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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2025
433.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.
C. 2101 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 39

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, dà conto delle sostituzioni. Fa quindi presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione (Affari esteri), il disegno di legge C. 2101, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto al Cairo il 22 gennaio 2024.
  Rileva preliminarmente che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, l'Accordo si è reso necessario per regolare i trasporti su strada di veicoli per il trasporto di merci (solo rimorchi e semirimorchi) in relazione all'attivazione di servizi roll on – roll off tra Italia e Egitto.
  In particolare, l'Accordo in esame è finalizzato a regolare i trasporti su strada dei soli veicoli trainati per il trasporto di merci, ovvero rimorchi e semirimorchi, da parte di operatori del settore dei due Paesi, tenendo conto dell'attivazione di servizi di traghetto fra i porti italiani ed egiziani e nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento. Come precisato nella relazione illustrativa, il testo, una volta entrato in vigore, costituirà la normativa fondamentale per la disciplina del trasporto su strada delle merci fra i due Paesi, contribuendo in modo sostanziale a rafforzare l'interscambio commerciale. Come altresì evidenziato nella richiamata relazione illustrativa, l'intesa è ispirata al rispetto di princìpi di sostenibilità ambientale con il ricorso al trasporto su nave dei soli veicoli rimorchiati, secondo la logica dell'intermodalità e del trasporto combinato.
  L'Accordo è composto da un preambolo e da 12 articoli.
  Dopo aver, all'articolo 1, chiarito le definizioni utilizzate e identificato le autorità competenti per la sua applicazione (per l'Italia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il testo sottolinea, all'articolo 2, che lo scopo dell'Accordo è la facilitazione dei trasporti e del transito di beni sui territori sovrani di entrambe le Parti.
  L'articolo 3 descrive quindi le modalità di concessione delle varie tipologie di permesso per il trasporto di merci, in linea con la legislazione della Parte nella quale i rimorchi e i semirimorchi circolano.
  Vengono poi fissati i requisiti assicurativi (articolo 4) e definito lo scambio di dati statistici (articoli 5 e 6).
  Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni per l'entrata nel territorio di ciascuna delle Parti dei veicoli trainati, senza restrizioni o diritti doganali per i veicoli e i pezzi di ricambio (articolo 7) e l'applicazione della legislazione fiscale, doganale e valutaria dello Stato di circolazione dei veicoli, anche in relazione agli eventuali pedaggi (articolo 8).
  Una Commissione mista ha compiti di attuazione e implementazione dell'Accordo, nonché di decisione sul numero e la tipologia dei permessi da rilasciare (articolo 9).
  L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative fra le Parti (articolo 10) e i casi di sospensione temporanea dell'intesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica (articolo 11) e ne regola l'entrata in vigore, la durata e l'emendabilità (articolo 12).
  Quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di quattro articoli, relativi rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 40

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.
C. 2102 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione (Affari esteri), il disegno di legge C. 2102, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.
  Rileva preliminarmente che l'Accordo in esame, frutto di un iter negoziale complesso, è finalizzato al rafforzamento della cooperazione economica tra Unione europea e Ghana, attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e la conseguente facilitazione dell'accesso al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale.
  Il testo si compone di un preambolo e di 82 articoli (suddivisi in sette titoli), di due appendici, di quattro allegati e di un protocollo.
  Il preambolo indica le ragioni e gli obiettivi dell'Accordo.
  Il titolo I precisa l'obiettivo di consentire al Ghana un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, anche nell'ottica di un più ampio Accordo di partenariato economico, promuovendo una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale e rafforzando le relazioni fra le Parti.
  L'intesa definisce quindi, al titolo II, i termini del partenariato per lo sviluppo, da attuarsi non solo da parte dell'Unione europea ma anche tramite il sostegno delle politiche di cooperazione dei singoli Stati membri, nel rispetto dei princìpi di complementarietà degli aiuti e di efficacia.
  Il titolo III disciplina gli aspetti tecnici relativi al regime commerciale per le merci, con riferimento ai dazi doganali e alle misure non tariffarie, alle misure di difesa commerciale, al regime di facilitazione doganale e all'agevolazione degli scambi commerciali, agli ostacoli tecnici agli scambi e alle misure sanitarie e fitosanitarie.
  L'Accordo richiama quindi, al titolo IV, gli aspetti relativi ai servizi, agli investimenti e alle regole connesse al commercio, impegnando le Parti a concludere al più presto un completo Accordo di partenariato economico, e disciplina, al titolo V, le modalità di prevenzione e risoluzione delle controversie.
  Vengono poi fissate, al titolo VI, le clausole relative alle eccezioni generali, fra cui quelle relative alla tutela della pubblica sicurezza, della vita e del patrimonio nazionale, e alla fiscalità.
  Il titolo VII reca disposizioni istituzionali, generali e finali, impegnando le Parti – fra l'altro – all'esecuzione dell'Accordo anche tramite la creazione un Comitato APE (Accordo di partenariato economico) responsabile dell'amministrazione dei settori coperti dall'intesa, nonché a facilitare la cooperazione, in tutti i settori previsti dall'intesa, fra le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e il Ghana.
  Le due appendici riguardano rispettivamente i prodotti prioritari per l'esportazione dal Ghana e le autorità competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo.
  I quattro allegati trattano dei dazi sui prodotti originari del Ghana e della Parte europea, recano l'elenco dei diritti e degli altri oneri del Ghana e l'elenco delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (Dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madeira e Canarie).
  Il protocollo, infine, disciplina gli aspetti correlati all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di quattro articoli, relativi rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.Pag. 41
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
C. 1521.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge Mollicone C. 1521, recante modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
  Il provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, consta di cinque articoli, il primo dei quali enuncia i princìpi e le finalità dell'intervento. In particolare, come precisato nell'unico comma dell'articolo 1, la proposta è volta a favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e (come specificato in sede referente) dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica. Le disposizioni a tal fine introdotte dalla proposta di legge costituiscono attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione, ai sensi dei quali, rispettivamente, la Repubblica «promuove lo sviluppo della cultura» mentre «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale». Come specificato durante l'esame in sede referente, le disposizioni della proposta in esame si collocano altresì nel quadro dei princìpi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133.
  L'unico comma dell'articolo 2 della proposta di legge introduce due nuovi articoli all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio – di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – e, in particolare, nel capo II del titolo II della parte seconda, recante i princìpi della valorizzazione dei beni culturali. Nello specifico, ai fini dell'attuazione di tale capo, il nuovo articolo 121-bis, al comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura una nuova anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica. Il comma 2 del nuovo articolo identifica il compito della neo-costituita anagrafe, che è quello di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Tale censimento informativo è finalizzato, da una parte, a raccogliere e a rendere accessibili i dati raccolti, e dall'altra a monitorare la gestione, anche allo scopo di valutare l'adozione di forme alternative di essa, nel rispetto dei princìpi del codice, e a promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di Pag. 42valorizzazione del patrimonio culturale secondo il principio di sussidiarietà.
  Il comma 3 elenca i seguenti dati minimi che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe:

   a) la natura del bene;

   b) la forma di gestione diretta o indiretta;

    b-bis) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione d'interesse a forme di gestione indiretta (lettera introdotta durante l'esame in sede referente);

   c) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;

   d) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in essere rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità della Repubblica, delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare i princìpi di cui al presente codice nonché di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;

    d-bis) i dati relativi agli immobili in disuso non utilizzati presenti nel territorio di competenza precisandone denominazione, localizzazione, proprietà, regime di tutela, ambito cronologico, stato di conservazione e ultima destinazione d'uso, specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti (lettera introdotta durante l'esame in sede referente).

  Il comma 4 del nuovo articolo 121-bis identifica negli istituti e luoghi della cultura pubblici nonché nelle amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali, i soggetti obbligati alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe. Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di stabilire le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione. Si specifica inoltre che il citato decreto deve prevedere l'integrazione e l'interoperabilità dell'anagrafe con altre banche dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.
  Il secondo articolo introdotto nel codice dei beni culturali e del paesaggio – dall'articolo 2 della proposta di legge in esame – è l'articolo 121-ter, che al comma 1 dispone l'istituzione dell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, in un'apposita sezione dell'anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica (di cui al neo-introdotto articolo 121-bis). Ai sensi del comma 2, tale albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal codice, dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il medesimo comma prevede che, ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e, come specificato in sede referente, la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati Pag. 43nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del codice.
  Il comma 3 attribuisce ad un decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione, il compito di stabilire i requisiti che i candidati all'iscrizione all'elenco devono possedere, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione a ciascuna di esse, nonché le forme di consultazione. Il comma 4 dispone che, in ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento.
  L'articolo 3 della proposta di legge è dedicato alla strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena». In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena», ispirata ai princìpi del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché ai seguenti criteri specifici:

   a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi;

   b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione;

   c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla precedente lettera b) abbia avuto esito non congruo;

   d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale anche digitale quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;

   e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.

  Come specificato nel medesimo comma, la definizione della strategia è effettuata sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica – istituita dall'articolo 121-bis del codice, introdotto dall'articolo 2 della proposta in esame – e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale (istituito ai sensi dell'articolo 121-ter introdotto dal medesimo articolo 2).
  Il comma 2 dell'articolo 3 reca l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma precedente.
  L'articolo 4 della proposta di legge, composto da quattro commi, reca ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni e di circolazione dei beni culturali in ambito internazionale e introduce disposizioni in materia di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale.
  Segnala inoltre che durante l'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 4-bis, composto da due commi e recante norme in materia di circolazione delle opere statali non esposte al pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sia istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul Pag. 44territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative. L'elenco è aggiornato ogni ventiquattro mesi. Come specificato nella proposta di legge, restano ferme le disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 48 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione per mostre ed esposizioni. Rammenta a tale proposito che, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 48, l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica, ed è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. Come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 48, il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
  Il comma 2 dell'articolo 4-bis della proposta in esame consente ai comuni italiani di richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al precedente comma 1, precisando che tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. Si prevede che la richiesta è subordinata ai seguenti criteri:

   a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;

   b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici, sportivi già presenti sul territorio di riferimento;

   c) disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire tutti i requisiti necessari alla conservazione e custodia dell'opera d'arte.

  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la proposta è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» (terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione).
  Rileva che, a fronte di ciò, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 5, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto recante le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione relativi all'Anagrafe digitale; all'articolo 3, comma 1, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini della definizione della strategia di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena».
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico.
C. 1488.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 1488 recante disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico.Pag. 45
  Rileva che il provvedimento in esame consta di due articoli.

  L'articolo 1 prevede il riconoscimento delle società o associazioni sportive costituite all'estero.
  In particolare, il comma 1 stabilisce che le società o associazioni sportive aventi sede all'estero costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana possono chiedere al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e al Comitato italiano paralimpico (CIP), per le discipline di competenza, il riconoscimento come enti sportivi di interesse nazionale.
  Il comma 2 prevede che i criteri e le modalità per il riconoscimento siano definiti con regolamento del CONI e del CIP.
  Il comma 3 dispone che il riconoscimento sia concesso a titolo gratuito e non comporti l'erogazione di alcuna provvidenza economica da parte del CONI e del CIP in favore delle società o associazioni sportive riconosciute.
  L'articolo 2 disciplina la procedura per il riconoscimento e l'iscrizione nei registri del CONI e del CIP delle società o associazioni sportive costituite all'estero, istituendo una specifica procedura di riconoscimento, di competenza del CONI e del CIP, distinta da quella vigente in via generale per le associazioni e società sportive, di competenza, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2021, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.
  Più nello specifico, il comma 1 dispone che il CONI, attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, pubblica ogni anno un bando informativo contenente le istruzioni per la compilazione della domanda di riconoscimento di cui all'articolo 1.
  Il comma 2 prevede che le domande di riconoscimento, corredate dallo statuto e dall'atto costitutivo, devono pervenire al CONI e al CIP attraverso la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare operante nello Stato estero in cui le società o associazioni sportive svolgono la propria attività.
  Il comma 3 stabilisce che il CONI e il CIP concedono alle società o associazioni sportive riconosciute l'autorizzazione all'utilizzo del simbolo CONI Italia e CIP Italia sulle divise sportive in uso.
  Il comma 4 dispone che le società o associazioni sportive riconosciute sono iscritte in una sezione speciale dei registri del CONI e del CIP.
  Il comma 5 prevede che, in caso di scioglimento della società o associazione sportiva riconosciuta, la stessa provvede, attraverso la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente ai sensi del comma 2, ad effettuare una comunicazione al CONI e al CIP ai fini della cancellazione dai registri.
  Il comma 6 statuisce, infine, che il CONI e il CIP, attraverso i Comitati olimpici e paralimpici nazionali degli Stati esteri in cui le società o associazioni sportive riconosciute hanno la propria sede, possono esercitare controlli periodici sulle attività svolte dalle medesime ai fini del mantenimento della loro iscrizione nei registri menzionati.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e «ordinamento sportivo», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

  La seduta comincia alle 14.35.

Pag. 46

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma.
C. 2034 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella seduta precedente si sono concluse le votazioni delle proposte emendative. Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, VII e XII, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione. Dà quindi conto delle sostituzioni.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, illustra l'emendamento 7.1 a sua firma (vedi allegato 5) che recepisce la condizione posta nel parere della Commissione Bilancio e ne raccomanda l'approvazione.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 7.1 del relatore (vedi allegato 5).

  Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, evidenzia le perplessità suscitate dal provvedimento che interviene su una materia oggetto di diverse pronunce, ultima delle quali il parere del 2022 con cui il Consiglio di Stato si è espresso in favore della natura privatistica dell'Ordine, contrariamente all'iniziale qualificazione di fondazione di diritto pubblico. Nel convenire con la scelta di intervenire con un atto di pari forza rispetto al regio decreto istitutivo dell'Ordine, confidando in una risposta chiara, chiede di sapere se si stia o meno innovando rispetto alla sua riconosciuta natura privatistica. Fatto presente a tale proposito come il quesito assuma rilevanza soprattutto con riguardo alle conseguenti caratteristiche del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ordine, preannuncia l'astensione dalla votazione sul mandato al relatore da parte del Movimento 5 Stelle, manifestando nel contempo la preferenza per un chiarimento della questione posta.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, avverte che sarà sua cura fornire, in sede di discussione del provvedimento in Assemblea, esauriente risposta al quesito avanzato dalla collega Alifano.

  La Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Urzì, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Ricorda infine che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è fissato per il prossimo 27 gennaio.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 gennaio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.