Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 novembre 2024
410.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 25 novembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
  Ricorda, al riguardo, che la Commissione, nella seduta del 20 novembre 2024, ha espresso parere favorevole sul testo originario del decreto-legge con una condizione, che la Commissione Affari costituzionali ha recepito nel corso dell'esame in sede referente.
  Con riferimento alle modifiche e integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla I Commissione Affari costituzionali in sede referente, segnala che le proposte emendative approvate non sono corredate di relazione tecnica, con l'eccezione degli emendamenti governativi 4.7, 2.04 e 12.09. Rileva che l'emendamento da ultimo citato, in particolare, riproduce, nel complesso, il contenuto del decreto-legge Pag. 1123 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, presentato al Senato in data 28 ottobre 2024, di cui dispone la rifusione nel testo decreto-legge in esame, attraverso l'introduzione dell'articolo 12-bis e la modifica dell'articolo 17, nonché mediante l'inserimento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge del comma 2 che dispone la contestuale abrogazione del predetto decreto-legge n. 158 del 2024, con salvezza degli effetti dallo stesso prodotti medio tempore.
  Passando ad esaminare le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, e rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera i), rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, prevede che le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per il rilascio del permesso di ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati, vengano pubblicate oltre che sui siti istituzionali dei Ministeri del lavoro, dell'interno e degli affari esteri, come previsto nell'assetto vigente dal comma 18-bis dell'articolo 27-quater del Testo unico sull'immigrazione, anche su quello del Ministero delle imprese e del made in Italy e su apposite sezioni dei siti delle Camere di commercio, come previsto dal comma 1, lettera i), numero 2-bis. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le amministrazioni interessate possano svolgere le attività previste dalla disposizione di cui trattasi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 4-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri possano svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi che le amministrazioni interessate possano svolgere le attività derivanti dalle disposizioni di cui trattasi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui sono corredate le disposizioni medesime.
  Con riferimento all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b-bis), in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, modifica il comma 3 dell'articolo 4, elevando da 15 a 35 milioni di euro per il 2024 l'autorizzazione di spesa ivi prevista per il programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi interessati dalle rotte migratorie. Segnala che per la copertura del relativo onere viene previsto l'utilizzo delle dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità del disposto incremento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rammenta che il predetto Fondo per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale risulta iscritto sul capitolo 2546 del menzionato stato di previsione e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso risulta al momento integralmente disponibile il citato importo di 20 milioni di euro, equivalente a quello utilizzato dalla disposizione in esame.
  Al riguardo osserva, peraltro, che, in base al rendiconto generale dell'amministrazionePag. 12 dello Stato relativo all'esercizio finanziario 2023, le risorse iscritte sul menzionato capitolo 2546 per tale anno, pari, come accennato, a 20 milioni di euro, hanno per intero costituito economie di bilancio, non essendo stati assunti impegni a valere sulle stesse entro il termine del medesimo esercizio finanziario.
  In tale quadro, nel prendere atto dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e dell'approssimarsi della conclusione del corrente esercizio finanziario, ritiene nondimeno opportuno che il Governo confermi che il predetto utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente programmati, per l'anno 2024, a valere sulle risorse stesse.
  Con riferimento all'articolo 12-quater, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, subordina l'attestazione dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa – già stabiliti dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, necessari ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare, alla previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione idonei ad assicurare che le verifiche prescritte dalla norma possano essere svolte dalle competenti amministrazioni, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20.
  Per quanto concerne l'articolo 15-quinquies, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, estende la procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale di cui al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, presentino la domanda oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia, secondo quanto disposto dal comma 1. Fa presente che viene, altresì, novellato il decreto legislativo n. 142 del 2015 al fine di specificare l'ambito di applicazione soggettivo delle relative disposizioni in materia di accoglienza. In particolare, rileva che viene esclusa l'applicazione delle stesse al richiedente protezione internazionale che non abbia presentato la relativa domanda, senza giustificato motivo, entro il termine di 90 giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera a), stabilendo, inoltre, che l'accoglienza nei centri governativi e nelle strutture di accoglienza straordinaria, venga assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera b). Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le amministrazioni coinvolte possano provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20.
  Con riferimento all'articolo 15-sexies, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, reca specifiche novelle al decreto legislativo n. 25 del 2008 volte a modificare, tra l'altro, la composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e quella della Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Segnala, in particolare, con riguardo alle Commissioni territoriali, che queste vengono integrate in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno. Rileva come venga, inoltre, previsto che questi ulteriori componenti temporanei partecipino alle sedute delle Commissioni, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera a), numeri 2.1 e 2.2. Con riguardo alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, evidenzia come venga, altresì,Pag. 13 previsto che quando questa è chiamata a svolgere attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di sua competenza, tali attività siano svolte dai componenti della Commissione medesima ovvero da ulteriori funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati, la cui presenza non è prevista nell'assetto vigente. In tal caso, fa presente che per la partecipazione alle sedute della Commissione viene disposta l'attribuzione di un gettone giornaliero di presenza, il cui ammontare è determinato con decreto ministeriale, analogamente a quanto previsto nell'assetto vigente per la partecipazione alle sedute delle Commissioni territoriali, ai sensi del comma 1, lettera b).
  Al riguardo, evidenzia la necessità che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle summenzionate novelle, posto che le stesse prevedono l'applicazione, anche ai componenti aggiuntivi delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale, delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che riconosce un gettone giornaliero di presenza ai partecipanti alle sedute delle Commissioni territoriali.
  Segnala, inoltre, che il medesimo articolo 15-sexies, al comma 2, espunge dai compiti della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Ministero dell'interno la gestione degli affari finanziari e contabili di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo. In merito a tale aspetto, premesso che la disposizione appare di carattere ordinamentale, ritiene che andrebbe comunque chiarito se stante il tenore della norma, si determini conseguentemente l'affidamento della gestione della spesa direttamente in capo alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
  Con riferimento all'articolo 16, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, sostituisce integralmente con un nuovo testo il predetto articolo, al fine di trasferire dalla Sezione specializzata del tribunale alla Corte di appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale, nonché di convalida delle misure alternative al trattenimento. Segnala che la medesima norma ha disposto, altresì, ulteriori interventi incidenti sulle attribuzioni delle Sezioni specializzate e delle Corti d'appello in materia di immigrazione con la modifica dell'articolo 17, la sostituzione del successivo articolo 18 con un nuovo testo, nonché con l'introduzione dei nuovi articoli 18-bis e 18-ter.
  Al riguardo, posto che alla norma sostituita dalla disposizione in esame non sono ascritti effetti finanziari e che a quest'ultima, in base a quanto desumibile dal mero dato testuale, non sono associati effetti di maggior onere, appare opportuno, a suo avviso, che vengano forniti dal Governo elementi di informazione volti ad assicurare che le novelle che attribuiscono specifiche ulteriori competenze alle Corti d'appello in materia di protezione internazionale possano essere effettivamente attuate in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20.
  Per quanto concerne l'articolo 17, comma 1, rileva preliminarmente che la norma introdotta dalla Commissione di merito riproduce il contenuto di un'analoga disposizione, contenuta nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2024. In particolare, fa presente che la norma interviene sulla disciplina del procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale al fine di introdurre la possibilità di reclamo dinnanzi alla Corte di appello avverso la decisione di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale, anche nell'ambito della cosiddetta procedura alla frontiera. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che, con riferimento alla disposizione in esame, afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza Pag. 14pubblica, ritiene comunque necessario che il Governo, conformemente a quanto richiesto in relazione all'articolo 16, fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le novelle che attribuiscono specifiche ulteriori competenze alle Corti d'appello in materia di protezione internazionale possano essere effettivamente esercitate in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.
  Riguardo alle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione di merito che intervengono su specifici aspetti procedurali della disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale, non ha invece osservazioni da formulare.
  Con riferimento, infine, agli articoli da 18 a 18-ter, rileva preliminarmente che tali disposizioni, introdotte dalla Commissione di merito, sostituiscono integralmente con un nuovo testo l'articolo 18 del decreto-legge in esame e introducono i nuovi articoli 18-bis e 18-ter, che, recando norme di coordinamento con la disposizione di cui al precedente articolo 16, attribuiscono alla Corte d'appello in composizione monocratica, sottraendola alle Sezioni dei tribunali specializzate in materia di immigrazione, la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento, proroga del trattenimento e adozione di misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore.
  Al riguardo, pur osservando che, considerato che al testo originario dell'articolo 18 non sono ascritti effetti finanziari e che al nuovo testo introdotto in sua sostituzione, così come ai nuovi articoli 18-bis e 18-ter, in base a quanto desumibile dal tenore letterale delle predette disposizioni, non sono associati effetti di maggior onere, ribadisce quanto già evidenziato con riferimento agli articoli 16 e 17, evidenziando la necessità che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le novelle che attribuiscono ulteriori specifiche competenze alle Corti d'appello in materia di protezione internazionale possano essere effettivamente attuate in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal presidente in sostituzione della relatrice, chiarisce in primo luogo che il Ministero delle imprese e del made in Italy e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura potranno provvedere alla pubblicazione, nei rispettivi siti istituzionali, delle informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per il rilascio del permesso di ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n. 2-bis, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che non richiedono interventi sui sistemi informativi delle predette amministrazioni.
  Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, che prevedono che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri possano svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo, sottolinea che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che potranno essere realizzate nell'ambito dei Consigli territoriali per l'immigrazione, già operanti presso i medesimi uffici del Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1999.
  Evidenzia, inoltre, che la riduzione, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale, prevista, con finalità di copertura, dall'articolo 4, comma 4, lettera b-bis), non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati, per il medesimo anno, a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Osserva, altresì, che le amministrazioni comunali potranno provvedere allo svolgimentoPag. 15 delle attività di verifica previste dall'articolo 12-quater nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di una specificazione di funzioni già svolte dalle medesime amministrazioni comunali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Rileva che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies del provvedimento in esame, che modificano la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, le amministrazioni competenti potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di norme che incidono sulle modalità di esercizio di funzioni già svolte dalle medesime amministrazioni.
  Fa presente che all'integrazione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale con le categorie di personale individuate dall'articolo 15-sexies, comma 1, lettera a), numero 2, del provvedimento in esame, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di disposizioni dirette a consentire a tali ulteriori categorie in possesso di adeguata professionalità, già in servizio presso le medesime Commissioni territoriali, di svolgere l'attività di audizione dello straniero che abbia richiesto asilo o protezione internazionale.
  Con riferimento agli oneri derivanti dall'integrazione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, prevista dall'articolo 15-sexies, comma 1, lettera b), chiarisce che ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 2255, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in quanto nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti a valere sul predetto piano gestionale è stata prevista una spesa annua pari a euro 100.000 tale da garantire anche la copertura dei costi derivanti dalla corresponsione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione anche ai due funzionari chiamati a svolgervi compiti istruttori.
  Evidenzia che l'espunzione dalle competenze della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno delle funzioni di gestione degli affari finanziari e contabili della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali, prevista dall'articolo 15-sexies, comma 2, costituisce una modifica di carattere ordinamentale volta a ricondurre le predette funzioni alla medesima Commissione nazionale.
  Fa presente, infine, che l'attuazione delle disposizioni di carattere processuale di cui agli articoli da 16 a 18-ter, che attribuiscono alle Corti d'appello nuove competenze nell'ambito dei procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale e di trattenimenti dei soggetti richiedenti, non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2088-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il Ministero delle imprese e del made in Italy e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura potranno provvedere alla pubblicazione, nei rispettivi siti istituzionali, delle informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per il rilascio del permesso di ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n. 2-bis, nell'ambitoPag. 16 delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che non richiedono interventi sui sistemi informativi delle predette amministrazioni;

    le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, che prevedono che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri possano svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che potranno essere realizzate nell'ambito dei Consigli territoriali per l'immigrazione, già operanti presso i medesimi uffici del Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1999;

    la riduzione, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale, prevista, con finalità di copertura, dall'articolo 4, comma 4, lettera b-bis), non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati, per il medesimo anno, a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    le amministrazioni comunali potranno provvedere allo svolgimento delle attività di verifica previste dall'articolo 12-quater nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di una specificazione di funzioni già svolte dalle medesime amministrazioni comunali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies del provvedimento in esame, che modificano la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, le amministrazioni competenti potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di norme che incidono sulle modalità di esercizio di funzioni già svolte dalle medesime amministrazioni;

    all'integrazione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale con le categorie di personale individuate dall'articolo 15-sexies, comma 1, lettera a), numero 2, del provvedimento in esame, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di disposizioni dirette a consentire a tali ulteriori categorie in possesso di adeguata professionalità, già in servizio presso le medesime Commissioni territoriali, di svolgere l'attività di audizione dello straniero che abbia richiesto asilo o protezione internazionale;

    agli oneri derivanti dall'integrazione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, prevista dall'articolo 15-sexies, comma 1, lettera b), si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 2255, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in quanto nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti a valere sul predetto piano gestionale è stata prevista una spesa annua pari a euro 100.000 tale da garantire anche la copertura dei costi derivanti dalla corresponsione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione anche ai due funzionari chiamati a svolgervi compiti istruttori;

    l'espunzione dalle competenze della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno delle funzioni di gestione degli affari finanziari e contabili della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali, prevista dall'articolo 15-sexies, comma 2, costituisce una modifica di carattere ordinamentale volta a ricondurre le predette funzioni alla medesima Commissione nazionale;

    l'attuazione delle disposizioni di carattere processuale di cui agli articoli da 16 a 18-ter, che attribuiscono alle Corti d'appello nuove competenze nell'ambito dei procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale e di trattenimenti dei soggetti richiedenti, non determinaPag. 17 oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata.

  Claudio MANCINI (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario per i chiarimenti forniti, ricorda, tuttavia, che, nel corso della discussione generale in Assemblea, attualmente in corso, è stato prospettato il presumibile rinvio del provvedimento presso la Commissione di merito al fine di affrontare profili attinenti alla disciplina transitoria da applicare alle disposizioni contenute nel capo IV del decreto-legge. A tale riguardo, ritiene che non sia corretto richiedere alla Commissione Bilancio di esprimersi per due volte, a distanza ravvicinata, sul provvedimento all'esame dell'Assemblea, in quanto l'esame della Commissione Bilancio dovrebbe, a suo avviso, avere ad oggetto il testo che verrà effettivamente esaminato dall'Assemblea. Pertanto, anche alla luce del fatto che con ogni probabilità la Commissione si sta esprimendo su un testo diverso da quello che giungerà all'esame dell'Assemblea a seguito del rinvio in Commissione, preannuncia il voto contrario del gruppo parlamentare del Partito democratico.

  Francesca GHIRRA (AVS) ricorda i numerosi profili di criticità che caratterizzano il provvedimento in discussione, le quali sono già emerse in modo evidente nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali. Ritiene grave, in particolare, la scelta adottata dal Governo di intervenire sulla materia dell'immigrazione con la finalità prevalente di ostacolare le attività svolte nel settore dalle organizzazioni non governative. Fa presente, altresì, che le modifiche apportate dal provvedimento ai procedimenti giurisdizionali in materia di riconoscimento della protezione internazionale rappresentano uno strumento volto a eludere le competenze attualmente individuate in materia in capo alle sezioni specializzate dei Tribunali, denunciando, altresì, in termini più generali, la violazione del diritto umanitario e internazionale in tal modo perpetrata. Evidenzia, infine, che, oltre ai sopracitati aspetti, concernenti il merito delle scelte adottate dall'Esecutivo, il provvedimento in discussione determina un ingente spreco di risorse pubbliche. Alla luce dei dati testé richiamati, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 25 novembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno Wanda Ferro.

  La seduta comincia alle 17.30.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088-A/R Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul testo A/R del disegno di legge C. 2088, di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.Pag. 18
  Al riguardo, ricorda che la Commissione, nella propria precedente seduta tenutasi in data odierna, ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.
  Successivamente, il disegno di legge è stato rinviato in Commissione Affari costituzionali al solo fine di adeguare la disposizione transitoria di cui all'articolo 19, recependo i contenuti delle modifiche proposte dall'emendamento Urzì 19.1000 presentato in Assemblea.
  Fa presente che la Commissione di merito ha quindi modificato il citato articolo 19, al fine di estendere l'applicazione della disciplina transitoria ivi prevista, ai sensi della quale le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fa presente che, a seguito della modifica, tale disposizione transitoria si applica in via generale e non solo ai soli ricorsi presentati ai sensi degli articoli 3, comma 3-bis, e 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
  Nel rilevare che la modifica introdotta non presenta profili problematici sotto il profilo finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Wanda FERRO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 17.35.