SEDE CONSULTIVA
Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 13.
DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Cavandoli, illustra il provvedimento in titolo.
Rammenta anzitutto che, durante l'esame al Senato, nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del decreto-legge n. 167 del 2024, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze, di cui si prevede contestualmente l'abrogazione con salvezza degli effetti nel frattempo verificatisi (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, illustra quindi le disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.
Segnala anzitutto l'articolo 6-ter, introdotto al Senato, che amplia le finalità della Cabina di regìa per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissionePag. 113 del patrimonio immobiliare, includendovi anche il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di efficientamento della spesa pubblica. Si dispone in particolare che le spese di funzionamento della Cabina di regìa possano essere utilizzate per l'acquisizione di beni e servizi strumentali, per convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e per accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche. Inoltre, per supportare l'attività della Cabina di regia è istituito un Consiglio tecnico-scientifico di esperti, senza nuovi oneri, per attività di analisi e studio, anche in materia di PNRR. I membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti. I relativi compensi sono posti a valere sulle risorse già previste per consulenti ed esperti.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala altresì l'articolo 7, che consente di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale – introdotto dall'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 – anche ai soggetti che, in una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero la sussistenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività. L'estensione opera inoltre per i soggetti che, negli anni 2018-2022, hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati – relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente – superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi. Per le annualità in cui sussistono le richiamate circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento: la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, per l'annualità interessata, e il valore dello stesso incrementato del 25 per cento. Tale imposta sostitutiva è determinata applicando all'incremento un'aliquota del 12,5 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e lo stesso valore incrementato nella misura del 25 per cento; l'imposta sostitutiva è determinata applicando, all'incremento predetto, un'aliquota del 3,9 per cento. Le imposte sostitutive sono inoltre diminuite del 30 per cento, fatta eccezione per il caso in cui vi sia una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa. Si prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione, in luogo dei singoli soci o associati. Ricorda che le disposizioni dell'articolo 7 intervengono poi sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscano nel fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.
Rammenta poi che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 7-bis che dispone la riapertura dei termini per l'adesione al concordato preventivo biennale. In particolare, si consente ai contribuenti ISA che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito precedentemente al concordato preventivo biennale, di usufruire di tale istituto entro il 12 dicembre 2024, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. Sono esclusi dalla riapertura dei termini i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario.Pag. 114 Inoltre, la riapertura è preclusa ove nella dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta, ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024. Ove si usufruisca della riapertura, ai fini dell'applicazione del ravvedimento speciale, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.
L'articolo 7-ter, anch'esso introdotto al Senato, trasfonde nel provvedimento l'articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 167 del 2024. In dettaglio, la disposizione modifica la disciplina della indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, sopprimendo la condizione – in precedenza necessaria per usufruire del beneficio – che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge. L'indennità viene poi esclusa ove il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente di fatto del lavoratore, sia beneficiario della medesima indennità. Ricorda che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'importo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla misura proporzionalmente inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno.
L'articolo 7-quater, introdotto al Senato, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili.
L'articolo 7-quinquies, inserito anch'esso al Senato, limita l'operatività di alcune cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale. In particolare, viene modificata la disciplina della causa di esclusione operante ove la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, prevedendo che essa operi soltanto nel caso di modifiche che aumentino il numero dei soci o degli associati. Un'analoga modifica è disposta con riferimento all'ambito applicativo della causa di cessazione dal concordato prevista ove la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale.
L'articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, prevedendo la possibilità di indicare, ai fini del beneficio, ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione già presentata ai sensi delle norme attuative della disciplina legislativa. Si prevede inoltre che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario siano quelli riportati nella predetta comunicazione integrativa e che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti indicati nell'ambito della comunicazione medesima. Il comma 1-bis, introdotto al Senato, incrementa di 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
Segnala infine l'articolo 9-bis, introdotto al Senato, che stabilisce che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente Comun General de Fascia, di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione predetta o dalla provincia di Trento. Ricorda che il richiamato articolo 102 prevede che la regione Trentino-Alto Adige e la provincia di Trento possano attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, Pag. 115rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina al Comun General de Fascia (definito come ente sovracomunale, costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa).
Formula dunque una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
Avverte quindi che il gruppo PD ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole testé formulata.
Virginio MEROLA (PD-IDP) afferma che il provvedimento in esame rappresenta l'ennesimo tentativo di applicare con successo il concordato preventivo, istituto su cui il suo gruppo era e resta contrario; non solo si tratta di una misura che non sortisce gli effetti sperati, ma rischia altresì di incentivare la complicità all'evasione fiscale. Esprime preoccupazione anche per la tenuta dei conti pubblici, ritenendo che l'istituto del ravvedimento speciale, che vorrebbe far emergere le irregolarità pregresse attraverso il pagamento di imposte sostitutive, non consenta di recuperare la cifra stimata di 1,3 miliardi di euro, a fronte di una perdita di gettito erariale, ricordando che tali risorse sarebbero destinate al completamento della riforma fiscale.
Esprime dunque il proprio sfavore sul provvedimento in esame, manifestando, più in generale, preoccupazione su disposizioni che, seppur volte a frenare l'evasione fiscale, avranno come unico effetto quello di far emergere importi esigui.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Marco OSNATO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione della proposta di parere favorevole, risulta preclusa la proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD-IDP, che non sarà pertanto posta in votazione.
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e abb.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Cavandoli, illustra il provvedimento in titolo.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dettagliata del provvedimento, che consta di 4 articoli, evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1 sono dirette: a estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo; a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale; ad ampliare il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che pur non prevedendo l'aggiudicazione si riferiscono a contratti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Tra le fattispecie indicate dall'articolo 1, volte a circoscrivere la responsabilità amministrativa, escludendo la responsabilità per colpa grave, di particolare interesse per la Commissione è il caso di conclusione da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione,Pag. 116 di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. La finalità della proposta, come riportato nella relazione illustrativa, è di «incentivare tali accordi, che hanno effetti particolarmente positivi per quanto concerne l'eliminazione dei contenziosi giuslavoristici e tributari», limitando l'elemento soggettivo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa al solo dolo.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala, inoltre, che l'articolo 1 prevede che una quota del trattamento economico accessorio spettante al dirigente incaricato di gestire risorse pubbliche sia destinata dall'amministrazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione stessa per colpa grave dal dirigente medesimo. A tal fine, l'amministrazione promuove, anche tramite la società Consip Spa, la conclusione di accordi-quadro con le principali imprese di assicurazione operanti a livello nazionale.
Con finalità analoga, si introduce l'obbligo di copertura assicurativa in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dal quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, da assolvere mediante stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico a copertura degli (eventuali) danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.
L'articolo 2 attribuisce alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e alle Sezioni regionali una nuova competenza consultiva, legittimandole a rendere pareri in materie di contabilità pubblica.
L'articolo 3 prevede le sanzioni pecuniarie applicabili ai pubblici ufficiali responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, nel caso in cui si verifichi – per fatto loro imputabile – un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento.
L'articolo 4, infine, modifica l'articolo 31 del codice della giustizia contabile, relativo alle spese processuali.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia che il provvedimento in esame ridimensiona l'autonomia della Corte dei conti, escludendo la responsabilità per colpa grave, con il rischio di mettere a repentaglio i controlli preventivi di legittimità. Anche alla luce del monito del Presidente della Repubblica, ritiene che il provvedimento configuri un atto grave e tale da non proteggere l'indipendenza della magistratura contabile.
Francesco Emilio BORRELLI (AVS) richiama a sua volta l'intervento del Presidente della Repubblica, che assume a suo avviso un valore superiore a quello di mero monito o di semplice consiglio.
Ritiene che il provvedimento in esame rientri nel filone di norme poste a favore dei «colletti bianchi», come già in precedenza lo è stata l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e preannuncia che il suo gruppo politico intende opporsi al provvedimento in tutte le sedi.
A suo avviso le norme avallano l'idea di un ceto politico-burocratico intoccabile, consentendo ai pubblici funzionari di commettere errori grossolani senza risponderne, così arrecando danni ingenti ai cittadini.
L'introduzione di un tetto al risarcimento è inoltre, a suo parere, un modo per ridurre l'efficacia deterrente delle norme in materia di responsabilità.
Evidenzia poi che, se alla base del processo di «aziendalizzazione» della pubblica amministrazione vi è il principio del risultato, a una maggiore libertà di azione dovrebbe corrispondere anche una maggiore responsabilità; tuttavia la riforma proposta sembra andare in senso opposto, di fatto deresponsabilizzando chi gestisce risorse pubbliche.
Rileva altresì che la riforma incontrerà i medesimi ostacoli della legge sull'autonomia differenziata. Rileva poi come la Pag. 117maggioranza abbia in più occasioni dichiarato di voler incentivare l'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori territoriali. Anche sotto questo profilo, le norme in esame sembrano andare in senso opposto.
A dimostrazione della propria posizione scevra da pregiudizi sull'operato della Corte dei Conti ripercorre la propria esperienza personale, ricordando di essere stato coinvolto – in qualità di consigliere regionale – in un'inchiesta della Corte dei Conti della Campania, che ha riguardato anche altri consiglieri, a seguito di un voto espresso sulla Commissione d'inchiesta per il controllo delle società partecipate, che era stata peraltro richiesta dalle opposizioni. Rammenta al riguardo che, a seguito dell'esposto di un consigliere regionale, la Procura avviò un'inchiesta, al termine della quale chiese a ciascun consigliere di restituire, proporzionalmente, una quota parte dello stipendio percepito dal Presidente pro tempore della Commissione medesima.
Rammenta di avere contestato le accuse esercitando il proprio diritto di difesa; ritiene infatti di avere agito legittimamente, sia in qualità di membro di un organo legislativo, sia confortato dalle indicazioni dei vertici amministrativi in ordine alla legittimità delle norme oggetto di votazione. Rammenta che la vicenda si è conclusa con l'archiviazione per tutti i consiglieri regionali, esprimendo peraltro rammarico per la mancata responsabilizzazione, nella vicenda, della dirigenza regionale. Ricorda anche di aver subito pesanti ripercussioni mediatiche.
Evidenzia tuttavia che la propria esperienza negativa non gli impedisce di difendere oggi le prerogative della Corte dei Conti, ritenendo che non si possano depotenziarne o limitarne i poteri di controllo; semmai, a suo parere, è compito della politica lavorare per migliorare la qualità dei controlli stessi, responsabilizzando gli attori pubblici e non certo eliminando i poteri di supervisione.
Prosegue rammentando che le norme proposte, pur attribuendo una nuova competenza consultiva in capo alla Corte dei Conti, non aumentano il numero dei magistrati; esse prevedono poi che, una volta che l'atto abbia ottenuto il visto, non vi sia responsabilità erariale per le conseguenze derivanti dall'atto medesimo e da quelli connessi. Ritiene che tale disposto non sia coerente con l'attuale sistema della responsabilità erariale, improntato sul risultato e non sull'esame di singoli atti.
Rileva che le norme in discussione rischiano non solo di cagionare enormi danni, ma anche di avallare un pregiudizio negativo sul potere legislativo, dipinto come antagonista della magistratura.
Ritiene che un Paese che deresponsabilizza gli attori pubblici e riduce i controlli sia destinato a fallire e che tutta la collettività rischi di subirne i danni politici e amministrativi.
Esprime sconcerto per il sistematico superamento del principio del «chi sbaglia paga», che a suo avviso dovrebbe guidare l'azione della politica, così come quella della magistratura; si assiste al contrario a fenomeni di illegalità diffusa e di deresponsabilizzazione in numerosi settori.
Conclude invitando i colleghi, nonostante il prevedibile esito del voto in Commissione sul provvedimento in esame, a riflettere sulle conseguenze dell'approvazione di siffatta riforma; ricorda ancora una volta il monito del Presidente della Repubblica e invita le forze politiche a non delegittimare, né a ridurre o addirittura annullare i controlli su gli apparati politico-amministrativi del Paese.
Marco OSNATO, presidente, interviene per rilevare che il provvedimento intende promuovere un atteggiamento collaborativo tra le pubbliche amministrazioni e la Corte dei Conti, allo scopo di prevenire successivi contenziosi; la responsabilità pubblica viene circoscritta, allo scopo di concentrare l'azione sulle ipotesi sorrette dal dolo, ovvero nei casi di malfunzionamento della macchina pubblica. Ritiene non necessario insistere in riflessioni che rischiano di essere meri sofismi.
Pag. 118 Laura CAVANDOLI (LEGA) osserva che le norme in esame, oltre a disporre uno specifico obbligo assicurativo, attribuiscono una funzione consultiva alla Corte dei Conti anche a livello regionale. Tale elemento innovativo appare importante per supportare l'azione amministrativa già nel corso del suo svolgimento evitando, così, successive contestazioni.
Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.25.