SEDE REFERENTE
Lunedì 17 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 16.40.
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
C. 2240 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Congedo, illustra i contenuti del provvedimento.
Ricorda innanzitutto che il disegno di legge in esame – già approvato al Senato – si compone di 5 articoli.
Evidenzia, poi, che l'articolo 1 del disegno di legge novella talune disposizioni di cui alla richiamata legge n. 21 del 2024. In particolare, il comma 1, lettera a), proroga da dodici a ventiquattro mesi il termine – attualmente fissato al 21 marzo 2025 – per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. Conseguentemente, anche il termine per l'adozione degli eventuali decreti correttivi e integrativi è prorogato da diciotto a ventiquattro mesi. Al Senato è stata aggiunta una delega per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario.
L'articolo 1, comma 1, lettera b), come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organicaPag. 79 e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Stabilisce a tal fine una serie di principi e criteri direttivi. La lettera c), aggiunta in sede referente, modifica il titolo della legge n. 21 del 2024. Chiarisce che i principi e criteri direttivi di cui alla richiamata delega prevedono, tra l'altro: l'implementazione delle misure atte ad assicurare l'effettiva trasparenza del mercato; disposizioni finalizzate a rivalutare le regole in tema di attività di investimento privato; modifiche alla disciplina di prescrizione dell'azione da risarcimento del danno in tema di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari; modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa alla crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 358.
L'articolo 2 del provvedimento in esame, introdotto al Senato, prevede disposizioni finalizzate ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 relativamente ai bonifici istantanei in euro, prevedendo, in particolare, procedure e gestione dei rischi relativamente ai servizi di moneta elettronica. Si aggiorna, altresì, la nozione di «ente» al fine di adeguarla alla normativa eurounitaria. In tale ambito, sono definite le condizioni affinché gli istituti di moneta elettronica richiedano la partecipazione a sistemi di pagamento designati.
Il successivo articolo 3, anch'esso introdotto al Senato, modifica la disciplina dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'articolo 31 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare, si prevede: l'esclusivo assoggettamento delle attività dell'Organismo al diritto privato, escludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e pubblico impiego; l'ampliamento dei soggetti ai quali l'Organismo può richiedere la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti; l'introduzione di norme per disciplinare la trasmissione di informazioni all'Organismo da parte delle altre autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
L'articolo 4, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, esclude l'applicazione degli articoli 21, 23 e 24-bis del TUF, al comma 1, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del TUB (banche popolari) e, al comma 2, all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del TUB (banche di credito cooperativo), purché la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a determinati importi, prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti.
Richiama quindi i contenuti dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Ricorda in conclusione che la delega che il provvedimento in esame intende prorogare scade il prossimo 21 marzo. Occorrerà pertanto, nella riunione dell'ufficio di presidenza che si svolgerà al termine della seduta, organizzare i lavori della Commissione al fine di rispettare tale scadenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Lunedì 17 febbraio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.
SEDE CONSULTIVA
Lunedì 17 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 16.50.
Pag. 80DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole De Palma, ricorda che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini dell'espressione del parere da rendere alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) – del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 2245).
Il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato, reca disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.
Segnala, anzitutto, l'articolo 1, che reca numerose disposizioni in materia di pubblica amministrazione. In particolare, i commi 2-bis e 2-ter, approvati nel corso dell'esame al Senato, prorogano i termini concernenti la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU, e stabiliscono la disciplina applicabile in caso di differenza fra l'IMU versata e quella effettivamente dovuta.
Nell'ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materia economica e finanziaria, l'articolo 3, comma 1, dispone che la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al COVID-19, con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), sia effettuata entro il 30 novembre 2025.
Evidenzia che l'articolo 3, comma 2, come modificato al Senato, proroga al 31 dicembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
L'articolo 3, comma 3, proroga al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio.
L'articolo 3, comma 4, lettera b), numero 1) stabilisce, poi, che le disposizioni di contenimento della spesa, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche, non si applichino, anche per l'anno 2025, alla società per azioni AMCO (Asset Management Company), operante nel mercato dei crediti deteriorati. Il comma 5 dispone circa la copertura dei relativi oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2025. Il comma 8 dispone la sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB, conseguente al venir meno dei requisiti dimensionali, qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro. L'articolo 3, al comma 10, posticipa al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA – in luogo dell'esclusione da imposta – per gli enti del Terzo settore.
Sottolinea che è di interesse per la Commissione Finanze anche il comma 14, il quale estende da uno a due esercizi la possibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Inoltre, si estende al 31 dicembre 2025 (in luogo del 30 marzo 2025) il periodo entro Pag. 81il quale è consentita la medesima facoltà alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali, ove acquisiscano un compendio aziendale dalle menzionate cessionarie.
L'articolo 3, ai commi 14-bis e 14-ter, introdotti al Senato, reca proroghe in materia di rendicontazione di sostenibilità; in particolare, chiarisce che i revisori devono aver maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Segnala altresì l'articolo 3, comma 14-sexies, anch'esso introdotto al Senato, che estende alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025 l'applicabilità delle norme speciali, introdotte in periodo pandemico dal decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione.
L'articolo 3, comma 14-septies, introdotto al Senato, posticipa – per il solo 2025 – dal 31 marzo al 30 settembre il termine per l'invio di alcune dichiarazioni, che, tra l'altro, attestano l'esistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati a effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nonché a svolgere le funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione.
Si dispone poi la revisione di decreti ministeriali che disciplinano il predetto albo, allo scopo di adeguare la disciplina nazionale alla normativa dell'UE.
La norma in esame reca inoltre una disposizione interpretativa, volta a chiarire che le società di scopo o di progetto non sono iscritte all'albo predetto, se la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia delle menzionate società, sia già iscritta all'albo medesimo.
Di interesse per la Commissione Finanze sono altresì i commi da 14-octies a 14-decies dell'articolo 3, introdotti al Senato, che estendono il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, disciplinandone, altresì, la modalità di accesso e la relativa misura.
Inoltre, l'articolo 3, comma 14-undecies, inserito al Senato, proroga al 31 maggio 2026 la possibilità per le società cooperative – prevista dal testo unico bancario – di continuare a svolgere la propria attività, come intermediari finanziari non professionali esclusivamente nei confronti dei propri soci, senza chiedere la relativa autorizzazione alla Banca d'Italia.
Segnala altresì l'articolo 3-bis, introdotto al Senato, il quale dispone la riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta Rottamazione-quater) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. Viene riconosciuta ai predetti contribuenti la facoltà di riammissione entro il 30 aprile 2025. Il medesimo articolo 3-bis prevede inoltre che, per il solo anno 2025, sono rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l'approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi e l'IRAP. Conseguentemente si posticipa dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Inoltre, sempre per il solo anno 2025, si differisce dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA, nonché e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Osserva che sono disciplinate infine le conseguenze finanziarie delle disposizioni così introdotte e la relativa copertura.Pag. 82
Evidenzia che rileva altresì per la Commissione Finanze il disposto dell'articolo 12, comma 1, che estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021: alla luce delle disposizioni introdotte esse continuano, fino al 31 dicembre 2025, ad essere destinatarie della quota del cinque per mille.
Sottolinea che è di interesse per la Commissione Finanze altresì l'articolo 13, che proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali, di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a danno dei beni materiali da queste detenuti.
Valuta, poi, di interesse per la Commissione Finanze altresì l'articolo 13, comma 1-quinquies, introdotto al Senato, il quale chiarisce che il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Segnala, inoltre, che l'articolo 14, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.
Il comma 1-quater, parimenti approvato nel corso dell'esame al Senato, mira a prorogare il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.
L'articolo 19-ter, inserito al Senato, proroga fino al 30 settembre 2025 i lavori del tavolo tecnico per la verifica del diritto al rimborso delle imposte versate indebitamente dai soggetti colpiti dagli eventi legati al sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.
L'articolo 20-bis, approvato al Senato, interviene sul Fondo per il contrasto alla povertà minorile, prorogandolo fino al 2027 e fissando l'ammontare dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni bancarie. Tali contributi sono fissati a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Essi non potranno essere più ceduti ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi e saranno soggetti alla tassa di registro.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata (vedi allegato).
La seduta termina alle 16.55.