ATTI DEL GOVERNO
Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano.
Atto n. 247.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Mauro ROTELLI, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il 25 febbraio 2025. In sostituzione del relatore, onorevole Lampis, segnala che lo schema di decreto si basa sulla disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Sblocca cantieri»), che prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, per la nomina di Commissari straordinari con il compito di sovraintendere alla realizzazione o al completamentoPag. 92 di interventi infrastrutturali caratterizzati da complessità progettuale, difficoltà esecutive o amministrative, o rilevante impatto socio-economico.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato, tra gli altri, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, che ha nominato l'ingegnere Fabio Riva, provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna pro tempore, commissario straordinario per gli interventi urgenti relativi alla riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna, Genova, Milano e Torino. Successivamente, ravvisata l'esigenza di riportare gli interventi infrastrutturali alla competenza territoriale dei rispettivi provveditorati interregionali, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 ha attribuito all'ingegnere Vittorio Maugliani – nel frattempo nominato dirigente generale del provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria – il ruolo di commissario straordinario per le opere nelle suddette regioni, circoscrivendo in tal modo l'incarico dell'ingegnere Riva ai soli interventi sui presìdi di sicurezza di Bologna e Milano. L'incarico dell'ingegnere Riva è stato in seguito ampliato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2022 anche ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo di giustizia di Corso Porta Vittoria (MI).
Alla luce di tali modifiche, il provvedimento in esame dispone una nuova sostituzione nel ruolo commissariale. In particolare, l'articolo unico, al comma 1, dispone che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32 del 2019, a decorrere dalla data di adozione del decreto in esame, il provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna pro tempore, ingegnere Michele Pacciani, subentri all'ingegnere Fabio Riva nell'incarico di commissario straordinario per gli interventi urgenti relativi alla riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano, nonché per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano. Tra i presìdi interessati figurano, per Bologna, le caserme Marconi, Taddeo della Volpe di Imola e Smiraglia/Polo Petri, e, per Milano, i commissariati di Pubblica Sicurezza di Città Studi, Centro, Porta Ticinese, Comasina e Monforte-Vittoria. Il comma 2 dispone che al nuovo commissario straordinario si applichi la disciplina già prevista per il predecessore. Il comma 3, infine, dispone che il commissario straordinario assuma anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Segnala, altresì, che lo schema di decreto in esame è corredato dal curriculum dell'ingegnere Michele Pacciani e dalla dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi.
In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 14.50.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505 Berruto.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Semenzato, fa presente che l'articolo unico della proposta di legge in esame, articolato in due commi, introduce modifiche alla normativa Pag. 93vigente in materia di utilizzo degli impianti sportivi scolastici.
Il comma 1, che inserisce il nuovo comma 4-bis all'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (decreto legislativo n. 297 del 1994), prevede che i comuni e le province mettano a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo compreso tra la fine e l'inizio dell'anno scolastico, senza necessità dell'assenso dei consigli di circolo o di istituto. Resta comunque fermo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo 96 – non modificato dal provvedimento in esame – secondo cui le autorizzazioni sono rilasciate per iscritto agli interessati che abbiano presentato formale istanza e disciplinano le modalità di utilizzo, nonché le relative responsabilità in materia di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.
Il comma 2 reca integrazioni al decreto legislativo n. 38 del 2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. In particolare, la lettera a) introduce il comma 1-bis all'articolo 5 del decreto, prevedendo che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto stesso. Qualora l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva, concedendo l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionata al valore dell'intervento.
La lettera b) apporta alcune modificazioni all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, tra le quali l'introduzione del comma 4-bis, il quale stabilisce che, in presenza di specifiche e documentate esigenze legate all'attività didattica e alle attività sportive della scuola, i consigli di istituto o di circolo comunichino all'ente pubblico territoriale proprietario l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici.
In conclusione, avverte che la relatrice si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.
C. 1976 Pella.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Graziano PIZZIMENTI (LEGA), relatore, avverte preliminarmente che la proposta di legge in esame, come risultante dall'esame in sede referente, si compone di un unico articolo e apporta modificazioni all'articolo 9 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) con l'obiettivo di semplificare le procedure di autorizzazione per le competizioni sportive su strada.
Per quanto attiene alle disposizioni di maggior interesse per la Commissione, segnala che la lettera a) del comma 1, che modifica il comma 1 dell'articolo 9, prevede che le competizioni sportive su strada ed aree pubbliche con veicoli, animali o atletiche siano consentite nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, superando l'attuale principio del divieto salvo autorizzazione. È mantenuto l'obbligo di autorizzazione da parte degli enti competenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica, il regolare funzionamento del trasporto pubblico e della circolazione. Relativamente agli enti competenti a rilasciare l'autorizzazione, si conferma la competenza del comune per le competizioni nel solo ambito comunale, della regione o delle provincePag. 94 autonome qualora fossero interessati più comuni e della regione o provincia autonoma di partenza per le competizioni interregionali. Con specifico riguardo alle gare con veicoli a motore, l'autorizzazione rimane di competenza della regione e delle province autonome per le strade della rete di interesse nazionale, della regione per le strade regionali, della provincia e delle città metropolitane per le strade provinciali e dei comuni per le strade comunali. È inoltre introdotta la possibilità di indire una conferenza di servizi qualora fosse necessario acquisire le autorizzazioni di più enti.
La lettera b) del comma 1 interviene sulla disciplina del rilascio delle autorizzazioni previo nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, eliminando tale requisito dal comma 2 dell'articolo 9. Vengono, invece, confermati i termini per la presentazione delle richieste: almeno 15 giorni per le competizioni di competenza comunale e 30 giorni negli altri casi.
Con riferimento alla sospensione temporanea della circolazione, la modifica apportata dalla lettera c) del comma 1 interviene sul comma 7-bis del richiamato articolo 9, stabilendo che la suddetta venga disposta con provvedimento del prefetto, fatta salva la competenza del sindaco per le competizioni che insistono interamente sul territorio comunale, eliminando il rinvio agli articoli 6 e 7 del codice della strada.
La lettera d) del comma 1 dispone in materia di sanzioni nel caso di violazione dei provvedimenti di sospensione della circolazione di cui sopra.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.
Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
SEDE REFERENTE
Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 15.
Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 2146 Cavo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2025.
Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 29 gennaio scorso si è concluso l'esame preliminare ed è stata adottata come testo base per il seguito dell'esame in sede referente la proposta di legge C. 2145. Comunica, inoltre, che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge e che, pertanto, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per il prescritto parere.
Avverte, altresì, che la presidenza si riserva di verificare i presupposti per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.