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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 dicembre 2024
415.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 10.

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 8

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» (C. 2150 Governo), approvato dal Senato in data 28 novembre 2024. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per eventuali approfondimenti, rileva che il decreto-legge in esame si compone – anche in ragione degli articoli introdotti nel corso dell'esame al Senato – di 27 articoli, suddivisi in 4 capi, recanti rispettivamente: interventi economici in materia di investimenti e lavoro (articoli da 1 a 6-sexies); disposizioni fiscali (articoli da 7 a 8); disposizioni in materia di Enti territoriali (articoli da 9 a 9-quater); disposizioni finanziarie e finali (articoli da 10 a 11).
  Preliminarmente fa presente che nel corso dell'esame presso il Senato è confluito nel decreto-legge – negli articoli 1-bis, 7-bis e 7-ter – il contenuto del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 155 del 2024 dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 167 del 2024, prevedendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024.
  Con riguardo ai contenuti, evidenzia che l'articolo 1 – con cui si apre il Capo I, recante «Interventi economici in materia di investimenti e lavoro» –, ai commi da 1 a 5 e 6, prevede rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al rifinanziamento del fondo unico per gli investimenti Anas. Per altro verso, il comma 5-bis – inserito nel corso dell'esame in sede referente – incrementa di 70 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo. Il comma 5-ter – introdotto nel corso dell'esame presso il Senato – incrementa invece il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. Il comma 6 reca le disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5-ter. Il comma 6-bis – anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato – stabilisce un incremento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo relativo al cosiddetto «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto». Un ulteriore incremento di risorse è stabilito dal comma 6-ter – inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato – che prevede un aumento di 1,5 milioni di euro per il 2024 delle risorse finalizzate a finanziare il cosiddetto «buono veicoli sicuri». Il comma 6-quater reca la copertura finanziaria di quest'ultimo onere. Il comma 6-quinquies incrementa di un importo pari a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2024, il Fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023. Il comma 6-sexies – introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato – reca alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021 con particolare riguardo alla nuova società Autostrade dello Stato S.p.A., costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a aprile 2024, al fine di rafforzarne la dotazione patrimoniale. Il comma 6-septies reca la copertura del relativo onere, pari a 343 milioni di euro per il 2024. Il comma 6-octies – introdotto nel corso dell'esame presso il Senato – è volto ad attribuire risorse finanziariePag. 9 pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa della diffusione e della proliferazione di tale specie.
  L'articolo 1-bis, al comma 1, prevede che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 21, comma 9 del decreto-legge n. 145 del 2023, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per la gestione di una serie di emergenze. Il comma 2 specifica che l'oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze – stipulate obbligatoriamente dalle imprese con sede legale oppure con stabile organizzazione in Italia – per i danni causati da alcune categorie di eventi è riferito ai beni iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall'imprenditore che li impiega.
  L'articolo 2 dispone il rifinanziamento dell'APE sociale, incrementando l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 per l'anno 2026, 50 per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Dispone, inoltre, che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie.
  L'articolo 2-bis è volto ad autorizzare l'utilizzo, tassativamente entro il 2025, delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora residualmente presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Conseguentemente, a tal fine, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, anche per gli anni 2024 e 2025, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.
  L'articolo 3, ai commi da 1 a 4, stanzia un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, gli stanziamenti riguardano i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina. Il comma 4-bis – inserito in sede referente – dispone invece uno stanziamento di 4 milioni per l'anno 2025 al fine di sostenere le attività connesse all'evento Special Olimpics Winter Games, che si svolgerà a Torino nel 2025.
  L'articolo 4 incrementa di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  L'articolo 4-bis autorizza invece la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare.
  L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'a.s. 2024/2025. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame.
  L'articolo 6 interviene, ai commi 1 e 2, con disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento Pag. 10della milestone M1C1-72-bis del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi. Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, prevede che i componenti del Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici rimangano in carica fino all'emanazione del decreto ministeriale che stabilisce la composizione del predetto Consiglio superiore. Il comma 7-ter, anch'esso introdotto in sede referente, reca modifiche di coordinamento alle norme concernenti la struttura di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale medesimo. Il comma 7-quater, introdotto presso il Senato, sostituisce il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024 – che disciplina il potere, in capo al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi del Ministro per lo sport, di riprogrammare talune risorse del PNRR – estendendo la possibilità di finanziamento ai progetti volti alla realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale. Ai sensi del comma 8, dall'attuazione delle procedure recate dall'articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6-bis, comma 1, prevede la possibilità di demandare anche alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.), l'esecuzione degli interventi sugli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006». Il comma 2 reca disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici «Torino 2006», relative all'Agenzia per lo svolgimento dei suddetti Giochi e alla gestione e al mandato del commissario liquidatore. Il comma 3 stabilisce che, al termine della predetta gestione commissariale, le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine della stessa e assegnate alla citata Agenzia, ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate per legge alla Fondazione 20 marzo 2006 e al commissario liquidatore sono trasferiti alla regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza regione Piemonte S.p.A. Il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  L'articolo 6-ter, comma 1, estende le finalità della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, includendo il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del suddetto patrimonio e di efficientamento della spesa pubblica. Le spese di funzionamento della Cabina di regia possono essere utilizzate per una serie di finalità ivi indicate. Inoltre, per supportare l'attività della Cabina di regia è istituito un Consiglio tecnico-scientifico di esperti, senza nuovi oneri, per attività di analisi e studio, anche in materia di PNRR. Il comma 2 specifica che l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6-quater autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR.
  L'articolo 6-quinquies, ai commi 1, 2 e 4, individua le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, al fine di sistematizzare gli adempimenti in materia di controllo nell'attuazione del PNRR. Ai sensi del comma 3, gli adempimenti previsti per i soggetti attuatori costituiscono un presupposto necessario per ottenere le anticipazioni di cassa fino al 90 per cento per i pagamenti degli interventi PNRR. La verifica della documentazione da parte delle amministrazioni centrali costituisce,Pag. 11 in base al comma 5, il presupposto necessario per l'erogazione del saldo del finanziamento a favore dei soggetti attuatori e per le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea. Il comma 6 conferisce alla Ragioneria generale dello Stato il compito di implementare all'interno del sistema informatico ReGiS modalità semplificate in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo in esame. Infine, il comma 7 autorizza il Fondo IGRUE ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea in relazione alle partite contabili aperte dei programmi cofinanziati dai fondi europei. Il Fondo IGRUE provvede successivamente al recupero delle somme erogate nei confronti dell'amministrazione titolare del programma per cui è stata emessa la nota di addebito.
  L'articolo 6-sexies prevede che i ministeri, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le province e le città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali – misurato secondo l'indicatore previsto a legislazione vigente – e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le suddette amministrazioni sono altresì autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026. Per tali finalità il comma 1 pone un limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 2 provvede quindi alla copertura di tale onere. Il comma 3 detta misure per le medesime finalità di riduzione dei tempi di pagamento applicabili ai comuni con popolazione inferiore a 60.000 che abbiano fatto registrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali misurato secondo i parametri ivi indicati.
  Passando alle disposizioni del Capo II – recante «Disposizioni fiscali» –, faccio presente che l'articolo 7 – come modificato in sede referente – al comma 1 consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. Lo stesso comma 1 estende anche ad ulteriori categorie di soggetti ivi indicate la possibilità di usufruire del medesimo ravvedimento speciale, escludendo, tuttavia, la possibilità di beneficiare della riduzione del 30 per cento prevista al comma 6-quater del citato articolo. Il comma 1 inoltre consente che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati.
  L'articolo 7-bis, secondo quanto disposto dal comma 1, consente ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa. Il comma 2 prevede che a tali soggetti si applichi il regime di ravvedimento e, quindi, l'imposta vigente nei casi in cui l'adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024.
  L'articolo 7-ter costituisce la trasposizione, in termini identici, dell'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi. Il comma 1 dell'articolo 7-ter modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, introdotta dall'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Il comma 2 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui al comma 1 e alla relativa copertura.Pag. 12
  L'articolo 7-quater, al comma 1, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri.
  L'articolo 7-quinquies limita l'operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater) e della causa di cessazione del concordato prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativamente alle ipotesi ivi indicate.
  L'articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica. Il comma 1-bis – introdotto in sede referente – incrementa di 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma 1-ter – anch'esso introdotto in sede referente – dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari (PEF) delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.
  Fa poi presente che il Capo III – recante «Disposizioni in materia di Enti territoriali» – si apre con l'articolo 9, che al comma 1 riconosce alla Regione Siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023; l'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione. Il comma 2 attribuisce alla provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato. Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria rinviando a quanto disposto all'articolo 10 del decreto-legge in esame. Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di monitorare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome alla luce della nuova governance europea.
  L'articolo 9-bis stabilisce che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti al Comun General de Fascia – ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, in Trentino-Alto Adige – e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione Trentino-Alto Adige o dalla provincia di Trento.
  L'articolo 9-ter abroga le sanzioni applicabili in caso di mancata trasmissione, entro il termine prescritto dalla relativa procedura, di certificazione per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da parte degli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse alla suddetta emergenza, nell'anno 2022. Si tratta di risorse vincolate alle finalità per cui sono state assegnate. Non sono oggetto di restituzione le somme già versate dalle amministrazioni inadempienti ovvero a queste trattenute.
  L'articolo 9-quater modifica la disciplina sulle procedure conseguenti all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. Si demanda a un decreto ministeriale l'attuazione della novella.
  Passando alle disposizioni finanziarie e finali, di cui al Capo IV, evidenzia che l'articolo 10, comma 01, incrementa di circa Pag. 134 milioni per l'anno 2024 il limite di spesa – attualmente pari a 25,1 milioni – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze quale Fondo finalizzato all'erogazione ai partiti politici della quota del «due per mille» dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti possono loro destinare (a condizione che i partiti siano iscritti nella seconda sezione del registro dei partiti politici). La copertura finanziaria è assicurata attingendo alle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I restanti commi dell'articolo 10, come modificato in sede referente, recano la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, che indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
  L'articolo 10-bis, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne gli aspetti di competenza della I Commissione, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VII e XI, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (C. 2119 Governo). Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per ulteriori approfondimenti, fa presente che il decreto-legge in esame si compone di 12 articoli, suddivisi in 3 Capi, recanti rispettivamente: disposizioni in materia di lavoro (articoli da 1 a 3); disposizione in materia di sistema universitario (articoli da 4 a 7); disposizioni in materia di istruzione (articoli da 8 a 12).
  L'articolo 1, composto da 11 commi, reca misure di contrasto al lavoro sommerso. In particolare, prevede la sostituzione dell'INAIL all'ANPAL – soppressa a far data dal marzo 2024 – nella composizione della cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo e del Tavolo per il contrasto al caporalato. Per altro verso, stabilisce che nel bando pubblicato dall'INAIL per l'accesso alle risorse del Fondo istituito per finanziare l'acquisto di macchinari agricoli siano indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo. Prevede poi che il datore di lavoro iscritto nella lista di conformità dell'INL possa – e non debba, come prima previsto – non essere soggetto per i 12 mesi successivi a controlli, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Pag. 14Procura della Repubblica. L'articolo 1 dispone altresì l'istituzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale, applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori. Infine, stabilisce che l'INL assicuri l'accessibilità al Portale nazionale del lavoro sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza.
  L'articolo 2 dispone interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda. In particolare, riconosce per il 2024, per massimo dieci settimane, in deroga ai limiti di durata della CIGS e CIGO, un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.
  L'articolo 3 interviene sulla disciplina del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, prevedendo la sostituzione del comma 6-bis del predetto articolo. Nel dettaglio, dispone che, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già previsto a legislazione vigente per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, sia stabilito il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
  L'articolo 4, con cui si apre il Capo II – Disposizioni in materia di sistema universitario –, reca disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR. In particolare, al comma 1, istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate restano in carica fino al 15 aprile 2026. Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica.
  L'articolo 5 reca invece disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale (CUN) – nelle more della riforma dello stesso – prevedendo che quest'ultimo, nella composizione attualmente in carica, continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il mandato degli attuali componenti del Consiglio.
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di housing universitario, tese in primo luogo a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze e alloggi. In secondo luogo, estende l'applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari, alle procedure per le quali, nell'ambito della citata riforma, il ruolo di stazione appaltante è svolto dalla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenzia del demanio. Inserisce, inoltre, il Ministero dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima riformaPag. 15 del PNRR, tra i soggetti istituzionali titolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura. Prevede infine che, il Commissario straordinario possa avvalersi della medesima Struttura anche per le attività di supporto tecnico.
  L'articolo 7, in chiusura del Capo II, reca disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico per il completamento dei suddetti interventi nel Campus a Bovisa Milano.
  L'articolo 8, che apre il Capo III – Disposizioni in materia di istruzione – prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS Academy, anche nell'ambito del «Piano Mattei». A tale fine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa.
  L'articolo 9 precisa che anche i vincitori del concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25) a conseguire l'abilitazione mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.
  L'articolo 10 dispone l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
  L'articolo 11 prevede un incremento di 4 milioni di euro per il 2024 dell'autorizzazione di spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.
  L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge.
  Per quanto concerne gli aspetti di competenza della I Commissione, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del Capo I sono riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile» (articolo 1, commi da 1 a 4 e comma 11, articolo 2), oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.
  Sempre con riferimento alle disposizioni del Capo I, sono investite le materie inerenti la «previdenza sociale» e il «sistema tributario dello Stato», anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) ed e) della Costituzione. Vi sono altresì profili riconducibili alla competenza concorrente Stato-regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Le disposizioni del Capo II e del Capo III risultano prevalentemente riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
  A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale – al fine di distinguere le «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, dai «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre Pag. 16norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005).
  Per quanto concerne l'università, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423 del 2004 ha sottolineato che «si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento “autonomo” statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle “istituzioni di alta cultura, università ed accademie”, che “hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una “riserva di legge” statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie». Relativamente ai docenti universitari, la Corte, con sentenza n. 310 del 2013, ha confermato quanto già evidenziato nella sentenza n. 22 del 1996 – precedente la riforma del Titolo V della Costituzione –, ricordando che l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.
C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, rileva che il Comitato permanente per i pareri esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 630-B, recante «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica», approvata dalla Camera il 5 marzo 2024 e successivamente approvata, con modificazioni, dal Senato, in data 1° ottobre 2024.
  Rileva in proposito che la modifica introdotta al Senato ha un carattere meramente formale.
  Ricorda quindi che l'articolo 1 – non modificato dal Senato – reca le finalità e l'oggetto della proposta di legge. La finalità (comma 1) è quella di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore. L'oggetto della proposta è l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (comma 2).
  L'articolo 2, composto di un unico comma – ed interessato dalla correzione di carattere tecnico-formale effettuata al Senato – prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica attraverso la novella dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 92 del 2019 – con l'introduzione della lettera h-ter) (indicata come lettera h-bis) nel testo approvato dalla Camera) –, che ha istituito nelle scuole l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
  L'articolo 3 della proposta di legge, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che il provvedimento attiene principalmente alla materia «norme generali sull'istruzione», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), Pag. 17della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
C. 805 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, rileva che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla IX Commissione, della proposta di legge C. 805, recante «Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo», cui è abbinata la proposta di legge C. 347.
  Fa presente che la proposta di legge in esame, originariamente composta da 5 articoli, nel corso dell'esame in sede referente ha subito modifiche di cui darò di seguito conto, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per ulteriori approfondimenti.
  Rileva preliminarmente che la proposta di legge è finalizzata a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale, al fine di rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento, non consentendo tuttavia al privato, debitore dell'erario, di accedere a benefici economici legati alla rottamazione.
  Evidenzia che il contesto normativo vigente vieta per la maggior parte dei casi la radiazione di un veicolo per demolizione o per cancellazione laddove il medesimo veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo, cosiddetto «fermo fiscale». A seguito delle note dell'ACI del 2009, viene lasciata alla discrezionalità dei pubblici registri automobilistici (PRA) locali la valutazione e l'eventuale accoglimento di richieste di radiazione o demolizione di veicoli gravati da fermo. La proposta di legge in esame mira a superare questo ostacolo di natura pratica.
  Passando all'illustrazione dei contenuti della proposta di legge in esame, fa presente che l'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003, concernente l'«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso». In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 5 del citato decreto legislativo, concernente la raccolta dei veicoli destinati alla demolizione, inserendo il comma 8-bis, che prevede la possibilità di consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo – disposto ai sensi all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e del regolamento MEF n. 503 del 1998 – dal pubblico registro automobilistico (PRA), o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2022), per permetterne la demolizione. Il nuovo comma 8-bis specifica inoltre che rientrano tra questi veicoli anche quelli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione. Infine, dispone che in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario, o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non possa comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l'acquisto di un nuovo veicolo. L'ultimo periodo prevede l'impossibilità a procedere alla cancellazione in caso di radiazione per esportazione, pur in previsione di un'eventuale demolizione.
  Sottolinea che nel corso dell'esame in sede referente, all'articolo 5 del predetto decreto legislativo è stato altresì aggiunto il comma 8-ter, che pone in capo ai comuni, alle città metropolitane e alle province o Pag. 18all'ente proprietario della strada l'obbligo di certificare l'inutilizzabilità dei veicoli iscritti al PRA rinvenuti sul suolo pubblico, che non siano stati reclamati dai proprietari o che siano stati acquisiti per occupazione. Di tale decisione deve essere data comunicazione al proprietario risultante dal PRA, che può opporsi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata opposizione, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo. Tuttavia, evidenzia che la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo, in presenza di una serie di motivi, tra i quali quelli concernenti l'incolumità e la sicurezza pubblica.
  Il comma 2 dell'articolo 1 apporta delle modificazioni all'articolo 13 – recante «Sanzioni» – del suddetto decreto legislativo (n. 209 del 2003), al fine di incrementare da 3 mila a 10 mila euro la soglia minima dell'ammenda per le violazioni relative alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali (di cui all'articolo 6, comma 2 del citato decreto legislativo), nonché di incrementare da mille a 3 mila euro la soglia minima delle sanzioni amministrative relative alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione (di cui all'articolo 5, comma 1 del medesimo decreto legislativo).
  L'articolo 2 interviene invece sull'articolo 231 del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, modificando la disciplina relativa ai veicoli fuori uso ivi contenuta al fine di introdurre nel testo le medesime modifiche apportate all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003.
  Rileva poi che l'articolo 3 – precedentemente numerato come 4 – si compone di 4 commi, volti a disciplinare le procedure relative alla dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. In particolare, il comma 1 inserisce tra i servizi a domanda individuale, di cui al decreto del ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. Il comma 2 specifica che il costo complessivo e le tariffe di cui al precedente comma è stabilito dai comuni, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. Il comma 3, indica che, nei casi in cui i comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada certifichino l'inutilizzabilità dei veicoli iscritti al PRA rinvenuti sul suolo pubblico, che non sono stati reclamati dai proprietari o sono stati acquisiti per occupazione, il certificato di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso venga rilasciato dagli organi competenti per la polizia locale o dagli uffici competenti individuati dall'ente proprietario della strada. Il comma 4, da ultimo, dispone che, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, la dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso, rilasciata ai sensi del presente articolo, sia allegata alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile.
  L'articolo 4 – precedentemente numerato come 5 – reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Passando ai profili di competenza della I Commissione, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge, incidendo sulla facoltà di godimento e disposizione del bene – veicolo fuori uso sottoposto a fermo amministrativo – e quindi sul diritto di proprietà del veicolo, risulta prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – IntervienePag. 19 il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 10.10.

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, dopo aver dato conto delle sostituzioni, come richiesto per le vie brevi, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.15.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.16, di cui è cofirmataria, anche ricollegandosi a quanto affermato nella precedente seduta avente a oggetto il provvedimento attualmente in esame, esprime perplessità circa un'Alta corte che funge da giudice al contempo di prima e di seconda istanza. Ritiene che le competenze assegnatele siano di difficile conciliazione con quelle che vengono mantenute in capo ai due Consigli superiori. Pone altresì l'attenzione sull'incompatibilità dei membri dell'Alta corte con altri incarichi, lamentando un'assenza di coordinamento con l'articolo 111, comma 7, della Costituzione, e sottolineando come, peraltro, il rilievo non pervenga dall'opposizione ma dalla documentazione predisposta dagli uffici. Pur concedendo che non si tratterebbe di una disposizione impugnabile, rileva come l'articolo 105, comma 8, della Costituzione, così come disegnato dalla riforma, riserva alla legge ordinaria la complessa disciplina circa le norme di funzionamento dell'Alta corte, per cui, senza il necessario coordinamento con l'articolo 111, comma 7, della Costituzione, il problema dell'impugnabilità si porrebbe non tanto in relazione al provvedimento di revisione costituzionale, quanto per la successiva legge ordinaria di attuazione.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.16, si dice contrario alla previsione di un'Alta corte che, così disegnata, finisce per costituire un giudice speciale, in violazione della previsione espressa dell'articolo 102, comma 2, della Costituzione. Afferma che in effetti una giurisdizione «disciplinare» costituisce pur sempre una «giurisdizione», che nella specie sarebbe composta da veri e propri giudici la cui particolare funzione sarebbe l'applicazione delle sanzioni verso i magistrati, sulla base del codice delle violazioni disciplinari che si rinvengono nell'ambito di decreti legislativi.
  Peraltro, sottolinea come il carattere «speciale» di tale giurisdizione sarebbe rafforzato dalla modalità prevista per la sua composizione, ossia, tra le altre, l'estrazione a sorte tramite elenchi predisposti dal Parlamento in seduta comune, in spregio dei criteri di professionalità e di quelli posti a garanzia della rappresentatività delle varie componenti della magistratura: in effetti, l'articolo 101, comma 2, della Costituzione stabilisce che i giudici si distinguono tra loro soltanto per funzioni, di merito e di legittimità. Fa presente che la riforma predispone un assetto tale per cui sono presi in considerazione i soli magistrati che hanno ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi, i quali raramente tornano a svolgere un ruolo di merito. È dell'avviso che, così facendo, sarebbe ulteriormente ristretto il novero dei soggetti suscettibili di comporre l'Alta corte, a detrimento della rappresentatività di quest'ultima.
  Infine, ritiene che l'orientamento culturale di un collegio giurisdizionale dipenda anche dalla provenienza e dall'età dei giudici che lo compongono e che, pertanto, la previsione dianzi ricordata orienti anche le decisioni, dal momento che la formazione culturale preponderante all'interno dell'Alta corte sarebbe quella propria dei soli Pag. 20giudici di legittimità. Ricorda che all'esercizio di questa funzione si arriva, spesso, solo dopo aver superato la settima valutazione di professionalità, perciò ci si riferisce a giudici con una certa anzianità. Esprime quindi il timore che la discussione all'interno dell'Alta corte potrà essere meno articolata e che un giudice speciale, già di per sé problematico, esprimerà pure un unico orientamento culturale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.16, 4.17 e 4.18.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Gianassi 4.19, di cui è cofirmataria, chiedendo una maggiore attenzione da parte della maggioranza alla scrittura di una riforma tanto importante della Costituzione. Nello specifico, ritiene che le modalità con cui è composta l'Alta corte siano errate, consistendo in un mero sorteggio e non nella valutazione di competenze, anzianità di servizio, o ancora del fascicolo del magistrato. Richiama altresì l'attenzione della maggioranza sul fatto che, in passato, si diceva che non fosse possibile vigilare sull'attività del singolo magistrato. Tuttavia, la «riforma Cartabia» ha introdotto il fascicolo del magistrato, che permette una valutazione puntuale e specifica della magistratura che peraltro, all'epoca, contestò la riforma. Ritiene del tutto incoerente, pertanto, che, pur in presenza un fascicolo del magistrato, si componga comunque l'Alta corte con funzioni anche disciplinari sulla base di un sorteggio.
  Rileva, inoltre, come tale meccanismo di sorteggio non abbatterà le correnti della magistratura, ma le cristallizzerà innanzitutto in due filoni, quello dei giudici e quello dei pubblici ministeri. A questo si aggiungerà il rischio che i meccanismi di potere si trasleranno sui criteri di formazione dell'elenco dal quale si estraggono i nominativi.
  Ricorda, infine, che all'Alta corte si trasferisce anche la competenza sui procedimenti disciplinari, esprimendosi in tal modo una maggiore invasività della politica nella funzione giurisdizionale, ma esclusivamente a detrimento della magistratura ordinaria, poiché le magistrature amministrative non vengono toccate dalla riforma. Esprime preoccupazione nei confronti dello smantellamento dei principi della democrazia liberale cui si assiste, facendo notare che tali principi vigono a tutela di tutte le minoranze, cui un giorno l'attuale maggioranza potrebbe appartenere.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.19, 4.20 e 4.21.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento Gianassi 4.22, di cui è cofirmataria, lamenta le maglie piuttosto larghe che la riforma costituzionale lascia alla legge ordinaria di attuazione, anticipando quanto affermerà a proposito dell'articolo 5 della proposta di legge costituzionale, e specificatamente circa l'assenza di chiarezza sull'accesso alle due figure distinte del magistrato giudicante e del pubblico ministero.
  Tiene a sottolineare due aspetti: il primo, già affrontato in interventi precedenti, è l'estrazione a sorte; il secondo è l'eterogenesi dei fini che si viene a creare modificando l'articolo 105 della Costituzione. Ricorda che, a questo proposito, la maggioranza ha sempre affermato che la separazione delle carriere mira a riequilibrare i poteri di un pubblico ministero troppo forte rispetto ai giudici. Ora, a fronte di questo intendimento, è perplessa dalla previsione di un Consiglio superiore dei soli pubblici ministeri, che rispetto all'intenzione iniziale appare del tutto incongruente in quanto rafforzerà la categoria, istituendo una figura di «super poliziotto» a capo della polizia giudiziaria. Segnala che ciò è esattamente il contrario di quanto accade nelle democrazie anglosassoni, che si vorrebbero imitare e che il ministro Nordio cita regolarmente.
  Ribadisce che rafforzare in questo modo il pubblico ministero rappresenta l'eterogenesi dei fini rispetto agli obiettivi di alcuni colleghi della maggioranza, che in tal Pag. 21senso hanno presentato alcune delle proposte abbinate al disegno di legge in esame.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.22, 4.23 e 4.24.

  Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 4.35, di cui è cofirmatario, relativamente all'estrazione a sorte prevista al terzo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione, ritiene che, se essa poteva avere un senso sulla base di proposte sostenute da alcuni eminenti costituzionalisti come Michele Ainis, non se ne vede il senso per un'Alta corte, organo nuovo con un compito centrale, ossia la giurisdizione disciplinare.
  Afferma che sarebbe stata di gran lunga preferibile una forma di elezione che passasse anche attraverso la conoscenza del curriculum, della storia, dell'equilibrio dei singoli magistrati chiamati a tali funzioni. Invita, pertanto, la maggioranza a rivedere il meccanismo di sorteggio, se non in questa fase, che pare chiusa all'ascolto delle opposizioni, perlomeno in quella dedicata al dibattito in Assemblea.

  Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Bonafè 4.25, tiene ad associarsi alle considerazioni svolte dal collega Fornaro. Ribadisce che il suo gruppo politico è favorevole alla separazione delle carriere, ma questa deve essere disciplinata in modo coerente e non tramite un sorteggio in tal modo predisposto. Pertanto, ritiene che sia assolutamente necessaria e imprescindibile una valutazione più compiuta del meccanismo.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 4.25.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 4.26, di cui è cofirmataria, sottolinea la seconda eterogenesi dei fini, dopo quella relativa alla composizione della corte, e si dice convinta che i colleghi della maggioranza l'abbiano egualmente rilevata: a fronte di un'intenzione di separare pubblico ministero e giudice, si trasferisce la giurisdizione disciplinare a un'unica Alta corte in cui pubblico ministero e giudice siedono nello stesso collegio. Ritiene che ciò sia privo di senso e distorsivo rispetto all'intento della riforma.
  Invita, inoltre, a un'ulteriore riflessione, poiché il pubblico ministero assume un peso numerico ben maggiore rispetto a quello che ha attualmente, paradossalmente rafforzandosi, così distorcendo, più che riformando, le attuali previsioni costituzionali.

  Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonafè 4.26, afferma di voler cogliere l'occasione per ulteriori riflessioni sul ruolo del sorteggio, meccanismo che conduce a riflettere sulle vere intenzioni della riforma. È dell'avviso che i magistrati soffriranno, rispetto alle altre categorie professionali, di una prima discriminazione, dal momento che non potranno più votare e scegliersi i propri rappresentanti, il che è già estremamente grave e rappresenta un'umiliazione che si vuole infliggere alla categoria.
  Inoltre, evidenzia come dalle audizioni sia emerso un ulteriore aspetto interessante, ossia che la maggioranza vede la magistratura come una corporazione omogenea nella quale non deve esserci spazio per una pluralità di idee.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 4.26, 4.27 e 4.28.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Bonafè 4.29, di cui è cofirmataria, per porre all'attenzione della Commissione il procedimento di formazione dell'Alta corte; ciò, non solo con riferimento al sorteggio e all'indicazione dell'elenco, che sarebbe stilato dal Parlamento in seduta comune – cioè dalla politica –, ma anche con riferimento alle funzioni e al regime delle incompatibilità dell'Alta corte. Afferma che, proprio sulle incompatibilità, la riforma lascia maglie eccessivamente larghe alla legge ordinaria. Occorrerebbe maggiore chiarezza sul procedimentoPag. 22 di formazione e sulle competenze, così come su altre parti della riforma, e in generale una maggiore cautela nel disegnare l'Alta corte.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 4.29 e 4.30.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 4.31 e Bonafè 4.32, ritiene che sia sbagliato trasferire all'Alta corte la giurisdizione disciplinare, così come è sbagliato lasciare al CSM solo la parte delle attuali funzioni che è legata alle assunzioni, ai trasferimenti e alle valutazioni di professionalità. Al contrario, afferma che il CSM dovrebbe mantenere le competenze attuali, e l'Alta corte dovrebbe essere configurata come una giurisdizione di seconda istanza. È dell'avviso che sarebbe assai più logico che l'Alta corte si configuri come un'istanza di secondo grado, un giudice di appello a fronte, peraltro, di ben due Consigli superiori che la riforma creerebbe. Invita, pertanto, a una riflessione più approfondita in tal senso.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 4.31 e Bonafè 4.32.

  Federico FORNARO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 4.33.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 4.33.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zaratti 4.34, che sottoscrive. Sottolinea che la competenza sulle promozioni all'Alta corte determina la terza eterogenesi dei fini rispetto alle intenzioni della riforma, poiché il CSM sarebbe spogliato delle proprie prerogative e agirebbe senza collegamento logico rispetto all'Alta corte. Ritiene che l'articolo intero della proposta di legge costituzionale avrebbe dovuto essere scritto diversamente.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 4.34, Boschi 4.35, Gianassi 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 e 4.45.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.46, rileva che l'Alta corte viene definita «disciplinare» e le viene affidata la giurisdizione disciplinare nei confronti di magistrati giudicanti e requirenti. Si dice perplessa dal fatto che, se all'Alta corte, composta tramite sorteggio, è affidata questa giurisdizione, è chiaramente leso il principio della giurisdizione domestica rispetto all'attività svolta dai magistrati.
  Ricorda, soprattutto, che al CSM giudicante in funzione disciplinare la Corte costituzionale ha riconosciuto natura giurisdizionale ai fini della proposizione delle questioni di legittimità costituzionale, pertanto è rischioso configurare l'Alta corte come un giudice tanto di prima quanto di seconda istanza. Ricorda che la diversità del giudice di primo e di secondo grado risponde a un'esigenza di garanzia, per cui l'Alta corte dovrebbe svolgere solo attività di appello.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.46 e 4.47.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.48, di cui è cofirmataria, si ricollega al ragionamento generale fatto poc'anzi dalla collega Serracchiani per affermare che, nel provvedimento attualmente all'esame della Commissione, troppi punti sono incongruenti e ai limiti della legittimità costituzionale.
  Soprattutto, stigmatizza la previsione secondo cui l'Alta corte è giurisdizione di prima e di seconda istanza, che potrebbe essere senza dubbio migliorata pur senza arrivare alla soppressione dell'intero articolo della proposta di legge costituzionale, ad esempio prevedendo che sia competente solo nei giudizi d'appello.
  Lamenta, infine, l'assoluta indisponibilità al confronto da parte della maggioranza sull'altro grande tema sul quale il Pag. 23Partito Democratico è intervenuto più volte, quello dell'estrazione a sorte dei componenti, criterio inadeguato che lascia al caso la composizione di un organo delicatissimo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.48 e 4.49.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.50, di cui è cofirmataria, segnala una questione su cui ritiene che occorrerebbe un'ulteriore riflessione approfondita. In effetti, ricorda come gli illeciti disciplinari della magistratura siano stati esplicitamente tipizzati dalla riforma dell'ordinamento giudiziario entrata in vigore tra il 2005 e il 2006, che li ha distinti in tre categorie: inerenti all'esercizio della funzione, estranei all'esercizio della funzione, e derivanti da reato.
  Rileva, invece, che, nel testo del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, il nuovo articolo 105 della Costituzione non vi farebbe affatto riferimento, rinviando piuttosto alla legge ordinaria il compito di determinare tali illeciti. Tuttavia, come affermato, questa previsione c'è già, per cui non si comprende come non vi sia stato un pur minimo coordinamento tra le norme, che ha ceduto il passo alla totale invasione di campo della politica nella sfera giurisdizionale. Ritiene che sarebbe stato sufficiente un mero rinvio alle norme contenute nella legge sull'ordinamento giudiziario.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.50, Bonafè 4.51, 4.52, 4.53, 4.54 e 4.55.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 4.56, di cui è cofirmataria, segnala che l'ottavo comma rinvia alla legge ordinaria, la quale dovrebbe occuparsi dell'indicazione della composizione dei collegi e della loro varia disciplina.
  A tale proposito, è dell'avviso che una delega così ampia alla legge ordinaria sia un errore, poiché l'articolo 105 della Costituzione, nel disegnare i principi fondanti della funzione giurisdizionale, volle mantenere autonomia e indipendenza tra i poteri dello Stato, per evitare sovrapposizioni o scontri. Insiste sul fatto che una delega così ampia non aiuterebbe neanche il legislatore, nel momento in cui dovrà definire tali discipline.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonafè 4.56, gli identici emendamenti Bonafè 4.57 e Auriemma 4.58, nonché gli emendamenti Gianassi 4.59, 4.60 e 4.61.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.62, ritiene che l'attribuzione della verifica della correttezza della decisione in capo allo stesso organo che l'ha emessa sia contraria a ogni principio giurisdizionale, poiché occorre che un giudice diverso valuti una decisione precedentemente emessa.
  Spiegandone la ratio, afferma che, nell'ambito della stessa corte, si adotteranno direttive, linee di giudizio, orientamenti, cui sarà necessario attenersi affinché vi sia omogeneità delle decisioni. Risulta allora chiaro che andare davanti allo stesso giudice in diversa composizione, che emette la decisione sulla base delle linee predette, e che non sconfesserà mai la precedente decisione, è come non riconoscere un doppio grado di giudizio di merito.
  Inoltre, si chiede che ne sarà del ruolo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del loro giudizio di legittimità. Prende atto di quanto affermato fino a oggi, ossia che il ricorso alle Sezioni Unite continuerà a essere configurabile, e tuttavia rileva che l'attuale riforma scrive una norma di carattere costituzionale che fa riferimento a un doppio grado di giudizio per i soli motivi di merito, per di più dinanzi al medesimo collegio. Ricorda che, se non fosse consentito un ricorso alle Sezioni Unite, ciò significherebbe escludere dalla valutazione di legittimità il giudice di legittimità, ossia un quadro fondamentale per assicurare la correttezza della decisione, che non può essere rimessa esclusivamente all'Alta corte disciplinare, organismoPag. 24 giurisdizionale che di per sé valuta il merito.
  Ritiene ancora più inconcepibile una tale configurazione, tantopiù che un simile meccanismo decisionale non si riscontra in nessun altro settore, in nessun'altra giurisdizione, in nessun altro Paese. Quanto all'Italia, afferma che, tenuto conto che si crea un giudice speciale, si determinerebbe un'inconciliabilità tra gli articoli 102 e 105 della Costituzione, un'antinomia interna alla Carta; su questo rischio la maggioranza dovrebbe intervenire.

  Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.62 e associandosi alle parole del collega Cafiero de Raho, soprattutto circa il ricorso per cassazione per motivi di legittimità, aggiunge che la possibilità di impugnare una decisione dinanzi allo stesso organo che l'ha emessa rappresenterebbe un unicum anche all'interno del nostro ordinamento, dove il principio è che la parte soccombente può chiedere la revisione della sentenza a un altro giudice, diverso, spesso con un'esperienza maggiore rispetto al giudice di primo grado.
  Nella proposta di legge costituzionale all'esame della Commissione il secondo grado viene invece vanificato, creando una contraddizione tra i principi ordinamentali. Ritiene altresì che sussistano delicati profili d'incostituzionalità relativi all'articolo 3 della Carta, in riferimento a una discriminazione evidente verso i giudici destinatari di una sanzione disciplinare.
  In definitiva, si dice convinta che, senza gli opportuni chiarimenti su tali punti, la proposta di riforma costituzionale sia assolutamente inadeguata.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.62, 4.63 e 4.64.

  Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.65, afferma che un intervento che avrebbe potuto essere ragionevole, in termini di rapporti tra giudici e pubblici ministeri, sarebbe stato quello di dare alle parti del processo eguali garanzie e strumenti, anche nel processo amministrativo, dove il convenuto, ossia l'avvocatura dello Stato, siede dal lato del collegio giudicante, il che, anche visivamente, non è tollerabile.
  Ritiene che sia invece evidente che l'attuale proposta di riforma non mira a una piena attuazione del giusto processo secondo i principi elaborati dalle corti europee e dall'articolo 111 della Costituzione, ma vuole umiliare la categoria della magistratura con questo e altri criteri insensati, come il sorteggio.
  In definitiva, esprime il rammarico del Movimento 5 Stelle, che attendeva interventi a tutela delle parti e non un depotenziamento dell'organo di rappresentanza della magistratura.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.65 e 4.66.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.67, rileva come l'effettività dell'operatività dell'Alta corte sia messa a rischio, oltre che dalla previsione che le attribuisce la giurisdizione disciplinare sia in prima sia in seconda istanza, anche dalla disposizione in materia di incompatibilità di cui al sesto comma del nuovo articolo 105 della Costituzione. Rileva che, diversamente da quanto previsto per l'attuale CSM – il cui regolamento impone che i componenti della sezione disciplinare vengano assegnati ad una sola commissione –, sulla base della formulazione del testo in esame i membri dell'Alta corte possono assumere funzioni amministrative e disciplinari. Considerata la limitata consistenza dell'Alta corte, ritiene ragionevole prevedere comunque un discreto numero di casi di incompatibilità che ne renderanno difficile il funzionamento, aggiungendo che il nuovo articolo 105 non fornisce indicazioni in merito e si limita a rinviare alla legge ordinaria. Nel richiamare la contrarietà del suo gruppo all'istituzione dell'Alta corte e dunque l'ipotetico favore ad una sua mancata operatività, manifesta tuttavia il dispiacere di vedere messi a rischio l'applicazione della Pag. 25Costituzione, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura oltre che la corretta interazione tra i diversi poteri dello Stato. Evidenzia quindi in conclusione come la confusa formulazione del nuovo articolo 105 sia destinata a mettere in crisi lo strumento di controllo e di vigilanza sull'attività dei magistrati, rendendo difficile l'emanazione di un giudizio terzo e imparziale, soprattutto avuto riguardo all'azione disciplinare.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.67.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) interviene sull'emendamento Gianassi 4.68, richiamando in particolare il contenuto del terzo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione relativo alla composizione dell'Alta corte, che diversamente da quanto previsto per l'attuale Consiglio superiore della magistratura prevede la prevalenza della componente laica su quella togata. Rileva che la prevalenza dei togati nell'attuale sezione disciplinare del CSM significa garantire in maniera robusta l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, assicurando che le valutazioni disciplinari siano rispondenti al comune sentire dei magistrati. Fa presente che al contrario la disposizione in esame indebolisce l'azione disciplinare, riverberandosi anche sui valori dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura che il disegno di legge vorrebbe a suo dire difendere. Rileva quindi come – contrariamente a quanto affermato nel testo in esame – tali valori siano costantemente affievoliti, già a partire dal ricorso al sorteggio per l'individuazione dei componenti dell'Alta corte, metodo che non garantisce la professionalità, la competenza e l'interesse verso il settore specifico. Aggiunge che la composizione dell'Alta corte si traduce, sul piano dell'effettività dell'azione, in un quadro decisionale fortemente influenzato dalla componente laica, con il grave rischio di interpretare in modo surrettizio ed aggressivo i comportamenti dei magistrati. Fa presente che proprio l'aspetto disciplinare è quello che più preoccupa la magistratura, sottolineando come un'Alta corte così composta potrebbe rivelarsi più propensa ad accogliere eventuali tentazioni di piegare i comportamenti, nel caso in cui un magistrato sia sotto attacco per una decisione invisa al Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.68, Bonafè 4.69, 4.70, 4.71, 4.72 e 4.73.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.35, è ripresa alle 11.45.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 4.74 e Cafiero De Raho 4.75

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che l'onorevole Fornaro ha sottoscritto l'emendamento Zaratti 4.76.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ringrazia il collega Zaratti che con l'emendamento 4.76 ha posto il tema non banale del rispetto della parità di genere all'interno di un organismo chiamato ad assumere decisioni importanti sulla vita e sull'attività dei magistrati oltre che rilevanti per gli stessi cittadini. Si tratta a suo parere di una questione significativa, meritevole di riflessione da parte della maggioranza, tanto più se si considera la sempre crescente presenza del genere femminile sia in termini di iscrizione alla facoltà di giurisprudenza sia nella partecipazione ai concorsi in magistratura. Considera quindi importante che si intervenga in questa fase alla modifica della disposizione, sottolineandone la mancanza di chiarezza e l'eccesso di delega allo strumento della legge ordinaria.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) si unisce ai ringraziamenti al collega Zaratti, ritenendo giusto e opportuno il riferimento al rispetto della parità di genere nella composizione dell'Alta corte, tanto più che i suoi componenti sono individuati con il prevalente ricorso al metodo del sorteggio, affidandosi di conseguenza alla casualità e non certamentePag. 26 al merito e alla competenza. Fa presente che con l'approvazione dell'emendamento del collega Zaratti si potrebbe quanto meno introdurre un correttivo al fine di valorizzare la presenza femminile all'interno dell'Alto corte, evitando che la casualità del sorteggio comporti in un organismo caratterizzato da competenze così delicate la presenza di membri appartenenti ad un unico genere.

  Federico FORNARO (PD-IDP), nel ricordare che sono già stati accantonati emendamenti orientati nella medesima direzione, chiede che per coerenza venga disposto l'accantonamento anche dell'emendamento Zaratti 4.76.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, anche a nome degli altri relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 4.76. Avverte quindi che l'onorevole Fornaro ha sottoscritto gli emendamenti Zaratti 4.77 e 4.78.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 4.77 e 4.78, Gianassi 4.79, 4.80, 4.81 e 4.82 e Bonafè 4.83, 4.84 e 4.85.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) richiamato il contenuto del quarto e del quinto comma del nuovo articolo 105, sollecita la maggioranza a valutare se, in linea con il suggerimento contenuto nel dossier predisposto dagli uffici, valga o meno la pena di specificare se il divieto di ricoprire l'incarico di giudice sia assoluto o si riferisca esclusivamente all'impossibilità di essere preposto allo stesso incarico nel solo periodo quadriennale immediatamente successivo a quello in scadenza, potendo quindi partecipare alle successive elezioni. Nel rilevare che la genericità della definizione comporta il rischio di compromettere il funzionamento dell'Alta corte, acclarata l'indifferenza della maggioranza verso le altre questioni sin qui poste, ritiene che almeno sui necessari chiarimenti in ordine al divieto di rinnovo dell'incarico si debba intervenire.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 4.86.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 4.87 intende sopprimere il quarto comma del nuovo articolo 105, secondo cui il presidente dell'Alta corte è eletto tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. Nel ritenere che il presidente dell'Alta corte debba essere una figura autorevole e di rilievo, sollecita una riflessione sulla formulazione attuale, sottolineando come non sia convincente una norma che preveda l'ipotesi della scelta anche tra i soggetti estratti a sorte.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 4.87 e Alfonso Colucci 4.88.

  Federico FORNARO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 4.89.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 4.89, Gianassi 4.90 e 4.91 e Bonafè 4.92, 4.93, 4.94.

  Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.96 a sua prima firma, rileva come il quinto comma del nuovo articolo 105, relativo alla durata quadriennale dell'incarico di giudice dell'Alta corte e all'impossibilità del suo rinnovo, non sia sufficiente a bilanciare le forti criticità del provvedimento in esame. Tiene a ricordarne alcune, a partire dalla scelta di ricorrere al metodo del sorteggio per l'individuazione dei componenti dei due CSM e dell'Alta corte, scelta che non garantisce la professionalità e oltretutto, sulla base dei requisiti fissati, taglia fuori la parte più giovane e più innovativa della magistratura. Nel domandarsi per quale ragione si sia voluta limitare la platea ai soli magistrati di legittimità, aggiunge che per i togati non è stata prevista una soluzione analoga a quella adottata per i laici, i quali sono estratti a sorte nell'ambito di un elenco previamente compilato per elezione dal Parlamento.Pag. 27 Rileva inoltre la prevalenza della componente laica, agganciata ad una nomina di matrice politica, che costituisce una grave vulnus dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, avendo la conseguenza di rendere l'Alta corte più suscettibile ai diktat politici. In conclusione, richiama la disposizione che prevede l'esame delle impugnazioni da parte dello stesso organo che ha emesso la sentenza di primo grado, aggiungendo che il mancato ricorso per cassazione determina una discriminazione dei magistrati rispetto agli altri funzionari pubblici, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Chiede infine di votare in senso favorevole all'emendamento a sua prima firma 4.96.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafè 4.95 e Alifano 4.96. nonché gli emendamenti Gianassi 4.97 e Bonafè 4.98 e 4.99.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 4.100 e Auriemma 4.101, insiste per una revisione delle funzioni dell'Alta corte, non soltanto con riguardo alla competenza sia in prima che in seconda istanza, ma anche relativamente alla tipologia di attività ad essa affidate. Segnala a tale proposito che le competenze attribuite all'Alta corte comportano la consultazione del fascicolo personale del magistrato, disciplinato da legge ordinaria, nel quale sono raccolte le attività svolte e le decisioni svolte nel percorso professionale, Invita dunque ad una riflessione in ordine all'esigenza di garantire la coerenza dell'azione dell'Alta corte con le diverse norme ordinarie che disciplinano l'attività dei magistrati. Con specifico riguardo alla giurisdizione disciplinare, sollecita un'ulteriore riflessione da parte di maggioranza e Governo dal momento che la disposizione in materia di incompatibilità rischia di rendere difficoltoso il funzionamento dell'Alta corte. Chiede quindi che gli identici emendamenti vengano accantonati, rilevando come la formazione dell'organo meriti una riflessione al fine di evitare i profili di illegittimità costituzionale derivanti dall'ampia delega allo strumento della legge ordinaria.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 4.100 e Auriemma 4.101.

  Federico FORNARO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 4.102, sollecitando su di esso la riflessione della maggioranza e del Governo, dal momento che in tal modo si viene a colmare una lacuna del testo, prevedendo che anche l'incarico di membro della giunta regionale sia incompatibile con l'ufficio di giudice dell'Alta corte.

  Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 4.102, ritenendo fondamentale l'integrazione del testo da esso proposta. Ne chiede l'accantonamento, ricordando che l'esercizio della professione di avvocato è consentito ai parlamentari e non invece a chi ricopra incarichi governativi.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 4.102, rilevando l'esigenza di prevedere l'incompatibilità dell'incarico di assessore con quello di giudice dell'Alta corte, in coerenza con quanto disposto dal testo unico sugli enti locali. Nel ricordare che molte regioni disciplinano analogamente le incompatibilità delle cariche di assessore e di consigliere, chiede di accantonare l'emendamento.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, anche a nome degli altri relatori, dichiara di non accogliere la richiesta di accantonare l'emendamento Zaratti 4.102, facendo presente la possibilità di chiarire la disposizione in altra sede.

  Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur riconoscendo la discrezionalità dei relatori sulle richieste di accantonamento, precisa che non vi è altro luogo oltre quello del testo in esame per chiarire la disposizione. Fa infatti presente che si può considerare ultronea l'integrazione proposta ma non si può intervenire con legge ordinaria, a pena di violare la Costituzione.

Pag. 28

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, precisa che intendeva riferirsi alla possibilità di modificare il testo nel corso dell'esame in Assemblea.

  Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel richiamare l'atteggiamento corretto delle opposizioni che senza alcun intento ostruzionistico hanno posto questioni di merito, critica il fatto che comunque non vengano fornite risposte da parte della maggioranza. Ribadisce che la professione di avvocato può essere svolta da un parlamentare essendo invece incompatibile con lo svolgimento di incarichi di governo.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, con riguardo alla richiesta di accantonamento, chiarisce di aver prospettato l'eventualità di una riflessione in vista della discussione in Assemblea.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 4.102 e Bonafè 4.103.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 4.104 volto a sopprimere il settimo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione che appare difficilmente compatibile con il sistema generale, dal momento che attribuisce la competenza sulle impugnazioni al medesimo organo che ha emesso la sentenza di primo grado. Aggiunge che la disposizione appare in contraddizione con lo stesso orientamento della maggioranza, alla base della riforma in esame, secondo cui pubblici ministeri e giudici vanno separati per garantire l'imparzialità delle decisioni e per evitare il condizionamento della magistratura giudicante ad opera della magistratura requirente. Rilevato come nel caso specifico non interessi evidentemente l'imparzialità di chi assume le decisioni, precisa che a nulla serve aver previsto l'esclusione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata, dal momento che i membri dell'Alta corte opereranno sulla base di orientamenti e linee guida preventivamente individuati, secondo una prassi fondata sulla condivisione originaria dei principi. Ritiene pertanto che la formulazione del settimo comma dell'articolo 105 non garantisce in alcun modo l'imparzialità delle decisioni, in contrasto con il dichiarato intento della maggioranza e con i principi del nostro ordinamento e di tutte le democrazie, secondo cui l'impugnazione di una sentenza non può essere ammessa dinanzi al medesimo giudice che l'ha emessa.

  Rachele SCARPA (PD-IDP) fa presente che anche il Partito democratico, con l'emendamento 4.105 della collega Bonafè, intende sopprimere il settimo comma dal momento che con la disposizione che prevede l'impugnazione dinanzi alla medesima corte che ha emesso la sentenza di primo grado vengono meno la terzietà e l'imparzialità delle decisioni, la cui salvaguardia sarebbe l'obiettivo dichiarato della maggioranza. Sollecita dunque una riflessione, richiamando il suggerimento contenuto nel dossier predisposto dagli uffici a valutare l'opportunità di coordinare la previsione relativa al regime di impugnazione delle sentenze pronunciate dall'Alta Corte con l'articolo 111, settimo comma , della Costituzione, che prevede che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Cafiero De Raho 4.104 e Bonafè 4.105.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), nel richiamare l'attenzione sul contenuto dell'ottavo comma del nuovo articolo 105, che rinvia ad una legge ordinaria le norme necessarie al funzionamento dell'Alta corte, manifesta la propria preoccupazione in ordine alla convinzione che questa non sia la sede opportuna per assumere decisioni di modifica del testo. Nel prevedere che sulla legge ordinaria si scaricheranno la confusione e l'inadeguatezza del testo della riforma, ritiene che l'Assemblea non sia il Pag. 29luogo più adeguato a valutare e ad introdurre indicazioni specifiche e puntuali al testo in esame, sottolineando come in Commissione si sarebbe svolto un lavoro migliore e più costruttivo. Ribadisce in conclusione che l'ottavo comma dell'articolo 105 apra la strada ad un eccesso di delega allo strumento della legge ordinaria.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 4.106 e Alfonso Colucci 4.107.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 4.108 ritenendo opportuna e assolutamente non ultronea la precisazione che le sanzioni demandate alla legge ordinaria dall'ottavo comma dell'articolo 105 sono quelle disciplinari. Rilevata infatti la necessità di tale precisazione nel momento in cui nel testo manca qualsiasi riferimento alla tipizzazione degli illeciti disciplinari già prevista per legge, fa presente la pericolosità dell'ottavo comma in ragione dell'ampiezza e della genericità della sua formulazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 4.108.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, a nome anche degli altri relatori, onorevoli Bordonali e Michelotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua prima firma 5.2, volto a sopprimere l'articolo 5 che modifica l'articolo 106 della Costituzione con lo scopo dichiarato nella relazione illustrativa del provvedimento di «confermare l'assoluta autonomia della carriera dei magistrati requirenti rispetto a quella dei giudicanti, prevedendo, di conseguenza, anche per i primi, analogamente alle altre professioni indicate nella norma, la possibilità di essere ammessi, in via straordinaria, alla funzione giudicante di legittimità». Rilevando a tale proposito come nello stesso tempo si intervenga sulla nomina dei magistrati senza disporre espressamente in ordine alla necessità di concorsi separati, ritiene che l'articolo 5 costituisca la cartina al tornasole di un testo poco razionale e assai confuso. Sollecita pertanto una riflessione circa la reale ratio della norma, invitando ad intervenire sul testo in sede di Commissione e non in Assemblea.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Alifano 5.1, Bonafè 5.2, Zaratti 5.3.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara di non comprendere per quale ragione l'articolo 5 del disegno di legge di revisione costituzionale, che interviene sull'articolo 106 della Costituzione, non preveda la separazione dei concorsi per la nomina dei magistrati. Ravvisa in questo senso un'incoerenza nel progetto di riforma costituzionale in esame, finalizzato alla separazione delle carriere, ma che appare conseguire tale obbiettivo solo a metà. Si domanda quindi perché non si sia disposta la separazione delle carriere a monte, oltre che a valle, e perché non si sia provveduto alla creazione di due Alte corti disciplinari.
  Per altro verso, ritiene che l'ordinamento giuridico italiano già garantisce la separazione delle funzioni e la terzietà del giudice, princìpi che ora rischiano uno stravolgimento, dal momento che è rimessa alla legge ordinaria la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura e il dettato costituzionale è poco chiaro sul punto.

  La Commissione respinge l'emendamento Boschi 5.4.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Gianassi 5.5 e Auriemma 5.6, in assenza di una spiegazione sul punto da parte della relazione illustrativa del disegno di legge di revisione costituzionale, si domanda quale sia la ratio della riforma, che da un lato lascia Pag. 30inalterato il primo comma dell'articolo 106 della Costituzione – che prevede un concorso unico per l'accesso alla magistratura – e dall'altro lato prevede due carriere differenti.

  Carmela AURIEMMA (M5S) afferma che l'articolo 106 della Costituzione è in linea con una visione unitaria della magistratura. Ritiene che se si vuole la separazione delle carriere, questa debba avvenire dall'inizio alla fine. Reputa pertanto contraddittoria e schizofrenica la scelta di non modificare la previsione relativa al concorso unico.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Gianassi 5.5 e Auriemma 5.6 e gli identici emendamenti Bonafè 5.7 e Cafiero De Raho 5.8.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, a nome anche degli altri relatori, onorevoli Bordonali e Michelotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

  Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 6.1, Bonafè 6.2, Zaratti 6.3, ricorda che l'articolo 107 della Costituzione – interessato da una modifica di coordinamento ad opera dell'articolo 6 – sancisce l'inamovibilità dei magistrati. Coglie quindi l'occasione di ribadire la forte contrarietà del Gruppo del Partito Democratico al progetto di revisione costituzionale in esame, evidenziando come sussista una profonda differenza tra la separazione delle magistrature e la separazione delle funzioni e delle carriere dei magistrati.
  Ritiene che sia in corso una manovra volta al generale indebolimento dell'ordine giudiziario – potenzialmente molto pericolosa –, dal momento che, se l'obbiettivo reale della riforma fosse quello di garantire l'imparzialità e l'autonomia della magistratura attraverso la separazione delle carriere, non sarebbe necessaria la revisione della Costituzione, potendosi intervenire con una legge ordinaria.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ravvisa nell'articolo 6 un problema di coerenza con quanto previsto dall'articolo 105 della Costituzione, come modificato dall'articolo 4. In questo senso, fa presente che un magistrato è sospeso dal servizio solo in seguito a provvedimento disciplinare, la cui competenza, sottratta al CSM, sarà attribuita all'istituenda Alta Corte. Evidenzia tuttavia che, secondo quanto previsto dall'articolo 107 della Costituzione – non modificato in questa parte –, la decisione sulla dispensa e sulla sospensione dal servizio rimarrebbe in capo al CSM.
  Per altro verso, osserva che, nei casi di incompatibilità, non si rischia questa incoerenza, dal momento che tale competenza rimane conferita in toto al CSM.
  Fa dunque presente che, a causa dell'incoerenza evidenziata, si renderà necessaria una modifica dell'articolo 107 della Costituzione.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 6.1, Bonafè 6.2, Zaratti 6.3.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che l'onorevole Serracchiani ha sottoscritto l'emendamento Boschi 6.4.
  Fa inoltre presente che sull'emendamento Boschi 6.4 – nonché sull'emendamento Zaratti 4.102 –, fermo restando il parere contrario poc'anzi espresso, è in corso, da parte dei relatori e del Governo, un approfondimento in vista della discussione in Assemblea.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Boschi 6.4, critica la prassi di un voto difforme, in Commissione e in Assemblea, sullo stesso emendamento, sottolineando come la Commissione sia il luogo più idoneo per un approfondimento dei temi, nella dialettica tra maggioranza e opposizione.
  Con riguardo all'effetto dell'emendamento in esame – soppressivo del terzo Pag. 31comma dell'articolo 107 della Costituzione – ne evidenzia il carattere sostanziale.
  Ribadendo poi la ferma contrarietà del Partito Democratico rispetto all'articolo 6, dichiara che il Governo e la maggioranza mortificano l'articolo 107, incidendo sulle modalità con cui il potere giudiziario si pone rispetto agli altri poteri. Afferma infatti che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura si basano sul principio della separazione delle funzioni – cui del resto fa riferimento il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione – e non delle carriere, e fa presente che già oggi tale separazione sussiste, per via della riforma Cartabia.
  Rileva quindi come il disegno di revisione costituzionale in esame, unitamente a quello relativo al «premierato» e alla legge sull'autonomia differenziata, comportino lo smantellamento dell'originario impianto costituzionale.

  Carmela AURIEMMA (M5S), affermando preliminarmente come non abbia senso, a suo avviso, approvare in Assemblea un emendamento bocciato in Commissione, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle – che ritiene che i magistrati debbano distinguersi solo per diversità di funzioni – sull'emendamento Boschi 6.4.
  Si dichiara sorpresa dal parere espresso da relatori e Governo sull'emendamento de quo, che ritiene essere in linea con la riforma proposta.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) rimarca l'importanza di mantenere in vigore il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione, una norma ritenuta fondamentale, che sancisce l'indipendenza e l'autonomia di ciascun magistrato all'interno degli uffici e preclude l'instaurazione di rapporti gerarchici nell'ordine giudiziario.

  La Commissione respinge l'emendamento Boschi 6.4.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, a nome anche degli altri relatori, onorevoli Bordonali e Michelotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti soppressivi Alifano 7.1, Serracchiani 7.2 e Zaratti 7.3, si domanda quale forma di coordinamento rechi la riforma in esame e quali siano le effettive competenze del Ministro della giustizia.
  Sostiene infatti che il disegno di revisione costituzionale in esame non solo abbia leso l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, ma al contempo abbia tolto importanza e centralità al Ministro della giustizia. Con riguardo alle prerogative riconosciutegli in relazione alle attività dell'Ispettorato generale, ritiene infatti che esse andranno rimodulate, come del resto potrebbe rendersi necessaria una duplicazione dello stesso Ispettorato, a fronte di un'effettiva separazione delle carriere.

  Carmela AURIEMMA (M5S) sottolinea l'importanza dell'articolo 110 della Costituzione e ritiene che una modifica dello stesso debba essere attentamente calibrata.
  In particolare, osserva che l'incipit dell'articolo rimarca la necessità di una separazione del potere giudiziario rispetto a quello amministrativo, precludendo al Ministro un'«invasione di campo». Pertanto, ritenendo che le modifiche apportate all'articolo 110 della Costituzione, per quanto apparentemente formali, abbiano invece carattere sostanziale, auspica l'approvazione degli identici emendamenti soppressivi in esame, al fine di tutelare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Alifano 7.1, Serracchiani 7.2 e Zaratti 7.3.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Boschi 7.01; si intende vi abbiano rinunciato. Ricorda poi che sono Pag. 32stati dichiarati inammissibili gli articoli aggiuntivi Iezzi 7.02 e 7.03.
  A nome anche degli altri relatori, onorevoli Bordonali e Michelotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Auriemma 8.1 e Gianassi 8.2, dichiara preliminarmente di essere rimasta molto impressionata dal tenore degli articoli aggiuntivi Iezzi 7.02 e 7.03 – dichiarati inammissibili – ed auspica che il Governo non intenda intraprendere un percorso di quel tipo.
  Venendo all'illustrazione dei suddetti emendamenti, dichiara provocatoriamente che la soppressione dell'articolo 8 favorirebbe la maggioranza, dal momento che, data la complessità della materia, le sembra inverosimile l'approvazione delle leggi ivi indicate nel termine di un anno. Si augura, per tali ragioni, un'attenta riflessione sul punto.

  Carmela AURIEMMA (M5S) condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Bonafè sulle tempistiche delineate dall'articolo 8.
  Prendendo poi spunto dalla sentenza della Corte costituzionale relativa alla legge sull'autonomia differenziata – appena pubblicata –, che, ad un primo sguardo, sembra aver smantellato l'impianto della riforma, ritiene che l'esito di tale giudizio di legittimità costituzionale rappresenti un fallimento per la stessa Commissione ed in questa prospettiva sottolinea la ragionevolezza e l'utilità delle richieste di approfondimento più volte avanzate dai deputati di opposizione.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Auriemma 8.1 e Gianassi 8.2.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Cafiero De Raho 8.3 e Serracchiani 8.4, invita la maggioranza e il Governo ad un'attenta riflessione su quanto accaduto con la riforma della prescrizione – considerata epocale, ma giacente al Senato –, la quale, non prevedendo un regime transitorio, metterebbe in gravissima difficoltà le Corti di appello. Nella medesima prospettiva, richiama altresì i problemi sorti con riguardo alla disciplina transitoria del decreto flussi.
  Venendo al disegno di legge costituzionale in esame, reputa ingiustificato e inadeguato il termine di un anno, previsto dall'articolo 8, in considerazione dell'importanza della riforma. Invita pertanto maggioranza e Governo ad ampliare tale termine, per evitare il collasso del sistema della giustizia.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Cafiero De Raho 8.3 e Serracchiani 8.4.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, comunica che l'onorevole Fornaro ha sottoscritto l'emendamento Zaratti 8.5.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.6, condivide le considerazioni delle colleghe Bonafè, Auriemma e Serracchiani, che hanno illustrato il senso della critica all'articolo 8. Pur comprendendo una certa urgenza all'interno della maggioranza, che dopo oltre vent'anni di gestazione di questa riforma è vicina ad uno storico traguardo, non può che evidenziare l'irrazionalità delle tempistiche delineate dall'articolo 8.
  Per altro verso, essendo giunti alla fine dei lavori in Commissione, ricorda alla Presidenza che si era riservata di rispondere alle considerazioni svolte in un suo intervento nella precedente seduta.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cuperlo 8.6 e gli identici emendamenti Alfonso Colucci 8.7 e Gianassi 8.8.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, rinviando al termine dell'esame la risposta richiesta dall'onorevole Cuperlo, avverte che Pag. 33si passa ora all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate, e precisamente gli emendamenti Zaratti 3.82, 3.84, 3.90 e 4.76, che l'onorevole Fornaro sottoscrive.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO riconosce che tali proposte emendative, unitamente agli emendamenti Zaratti 4.102 e Boschi 6.4, hanno messo in luce dei temi su cui il Governo intende effettuare delle approfondite valutazioni, che si riserva di sciogliere in vista della discussione in Assemblea.
  Dichiara pertanto di confermare il parere contrario in questa sede, prospettando altresì la possibilità che il contenuto di tali proposte emendative possa essere trasfuso in ordini del giorno.

  Federico FORNARO (PD-IDP) chiede al Viceministro se vi sia una vera disponibilità a discutere da parte del Governo, nel qual caso potrebbe valutare il ritiro delle proposte emendative sottoscritte e la ripresentazione delle stesse in Assemblea.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO, evidenziando come il suo agire parlamentare sia sempre stato improntato alla franchezza ed alla leale collaborazione, garantisce un'attenta riflessione del Governo in merito alle suddette proposte emendative, ma esclude un impegno formale dell'Esecutivo nel senso della loro approvazione o della loro trasformazione in ordini del giorno.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, comunica che l'onorevole Fornaro, in qualità di cofirmatario, ha ritirato gli emendamenti Zaratti 3.82, 3.84, 3.90 e 4.76.
  Dichiara quindi concluso l'esame delle proposte emendative e avverte altresì che è pervenuto il parere favorevole della II Commissione.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato ai relatori, li invita a una particolare attenzione sui tempi del disegno di legge in esame, rispetto ai quali ribadisce l'assoluta contrarietà del Gruppo del Partito Democratico. Richiama in questo senso le questioni delle incompatibilità e della composizione dell'Alta Corte, della sua natura di organo di prima e di seconda istanza, dei rapporti con i due CSM, del mancato coordinamento con l'articolo 111 della Costituzione in merito ai ricorsi per cassazione, nonché del regime transitorio.
  Fa presente che il proprio Gruppo ha presentato proposte emendative puntuali, volte prioritariamente alla soppressione degli articoli del disegno di legge costituzionale e secondariamente ad apportarvi delle modifiche migliorative. Sottolinea come, tuttavia, non vi sia stato confronto reale con i relatori e con la maggioranza, né alcuna disponibilità ad accogliere le richieste avanzate, se non rispetto alle proposte emendative citate dal Viceministro Sisto.
  Dichiarandosi dunque contraria al conferimento del mandato ai relatori, auspica la reiezione in Assemblea del disegno di legge costituzionale in esame, che smantella la Costituzione e trasforma la democrazia liberale in una democrazia confusa, per quanto concerne i rapporti tra i poteri dello Stato.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato ai relatori, ricorda di aver sottolineato, nel corso delle sedute, la gravità della divisione dei due CSM, dal momento che il CSM è l'organo di autogoverno e di autotutela della magistratura e serve a garantire che l'esercizio della giurisdizione avvenga in modo libero, indipendente ed autonomo, a tutela dei cittadini.
  D'altro canto invita i relatori ad approfondire la questione del sorteggio, che rischia di precludere l'accesso ai delicati incarichi del CSM a quei magistrati che abbiano maturato una necessaria ed adeguata formazione professionale, con il rischio di ripercussioni negative per i cittadini e per la democrazia.
  Per altro verso, nutre dubbi sulla composizione e sulla disciplina dell'Alta Corte, di cui evidenzia la differenza rispetto all'attuale sezione disciplinare, sottolineando l'incremento della componente laica. Ritiene infine che, ammettendo all'Alta Corte Pag. 34i soli magistrati di legittimità, si rischierebbe di frenare ulteriormente l'evoluzione della magistratura.

  La Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Pagano, Bordonali e Michelotti, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
  In risposta alle considerazioni svolte dall'onorevole Cuperlo nel corso della precedente seduta sul ruolo della Presidenza di Commissione, pur dichiarandosi culturalmente legato alla Costituzione vigente, ricorda che la possibilità di una revisione della stessa era chiaramente prevista già dal Presidente dell'Assemblea costituente, che riconobbe come la Carta costituzionale fosse il prodotto di uno specifico momento storico e potesse essere pertanto modificata e adeguata alle esigenze emergenti nel tempo.
  Pur dichiarandosi convinto dell'importanza di un'ampia condivisione delle riforme costituzionali, ricorda come varie proposte di riforma succedutesi nel tempo siano state approvate, in sede parlamentare, senza il coinvolgimento delle opposizioni. Richiama in questo senso la riforma del Titolo V, voluta dallo schieramento di sinistra e approvata con pochi voti di scarto; cita quindi le riforme del 2005 e del 2016, poi respinte in occasione dei relativi referendum costituzionali.
  Fa presente che il disegno di legge costituzionale in esame è oggetto di confronto e dibattito da tanto tempo, se si prendono in considerazione i temi coinvolti. Rileva poi che alcuni gruppi di opposizione, come quelli di Azione e Italia Viva, si sono detti favorevoli a questa riforma ed hanno presentato dei progetti di legge di revisione costituzionale dal contenuto affine. Pertanto, ritiene che non possa affermarsi che il disegno di legge costituzionale in esame sia voluto esclusivamente dalla maggioranza di Governo.
  Osserva inoltre, come ricordato dall'onorevole Serracchiani in una precedente seduta, che anche il Partito Democratico ha presentato dei progetti di legge attinenti a temi interessati dalla riforma – in particolare quello dell'Alta Corte disciplinare –, a testimonianza di un'ampia condivisione politica, se non sulle modalità di attuazione, quantomeno sull'opportunità di un intervento di revisione costituzionale.
  Per altro verso, ritiene indubitabile che la presente riforma sia figlia della crisi di credibilità della magistratura dovuta alla degenerazione del fenomeno correntizio e crede che molti magistrati siano favorevoli.
  Nel complesso, rileva come, per varie ragioni, non sia semplice raggiungere un'ampia condivisione sulle riforme costituzionali, quando anche all'interno delle stesse formazioni politiche emergono posizioni contrastanti, come ricorda essere accaduto in occasione della riforma del «taglio dei parlamentari», sostenuta trasversalmente da molti, ma personalmente avversata, per aver sottratto rappresentatività ai territori. Dichiarandosi contrario alle «guerre di religione» sulle riforme costituzionali auspica che i contrasti politici, seppure accesi, possano sempre essere mitigati.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP), ringraziando il Presidente per le riflessioni svolte, ricorda di aver anch'egli manifestato la propria contrarietà, a differenza di quanto deciso in sede di direzione del Partito Democratico, alla riforma sul «taglio dei parlamentari».
  Osserva, rispetto alle considerazioni svolte sulla riforma del Titolo V, che essa prese le mosse dai lavori, ampiamente condivisi, dell'ultima Commissione bicamerale, pur essendo stata poi approvata con il sostegno della sola maggioranza del tempo.
  Ribadisce, ad ogni modo, come le riforme costituzionali più solide – da un punto di vista istituzionale e sociale – siano quelle condivise e rileva come nella legislatura in corso la maggioranza abbia sistematicamente respinto ogni proposta formulata dalle opposizioni, che nelle tre principali componenti si sono schierate risolutamente contro la riforma in esame.Pag. 35
  Evidenzia, in questa prospettiva, di non aver messo in discussione la funzionalità della Commissione, ma la funzione della stessa, in ragione della dialettica parlamentare che ne ha caratterizzato i lavori.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

  La seduta comincia alle 16.05.

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma.
C. 2034 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che lo scorso 13 novembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative: ne sono state presentate 2 (vedi allegato 5). Comunica altresì che nella giornata di ieri il relatore ha presentato l'emendamento 3.4, al quale sono stati presentati 2 subemendamenti (vedi allegato 5). Dopo aver dato conto delle sostituzioni, in assenza di richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative, dà la parola al relatore, onorevole Urzì, per l'espressione dei pareri alle proposte emendative presentate.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti Alifano 0.3.4.2 e 0.3.4.1, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Alifano 3.1 e 3.3.

  Il sottosegretario Emanuele PRISCO esprime parere conforme a quello del relatore, con l'unica eccezione dell'emendamento 3.4 del relatore, su cui il Governo si rimette alla Commissione.

  Enrica ALIFANO (M5S) rileva preliminarmente che il primo quesito da porsi, non preso in considerazione dal relatore in sede di illustrazione del provvedimento, è relativo alle ragioni che giustificano l'intervento legislativo e alla sua eventuale urgenza. Fa quindi presente che, a fronte dei tanti temi all'esame della Commissione Affari costituzionali, che interessano la collettività e la genericità dei cittadini, in questo caso si tratta di una parva materia, peraltro già disciplinata a partire dal regio decreto del 1922. Aggiunge che la materia è stata oltretutto oggetto di diverse pronunce, l'ultima delle quali risalente al 2022, con la quale il Consiglio di Stato ha ribadito la natura privatistica dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma che gestisce beni rilevanti dal punto di vista storico culturale dal cui affitto ritrae cospicue rendite. Ipotizza che la ragione dell'intervento risieda nella volontà di risolvere la conflittualità interna tra i due organismi cui è demandata la gestione dell'ordine, rimodulando la disciplina organizzativa e accentrandola presso la Presidenza del Consiglio. Quanto al contenuto specifico del subemendamento 0.3.4.2 a sua prima firma, fa presente che esso è volto a prevedere che faccia parte del consiglio generale dell'ordine anche un rappresentante della regione Emilia-Romagna, in ragione del rilievo della gestione dei beni per il territorio parmense. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Alifano 0.3.4.2 e 0.3.4.1; approva quindi l'emendamento 3.4 del relatore (vedi allegato 6). Con distinte votazioni, respinge poi gli emendamenti Alifano 3.1 e 3.3.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative e subemendative riferite al provvedimento. Avverte altresì che il testo come risultante dalla proposta emendativa approvata sarà trasmesso alle Commissioni Pag. 36competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.
C. 1296, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Urzì, ha illustrato il provvedimento. Avverte quindi che – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza – oggi si svolgerà la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare. Come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per le ore 12 di domani, mercoledì 4 dicembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.