SEDE REFERENTE
Martedì 4 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.
La seduta comincia alle 13.20.
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 699 Girelli, C. 1059 Tassinari e C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che, nell'ambito dell'esame preliminare dei progetti di legge, nella seduta del 30 gennaio scorso, si è svolto un ciclo di audizioni informali.
Chiede, dunque, se vi sono colleghi che intendano intervenire nell'ambito dell'esame preliminare.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel ringraziare il Ministro Calderoli per aver presenziato nel corso delle diverse sedute svoltesi finora dedicate all'esame dei provvedimenti in discussione, rimarca come sia importante che la Commissione Bilancio affronti e discuta le diverse questioni connesse ai temi della tutela, della valorizzazione e del sostegno delle zone montane. Al riguardo, manifesta, altresì, la volontà del gruppo parlamentare del Partito Democratico di Pag. 24farsi carico anche delle numerose questioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, contribuendo in tal modo alla definizione di un testo finalizzato a promuovere in modo efficace lo sviluppo dei territori montani del Paese.
Osserva, tuttavia, come, a suo dire, il disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato il 31 ottobre scorso, presenti due importanti lacune, emerse in modo evidente anche nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione.
In primo luogo, evidenzia come la disciplina relativa alla definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani, lungi dal costituire un momento di sistematizzazione e di semplificazione del quadro regolatorio in materia, introduca, piuttosto, ulteriori elementi di complessità nell'individuazione dei suddetti comuni.
In particolare, sottolinea come la scelta di demandare all'adozione di atti di rango secondario la definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione, sia in base ai parametri geografici, sia in base a parametri socioeconomici, non contribuisca alla chiarezza complessiva del regime normativo di riferimento. Preannuncia, pertanto, la presentazione di proposte emendative finalizzate ad apportare, su tale specifica questione, gli opportuni correttivi.
Osserva, altresì, che le risorse che il disegno di legge presentato dal Governo intende utilizzare per far fronte ai diversi interventi di tutela, valorizzazione e sviluppo dei territori montani appaiono complessivamente insufficienti ad affrontare in modo efficace le effettive esigenze che sono state messe in luce anche nei diversi interventi svolti dai soggetti auditi. A tal riguardo, ricorda, in particolare, come l'Unione nazionale comuni comunità enti montani abbia rappresentato la necessità di destinare agli interventi a sostegno della montagna almeno un miliardo di euro. Sul punto, rileva, altresì, come la scelta del Governo sia stata, in realtà, quella di destinare alle predette finalità parte della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, sottraendo, pertanto, risorse già finalizzate al sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani.
Conclude, pertanto, ribandendo la necessità che il sostegno e la valorizzazione dei territori montani siano accompagnati dall'effettivo stanziamento di ulteriori risorse, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, preordinate al perseguimento di tali finalità.
Ida CARMINA (M5S) giudica condivisibile la scelta di intervenire con l'adozione di una normativa finalizzata alla tutela e al sostegno delle zone montane, ove si consideri, in particolare, che più della metà dei comuni italiani ricade in tutto o in parte in territori montani. Osserva, d'altro canto, come il fenomeno di progressivo spopolamento che da tempo interessa tali comuni stia determinando il venir meno di un importante presidio del territorio. Auspica, pertanto, che la maggioranza e il Governo dimostrino un atteggiamento dialogante nel corso della prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in discussione.
Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), intervenendo in videoconferenza, auspica che vi siano possibilità di operare, in sede emendativa, miglioramenti del testo presentato dal Governo e modificato dal Senato della Repubblica, al fine di dare risposte organiche e strutturali rispetto alle diverse istanze provenienti dai territori montani. Esprime, tuttavia, preoccupazione per l'atteggiamento di chiusura manifestato dal Governo in occasione della presentazione di diversi atti di indirizzo concernenti la tutela delle aree interne del Paese, considerando che numerosi comuni ubicati in zone di montagna ricadono nell'ambito delle suddette aree interne.
Reputa fondamentale che venga riconosciuta la peculiare situazione che caratterizza le zone montane, in vista di una loro valorizzazione, evidenziando il positivo apporto che tali territori possono recare all'economia italiana. Ricorda, infine, come sia prioritario, in questa fase, intervenire al fine di assicurare che possano continuare a essere offerti ai predetti territori importantiPag. 25 servizi per la collettività, che assumono particolare rilievo per le comunità situate nelle zone montane.
Il Ministro Roberto CALDEROLI, intervenendo in sede di replica, segnala, in primo luogo, che circa il 35 per cento del territorio nazionale, risulta, sulla base elaborazioni fornite dall'ISTAT, riconducibile ad aree montane, mentre, al contempo, più del 50 per cento dei comuni viene considerato come ricadente in una zona montana sulla base di parametri elaborati nel 1952. A tal riguardo, evidenzia come uno dei fattori che determina la perdurante scarsità di risorse che ha caratterizzato le politiche di promozione dello sviluppo di tali territori deve identificarsi, a ben vedere, nella dispersione delle risorse dei fondi destinati alle aree montane, determinata dall'applicazione di criteri che con consentono di individuare in modo efficace i comuni totalmente o parzialmente montani.
Ritiene, pertanto, che oltre a parametri di natura socio-economica, sia necessario definire criteri più coerenti rispetto all'effettiva caratterizzazione orografica dei territori ricadenti in un'area montana e, a tal fine, considera il rinvio ad atti normativi di rango secondario funzionale ad adattare tali parametri alle mutevoli esigenze dei territori nel corso del tempo. Sottolinea, altresì, l'importanza, a tal fine, di sviluppare una sempre più stretta collaborazione con l'ISTAT.
In merito alle scelte concernenti l'ammontare di risorse da destinare ai territori montani, rileva come la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sia stata oggetto di un incremento rilevante rispetto agli stanziamenti del 2021, raggiungendo, attualmente, l'importo complessivo di 200 milioni di euro. Ricorda, altresì, come in sede di ripartizione delle risorse del predetto Fondo nell'ultimo esercizio finanziario, il 99,8 per cento delle somme sullo stesso allocate sia stato destinato ai comuni.
Osserva, a tal riguardo, come, in un'ottica comparata, l'assegnazione annuale di risorse operata nell'ordinamento italiano risulti, in una prospettiva di lungo periodo, equiparabile a quella attuata in Francia, dove l'ammontare complessivo di risorse destinate ad analoghe finalità, pari a 1,4 miliardi di euro, si inscrive nell'ambito di un programma della durata complessiva di sette anni.
Fa presente, ancora, come, in prospettiva, sia necessario che le misure adottate al fine di sostenere e valorizzare i territori montani siano mirate ad assicurare l'effettiva fruizione di tutti i servizi essenziali, al fine di contrastare il fenomeno di spopolamento di tali aree.
Manifesta la disponibilità del Governo a valutare con la massima attenzione proposte migliorative del testo approvato dal Senato, fermo restando che l'intervento normativo non potrà non tenere conto delle risorse complessivamente disponibili. In tale contesto, segnala, in particolare, l'opportunità di apportare correttivi alle disposizioni in materia di digitalizzazione delle aree montane.
Conclude ribadendo l'esigenza di sviluppare una discussione che tenga sempre fermo l'obiettivo di individuare gli strumenti più adeguati per restituire dignità alle popolazioni che vivono nelle zone montane.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare delle proposte di legge C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari e del disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato della Repubblica.
Su proposta della relatrice, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato della Repubblica.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, testé adottato come testo base, è stato fissato alle ore 12 di venerdì 14 febbraio 2025. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 4 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.40.
DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura.
C. 2183-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. Ricorda, altresì, che il testo iniziale del provvedimento è stato già esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta dello scorso 29 gennaio, ha espresso parere favorevole con tre condizioni di carattere formale, successivamente recepite dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame, in sede referente. Specifica che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, fa presente che il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, istituisce una posizione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura incrementandone di conseguenza la dotazione organica di una unità. Specifica che si prevede, altresì, che il medesimo Ministero possa affidare il summenzionato incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine è autorizzata una spesa pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al riguardo, sebbene l'autorizzazione di spesa appaia congrua, tenuto conto che l'emendamento approvato che ha introdotto le norme in esame non era corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, fa presente come risulti necessario che il Governo fornisca dati ed elementi utili ai fini della verifica della quantificazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-bis dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, non formula osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte, con finalità di copertura, dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 7, 4, comma 1 e 5, comma 3, del provvedimento in esame.
Con riferimento alle modificazioni, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, agli articoli 5, commi 1 e 3, fa presente che le norme estendono la platea degli istituti culturali, facenti parte del sistema strutturato a rete coordinato dalla Giunta storica nazionale, beneficiari dei contributi ministeriali previsti dal testo originario, includendovi la Domus mazziniana, cui sono destinati 200.000 euro annui a decorrere dal 2025. In proposito, non ha osservazioni da formulare in ordine ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, incrementatisi da 1,8 a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per effetto del riconoscimento di un contributo in favore della Domus mazziniana pari a 200.000 euro Pag. 27annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, nel prendere atto che, in ragione della modifica, è stato aggiornamento il riferimento al bilancio triennale 2025-2027, non formula osservazioni, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento previste, con finalità di copertura, dagli articoli 1, comma 2-bis, 2, comma 5, 3, comma 7, e 4, comma 1, del provvedimento in esame.
Con riferimento all'articolo 10, comma 3-bis, rileva che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2025 a favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Al riguardo, non formula osservazioni in ordine ai profili di quantificazione essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere da a) a c) del comma 3-bis provvedono agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, quanto a 100.000 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022; quanto a 100.000 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; quanto a 100.000 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Tanto premesso, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a), si ricorda che l'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022, ha istituito un fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo. Tale fondo, iscritto sul capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di bilancio pari a 2.459.300 euro per l'anno 2025, 11.362.541 euro per l'anno 2026 e 4.908.241 per l'anno 2027.
Ciò posto, rileva la necessità che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione. Quanto alle coperture finanziarie individuale dalle lettere b) e c), non si formulano osservazioni, dal momento che entrambi gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità.
Per quanto concerne l'articolo 10, commi 4-bis e 4-ter, rileva che le disposizioni in esame incrementano la dotazione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024, in ragione di 5.000.000 euro per il 2025, da 31.967.000 euro a 36.967.000 euro, 31.760.000 euro nel 2026, da 38.700.000 euro a 70.460.000 euro, e 28.400.000 nel 2027, da 31.380.000 euro a 59.780.000 euro. Tra le finalizzazioni del Fondo sono altresì inclusi interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-ter provvede agli oneri derivanti dalla lettera a) del precedente comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 31.760.000 euro per l'anno 2026 e 28.400.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno Pag. 282026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027. Al riguardo, rileva come appaia opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo oggetto di riduzione, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
Per quanto concerne l'articolo 11, comma 01, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame in sede referente, modifica l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, demandando a un decreto ministeriale la definizione delle modalità con cui gli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura versano all'entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti ai fini della copertura dei 22,5 milioni di euro destinati dalla norma modificata alle indennità del personale non dirigenziale del Ministero stesso. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della norma, che adegua le disposizioni contabili vigenti relative alla copertura finanziaria delle indennità del personale non dirigenziale del Ministero della cultura alla sopravvenuta riorganizzazione del Ministero medesimo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, comunica che la quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione, ad opera dell'articolo 1, comma 2-bis, di una posizione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di gabinetto del Ministero della cultura, con finalità di supporto alle attività derivanti dall'attuazione del Piano Olivetti per la cultura, è stata effettuata considerando il trattamento economico spettante a legislazione vigente a un dirigente generale di prima fascia del Ministero della cultura, al quale è riconosciuta la prima posizione retributiva.
Evidenzia, in particolare, che è stato previsto che l'incarico dirigenziale sia conferito non prima del 1° marzo 2025, in relazione ai tempi necessari all'entrata in vigore e all'applicazione della disposizione introdotta al comma 2-bis dell'articolo 1, ed è stato considerato il riconoscimento del trattamento stipendiale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021, applicando gli incrementi del 5,78 per cento e del 5,4 per cento, previsti rispettivamente per i trienni 2022-2024 e 2025-2027.
Conferma, inoltre, che il Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, oggetto di riduzione con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3-bis, reca le disponibilità necessarie a far fronte ai predetti oneri senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Assicura, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 4-bis, lettera a), reca le disponibilità necessarie a far fronte ai predetti oneri senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ricorda che nel corso della seduta dello scorso 21 gennaio 2025, relativa all'esame del disegno di legge C. 2196, di conversione del decreto-legge n. 178 del 2024, recante misure urgenti in materia di giustizia, e delle proposte emendative ad esso riferite trasmesse dall'Assemblea, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni, nel motivare l'espressione del parere contrario a una proposta emendativa al cui onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvedeva mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ha affermato che il Fondo in questione, considerati le prenotazioni e gli accantonamenti effettuati a valere sulle risorse in esso iscritte, non recava le occorrenti disponibilità.Pag. 29
In considerazione del fatto che, in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale 2025-2027, la dotazione iniziale del predetto fondo ammonta a 77.362.905 euro per l'anno 2025 e a 273.918.243 euro per l'anno 2026, ritiene indispensabile che dal Governo fornisca in modo puntuale e tempestivo dati ed elementi circa l'ammontare delle risorse del Fondo medesimo che risultino al momento impegnate, l'ammontare delle risorse che sono oggetto di accantonamenti e prenotazioni e, infine, nonché chiarisca quali siano i relativi impegni, accantonamenti e prenotazioni.
Formula, altresì, un'analoga richiesta di chiarimenti anche in relazione al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, la cui dotazione iniziale di bilancio, in base al citato decreto di ripartizione in capitoli, ammonta a 335.744.739 euro per l'anno 2025, a 623.540.637 euro per l'anno 2026 e a 710.060.326 euro per l'anno 2027.
Marco GRIMALDI (AVS), nell'esprimere disappunto per i chiarimenti resi dalla sottosegretaria Albano in merito alla possibilità di far fronte alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 4-bis, lettera a), del provvedimento in esame tramite la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, reputa essenziale che alle richieste dapprima formulate in proposito dal deputato Ubaldo Pagano sia fornito un pronto e puntuale riscontro da parte del Governo, al fine di ripristinare quelle elementari condizioni di verità e trasparenza che sono alla base di un confronto leale presso gli organi parlamentari.
Ricorda, infatti, che, in occasione dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio di proposte emendative che recavano analoghe modalità di copertura finanziaria mediante la riduzione del citato Fondo, già nella fase finale dell'esercizio finanziario 2024 il Governo ha più volte motivato la propria contrarietà sulle predette proposte emendative adducendo l'asserita incapienza del Fondo in parola.
Osserva, peraltro, che tale circostanza, come già evidenziato dal deputato Ubaldo Pagano, si è ripetuta nella citata seduta dello scorso 21 gennaio, laddove il rappresentante del Governo, pur essendosi appena avviato l'esercizio finanziario 2025, ha comunque ribadito, che il citato Fondo per le esigenze indifferibili, per effetto delle prenotazioni e degli accantonamenti medio tempore intervenuti, presentava disponibilità pari all'incirca a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025.
In un simile contesto, reputa dunque prioritario capire se le affermazioni rese nella predetta seduta dal sottosegretario Freni avessero un qualche fondamento di realtà, dal momento che, avendo egli asserito che la capienza del Fondo per le esigenze indifferibili non era sufficiente a fronteggiare gli oneri, pur esigui, di talune proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2196, non si riesce a comprendere come il Fondo stesso possa ora invece assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 4-bis, lettera a), del provvedimento in esame, a meno di ritenere che l'utilizzo del Fondo medesimo sia consentito esclusivamente in presenza di proposte emendative o provvedimenti sui quali sussista il preventivo avviso conforme da parte del Governo.
Considera pertanto essenziale, in conclusione, che la Commissione sia informata in via definitiva, anche in applicazione di un principio di imparzialità nell'acquisizione di dati comunque indispensabili al corretto esercizio delle funzioni parlamentari, circa il quadro attuale delle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel riservarsi di fornire in una successiva seduta il quadro delle disponibilità relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica, informa che per l'anno 2025, al netto della copertura di 5 milioni di euro per il medesimo anno prevista dal comma 4-ter dell'articolo 10 del provvedimento in esame, che prevede il rifinanziamento per detto importo del Fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti Pag. 30locali istituito dall'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 presenta, al momento, una disponibilità pari a circa 1,6 milioni di euro.
Precisa, altresì, che, per l'anno 2025, tale capienza è il frutto degli accantonamenti già operati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per la realizzazione di interventi ritenuti prioritari dal Governo ovvero per la copertura finanziaria di progetti di legge all'esame delle Camere, nonché degli ulteriori accantonamenti effettuati a seguito di specifici ordini del giorno accolti dal Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, che parimenti hanno impegnato il Governo a destinare quota parte del Fondo per le esigenze indifferibili a specifici interventi.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara di non comprendere come sia possibile assicurare la copertura finanziaria, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2025, degli oneri di cui all'articolo 10, comma 4-bis, lettera a), del presente provvedimento a fronte di un'asserita disponibilità residua del Fondo per le esigenze indifferibili di 1,6 milioni di euro per la medesima annualità, salvo ritenere non veritiere le affermazioni rese dal sottosegretario Freni nella citata seduta dello scorso 21 gennaio, quando aveva comunicato che il Fondo medesimo presentava una capienza di circa 2,6 milioni di euro.
La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che il Governo, alla predetta data del 21 gennaio scorso, aveva già provveduto ad accantonare a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili le somme indicate negli ordini del giorno accolti presso la Camera dei deputati nell'ambito dell'ultima sessione di bilancio.
Marco GRIMALDI (AVS), nel considerare non corrispondente al vero la ricostruzione testé fornita dalla sottosegretaria Albano, obietta viceversa che il contenuto delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Freni nella richiamata seduta del 21 gennaio 2025 in merito all'utilizzabilità per finalità di copertura del Fondo per le esigenze indifferibili fosse decisamente differente, dal momento che non veniva fatto alcun riferimento all'avvenuto accantonamento di risorse in qualche modo connesse all'attuazione del provvedimento ora in esame.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), non comprendendo in base a quali circostanze il Fondo per le esigenze indifferibili sia ora in grado di assicurare una copertura finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2025, laddove nella seduta del 21 gennaio scorso il sottosegretario Freni aveva fornito indicazioni circa una disponibilità residua del Fondo stesso ben inferiore rispetto al predetto importo, ritiene comunque opportuno che la sottosegretaria Albano espliciti perlomeno a quali ordini del giorno al disegno di legge di bilancio da ultimo esaminato intendesse fare riferimento.
La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che gli ordini del giorno cui ha fatto in precedenza cenno, in esecuzione dei quali sono stati disposti appositi accantonamenti a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, prevedevano, in particolare, l'erogazione di contributi in favore di enti territoriali o altri soggetti specificamente individuati.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), alla luce della ricostruzione fornita dalla sottosegretaria Albano in merito al quadro delle attuali disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili, esprime preoccupazione circa la compatibilità tra l'attuazione dei predetti ordini del giorno e l'ulteriore finalità di copertura richiesta dall'articolo 10, comma 4-ter, del provvedimento in esame, manifestando il timore che da tale circostanza possano derivare ostacoli alla piena esecuzione dei medesimi ordini del giorno accolti dalla Camera.
Pag. 31La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma nuovamente che nelle disponibilità presenti per l'anno 2025 nel Fondo per le esigenze indifferibili, cui ha fatto riferimento il sottosegretario Freni nella scorsa seduta del 21 gennaio, era già stata computata la copertura finanziaria, per l'importo di 5 milioni di euro per il medesimo anno 2025, relativa agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 4-bis, lettera a), del provvedimento ora in discussione.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara di non comprendere in virtù di quale base giuridica o atto formale alla data dello scorso 21 gennaio, nel momento in cui al deputato Grimaldi veniva obiettata dal sottosegretario Freni l'assenza di risorse utilizzabili a copertura, sia pure per importi trascurabili, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, fosse già stato accantonato l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2025, necessario alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 4-bis, lettera a), del provvedimento in esame. Evidenzia, al riguardo, come, in mancanza di elementi certi di conoscenza circa l'effettiva entità delle risorse disponibili sul citato Fondo e utilizzabili a copertura, anche i pareri contrari espressi dal Governo presso la Commissione Bilancio in occasione dell'esame in sede consultiva di proposte emendative che imputavano la copertura finanziaria dei relativi oneri al medesimo Fondo per le esigenze indifferibili rischiano di essere viziati da un giudizio eccessivamente arbitrario, stante l'impossibilità per il Parlamento di verificare le informazioni comunicate.
Marco GRIMALDI (AVS) ritiene non opinabile l'interpretazione delle parole pronunciate dal sottosegretario Freni nella seduta dello scorso 21 gennaio in merito alla capienza del Fondo per le esigenze indifferibili, dalle quali non era in alcun modo possibile evincere che le disponibilità allora presenti sul medesimo Fondo già scontassero l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2025 destinato ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 4-bis, lettera a), del provvedimento in esame. In tale quadro, ritiene indispensabile che il sottosegretario Freni, oltre a fornire un chiarimento definitivo in ordine alle disponibilità residue del Fondo in questione e agli utilizzi sinora disposti a valere sulle risorse in esso iscritte, renda le proprie scuse dinanzi alla Commissione Bilancio, in nome di quel rispetto istituzionale funzionale sia al corretto espletamento delle prerogative parlamentari sia al lavoro svolto dagli uffici legislativi dei gruppi parlamentari, che, già solo nell'individuazione delle risorse necessarie alla copertura degli oneri recati dalle proposte emendative presentate, debbono potersi avvalere di informazioni attendibili e verificabili in merito alla capienza dei fondi o delle autorizzazioni di spesa utilizzati con finalità di copertura.
Fa presente che, qualora ciò non accadesse, il proprio gruppo si avvarrà di tutti gli strumenti procedurali consentiti nell'ambito dei lavori della Commissione al fine di garantire il ripristino delle condizioni minime per un reciproco rispetto tra i diversi attori istituzionali.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) contesta l'idea che sia possibile operare accantonamenti o prenotazioni a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili in assenza di atti formali, quali possono essere disegni di legge o proposte emendative presentati alle Camere, che ne dispongano il relativo impegno, diversamente dovendosi ritenere, a suo avviso, pienamente utilizzabili per finalità di copertura le risorse ancora disponibili sul Fondo medesimo, ferma restando la facoltà del Governo di esprimere eventualmente, nelle sedi preposte, parere contrario per ragioni di merito sulle singole disposizioni interessate.
Nel dichiarare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, invita quindi la presidenza della Commissione a vigilare affinché in futuro sia sempre assicurata, da parte del Governo, una corretta e puntuale informazione nei confronti dei membri della Commissione in merito all'effettiva disponibilità Pag. 32delle risorse allocate sui fondi di bilancio impiegati per finalità di copertura.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2183-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2024, recante misure urgenti in materia di cultura;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione, ad opera dell'articolo 1, comma 2-bis, di una posizione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di gabinetto del Ministero della cultura, con finalità di supporto alle attività derivanti dall'attuazione del Piano Olivetti per la cultura, è stata effettuata considerando il trattamento economico spettante a legislazione vigente a un dirigente generale di prima fascia del Ministero della cultura, al quale è riconosciuta la prima posizione retributiva;
in particolare, è stato previsto che l'incarico dirigenziale sia conferito non prima del 1° marzo 2025, in relazione ai tempi necessari all'entrata in vigore e all'applicazione della disposizione introdotta al comma 2-bis dell'articolo 1, ed è stato considerato il riconoscimento del trattamento stipendiale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021, applicando gli incrementi del 5,78 per cento e del 5,4 per cento, previsti rispettivamente per i trienni 2022-2024 e 2025-2027;
il Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, oggetto di riduzione con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3-bis, reca le disponibilità necessarie a far fronte ai predetti oneri senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;
il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 4-bis, lettera a), reca le disponibilità necessarie a far fronte ai predetti oneri senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.
C. 2189 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dello scorso 29 gennaio.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore nella precedente seduta, precisa che l'obbligo di versamento, da parte della Repubblica italiana, del contributo di cui all'articolo 13 della Convenzione oggetto di ratifica, finalizzato a coprire le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, decorre Pag. 33dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti del singolo Paese aderente e che, pertanto, non sussiste alcun obbligo di contribuzione a carico dell'Italia per l'anno 2024.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2189, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'obbligo di versamento, da parte della Repubblica italiana, del contributo di cui all'articolo 13 della Convenzione oggetto di ratifica, finalizzato a coprire le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti del singolo Paese aderente e che, pertanto, non sussiste alcun obbligo di contribuzione a carico dell'Italia per l'anno 2024,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
C. 418-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulla proposta di legge C. 418-B, recante l'introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica.
Rileva, preliminarmente, che il provvedimento reca, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita all'attuazione dello stesso, introdotta in recepimento di un'apposita condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, nella seduta del 18 luglio 2023.
Con riferimento alle modifiche apportate al testo dal Senato, tra quelle di interesse per i profili di competenza di questa Commissione, segnala in primo luogo che, all'articolo 3, comma 2, è integrato l'elenco dei soggetti incaricati di collaborare con il Ministero dell'istruzione e del merito all'adozione del Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, ricomprendendovi le scuole superiori di mediazione linguistica e i consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali.
In secondo luogo, evidenzia che l'articolo 4, comma 2, prevede la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel Pag. 34campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali all'elaborazione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della sperimentazione nazionale disciplinata dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4.
Infine, all'articolo 4, comma 3, lettera a), si precisa, tra le finalità della sperimentazione nazionale, che l'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali debba avvenire garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali.
Tutto ciò considerato, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che alle modifiche introdotte agli articoli 3 e 4 del provvedimento, che prevedono la partecipazione di ulteriori soggetti alle attività di formazione dei docenti e all'elaborazione delle proposte nell'ambito della sperimentazione nazionale, possa comunque provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente che dall'integrazione dell'elenco dei soggetti incaricati di collaborare con il Ministero dell'istruzione e del merito all'adozione del Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'attuazione del predetto Piano straordinario si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla formazione dei docenti, utilizzando, in tale contesto, anche le risorse destinate al Piano nazionale di formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Evidenzia, altresì, che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, che prevedono la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione all'elaborazione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della sperimentazione nazionale disciplinata dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 418-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali si evince che:
dall'integrazione dell'elenco dei soggetti incaricati di collaborare con il Ministero dell'istruzione e del merito all'adozione del Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'attuazione del predetto Piano straordinario si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla formazione dei docenti, utilizzando, in tale contesto, anche le risorse destinate al Piano nazionale di formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, che prevedono la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione all'elaborazione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastichePag. 35 nell'ambito della sperimentazione nazionale disciplinata dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia in chiave critica come, secondo una prassi oramai invalsa, nonostante il provvedimento in esame preveda l'attribuzione a soggetti pubblici di nuovi compiti, il Governo fornisca comunque rassicurazioni, sulla base di una formula di rito, circa il fatto che alle medesime attività le amministrazioni interessate potranno fare fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Esprime pertanto la propria convinzione che le previsioni contenute nel provvedimento, in assenza di un adeguato stanziamento di risorse, restino sostanzialmente inattuate.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Sui lavori della Commissione.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), tornando sulla questione in precedenza dibattuta, con riferimento all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2183-A, in ordine alle effettive disponibilità presenti sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, intende rimarcare come la Presidenza della Commissione dovrebbe assicurare una più efficace tutela delle prerogative della Commissione stessa. Intende fare riferimento, in particolare, alla questione, a suo avviso problematica e puntualmente esposta nei precedenti interventi svolti nel corso della seduta odierna, relativa all'espressione di pareri contrari, da parte del Governo, su proposte emendative o altre iniziative legislative sottoposte all'esame in sede consultiva della Commissione Bilancio, che appaiono sovente caratterizzati da un eccessivo margine di arbitrarietà, in ragione dell'assenza di adeguate informazioni al Parlamento circa le reali disponibilità dei fondi più frequentemente utilizzati a copertura, quali il Fondo per le esigenze indifferibili e il Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Nell'esprimere, pertanto, il proprio disappunto per lo stato di cose che è venuto a crearsi, che ritiene altamente lesivo delle prerogative non solo dell'opposizione ma dell'intero Parlamento, evidenzia, altresì, il rischio che attraverso il consolidarsi di questi precedenti si giunga a un punto di non ritorno, che, com'è facile immaginare, potrà in futuro essere strumentalmente utilizzato, anche a parti inverse, dalle diverse maggioranze di turno.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente di aver preso debitamente nota delle varie richieste formalmente avanzate nel corso della seduta dedicata all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2183-A, tra gli altri, dagli onorevoli Grimaldi e Ubaldo Pagano circa la necessità che il Governo fornisca maggiori e più puntuali chiarimenti in merito al quadro delle disponibilità attuali di taluni fondi utilizzati per finalità di copertura. Avverte, al riguardo, che sarà sua cura invitare il Governo stesso – e, in particolare, il sottosegretario Freni, più volte evocato nella seduta odierna – a fornire ogni opportuno chiarimento sui temi sollevati.
La seduta termina alle 14.10.