SEDE CONSULTIVA
Giovedì 23 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 12.05.
Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.
C. 1573 d'iniziativa popolare e abb.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che il parere sarà espresso nella giornata odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire dal 27 gennaio.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Schifone, per lo svolgimento della relazione e la formulazione della proposta di parere.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di legge di iniziativa popolare C. 1573, adottata come testo base dalle Commissioni di merito nella seduta del 24 aprile 2024, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, il cui esame è terminato nella giornata di ieri. La proposta di legge è composta da 15 articoli. Segnala preliminarmente che le competenze specifiche della XII Commissione appaiono piuttosto limitate.
In particolare, l'articolo 1 reca le finalità della legge, ossia introdurre una disciplina normativa della partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni.
Gli articoli 3 e 4 recano disposizioni sulla partecipazione gestionale dei lavoratori.
L'articolo 5 prevede agevolazioni fiscali al fine di promuovere la distribuzione degli utili di impresa, mentre l'articolo 6 disciplina i piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.Pag. 52
L'articolo 7 prevede la possibilità di istituire commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro. L'articolo 8 dispone che le aziende possano prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e i responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità.
L'articolo 9 prevede la possibilità di consultare in via preventiva le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali in merito alle scelte aziendali. L'articolo 10 disciplina tale procedura di consultazione mentre l'articolo 11 pone una clausola di salvaguardia delle disposizioni più favorevoli previste nei contratti collettivi nazionali in materia di consultazione.
L'articolo 12 interviene in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori.
L'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con funzioni interpretative e di indirizzo sull'attuazione della partecipazione dei lavoratori alle aziende, modificando in tal senso la legge n. 936 del 1986.
L'articolo 14 prevede che le disposizioni recate dalla proposta di legge in commento si applichino alle società cooperative in quanto compatibili.
L'articolo 15, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 12.15.