TESTO AGGIORNATO AL 15 GENNAIO 2025
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 8 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 14.15.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.
C. 1296, approvata dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico MOLLICONE, presidente, in sostituzione della relatrice Grazia Di Maggio impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, riferisce che il provvedimento del quale la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza ed è già stato approvato dal Senato. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, segnala che il provvedimento si compone di 5 articoli.
L'articolo 1, comma 1 prevede che la Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, di seguito denominata Pag. 56«Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia di Ancona, nonché informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole. Il comma 2 precisa che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Osserva che l'articolo 2, comma 1, attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane ed ai comuni, in occasione della Giornata nazionale, la facoltà di promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni, e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.
Sottolinea che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.
Rammenta che l'articolo 3 prevede il possibile coinvolgimento della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale che, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Infine, rileva che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica mentre l'articolo 5 dispone che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal Presidente in sostituzione della relatrice.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 8 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 14.20.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
C. 1521 Mollicone.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2024.
Pag. 57 Federico MOLLICONE, presidente e relatore, ricorda che martedì 17 dicembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che sono stati presentati 40 emendamenti, su nessuno dei quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità. Avverte quindi che il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 1.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti Orrico 1.2 e Amorese 1.3 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Orrico 1.4 e Iacono 1.5.
Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 1.1, approva l'emendamento Orrico 1.2 (vedi allegato 3) e l'emendamento Amorese 1.3 (vedi allegato 3). Respinge quindi gli identici emendamenti Orrico 1.4 e Iacono 1.5.
Federico MOLLICONE, presidente e relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 2.1; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Orrico 2.3, Iacono 2.4 e Loizzo 2.5, nonché sull'emendamento Iacono 2.6; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Amorese 2.7, Orrico 2.8, Iacono 2.9, Loizzo 2.10 nonché sugli identici emendamenti Amorese 2.11, Orrico 2.12, Iacono 2.13 e Loizzo 2.14 a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3); invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Orrico 2.15 e Iacono 2.16; esprime parere favorevole sull'emendamento Iacono 2.17; esprime parere favorevole sull'emendamento Orrico 2.18 a condizione che sia riformulato in testo identico agli identici emendamenti Amorese 2.19, Orrico 2.20 e Iacono 2.21 sui quali esprime parere favorevole; esprime parere contrario sull'emendamento Iacono 2.22; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Amorese 2.24, Orrico 2.25 e Iacono 2.26 e sull'emendamento Amorese 2.28 ed esprime parere contrario sull'emendamento Orrico 2.27.
Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, dichiarando la disponibilità del Governo ad accettare un ordine del giorno che riproduca il contenuto degli identici emendamenti Orrico 2.15 e Iacono 2.16 qualora siano ritirati dai presentatori.
Federico MOLLICONE, presidente e relatore, avverte che la proposta di riformulazione in identico testo degli identici emendamenti Amorese 2.7, Orrico 2.8, Iacono 2.9, Loizzo 2.10 nonché degli identici emendamenti Amorese 2.11, Orrico 2.12, Iacono 2.13 e Loizzo 2.14 è stata accolta dai presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 2.1 gli identici emendamenti Orrico 2.3, Iacono 2.4 e Loizzo 2.5, nonché l'emendamento Iacono 2.6; approva quindi gli emendamenti Amorese 2.7, Orrico 2.8, Iacono 2.9, Loizzo 2.10, Orrico 2.12, Iacono 2.13, Amorese 2.11 e Loizzo 2.14 come riformulati in identico testo (vedi allegato 3); respinge gli identici emendamenti Orrico 2.15 e Iacono 2.16 mentre approva l'emendamento Iacono 2.17 (vedi allegato 3).
Anna Laura ORRICO (M5S) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.18.
La Commissione approva l'emendamento Orrico 2.18 come riformulato nonché gli identici emendamenti Amorese 2.19, Orrico 2.20 e Iacono 2.21 (vedi allegato 3).
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Iacono 2.22, approva quindi gli identici emendamenti Amorese 2.24, Orrico 2.25 e Iacono 2.26 nonché l'emendamento Amorese 2.28. (vedi allegato Pag. 583) mentre respinge l'emendamento Orrico 2.27.
Federico MOLLICONE, presidente e relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 3.1 e Orrico 3.2; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Orrico 3.7; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Iacono 3.01 e Orrico 3.02.
Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che riproduca il contenuto dell'emendamento Orrico 3.7 qualora sia ritirato dai presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 3.1, gli emendamenti Orrico 3.2. e 3.7., nonché gli articoli aggiuntivi Iacono 3.01 e Orrico 3.02.
Federico MOLLICONE, presidente e relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli emendamenti Iacono 4.1 e Amorese 4.3; esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 4.4; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Volpi 4.01 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.
Alessandro AMORESE (FDI) accoglie, in qualità di cofirmatario, la riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Volpi 4.01.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Iacono 4.1. e Amorese 4.3 (vedi allegato 3), respinge l'emendamento Piccolotti 4.4 e, infine, approva l'articolo aggiuntivo Volpi 4.01 come riformulato (vedi allegato 3).
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura.
C. 2183 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico MOLLICONE, presidente e relatore, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura che si compone di 13 articoli.
Osserva che l'articolo 1, recante disposizioni relative al Piano Olivetti per la cultura, al comma 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare un nuovo Piano, denominato «Piano Olivetti per la cultura», ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a:
favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;
valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;
promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle Pag. 59librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità;
tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.
Il comma 2 prevede che il citato Piano sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e in coerenza con le programmazioni ministeriali già in essere.
Rileva che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato. In particolare, il comma 1 stabilisce che, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato. Ai sensi del comma 2, l'unità di missione, nei limiti delle competenze del Ministero e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane; promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno; coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.
Sottolinea che l'unità di missione opera fino al 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura (comma 3), ed è composta da un dirigente di livello generale, da due dirigenti di livello non generale, e da cinque unità di personale non dirigenziale. Il personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti (comma 4). Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura.
Il comma 6 istituisce presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze una posizione dirigenziale di livello generale, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal comma in oggetto, pari a 245.526 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il comma 7 statuisce che l'unità di missione e il dirigente generale di cui ai commi precedenti, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei, e che i dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia. Rileva che l'articolo 3 reca tre distinte disposizioni in materia di editoria e di librerie.
Le due misure di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, sono a favore del settore librario, e sono poste in relazione con il Piano Olivetti di cui all'articolo 1, che reca, tra le proprie finalità, anche la valorizzazione delle biblioteche e della filiera dell'editoria libraria. Il comma 1 dispone che, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Il comma 2 stabilisce che, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da Pag. 60lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, destinando tali risorse alle biblioteche aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e degli enti e istituti culturali sovvenzionati, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.
Osserva che il comma 3 prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, pari 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto ai primi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge n. 234 del 2021. Inoltre, quanto ai 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e ai 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti. Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del Ministro della cultura la definizione delle modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato. Tali decreti dovranno essere adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.
Rileva che la terza misura recata dall'articolo 3, disciplinata dai commi da 5 a 7, è in favore del settore dei quotidiani in formato cartaceo. In particolare, il comma 5, al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo, istituisce, in via sperimentale, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Il comma 6 stabilisce che le modalità di riparto del fondo di cui al comma 5 sono definite da uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Ai sensi del comma 7, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura.
Evidenzia quindi che l'articolo 4 dispone che, al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata dall'Italia con la legge n. 14 del 2006, è autorizzata la spesa di 800.000 mila euro per l'anno 2025. Agli oneri derivati dall'attuazione dell'articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura.
Riferisce che l'articolo 5, recante alcune misure relative a istituzioni culturali, al comma 1 concede un contributo annuo, a decorrere dal 2025, ad alcuni degli istituti sottoposti all'attività di coordinamento della Giunta storica nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.
In particolare, oltre che alla Giunta stessa, i fondi stanziati sono destinati all'Istituto italiano per la storica antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica. Gli stanziamenti sono finalizzati ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative, ivi inclusa la determinazione delle dotazioni organiche. Il contributo annuo per l'anno 2025 è così ripartito: 700 mila euro per la Giunta storica nazionale; 300 mila euro per l'Istituto italiano per la Pag. 61storia antica; 400 mila euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; 200 mila euro per l'Istituto italiano di numismatica.
Il comma 2 dispone che il contributo sia destinato, per il 40 per cento, alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali, mentre il restante 60 per cento alle spese di funzionamento. Il contributo è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Gli enti menzionati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo. Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, che alla Giunta storica nazionale sia riconosciuto un ulteriore contributo annuo di 200.000 euro, erogato anch'esso entro il 30 giugno di ogni anno, per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo.
Il comma 3 specifica che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma in commento, pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura.
Osserva che l'articolo 6 dispone che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito» previste dal medesimo articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al periodo precedente, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa «Bonus cultura 18app» sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025. L'introduzione della norma nasce dall'esigenza di risolvere una problematica posta dalla Corte dei conti, che ha evidenziato come la mancanza di un termine perentorio per l'invio delle fatture abbia generato la difficoltà di chiusura delle contabilizzazioni delle edizioni concluse, con conseguente giacenza di ingenti somme gestite dalla società Consap S.p.A.
Rileva che l'articolo 7 reca misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo.
In particolare, al comma 1, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.
Il comma 2 rende permanente – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – la disciplina sperimentale (con termine finale di applicazione fissato al 31 dicembre 2024) ai sensi della quale ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Il comma 3 introduce un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche denominato «opere non adatte ai minori di anni 10».
Ricorda che l'articolo 8, recante misure in materia di formazione, prevede che la Scuola dei beni e delle attività culturali assuma la nuova denominazione di «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali». Dispone altresì che la Scuola coordini i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti e che lo statuto determini le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.
Rileva che l'articolo 9 reca disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei Pag. 62fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 2 stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna: il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione; la necessità della spesa; il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione. Il comma 3 dispone che le procedure esecutive eventualmente intraprese su fondi del Ministero della cultura non soggetti a esecuzione forzata in quanto destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. Il comma 4 stabilisce che i provvedimenti mediante i quali i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano le somme destinate a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.
Sottolinea che l'articolo 10 reca diverse disposizioni in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, il comma 1, interviene sulla norma che consente al Ministero di destinare una quota dei proventi conseguiti in occasione di eventi culturali dai suoi uffici dotati di autonomia o dagli enti controllati o vigilati, tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. La novella precisa, in particolare, che tali risorse possono essere utilizzate anche per l'acquisizione a vario titolo dei beni culturali stessi.
Il comma 2 sostituisce alcuni riferimenti normativi, che sino ad ora erano indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali riferimenti sono rispettivamente inseriti nella vigente disposizione che consente al Ministero della cultura di derogare alla previsione che impone l'adozione per ciascun affidamento di un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività qualora esso decida di avvalersi – a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025 – della società Ales S.p.A. per lo svolgimento di attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché nella previsione secondo cui, anche al di fuori di tali ipotesi, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a proprie società in house dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, trova applicazione la disposizione relativa alle clausole sociali nei bandi relativi al settore dei beni culturali e del paesaggio.
Il comma 3 autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea. La copertura dei connessi oneri finanziari è reperita a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il comma 4 dispone che la contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio – ufficio periferico del Ministero della cultura di cui è stata disposta la soppressione a completamento della riforma organizzativa del predetto Dicastero – continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.
L'articolo 11, recante misure in materia di personale del ministero della cultura, al comma 1, modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare una quota Pag. 63dei proventi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale. In particolare, la disposizione in esame: espunge il riferimento ai proventi prodotti nell'anno precedente, differisce dal 31 luglio al 15 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale la quota in questione deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e stabilisce infine che tale destinazione costituisce ora una facoltà e non più un obbligo per l'amministrazione.
Il comma 2 estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. Lo stesso comma stabilisce inoltre che anche gli introiti derivanti dai trasferimenti di risorse tra le disponibilità delle Soprintendenze speciali ed autonome o i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., poi riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sono soggetti alla destinazione sopra richiamata, in aggiunta alle finalità già previste a legislazione vigente.
L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del provvedimento, con esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 13 dispone, in fine, l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.