COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 11.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
C. 2022-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 28.5000 delle Commissioni, riferiti alla proposta di legge C. 2022-A, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023».
In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta Pag. 10sulle proposte emendative e sull'emendamento 28.5000 delle Commissioni.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.
La seduta termina alle 11.05.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.40.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
C. 2022-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame dei subemendamenti all'emendamento 28.5000 delle Commissioni presentati in Assemblea.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, i subemendamenti riferiti all'emendamento 28.5000 delle Commissioni al disegno di legge C. 2022-A, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023».
In qualità di relatore, segnala come le predette proposte subemendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta sui subemendamenti riferiti all'emendamento 28.5000 delle Commissioni.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.
Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.
C. 1950 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, il testo della proposta di legge C. 1950, recante «Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento», come risultante dalle proposte emendative approvate.
In qualità di relatore, rileva che si tratta di un provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026 e composto di 4 articoli, che introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – ovvero quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 – e regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione.
Quanto ai contenuti del disegno di legge, come risultante all'esito delle modificazioni apportate nel corso dell'esame in sede referente, fa presente che l'articolo 1 modifica il citato decreto legislativo n. 116 del 2017, recante riforma della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. In particolare, il nuovo comma 01 incide sul regime delle incompatibilità in relazione all'esercizio delle funzioni di magistrato ordinario contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo, al fine di prevedere che l'esclusione dall'esercizio delle citate funzioni per coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per Pag. 11istituti o società di intermediazione finanziaria, riguardi coloro che abbiano esercitato attività di avvocato per conto dei predetti soggetti, in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per l'esercizio delle citate funzioni.
Il nuovo comma 02, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, prevede che nello svolgimento dei propri compiti organizzativi il presidente del tribunale possa avvalersi, oltre che di uno o più giudici professionali, anche di uno o più giudici onorari di pace.
Il medesimo articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, lettera a), interviene sulla disciplina del rapporto di lavoro della magistratura onoraria – di cui all'articolo 29 del decreto legislativo –, facendo salva la possibilità di scelta per il regime di esclusività delle funzioni onorarie da parte dei magistrati ordinari confermati specificando che tale regime è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative. È prevista altresì l'applicazione ai magistrati onorari del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per quanto riguarda permessi, assenze e congedi. Viene, inoltre, prevista la possibilità di esercitare, entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo, l'opzione per il regime di esclusività e confermata la cessazione dei magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa.
La lettera b) del comma 1, invece, in primo luogo, demanda al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale la definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari, fissando comunque un limite alla durata di lavoro settimanale (nuovo articolo 29-bis del decreto legislativo); in secondo luogo, reca la disciplina delle incompatibilità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività (nuovo articolo 29-ter del decreto legislativo).
Il comma 1, lettera c), modifica la disciplina relativa ai compiti e alle funzioni dei giudici e dei viceprocuratori onorari confermati di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 116 del 2017. In particolare, si prevede che il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.
La lettera d) introduce nel decreto legislativo n. 116 del 2017 gli articoli da 30-bis a 30-septies che recano disposizioni in materia di destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio; di disciplina delle ferie e di trasferimenti a domanda dei magistrati onorari. Viene poi disciplinata la procedura di valutazione di idoneità professionale e viene introdotto uno specifico regime di responsabilità disciplinare.
L'articolo 1, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 116 del 2017 al fine di specificare che ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio) nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 – introducendo gli articoli 31-bis, 31-ter e 31-quater al richiamato decreto legislativo – reca disposizioni in materia di regime retributivo, previdenziale e fiscale per i magistrati onorari confermati, mentre il successivo comma 2 reca l'autorizzazione di spesa, in relazione alle novelle di cui alla medesima lettera f).
L'articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di bandire ulteriori procedure valutative qualora all'esito delle precedenti procedure dovessero residuare risorse finanziarie disponibili. L'articolo disciplina altresì la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda.
L'articolo 3 reca disposizioni transitorie in materia di autorizzazione all'esercizio delle funzioni per i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti e di termine per Pag. 12l'adesione al regime di esclusività delle funzioni onorarie.
L'articolo 4 reca l'autorizzazione di spesa necessaria alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, e 2, specificando che dall'attuazione delle altre disposizioni del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici».
C. 1979, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame – Parere favorevole con una osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, il testo della proposta di legge C. 1979, approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici».
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge, approvata in sede deliberante dalla 7a Commissione permanente del Senato il 16 luglio 2024, con modifiche rispetto al testo iniziale, è assegnata alla Commissione Cultura della Camera, che ne ha avviato l'esame in sede referente il 7 agosto 2024.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che la proposta di legge è composta di otto articoli.
Rileva che l'articolo 1 reca i princìpi generali. In particolare, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosca e promuova la cultura e l'eredità degli abiti storici in occasione di iniziative culturali di vario tipo. Il comma 2 reca la nozione di «abiti storici», i quali, insieme con le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano – secondo quanto previsto dal comma 3 – un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di promozione e valorizzazione degli abiti storici. Il comma 1 dispone che, nell'ambito dei princìpi di cui al precedente articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tuteli, sostenga e valorizzi la diffusione degli abiti storici e salvaguardi le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione. Secondo il comma 2, per le suddette finalità, lo Stato promuove e assicura la diffusione a livello nazionale ed internazionale di una serie di manifestazioni culturali ed il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione di tali manifestazioni. Il comma 3, infine, reca una clausola d'invarianza finanziaria.
L'articolo 3 disciplina il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che sia istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato de quo, con compiti generali di: ricognizione, approfondimento e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché di accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione; autorizzazione all'iscrizione agli Elenchi di cui al successivo articolo 4 da parte Pag. 13dei soggetti richiedenti; individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo. Il comma 2 prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sia disposta con decreto del Ministro del turismo la nomina dei componenti e del presidente del Comitato e siano disciplinate le modalità di svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1. Secondo il comma 3, ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.
L'articolo 4 istituisce gli elenchi nazionali per le associazioni e le manifestazioni legate alla valorizzazione degli abiti storici. In particolare, il comma 1 prevede che, presso il Ministero del turismo siano istituiti l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica e l'Elenco nazionale delle manifestazioni culturali connesse. Ai sensi del comma 2, il Comitato di cui all'articolo 3 provvede alla tenuta dei citati elenchi, assicurando altresì l'aggiornamento annuale degli stessi. Per altro verso, il comma 3 dispone che il Comitato, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, individui: la tipologia delle manifestazioni da inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni; i requisiti per l'iscrizione all'Elenco nazionale delle associazioni; le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni, che, ai sensi del comma 4, è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Ai sensi del comma 5, per l'istituzione degli Elenchi di cui sopra è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dei medesimi Elenchi, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. La copertura dei predetti oneri è individuata dal successivo articolo 8.
L'articolo 5 prevede, al comma 1, che la Repubblica riconosca il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici. Al riguardo, in tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con enti e organismi interessati, possono promuovere iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul tema, nell'ambito delle rispettive competenze. Il comma 2 stabilisce che la Giornata nazionale de qua non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive». Il comma 3, poi, prevede che il Ministero del turismo assicuri annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle connesse manifestazioni. Il comma 4, infine, prevede che, all'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 3, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi del successivo articolo 8.
L'articolo 6 disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale. Il comma 1 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali possano promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative culturali finalizzate alla promozione degli abiti storici. Ai sensi del comma 2, in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 è prevista una clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 7 regola l'informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale. In particolare, ai sensi del comma 1, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ossia la Rai – Radiotelevisione italiana Spa), secondo le disposizioni previstePag. 14 dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Il comma 2 prevede una clausola d'invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
L'articolo 8 reca infine le disposizioni finanziarie della proposta di legge. Il suo unico comma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 (istituzione e tenuta degli elenchi nazionali) e 5 (attività realizzate annualmente dal Ministero del turismo nell'ambito della Giornata nazionale degli abiti storici), pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 (di cui 300.000 euro derivanti dall'articolo 4 e 300.000 euro derivanti dall'articolo 5) e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025 (di cui 50.000 euro annui derivanti dall'articolo 4 e 500.000 euro annui derivanti dall'articolo 5), si provveda: quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del turismo; quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al medesimo Ministero del turismo.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il sostegno e la valorizzazione della diffusione degli abiti storici e la salvaguarda delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione appaiono riconducibili alla materia di competenza legislativa concorrente inerente la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Risulta coinvolta anche la materia del «turismo», rimessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Con specifico riferimento all'articolo 5, istitutivo della Giornata nazionale degli abiti storici, esso è riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.
Con riguardo alla previsione di iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici, nonché di iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi rivolti ad analogo fine – di cui all'articolo 6 –, assumono rilievo le materie di competenza legislativa concorrente relative alla «promozione e organizzazione di attività culturali» e all'«istruzione», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».
Le iniziative previste dall'articolo 6 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, si ricorda che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), quale è la Rai. Anche la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) è di competenza esclusiva dello Stato, e questa materia può includere aspetti relativi al servizio pubblico radiotelevisivo. Inoltre, lo Stato ha competenza esclusiva sulle «norme generali sull'istruzione» (articolo 117, secondoPag. 15 comma, lettera n), della Costituzione), che potrebbero riguardare i contenuti educativi trasmessi dalla Rai. Infine, si ricorda che l'«ordinamento della comunicazione», inserito nelle materie di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista «l'attrazione in sussidiarietà» (si veda ad esempio la sentenza n. 163 del 2012). La Corte ha inoltre rilevato (sentenza n. 336 del 2005) come la materia «ordinamento della comunicazione» possa «intersecarsi» con le materie di competenza esclusiva statale della «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e del «coordinamento informativo statistico e informatico» (articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione).
A fronte di questo intreccio di competenze, con riferimento all'articolo 3, comma 2, che demanda a un decreto del Ministro del turismo la nomina dei componenti e del presidente del Comitato scientifico e la disciplina delle modalità di svolgimento dei compiti ad esso assegnati, potrebbe essere opportuno prevedere che il citato decreto venga adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento delle autonomie territoriali a fronte della prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come a fronte della prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione del parere.
Formula dunque una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.45.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Viceministro della giustizia, Francesco Paolo SISTO
La seduta comincia alle 14.20.
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, fa presente che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge costituzionale C. 1917 cost. recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» e abbinate, rinviato nella seduta del 14 novembre 2024.
Dopo aver dato conto delle sostituzioni, come richiesto per le vie brevi, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.
Ricorda poi che nelle precedenti sedute la Commissione aveva esaminato le proposte emendative riferite ai primi tre articoli accantonando gli emendamenti Zaratti 3.82, 3.84 e 3.90.
A nome anche degli altri relatori, onorevoli Bordonali e Michelotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.
Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Pag. 16 Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Cafiero De Raho 4.1, Gianassi 4.2 e Zaratti 4.3, sottolinea che il loro carattere interamente soppressivo deriva dalla profonda contrarietà al modo in cui l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale in esame ha configurato l'Alta Corte disciplinare.
In primo luogo, contesta che l'Alta Corte sia organo tanto di prima, quanto di seconda istanza. Segnala che il Partito Democratico ha presentato al Senato una proposta di legge relativa all'istituzione di un'Alta Corte, ma di carattere molto diverso, configurandola come organo di seconda istanza.
In secondo luogo, critica la scelta – considerata punitiva e repressiva – di affidare all'Alta Corte compiti di verifica sulla sola magistratura ordinaria, ritenendo che – come previsto dalla suddetta proposta di legge – dovrebbe riguardare tutte le giurisdizioni, comprese quelle speciali. Osserva in questo senso che l'estensione del controllo anche alle magistrature speciali eviterebbe quegli eccessi di autonomia da più parti denunciati.
Per altro verso, esprime disaccordo sul meccanismo del sorteggio e sul complessivo sistema di nomina dei componenti dell'Alta Corte, delineato dall'articolo 4.
Sotto un ulteriore profilo, stigmatizza lo svuotamento delle prerogative più importanti del Consiglio superiore della magistratura (CSM) da parte dell'istituenda Alta Corte, ossia quelle relative ai poteri istruttori sulle nomine e al potere disciplinare.
Sostiene poi che, per un'eterogenesi dei fini, il disegno di legge di revisione costituzionale, ideato per indebolire il pubblico ministero, finisce per accrescerne la forza e la centralità nell'attività giudiziaria, peggiorando ulteriormente le condizioni del sistema della giustizia, di cui segnala una criticità, evidenziata la scorsa settimana da un giudice di pace di Torino, che ha dichiarato di aver dovuto rinviare una seduta al 2030. Ritiene dunque che il disegno di legge costituzionale in esame non risolva i problemi veri del comparto della giustizia, ma lo renda, piuttosto, ulteriormente complesso e confuso.
Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, dichiara, a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, una netta contrarietà su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4, che reca una nuova formulazione – pienamente condivisa – dell'articolo 105 della Costituzione, disciplinando nel dettaglio le funzioni dei due Consigli superiori della magistratura e introducendo l'inedita Alta Corte, cui viene demandata la funzione disciplinare.
Ricorda di aver sentito, nel corso delle audizioni svolte nelle settimane precedenti, che attualmente le valutazioni di professionalità dei magistrati sono positive nel 99 per cento dei casi. Considera questo dato emblematico di un vulnus al principio meritocratico, che dovrebbe informare la magistratura e l'autogoverno della stessa, e ritiene questa situazione non più tollerabile.
Dichiara che l'Alta Corte assicurerà il rispetto di tale principio, esercitando la funzione disciplinare in modo puntuale e concreto. Con riferimento alla composizione dell'Alta Corte sottolinea la compresenza di membri togati e di membri nominati con il coinvolgimento degli altri poteri dello Stato, per espungere l'autoreferenzialità che caratterizza, ad oggi, la magistratura, segnata dal fenomeno della degenerazione correntizia, non più accettabile. Afferma che l'istituzione dell'Alta Corte contribuirà a mettere ordine nel sistema della giustizia, assicurando l'imparzialità e la neutralità della magistratura, la correttezza nelle valutazioni di professionalità e l'erogazione effettiva, nei casi dovuti, delle sanzioni disciplinari.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Cafiero De Raho 4.1, Gianassi 4.2 e Zaratti 4.3.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.4, fa presente che il suo Gruppo, ipotizzando la reiezione degli identici emendamenti interamente soppressivi, ha presentato, in subordine, proposte emendative volte ad intervenire in modo chirurgico sul testo dell'articolo 4, per sopprimere le parti considerate non condivisibili.Pag. 17
In particolare, l'emendamento in esame mira a preservare le più importanti competenze attribuite al CSM, anche al fine di garantire il coordinamento dei lavori, la coerenza delle attività svolte e – aspetto particolarmente importante – che l'Alta Corte sia configurata come organo di seconda istanza.
Si dichiara non convinta della delegittimazione del CSM – che ricorda essere presieduto dal Presidente della Repubblica – nel contesto di un disegno di legge costituzionale che smantella la Costituzione, incide sulla divisione dei poteri, nonché sull'indipendenza e sull'autonomia della magistratura, anche per via di poteri di controllo non del tutto chiari conferiti all'Alta Corte, di cui non condivide la composizione delineata. Per queste ragioni auspica una rivalutazione delle questioni evidenziate.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.4.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.5, non condivide la ratio complessiva della nuova formulazione dell'articolo 105 della Costituzione. In particolare, per quanto attiene ai meccanismi di individuazione dei componenti dell'Alta Corte, rievoca la disamina già svolta sulla questione del sorteggio e, rispondendo al deputato Michelotti, condivide la necessità di affrontare la degenerazione del correntismo, ma ritiene che il metodo del sorteggio non vi ponga rimedio. Dichiara quindi che il Partito Democratico nutre, rispetto all'Alta Corte – per come configurata dall'articolo 4 –, ancor più dubbi di quelli che già nutriva relativamente alla creazione di due CSM.
Sostiene che il sorteggio non premi il merito, né la valorizzazione delle esperienze pregresse, necessarie per ricoprire ruoli particolarmente delicati. Per altro verso, contesta con forza l'esautoramento della funzione disciplinare da parte dell'Alta Corte nei confronti del CSM, auspicando che su questo tema vi sia spazio per ulteriori riflessioni.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.5 e 4.6.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.7, ritiene del tutto illogico e contrario al buon senso che l'Alta Corte disciplinare sia al contempo organo di prima e di seconda istanza.
Solleva quindi alcuni interrogativi con riguardo alla questione dell'impugnazione delle decisioni dell'Alta Corte.
In primo luogo, nutre dubbi sul fatto che sia sufficiente cambiare i soggetti del collegio di primo grado e di secondo grado, trattandosi comunque dello stesso organo. Sul punto si rivolge agli esponenti della maggioranza, che hanno sostenuto la necessità della separazione delle carriere sul presupposto che non fosse accettabile che «giudici e pubblici ministeri andassero a prendere il caffè insieme», denunciando l'incoerenza delle suddette argomentazioni con la proposta di attribuire a membri del medesimo organo funzioni sia di prima che di seconda istanza.
In secondo luogo, ritiene che si verificheranno problemi di incompatibilità e di inconferenza di non facile soluzione per la formazione dei collegi giudicanti. Si tratta – afferma – degli stessi problemi emersi con il decreto Nordio, di riforma degli uffici giudiziari, che ha paralizzato i piccoli tribunali, con gravi ripercussioni per i soggetti sottoposti a custodia cautelare – che la stessa maggioranza intendeva tutelare maggiormente, finendo però per ottenere l'opposto di quanto detto e auspicato.
Denuncia nel complesso lo scardinamento del sistema giudiziario effettuato dal Governo e dalla maggioranza, che causerà nocumento agli utenti della giustizia, richiamando in questa prospettiva anche lo spostamento di competenze – dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione alle Corti d'Appello – disposto dal decreto flussi, criticato anche da avvocati e penalisti.
Chiede infine che l'emendamento Gianassi 4.7 sia accantonato per un approfondimento delle questioni evidenziate.
Alfonso COLUCCI (M5S) osserva che, attraverso l'istituzione dell'Alta Corte, si introduce una magistratura speciale per l'esercizio della giurisdizione disciplinare – Pag. 18che dovrebbe essere domestica, per garantire terzietà ed imparzialità alla magistratura – nei confronti dei giudici ordinari. Questa scelta rivela, a suo giudizio, un profondo senso di sfiducia nei confronti della magistratura, di cui viene data, impropriamente, un'immagine corporativistica negativa, ed in particolare della sezione disciplinare del CSM, ritenuta la «culla di ogni ingiustizia».
Sostiene poi che la maggioranza cancelli con un colpo di penna l'identità della magistratura edificata nel corso della storia repubblicana.
Rispetto alla configurazione dell'Alta Corte, considerata malferma e incerta, critica il meccanismo del sorteggio, il mancato rispetto della proporzionalità delle magistrature nella composizione dell'organo e la poca chiarezza dei procedimenti disciplinari, specialmente con riguardo ai gravami.
Sul presupposto della natura giurisdizionale del giudizio disciplinare, ritiene che il provvedimento finale sia certamente ricorribile in Cassazione e, in tal caso, si domanda cosa accada nell'ipotesi di annullamento con rinvio, dal momento che un riesame da parte dell'Alta Corte confliggerebbe con il principio della terzietà del giudice.
Ritenendo, dunque, che l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale sia mal costruito e rechi norme ideologiche, preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Gianassi 4.7.
Filiberto ZARATTI (AVS), richiamando le efficaci considerazioni dei colleghi Serracchiani e Alfonso Colucci, precisa che in questo caso è in discussione non il contributo che la separazione delle carriere può o meno fornire al miglioramento del sistema ma invece la funzionalità dell'Alta corte così come immaginata dalla maggioranza e la capacità di garantire il diritto di difesa nei confronti dei magistrati. Nel rilevare che la separazione delle carriere non costituisce di per sé un elemento distruttivo del sistema giuridico di un Paese, a condizione tuttavia che la riforma sia coerente, razionale e funzionale, rileva come la proposta del Governo abbia sollevato molte perplessità non soltanto nelle opposizioni, che potrebbero essere accusate di posizioni preconcette, ma anche fra gli esperti e i penalisti, con particolare riguardo alle modalità di composizione dell'Alta corte. Pertanto, nel sottolineare che l'organo – così come disegnato nel provvedimento del Governo – non garantisce ai magistrati il diritto alla difesa e la possibilità di ricorrere, chiede che l'emendamento Gianassi 4.7 venga accantonato ai fini di una riflessione volta a migliorare il testo.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, d'intesa con i relatori Michelotti e Bordonali, ritiene di non accedere alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Gianassi 4.7.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.7.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) rileva come anche con l'articolo 4 la maggioranza intervenga con l'accetta privando i due CSM del potere disciplinare da sempre di sua competenza proprio a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e provocando uno «sconquasso» nei rapporti tra magistrati ordinari e Alta corte. Richiama in particolare il contenuto dell'ottavo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione, sottolineando come la determinazione a mezzo di legge ordinaria degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni, della composizione dei collegi, delle forme del procedimento disciplinare e delle norme di funzionamento dell'Alta corte, costituisca un intervento a gamba tesa contro l'autonomia e l'indipendenza della magistratura che al contrario tutti avremmo il dovere di tutelare. Nel ritenere che la separazione dei poteri dovrebbe costituire patrimonio comune, evidenzia come in tal modo si finisca per smantellare la Costituzione, in ragione di un conflitto innescato dalla maggioranza nei confronti dei magistrati e animati dalla volontà di reprimere il dissenso già dimostrata in occasione di altri provvedimenti. Non comprende il senso di un intervento repressivo verso l'attività Pag. 19quotidiana dei magistrati, ipotizzando che la ragione risieda nel fatto che il Governo non è d'accordo con le loro pronunce, e ribadisce che i due CSM non possono essere privati di funzioni che attengono alle loro competenze.
Filiberto ZARATTI (AVS), nel segnalare l'esito negativo delle proposte emendative delle opposizioni, costantemente respinte, e degli stessi ordini del giorno, dei quali sono regolarmente espunte le premesse e riformulati significativamente gli impegni, rileva come non vi sia provvedimento oggetto di una discussione comune volto al suo miglioramento, neanche nei casi in cui si tratti di una riforma costituzionale. Considera folle, oltre che confliggente con la tradizione del Parlamento italiano, l'aver deciso scientemente di approvare i provvedimenti così come sono, accogliendo eventualmente soltanto proposte emendative della maggioranza. Rilevando come un atteggiamento del genere non possa che comportare un «muro contro muro», si augura che i colleghi se ne rendano conto.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel far presente di essere stata anticipata dal collega Zaratti, rileva come entrambi evidentemente abbiano colto la necessità di sottolineare la scarsa collaborazione della maggioranza, considerato che non si accoglie neanche la richiesta di accantonare una proposta emendativa. Nel richiamare gli esiti di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in cui si era ventilata la possibilità di approvare il testo senza alcuna modifica, si domanda a cosa serva partecipare ai lavori di Commissione e se lo domanda in questo caso con maggior enfasi, visto che si tratta di una riforma costituzionale, alla prima lettura. Rileva che invece per i colleghi del Senato è stato possibile intervenire per quanto parzialmente sulla riforma del cosiddetto premierato e sull'autonomia differenziata, che pur non essendo una riforma costituzionale, intende comunque dare attuazione ad un articolo della Costituzione. Aggiungendo che la Commissione europea nella sua relazione sullo Stato di diritto ha espresso preoccupazioni con riguardo ai potenziali rischi delle riforme del Ministro Nordio, in termini di allungamento dei tempi dei processi e di violazione della separazione dei poteri, sollecita una riflessione da parte della maggioranza, evitando di mortificare la dialettica parlamentare.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.8 e 4.9.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), nel rilevare come l'accoglimento degli appelli dei colleghi Bonafè e Zaratti potrebbe consentire non certo la stesura di un testo condiviso ma almeno lo svolgimento di un lavoro comune, fa presente che anche l'emendamento Gianassi 4.10 con la medesima logica già richiamata si prefigge di sopprimere la parte dell'articolo 4 relativa alla composizione dell'Alta corte. Rileva come il sorteggio, per quanto nella sua forma temperata, non costituisca un metodo convincente, dal momento che denigra l'attività di alto livello svolta dai magistrati e non dà garanzia di competenza e capacità dei soggetti individuati, soprattutto considerate le delicate funzioni dell'Alta corte. Richiamati gli altri profili critici, legati al fatto che al nuovo organo vengano attribuite tutte le competenze del CSM in materia disciplinare, sia in prima che in seconda istanza e che sia una legge ordinaria a disciplinarne il funzionamento, sollecita una riflessione volta a migliorare il contenuto dell'articolo 4.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.10.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), richiamato il contenuto del terzo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione, relativo alla composizione dell'Alta corte, rileva tra l'altro la prevalenza della componente togata su quella laica, sulla quale si era registrata in passato la perplessità dello stesso Ministero della giustizia. Con riguardo alla compilazione di un elenco di soggetti mediante elezione da parte del Pag. 20Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dal suo insediamento, invita la maggioranza ad accogliere almeno i suggerimenti contenuti nel dossier predisposto dagli uffici in ordine al fatto che, non contemplando la Costituzione un termine per l'insediamento del Parlamento in seduta comune, sarebbe opportuno fare invece riferimento alla prima riunione delle Camere. Chiede quindi se la maggioranza abbia approfondito un ulteriore profilo sottolineato nel medesimo dossier, vale a dire quello relativo alla mancata indicazione nel testo della cadenza con la quale il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione l'elenco dei soggetti che sono sorteggiati a far parte dei Consigli superiori. Rileva a tale proposito il rischio che, in assenza dell'elenco compilato tramite elezione dal Parlamento, l'Alta corte sia costretta a decidere, con riguardo a tutte le competenze disciplinari dell'attuale CSM, sia in prima che in seconda istanza, con un numero inferiore a quello fissato dalla riforma. Nel ricordare che analogo rischio si sta correndo per la Corte costituzionale, rileva come anche in questo caso la maggioranza – che a suo dire vorrebbe con l'istituzione dell'Alta corte liberare la magistratura dai «lacci e lacciuoli» delle correnti – finirà per paralizzare l'intera procedura e per ostacolare gli eventuali procedimenti disciplinari. Aggiungendo che l'obiettivo della maggioranza è evidentemente quello di evitare che la magistratura giudichi sé stessa, rilevata l'inopportunità di affidarsi a decisioni assunte con il ricorso al sorteggio, sollecita la maggioranza ad accogliere almeno i suggerimenti contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici e ad evitare che ricada sul Parlamento la responsabilità del mancato funzionamento dell'Alta corte. Richiamata quindi, con riguardo al contenuto del quinto comma del nuovo articolo 105, l'opportunità di precisare l'estensione temporale del divieto di rinnovo dell'incarico di giudice dell'Alta corte, in conclusione fa presente che la maggioranza non si comporta da legislatore ma approfitta dell'occasione per fare politica, attaccando la magistratura, rilevando come tale atteggiamento non convenga ad alcuno, e soprattutto ai cittadini.
Valentina D'ORSO (M5S), approfittando della presenza del Viceministro Sisto, nella speranza di ottenere una risposta, tiene a sottolineare l'unicità delle funzioni disciplinari dell'Alta corte, in controtendenza rispetto all'impianto della riforma che invece si prefigge di separare la magistratura requirente da quella giudicante, tanto più alla luce della estrema tipizzazione degli illeciti disciplinari che sembrerebbe prefigurare una scelta di diversa natura. Rileva inoltre la disparità di trattamento tra componente togata e componente laica in ordine alla modalità di individuazione dei soggetti, dal momento che ai togati si applica il metodo del sorteggio puro, senza alcun meccanismo di valutazione dell'idoneità del profilo alla funzione da svolgere mentre per i laici è previsto il ricorso ad un sorteggio temperato nell'ambito di un elenco compilato per elezione dal Parlamento. Evidenziato quindi che ai togati è preclusa la possibilità di un mandato rappresentativo, fa presente che allo sbilanciamento numerico tra le due componenti corrisponde il più forte legame politico che caratterizza i laici. Nel rilevare quindi l'intento punitivo nei confronti dei magistrati ritenuti evidentemente incapaci e quindi inadeguati ad essere rappresentativi della categoria, richiamato il contenuto del settimo comma del nuovo articolo 105 in ordine al giudizio di seconda istanza senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata, si chiede come sia possibile con soli quindici giudici organizzare l'Alta corte in collegi funzionali. Augurandosi di ottenere risposta alle sue domande, evidenzia in conclusione l'ulteriore profilo problematico connesso all'onere finanziario conseguente all'istituzione di tre organi in luogo dell'unico CSM attualmente previsto.
Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel far presente che quanto al merito già diversi colleghi sono intervenuti sull'emendamento Gianassi 4.11 nonché su quelli che lo hanno preceduto, richiamando l'appello degli onorevoliPag. 21 Zaratti e Bonafè, intende rivolgersi in particolare al presidente Pagano e al Viceministro Sisto. Ricorda quindi che le riforme più solide e più durature nel tempo sono quelle su cui si è registrata la maggior condivisione possibile, sottolineando come ciò debba valere come metodo e anche come monito storico. Evidenzia che, diversamente dall'esperienza della prima Repubblica, nel corso dell'ultimo decennio, da parte di entrambi gli schieramenti, si sono registrate alleanze di governo non fondate su una comune visione del Paese e su obiettivi programmati all'interno di una missione condivisa, ma caratterizzate dal prevalere di una logica contrattuale. A suo parere si registrano quindi per la prima volta maggioranze apparentemente incongrue quanto ai rispettivi valori, con un ritorno al contrattualismo di Rousseau e con effetti sulla dialettica parlamentare e all'interno della stessa maggioranza di turno. Evidenzia come tale logica contrattuale finisca per rendere sempre più corporative le richieste delle singole componenti della maggioranza, come sperimentato nell'attuale legislatura dove l'autonomia differenziata è appaltata alla Lega, il premierato a Fratelli d'Italia e la separazione delle carriere dei magistrati, con una coerenza venticinquennale, a Forza Italia. Ne consegue un delicatissimo equilibrio tra le varie componenti che espone a rischi la maggioranza come dimostrato ieri dai due episodi verificatisi al Senato. Pertanto, pur apprezzando l'appello dei colleghi Bonafè e Zaratti, riconosce la presenza di una logica nel rifiutare qualsiasi obiezione di merito da parte dell'opposizione, fosse anche una richiesta di accantonamento, perché non vi è alcuna possibilità di incidere sulle misure proposte dalla maggioranza. Ritiene che la logica contrattualistica comporti la costruzione di un edificio con mattoni accatastati ma senza alcun cemento, rendendo il tutto meno stabile e costringendo le riforme ad un percorso pieno di contraddizioni. Ne risente a suo giudizio la qualità della democrazia parlamentare, con una deriva che considera inevitabile nell'attuale stagione. Si permette pertanto di chiedere al presidente se non ritenga di porsi il tema non tanto della funzionalità della Commissione quanto piuttosto quello della funzione della Commissione medesima che è progressivamente venuta a mancare, minando anche il ruolo della presidenza. In conclusione chiede di accantonare non un emendamento ma una visione regressiva del ruolo storico del Parlamento italiano.
Alfonso COLUCCI (M5S) apprezza le considerazioni svolte dal deputato Cuperlo, rilevando nel contempo come esse siano improntate a uno spiccato idealismo.
Da parte sua, sottolinea come le norme approvate dalla maggioranza in assenza di condivisione con le opposizioni risultino formalmente valide ma, a causa di tale mancata condivisione, sostanzialmente deboli e politicamente inefficaci. Cita l'esempio della legge sull'autonomia differenziata, che, anziché porre rimedio alle tensioni che l'hanno prodotta, ne ha determinate di ulteriori.
Ribadisce come l'approvazione di norme senza il confronto e la condivisione con le opposizioni priva le norme stesse del requisito della stabilità, in quanto le espone ad essere modificate al successivo mutamento degli equilibri politici.
Rivolge un appello alla maggioranza a orientare i lavori della Commissione a una logica di condivisione, al fine di rafforzare politicamente e di rendere stabili le norme approvate.
Alessandro URZÌ (FDI), con riferimento all'intervento del deputato Cuperlo, osserva come all'inizio della seduta odierna, nel corso della discussione sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 4, il relatore Michelotti abbia compiutamente esposto la posizione della maggioranza e argomentato l'utilità e la coerenza dell'impianto normativo di tale articolo e come la Commissione abbia successivamente respinto i predetti emendamenti soppressivi.
Rileva, quindi, che l'emendamento Gianassi 4.11 in discussione, al pari degli emendamenti precedentemente discussi, propone la soppressione di alcuni commi dell'articolo 4 in modo totalmente incoerente e tale da determinare un testo incomprensibile.Pag. 22
Dichiara, quindi, di non condividere le preoccupazioni espresse circa le modalità di lavoro della Commissione, ritenendo che si stia svolgendo un'approfondita discussione sul merito del provvedimento.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) ringrazia il deputato Urzì per il suo intervento, in quanto consente quanto meno un'interlocuzione che finora è mancata. Rileva come il deputato Cuperlo non abbia inteso intervenire su uno specifico emendamento bensì porre una questione di carattere generale, già sollevata dalla lei stessa e dal deputato Zaratti.
Sottolinea come una proposta di revisione costituzionale quale quella in esame non riguardi una sola parte politica ma la Carta costituzionale nella quale devono riconoscersi tutti i soggetti politici. Stigmatizza il fatto che non venga accolta alcuna proposta delle opposizioni e ribadisce come sulle riforme costituzionali sia necessario procedere con un'ampia condivisione anziché a colpi di maggioranza.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.11.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.12, di cui è cofirmataria, con riferimento all'intervento del deputato Urzì, che comunque apprezza, rileva come ad essere incoerenti non siano certo gli emendamenti presentati bensì il testo dell'articolo 4, in quanto gli emendamenti, sopprimendo alcuni commi dell'articolo, sono volti a circoscrivere le competenze attribuite all'Alta Corte.
Sottolinea come il ruolo dell'opposizione sia anche quello di stimolare la maggioranza a migliorare il testo, superandone gli elementi di criticità, evidenziati peraltro nei rilievi contenuti nel dossier predisposto dagli uffici, di cui ritiene doveroso tenere conto, e sottolinea come le riforme costituzionali dovrebbero essere approvate con una maggioranza più ampia possibile in quanto la Costituzione è patrimonio comune.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.12.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente come l'intento dell'emendamento Gianassi 4.13 sia perlomeno quello di provocare un supplemento di istruttoria sulle modalità di scelta dei componenti dell'Alta corte, evidenziando come dagli articoli di stampa sembrava evincersi l'eventualità di una riflessione da parte della maggioranza. Nel rilevare come il ricorso al sorteggio non garantisca la professionalità dei soggetti individuati e incida inoltre negativamente sull'autorevolezza delle pronunce, aggiunge che l'emendamento si prefigge di sopprimere anche il settimo comma del nuovo articolo 105, in cui l'Alta corte è individuata come giudice di prima e di seconda istanza. Chiedendosi come un organo possa essere chiamato a giudicare le sue stesse sentenze e perché in seconda istanza esso debba assumere un giudizio diverso dal precedente, sollecita una riflessione da parte della maggioranza alla ricerca di soluzioni praticabili, tra cui in particolare quella di attribuire le sentenze di primo grado al CSM e la loro impugnazione in secondo grado presso l'Alta corte. Nel domandarsi quale sia la ratio dell'intervento, rinunciando a chiedere l'accantonamento dell'emendamento Gianassi 4.13, per togliere la maggioranza dall'imbarazzo di dire un altro «no», si augura che i colleghi vogliano almeno in cuor loro svolgere una riflessione sull'argomento.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.13.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.14, di cui è cofirmataria, richiama l'attenzione sui rilievi contenuti nel dossier predisposto dagli uffici, in particolare per quanto concerne l'impugnazione delle sentenze dell'Alta Corte, in merito alla quale il dossier invita a valutare l'opportunità di coordinare la previsione in materia con l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, che prevede che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciatiPag. 23 dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, sia sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Ritiene che, laddove non si coordini l'articolo 4 del provvedimento in esame con l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, la norma rischia di essere dichiarata costituzionalmente illegittima e chiede l'accantonamento dell'emendamento Gianassi 4.14 al fine di approfondire la questione.
Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come l'articolo 4 del provvedimento in esame presenti un ulteriore profilo di criticità, rispetto a quello richiamato dalla deputata Serracchiani, costituito dall'esclusione dell'impugnazione dei provvedimenti per motivi di merito, in quanto l'Alta Corte verrebbe a configurarsi quale giudice sia di primo grado sia di secondo grado.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, d'intesa con i relatori Michelotti e Bordonali, ritiene di non accedere alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Gianassi 4.14.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.14.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 27 novembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15 e dalle 20.35 alle 20.40.