SEDE CONSULTIVA
Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.
La seduta comincia alle 13.25.
Sull'ordine dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di svolgere dapprima l'esame dei provvedimenti in sede consultiva.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Pag. 125DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico MOLLICONE, presidente, in sostituzione della relatrice, on. Matteoni, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla V Commissione Bilancio, sul testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, come modificato dall'altro ramo del Parlamento in prima lettura.
Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 3 stanzia un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.
Più nello specifico, il comma 1, al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026 e delle attività ad essi necessarie, incrementa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Ricorda che il comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) stanzia 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, e dispone il trasferimento di tali risorse su apposita contabilità speciale intestata al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo.
Segnala che il comma 2, al fine di consentire al Comitato italiano paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Evidenzia che il comma 3, per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale.
Rammenta che il nuovo comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che al fine di sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025. All'onere derivante da tale disposizione, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
La finalità è di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenzaPag. 126 scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025.
Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento.
Ricorda che l'articolo 6, il nuovo comma 7-quater, inserito nel corso dell'esame in prima lettura dal Senato, dispone l'integrale sostituzione del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024 allargando il novero degli interventi alla realizzazione dei quali è possibile destinare le risorse afferenti alla Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR. In particolare, la novella estende l'utilizzo delle predette risorse anche alla realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale, ove sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive a condizione che tali Federazioni avessero manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport del 24 febbraio 2022 – Cluster 3 e che tale intervento non sia stato poi realizzato per successiva revoca o per rinuncia da parte del Soggetto attuatore.
Evidenzia, inoltre, che l'ultimo periodo della disposizione in esame prevede che il finanziamento è destinato al comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR.
Rende noto che il nuovo articolo 6-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e recante disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici «Torino 2006», introduce, al comma 1, la possibilità di demandare anche alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l'esecuzione degli interventi sugli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», la cui tipologia e priorità sono individuati dalla Fondazione 20 marzo 2006.
Rileva che il comma 2 mantiene anzitutto ferma la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006; inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», la gestione e il mandato del commissario liquidatore appositamente nominato proseguono senza soluzione di continuità, fino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il predetto commissario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa.
Segnala che il comma 3 stabilisce che, al termine della predetta gestione commissariale, le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine della stessa e assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate per legge alla Fondazione 20 marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 sono trasferiti alla regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A.
Infine, il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.
Pag. 127Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.
C. 1794.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Fabio ROSCANI (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione (Agricoltura), la proposta di legge C. 1794, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante «Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico» che si compone di 15 articoli.
Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:
l'articolo 6, che interviene in materia di capacità professionale e formazione del responsabile tecnico, di cui le imprese agromeccaniche devono disporre per potersi iscrivere al relativo Albo istituito dall'articolo 3 del testo in esame. In particolare, si prevede che ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche devono disporre della figura del «responsabile tecnico» (comma 1) in possesso dei requisiti di capacità professionale, tra cui: esperienza biennale; annuale se proveniente da un percorso triennale di formazione professionale agraria; semestrale se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea relativi alle discipline agrarie o di iscrizione in alcuno degli ordini o collegi professionali del settore agrario (comma 3). Il corso modulare di aggiornamento professionale per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico è costituito da moduli pratici e teorici della durata variabile (comma 4). La funzione di responsabile tecnico può esser svolta per non più di tre imprese agromeccaniche (comma 5) e in caso di cessazione dall'incarico l'impresa agromeccanica deve provvedere alla sostituzione entro sei mesi, a pena di cancellazione dall'Albo (comma 6);
l'articolo 7 che disciplina i requisiti organizzativi e strutturali dell'impresa agromeccanica, tra cui: iscrizione nell'Albo; utilizzazione di macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni da eseguire; adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori; adozione delle seguenti prescrizioni (comma 1): fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa; eseguono le prestazioni di servizi nel rispetto dei codici di buone pratiche; applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti; stipulano una polizza assicurativa contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica; tutelano i prestatori d'opera anche con forme di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie (comma 2). Inoltre, l'impresa esercita i controlli e documenta i seguenti elementi: mansioni e formazione dei propri dipendenti; elementi identificativi dei macchinari e mezzi tecnici; situazioni critiche riscontrate infine, le procedure adottate per la tutela dell'ambiente (comma 3);
l'articolo 12, che prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 1) sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo, nonché i soggetti deputati 2 all'accertamento del possesso dei requisiti e i contenuti dei corsi di formazione e i corsi modulari di aggiornamento professionale (comma 2);
l'articolo 13, che prevede che le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno 2 anni, possono presentare entro un anno domanda di iscrizione all'Albo a condizione che sia presente nell'organico la figura del «responsabile tecnico», con le caratteristiche di cui all'articolo 6, e che Pag. 128questi frequenti un corso di aggiornamento professionale ridotto, entro 6 mesi dalla data della richiesta da parte dell'impresa agromeccanica di iscrizione all'Albo (comma 1). L'attestato di frequenza dovrà essere inviato al MASAF entro 30 giorni, per le opportune annotazioni, pena la cancellazione dell'impresa, decorso il termine previsto (comma 2).
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.30.
SEDE REFERENTE
Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.
La seduta comincia alle 13.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
C. 418-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico MOLLICONE, presidente, invita l'onorevole Gerolamo Cangiano a svolgere la relazione introduttiva.
Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, in seconda lettura, della proposta di legge concernente l'introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (AC 418-B).
Ricorda che la proposta di legge è stata approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura il 3 agosto 2023 ed è stata successivamente approvata, con modificazioni, dal Senato, lo scorso 20 novembre 2024.
Quanto al contenuto della proposta in esame, rammenta che essa è composta da 6 articoli dei quali ripercorre sinteticamente il contenuto.
Evidenzia che l'articolo 1 affida al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative volte allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché di adottare linee guida per lo sviluppo delle competenze medesime.
Ai sensi dell'articolo 2, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad una mappatura delle esperienze e dei progetti, già attivati negli istituti scolastici italiani, aventi ad oggetto il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.
Sottolinea che l'articolo 3 prevede l'adozione, da parte del medesimo Ministero, di un Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed elenca i soggetti che dovranno collaborare con il Ministero nell'organizzazione di tale formazione.
Segnala che l'articolo 4 introduce una sperimentazione triennale nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici,Pag. 129 demandandone la disciplina ad un decreto ministeriale di successiva emanazione, e definisce le finalità della citata sperimentazione. Inoltre, osserva che ad un altro decreto ministeriale è attribuito il compito di istituire, presso lo stesso Ministero, e di disciplinare un Comitato tecnico-scientifico appositamente dedicato al monitoraggio e alla valutazione complessiva della sperimentazione.
Rileva che l'articolo 5 statuisce che analoga sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali sia attivata anche nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
L'articolo 6, reca la clausola di invarianza finanziaria.
Con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, ricorda che l'esame del provvedimento in questa seconda lettura presso la Camera dei deputati potrà vertere solo su di esse, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento.
A tale proposito, segnala che le modifiche apportate dalla 7a Commissione del Senato, coinvolta nell'esame del provvedimento in sede redigente, hanno interessato gli articoli 1, 3 e 4.
Nello specifico:
all'articolo 1, comma 1, è stato specificato che le iniziative, finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, promosse dal Ministero dell'istruzione e del merito, devono rispettare le prerogative del collegio dei docenti;
all'articolo 3, comma 2, è stato integrato l'elenco dei soggetti incaricati di collaborare con il Ministero dell'istruzione e del merito nell'adozione del Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado; in particolare, ai soggetti già previsti nel testo licenziato dalla Camera, che sono INDIRE, le istituzioni scolastiche, le università e gli enti accreditati per la formazione, sono stati aggiunti le scuole superiori di mediazione linguistica e i consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali;
all'articolo 4, comma 1, è stato specificato che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale, di durata triennale, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, che dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, dovranno, anche in questo caso, rispettare le prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte;
all'articolo 4, comma 2, è stato stabilito che il decreto che disciplinerà la sperimentazione citata, nel definire i requisiti e le modalità di partecipazione nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, preveda la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali;
all'articolo 4, comma 3, lettera a), tra le finalità della sperimentazione, è stato precisato che, l'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, deve avvenire garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa.
Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Pag. 130Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
C. 1521 Mollicone.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico MOLLICONE, presidente e relatore, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge recante modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena» (AC 1521).
La proposta di legge si compone di quattro articoli.
Osserva che l'articolo 1 enuncia i princìpi e le finalità della legge statuendo che, in particolare, l'obiettivo è favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e in attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.
Rileva che l'articolo 2 introduce due nuovi articoli nel Capo II del Titolo II della parte seconda, del codice dei beni culturali e del paesaggio, recante i «Princìpi della valorizzazione dei beni culturali».
Nello specifico, sottolinea che il nuovo articolo 121-bis, composto da cinque commi, è volto a istituire una nuova «Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica». Il comma 1 istituisce la citata anagrafe presso il Ministero della cultura. Il comma 2 identifica il compito della neo-costituita anagrafe, che è quello di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Tale censimento informativo è finalizzato, da una parte, a raccogliere e a rendere accessibili i dati raccolti, e dall'altra a monitorare la gestione, anche allo scopo di valutare l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei princìpi di cui al codice, e a promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale secondo il principio di sussidiarietà. Il comma 3 elenca i dati minimi che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe, che sono: la natura del bene; la forma di gestione diretta o indiretta; in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti; gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in essere.
Evidenzia che il comma 4 identifica negli istituti e nei luoghi della cultura pubblici nonché nelle amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali, i soggetti obbligati alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe.
Infine, riferisce che il comma 5 attribuisce a un decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di stabilire le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione. Il decreto deve prevedere l'integrazione e l'interoperabilità dell'anagrafe con le altre banche dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.
Segnala, inoltre, che il secondo articolo introdotto nel codice dei beni culturali e Pag. 131del paesaggio dall'articolo 2 della proposta di legge è l'articolo 121-ter, composto da quattro commi, recante disposizioni in materia di «Albo digitale della sussidiarietà orizzontale».
Il comma 1 dispone che, in un'apposita sezione dell'anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.
Rileva che, ai sensi del comma 2, tale albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire le massime accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici. Il medesimo comma prevede che, ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e gli stessi sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica redatti in accordo tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
Il comma 3 attribuisce a un decreto del Ministro della cultura, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione, il compito di stabilire i requisiti che i candidati all'iscrizione all'elenco devono possedere, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione a ciascuna di esse, nonché le forme di consultazione.
Ricorda che il comma 4 dispone che, in ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento.
Osserva che l'articolo 3 della proposta di legge, composto da due commi, individua la strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena».
Esso stabilisce, al comma 1, che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena», ispirata ai princìpi del citato codice nonché ai seguenti criteri specifici:
a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;
b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato, idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione;
c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla lettera b) abbia avuto esito non congruo;
d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale anche digitale quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;
e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.
Sottolinea che il comma 2 stabilisce che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Pag. 132comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).
Rende noto che l'articolo 4 della proposta di legge, composto da quattro commi, reca ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale.
In particolare, riferisce che il comma 1 dell'articolo 4 reca modifiche all'articolo 48 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni. Al riguardo, ricorda che l'articolo 48 del codice disciplina il regime delle autorizzazioni previste per la concessione in prestito, finalizzato a mostre ed esposizioni, di una serie di categorie di beni culturali, individuate dal suo comma 1. Il comma 2 dell'articolo 48 prevede in particolare che, qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta debba essere presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione e debba indicare il responsabile della custodia delle opere in prestito. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge in esame interviene sul descritto comma 2 dell'articolo 48, prevedendo che l'autorizzazione sia rilasciata entro tre mesi dalla data della richiesta.
I commi 4 e 5 del citato articolo 48, prevedono inoltre, rispettivamente, che il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al prestito è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero, e che, per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. Segnala, altresì, che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge in esame inserisce un comma aggiuntivo, il 5-bis, al medesimo articolo 48, volto a prevedere che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscano la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi dell'articolo in commento.
Riferisce che i commi 2 e 3 dell'articolo 4 intervengono, nell'ambito del Capo V del codice, in materia di circolazione dei beni culturali in ambito internazionale.
A tale proposito, ricorda preliminarmente che l'articolo 65 del codice reca la disciplina dei diversi regimi di circolazione dei beni culturali in relazione alla possibilità di una loro uscita definitiva dal territorio della Repubblica. Per talune tipologie di beni, è previsto il divieto assoluto di uscita (commi 1 e 2 del citato articolo 65); per altre tipologie, l'obbligo di previa autorizzazione (comma 3); per altre ancora, un regime di uscita libera (commi 4 e 4-bis). Ai sensi dell'articolo 68 del codice, chi intende fare uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica i beni per i quali è necessaria la previa autorizzazione, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. Il citato attestato è rilasciato o negato, entro quaranta giorni dalla presentazione del bene, dall'ufficio di esportazione a seguito di una interlocuzione tra quest'ultimo e i competenti uffici del Ministero, che segnalano ogni elemento conoscitivo utile ad accertare se i beni presentati rivestano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale. Ai sensi dell'articolo 65, comma 4-bis, del codice, l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che i beni da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione ricade sull'interessato, che procede mediante dichiarazione.Pag. 133
Osserva, quindi, che il comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge è volto a chiarire che la validità temporale delle dichiarazioni con le quali gli interessati comprovano al competente ufficio di esportazione che i beni da trasferire all'estero non richiedono la previa autorizzazione ministeriale, è determinata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovverosia è la stessa validità temporale degli atti che tali dichiarazioni sostituiscono. Pertanto, se la dichiarazione si intende sostitutiva dell'attestato di libera circolazione, essa avrà durata quinquennale.
Riporta che il comma 3 dell'articolo 4 prevede invece che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.
Riferisce che il comma 4 dell'articolo 4, infine, reca disposizioni in materia di competitività del sistema museale nazionale, e in particolare statuisce che, al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione dei musei statali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi musei. Il decreto è adottato nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di congruità in relazione alla complessità e alla specificità degli incarichi assunti nonché di omogeneità e di trasparenza delle procedure.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 3 dicembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.