SEDE CONSULTIVA
Giovedì 23 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 12.10.
La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori.
C. 1573 e abb.
(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 gennaio. Fa presente che pertanto la Commissione dovrà esprimersi sul testo trasmesso dalle Commissioni di merito come risultante dagli emendamenti approvati da ultimo nella seduta notturna di ieri, entro la seduta odierna.
Paolo PULCIANI (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame ha la finalità di introdurre una disciplina normativa della partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende. Al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e di incrementare i livelli occupazionali e valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale, la proposta individua le forme di promozione e incentivazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Il provvedimento, inoltre, introduce norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.
Precisa che la relazione si soffermerà sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo.
In primo luogo, l'articolo 3 stabilisce che nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice Pag. 29civile, gli statuti possono prevedere la partecipazione, qualora disciplinata dai contratti collettivi, di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel suddetto consiglio di sorveglianza.
I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono individuati sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile. Quest'ultimo dispone che non possono essere eletti alla carica di componente di consiglio di sorveglianza, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di interdetto, inabilitato, fallito ovvero chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché i componenti del consiglio di gestione.
Inoltre, tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono a piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame.
L'articolo 4 dispone che gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, nelle società che non adottano il citato sistema dualistico. Tali amministratori sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi e devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, del codice civile. Devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.
L'articolo 5, in deroga a quanto previsto dal comma 182 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 in materia di imposte sui premi di risultato, prevede per l'anno 2025 un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa e stabilisce che per il relativo accertamento, riscossione, nonché per le sanzioni e per il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
L'articolo 6 dispone che nelle aziende oggetto del provvedimento, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.
Tali piani possono individuare, tra gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società, quelli previsti dagli articoli 2349 (azioni e strumenti finanziaria a favore dei prestatori di lavoro), 2357 (acquisto delle proprie azioni), 2358 (altre operazioni sulle proprie azioni) e 2441, ottavo comma (diritto di opzione per i dipendenti della società), del codice civile e determinano le condizioni di tale partecipazione. I piani possono altresì contemplare l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva (articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Infine, l'articolo 14 regola i rapporti tra la normativa in esame e le specificità delle società cooperative, alle quali si applica solo in quanto compatibile.
Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 12.15.