INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 14.05.
Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.
Sulla pubblicità dei lavori.
Marco OSNATO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anchePag. 83 mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale produttori fumo elettronico (ANAFE).
(Svolgimento e conclusione).
Marco OSNATO, presidente, introduce l'audizione.
Umberto ROCCATTI, presidente dell'ANAFE, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), Saverio CONGEDO (FDI) e Marco OSNATO, presidente.
Umberto ROCCATTI, presidente dell'ANAFE, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.
Marco OSNATO, presidente, ringrazia il presidente Roccatti per l'intervento svolto.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 14.25.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 14.25.
Variazione nella composizione della Commissione.
Marco OSNATO, presidente, avverte che il deputato Francesco Emilio Borrelli ha cessato di far parte della Commissione.
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.
C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 luglio 2024.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che le proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai sono state abbinate, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.
Guerino TESTA (FDI), relatore, propone di adottare la proposta di legge C. 1091 Romano come testo base per il prosieguo dell'esame.
Marco OSNATO, presidente, nell'invitare i colleghi ad intervenire, sottolinea come la proposta testé formulata dal relatore Testa, in presenza di provvedimenti dal contenuto pressoché sovrapponibile, rispetti l'ordine temporale di presentazione degli stessi.
Alberto BAGNAI (LEGA) intervenendo in relazione alla proposta di adottare un testo base avanzata dall'onorevole Testa, evidenzia che i provvedimenti in esame, che vertono su identica materia, riproducono sostanzialmente il testo della proposta di legge di iniziativa del senatore Siri A.S. 1712, presentato circa quattro anni fa al Senato. Tanto considerato, si domanda se non sia più opportuno procedere alla elaborazione di un testo unificato.
Marco OSNATO, presidente, replicando all'onorevole Bagnai, sottolinea che non vi è alcun ostacolo alla definizione di un testo unificato. Tuttavia, ritiene che la proposta del relatore di adottare un testo base sin dalla seduta odierna, senza procedere alla elaborazione di un testo unificato, ben si adatta ai tempi di esame a disposizione Pag. 84della Commissione, anche in considerazione dell'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea previsto per il prossimo lunedì 24 febbraio.
Valutata l'esigenza dei presentatori di confrontarsi sul punto, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.45.
Marco OSNATO, presidente, preso atto che non è stato ancora raggiunta un'intesa tra i presentatori, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta comincia alle 14.30.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505 Berruto.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Fabrizio SALA (FI-PPE), relatore, rammenta anzitutto che l'articolo unico della proposta di legge in esame, composto di 2 commi, reca un insieme di novelle a testi legislativi vigenti in materia di utilizzo di impianti sportivi scolastici. In particolare, al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, il comma 1 integra l'articolo 96 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, prevedendo che il comune o la provincia mettano a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, e che per l'utilizzo degli impianti sportivi non sia richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto.
Ricorda che l'attuale formulazione dell'articolo 96 stabilisce che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e che il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, ma solo previo assenso dei consigli di circolo o di istituto.
Evidenzia che il comma 2 dell'articolo unico in commento reca integrazioni al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
Con particolare riguardo ai profili di interesse della Commissione Finanze, relativi all'utilizzo di immobili di proprietà pubblica, la lettera a) del comma 2 integra l'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021, dettando una specifica disciplina per gli impianti sportivi scolastici. Si prevede, in particolare, che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale sul cui territorio insiste un impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
Rammenta che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021 fa attualmente riferimento agli impianti sportivi in generale,Pag. 85 prevedendo che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.
La successiva lettera b) apporta alcune modifiche all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di uso degli impianti sportivi. In particolare si dispone l'utilizzo di palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche, sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali. Inoltre, per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).
Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
C. 1730 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, rammenta che il provvedimento in esame, composto da un unico articolo, modifica la disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di semplificare in più parti il vigente procedimento per i trasferimenti di tali materiali.
Con particolare riguardo ai profili di interesse per la Commissione Finanze, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1) – novellando l'articolo 27, comma 1, della legge n. 185 del 1990, relativo alle transazioni bancarie concernenti l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento – chiarisce quali sono i soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione delle transazioni concernenti il trasferimento di materiali di armamento. Nello specifico, si chiarisce che tale obbligo incombe sulle banche e sugli intermediari finanziari, di cui agli articoli 13 e 106 del Testo Unico Bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
Di interesse per questa Commissione sono altresì le disposizioni riguardanti la relazione annuale al Parlamento sulle operazioni di importazione, esportazione e transito di armamenti, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 185 del 1990. In particolare, il provvedimento in esame, oltre ad ampliare il contenuto della relazione ai lineamenti della politica esportativa italiana e alle decisioni assunte in materia dal Governo, sopprime (all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2) l'obbligo di dedicare un apposito capitolo della relazione medesima all'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le predette operazioni di importazione, esportazione e transito di armamenti, a tal fine abrogando il comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 185 del 1990.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo parlamentare. Rileva, in particolare, che le modifiche recate dal provvedimento in esame rendono meno trasparente il dibattito sull'importazione, l'esportazione e il transito Pag. 86di armamenti. In particolare, gli articoli 5 e 6 della citata legge n. 185 del 1990, che vengono modificati dal disegno di legge governativo, nella vigente formulazione recano norme volte a garantire la conoscibilità dei dati bancari riguardanti le operazioni condotte in materia di armi.
A suo parere, le modifiche contenute nel provvedimento in esame appaiono incomprensibili e inadeguate, poiché incidono su un quadro normativo già particolarmente efficace. Rileva infatti come le disposizioni vigenti consentano ai cittadini di conoscere – attraverso la Relazione al Parlamento – l'attività degli istituti di credito in ordine all'importazione, all'esportazione e al transito di armamenti e, di conseguenza, permettano loro di orientare consapevolmente le proprie scelte.
Conclude ribadendo, dunque, il voto contrario del suo gruppo parlamentare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.35.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.
La seduta comincia alle 14.35.
Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.
(Deliberazione di un'integrazione del programma).
Marco OSNATO, presidente, avverte che, facendo seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è pervenuta l'intesa della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, in merito alla proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione, mediante l'inserimento dell'audizione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.
Propone pertanto di procedere alla deliberazione dell'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo, nei termini indicati dal presidente.
La seduta termina alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 11 febbraio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.