TESTO AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE 2024
Pag. 7COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 21 novembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.55.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
C. 2022 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, rileva preliminarmente che il disegno di legge, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, consta di 39 articoli. Passa, quindi, a esporre sinteticamente il contenuto del provvedimento, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici. Il Capo I detta disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali.
Nello specifico, l'articolo 1, integrato in sede referente, individua (al comma 1) le finalità a cui mirano le disposizioni del capo I della legge e definisce il campo di applicazione delle disposizioni medesime. Viene inoltre precisato (al comma 2) che tali disposizioni integrano la disciplina generale delle concessioni autostradali recata dal Codice dei contratti pubblici e sono fornite (al comma 3) le definizioni dei termini utilizzati negli articoli che compongono il capo I. L'articolo 2, modificato in sede referente, dispone che, ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali ai sensi delle norme del Capo I, l'ente concedente tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis) del decreto-legge n. 201 del Pag. 82011. L'articolo 3 stabilisce che l'ente concedente, cioè il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica (comma 1). Sono inoltre individuati (al comma 2) i casi in cui è invece consentito l'affidamento diretto ed è stabilito (al comma 3) il divieto di project financing per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza.
L'articolo 4 disciplina (al comma 1) il contenuto dei bandi di gara relativi agli affidamenti effettuati con procedure di evidenza pubblica, e (al comma 2) pone in capo al concedente, ai fini dell'aggiudicazione, alcuni importanti obblighi. L'articolo 5, modificato in sede referente, reca disposizioni per l'affidamento in house delle concessioni autostradali. In particolare viene disciplinata la procedura da seguire per l'affidamento in house, che si conclude con l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della proposta definitiva di convenzione. L'articolo 6, modificato in sede referente, definisce l'oggetto del contratto di concessione autostradale, prevedendo che includa l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale (lettera a) del comma 1) nonché, in relazione ai progetti posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti (lettera b) del comma 1). Lo stesso articolo dispone che sono a carico del concessionario i rischi operativi e reca disposizioni volte a disciplinare le attività e le opere rispettivamente indicate dalle lettere a) e b) del comma 1. L'articolo 7 disciplina la remunerazione delle attività che formano oggetto del contratto di concessione. Sono inoltre recate disposizioni in merito agli oneri relativi alla progettazione e a quelli relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria. L'articolo 8 individua i contenuti dello schema di convenzione che deve essere posto a base dell'affidamento di ogni concessione autostradale. L'articolo 9, modificato in sede referente, dispone (al comma 1) che la stipula del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario, di una convenzione corredata del piano economico-finanziario (PEF). Lo stesso articolo disciplina la procedura per l'approvazione della convenzione (commi 2-3), nonché l'ipotesi di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione (comma 4) e l'aggiornamento o revisione delle convenzioni e dei relativi piani economico-finanziari (commi 5 e 6). L'articolo 10, modificato in sede referente, dispone (al comma 1) che la durata delle concessioni – affidate ai sensi della Sezione IV (articoli 6-11) del Capo I del disegno di legge in esame – è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare di regola i 15 anni. Al termine della concessione, l'ente concedente procede ad un nuovo affidamento (comma 2). L'articolo 11 reca (come chiarito dal comma 1) una disciplina specificamente dedicata al settore autostradale, che integra quella recata dal Codice dei contratti pubblici per la generalità delle concessioni. In particolare l'articolo 11 disciplina l'estinzione della concessione autostradale determinata da motivi di pubblico interesse (comma 2) o derivante da inadempimento del concessionario (commi 3-6) e individua la disciplina applicabile nelle more dell'affidamento a un nuovo concessionario (comma 7). L'articolo 12, disciplina la procedura relativa alla fissazione e all'aggiornamento delle tariffe autostradali.
L'articolo 13 prevede l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle nuove concessioni. L'articolo 14 disciplina la procedura di aggiornamento dei Piano economico finanziario (PEF) delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale.Pag. 9 L'articolo 15, con una disposizione di rinvio, mira a confermare che alle concessioni autostradali in essere non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara di evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario ai sensi dell'articolo 186, del codice dei contratti pubblici, che ha introdotto un sistema flessibile di individuazione delle quote di lavori, servizi e forniture da affidare a terzi, da stabilire all'interno di un intervallo determinato e secondo parametri legislativamente previsti. L'articolo 16 contiene una serie di disposizioni di coordinamento normativo.
Il Capo II detta disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi.
Nello specifico, l'articolo 17 integra la normativa in materia di compiti e funzioni delle Camere di commercio, specificando che la rilevazione di prezzi e tariffe è limitata solo a determinati prodotti indicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, attuata con modalità definite da apposite linee guida adottate dallo stesso Garante. L'articolo 17-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il codice delle comunicazioni elettroniche disponendo che l'AGCOM è tenuta ad aggiornare il regolamento sulla portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili, al fine di introdurre modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un uso corretto delle informazioni acquisite dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in 2 occasione dei cambi di operatore da parte dei consumatori. Inoltre, prevede che l'Autorità dia conto di tali attività in una relazione annuale. L'articolo 18 introduce alcune misure di enforcement del divieto per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia i cui usi sono oggetto di rilevazione, di far parte dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali. Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulle informazioni che le società di vendita al dettaglio di energia sono tenute a fornire al cliente finale, su sua richiesta. In virtù della novella, il cliente finale può esercitare l'opzione di ricevere in via elettronica oltre che informazioni sulla fatturazione e le bollette anche sul nome dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta.
L'articolo 19, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle «scatole nere», stabilendo: un divieto di inserire clausole che impediscono o limitano all'assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto ovvero che prevedono penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse; un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere; un meccanismo di compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati. L'articolo 20 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'IVASS. L'articolo 20-bis, introdotto in sede referente, affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. L'articolo 21, modificato in sede referente, introduce nel Codice di consumo una misura di contrasto alla pratica commerciale nota come «riporzionamento», prevedendo un obbligo informativo, mediante specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione. L'articolo 21-bis, introdotto in sede referente, prevede misure per l'accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali. L'articolo 22, modificato in sede referente, apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al Pag. 10fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC) e di conferire ai comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC. L'articolo 23 prevede una delega per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddette «dehors») (comma 1). Il decreto legislativo deve seguire principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza nuovi oneri finanziari, rispettando i principi e criteri direttivi dettati dal comma 2, modificato in sede referente, che prevedono, tra l'altro, la non applicazione dei regimi autorizzatori previsti dal Codice dei beni culturali e la definizione di beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale. Il decreto legislativo è adottato tramite un procedimento di co-proposta e concerto interministeriale, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti (comma 3). Autorizzazioni e concessioni temporanee attualmente in vigore per l'uso del suolo pubblico vengono poi prorogate fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (comma 4).
L'articolo 23-bis, introdotto in sede referente, reca modifiche al Codice dell'ambiente al fine di precisare che è sempre possibile costituire sistemi autonomi per il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggi che siano relativi a più filiere; e di modificare, al fine di precisarne e ampliarne la portata, la disposizione che prevede l'esclusione, dalla corresponsione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, delle utenze non domestiche che hanno scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani.
Il Capo III detta disposizioni in materia di start-up nonché, in virtù delle modifiche introdotte in sede referente, di commercializzazione del sangue il cui plasma sia lavorato in regime di libero mercato, di accreditamento istituzionale e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale e di buoni pasto.
Nello specifico, l'articolo 24, modificato in sede referente, introduce alcune modifiche all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 179 del 2012 (cosiddetto «start-up Act»), aggiungendo ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start up innovativa. In particolare, l'unico comma dell'articolo specifica che la start-up innovativa debba essere una micro, piccola o media impresa e che entro il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese essa disponga di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro, e impieghi almeno un dipendente. Inoltre, nell'ambito dei requisiti possibili per la definizione di start-up innovativa, viene specificato che la privativa industriale relativa a una invenzione industriale (brevetti marchi, modelli, e altro), biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oltre a essere direttamente afferente all'oggetto sociale, debba anche essere utilizzata dall'impresa. L'articolo 25 prevede che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dal decreto-legge n. 179 del 2012, hanno diritto di permanervi a condizione che dispongano di un capitale sociale pari ad almeno 20 mila euro e impieghino almeno un dipendente entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 26 introduce modifiche al quadro definitorio delle start-up innovative e degli incubatori certificati previsto dal decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, vengono incluse anche le attività di supporto e accelerazione in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato. Tali attività restano tuttavia escluse dall'applicazione delle agevolazioni previste dallo Startup Act e dal provvedimento in esame. L'articolo 27 introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli Pag. 11«incubatori certificati» che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative. L'articolo 28 modifica la quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare agli investimenti qualificati (dal 10 per cento all'8 per cento) prevedendo tuttavia che un ulteriore 2 per cento dell'attivo patrimoniale possa essere destinato agli investimenti qualificati previsti dal comma 89, lettera b-ter), ossia quelli in quote o azioni di Fondi per il venture capital.
L'articolo 28-bis, introdotto in sede referente, detta disposizioni sulla conformazione da parte dei comuni alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP). L'articolo 29 modifica il Testo unico immigrazione al fine di favorire l'ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di fondi di venture capital. L'articolo 29-bis, introdotto durante l'esame referente, novella la normativa vigente in tema di lavorazione del plasma italiano derivante dalle donazioni di sangue da parte di donatori volontari non remunerati, introducendo la possibilità di commercializzare anche sangue il cui plasma sia lavorato in regime di libero mercato. L'articolo 29-ter, introdotto durante l'esame referente, è volto a sospendere – fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale e in ogni caso entro e non oltre il termine del 13 dicembre 2026 – l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti. L'articolo 29-quater, introdotto in sede referente, detta disposizioni in materia di buoni pasto.
Il Capo IV contiene le disposizioni finanziarie (articolo 30) e relative all'entrata in vigore (articolo 31). In particolare, l'articolo 30 reca le disposizioni finanziarie per assicurare la copertura del provvedimento.
Per quanto concerne gli aspetti di competenza della I Commissione, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. In particolare, prevalentemente alla materia della tutela della concorrenza appaiono da ricondurre le disposizioni contenute nel Capo I (articoli 1-16) in tema di riordino delle concessioni autostradali: trattasi di una normativa che interseca anche la materia, di competenza concorrente, delle grandi reti di trasporto e di navigazione. Vengono in rilievo, peraltro, anche altre competenze esclusive dello Stato, quali quelle vertenti sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s), sull'ordinamento civile e penale (lettera l), su ordine pubblico e sicurezza (lettera h), nonché sul sistema tributario e contabile dello Stato (lettera e).
Con riferimento specifico alla tutela paesaggistica, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 182 del 2006 e, da ultimo, sentenza n. 45 del 2022) ha delineato il sistema delle competenze, quale livello uniforme di tutela del paesaggio non derogabile dalle regioni, nell'ambito non solo di quella che è una materia a legislazione esclusiva statale, ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali: quella della tutela paesaggistica è in particolare una «materia-obiettivo» (sentenza n. 66 del 2018) in cui non è precluso in assoluto l'intervento regionale, purché questo sia volto all'implementazione del valore ambientale e all'innalzamento dei suoi livelli di tutela. Risultano coinvolte anche materie di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.) quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali Pag. 12e, in particolare, il governo del territorio. Per quanto riguarda la tutela della salute, secondo la Corte costituzionale tale materia è «assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera». In essa rientra, infatti, anche l'organizzazione sanitaria, considerata «parte integrante» della tutela della salute: pertanto le regioni possono legiferare in tema di organizzazione dei servizi sanitari, ma sempre nel rispetto dei «principi fondamentali» stabiliti dallo Stato. Alla luce di ciò, si è precisato che l'organizzazione del servizio sanitario inerisce, invece, ai metodi e alle prassi di razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali destinate a rendere possibile l'erogazione del servizio.
A tale proposito si segnala che l'articolo 29-ter sospende, fino all'intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni, l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale.
A venire in rilievo è, poi, la competenza esclusiva regionale nelle materie legate all'organizzazione e alla promozione delle attività commerciali e del turismo locale.
Al riguardo, dunque, il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 23, che il decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, sia adottato previo parere della Conferenza unificata. Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata del relatore.
Sull'ordine dei lavori.
Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di poter intervenire.
Luca SBARDELLA, presidente, rileva che egli non è componente del Comitato pareri e che a breve avrà inizio la seduta in sede referente.
Matteo MAURI (PD-IDP) fa presente di non poter partecipare alla successiva sede referente e di voler tuttavia rendere una dichiarazione in maniera pubblica, in una sede ufficiale.
Luca SBARDELLA, presidente, concede quindi la parola all'onorevole Mauri.
Matteo MAURI (PD-IDP) ricorda che, al di là del merito delle questioni convintamente espresse in quella sede, la movimentata fase finale della seduta di ieri in sede referente per l'esame del decreto-legge n. 145 del 2024 lo ha visto protagonista in modo non positivo. Desidera quindi porgere pubblicamente le proprie scuse per le parole inappropriate rivolte agli Uffici e determinate dalla stanchezza e non certamente da convinzione.
Luca SBARDELLA, presidente, ringrazia personalmente l'onorevole Mauri per le scuse rivolte agli Uffici.
Igor IEZZI (LEGA) ritiene che l'onorevole Mauri dovrebbe chiedere scusa anche ai deputati per le parole rivolte loro nella seduta di ieri.
Matteo MAURI (PD-IDP) rileva che una cosa sono le relazioni con gli Uffici ed un'altra quelle politiche, delle quali si potrà discutere se qualcuno farà ammenda delle sue scelte. Fa presente di avere titolo a decidere cosa dire e a chi chiedere scusa.
La seduta termina alle 14.
SEDE REFERENTE
Giovedì 21 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.
La seduta comincia alle 14.
Pag. 13DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2024.
Nazario PAGANO, presidente, nell'accogliere con piacere il chiarimento intervenuto da parte dell'onorevole Mauri nel corso della seduta del Comitato pareri appena conclusa, ritiene che si debba essere in grado di controllare i propri comportamenti durante le discussioni parlamentari, anche in situazioni analoghe a quella di ieri.
Dispone quindi l'attivazione del sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso, essendone stata fatta richiesta e non essendovi obiezioni.
Ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative. Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, III, IX, X, XII, XIII e XIV e del Comitato per la legislazione e che la V e l'XI Commissione hanno espresso pareri favorevoli con condizioni. Dà quindi conto delle sostituzioni.
Sara KELANY (FDI), relatrice, presenta gli emendamenti a sua firma 2.48 e 4.8, volti a recepire le condizioni poste rispettivamente dalla XI Commissione e dalla V Commissione in sede consultiva (vedi allegato 2).
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.48 e 4.8 della relatrice (vedi allegato 2).
Nazario PAGANO, presidente, prima di passare alle dichiarazioni di voto sul mandato a riferire in Assemblea, comunica che la relatrice ha formulato una proposta di correzione di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento e che tiene conto delle modifiche introdotte dalle proposte emendative approvate (vedi allegato 3).
Enrica ALIFANO (M5S) fa presente che, ad una prima occhiata, le proposte avanzate non sembrano esclusivamente correzioni di forma, dal momento che in alcuni casi esse incidono sul disposto.
Nazario PAGANO, presidente, nel dichiararsi convinto del contrario, fa presente all'onorevole Alifano che è sempre possibile esprimere un voto contrario, nel caso non si condivida le correzioni di forma.
Enrica ALIFANO (M5S) fa presente in particolare di nutrire dubbi sulla correzione di forma che sarebbe introdotta all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso 2-ter, con la sostituzione del primo periodo. Dopo una prima lettura, sembrerebbe che la nuova formulazione fornisca, rispetto alla versione originaria, una diversa perimetrazione della possibilità per il datore di lavoro di presentare una nuova richiesta di nulla osta.
Nazario PAGANO, presidente, si sorprende che vengano contestate correzioni di forma, predisposte al solo fine di introdurre modifiche formali volte a una migliore stesura del testo normativo.
Enrica ALIFANO (M5S) fa presente che, essendo stati impegnati con le votazioni in Assemblea, nella mattinata non vi è stato il tempo necessario ad esaminare con calma la proposta di correzione di forma che è stata trasmessa preventivamente dagli Uffici. Chiede quindi se si possa sospendere la seduta per un tempo ragionevole, al fine di consentire ai componenti la Commissione di valutare le correzioni di forma proposte.
Nazario PAGANO, presidente, nel sottolineare che si tratta di un'operazione di drafting normativo, accoglie tuttavia la richiesta dell'onorevole Alifano. Sospende quindi la seduta per dieci minuti.
Pag. 14La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.25.
Nazario PAGANO, presidente, nel confidare che nel corso della sospensione siano state fornite le spiegazioni richieste dai deputati, ribadisce che la proposta di correzioni di forma è un'operazione di drafting normativo eseguita per una migliore scrittura del testo che non incide in alcun modo sulle decisioni politiche assunte.
La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (vedi allegato 3).
Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene brevemente per lasciare agli atti la contrarietà del Partito democratico al conferimento alla relatrice del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Fa presente che le ragioni di contrarietà del suo gruppo, già espresse nel corso dei lavori della Commissione, saranno esposte anche durante la discussione in Assemblea.
Devis DORI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo al conferimento alla relatrice del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, sottolineando come nel corso dei lavori della Commissione siano state espresse ampiamente le fondate motivazioni di tale contrarietà su un testo che è stato addirittura peggiorato nel corso dell'esame in sede referente rispetto alla sua versione originale. Tiene in questa sede a concentrarsi su tre specifiche modifiche introdotte dalla Commissione, riferendosi in primo luogo all'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice con cui vengono forniti mezzi e materiali a Paesi terzi per il controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare. Fa presente a tale proposito come il suo gruppo si sia sempre opposto alla fornitura di mezzi a Paesi come la Libia e la Tunisia, anche in considerazione delle modalità con cui tali Paesi attuano il trattenimento dei migranti. Nel precisare che si tratta di una questione politica di natura trasversale, ricorda i veri e propri campi di concentramento dell'Africa settentrionale, in cui vengono rinchiuse le persone che, provenendo in particolare dal centro del continente, tentano di fuggire dalle guerre e dalle violenze. Il secondo aspetto, relativo alla sottrazione alle sezioni specializzate dei tribunali di primo grado della competenza in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei migranti, attiene più propriamente ai profili di competenza della Commissione giustizia e che avrebbe meritato la giusta attenzione, se tale Commissione si fosse espressa in sede consultiva sul testo come modificato. Rileva come, pur di sbarazzarsi di qualche giudice ritenuto «scomodo», la maggioranza venga meno al principio del giudice naturale disposto per legge, con un intervento aberrante dal punto di vista giuridico, prima ancora che politico, ed incostituzionale. Richiama in terzo luogo l'articolo aggiuntivo 12.01 dell'onorevole Iezzi che, complicando le procedure ed allungando i tempi per il ricongiungimento familiare, frustra il desiderio dei migranti di ricongiungersi con la propria famiglia. Ritiene che ostacolare il ricongiungimento costituisca un intervento ingiusto ed inumano, oltre che contraddittorio rispetto alle presunte finalità del provvedimento, dal momento che rischia di incentivare gli ingressi irregolari nel nostro Paese.
Enrica ALIFANO (M5S) ribadisce quanto ampiamente sottolineato nel corso della discussione dagli esponenti dell'opposizione, vale a dire che il provvedimento in esame denota una pessima gestione del fenomeno migratorio e risponde a esigenze meramente propagandistiche.
Sottolinea come nell'esame dei provvedimenti legislativi si dovrebbe prestare maggiore attenzione al contributo offerto dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva e rileva come, nel corso dell'audizioni sul provvedimento in esame, sia stata richiamata da parte di esponenti del mondo produttivo e delle organizzazioni sindacali la necessità di manodopera, anche a causa del crescente decremento demografico.
Ripercorre sinteticamente i profili critici del provvedimento in esame, il quale contrasta con il diritto dell'Unione europea,Pag. 15 calpesta la Costituzione, ignora le convenzioni internazionali e frustra i diritti di difesa del migrante, creando un precedente che nel futuro potrà essere utilizzato anche per minare i diritti di difesa del cittadino.
Dichiara, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.
La Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Kelany, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento come modificato dalle proposte emendative approvate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Nazario PAGANO presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
In conclusione, richiama gli episodi verificatisi al termine della seduta del giorno precedente e, in particolare, le critiche rivolte agli Uffici dal deputato Mauri, al quale dà peraltro atto di essersi scusato nel corso dell'odierna seduta del Comitato pareri, rilevando come si sia trattato di un attacco inaccettabile alla credibilità e all'onorabilità del personale della Camera, il quale svolge il proprio lavoro con professionalità e dedizione e merita per ciò stesso rispetto. Sottolinea quindi come gli uffici della Camera svolgano il loro lavoro al di fuori di qualsiasi logica politica o di parte.
Evidenzia infine che il presidente, tutti i membri della Commissione e gli Uffici, pur nella diversità dei ruoli, sono accomunati dal medesimo senso di responsabilità nello svolgimento delle rispettive funzioni. A tale proposito tiene a precisare che lui stesso avrebbe dovuto recarsi in missione all'estero nella giornata odierna e che per senso di responsabilità istituzionale ha ritenuto opportuno rinunciarvi.
Enrica ALIFANO (M5S) rileva come, pur nell'asprezza del dibattito politico, non debba venir meno il rispetto nei confronti degli Uffici, ai quali esprime piena fiducia e gratitudine per il lavoro che svolgono a supporto dell'attività parlamentare.
Devis DORI (AVS) sottolinea anch'egli la necessità di rispettare il lavoro svolto dagli Uffici e dal personale, del quale ha avuto modo di apprezzare, fin dalla scorsa legislatura, la professionalità, l'impegno e la dedizione.
Sara KELANY (FDI), relatrice, ringrazia il presidente per aver ribadito la fiducia negli Uffici, sottolineando come essi abbiano, come di consueto, garantito, su un provvedimento particolarmente complesso quale quello di cui si è appena concluso l'esame, il necessario supporto all'attività parlamentare.
La Sottosegretaria Wanda FERRO ringrazia preliminarmente il presidente, la Commissione e la relatrice per il lavoro svolto, sottolineando come, pur nella legittima diversità delle posizioni politiche, sia necessaria una risposta corale alle sfide in atto e auspicando la prosecuzione del dibattito in Assemblea in un clima di ascolto reciproco.
In qualità di deputata si associa alle considerazioni svolte dal presidente e dai deputati che l'hanno preceduta, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dagli Uffici ed evidenziando come si tratti di un lavoro tecnico di garanzia della correttezza procedurale dell'attività parlamentare.
La seduta termina alle 14.40.