione delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale con personale con contratti a termine, manifestando il timore che esso possa non essere dotato della professionalità e competenza necessarie per gestire situazioni estremamente delicate.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che non sono più riferibili alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice gli identici subemendamenti Bonafè 0.15.06.5, Magi 0.15.06.6 e Auriemma 0.15.06.7.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Zaratti 0.15.06.1, 0.15.06.2 e Auriemma 0.15.06.4.

  Alfonso COLUCCI (M5S) esprime soddisfazione per il ritiro da parte del gruppo Lega della gran parte dei propri emendamenti, in particolare di quelli che affermavano la prevalenza delle norme nazionali rispetto al diritto europeo, sebbene siano relativi ad altro provvedimento diverso da quello in discussione. Rileva come tale impostazione ceda il passo alla ragionevolezza,Pag. 54 contrastando con la collocazione dell'ordinamento italiano nell'ambito del contesto europeo. Ribadisce pertanto la propria soddisfazione per il ritiro degli emendamenti presentati da parte del gruppo della Lega, esprimendo al contempo giudizio critico rispetto all'impianto del provvedimento in esame.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Auriemma 0.15.06.4, gli identici subemendamenti Bonafè 0.15.06.9, Magi 0.15.06.10, e Auriemma 0.15.06.14; approva quindi l'articolo aggiuntivo 15.06 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  La seduta, sospesa alle 20.25, è ripresa alle 20.30.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Alessandro Colucci 1.10.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Nazario PAGANO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alessandro Colucci 1.10: si intende che vi abbia rinunziato.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Zaratti 1.21.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Zaratti 1.21 (vedi allegato 2).

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Gadda 1.23.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Gadda 1.23.

  Nazario PAGANO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alessandro Colucci 1.26: si intende che vi abbia rinunziato. Avverte che l'emendamento Battilocchio 1.36 è stato ritirato.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zaratti 2.15 e Bonafè 2.16.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) esprime stupore per il parere contrario, in quanto le proposte emendative in esame sono volte a restituire ai patronati i compiti che hanno sempre meritoriamente svolto e dichiara di non comprendere per quali ragioni tali compiti sono stati loro sottratti.

  Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) richiama anch'ella l'attenzione sul ruolo svolto dai patronati e ritiene un grave errore, frutto di una deliberata scelta politica, la loro esclusione dal novero dei soggetti abilitati a presentare le domande di nulla osta all'assunzione. Dichiara di non comprendere per quale motivo la questione debba essere rinviata, secondo quanto sostenuto dal Governo, a un provvedimento successivo.

  Matteo MAURI (PD-IDP) esprime anch'egli sorpresa per la scelta compiuta dalla maggioranza e rileva che qualora la decisione derivasse effettivamente da ragioni tecniche sarebbe in palese contraddizione con il primato della politica al quale fa costantemente riferimento la Presidente del Consiglio dei ministri.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 2.15 e Bonafè 2.16.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 4.03.

Pag. 55

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 4.03.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Bonafè 5.13.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Matteo MAURI (PD-IDP) dichiara di non comprendere le motivazioni del parere contrario su una proposta emendativa volta a specificare le gravi condizioni di salute che costituiscono il presupposto per la protezione speciale.

  Nazario PAGANO, presidente, rileva come la proposta emendativa in esame sia meritevole di approfondimento.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) dichiara anch'ella di non comprendere le motivazioni del parere contrario, associandosi alle considerazioni del deputato Mauri.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP) suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di una riformulazione.

  Nazario PAGANO, presidente, prende atto del mantenimento del parere contrario da parte della relatrice e del Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.13.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.32 che ha riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) ed esprime parere contrario su tutti i relativi subemendamenti.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice e esprime parere favorevole sull’emendamento 11.32 (Nuova formulazione) della relatrice.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) rileva come l'emendamento 11.32 della relatrice si inserisca nel solco delle politiche costantemente perseguite da questo Governo e volte a contrastare con ogni mezzo l'attività delle organizzazioni dedite al soccorso e al salvataggio delle persone in mare. Osserva come nel caso specifico tale obiettivo venga perseguito estendendo la responsabilità, oltre che all'armatore, anche al proprietario della nave e riducendo i termini del procedimento sanzionatorio.
  Rileva come sia abominevole fare delle morti in mare uno strumento di contenimento dei flussi migratori e afferma che la storia giudicherà i responsabili di tali scelte.

  Alfonso COLUCCI (M5S) chiede alla relatrice chiarimenti sulla portata della riformulazione, con particolare riferimento ai richiami al decreto legislativo n. 150 del 2011 per quanto concerne la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, rileva come la portata della riformulazione si evinca dalla lettura della norma.

  Alfonso COLUCCI (M5S), alla luce della risposta della relatrice, stigmatizza il fatto che vengano presentate proposte emendative il cui contenuto è ignoto agli stessi presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Zaratti 0.11.32.6, gli identici subemendamenti Onori 0.11.32.8 e Alifano 0.11.32.9 e i subemendamenti Alifano 0.11.32.10 e 0.11.32.11; approva quindi l'emendamento 11.32 (nuova formulazione) della relatrice (vedi allegato 2).

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zaratti 11.15 e Pastorella 11.16.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

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  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 11.15 e Pastorella 11.16.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Onori 12.16.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Onori 12.16.

  La Commissione respinge l'emendamento Onori 12.16.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Iezzi 12.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) esprime il proprio sconcerto per il contenuto della proposta emendativa in esame, volta a prevedere che il ricongiungimento familiare avvenga decorso un periodo di ben due anni. Rileva come tale proposta si ponga in stridente contraddizione con la difesa della famiglia proclamata dalle forze politiche di centrodestra e come evidentemente tale difesa della famiglia riguardi soltanto alcune famiglie ritenute, al contrario di altre, meritevoli di tutela. Osserva come la norma imponga una disumana divisione delle famiglie per un periodo che nella vita di una famiglia è lunghissimo e favorirà gli ingressi illegali di coloro che desiderano ricongiungersi ai familiari.

  Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) si associa alle considerazioni della deputata Boldrini, rilevando come si tratti di una misura disumana dettata da mere esigenze propagandistiche, quale quella di consentire al leader della Lega Salvini un tweet su X e di ricevere magari il plauso di Elon Musk. Dichiara di non stupirsi che una proposta del genere sia presentata dal deputato Iezzi, del quale sono note le posizioni in materia, ma esprime sconcerto per il sostegno dei deputati di Forza Italia e si chiede con quale credibilità gli esponenti di tale forza politica, dopo aver appoggiato una norma del genere, potranno continuare a partecipare alle iniziative promosse dal mondo cattolico in favore della famiglia.

  Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Iezzi 12.01, giudica tale proposta emendativa disumana in quanto volta ad ostacolare il ricongiungimento familiare anche per i soggetti che soggiornano legalmente sul territorio nazionale. Dichiara quindi di non comprendere quale sia la reale finalità di tale intervento che comporta di tenere divise le famiglie giudicandola una mera cattiveria. Rivolge infine un appello ai colleghi della maggioranza che forse non sono tutti favorevoli a tale scelta.

  Matteo MAURI (PD-IDP), nel giudicare assai incomprensibile il contenuto dell'articolo aggiuntivo Iezzi 12.01 in esame nella sua nuova formulazione, riferisce di un grave e triste episodio che ha riguardato uno straniero proveniente dall'Afghanistan che ha visto la moglie ed il figlio morire proprio in attesa del provvedimento di ricongiungimento familiare. Giudica pertanto l'articolo aggiuntivo in esame una vera e propria «marchetta» a favore del gruppo della Lega a causa della quale moriranno molte persone.

  Ida CARMINA (M5S), nel giudicare profondamente disumano il contenuto dell'articolo aggiuntivo Iezzi 12.01, invita i colleghi a recuperare il senso della dignità umana anche nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione che tutela la famiglia.
  Nello stigmatizzare il fatto che con tale intervento il Governo e la maggioranza vogliono incomprensibilmente impedire il ricongiungimento familiare anche alle personePag. 57 che soggiornano legalmente in Italia, ricorda il numero elevato di cittadini italiani che emigrano all'estero. Ribadisce come si tratti di una previsione priva del necessario senso di umanità invitando la maggioranza a non stupirsi quando i giudici italiani saranno costretti ad impugnare nelle sedi opportune tali disposizioni.

  Carmela AURIEMMA (M5S) riferisce come vi sia una costante giurisprudenza costituzionale che, a partire dal 2013, tutela l'istituto del ricongiungimento familiare a prescindere da ogni dato formale. Ritiene pertanto che con l'intervento normativo oggi si stia tornando indietro e che su tale normativa la Corte costituzionale sarà costretta ad intervenire.

  Filiberto ZARATTI (AVS) chiede alla presidenza che la votazione sull'articolo aggiuntivo Iezzi 12.01 si svolga per appello nominale.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dal collega Zaratti.

  Nazario PAGANO presidente fa presente che proceduralmente non è ammissibile la richiesta di votazione per appello nominale.

  Matteo MAURI (PD-IDP) chiede che gli venga fornita una spiegazione puntuale dell'inammissibilità della richiesta avanzata.

  Nazario PAGANO, presidente, al fine di chiarire i termini regolamentari della questione posta dai colleghi Zaratti e Bonafè, dà lettura della lettera dell'8 maggio 2014 a firma della Presidente della Camera Laura Boldrini nella quale si chiarisce come le «votazioni qualificate, nel cui ambito rientrano le votazioni nominali, ......debbano ritenersi attinenti soltanto alle sedi nelle quali vengono assunte deliberazioni di carattere definitivo risultando quindi inapplicabili nei procedimenti che, avendo natura e finalità meramente istruttorie, sono connotati da snellezza e libertà di forme e dall'assenza di rigidi vincoli procedurali».

  Matteo MAURI (PD-IDP) contesta veementemente la decisione del presidente circa l'inammissibilità della richiesta di votazione per appello nominale, facendo presente che in molte occasioni in questa Commissione si è proceduto alla votazione per appello nominale per verificare l'esito di una votazione.

  Nazario PAGANO presidente, fa presente che i casi richiamati dall'onorevole Mauri afferiscono ad una fattispecie diversa, considerato che in quelle occasioni la Commissione ha proceduto alla controprova disposta mediante appello nominale a causa dell'incertezza sull'esito di una votazione effettuata. Ritiene che non si possano forzare le norme regolamentari dal momento che la Commissione non ha ancora proceduto alla votazione dell'articolo aggiuntivo Iezzi 12.01, ricordando peraltro che solo nell'ipotesi di incertezza sull'esito di votazione si può procedere all'effettuazione di una controprova mediante appello nominale.

  Matteo MAURI (PD-IDP) stigmatizza il comportamento degli Uffici che, a fronte di richieste formulate dai gruppi di opposizione, forniscono costantemente, in prima battuta, risposte negative.

  (Il deputato Mauri rivolge vibrate proteste nei confronti degli Uffici)

  Nazario PAGANO, presidente, invita il collega Mauri a non mettere in discussione l'egregio lavoro svolto dagli Uffici, i quali svolgono sempre con correttezza e professionalità il loro compito. Ritiene inopportune e ingiuste le affermazioni del collega Mauri.

  Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) invita la presidenza a valutare con maggiore attenzione una richiesta legittima dei gruppi di opposizione, che hanno tenuto fin qui un comportamento costruttivo e collaborativo, auspicando che l'esame del provvedimento non si concluda in un clima di inutili scontri e polemiche.Pag. 58
  Osserva quindi come nella fattispecie la maggioranza abbia i numeri necessari ad assicurare l'approvazione della proposta emendativa in questione e che quindi la presidenza possa serenamente accedere alla richiesta avanzata, a meno che la preoccupazione non sia quella di evitare che emerga la posizione di un determinato gruppo della maggioranza, quale ad esempio quello di Forza Italia.

  Nazario PAGANO, presidente, ribadisce di non voler compiere alcuna forzatura nell'applicazione delle norme del Regolamento andando contro le regole pacificamente e costantemente applicate in materia di votazioni nominali nella sede referente.

  Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene che la presidenza per tutta la seduta odierna abbia compiuto delle forzature, come ad esempio quella relativa allo speech letto nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, questione che solo dopo alcuni interventi svolti in Assemblea ha visto la presidenza fare una doverosa marcia indietro su una decisione evidentemente inaccettabile da parte dei gruppi di opposizione.

  Nazario PAGANO, presidente, pone in votazione l'articolo aggiuntivo Iezzi 12.01.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Iezzi 12.01 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Alfonso COLUCCI (M5S), giudicando non chiaro e univoco l'esito della votazione appena svolta, chiede alla presidenza di procedere alla controprova mediante appello nominale.

  Nazario PAGANO, presidente, pur precisando che non vi sono dubbi circa l'esito della votazione appena svolta, invita i deputati segretari al banco della presidenza al fine di procedere alla controprova mediante appello nominale.

(votazione per appello nominale)

  Nazario PAGANO, presidente, dà conto dell'esito del voto, confermando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Iezzi 12.01, con 16 voti favorevoli e 11 contrari.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Iezzi 12.03.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Iezzi 12.03 (vedi allegato 2).

  Nazario PAGANO presidente, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo, come modificato dalle proposte emendative e subemendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 21.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 21.25.

Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia.
Emendamenti C. 1987-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a Pag. 59esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti alla proposta di legge C. 1987-A, recante «Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia». In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.

  La seduta termina alle 21.30.