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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2024
407.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 87

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 9.10.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

Pag. 88

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 13 novembre, ha esaminato il testo del provvedimento quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla Commissione Giustizia, esprimendo un parere favorevole con cinque condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che nella seduta del 19 novembre 2024 la Commissione Giustizia ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo integralmente le suddette condizioni, senza apportare ulteriori modificazioni al testo.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sulle seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

   Gianassi 13.01010, che istituisce presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per la promozione di un piano organico di interventi volti alla prevenzione e all'informazione sul fenomeno della violenza contro gli animali, provvedendo ai relativi oneri, che sembrano riferibili a spese correnti, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, determinando in tal modo una dequalificazione della spesa, in violazione dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009;

   Gianassi 13.01009, che istituisce presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per lo sviluppo di forme di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione di plurime categorie di personale dipendente della pubblica amministrazione, in relazione alla prevenzione e al perseguimento di taluni reati contro gli animali, provvedendo ai relativi oneri, che sembrano presentare natura di spese correnti, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, determinando in tal modo una dequalificazione della spesa, in violazione dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle implicazioni di carattere finanziario, segnala le seguenti:

   D'Orso 3.1002, che, nell'aggiungere due ulteriori commi all'articolo 544-quinquies del codice penale, prevede, tra le altre, che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al predetto articolo 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero degli animali utilizzati e dei terreni Pag. 89o degli edifici concessi. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di provvedere alla gestione dei beni o degli animali oggetto di confisca nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 15;

   Di Lauro 3.01001 e Dori 3.01000, che, nel sostituire l'articolo 544-sexies del codice penale, in materia di confisca e pene accessorie, prevedono, in primo luogo, che nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727, siano essi consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. Osserva che le proposte emendative prevedono, altresì, che nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per i reati sopra richiamati e, ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali, ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di provvedere alla gestione degli animali oggetto di confisca, anche per i delitti di cui agli articoli 544-septies e 727 del codice penale, nonché dei mezzi e degli strumenti utilizzati per conseguire il reato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché in ordine alla possibilità che al riconoscimento all'imputato del diritto di rivalsa sull'importo complessivo della cauzione versata, in caso di proscioglimento per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a seguito di condanna in primo o in secondo grado per i reati richiamati dalle proposte emendative in esame, possa darsi luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 15;

   Dori 4.1001, che, nel prevedere ulteriori circostanze aggravanti al ricorrere delle quali le pene previste dagli articoli 452-sexies.1, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale sono aumentate fino alla metà, prevede che sia in ogni caso disposta la confisca delle esche, dei bocconi o delle sostanze nocive impiegate al fine di commettere i suddetti reati, anche se non è stata pronunciata condanna. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di provvedere alle attività di confisca degli strumenti e delle sostanze nocive nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 15;

   Dori 5.01003, che, nell'introdurre l'articolo 441-bis al codice penale, prevede che, in caso di commissione del delitto di nuova introduzione consistente nell'abbandono senza autorizzazione di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o di animali che li ingeriscono, sia disposta la confisca dei suddetti strumenti o sostanze anche se non è stata pronunciata condanna. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di provvedere alle attività di confisca degli strumenti e delle sostanze nocive nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 15;

   Gianassi 12.1003, che, prevede, tra l'altro, l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, suddivisa in categorie in base alla fattispecie Pag. 90criminosa commessa. A tal fine, autorizza la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione della proposta emendativa in esame, nonché in merito ai possibili effetti di dequalificazione della spesa, in violazione dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, in quanto, mediante la riduzione di un accantonamento del fondo speciale in conto capitale, si provvede a oneri che sembrano riferiti non solo alla istituzione, ma anche alla successiva gestione e manutenzione della nuova sezione della banca dati delle Forze di polizia in materia di reati contro gli animali e, pertanto, appaiono riferibili a spese di parte corrente;

   Di Lauro 12.1000, che è volta a prevedere, tra l'altro, che il personale medico veterinario, appositamente incaricato dalla competente autorità sanitaria, che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli stessi, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, che al comma 3 reca una apposita clausola di invarianza finanziaria, con particolare riferimento al possibile riconoscimento di indennità connesse alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

   Zanella 12.01000, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale della convivenza responsabile dell'uomo con gli animali, nell'ambito della quale sono organizzati cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere la conoscenza della fauna locale e la diffusione di buone pratiche. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, posto che essa, da un lato, introduce attività di carattere obbligatorio senza peraltro specificare i soggetti chiamati ad assolvere ai relativi adempimenti e, dall'altro, non esclude espressamente che l'istituzione della Giornata determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949;

   Sergio Costa 13.1000, che, nell'aggiungere l'articolo 452-bis al codice penale, prevede che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati relativi alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, sono sempre ordinate la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento, e l'interdizione dalla detenzione di animali di affezione. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi sottoposti a sequestro e per la confisca sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla attività di confisca e di gestione degli esemplari oggetto di confisca, i cui costi, in caso di insolvenza dell'autore del reato, sono espressamente posti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui all'articolo 15;

   Evi 13.1001, che, nel sostituire l'articolo 727-bis del codice penale, recante la disciplina del reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, possesso, detenzione e commercializzazione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, prevede, tra le altre, che sia sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che siano servite a commetterlo. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avvisoPag. 91 del Governo in merito alla possibilità di provvedere alle attività di confisca dei beni costituenti il prodotto o il profitto del reato o che siano servite a commetterlo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 15;

   Sergio Costa 13.01002, che, nell'aggiungere l'articolo 3-bis alla legge n. 150 del 1992, prevede la confisca dei trofei di caccia in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo medesimo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla attività di confisca e di gestione dei beni oggetto di confisca, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui all'articolo 15;

   Dori 13.01006, che, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito attivino percorsi di formazione specifica destinati agli studenti e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale. Al riguardo, reputa necessario acquisire indicazioni dal Governo in ordine alle modalità di finanziamento dei percorsi di formazione introdotti dalla norma;

   Ascari 13.01012 e Dori 13.01001, che prevedono che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito attivino percorsi di formazione specifica destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale. Al riguardo, considera necessario acquisire indicazioni dal Governo in ordine alle modalità di finanziamento dei percorsi di formazione introdotti dalla norma;

   Gianassi 13.01007, che demanda allo Stato la realizzazione nel territorio nazionale di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto territorialmente competente, strutture già esistenti, e autorizzando a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare ai comuni che facciano richiesta, sulla base di modalità di accesso e ripartizione delle risorse da definire con decreto del Ministro dell'interno, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, nonché in merito ai possibili effetti di dequalificazione della spesa, in violazione dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, in quanto, mediante la riduzione di un accantonamento del fondo speciale in conto capitale, si provvede a oneri che sembrerebbero doversi riferire anche al funzionamento dei centri di accoglienza di cui la proposta emendativa prevede l'istituzione;

   Gianassi 13.01008, che demanda allo Stato la realizzazione nel territorio nazionale di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto territorialmente competente, strutture già esistenti, prevedendo, altresì, che i proventi derivanti dall'aumento delle sanzioni pecuniarie di cui alla proposta di legge in esame siano riassegnati al fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 189 del 2004, per essere destinati alle Pag. 92specifiche attività connesse alla realizzazione dei suddetti centri di accoglienza. La proposta emendativa provvede quindi ai relativi oneri, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, anche alla luce della circostanza che i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie saranno accertabili solo a consuntivo, nonché in merito ai possibili effetti di dequalificazione della spesa, in violazione dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, derivanti dall'utilizzo delle risorse accantonate del fondo speciale di parte capitale, a fronte di oneri che sembrano destinati non solo alla realizzazione, ma anche al funzionamento dei centri di accoglienza di cui la proposta emendativa prevede l'istituzione;

   Di Lauro 14.1000, che, nel modificare l'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, prevede la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo – pelli, pellicce e prodotti derivati dalla foca – anche nel caso di emissione del decreto di penale di condanna di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla attività di confisca nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui all'articolo 15;

   Dori 14.01005, che, nell'inserire l'articolo 2-bis alla legge n. 175 del 2017, al fine di introdurre una disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, stabilisce, tra le altre previsioni, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione le imprese circensi e dello spettacolo comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il numero, l'età e il sesso degli animali posseduti, e che la suddetta Direzione generale provvede, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, a valutare la possibilità di una nuova collazione degli stessi nel territorio nazionale. La proposta emendativa, inoltre, demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'istituzione di una sezione speciale incaricata di coadiuvare e di fornire assistenza alle suddette imprese nella dismissione e collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate. La proposta emendativa prevede, altresì, che la predetta sezione speciale si avvalga della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali. Si prevede, in aggiunta, che con decreto del Ministro della cultura siano definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985, finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Al medesimo decreto è demandata, inoltre, l'individuazione dei requisiti dei centri di accoglienza in cui possono essere temporaneamente ospitati gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione, nonché la previsione di eventuali forme di sostegno in loro favore. Osserva, infine, che la proposta emendativa prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 destini graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase Pag. 93di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riferimento alla istituzione e al funzionamento della sezione speciale nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo svolgimento delle attività istruttorie attribuite alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del medesimo Dicastero;

   Dori 14.01002, che, nel modificare l'articolo 20, comma 5 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative accessorie, prevede che sia sempre disposta la confisca amministrativa degli animali oggetto di violazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla attività di confisca e di gestione degli esemplari oggetto di confisca nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 15;

   Dori 14.01003, che reca disposizioni in materia di circostanze aggravanti e sanzioni amministrative accessorie ai reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale, prevedendo, in caso di condanna, la confisca o il sequestro del mezzo utilizzato per la commissione del reato. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla attività di confisca e di sequestro, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 15.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gianassi 13.01010 e 13.01009, evidenziando che la copertura finanziaria da essi individuata non risulta idonea ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, che reca il divieto di utilizzare gli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale per il finanziamento di spese correnti. Per le medesime ragioni, esprime parere contrario sulle proposte emendative Gianassi 12.1003, 13.01007 e 13.01008. In relazione a tale ultima proposta emendativa, osserva, peraltro, che la contrarietà su di essa formulata deriva anche dalla circostanza che le maggiori entrate ivi previste a copertura delle attività connesse alla realizzazione dei centri di accoglienza presentano carattere di eventualità e aleatorietà, in quanto accertabili nel loro ammontare solo a consuntivo.
  Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative D'Orso 3.1002, Di Lauro 3.01001, Dori 3.01000, 4.1001 e 5.01003, Sergio Costa 13.1000, Evi 13.1001, Sergio Costa 13.01002, Di Lauro 14.1000 e Dori 14.01002 e 14.01003, che a vario titolo prevedono la confisca di animali o beni nell'ambito dei rispettivi procedimenti giudiziari, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventualmente a carico anche degli enti locali, privi di quantificazione e copertura e, come tali, incompatibili con la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 15 del testo in esame.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Di Lauro 12.1000, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica legati al possibile riconoscimento di indennità connesse alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in capo al personale medico veterinario, nonché sulle proposte emendative Zanella 12.01000, Dori 13.01006, Ascari 13.01012 e Dori 13.01001 e 14.01005, in quanto suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.Pag. 94
  Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel prendere atto dell'orientamento negativo manifestato dalla sottosegretaria Savino su talune specifiche proposte emendative corredate da mezzi di copertura ritenuti inidonei per contrasto con la vigente disciplina contabile in materia di divieto di dequalificazione della spesa, non comprende, invece, le ragioni della contrarietà espressa, a causa di una presunta incompatibilità con la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 15 del provvedimento in discussione, su altre proposte emendative che non prevedono specifiche modalità di copertura, quale, a titolo di esempio, l'emendamento Dori 3.1002, che dispone la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero degli animali utilizzati e dei terreni o degli edifici concessi. Osserva infatti, che l'acquisizione, in capo a soggetti pubblici, di beni immobili, quali i terreni, potrebbe viceversa costituire un fattore positivo sotto il profilo finanziario, anziché essere interpretata nei termini di una voce aggiuntiva di costo.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) si unisce alle considerazioni svolte dal collega Ubaldo Pagano, non comprendendo le ragioni per cui dall'attuazione dell'emendamento Dori 3.1002 deriverebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO ribadisce che le proposte emendative che a vario titolo prevedono la confisca di beni o animali nell'ambito di procedimenti giudiziari, prive di copertura finanziaria, sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri, non quantificati, per la finanza pubblica, anche a carico degli enti locali, dal momento che le spese relative alla gestione e alla manutenzione dei beni stessi, nonché alla cura degli animali vittime di reato, nel caso di insolvenza da parte del legittimo proprietario, ricadrebbero inevitabilmente a carico dei soggetti pubblici interessati. In risposta alle richieste di chiarimento formulate dal deputato Ubaldo Pagano sull'emendamento Dori 3.1002, osserva altresì che l'eventuale acquisizione di terreni a favore di pubbliche amministrazioni non costituirebbe di per sé un utile dal punto di vista finanziario, considerati gli oneri connessi alla manutenzione e alla gestione dei terreni stessi.

  Daniela TORTO (M5S) chiede maggiori delucidazioni in merito alla contrarietà espressa dalla rappresentante del Governo sulle proposte emendative Sergio Costa 13.1000, la quale prevede esplicitamente che i costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi sottoposti a sequestro e per la confisca siano posti a carico dell'autore del reato e, solo in caso di insolvenza, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché dell'articolo aggiuntivo Dori 13.01002, che detta disposizioni relative alla confisca dei trofei di caccia.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel confermare il parere contrario su entrambe le proposte emendative citate dalla deputata Torto, fa nuovamente presente che, in via generale, le attività connesse alla custodia o alla confisca di beni o animali nell'ambito di procedimenti giudiziari possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti pubblici coinvolti qualora si verifichi l'ipotesi di insolvenza dei proprietari dei beni medesimi, segnalando come, con specifico riferimento all'emendamento Sergio Costa 13.1000, nel bilancio ordinario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non risultano risorse appositamente destinate a tale preciso scopo.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede un supplemento di istruttoria sulle proposte emendative Dori 4.1001 e 5.01003, concernenti la confisca di esche, bocconi avvelenati o altre sostanze nocive per la salute degli esseri umani o degli animali, dal momento che a suo giudizio, trattandosi di adempimenti relativi a materiali di scarso valore e ingombro ovvero soggetti a rapida deperibilità, è difficile ipotizzare un apprezzabile Pag. 95aggravio a carico dei soggetti pubblici incaricati delle attività di gestione dei suddetti beni, qualora oggetto di confisca.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO chiede una breve sospensione dei lavori al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulle citate proposte emendative Dori 4.1001 e 5.01003.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, accedendo alla richiesta formulata dalla sottosegretaria Savino, dispone una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 9.30.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, a seguito delle verifiche tecniche intercorse per le vie brevi con il competente Ministero della giustizia, esprime nulla osta sulle proposte emendative Dori 4.1001 e 5.01003.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 3.1002, 3.01000, 3.01001, 12.1000, 12.1003, 12.01000, 13.1000, 13.1001, 13.01001, 13.01002, 13.01006, 13.01007, 13.01008, 13.01009, 13.01010, 13.01012, 14.1000, 14.01002, 14.01003 e 14.01005, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere relativa alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

  La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA, indi del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2024.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella precedente seduta del 13 novembre 2024 in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame, chiarisce, in primo luogo, che l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere allo svolgimento dei compiti di verifica e di autorizzazione ad esso attribuiti dall'articolo 2, commi 1 e 3, e dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse attribuite a legislazione vigente al medesimo Ispettorato, trattandosi di attività riconducibili alle sue funzioni istituzionali.
  Fa presente, inoltre, che la riduzione, per l'anno 2024, del limite di spesa per l'utilizzo di prestazioni di lavoro con contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022, disposta dall'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, non è suscettibile di recare pregiudizio al sostenimento delle spese relative all'esecuzione dei contratti già in essere. La predetta rimodulazione del limite di spesa, infatti, è stata calibrata considerandoPag. 96 gli impegni assunti per l'anno 2024 sulla base dell'accordo quadro per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale stipulato in data 19 giugno 2024 dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
  Evidenzia, altresì che la riduzione, per l'anno 2024, del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 14 del 2024, disposta dall'articolo 4, comma 4, lettera b), con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate, in considerazione del fatto che non si prevede l'assunzione di impegni giuridici vincolanti con esigibilità nell'anno 2024 a valere sulle risorse iscritte sul piano gestionale n. 12 del capitolo 2731 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso imprescindibili misure di cooperazione internazionale.
  Segnala, quindi, che l'ammontare delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, è stato determinato in modo da assicurare l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica, rispettivamente, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previsto dai medesimi commi 5 e 7. All'organizzazione e allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4, comma 7, per il reclutamento di un contingente, pari a 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il medesimo Ministero potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non rendendosi necessario lo stanziamento di risorse aggiuntive.
  Evidenzia, altresì, che, ai fini della stima degli effetti indotti in termini di maggiori entrate fiscali e contributive, riportati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto al corrispondente effetto di maggiore spesa corrente lorda riportata nei saldi di finanza pubblica in conseguenza dell'incremento di 50 unità del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, previsto dall'articolo 4, comma 8, è stato considerato che, trattandosi di personale con contratto regolato dalla legge locale e necessariamente residente all'estero, gli interessati, salvo quanto previsto dall'articolo 158-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, di regola non sono iscritti a enti previdenziali italiani e non necessariamente sono fiscalmente residenti in Italia, fermo restando che, in caso di sottoposizione al regime fiscale italiano, l'imponibile ai fini delle imposte sui redditi è determinato nella misura del 50 per cento della retribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 271, della legge n. 205 del 2017.
  Fa presente che l'estensione, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, dell'applicazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 anche agli stranieri e ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea vittime del delitto di acquisto e alienazione di schiavi di cui all'articolo 602 del codice penale, potrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di una limitata estensione dei potenziali beneficiari della misura. Inoltre, l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, conseguente al rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 18-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge in esame, potrà essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto il provvedimento Pag. 97in esame ha sostanzialmente confermato i contenuti delle disposizioni vigenti.
  Rappresenta, poi, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'accesso a misure di assistenza dei lavoratori stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, è stata effettuata assumendo quali parametri di riferimento, tanto ai fini della determinazione dell'importo annuo pro capite, quanto per l'individuazione della numerosità della platea potenzialmente interessata, i dati quantitativi ricavati da analoghi programmi di inclusione sociale e lavorativa finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aventi come destinatari target fragili della popolazione immigrata.
  Segnala, quindi, che il Fondo nazionale per le politiche migratorie reca, anche per le annualità 2025 e seguenti, le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal finanziamento delle misure di assistenza di cui all'articolo 6, comma 2, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati.
  Fa presente, inoltre, che le risorse stanziate dal decreto-legge n. 48 del 2023 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'introduzione dell'assegno di inclusione, istituito dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge, sono sufficienti ad assicurare l'erogazione dell'assegno in favore dei beneficiari del programma di assistenza di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, anche in considerazione dell'esiguità dei nuovi potenziali beneficiari della misura e dei dati emergenti dal monitoraggio effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ordine all'attuazione dell'assegno di inclusione.
  Chiarisce che la previsione di cui all'articolo 9, che, novellando l'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ammette al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali stabiliti dal medesimo decreto, il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisca utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta in gran parte di lavoratori precari in condizioni di indigenza già in possesso dei requisiti reddituali per usufruire della tutela legale a titolo gratuito. A tale riguardo, segnala che, dalle analisi e dagli studi effettuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'interno sul fenomeno del lavoro sommerso e riportati nella relazione riferita al terzo anno di attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, emergono dati non significativi relativi alle domande di emersione, riferite per lo più alla regolarizzazione da parte dei datori di lavoro.
  Fa presente, inoltre, che dalla previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-sexiesdecies, che stabilisce, in caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al precedente comma 2-quinquiesdecies, la sanzione della confisca dell'aeromobile, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala, infine, che alla corresponsione delle indennità ai giudici di pace che non hanno ancora completato il percorso di stabilizzazione, in relazione allo svolgimento dinanzi ad essi di procedimenti di convalida dei provvedimenti di accesso ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche o digitali in possesso dello straniero adottati dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a), capoverso comma 2-ter, l'amministrazione competente potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul pertinente capitolo 1362, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, anche in ragione del carattere residuale e in via di esaurimento della platea dei magistrati onorari interessati dalla misura, Pag. 98alla luce dell'introduzione, da parte delle disposizioni di riforma della magistratura onoraria, di un trattamento economico annuale in misura fissa in favore di tale categoria.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) contesta quanto affermato dalla sottosegretaria in ordine al fatto che il nuovo articolo 18-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge in esame, in materia di permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, confermi sostanzialmente i contenuti delle disposizioni vigenti, ritenendo, viceversa, che la nuova disposizione peggiori quanto previsto dalla legislazione vigente. Sottolinea, in tal senso, come, a suo avviso, la nuova disposizione rechi una disciplina ben più restrittiva di quella attualmente in vigore e, pertanto, paradossalmente, sarebbe suscettibile di determinare risparmi per la finanza pubblica.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2088, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere allo svolgimento dei compiti di verifica e di autorizzazione ad esso attribuiti dall'articolo 2, commi 1 e 3, e dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse attribuite a legislazione vigente al medesimo Ispettorato, trattandosi di attività riconducibili alle sue funzioni istituzionali;

    la riduzione, per l'anno 2024, del limite di spesa per l'utilizzo di prestazioni di lavoro con contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022, disposta dall'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, non è suscettibile di recare pregiudizio al sostenimento delle spese relative all'esecuzione dei contratti già in essere;

    la predetta rimodulazione del limite di spesa, infatti, è stata calibrata considerando gli impegni assunti per l'anno 2024 sulla base dell'accordo quadro per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale stipulato in data 19 giugno 2024 dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

    la riduzione, per l'anno 2024, del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 14 del 2024, disposta dall'articolo 4, comma 4, lettera b), con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate, in considerazione del fatto che non si prevede l'assunzione di impegni giuridici vincolanti con esigibilità nell'anno 2024 a valere sulle risorse iscritte sul piano gestionale n. 12 del capitolo 2731 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso imprescindibili misure di cooperazione internazionale;

    l'ammontare delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, è stato determinato in modo da assicurare l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione Pag. 99organica, rispettivamente, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previsto dai medesimi commi 5 e 7;

    all'organizzazione e allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4, comma 7, per il reclutamento di un contingente, pari a 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il medesimo Ministero potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non rendendosi necessario lo stanziamento di risorse aggiuntive;

    ai fini della stima degli effetti indotti in termini di maggiori entrate fiscali e contributive, riportati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto al corrispondente effetto di maggiore spesa corrente lorda riportata nei saldi di finanza pubblica in conseguenza dell'incremento di 50 unità del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, previsto dall'articolo 4, comma 8, è stato considerato che, trattandosi di personale con contratto regolato dalla legge locale e necessariamente residente all'estero, gli interessati, salvo quanto previsto dall'articolo 158-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, di regola non sono iscritti a enti previdenziali italiani e non necessariamente sono fiscalmente residenti in Italia, fermo restando che, in caso di sottoposizione al regime fiscale italiano, l'imponibile ai fini delle imposte sui redditi è determinato nella misura del 50 per cento della retribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 271, della legge n. 205 del 2017;

    l'estensione, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, dell'applicazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 anche agli stranieri e ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea vittime del delitto di acquisto e alienazione di schiavi di cui all'articolo 602 del codice penale, potrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di una limitata estensione dei potenziali beneficiari della misura;

    l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, conseguente al rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 18-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge in esame, potrà essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto il provvedimento in esame ha sostanzialmente confermato i contenuti delle disposizioni vigenti;

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'accesso a misure di assistenza dei lavoratori stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, è stata effettuata assumendo quali parametri di riferimento, tanto ai fini della determinazione dell'importo annuo pro capite, quanto per l'individuazione della numerosità della platea potenzialmente interessata, i dati quantitativi ricavati da analoghi programmi di inclusione sociale e lavorativa finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aventi come destinatari target fragili della popolazione immigrata;

    il Fondo nazionale per le politiche migratorie reca, anche per le annualità 2025 e seguenti, le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal finanziamento delle misure di assistenza di cui all'articolo 6, comma 2, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati;

    le risorse stanziate dal decreto-legge n. 48 del 2023 per la copertura finanziaria Pag. 100degli oneri derivanti dall'introduzione dell'assegno di inclusione, istituito dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge, sono sufficienti ad assicurare l'erogazione dell'assegno in favore dei beneficiari del programma di assistenza di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, anche in considerazione dell'esiguità dei nuovi potenziali beneficiari della misura e dei dati emergenti dal monitoraggio effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ordine all'attuazione dell'assegno di inclusione;

    la previsione di cui all'articolo 9, che, novellando l'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ammette al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali stabiliti dal medesimo decreto, il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisca utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta in gran parte di lavoratori precari in condizioni di indigenza già in possesso dei requisiti reddituali per usufruire della tutela legale a titolo gratuito;

    a tale riguardo, dalle analisi e dagli studi effettuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'interno sul fenomeno del lavoro sommerso e riportati nella relazione riferita al terzo anno di attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, emergono dati non significativi relativi alle domande di emersione, riferite per lo più alla regolarizzazione da parte dei datori di lavoro;

    dalla previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-sexiesdecies, che stabilisce, in caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al precedente comma 2-quinquiesdecies, la sanzione della confisca dell'aeromobile, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    alla corresponsione delle indennità ai giudici di pace che non hanno ancora completato il percorso di stabilizzazione, in relazione allo svolgimento dinanzi ad essi di procedimenti di convalida dei provvedimenti di accesso ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche o digitali in possesso dello straniero adottati dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a), capoverso comma 2-ter, l'amministrazione competente potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul pertinente capitolo 1362, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, anche in ragione del carattere residuale e in via di esaurimento della platea dei magistrati onorari interessati dalla misura, alla luce dell'introduzione, da parte delle disposizioni di riforma della magistratura onoraria, di un trattamento economico annuale in misura fissa in favore di tale categoria;

   rilevata l'esigenza di precisare, all'articolo 4, comma 4, lettera a), che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1 del predetto articolo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:

  All'articolo 4, comma 4, lettera a), dopo le parole: mediante utilizzo aggiungere le seguenti: di quota parte».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 101

Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia.
C. 1987.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che la proposta di legge, che reca disposizioni di interpretazione autentica in materia di urbanistica ed edilizia, è stata modificata dalla VIII Commissione, competente in sede referente, e non è corredata di relazione tecnica.
  Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, rileva che il provvedimento, che si compone di un solo articolo, reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge n. 1150 del 1942 e dell'articolo 8, punto 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968. Fa presente che tali disposizioni, che subordinano la realizzazione di edifici con volumi ed altezze superiori ai limiti di altezza e volumetrici dalle stesse indicati alla previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata, si interpretano nel senso che l'approvazione preventiva dei suddetti strumenti non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti e di interventi su edifici esistenti qualora tali immobili siano ricompresi in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dal ricordato articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942.
  In base al comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, l'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali, secondo quanto disposto ai commi 3 e 4. Rileva che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Secondo quanto previsto al comma 5, si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 8.
  Evidenzia che, al comma 6, viene previsto altresì che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possa comportare limitazione dei diritti dei terzi, mentre il comma 7 precisa che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.
  Fa presente infine che il comma 8 stabilisce altresì che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi anche mediante piani di lottizzazione convenzionata e risulti comprovata l'avvenuta presentazione entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. Sottolinea che in tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 11 del Pag. 1022023, recante interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 894, della legge n. 197 del 2022 – che proroga al 2023 il superbonus nella misura del 110 per cento, in luogo del 90 per cento, per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali – e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11 del 2023, che prevedono specifiche deroghe al divieto, operante a partire dal 17 febbraio 2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
  Al riguardo, osserva che le disposizioni in esame, essendo norme di interpretazione autentica, risultano suscettibili di incidere sull'applicazione di norme vigenti anche in senso retroattivo. Ciò stante, al fine di valutare eventuali effetti finanziari derivanti da tale applicazione, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione, in primo luogo, in merito all'eventuale gettito da sanzioni, scontato nei tendenziali di finanza pubblica, in conseguenza di provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 ancora impugnabili, ovvero non confermati in via definitiva in sede giurisdizionale, che potrebbero essere vanificati in conseguenza delle disposizioni in esame.
  In secondo luogo, ritiene opportuno acquisire elementi informativi da parte del Governo circa gli effetti sul gettito relativi agli oneri di urbanizzazione che potrebbero verificarsi in conseguenza del proseguimento di attività di costruzione consentite dal presente provvedimento e in precedenza inibite dall'autorità giudiziaria sulla base della disciplina previgente, al netto dei minori importi che potrebbero derivare dal possibile maggior ricorso a titoli abilitativi edilizi semplificati a cui potrebbero essere correlati minori oneri di urbanizzazione.
  Infine, sottolinea la necessità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla idoneità delle disposizioni di cui al comma 8 di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla possibile estensione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente in materia di superbonus anche agli edifici di cui trattasi in conseguenza della sopravvenuta conformità di questi ultimi alle prescrizioni di legge.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO rileva, in via preliminare, che le norme di interpretazione autentica contenute nel provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare una modifica delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
  Afferma, quindi, che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 consentono di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla eventuale estensione dei benefici fiscali edilizi previsti dalla legislazione vigente agli edifici oggetto delle disposizioni del provvedimento in esame.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla sottosegretaria se sia possibile prendere visione della documentazione tecnica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze da cui sia possibile desumere la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, con particolare riferimento all'assenza di eventuali minori entrate.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente di non avere con sé la documentazione richiesta dall'onorevole Grimaldi, ma si impegna a fornirla quanto prima.

  Marco GRIMALDI (AVS) rappresenta che sarebbe necessario prendere visione di tale documentazione, dal momento che la Commissione si appresta ad esprimere il parere sul provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nell'osservare che il provvedimento, che reca un'interpretazione autentica di disposizioni in materia urbanistica, non sembra presentare profili finanziari problematici, chiede al collega Grimaldi quali possano essere gli effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta in esame.

  Marco GRIMALDI (AVS) precisa che, a suo avviso, la proposta potrebbe determinare una riduzione delle entrate per gli enti territoriali per effetto del versamento di minori oneri di urbanizzazione, sottolineando come si debba considerare che si Pag. 103tratta di una materia nella quale esiste una legislazione regionale.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) fa presente che le entrate che potrebbero essere incise dal provvedimento sono quelle afferenti agli enti territoriali, i quali potranno provvedere ad eventuali rimodulazioni nei limiti dei propri vincoli di bilancio.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene di poter affermare che dal provvedimento non discenderanno oneri per la finanza pubblica. Propone, quindi, di votare il parere proposto dal relatore, fermo restando che il Governo potrà fornire successivamente i chiarimenti richiesti dal collega Grimaldi.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alle considerazioni espresse dal collega Grimaldi, ritenendo che il provvedimento sia, verosimilmente, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non solo per gli enti territoriali, così come, a suo avviso, rilevato dalla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) sottolinea come, nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, si faccia anche riferimento ad eventuali maggiori entrate che potrebbero derivare dall'entrata in vigore del provvedimento per effetto del versamento di oneri di urbanizzazione che potrebbe verificarsi in conseguenza del proseguimento di attività di costruzione consentite dal presente provvedimento e in precedenza inibite dall'autorità giudiziaria sulla base della disciplina previgente.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 1987, recante disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le norme di interpretazione autentica contenute nel provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare una modifica delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

    le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 consentono di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla eventuale estensione dei benefici fiscali edilizi previsti dalla legislazione vigente agli edifici oggetto delle disposizioni del provvedimento in esame,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 187.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 104

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere di competenza della Commissione.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel rispondere ai chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento, evidenzia in primo luogo, in relazione alle disposizioni dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame, in materia di digitalizzazione delle procedure amministrative, che l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di una piattaforma unica digitale per la presentazione dei modelli unici semplificati, denominata SUER, è prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Fa presente che sullo schema del relativo decreto ministeriale è stata sancita la prescritta intesa da parte della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella riunione del 17 ottobre 2024.
  Segnala, altresì, che tanto il decreto legislativo n. 199 del 2021 quanto il citato schema di decreto ministeriale non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla realizzazione della piattaforma SUER.
  Rileva, quindi, che la realizzazione della piattaforma costituisce un traguardo della riforma 1 «Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale» della missione 7, introdotta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito dell'iniziativa europea REPowerEU. Ricorda, a tal proposito, che il termine per il raggiungimento del predetto traguardo è fissato al quarto trimestre del 2025, in linea con quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono, entro e non oltre il 21 novembre 2025, affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    in relazione alle disposizioni dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame, in materia di digitalizzazione delle procedure amministrative, l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di una piattaforma unica digitale per la presentazione dei modelli unici semplificati, denominata SUER, è prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

    sullo schema del relativo decreto ministeriale è stata sancita la prescritta intesa da parte della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella riunione del 17 ottobre 2024;

    tanto il decreto legislativo n. 199 del 2021, quanto il citato schema di decreto ministeriale non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla realizzazione della piattaforma SUER;

    la realizzazione della piattaforma costituisce un traguardo della riforma 1 “Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale” della missione 7, introdotta nel Piano nazionale di ripresa e resilienzaPag. 105 nell'ambito dell'iniziativa europea REPowerEU;

    il termine per il raggiungimento del predetto traguardo è fissato al quarto trimestre del 2025, in linea con quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono, entro e non oltre il 21 novembre 2025, affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere sul provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi.
Atto n. 218.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2024.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzata a fornire i chiarimenti richiesti rispetto ai profili finanziari del provvedimento in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.
Atto 198.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, richiamando quanto già comunicato nella precedente seduta, ricorda che lo schema di decreto in esame non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Rammenta, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136.
Atto 199.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 106

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, richiamando quanto già comunicato nella precedente seduta, ricorda che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è ancora corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 novembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 403 del 15 novembre 2024:

   a pagina 19, seconda colonna, trentasettesima riga, la lettera: «i)» è soppressa;

   a pagina 42, prima colonna, quarantaseiesima e quarantasettesima riga, le parole: «Nazario Pagano 66.0.83,» sono soppresse;

   a pagina 43, seconda colonna, decima riga, le parole: «Pella 121.35,» sono soppresse.