SEDE CONSULTIVA
Giovedì 28 novembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 8.45.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.
C. 2101 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 41 Antonio GIORDANO (FDI), relatore, avverte che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, concernente il trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) – con l'ausilio di servizi di traghettamento marittimo, siglato a Il Cairo il 22 gennaio 2024.
L'intesa costituisce un passo significativo verso la definizione di un quadro normativo stabile per regolamentare e incentivare gli scambi commerciali tra i due Paesi. Essa mira infatti a facilitare la prestazione di servizi di trasporto internazionale di merci, migliorando la connettività logistica fra i porti italiani ed egiziani e rispettando il principio della reciprocità di trattamento tra gli operatori economici delle due nazioni. Risponde inoltre alla necessità di sviluppare un sistema di trasporti ispirato ai principi di intermodalità e sostenibilità ambientale, promuovendo il trasporto marittimo dei soli rimorchi e semirimorchi e riducendo così l'impatto ambientale delle operazioni logistiche.
Segnala che, dal 2020, l'Unione europea e l'Egitto sono impegnati in un dialogo commerciale regolare sulle sfide di accesso al mercato, con l'obiettivo di migliorare l'attuazione degli impegni della FTA, eliminare gli ostacoli al commercio e migliorare la trasparenza del quadro giuridico per le imprese; nel marzo 2024, l'Unione europea e l'Egitto hanno firmato una dichiarazione congiunta che istituisce il Partenariato strategico e comprensivo bilaterale, con l'obiettivo di intensificare la cooperazione per attuare pienamente e liberare tutto il potenziale della zona di libero scambio bilaterale dell'Accordo di Associazione.
Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente che il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e di 12 articoli, che delineano i termini della cooperazione tra le Parti e stabiliscono le modalità operative per il suo efficace funzionamento.
L'articolo 1 chiarisce le definizioni utilizzate nell'Accordo e individua le autorità competenti per la sua applicazione: per l'Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L'articolo 2 specifica l'obiettivo principale dell'Accordo, che consiste nella facilitazione dei trasporti e del transito delle merci sui territori sovrani di entrambe le Parti, con un'attenzione particolare alla rimozione degli ostacoli burocratici e doganali che potrebbero rallentare gli scambi.
L'articolo 3 regola le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie per il trasporto di merci e rimanda alla legislazione del Paese in cui si svolge il trasporto per la disciplina delle operazioni, in un quadro di pieno rispetto delle normative locali e internazionali applicabili.
Parallelamente, l'articolo 4 stabilisce i requisiti assicurativi per i veicoli e i trasporti, mentre l'articolo 5 prevede lo scambio di dati statistici tra le Parti al fine di monitorare e migliorare l'efficienza delle operazioni di trasporto.
Un aspetto rilevante è trattato nell'articolo 6, che garantisce che l'attuazione dell'Accordo sia conforme sia alla legislazione nazionale italiana ed egiziana sia agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Ciò assicura la compatibilità del testo con il diritto europeo e con le politiche dell'Unione volte a promuovere partenariati strategici con Paesi terzi.
L'articolo 7 disciplina l'ingresso dei veicoli trainati nei territori di ciascuna Parte, prevedendo che tali veicoli possano entrare senza restrizioni o diritti doganali, incluso il trasporto di pezzi di ricambio. Allo stesso tempo, l'articolo 8 regola l'applicazione delle normative fiscali, doganali e valutarie, con particolare attenzione alle disposizioni relative ai pedaggi. L'articolo 9 introduce una Commissione mista italo-egiziana, incaricata di monitorare l'attuazione dell'Accordo, concordare il numero annuale di autorizzazioni al trasporto e risolvere eventuali difficoltà applicative.
L'Accordo, inoltre, contempla specifiche disposizioni per la risoluzione delle controversie interpretative o applicative (articolo 10) e prevede la possibilità di sospensioniPag. 42 temporanee per ragioni di ordine e sicurezza pubblica (articolo 11).
L'articolo 12, infine, definisce i termini per l'entrata in vigore dell'intesa, per la sua durata e per le eventuali modifiche future.
Evidenzia come la sostenibilità ambientale rappresenti un punto centrale dell'intesa: essa si ispira alla logica del trasporto combinato e dell'intermodalità, puntando a ridurre il ricorso al trasporto su gomma e, di conseguenza, le emissioni di CO2. La possibilità di effettuare il traghettamento via mare dei rimorchi e semirimorchi favorisce inoltre una maggiore efficienza logistica e il contenimento dei costi per gli operatori economici coinvolti.
Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 16 ottobre scorso, rileva che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni competenti dovranno pertanto provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 dispone infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Alla luce della disamina svolta, non ravvisa profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, rispetto alla quale la conclusione di tale accordo costituisce piuttosto un elemento di facilitazione nello sviluppo della politica estera; l'incremento della connettività tra i due Paesi coinvolti, già protagonisti di una produttiva accelerazione delle relazioni culturali e commerciali, favorisce l'intera Unione Europea. Per tale motivo formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 8.50.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 28 novembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 8.50.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.
Atto n. 198.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 ottobre scorso.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
Atto n. 227.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 novembre scorso.
Pag. 43Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 8.55.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Giovedì 28 novembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 8.55.
Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali.
(COM(2024) 671 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre scorso.
Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, illustra i contenuti della sua proposta di documento finale (vedi allegato 4).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 9.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 28 novembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.