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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2024
407.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 107

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
C. 2022 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, sulla quale la Commissione Finanze è chiamata a esprimersi, è attualmente in corso di esame, in sede referente, da parte delle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, che non hanno ancora concluso i propri lavori.Pag. 108
  Preso atto che i gruppi concordano sul fatto che la Commissione si esprima nella seduta odierna, invita la relatrice Matera ad illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, segnala in primo luogo che il provvedimento consta di 31 articoli. Esso è suddiviso in quattro Capi: il primo (articoli da 1 a 16) è interamente dedicato alle norme in tema di riordino delle concessioni autostradali; il secondo (articoli da 17 a 23) contiene disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e norme concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi e la concorrenza; il Capo III reca disposizioni in materia di start-up (articoli da 24 a 29) e il Capo IV reca le norme finanziarie nonché l'entrata in vigore del provvedimento.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, avverte che illustrerà in sintesi il contenuto del disegno di legge, soffermandosi in particolare sui profili di competenza della Commissione Finanze.
  Come anticipato, il Capo I è dedicato al riordino delle concessioni autostradali. In estrema sintesi esso: individua le finalità e il campo di applicazione delle norme ivi contenute (articolo 1); dispone che le concessioni autostradali tengono conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, individuati ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011 (articolo 2); contiene disposizioni sull'aggiudicazione (articolo 3), sul contenuto dei bandi (articolo 4), sull'affidamento in house delle concessioni autostradali (articolo 5). Sono poi disciplinati l'oggetto del contratto di concessione (articolo 6), la remunerazione delle attività che formano oggetto del contratto di concessione autostradale (articolo 7), i contenuti dello schema di convenzione (articolo 8), le modalità di stipula del contratto di concessione (articolo 9), la durata delle concessioni (articolo 10). L'articolo 11 reca una disciplina specificamente dedicata al settore autostradale che integra quella recata dal Codice dei contratti pubblici; l'articolo 12 si occupa di tariffe autostradali, mentre l'articolo 13 prevede l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle nuove concessioni. L'articolo 14 disciplina la procedura di aggiornamento del PEF delle società concessionarie in specifiche ipotesi e l'articolo 15 reca disposizioni in materia di concessioni autostradali in essere non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara di evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea. Infine, norme di coordinamento sono recate dall'articolo 16.
  In seno al Capo II, l'articolo 17 e l'articolo 18 recano disposizioni in materia di camere di commercio.
  Rileva quindi che di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 19, che reca disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nei dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (cosiddette «scatole nere» o equivalenti). Nello specifico, vengono stabiliti: il divieto di inserire clausole che impediscono o limitano all'assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto ovvero che prevedono penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse; un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere; un meccanismo di compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati. In particolare, è vietato alle imprese assicuratrici di introdurre clausole contrattuali esclusive o limitative del diritto dell'assicurato di disinstallare, gratuitamente e alla scadenza annuale del contratto, le scatole nere, nonché clausole che stabiliscono penali per la restituzione delle stesse dopo tale scadenza.
  Essendo le clausole suddette qualificabili come vessatorie, la disposizione presenta un meccanismo analogo a quello previsto dall'articolo 36 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) che disciplina la nullità di protezione. Nello specifico, in caso di contratto contenente tali clausole, la nullità colpisce esclusivamentePag. 109 queste ultime e non, invece, l'intero contratto, il quale rimane valido per la parte restante.
  La norma disciplina altresì un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere, in caso di nuovo contratto assicurativo: al consumatore è data facoltà di richiedere all'impresa che gestisce i dispositivi elettronici, tramite la compagnia assicurativa, l'insieme dei dati registrati dal dispositivo durante la circolazione del veicolo assicurato, i quali vengono utilizzati dalla compagnia assicurativa ai fini del calcolo del premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato. Tali dati ricomprendono: la percorrenza complessiva; la percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse; l'orario, diurno o notturno, di percorrenza negli ultimi dodici mesi. La norma indica, altresì, le modalità con cui questi dati devono essere forniti; essi vanno resi gratuitamente, in un formato strutturato, con modalità di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. L'utilizzo dei dati da parte della nuova compagnia assicurativa viene condizionato al versamento, da parte della stessa, di un compenso una tantum nella misura massima di 20 euro in favore dell'impresa che gestisce il dispositivo elettronico e che, quindi, ha fornito i dati.
  L'articolo 20, anch'esso di interesse per la Commissione Finanze, riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, diversi dalla responsabilità civile automobilistica, posto sotto la vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e volto a contrastare comportamenti fraudolenti. I costi della realizzazione e della gestione del sistema informativo sono esclusivamente a carico delle imprese assicurative partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo e le tipologie di dati da trattare sono definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare sentiti il Garante per la protezione dei dati personale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), previa consultazione delle imprese di assicurazione e della relativa associazione rappresentativa.
  I successivi articoli 21, 22 e 23 intervengono, rispettivamente sul Codice di consumo, sui servizi di taxi o di noleggio con conducente e sulla concessione di spazi pubblici.
  Il Capo IV del provvedimento, come anticipato, reca un insieme di norme di riforma della disciplina in materia di start-up innovative e incubatori certificati intervenendo, in prevalenza, sull'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 (cosiddetto Start-up Act). In particolare, l'articolo 24 aggiunge ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa.
  L'unico comma dell'articolo specifica che la start-up innovativa debba essere una micro, piccola o media impresa e che entro il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese essa disponga di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro, e impieghi almeno un dipendente. Inoltre, nell'ambito dei requisiti possibili per la definizione di start-up innovativa, viene specificato che la privativa industriale relativa a una invenzione industriale (brevetti marchi, modelli, ecc.), biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oltre a essere direttamente afferente all'oggetto sociale, debba anche essere utilizzata dall'impresa.
  L'articolo 25 prevede le condizioni alle quali le start-up innovative, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, hanno diritto di permanervi.
  L'articolo 26 introduce modifiche alla definizione di incubatori certificati, includendovi anche le attività di supporto e accelerazione in favore di start-up innovative. Tali attività restano tuttavia escluse dall'applicazione delle agevolazioni previste dalle norme in tema di start-up. L'incubatore di start-up innovative certificato, cosiddetto «incubatore certificato», è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che è in possesso di specifici requisiti e che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.Pag. 110
  L'articolo 27, di specifico interesse per la Commissione Finanze, introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli incubatori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8 per cento della somma investita, entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annui, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti de minimis previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023. L'eventuale cessione, ancorché parziale, dell'investimento, nel corso del periodo di sorveglianza, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.
  La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché la definizione delle relative modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei crediti non spettanti sono demandati, ai sensi del successivo comma 3, ad un decreto che il Ministro delle imprese e del made in Italy, dovrà adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'articolo in commento.
  L'articolo 28, anch'esso di interesse per la Commissione Finanze, modifica la quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare agli investimenti qualificati (dal 10 all'8 per cento), prevedendo tuttavia che un ulteriore 2 per cento dell'attivo patrimoniale possa essere destinato agli investimenti qualificati, ossia quelli in quote o azioni di Fondi per il venture capital. In sostanza, la norma è diretta ad indirizzare il 2 per cento dell'originaria quota dell'attivo patrimoniale investibile – pari al 10 per cento – ai fondi di venture capital. Si stabilisce poi che per le forme di previdenza complementare, con riferimento agli investimenti in quote o azioni di Fondi per il venture capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, si applichino le medesime condizioni riservate agli enti di previdenza obbligatoria.
  L'articolo 29 modifica il Testo unico immigrazione al fine di favorire l'ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di fondi di venture capital. Infine, l'articolo 30 reca le disposizioni finanziarie per assicurare la copertura del provvedimento e l'articolo 31 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula dunque, in conclusione, sul testo originario del provvedimento, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Virginio MEROLA (PD-IDP) manifesta l'orientamento contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che rappresenta una proposta timida e inadeguata e che non recepisce le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sono peraltro state respinte dalle Commissioni di merito diverse proposte emendative di buon senso presentate dal suo gruppo, quale ad esempio quella riguardante l'obbligo per le agenzie e gli operatori telefonici di indicare sul display telefonico le chiamate di natura commerciale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
C. 805 Gaetana Russo e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 111

  Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo, evidenziando che esso si compone di 4 articoli, i quali introducono disposizioni inerenti alla cancellazione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, al fine di rendere possibile la rottamazione di tali veicoli.
  Ricorda che ai sensi del richiamato articolo 86 il concessionario della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dettagliata del provvedimento, evidenzia gli aspetti di interesse per la Commissione Finanze.
  L'articolo 1, al comma 1, inserisce un nuovo comma 1-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 (attuativo della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), al fine di consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo dal pubblico registro automobilistico (PRA) e permetterne la rottamazione. La disposizione precisa che in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. Il medesimo comma prevede inoltre che, nel caso in cui tali veicoli siano rinvenuti sul suolo pubblico, i comuni, le città metropolitane, le province o l'ente proprietario della strada ne certificano l'inutilizzabilità. In mancanza di opposizione alla predetta certificazione da parte del proprietario, l'ente procede alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione del fermo amministrativo. Il comma 2 incrementa le sanzioni amministrative previste dal richiamato decreto legislativo n. 209 del 2003 in relazione alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e di raccolta dei veicoli destinati alla demolizione.
  L'articolo 2 apporta modifiche al Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) e alla disciplina del registro unico telematico e delle semplificazioni in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2022, al fine di adeguare tali normative alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
  L'articolo 3 inserisce tra i servizi pubblici locali a domanda individuale quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
  L'articolo 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che si tratta di una iniziativa legislativa promossa dal deputato Casu, al quale è stato riconosciuto il ruolo di relatore, e alla quale ha aderito il gruppo di Fratelli d'Italia, presentando una propria proposta di legge. Si tratta di un intervento assai rilevante e significativo per la vita quotidiana delle città, consentendo alla polizia municipale di rimuovere celermente i veicoli abbandonati.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.
C. 2101 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 112

  Guerino TESTA (FDI), relatore, illustra il provvedimento in titolo. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una sua analisi più dettagliata, fa anzitutto presente che l'Accordo – che consta di un preambolo e di 12 articoli – è finalizzato a regolare i trasporti su strada dei soli veicoli trainati per il trasporto di merci, ovvero rimorchi e semirimorchi, da parte di operatori del settore dei due Paesi, tenendo conto dell'attivazione di servizi di traghetto fra i porti italiani ed egiziani e nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento.
  In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni utilizzate e identifica le autorità competenti per l'applicazione dell'accordo (per l'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), l'articolo 2 stabilisce che lo scopo dell'intesa è la facilitazione dei trasporti e del transito dei beni sui territori delle Parti, mentre l'articolo 3 disciplina le concessioni relative alle tipologie di permesso per il trasporto di merci.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 4 stabilisce che i requisiti della polizza assicurativa debbano essere conformi alle leggi vigenti nel territorio della Parte in cui avviene il trasporto. Gli articoli 5 e 6 definiscono lo scambio di dati statistici tra le Parti.
  Segnala che di interesse per la Commissione Finanze sono altresì le disposizioni contenute agli articoli 7 e 8. L'articolo 7 prevede l'esenzione, per i veicoli rimorchiati immatricolati nel territorio dell'altra Parte, dal pagamento di tasse e dazi doganali, mentre l'articolo 8 stabilisce che i veicoli circolanti nel territorio dell'altro Stato sono soggetti al pagamento di una tassa di circolazione ridotta.
  L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle controversie interpretative o applicative fra le Parti (articolo 10), i casi di sospensione temporanea dell'intesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica (articolo 11) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che per la sua emendabilità (articolo 12). Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.
C. 2102 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, illustra il provvedimento in titolo. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una sua più dettagliata analisi, fa anzitutto presente che l'Accordo – che consta di 82 articoli (suddivisi in sette Titoli), di due Appendici, di quattro Allegati e un Protocollo – è finalizzato al rafforzamento della cooperazione economica tra Unione europea e Ghana, attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e la conseguente facilitazione dell'accesso al mercato europeo. Tale scopo è precisato dal Titolo I dell'Accordo, mentre il Titolo II definisce i termini del partenariato per lo sviluppo.
  Il Titolo III disciplina gli aspetti relativi al regime commerciale per le merci, con riferimento ai dazi doganali e alle misure non tariffarie, agli strumenti di difesa commerciale, al regime doganale e all'agevolazione degli scambi commerciali, agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie.Pag. 113
  Con particolare riferimento ai profili di interesse per la Commissione Finanze, segnala che il Capitolo 1 del richiamato Titolo III, relativo ai dazi e alle misure non tariffarie, prevede l'applicazione per un ulteriore decennio – con possibilità di estensione – delle tasse e degli altri oneri derivanti da obblighi legali precedenti alla firma dell'accordo, nonché l'esenzione dai dazi doganali per le importazioni nell'UE di prodotti originari del Ghana ad eccezione delle armi e delle munizioni. Quanto alle esportazioni dell'Unione europea in Ghana, si prevede che i dazi doganali saranno mantenuti o eliminati nell'arco di 15 anni.
  Il Titolo IV reca norme relative a servizi, investimenti e scambi, impegnando le Parti a concludere un completo Accordo di partenariato economico. Il Titolo V disciplina le modalità di prevenzione e di risoluzione di eventuali controversie.
  Segnala inoltre, con riferimento ai profili di interesse per la Commissione Finanze, che il Titolo VI, all'articolo 70, fa salva l'applicazione delle disposizioni fiscali e tributarie previste dalla legislazione nazionale e da convenzioni in materia fiscale.
  Il Titolo VII reca disposizioni istituzionali, generali e finali.
  Le due appendici dell'Accordo riguardano rispettivamente i prodotti prioritari per l'esportazione dal Ghana e le autorità competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo. I quattro allegati riguardano i dazi sui prodotti originari del Ghana e dell'Unione europea.
  Il protocollo, infine, disciplina gli aspetti correlati all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 novembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.