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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 gennaio 2025
439.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.
C. 1573 d'iniziativa popolare e abb.
(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SQUERI, relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere parere alle Commissioni riunite Finanze (VI) e Lavoro (XI) sulla proposta di legge C. 1573 e abbinate, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative, recante disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, segnala che il testo base scelto dalle Commissioni riunite, C. 1573 d'iniziativa popolare, era in origine composto di 22 articoli, ora ridotto, dopo la fase emendativa, a 15.
  Rileva che nel capo I, l'articolo 1 reca le finalità della legge, ossia introdurre una disciplina normativa della partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le forme di promozione e incentivazione di tali forme di partecipazione in attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese, mentre l'articolo 2 reca le definizioni.
  Fa presente che il Capo II reca disposizioni sulla partecipazione gestionale dei lavoratori. In particolare, l'articolo 3 stabilisce che gli statuti, qualora disciplinato dai contratti collettivi, possano prevedere la partecipazione di uno o più dei rappresentanti dei lavoratori ai consigli di sorveglianzaPag. 48 nelle imprese che adottano il sistema dualistico di governance, ovverosia quel modello di amministrazione e controllo caratterizzato dalla presenza di due distinti organi collegiali: il consiglio di sorveglianza (supervisory board), eletto dall'assemblea dei soci, e il consiglio di gestione (management board), eletto dal consiglio di sorveglianza.
  Osserva che l'articolo 4 stabilisce che gli statuti, qualora disciplinata dai contratti collettivi, possano prevedere la partecipazione di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile delle società che non adottano il sistema dualistico.
  Evidenzia che nell'ambito del Capo III, sulla partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori, l'articolo 5 prevede agevolazioni fiscali al fine di promuovere la distribuzione degli utili di impresa, mentre l'articolo 6 stabilisce che nelle aziende di cui all'articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato. Per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.
  Sottolinea che nell'ambito del Capo IV, sulla partecipazione organizzativa dei lavoratori, l'articolo 7, recante piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro, prevede che le aziende di cui all'articolo 1 possano promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.
  Rammenta che l'articolo 8 prevede, al comma 1, che le aziende possano prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e i responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità, mentre al comma 2 statuisce che le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possano favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.
  Ricorda che nell'ambito del Capo V, sulla partecipazione consultiva dei lavoratori, l'articolo 9 disciplina le diverse ipotesi in cui le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali, nell'ambito di commissioni paritetiche, possono essere consultate in via preventiva e obbligatoria. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione. Nel caso di consultazione su gli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.
  Rileva che l'articolo 10 disciplina tali procedure di consultazione, mentre l'articolo 11 pone una clausola di salvaguardia delle disposizioni più favorevoli previste nei contratti collettivi nazionali in materia di consultazione.
  Specifica che nell'ambito del Capo VI, sulla formazione e consulenza esterna, l'articolo 12 interviene in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori coinvolti nella partecipazione gestionale e consultiva.
  Riferisce che nell'ambito del Capo successivo, l'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con funzioni interpretative, esprimendoPag. 49 parere non vincolante, e propositive sull'attuazione della partecipazione dei lavoratori alle aziende.
  Fa presente che nell'ambito dell'ultimo Capo, l'articolo 14 estende le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame, in quanto compatibili, alle società cooperative.
  Sottolinea che l'articolo 15, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.15.