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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2025
432.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 29

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
C. 1981 Amorese.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rammentando che esso si compone di tre articoli.
  L'articolo 1 definisce i principi e le finalità della proposta di legge. Nello specifico, si intende disporre la riduzione dell'aliquota IVA relativa a oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, per il rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato. Tale riduzione è prevista nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 in materia di IVA, nonché nelle more dell'attuazione delle specifiche previsioni contenute nella legge di delega per la riforma fiscale, in tema di IVA applicabile Pag. 30alle importazioni delle opere d'arte (articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2023, n. 111) e, infine, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento unionale (ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione).
  Ricorda, in sintesi, che la citata direttiva (UE) 2022/542 prevede, tra l'altro, la possibilità per tutti gli Stati membri di applicare, in via eccezionale, delle aliquote IVA ridotte ai beni e servizi ammissibili, in un massimo di due aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte. In particolare, tra le principali novità della direttiva, vi è l'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, contenuto nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE. Nello specifico, modificando tale allegato, vi si introduce il riferimento alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato quale ulteriore fattispecie cui applicare l'aliquota ridotta IVA.
  Rammenta inoltre che l'articolo 7, comma 1, lettera e) della legge delega per la riforma fiscale (n. 111 del 2023) prevede che il Governo, nell'attuazione della delega con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, proceda alla riduzione dell'aliquota IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la citata direttiva (UE) 2022/542 ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
  L'articolo 2 reca disposizioni volte a ridurre dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile agli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione importati, nonché agli oggetti d'arte ceduti dagli autori e dai loro eredi o legatari. A tal fine viene modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e, in particolare, la Tabella A allegata al citato decreto, che individua l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquote IVA ridotte. La lettera a) dell'unico comma dell'articolo 1 ricomprende nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento i seguenti beni: oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati; oggetti d'arte ceduti dagli autori e dai loro eredi o legatari. Con finalità di coordinamento, la successiva lettera b) espunge i predetti beni dall'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento. Per l'individuazione delle cessioni cui si rende applicabile l'aliquota IVA del 5 per cento, si fa espresso riferimento all'elenco degli oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, stimati in 90 milioni di euro a decorrere dal 2024. A essi si provvede a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella A) per l'anno 2024. Al riguardo, segnala che l'approvazione della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) prevede che lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia pari a 116.803.340 euro per il 2025, 115.924.630 euro per il 2026 e 132.924.630 euro per il 2027. Si riserva pertanto, nel corso dell'esame in sede referente, di aggiornare il riferimento normativo indicato all'articolo 3 al disposto della legge di bilancio 2025.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) interviene per sottolineare la peculiarità della proposta politica contenuta nel progetto di legge in esame, che si occupa di ridurre l'aliquota IVA relativa ad oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, al fine di sostenere il settore dell'arte contemporanea, non considerando tuttavia che tale settore, che fortunatamente risulta in crescita, non risente negativamente degli effetti della crisi economica, anche tenuto conto che i beni d'arte rientrano nella categoria dei «beni rifugio». Evidenzia, inoltre, l'esistenza di un rischio connesso alla proposta riduzione dell'aliquota IVA dal 10 al 5 per cento, relativo al possibile utilizzo delle transazioni aventi ad oggetto i beni d'arte quale strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.Pag. 31
  Osserva che tale fenomeno è stato messo in luce anche dalla Direzione Investigativa Antimafia che, nelle sue ultime relazioni, evidenzia la crescita esponenziale di case d'arte e di collezione in zone periferiche, dove tale incremento, non essendo associabile solo alla maggiore presenza di artisti o di estimatori, desta più di un dubbio circa la provenienza lecita del denaro utilizzato per l'acquisto di opere d'arte.

  Saverio CONGEDO (FDI), replicando al collega Stefanazzi, concorda circa la rilevanza del fenomeno del riciclaggio da questi segnalato.
  Evidenzia tuttavia che il provvedimento in esame intende valorizzare il mercato lecito dell'arte, in cui le transazioni sono effettuate «in chiaro», sono regolarmente fatturate e come tali destinatarie dell'applicazione dell'IVA, nel circuito dell'economia legale.

  Virginio MEROLA (PD-IDP), ricollegandosi a quanto affermato dai colleghi intervenuti, evidenzia che la riduzione dell'aliquota IVA appare una misura più opportuna per beni di prima necessità, quali ad esempio i prodotti per l'igiene intima femminile, anziché per un settore, come quello dell'arte contemporanea, che appare già in forte crescita e non sembra necessitare di specifiche misure di sostegno. In conclusione, rileva che se la riduzione del tax gap ha dato risultati molto positivi sino al 2022, si è oggi in attesa di conoscere i risultati delle politiche attuate da questo Governo.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/ce, 2011/61/CE, 2013/36/ UE, 2014/59/ UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.
Atto n. 242.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, illustra il provvedimento in titolo.
  Esso intende adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, cosiddetto regolamento DORA, Digital Operational Resilience Act, nonché recepire la direttiva (UE) 2022/2556, relativi alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (A.G. 242).
  Ricorda che il regolamento DORA si applica dal 17 gennaio 2025 e che anche la direttiva (UE) 2022/2556 prevede (articolo 10) che gli Stati membri adottino e pubblichino le misure necessarie per conformarsi alla stessa entro il 17 gennaio 2025. Rammenta in sintesi che il regolamento DORA – riconducibile al cosiddetto «Pacchetto finanza digitale» – è volto a definire un quadro dettagliato sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie dell'UE, al fine di approfondire la dimensione della gestione dei rischi digitali e in particolare migliorare e razionalizzare la gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technologies – ICT) da parte delle entità finanziarie, istituire test accurati dei sistemi di ICT e accrescere la consapevolezza da parte delle autorità di vigilanza dei rischi informatici e degli Pag. 32incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, conferire alle autorità di vigilanza finanziaria poteri di sorveglianza sui rischi dovuti alla dipendenza delle entità finanziarie da fornitori terzi di servizi e istituire un meccanismo coerente di segnalazione degli incidenti.
  Il provvedimento è composto da 17 articoli e dà attuazione all'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), che reca specifici principi di delega per l'attuazione e per il recepimento delle norme unionali in tema di resilienza operativa digitale. Il termine di esercizio della delega è previsto in diciotto mesi dall'entrata in vigore della richiamata legge di delegazione europea 2022-2023. La predetta legge è entrata in vigore il 10 marzo 2024, pertanto tale termine scade il 10 settembre 2025.
  Rammenta che il menzionato articolo 16 prevede tra l'altro l'acquisizione del parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e che l'Agenzia ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.
  Passando adesso al contenuto dello schema, ricorda che l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti, mentre l'articolo 2 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento.
  L'articolo 3 indica nella Banca d'Italia, nella Consob, nell'IVASS e nella COVIP, le Autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento DORA a carico dei soggetti vigilati e ne definisce il ruolo nella partecipazione al forum di sorveglianza.
  L'articolo 4 individua, in continuità con quanto disposto dal regolamento DORA, le Autorità competenti alla ricezione delle segnalazioni dei gravi incidenti TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione – Information and Communication Technologies – ICT) e delle notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative. Nello specifico, per ogni tipologia di entità finanziaria soggetta al regolamento DORA, nonché per Bancoposta e per gli intermediari finanziari, viene individuata l'Autorità competente destinataria di tali segnalazioni e notifiche.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni. In particolare, viene disciplina la cooperazione tra Autorità competenti DORA e le strutture e le autorità competenti istituite a norma della direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. NIS 2) in materia di cybersicurezza, e, in particolare, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il Corpo della Guardia di finanza, attraverso forme di coordinamento operativo e informativo regolate da uno o più protocolli d'intesa.
  L'articolo 6 individua le disposizioni del regolamento DORA applicabili agli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario. In ossequio al principio di proporzionalità, si richiede a tali soggetti l'adozione del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici. Per gli intermediari finanziari che si qualificano come «microimprese» – che occupino meno di 10 dipendenti e realizzino un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro – si applica una disciplina ad hoc per lo svolgimento dei test di resilienza operativa digitale. Infine, la Banca d'Italia può individuare, in via regolamentare, una categoria di intermediari finanziari da considerarsi significativi, cui applicare il quadro completo per la gestione dei rischi informatici (cosiddetto ICT risk management framework completo).
  L'articolo 7 individua le disposizioni del regolamento DORA applicabili a Bancoposta, prevedendo che Bancoposta adotti il quadro completo per la gestione dei rischi informatici (cosiddetto ICT risk management framework completo), la disciplina sulla segnalazione degli incidenti TIC e quella afferente ai test di resilienza operativa digitale, in conformità alle disposizioni unionali.
  L'articolo 8 disciplina i poteri di vigilanza e di indagine che le Autorità competenti DORA possono espletare nei confronti delle entità finanziarie e dei fornitori terzi di servizi TIC a supporto di Pag. 33funzioni essenziali o importanti, nonché le attività di accesso e ispezione che tali Autorità possono porre in essere nei confronti dei medesimi soggetti, ai fini dell'esercizio dei poteri suddetti.
  L'articolo 9 attribuisce alle Autorità competenti DORA il potere di emanazione di disposizioni attuative del provvedimento in esame e del medesimo regolamento DORA.
  L'articolo 10, modificando le rilevanti norme del settore bancario e finanziario (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, codice delle assicurazioni private, decreto legislativo n. 252 del 2005 recante le disciplina delle forme pensionistiche complementari e decreto legislativo n. 129 del 2024 in materia di cripto-attività) disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per l'inosservanza di disposizioni del regolamento DORA e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione. Sono in particolare definiti i limiti edittali delle sanzioni applicabili nei confronti delle persone giuridiche, nonché delle persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni. Si prevede, altresì, la possibilità di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, in considerazione della gravità della violazione.
  Sono inoltre disciplinati i poteri di vigilanza, indagine e sanzionatori per l'adempimento – da parte delle Autorità competenti – dei compiti loro assegnati ai sensi del regolamento DORA e sono introdotte disposizioni relative a sanzioni amministrative o misure di riparazione per violazioni che sono passibili di sanzioni penali.
  L'articolo 11 prescrive l'adozione di procedure, dispositivi e sistemi da parte dei mercati regolamentati, al fine di individuare rischi informatici e attutire le conseguenze nei casi in cui essi si concretizzino.
  L'articolo 12 interessa le misure adottate dalle imprese assicurative private per garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, ivi compresi i piani di emergenza.
  L'articolo 13 riformula la disciplina sull'adozione di alcune misure di garanzia da parte dei fondi pensione, idonee a assicurare la continuità e la regolarità dei medesimi. In particolare, si specifica che tra le suddette misure di garanzia rientrano l'istituzione e la gestione di sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento DORA.
  L'articolo 14 dispone le necessarie modifiche alla disciplina recante il quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in coerenza con la disciplina DORA. Al riguardo segnalo che, nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, per quanto riguarda gli interventi della direttiva DORA sulle direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2015/2366/UE, il Governo chiarisce che le relative modifiche saranno effettuate con normativa secondaria della Banca d'Italia, recante le disposizioni di attuazione delle citate direttive, in coerenza con l'impianto adottato dall'ordinamento interno in sede di recepimento di tali atti europei e in linea con i criteri contenuti nella legge di delegazione europea 2022-2023.
  L'articolo 15 stabilisce che a Bancoposta non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 17 dello schema in esame, in tema di cooperazione internazionale, nonché di quelle contenute Capi IV, sulle misure di gestione del rischio di cybersicurezza, e V, in tema di giurisdizione e registrazione, del decreto legislativo n. 138 del 2024, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la cosiddetta direttiva NIS2 (Direttiva UE 2022/2555) in materia di cybersicurezza.
  L'articolo 16 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo Pag. 3417 dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il 17 gennaio 2025.

  Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.15.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
C. 1521 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fabrizio SALA (FI-PPE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame.
  Evidenzia anzitutto che le disposizioni di cui all'articolo 1 sono dirette ad illustrare i principi e le finalità della proposta di legge, che è volta a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali. Ciò in attuazione degli articoli 9 e 118 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società.
  L'articolo 2 della proposta di legge introduce due nuovi articoli all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio, nell'ambito del Capo dedicato ai «Principi della valorizzazione dei beni culturali». In particolare, l'articolo 121-bis è diretto a istituire una nuova «Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica», al fine di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Tali informazioni sono comunicate e aggiornate dagli istituti e luoghi della cultura pubblici nonché dalle amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite oltre che le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le modalità di accesso e di pubblicazione, anche le forme di interoperabilità dell'anagrafe con altre banche dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.
  Il nuovo articolo 121-ter dispone invece che, in apposita sezione dell'anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica venga istituito l'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, al fine di censire i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica. Nello specifico, i soggetti iscritti all'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale.
  L'articolo 3 prevede che la strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali denominata «Italia in scena», sia definita dal Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 4 reca ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e introduce disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale.
  Con particolare riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, evidenzia che l'articolo 4, comma 1, capoverso 5-bis, nel novellare il codice dei beni Pag. 35culturali e del paesaggio, prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle loro funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo delle polizze stipulate per i beni d'arte oggetto di prestito.
  L'articolo 4-bis, infine, disciplina la circolazione temporanea delle opere statali non esposte al pubblico, prevedendo l'istituzione, con apposito decreto del Ministero della cultura, di un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul territorio nazionale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.