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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2024
407.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 148

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 novembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 11.45.

DL 145/24: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2024.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.
C. 2102 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 149

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dal Senato il 16 ottobre scorso, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.
  Segnala che l'Accordo deve essere ratificato anche dagli Stati membri poiché rientra tra gli «accordi misti», avendo come oggetto materie non di sola competenza esclusiva dell'Unione.
  Ricorda che gli accordi di partenariato economico (APE) con l'Europa sono accordi commerciali e di sviluppo, tra l'Unione e i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), volti al rafforzamento della cooperazione economica, attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e la conseguente facilitazione dell'accesso al mercato europeo. Essi sono stati negoziati dopo la firma, nel 2000, dell'accordo quadro di Cotonou (sostituito, dal 1° gennaio 2024, dall'accordo di Samoa).
  Rileva inoltre che il Ghana e la Costa d'Avorio sono gli unici due Stati, tra i sedici dell'Africa occidentale, ad avere vigenti accordi di partenariato con l'Unione europea, entrati in vigore alla fine del 2016. Si tratta di accordi in applicazione provvisoria, in attesa dell'entrata in vigore del più ampio accordo regionale con l'intera Africa occidentale, i cui negoziati sono stati conclusi nel 2014, ma al quale manca ancora l'adesione della Nigeria.
  Il testo dell'Accordo con il Ghana, negoziato prima del Trattato di Lisbona del 2009, fa riferimento alla «Comunità» europea e agli articoli dei precedenti Trattati, che tuttavia si intendono riferiti al Trattato vigente.
  Venendo al contenuto dell'Accordo, segnala che lo stesso si compone di 82 articoli, suddivisi in sette titoli, nonché di due appendici, quattro allegati e un protocollo.
  Il titolo I (articoli 1 e 2) definisce l'obiettivo di consentire al Ghana un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, in vista del più ampio Accordo di partenariato economico regionale, promuovendo una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale e rafforzare le relazioni fra le Parti.
  Il titolo II (articoli da 3 a 9) individua i termini del partenariato per lo sviluppo, da attuarsi non solo da parte dell'Unione europea, ma tramite il sostegno delle politiche di cooperazione dei singoli Stati membri, nel rispetto dei principi di complementarietà degli aiuti e di efficacia.
  Il titolo III (articoli da 10 a 43) disciplina gli aspetti tecnici relativi al regime commerciale per le merci, con riferimento ai dazi doganali e alle misure non tariffarie, agli strumenti di difesa commerciale, al regime doganale e all'agevolazione degli scambi commerciali, agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie.
  Il titolo IV, costituito dall'articolo 44, impegna le Parti a collaborare per la tempestiva conclusione di un Accordo di partenariato economico regionale con l'intera Africa occidentale, che sostituirà l'Accordo presente.
  Il titolo V (articoli da 45 a 67) disciplina le modalità di prevenzione e risoluzione di eventuali controversie, mentre le clausole di salvaguardia generali sono disciplinate dal titolo VI (articoli da 68 a 70), fra cui quelle relative alla tutela della pubblica sicurezza, della vita e del patrimonio nazionale, nonché in tema di sicurezza e fiscalità.
  Infine il titolo VII (articoli da 71 a 82) reca disposizioni istituzionali, generali e finali, impegnando le Parti all'esecuzione dell'Accordo anche tramite la creazione un Comitato APE responsabile dell'amministrazione dei settori coperti dall'intesa, come previsto dall'articolo 73, nonché a facilitare la cooperazione in tutti i settori previsti dalle intese fra le regioni ultra-periferiche dell'Unione europea e il Ghana, così come disciplinato dall'articolo 74.
  Le due appendici riguardano rispettivamente i prodotti prioritari per l'esportazione dal Ghana e le autorità competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo.
  I quattro allegati trattano dei dazi sui prodotti originari del Ghana e della parte Pag. 150europea, definiscono l'elenco dei diritti e degli altri oneri della parte ghaneana e quello delle regioni ultra-periferiche dell'Unione europea interessate dall'articolo 74, ovvero i Dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione), le Azzorre, Madera e le Isole Canarie.
  Il protocollo disciplina gli aspetti correlati all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
  Rileva, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 individua invece gli oneri finanziari, ascrivibili a spese di missione.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, formula un parere favorevole sul provvedimento che riguarda un accordo, frutto di un iter negoziale complesso e piuttosto lungo, che oltre ad essere finalizzato a porre le basi di uno sviluppo sostenibile del Paese africano, punta al rafforzamento della cooperazione economica con l'Unione europea ed il consolidamento della relazioni economiche e commerciali complessive dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale, secondo quelle linee strategiche sottese anche al Piano Mattei per l'Africa (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
C. 805 Gaetana Russo e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, rileva che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di legge recante modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 ed altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla IX Commissione Trasporti.
  Evidenzia come tale proposta normativa s'inserisca in un contesto regolatorio che mira a bilanciare le esigenze di tutela ambientale, di efficienza amministrativa e di rispetto delle prerogative creditorie delle pubbliche amministrazioni.
  Rileva che l'attualità del tema oggetto dei provvedimenti in esame, peraltro, emerge anche alla luce di recenti iniziative legislative a livello europeo. In particolare, segnala le proposte di regolamento presentate dalla Commissione europea il 29 novembre 2023, relative alla revisione del quadro normativo sui diritti dei passeggeri, sottolineano l'importanza d'integrare le normative esistenti per migliorare la protezione degli utenti nei settori chiave dei trasporti, compresi quelli multimodali.
  Sebbene tali proposte riguardino principalmente altri ambiti, evidenziano l'esigenza di un quadro normativo coerente che garantisca una tutela uniforme dei diritti e dei doveri anche per i proprietari di beni mobili soggetti a vincoli legali o amministrativi.
  Fa notare che il tema della gestione dei veicoli fuori uso è disciplinato dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 209/2003.
  La direttiva stabilisce obblighi precisi per il recupero e lo smaltimento dei veicoli a fine vita, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale della loro gestione e massimizzare il recupero delle componenti riutilizzabili.
  La proposta in esame, introducendo modifiche alla normativa nazionale vigente, mira ad armonizzare ulteriormente le disposizioni interne con gli obiettivi della normativa europea, affrontando in particolarePag. 151 le criticità legate alla cancellazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo.
  Il fermo amministrativo, in quanto misura di garanzia per la riscossione coattiva di crediti tributari e sanzioni amministrative, costituisce un vincolo sulla disponibilità del bene che ostacola l'avvio delle procedure di rottamazione. Tale situazione, oltre a determinare un potenziale rischio per l'ambiente derivante dall'abbandono o dalla mancata gestione dei veicoli, si traduce in un disallineamento rispetto agli obiettivi di sostenibilità sanciti dalla legislazione europea. Infatti, il ritardo nella rimozione e nel trattamento dei veicoli fuori uso ostacola l'efficace applicazione dei principi dell'economia circolare, fondamentali nell'ambito delle politiche europee di gestione dei rifiuti.
  La proposta legislativa interviene quindi nel tentativo di superare tali difficoltà, prevedendo la possibilità di cancellare i veicoli dal pubblico registro automobilistico per consentirne la demolizione, a condizione che sia garantito il rispetto di determinate procedure e che il proprietario non benefici di agevolazioni o incentivi legati alla rottamazione. Questo approccio si pone in linea con i principi comunitari di precauzione e proporzionalità, poiché si concentra sulla protezione dell'ambiente e sulla sicurezza giuridica, senza compromettere le prerogative dei creditori pubblici.
  Sottolinea inoltre che la previsione di un registro unico telematico per i veicoli fuori uso, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2022, n. 177, rappresenta un ulteriore passo avanti verso la semplificazione amministrativa e l'efficienza nella gestione dei dati, come richiesto dal diritto dell'Unione europea.
  La disciplina proposta incide sul diritto di proprietà dei veicoli, regolando le modalità con cui tali beni possono essere trattati nel rispetto delle finalità ambientali e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Questo equilibrio tra interessi pubblici e privati, declinato in un'ottica di conformità al diritto europeo, appare coerente con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di proporzionalità delle limitazioni ai diritti di proprietà.
  L'intento del Legislatore è pertanto quello di affrontare una questione di rilievo pratico e normativo, assicurando un'attuazione efficace degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e promuovendo obiettivi di sostenibilità ambientale, semplificazione amministrativa e tutela dell'interesse pubblico.
  In conclusione, non ravvisando disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, propone la formulazione di un parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 novembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.10.