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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 gennaio 2025
442.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 175

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori.
C. 1573 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative Pag. 176ad esso riferite, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel fare presente che risulta ancora in corso l'istruttoria dei competenti uffici ministeriali, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento in una prossima seduta.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) segnala alla rappresentante del Governo l'esigenza che, in ordine ai profili finanziari del provvedimento, sia fornita ai membri della Commissione una documentazione dettagliata che permetta di verificare l'esatta quantificazione degli effetti finanziari dello stesso, considerato che al momento non è possibile valutare la correttezza delle stime degli effetti finanziari degli articoli 5 e 6.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO rassicura la deputata Guerra, assicurando che il Governo fornirà alla Commissione tutti gli elementi necessari alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.
C. 2102 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016. Fa presente che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Evidenzia preliminarmente come l'Accordo in esame, di cui si dispone la ratifica, si componga complessivamente di 82 articoli, suddivisi in sette Titoli, nonché di due Appendici, quattro Allegati e un Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca costituito da 14 articoli. Rileva che l'accordo è finalizzato al rafforzamento della cooperazione economica – nell'ottica della conclusione di un più ampio Accordo di partenariato economico (APE) – tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ed è volto, in particolare, alla ridefinizione della disciplina daziaria tra le medesime Parti.
  Rileva che nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una nota contenente elementi informativi di risposta alle richieste del relatore.
  Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, non ha osservazioni da formulare in ordine ai profili di quantificazione, mentre per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 7 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale relativo all'Accordo oggetto di ratifica, pari a euro 9.966 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché dalle spese di missione di cui all'articolo 11 del medesimo Protocollo, valutati in euro 3.742 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, rileva preliminarmente che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Osserva, altresì, Pag. 177che la relazione illustrativa allegata al medesimo disegno di legge di bilancio include il provvedimento in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del predetto Ministero. Ciò considerato, non ha pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2024-2026, contenuto nell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, si intenda riferito al bilancio relativo al triennio 2025-2027. Rileva, infine, che il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dal titolo V dell'Accordo di partenariato oggetto di ratifica, concernente la prevenzione e la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti contraenti anche tramite ricorso alle procedure di mediazione e arbitrato, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In proposito non formula osservazioni, trattandosi di una previsione di regola contenuta nei provvedimenti aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionali, in relazione alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attivazione delle suddette procedure, in considerazione del carattere meramente eventuale dei medesimi oneri.
  Per quanto concerne i profili finanziari dell'Accordo, delle Appendici, degli Allegati e del Protocollo, fa presente che la relazione tecnica evidenzia la sostanziale neutralità finanziaria delle norme dell'Accordo, con l'eccezione delle fattispecie applicative riportate nel relativo Protocollo all'articolo 7, in materia di richieste di assistenza, per ottenere informazioni e missioni per assistenza alle indagini della controparte, e all'articolo 11, in materia di richiesta di invio di esperti e testimoni, per le quali la relazione tecnica quantifica oneri rispettivamente pari a euro 9.966 a decorrere dal 2025 e valutati in euro 3.742 a decorrere dal 2025. In proposito, non formula osservazioni considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della stima dei suddetti importi.
  Quanto alle altre disposizioni dell'Accordo, concorda con quanto riferito dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato, a conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni, ovvero che queste sono già in regime di applicazione provvisoria dal 15 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 75 dell'Accordo. Fa presente che l'incidenza di ulteriori fattispecie onerose che, come precisato dalla relazione tecnica non sono preventivamente valutabili, è invece riconducibile alle procedure di mediazione e di arbitrato disciplinate dal Titolo V dell'Accordo per fronteggiare eventuali controversie in cui l'Italia dovesse essere parte attrice o convenuta. Anche in tal caso, non formula osservazioni, posto che a tali fattispecie onerose, si farà fronte, come ribadisce la relazione tecnica, confermando quanto espressamente previsto dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, con apposito provvedimento legislativo.
  Tutto ciò considerato, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il disegno di legge C. 2102, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016;

    ritenuto che la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2024-2026, di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, debba intendersi riferita alla riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 2025-2027,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 178

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.
C. 2189 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato della Repubblica, autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021. Fa presente che il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dal Ministero dell'economia delle finanze, mentre la Convenzione è formata da 22 articoli e da un Allegato recante le disposizioni transitorie.
  Con riferimento agli articoli del disegno di legge di ratifica, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni del disegno di legge, oltre a prevedere l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e a disciplinare la data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, all'articolo 4, quantificano gli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e provvedono alle relative coperture, secondo quanto previsto dall'articolo 3. Al riguardo, rinvia alle considerazioni di seguito svolte in merito agli articoli da 7 a 13 della Convenzione, in materia di partecipazione agli organi dell'Organizzazione, nonché di contributo dovuto dall'Italia in qualità di Stato membro.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione oggetto di ratifica, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e agli ulteriori oneri riferiti al contributo da versare all'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, previsto dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione, in misura pari a 151.800 euro per l'anno 2025 e a 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.
  Con riferimento alle disposizioni della Convenzione, fa presente che la relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge, fornisce una stima puntuale degli oneri di missione derivanti dalla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea generale dell'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, di cui all'articolo 7, del Consiglio, di cui all'articolo 8, e dei Comitati, di cui all'articolo 9, valutati complessivamente in 18.500 euro annui a decorrere dal 2024 – ora dal 2025, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato – e in 27.160 euro ogni tre anni a decorrere dal 2026.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché gli oneri di missione appaiono verificabili alla luce degli elementi istruttori forniti dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 13 della Convenzione, rileva preliminarmente che le norme in esame, oltre a definire le fonti di finanziamento dell'Organizzazione, identificate in contributi degli Stati membri, contribuzioni dei membri associati e dei membri affiliati e, infine, donazioni, lasciti, sovvenzioni e altre fonti di entrata approvate dal Consiglio su raccomandazione del Segretario generale, disciplinano le modalità di determinazione dell'importo delle diverse forme di contribuzione, nonché le condizioni e i termini per il loro versamento.
  Segnala che la relazione tecnica, nel rammentare che l'Italia è attualmente rappresentata tra i Paesi membri dell'AssociazionePag. 179 internazionale da strutture operative riconducibili al Ministero della difesa e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quantifica l'onere di tale partecipazione in 34.160 euro annui. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica chiarisce che detto importo, che non sarà più dovuto quando l'associazione privatistica verrà a cessare, non è ricompreso nel nuovo contributo dovuto all'Organizzazione intergovernativa, stimato in 133.300 euro annui, che sarà versato a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e che l'Organizzazione sarà operativa al raggiungimento del trentesimo strumento di adesione o ratifica.
  Tutto ciò premesso, considerato che l'Accordo risulta entrato in vigore il 22 agosto del 2024, posto che risultano già aver depositato i rispettivi strumenti di ratifica 34 Stati, rispetto ai 30 strumenti di ratifica necessari, e che, secondo la relazione tecnica, l'obbligo di versamento del contributo di cui all'articolo 13, valutato in 133.000 euro annui, decorre dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se il citato obbligo di versamento decorra effettivamente dal 22 agosto 2024 e, in tal caso, come si intenda far fronte agli oneri per il 2024, giacché il testo del disegno di legge quantifica tali oneri a decorrere solo dal 2025.
  Infine, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 14 a 22 della Convenzione, atteso il tenore ordinamentale delle norme che riconoscono, all'articolo 14, all'Organizzazione personalità giuridica internazionale insieme ad una serie di prerogative, privilegi e immunità, disciplinano, all'articolo 20, l'entrata in vigore dell'Accordo che la istituisce, la sua interpretazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17, nonché le procedure per la modifica, ai sensi dell'articolo 15, il recesso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21, e lo scioglimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 22.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura.
C. 2183 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla relatrice nella seduta del 22 gennaio 2025, fa presente che l'attuazione del Piano Olivetti per la cultura, disciplinato dall'articolo 1, sarà curata dal Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e dal Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, anche mediante una razionalizzazione dell'utilizzo delle medesime risorse. In tale quadro l'articolo 3, commi 1 e 2, del provvedimento in esame dispone lo stanziamento di risorse, pari a complessivi 34 milioni di euro, nel triennio 2024-2026, in favore della filiera dell'editoria libraria, recando interventi che, per espressa previsione dei suddetti commi, sono coerenti con le finalità del Piano di cui all'articolo 1.
  Chiarisce che agli oneri connessi all'operatività dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, istituita presso il Ministero della cultura dall'articolo 2, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate a legislazione vigente all'Ufficio di Gabinetto e alla Direzione generale Affari europei e internazionali del medesimo Ministero.
  Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessariePag. 180 a far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Evidenzia che gli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'istituzione, ad opera dell'articolo 3, comma 1, di un fondo volto a favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, sono stati registrati nell'annualità 2025 in ragione del fatto che il provvedimento in esame è entrato in vigore in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2024 e che la determinazione delle modalità di utilizzo del medesimo fondo è demandata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
  Conferma che la copertura finanziaria prevista dall'articolo 3, comma 3, deve intendersi riferita ai soli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
  Segnala, tuttavia, la necessità di aggiornare, al secondo periodo del predetto comma 3 dell'articolo 3, la denominazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 885, della legge n. 207 del 2024.
  In proposito rappresenta che il predetto Fondo reca le disponibilità necessarie a far fronte alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Chiarisce che la quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento della celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, disciplinata dall'articolo 4, è stata effettuata tenendo conto che la suddetta celebrazione, qualificata come evento internazionale di alto livello, si svolgerà in due giornate e sarà preceduta da due conferenze di livello internazionale, nonché stimando un numero di partecipanti alla celebrazione e ai due eventi preparatori pari a 200 unità per ciascun evento.
  Fa presente che la situazione della Domus Mazziniana non è assimilabile a quella delle istituzioni culturali destinatarie dei contributi previsti dall'articolo 5, in quanto tale istituzione riceve dall'Università di Pisa tre unità di personale a tempo pieno a supporto delle attività dell'ente, con oneri a carico del medesimo Ateneo, mentre le istituzioni finanziate non dispongono di personale in pianta stabile.
  Segnala la necessità di precisare, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, che il contributo annuo pari a 200.000 euro riconosciuto alla Giunta storica nazionale decorre dall'anno 2025, in conformità a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica al provvedimento in esame e a quanto indicato dalla clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.
  Evidenzia che le disposizioni previste dall'articolo 9 in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale mirano ad arginare la portata del fenomeno dei pignoramenti, che ha interessato a più riprese il Ministero della cultura, determinando in molteplici circostanze il blocco di cantieri già aperti e di lavori in corso di svolgimento. A titolo esemplificativo, rappresenta che il Segretariato regionale per il Lazio, nell'anno 2021, ha subito il pignoramento di oltre venti milioni di euro.
  Conferma che il Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame, reca le disponibilità necessarie a far fronte ai predetti oneri senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.Pag. 181
  Sottolinea che la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell'operatività della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, disposta dall'articolo 10, comma 4, non è suscettibile di determinare andamenti della spesa non considerati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
  Rileva, infine, l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, quarto periodo, alla luce della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, riferita, tra gli altri, anche all'attuazione dell'articolo 8 del provvedimento in esame.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede un ulteriore chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento della celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, disciplinata dall'articolo 4, al fine di comprendere se il numero di partecipanti per ciascun evento, stimato in 200 unità, sia stato considerato come il numero complessivo dei partecipanti ovvero dei soli organizzatori, ciò al fine di escludere un'eventuale sottostima dell'onere ascritto alla disposizione.
  Chiede, inoltre, se l'esigenza di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, derivi dalla previsione, all'interno del provvedimento, di una clausola più generale di invarianza finanziaria riferita a molteplici disposizioni del medesimo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che l'esigenza di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, quarto periodo, deriva dalla presenza, all'articolo 12, di una clausola generale di invarianza finanziaria riferita, tra l'altro, anche all'attuazione dell'articolo 8 del provvedimento.
  In merito alla quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento della celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, disciplinata dall'articolo 4, deposita agli atti della Commissione (vedi allegato) una nota riferita ai profili finanziari del provvedimento, che contiene anche i dati di dettaglio delle spese stimate con riferimento all'organizzazione e allo svolgimento del suddetto evento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2183, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2024, recante misure urgenti in materia di cultura;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'attuazione del Piano Olivetti per la cultura, disciplinato dall'articolo 1, sarà curata dal Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e dal Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, anche mediante una razionalizzazione dell'utilizzo delle medesime risorse;

    in tale quadro l'articolo 3, commi 1 e 2, del provvedimento in esame dispone lo stanziamento di risorse, pari a complessivi 34 milioni di euro, nel triennio 2024-2026, in favore della filiera dell'editoria libraria, recando interventi che, per espressa previsione dei suddetti commi, sono coerenti con le finalità del Piano di cui all'articolo 1;

    agli oneri connessi all'operatività dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, istituita presso il Ministero della cultura dall'articolo 2, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate a legislazione vigente all'Ufficio di Gabinetto e alla Direzione generale Affari europei e internazionali del medesimo Ministero;

Pag. 182

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    gli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'istituzione, ad opera dell'articolo 3, comma 1, di un fondo volto a favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, sono stati registrati nell'annualità 2025 in ragione del fatto che il provvedimento in esame è entrato in vigore in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2024 e che la determinazione delle modalità di utilizzo del medesimo fondo è demandata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

    la copertura finanziaria prevista dall'articolo 3, comma 3, deve intendersi riferita ai soli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

    occorre aggiornare, al secondo periodo del predetto comma 3 dell'articolo 3, la denominazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 885, della legge n. 207 del 2024;

    il predetto Fondo reca le disponibilità necessarie a far fronte alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    la quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento della celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, disciplinata dall'articolo 4, è stata effettuata tenendo conto che la suddetta celebrazione, qualificata come evento internazionale di alto livello, si svolgerà in due giornate e sarà preceduta da due conferenze di livello internazionale, nonché stimando un numero di partecipanti alla celebrazione e ai due eventi preparatori pari a 200 unità per ciascun evento;

    la situazione della Domus Mazziniana non è assimilabile a quella delle istituzioni culturali destinatarie dei contributi previsti dall'articolo 5, in quanto tale istituzione riceve dall'Università di Pisa tre unità di personale a tempo pieno a supporto delle attività dell'ente, con oneri a carico del medesimo Ateneo, mentre le istituzioni finanziate non dispongono di personale in pianta stabile;

    occorre precisare, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, che il contributo annuo pari a 200.000 euro riconosciuto alla Giunta storica nazionale decorre dall'anno 2025, in conformità a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica al provvedimento in esame e a quanto indicato dalla clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 5;

    le disposizioni previste dall'articolo 9 in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale mirano ad arginare la portata del fenomeno dei pignoramenti, che ha interessato a più riprese il Ministero della cultura, determinando in molteplici circostanze il blocco di cantieri già aperti e di lavori in corso di svolgimento;

    a titolo esemplificativo, il Segretariato regionale per il Lazio, nell'anno 2021, ha subito il pignoramento di oltre venti milioni di euro;

Pag. 183

    il Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame, reca le disponibilità necessarie a far fronte ai predetti oneri senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell'operatività della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, disposta dall'articolo 10, comma 4, non è suscettibile di determinare andamenti della spesa non considerati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

    appare opportuno sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, quarto periodo, alla luce della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, riferita, tra gli altri, anche all'attuazione dell'articolo 8 del provvedimento in esame,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 con le seguenti: fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di 200 mila euro aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2025;

   All'articolo 8, comma 1, sopprimere il quarto periodo».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano.
C. 758.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano. Fa presente che il testo iniziale del provvedimento, assegnato, in sede referente, alla Commissione Cultura, e gli emendamenti approvati da quest'ultima non sono corredati di relazione tecnica.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame istituisce, all'articolo 1, la Settimana nazionale dedicata alla scrittura a mano, cui, all'articolo 2, non sono associati gli effetti delle festività civili e dispone, all'articolo 3 che, in occasione della Settimana nazionale: lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative sul tema; gli istituti scolastici possono promuovere, anche in sinergia con le comunità educanti del territorio, in aggiunta alle attività summenzionate, specifiche iniziative didattiche. Rileva che viene istituito il Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano con i compiti di coordinare le Pag. 184predette iniziative e di esercitare la funzione di consulenza tecnica per le attività propedeutiche alla presentazione all'UNESCO dell'istanza per il riconoscimento della scrittura a mano in alfabeto latino come patrimonio dell'umanità. Fa presente che l'istituzione del Comitato è assistita dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti e da una specifica clausola di invarianza, secondo quando disposto all'articolo 3. Rileva, inoltre, che è istituito il «Premio Aldo Manuzio» che viene assegnato, in occasione della Settimana nazionale, ad una delle realtà tra quelle promotrici delle summenzionate iniziative didattiche, come previsto all'articolo 4. Sottolinea, infine, che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicura adeguati spazi, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, a temi connessi alla Settimana nazionale, come previsto all'articolo 5.
  Nel rilevare che il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria, segnala in primo luogo, con riguardo all'istituzione del Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, l'esigenza di acquisire conferma da parte del Governo che lo stesso possa svolgere le attività assegnategli con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo al «Premio Aldo Manuzio», per il quale non sono previste apposite autorizzazioni di spesa e cui risulta applicabile la generale clausola di invarianza che presidia il provvedimento, ritiene che andrebbe chiarito in che cosa consista il Premio e se l'attribuzione dello stesso risulti compatibile con la clausola di invarianza finanziaria.
  Infine, in merito agli spazi dedicati ai temi della Settimana nazionale dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, considerato che l'attività non è configurata come facoltativa dalle disposizioni, ritiene necessario, sebbene il provvedimento preveda che la medesima sia svolta secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che tale attività possa essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 6. Non ha invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la predetta clausola nel senso di precisare che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione della medesima legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
C. 1447.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Giornata nazionale della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. Fa presente che il testo iniziale del provvedimento, assegnato, in sede referente, alla Commissione Cultura, e gli emendamentiPag. 185 approvati da quest'ultima non sono corredati di relazione tecnica.
  Passando ad esaminare il testo del provvedimento, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, avverte che si soffermerà unicamente sulle norme che presentano profili di carattere finanziario.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, cui non sono associati gli effetti delle festività civili, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. Fa presente, inoltre, che lo stesso dispone che in occasione della Giornata nazionale lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative sul tema, secondo quanto disposto dal comma 3, primo periodo.
  Rileva che il Ministero della cultura, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, organizza specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi del comma 3, secondo periodo, e che, secondo quanto previsto dal comma 7, sempre tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere promosse ulteriori iniziative sul tema.
  Fa, inoltre, presente che il comma 5 prevede che le Università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere specifiche iniziative didattiche e che, ai sensi del comma 6, sono promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste.
  Segnala, infine, che è prevista la pubblicazione dell'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Ordine dei giornalisti sui rispettivi siti internet e che la Presidenza del Consiglio dei ministri dà al citato elenco ampia diffusione nell'ambito delle sue attività ordinarie di comunicazione, secondo quanto previsto dal comma 4.
  Fa presente che il provvedimento è assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria, di cui al comma 8 dell'articolo 1.
  In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti volti a verificare l'effettiva possibilità di attuare, nel limite delle risorse già disponibili a legislazione vigente conformemente alla clausola generale di invarianza, gli adempimenti che sono qualificati come a carattere obbligatorio, ossia le campagne di comunicazione e sensibilizzazione attribuite al Ministero della cultura, e ciò con particolare riferimento a quelle da svolgere attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, rammentando che la RAI è inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché le campagne istituzionali volte a contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste.
  Non ha invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Al riguardo, in considerazione del novero dei soggetti pubblici a vario titolo coinvolti dal provvedimento in esame, potrebbe valutarsi, a suo avviso, l'opportunità di precisare, nell'ambito della predetta clausola, che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione della medesima legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza Pag. 186pubblica. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/ce, 2011/61/CE, 2013/36/ UE, 2014/59/ UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.
Atto n. 242.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'atto del Governo n. 242 contiene lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 – cosiddetto DORA, Digital Operational Resilience Act – relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 sempre per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.
  Fa presente di non avere osservazioni da formulare con riferimento agli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto in esame, mentre, con riferimento all'articolo 4, per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento nelle segnalazioni degli incidenti TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) anche del CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Italia, istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, segnala che, poiché tale soggetto rientra nell'ambito delle pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, andrebbe assicurato che questi possa svolgere gli adempimenti amministrativi connessi alla trattazione e alla custodia delle informazioni ricevute previsti dalla norma avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 5, con particolare riferimento alla prevista condivisione delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza delle Autorità competenti DORA, ivi incluse le informazioni sui gravi incidenti TIC, e l'Agenzia di cybersicurezza nazionale, rientrante nel novero delle Amministrazioni pubbliche ai fini della contabilità nazionale, andrebbe confermato, a suo avviso, che tale Agenzia potrà stipulare i previsti protocolli con le Autorità competenti DORA avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente o eventualmente concordando con le stesse Autorità specifiche forme di rimborso per le eventuali spese aggiuntive da sostenersi per le istruttorie inerenti allo scambio di informazioni.
  Riguardo agli elementi informativi forniti secondo cui il coinvolgimento della Guardia di finanza non amplierebbe i settori di competenza di tale soggetto, conviene con la relazione tecnica in merito Pag. 187all'assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari. Ciò nonostante, ritiene che sarebbero comunque utili maggiori ragguagli idonei a confermare l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente a disposizione del citato Corpo.
  In merito al comma 3 del citato articolo 5, che prevede che le informazioni su minacce, vulnerabilità e incidenti informatici acquisite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in forza di protocolli di intesa, debbano comunque essere trasmesse agli organismi di informazione per la sicurezza istituiti con la legge n. 124 del 2007 – DIS, AISE e AISI – affinché questi ultimi possano adempiere alle loro finalità istituzionali sulla base di apposita intesa conclusa tra gli stessi organismi e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, segnala che andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità di detti soggetti di svolgere tali attività avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.
  Non ha osservazioni da formulare con riferimento agli articoli da 6 a 9, posto che le Autorità competenti DORA non rientrano tra le pubbliche amministrazioni, né con riferimento all'articolo 10, posto che le disposizioni in esame prevedono sanzioni pecuniarie di nuova istituzione e che i proventi da esse derivanti, trattandosi di eventuali entrate extratributarie, sono versati al bilancio dello Stato, non ci sono osservazioni.
  Fa presente che sugli articoli da 11 a 14 conviene con la relazione tecnica in merito al tenore ordinamentale delle disposizioni in esame. Pertanto, non ha osservazioni da formulare. Analogamente, sull'articolo 15 non formula osservazioni.
  Con riferimento agli articoli 16 e 17, dopo aver ricordato che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità prevede che, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve comunque riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni, segnala l'opportunità di fornire maggiori informazioni riguardo alle risorse disponibili presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, che prevedono la notifica, su base volontaria, delle minacce informatiche significative anche al Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica operante presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili a quelle già svolte dal medesimo Gruppo come organo preposto alle funzioni di gestione degli incidenti di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 138 del 2024.
  Evidenzia, altresì, che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale potrà provvedere alle attività di cui all'articolo 5, comma 2, con le risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio, in quanto si tratta di attività rientranti nelle funzioni istituzionalmente svolte dalla medesima Agenzia ai sensi della legislazione vigente.
  Rileva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, che prevedono la stipula di appositi protocolli con il Corpo della Guardia di finanza, non determinano un ampliamento dei settori di competenza del medesimo Corpo, che potrà pertanto provvedere alla loro attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Chiarisce, infine, che le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, ai sensi delle quali le informazioni acquisite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono trasmesse agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto i citati organismi di informazione potranno adempiere alle rispettive finalità istituzionali sulla base di apposite intese con la medesima Agenzia.

Pag. 188

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/ce, 2011/61/CE, 2013/36/ UE, 2014/59/ UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Atto n. 242);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, che prevedono la notifica, su base volontaria, delle minacce informatiche significative anche al Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica operante presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili a quelle già svolte dal medesimo Gruppo come organo preposto alle funzioni di gestione degli incidenti di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 138 del 2024;

    l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale potrà provvedere alle attività di cui all'articolo 5, comma 2, con le risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio, in quanto si tratta di attività rientranti nelle funzioni istituzionalmente svolte dalla medesima Agenzia ai sensi della legislazione vigente;

    le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, che prevedono la stipula di appositi protocolli con il Corpo della Guardia di finanza, non determinano un ampliamento dei settori di competenza del medesimo Corpo, che potrà pertanto provvedere alla loro attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, ai sensi delle quali le informazioni acquisite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono trasmesse agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto i citati organismi di informazione potranno adempiere alle rispettive finalità istituzionali sulla base di apposite intese con la medesima Agenzia;

   rilevata l'opportunità di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 2, al fine di allinearla a quella comunemente utilizzata nella prassi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   All'articolo 16, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione della relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel giudicare non condivisibile che le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, che prevedono la stipula di appositi protocolli con il Corpo della Guardia di finanza, possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene che le stesse, determinando, viceversa, un ampliamento dei settori di competenza del medesimo Pag. 189Corpo, comporteranno inevitabilmente oneri che sarebbe stato giusto quantificare puntualmente e rispetto ai quali si renderà necessario individuare una specifica copertura finanziaria.

  La Commissione approva la deliberazione proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 gennaio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.