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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 gennaio 2025
438.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 217

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.
C. 1805, approvata dal Senato.
(Parere alle Commissioni VII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 218

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, segnala che la XIV Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sulla proposta C. 1805, approvata dal Senato, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, da rendere alle Commissioni VII e X. Osserva che il provvedimento si inserisce in un contesto strategico che mira a promuovere un turismo sostenibile, che valorizzi il patrimonio naturale, culturale e storico del nostro Paese.
  Concentrandosi sui profili di competenza della Commissione, rileva che la proposta di legge è pienamente coerente con gli indirizzi definiti dalle istituzioni dell'Unione europea per sostenere la fruizione del patrimonio culturale e naturale come motore di sviluppo turistico e di coesione sociale, nonché nell'ambito delle politiche europee per la promozione del turismo lento e sostenibile, con particolare attenzione alla valorizzazione degli itinerari culturali. Come si legge in un recente parere del Comitato delle Regioni, la promozione del turismo delle radici, vale a dire basato sulle tradizioni culturali, storiche e religiose, può essere un potente strumento di sviluppo per le aree locali e per il rafforzamento dei legami interculturali.
  Osserva inoltre che la risoluzione del Parlamento europeo del 2021 sulla definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile riconosce il turismo come uno strumento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, promuovendone le forme che rispettano l'ambiente e valorizzano il patrimonio culturale, con una attenzione particolare alla sostenibilità e all'inclusività.
  Fa presente altresì che in analoga direzione si muovono le conclusioni sull'Agenda europea per il turismo 2030, adottate dal Consiglio l'1° dicembre 2022, che definiscono un piano di lavoro pluriennale per rendere il settore del turismo europeo più verde, sostenibile, resiliente e digitalizzato, con l'obiettivo di preservarlo dalle sfide globali in corso, tra cui la crisi sanitaria e l'aumento dei costi energetici, e per favorire la ripresa economica e la resilienza delle destinazioni turistiche.
  Illustra quindi il contenuto del provvedimento, evidenziando che lo stesso si compone di nove articoli, che definiscono un quadro normativo mirato alla valorizzazione e promozione dei cammini d'Italia. Questi cammini sono considerati itinerari di rilevanza culturale, storica, religiosa e naturale, e vengono promossi come un'opportunità di fruizione sostenibile del territorio.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento, prevedendo la promozione e valorizzazione dei cammini, comprese le vie fluviali e marine, come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile. Questi cammini sono intesi come mezzi per fruire del patrimonio naturale e culturale e per valorizzare gli attrattori locali, contribuendo allo sviluppo turistico. Evidenzia che il provvedimento si pone in linea con gli obiettivi definiti dalla Strategia europea per la mobilità sostenibile e intelligente, che promuove la riduzione dell'impatto ambientale attraverso il sostegno a forme di mobilità a basse emissioni, inclusi i cammini, nonché con gli obiettivi delineati nella sopracitata Agenda europea per il turismo sostenibile 2030. Inoltre, l'articolo prevede l'accessibilità per le persone con disabilità, in linea con le politiche europee in materia di mobilità inclusiva. Il comma 2 sottolinea che la valorizzazione dei cammini punta a garantire la fruizione dei luoghi su cui insistono, assicurando adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità, e a sviluppare un turismo lento, sostenibile e diffuso, promuovendo la conoscenza internazionale della rete dei cammini italiani e incentivando la riscoperta delle tradizioni locali, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, in coerenza con gli obiettivi europei in tema di sostenibilità.
  L'articolo 2 riguarda l'istituzione della banca dati dei cammini d'Italia, uno strumento fondamentale per raccogliere e diffondere informazioni sui cammini di interesse culturale e turistico. Il Ministero del Pag. 219Turismo è incaricato di creare e gestire questa banca dati, che conterrà informazioni dettagliate sui cammini, tra cui caratteristiche, modalità di fruizione e aspetti relativi alla sicurezza e all'accessibilità. Ricorda che sono previsti, inoltre, specifici standard di qualità a cui i cammini devono conformarsi per essere inseriti nella banca dati. Tali cammini devono rispettare i criteri stabiliti dal Ministero, in coordinamento con il Ministero della cultura e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di misure in linea con gli obiettivi europei di digitalizzazione e accessibilità nel settore turistico, come delineato nella strategia per un turismo sostenibile dell'UE.
  Tale articolo prevede inoltre che vengano inclusi nella banca dati i tratti italiani dei cammini riconosciuti come itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione CM/Res(2013)67, adottata il 18 dicembre 2013. L'Accordo sugli itinerari culturali, operativo dal 1987, promuove il patrimonio comune europeo attraverso itinerari che favoriscono il turismo sostenibile, il dialogo interculturale e contribuiscono alla promozione dell'identità e della cittadinanza europea. La certificazione degli itinerari culturali, di cui l'Italia è parte dal 2011, avviene secondo criteri che includono la valorizzazione del patrimonio europeo e la cooperazione transnazionale.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione di una cabina di regia nazionale, presieduta dal Ministro del turismo e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e altri enti istituzionali. La cabina di regia ha il compito di definire gli standard di qualità per i cammini, di elaborare un programma nazionale per la loro valorizzazione e di coordinare le politiche a livello nazionale e regionale. In particolare, si occuperà di definire le linee guida per la gestione e l'aggiornamento della banca dati, nonché per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.
  L'articolo 4 istituisce un tavolo permanente per i cammini d'Italia, che opera in stretta collaborazione con la cabina di regia e ha il compito di favorire la cooperazione tra le istituzioni e le associazioni coinvolte nello sviluppo dei cammini. Questo tavolo si occuperà anche del monitoraggio delle problematiche relative ai cammini e dell'elaborazione di proposte normative e amministrative. Il tavolo è presieduto dal Ministro del turismo e coinvolge rappresentanti delle istituzioni, esperti e associazioni del settore.
  L'articolo 5 prevede la predisposizione di un programma nazionale triennale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia. Questo programma sarà elaborato dalla cabina di regia, in collaborazione con il tavolo permanente, e indicherà gli interventi prioritari per la valorizzazione dei cammini e delle aree circostanti. Le amministrazioni centrali, regionali e locali saranno coinvolte nella realizzazione di tali interventi, coordinati dal Ministero del turismo.
  L'articolo 6 riguarda la promozione di studi, ricerche e iniziative scientifiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio legato ai cammini, in collaborazione con università e altre istituzioni. Viene inoltre previsto un obbligo di relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte dalla cabina di regia e sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal programma nazionale.
  L'articolo 7 stabilisce che il Ministero del turismo realizzi e coordini campagne di promozione a livello nazionale e internazionale, al fine di incentivare la fruizione dei cammini e promuovere il turismo lento. Tali campagne di promozione avranno come obiettivo principale l'incremento della conoscenza dei cammini d'Italia sia in ambito nazionale che internazionale, facendo leva sul turismo sostenibile.
  L'articolo 8 definisce le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 9 stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce della disamina svolta, poiché il disegno di legge mira a promuovere la valorizzazione e la fruizione dei cammini d'Italia, in assoluta coerenza con gli indirizzi europei in materia di turismo sostenibile nonché di valorizzazione del patrimonio e sviluppo delle comunità locali, Pag. 220formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2184 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, illustra il provvedimento, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mira a fronteggiare situazioni di degrado sociale e ambientale, nonché a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.
  Evidenzia che si tratta di un provvedimento molto articolato e complesso. Nella illustrazione del contenuto dei singoli articoli, si concentrerà pertanto ad esaminare i profili di maggiore rilevanza per la competenza della Commissione.
  In particolare, l'articolo 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale nelle aree del Paese caratterizzate da situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, per un importo complessivo di 180 milioni di euro da destinare nel triennio 2025-2027. Sottolinea che tali misure si pongono in continuità con gli obiettivi europei di coesione territoriale, inclusione sociale e sviluppo delle aree più vulnerabili, che sono anche al centro delle politiche dell'Unione europea, come quelle previste dal Fondo Sociale Europeo. Il comma 8 dello stesso articolo riguarda la disciplina dei viceprefetti, consentendo l'attribuzione temporanea degli incarichi ai funzionari della carriera prefettizia in caso di vacanza dei posti, garantendo così la continuità delle funzioni delle prefetture e degli uffici territoriali del Governo, e il monitoraggio delle misure del PNRR, una disposizione che contribuisce a garantire l'efficacia dell'implementazione dei progetti previsti dal Piano.
  L'articolo 2 introduce disposizioni urgenti per contrastare la grave crisi idrica in Sicilia, prevedendo la realizzazione di tre impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Ricorda che tali misure rispondono a una necessità di intervento immediato per la gestione delle risorse idriche e sono finanziate per un importo complessivo di 100 milioni di euro, di cui 90 milioni provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e 10 milioni dalla Regione Siciliana. Evidenzia altresì come tali disposizioni si pongano in linea con le politiche europee per la gestione sostenibile delle risorse naturali e la protezione ambientale, in particolare in relazione agli obiettivi della direttiva quadro sulle acque, che mira a garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche e a prevenire le crisi idriche. Inoltre, il comma 4 stabilisce l'applicabilità delle disposizioni del PNRR e la possibilità di derogare alle norme sui contratti pubblici in casi urgenti, purché nel rispetto della normativa unionale, contribuendo così alla rapidità degli interventi, compatibile con le esigenze di sviluppo sostenibile e di protezione delle risorse naturali promosse a livello europeo.
  L'articolo 3 tratta della gestione delle emergenze connesse al Giubileo 2025 e alla situazione dell'isola di Ischia, stabiliscono misure per assicurare il supporto operativo alle attività di protezione civile. Tali disposizioni si pongono linea con le politiche di protezione civile dell'Unione europea, che prevedono l'impiego di risorse e strutture per far fronte a rischi naturali e disastri, in particolare in vista di eventi di grande impatto.
  L'articolo 4 prevede la proroga delle Agenzie per la somministrazione del lavoro e la riqualificazione professionale nei porti Pag. 221di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari, con una copertura finanziaria di circa 9,9 milioni di euro per il 2025 e 10,1 milioni per il 2026. Questo intervento è supportato dal PNRR, poiché al comma 4 si dispone che anche i lavoratori beneficiari di contratti di solidarietà possano accedere al programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), un'iniziativa di rilevanza strategica finanziata attraverso le risorse del PNRR.
  L'articolo 5 riguarda la gestione dei lavori del sistema Mo.S.E. a Venezia, un progetto di rilevanza nazionale ed europea per la difesa contro l'acqua alta, e ne sottolinea la coerenza con gli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e protezione delle città vulnerabili ai cambiamenti climatici.
  L'articolo 6 estende la possibilità di utilizzare le risorse dell'otto per mille per interventi di prevenzione dalle dipendenze, misure che risultano coerenti con le politiche di inclusione sociale promosse dall'Unione europea.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di limitazione dei mandati consecutivi per i presidenti di enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, come l'Aero Club d'Italia, l'Automobile Club d'Italia e l'Unione Italiana Tiro a Segno.
  L'articolo 8 introduce un sistema di garanzie per mitigare i rischi legati ai contratti di compravendita di energia elettrica rinnovabile a lungo termine (Power Purchase Agreements, PPA), tramite la piattaforma organizzata dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) agisce come operatore di ultima istanza, garantendo l'adempimento degli obblighi in caso di inadempimento delle controparti. Rileva che questa misura, parte del capitolo REPowerEU del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), favorisce la transizione ecologica e il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo, incentivando la produzione di energia rinnovabile. Inoltre, il finanziamento degli oneri sostenuti dal GSE attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 si allinea con il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS), promuovendo la decarbonizzazione e la sicurezza energetica.
  Infine, l'articolo 9 si riferisce alla riforma degli istituti tecnici e professionali, un intervento che risponde in modo diretto alle priorità europee in materia di formazione e occupabilità, in linea con l'Agenda Europea per le Competenze, che mira a migliorare le competenze dei giovani e degli adulti, per favorire l'accesso al mercato del lavoro e la competitività delle economie nazionali.
  Nel complesso, rileva che il provvedimento in esame si pone in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione in termini di coesione, protezione civile, sostenibilità ambientale, formazione professionale, occupabilità e inclusione sociale. Preannuncia pertanto che formulerà una proposta di parere favorevole.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura.
C. 2183 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, rileva che il provvedimento in titolo, recante misure urgenti in materia di cultura, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VII Commissione, rappresenta un intervento strategico e organico finalizzato al rafforzamento e alla valorizzazione del settore culturale italiano.
  Passando all'illustrazione dell'articolato, che si compone di 13 articoli, osserva che l'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare, mediante decreto, un nuovo Piano denominato «Piano Olivetti per la cultura». Ispirato alla figura di Adriano Olivetti, il Piano mira a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle zone Pag. 222svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali. Evidenzia come si tratti di un'iniziativa particolarmente significativa, che non solo si inserisce nelle politiche nazionali di coesione territoriale e nel quadro della Strategia nazionale per le aree interne, ma punta altresì a favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma «Europa Creativa», il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027. Fa presente inoltre che il Piano risulta inoltre coerente con i principi stabiliti dalla Nuova agenda europea per la cultura del 2018, che sottolinea il contributo della cultura alla coesione sociale, alla crescita economica e alle relazioni internazionali, integrandosi con i piani di lavoro europei per la cultura per il periodo 2023-2026.
  L'articolo 2 dispone l'istituzione di un'unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere progetti culturali con gli Stati africani e di rafforzare i partenariati con i paesi dell'area mediterranea. Questa unità opererà in stretto raccordo con la Cabina di regia del Piano Mattei, coinvolgendo il Viceministro delle imprese e del Made in Italy. Constata come tali interventi rispondano all'esigenza di rafforzare la dimensione internazionale della cultura italiana, in linea con il principio di partenariato sancito dall'Unione europea e con le politiche di vicinato che promuovono la cooperazione tra Europa, Africa e bacino del Mediterraneo.
  Ricorda inoltre che il provvedimento prevede misure a sostegno dell'editoria e delle librerie, come indicato all'articolo 3. Tra queste, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per finanziare l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a trentacinque anni. Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del Ministro della cultura la definizione delle modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato. Tali decreti dovranno essere adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento. L'intervento rientra, inoltre, tra le priorità europee volte a promuovere l'accesso alla cultura e a sostenere le imprese culturali come motori di innovazione e coesione sociale.
  Segnala altresì come particolarmente rilevanti per i profili di competenza della Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 4, che autorizzano una spesa di 800.000 euro per celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze nel 2000 e ratificata dall'Italia con la legge n. 14 del 2006. Ricorda che la Convenzione, promossa dal Consiglio d'Europa, rappresenta un pilastro fondamentale nella tutela del paesaggio, inteso non solo come patrimonio eccezionale, ma anche come risorsa quotidiana e parte integrante della qualità della vita e dell'identità europea. Le celebrazioni costituiranno un'occasione per rafforzare la cooperazione internazionale sulla gestione sostenibile del territorio, in linea con le politiche ambientali e culturali dell'Unione europea, ribadendo il ruolo dell'Italia nel promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico europeo.
  Gli articoli 5, 6 e 7 introducono ulteriori misure per il rafforzamento delle istituzioni culturali, la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale e il supporto alla formazione. L'articolo 6, in particolare, disciplina l'utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», strumenti che incentivano la partecipazione culturale dei giovani e si inseriscono in una cornice europea di promozione dell'inclusione sociale e dell'accesso alla cultura.
  L'articolo 7 introduce misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, con particolare riferimento al settore del cinema e dell'audiovisivo, dirette a ridurre i tempi e a semplificare le procedure autorizzative per interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, mentre l'articolo 8 prevede interventi in materia di formazione, con la trasformazione della Scuola dei beni e delle attività culturali nella Pag. 223«Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali», con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'istituto come centro di eccellenza per la formazione e la ricerca nel settore culturale.
  Sottolinea che l'articolo 9 riveste particolare rilevanza, introducendo disposizioni sull'impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Questo intervento garantisce che le risorse pubbliche siano utilizzate esclusivamente per la loro finalità originaria, in linea con i principi generali di buona amministrazione finanziaria.
  Infine, l'articolo 10 rafforza la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, mentre gli articoli 12 e 13 garantiscono l'invarianza finanziaria e disciplinano l'entrata in vigore del provvedimento.
  Nel complesso, rileva che il decreto-legge risulta pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea, integrandosi con i programmi e le strategie comunitarie di sviluppo culturale, coesione territoriale e cooperazione internazionale. Preannuncia pertanto la formulazione di una proposta di parere favorevole.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
C. 1521 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, evidenzia che la proposta di legge in titolo, composta di cinque articoli e modificata dalla Commissione cultura, reca modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». Segnala che la proposta, come indicato nella relazione illustrativa, con particolare riguardo ai suoi primi tre articoli, persegue due obiettivi principali: da un lato, garantire una gestione non solo qualitativa, ma anche più efficace, efficiente e sostenibile dal punto di vista economico-finanziario degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali pubblici; dall'altro, favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, nella valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità al principio di sussidiarietà, attraverso un ampio ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato.
  L'articolo 1 stabilisce i principi e le finalità della legge, in linea con la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro nel 2005. L'obiettivo centrale è favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle associazioni nella valorizzazione dei beni culturali, con particolare attenzione al superamento dei divari territoriali e sociali e al rafforzamento dell'identità e della memoria storica delle comunità locali. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'articolo 9 e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, nonché nella prospettiva del principio di sussidiarietà orizzontale, che pone i cittadini e le comunità al centro delle politiche di gestione del patrimonio culturale. La proposta di legge risponde così alle necessità di promuovere lo sviluppo economico attraverso la cultura, creando anche opportunità per il settore delle imprese culturali e creative.
  L'articolo 2 introduce due nuovi articoli nel codice dei beni culturali, istituendo l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica (articolo 121-bis). Questo nuovo strumento avrà il compito di censire e raccogliere informazioni riguardanti la gestione e la qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, favorendo la partecipazione dei privati nella gestione del patrimonio pubblico. A tale scopo, si prevede che la nuova anagrafe consenta di Pag. 224raccogliere dati specifici sulla gestione e sulle modalità di valorizzazione del patrimonio. Ricorda che viene istituito altresì un Albo digitale della sussidiarietà orizzontale (articolo 121-ter) che permetterà di garantire trasparenza e concorrenzialità nella gestione dei beni culturali pubblici, favorendo la consultazione dei soggetti privati che intendano partecipare alla valorizzazione di tali beni.
  L'articolo 3 definisce la strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali denominata «Italia in scena», che mira a promuovere la fruizione dei beni culturali, in particolare nelle aree interne e nei piccoli borghi, anche attraverso spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche. Si prevede che il Ministro della cultura, in collaborazione con la Conferenza unificata, definisca gli obiettivi comuni di valorizzazione, inclusa la promozione della partecipazione dei privati tramite forme di partenariato pubblico-privato, garantendo così la sostenibilità economica delle attività culturali. Per il finanziamento delle attività è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a supporto della realizzazione della strategia.
  L'articolo 4 apporta modifiche al codice dei beni culturali per semplificare le procedure di prestito d'arte, rendendo più snelli i tempi di autorizzazione per il prestito dei beni culturali e prevedendo misure per la competitività del mercato dell'arte. In particolare, il comma 1 riduce i tempi di autorizzazione per il prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni, da quattro a novanta giorni, favorendo così una maggiore circolazione delle opere d'arte. Inoltre, vengono introdotti provvedimenti per garantire la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo per i beni prestati. I commi 2 e 3 riguardano la circolazione dei beni culturali all'estero e chiariscono la durata temporale delle dichiarazioni di libera circolazione delle opere d'arte. Il comma 4 dell'articolo 4 riguarda la competitività del sistema museale nazionale, stabilendo che il Ministero della cultura, in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provveda a definire la normativa di attuazione. Questo intervento mira a migliorare la qualità e l'efficienza del sistema museale, sostenendo la competitività del settore culturale in un contesto internazionale.
  Infine, l'articolo 5 introduce una nuova disciplina per la circolazione delle opere statali non esposte al pubblico. Con decreto del Ministero della cultura, verrà istituito un elenco di opere, aggiornato ogni 24 mesi, appartenenti alle collezioni dei musei statali, idonee alla circolazione temporanea sul territorio nazionale. I comuni italiani potranno richiedere il prestito di queste opere, che dovranno essere custodite in spazi idonei e accompagnate da progetti culturali che le colleghino a circuiti turistici ed enogastronomici.
  Sottolinea che il provvedimento, nel suo complesso, risulta conforme all'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di trasparenza e accessibilità previsti dalla normativa unionale in materia di cultura, nonché agli indirizzi riguardanti il patrimonio culturale e la sua valorizzazione. Osserva altresì che l'introduzione dell'Anagrafe digitale e dell'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale si inserisce nelle politiche europee di digitalizzazione e di trasparenza amministrativa, mentre la promozione della partecipazione del settore privato nelle attività di valorizzazione dei beni culturali è coerente con gli orientamenti europei relativi alla cooperazione pubblico-privato.
  Alla luce dell'analisi condotta, preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 22 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Pag. 225

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
(COM(2024) 497 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio Maria GABELLONE (FDI), relatore, segnala che la proposta di direttiva all'esame della Commissione (cosiddetta proposta DAC9) si colloca nel quadro della cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati membri, che contribuisce a garantire un'efficace riscossione delle entrate. Si tratta dunque di un settore di grandissima rilevanza in cui la digitalizzazione dell'economia pone sfide complesse che l'Unione europea sta cercando di affrontare negli ultimi anni.
  Rileva che la proposta è volta a modificare la direttiva 2011/16/UE (cosiddetta direttiva DAC) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale al fine di conseguire un duplice obiettivo generale:

   1) garantire un funzionamento equo ed efficiente del mercato interno agevolando la presentazione a livello centrale della Dichiarazione sulle imposte integrative quale definita nella direttiva (UE) 2022/2523 (cosiddetta «direttiva sul secondo pilastro»), in linea con quanto elaborato in ambito OCSE/G20;

   2) salvaguardare il gettito fiscale degli Stati membri consentendo lo scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative.

  Ricorda, in via preliminare, che la direttiva sul secondo pilastro recepisce nel diritto dell'Unione gli accordi OCSE/G20 sull'introduzione di un'aliquota minima globale pari al 15 per cento sulle società multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno. Essa fa riferimento, all'articolo 44, a una Dichiarazione sulle imposte integrative che deve essere presentata utilizzando un formulario tipo e che comprende determinati dati specifici. Si tratta di uno strumento di valutazione del rischio: contiene le informazioni di cui l'amministrazione fiscale ha bisogno per valutare adeguatamente il rischio e correttamente il debito d'imposta dell'entità.
  L'OCSE ha anche elaborato un formulario tipo (dichiarazione sulle imposte GloBE) che le entità devono utilizzare per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione e che contiene i dati da scambiare e orientamenti esplicativi sul suo utilizzo.
  In sostanza e in estrema sintesi la DAC 9 recepisce nel diritto dell'UE la dichiarazione sulle imposte GloBE e fornisce un quadro per l'attuazione operativa della Dichiarazione sulle imposte integrative di cui all'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro.
  Ciò premesso, passa quindi all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti. La proposta consta di 4 articoli.
  L'articolo 1 reca le modifiche alla direttiva DAC volte a:

   1) istituire un quadro per lo scambio di Dichiarazioni sulle imposte integrative tra gli Stati membri. Tale quadro contempla un «approccio di diffusione» per garantire che tutte le giurisdizioni pertinenti ricevano le informazioni di cui hanno bisogno, in base al loro ruolo nell'impresa multinazionale, in linea con il quadro dell'OCSE. Per lo scambio di informazioni con le giurisdizioni di paesi terzi gli Stati membri dovranno firmare opportuni accordi internazionali con tali giurisdizioni;

   2) fornire ai gruppi multinazionali di imprese e ai gruppi nazionali su larga scala che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul secondo pilastro un modello uniforme per la presentazione delle Dichiarazioni sulle imposte integrative, in linea con quello sviluppato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20. Ciò dovrebbe ridurre notevolmente i loro oneri amministrativi in quanto la Dichiarazione sulle imposte integrative sarà la stessa in tutti gli Stati membri;

   3) consentire ai gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazionePag. 226 della direttiva sul secondo pilastro di passare dalla presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative a livello locale a quella a livello centrale, alleviando così i loro oneri amministrativi e riducendo notevolmente il numero di dichiarazioni che dovrebbero altrimenti presentare. In sostanza, la presentazione centralizzata permette alle imprese multinazionali di presentare la Dichiarazione una volta per l'intero gruppo, altrimenti ciascuna entità costitutiva dell'impresa multinazionale dovrebbe presentare alle rispettive amministrazioni fiscali (ossia nel paese in cui ha sede) una Dichiarazione sulle imposte integrative distinta, il che è più dispendioso in termini di tempo, oltre che più complicato.

  Gli articoli 2, 3 e 4 contengono le disposizioni finali. L'articolo 2 fissa in particolare il termine ordinario per il recepimento al 31 dicembre 2025. La Commissione europea segnala che l'approvazione della DAC9 riveste carattere di urgenza in quanto la prima Dichiarazione sulle imposte integrative dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.
  Segnala anche che la proposta attribuisce alla Commissione europea competenze di esecuzione per stabilire i formulari elettronici tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio di informazioni, nonché il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare il formulario per la Dichiarazione sulle imposte integrative al fine di allinearlo agli eventuali aggiornamenti della Dichiarazione standard sulle imposte integrative concordata in sede OCSE/G20.
  Con riferimento al merito delle misure che ha richiamato, la relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale, in particolare perché contrasta l'elusione e l'evasione fiscali e protegge la base imponibile nazionale, e non ravvisa l'esigenza di richiedere modifiche o prospettive diverse di intervento legislativo.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 113 e 115 del TFUE, che rappresentano solitamente la base giuridica per le iniziative legislative nel settore della cooperazione amministrativa e dell'imposizione diretta. La medesima base giuridica è stata utilizzata anche per la direttiva DAC.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità di intervenire in quanto le norme sancite dalla direttiva sul secondo pilastro sarebbero gravemente compromesse se gli Stati membri dovessero attuare obblighi di comunicazione diversi a livello nazionale; l'iniziativa legislativa apporterebbe, inoltre, un valore aggiunto rispetto a quanto potrebbe conseguire una pluralità di metodi di attuazione nazionali basati sulle norme tipo GloBE giuridicamente non vincolanti.
  La relazione del Governo ritiene la proposta pienamente rispettosa del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE.
  Per quanto riguarda la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi fissati, attuando gli obblighi esistenti a norma dell'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro.
  La relazione tecnica del Governo sostiene che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, aderendo alle argomentazioni della Commissione.
  A questo riguardo sottolinea che la Commissione non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, in ragione del fatto che essenzialmente, come anticipato, la DAC9 rende operativo l'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro in modo coerente con quanto è stato elaborato a livello mondiale. La Commissione ha tuttavia quantificato in 3,3 milioni di euro per il 2024-2027 il costo di attuazione della proposta, da finanziarsi tramite riassegnazione di fondi dall'attuale programma Fiscalis del bilancio dell'UE.
  Circa l'impatto della proposta la relazione tecnica del Governo, oltre a richiamare quanto riportato dalla Commissione, ritiene che essa non determinerà variazioni di gettito fiscale ulteriori rispetto a quelle già stimate all'atto del recepimento della direttiva sul secondo pilastro considerato che è finalizzata a darne attuazione in un ambito Pag. 227strettamente amministrativo-procedurale. Ritiene altresì che l'attuazione dello scambio automatico previsto richiederà l'effettuazione di idonei investimenti per il potenziamento delle infrastrutture informatiche a supporto di tale attività.
  Circa gli effetti sull'organizzazione dell'amministrazione fiscale, la relazione del Governo ritiene che i costi dovrebbero aumentare ma in misura ridotta: le amministrazioni dovrebbero ampliare la loro capacità di salvaguardare il gettito fiscale, attraverso la gestione delle informazioni cui avranno accesso e l'applicazione delle sanzioni proposte.
  Con riguardo, infine, agli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, la relazione del Governo afferma che la proposta comporterà dei costi per le imprese in termini di compliance. Tuttavia, dovrebbe ridurre notevolmente gli oneri amministrativi a carico delle imprese multinazionali.
  Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa speciale di consultazione in base alla quale il Consiglio adotta l'atto dopo aver consultato il Parlamento europeo, senza essere obbligato a seguirne il parere.
  In conclusione, ricordando che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 13 febbraio 2025, ritiene che nel corso dell'esame sarà particolarmente importante approfondire le questioni concernenti il possibile impatto della proposta per le imprese multinazionali interessate e per le autorità fiscali nazionali.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica.
(COM(2024) 561 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, avverte che la proposta di direttiva all'esame della Commissione è volta ad introdurre una modifica tecnica della direttiva 2014/32/UE, relativa agli strumenti di misura.
  La necessità dell'intervento normativo in esame discende, a giudizio della Commissione, dal fatto che la direttiva oggetto di modifica non contempla nuovi strumenti di misura necessari per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e, per quanto riguarda i contatori di energia elettrica e di gas, non affronta la questione dell'importanza crescente della digitalizzazione (misurazione intelligente) o dell'uso di nuovi gas, come l'idrogeno o altri gas rinnovabili in alternativa a gas più tradizionali, per la fornitura domestica.

  La Commissione ritiene che l'assenza di requisiti armonizzati per determinate categorie di strumenti di misura porti alla definizione di legislazioni nazionali divergenti e quindi a una frammentazione del mercato unico, che comporta di conseguenza costi più elevati per gli operatori economici e i consumatori, nonché ritardi nella diffusione di tecnologie fondamentali per la duplice transizione verde e digitale dell'economia dell'Unione.
  Alcuni requisiti essenziali della direttiva relativa agli strumenti di misura, inoltre, non sono più tecnologicamente neutri (ad esempio i requisiti di visualizzazione), il che impedisce il ricorso a soluzioni moderne e l'ottenimento di benefici in termini di convenienza per i consumatori e protezione degli stessi.
  La Commissione informa di aver altresì consultato i portatori di interessi e gli Stati membri, e che i contributi ricevuti hanno confermato le questioni precedentemente individuate.
  Rileva come sia importante sottolineare, tuttavia, che la Commissione non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, ritenendola non necessaria per una proposta che apporta una semplice modifica tecnica mirata alla direttiva sugli strumenti di misura.Pag. 228
  A questo riguardo la relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, considerata complessivamente positiva la proposta, riferisce che non si dispone di elementi sufficienti per una analisi più approfondita della stessa anche a causa dell'assenza della valutazione di impatto europea.
  Nel rinviare alla documentazione prodotta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti, passa ad illustrare in estrema sintesi i principali contenuti della proposta di direttiva al nostro esame.
  In primo luogo, la proposta prevede un aggiornamento limitato dell'ambito di applicazione della direttiva relativa agli strumenti di misura e comprende nuovi requisiti essenziali a supporto di tale ampliamento.
  Introduce poi modifiche mirate agli allegati della stessa direttiva per tenere conto degli sviluppi tecnologici, della diffusione dei contatori intelligenti del gas e dell'energia elettrica e dei nuovi strumenti di misura; dei contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento; del maggiore utilizzo dell'idrogeno e di altri gas che possono essere impiegati come alternative a gas più tradizionali.
  Inoltre prevede l'aggiunta dell'allegato V-bis, sulle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, al fine di includere requisiti essenziali armonizzati, e dell'allegato VII-bis sui distributori di gas compresso con requisiti essenziali armonizzati.
  La relazione del Governo considera le finalità generali della proposta complessivamente positive e ritiene la stessa conforme all'interesse nazionale. Rileva, infatti, che la normativa in materia di immissione sul mercato di strumenti di misura, attualmente già disciplinata quasi interamente a livello europeo, necessita di essere adeguata al progresso tecnologico, in modo da rispondere alle sfide dettate dalla transizione digitale e verde e anche allo scopo, da un lato, di consentire alle imprese nazionali del settore di poter competere in un mercato ampio, regolamentato e armonizzato, caratterizzato da leale concorrenza tra gli operatori, e, dall'altro, di garantire conseguentemente la tutela dei consumatori.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, relativo alle misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità di intervenire in quanto, come osserva anche la relazione tecnica del Governo, l'obiettivo della direttiva oggetto di modifica, vale a dire garantire che gli strumenti di misura sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione degli interessi oggetto della stessa, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione.
  Si ritiene che l'armonizzazione dei requisiti essenziali relativi alle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, ai distributori di gas compresso, ai contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento e ai contatori intelligenti, che ne garantisce la libera circolazione, può essere ottenuta unicamente a livello di Unione.
  Sul punto viene inoltre osservato che in assenza di un intervento dell'Unione il mercato unico resterebbe frammentato, con regimi normativi divergenti negli Stati membri che produrrebbero discrepanze nel mercato unico stesso, generando costi e oneri amministrativi aggiuntivi e ostacolando la libera circolazione degli strumenti di misura.
  Anche la relazione del Governo ritiene la proposta pienamente rispettosa del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE in quanto orientata alla modifica della precedente direttiva 2014/327UE, già in vigore in materia di strumenti di misura, della quale condivide i principi di armonizzazione.
  Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misurePag. 229 proposte, come osserva anche la relazione tecnica del Governo, rispettino il suddetto principio, in quanto si limitano al necessario per il conseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, prevedendo requisiti armonizzati per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento, oltre a requisiti più avanzati per i contatori intelligenti dell'energia elettrica e del gas.
  Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Svezia, Polonia (Sejm e Senato) Danimarca e Malta (Camera dei rappresentanti), mentre risulta concluso da parte del Bundestag tedesco. L'esame è stato inoltre avviato dal Senato della Repubblica italiana.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 17 febbraio 2025, ritiene che, alla luce dei contenuti della proposta e della relazione del Governo, si possa concludere l'esame in una delle prossime sedute con l'approvazione di una valutazione positiva.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 gennaio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 22 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.
Audizione di rappresentanti della Federazione trentina della cooperazione.
(Svolgimento e conclusione).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, introduce l'audizione.

  Alessandro CESCHI, direttore generale della Federazione trentina della cooperazione, e Samuel CORNELLA, referente diretto per la tematica, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Stefano CANDIANI (LEGA) e Isabella DE MONTE (FI-PPE) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Samuel CORNELLA, referente diretto per la tematica, ed Alessandro CESCHI, direttore generale della Federazione trentina della cooperazione, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ringrazia gli auditi per i loro interventi.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.