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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 febbraio 2025
449.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 11 febbraio 2025. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

  La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari).
(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2126 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 2, comma 4, di una disposizione recante una delega legislativa;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    l'articolo 2, al comma 4, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni previste in favore dei comuni montani sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta dal provvedimento in esame; in proposito, rilevato che il testo fa altresì riferimento alla possibilità, oltre che di riordinare, anche di integrare e coordinare la normativa vigente, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” Pag. 4(sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

    l'articolo 25, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti, prevede un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge; l'articolo specifica che “nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale” di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021; ai fini di una più precisa e inequivoca formulazione del testo, potrebbe essere chiarito espressamente se tale previsione intende sancire la cumulabilità dell'erogazione di cui all'articolo in commento con quella dell'assegno unico ed universale;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    l'articolo 30, recante le disposizioni sulla copertura degli oneri recati dal disegno di legge, al comma 4, secondo periodo, prevede che, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato, possa apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, “provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica”; tenuto anche conto dei precedenti sul punto, tale disposizione è volta ad assicurare un uso flessibile delle risorse previste dal provvedimento, nel rispetto delle autorizzazioni legislative di spesa stabilite dal provvedimento medesimo; sul punto potrebbe comunque risultare opportuno un approfondimento;

    il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 4, precisando l'esatto perimetro della delega di riordino conferita, e dell'articolo 25, chiarendo espressamente se il beneficio riconosciuto possa ritenersi cumulabile con l'assegno unico ed universale;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 30, comma 4.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria (C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato).
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Silvio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento,Pag. 5 formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2149 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    l'articolo 2, recante la delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, al comma 2, lettera c) (in tema di individuazione delle discipline qualificanti comuni ad alcuni corsi di studio) appare prefigurare un oggetto di delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prevede di distinguere i principi e i criteri direttivi dagli oggetti di delega;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    l'articolo 2, al comma 4, prevede che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di quarantacinque giorni (cosiddetta “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

    il comma 5 dell'articolo 2 prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, riferendosi genericamente all'insieme dei decreti legislativi, non può ritenersi idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; risulta infatti preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 2, comma 5, le parole: “dell'ultimo dei decreti” con le seguenti: “di ciascuno dei decreti”;

  il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunitàPag. 6 di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c) al fine di distinguere i principi e i criteri direttivi dagli oggetti della delega;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 4, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.15.