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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 febbraio 2025
453.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.
C. 1573 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2025.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce degli elementi informativi contenuti nella documentazione depositata dal Governo nel corso della precedente seduta del 12 febbraio 2025, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in esame:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 1573 e abb.-A, recante la partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    si rende necessario riformulare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di chiarire in modo univoco che, per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata dal predetto comma 182 sia innalzatoPag. 48 a 5.000 euro lordi, mentre non sono modificate le ulteriori previsioni recate in materia dalla legge n. 208 del 2015;

    in particolare, restano ferme le disposizioni del comma 186, che circoscrivono l'applicazione della disciplina agevolativa entro precisi limiti di settore e di reddito, nonché quella del comma 185, coincidente con il comma 2 dell'articolo 5, che rinvia alle ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette al fine di regolare le fasi dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso inerenti all'imposta sostitutiva;

    la quantificazione delle minori entrate derivanti, per gli anni 2025 e 2026, dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, nonché delle maggiori entrate derivanti dalla medesima disposizione per l'anno 2027, utilizzate con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 2, del provvedimento in esame, è stata effettuata a partire da elaborazioni sugli archivi delle certificazioni uniche e delle dichiarazioni contenute nel modello 770, relative all'anno d'imposta 2022, al fine di individuare le società che erogano premi di produttività e distribuiscono utili, considerando in particolare le imprese che si ritiene possano rispettare il limite del 10 per cento degli utili distribuiti ai lavoratori dipendenti, previsto dal medesimo comma 1 dell'articolo 5;

    ai fini della valutazione dei predetti effetti finanziari, è stato considerato un maggiore importo imponibile rispetto a quello derivante dalle erogazioni effettuate, in base alla legislazione vigente, sotto forma di premi di risultato o forme di partecipazione agli utili, al fine di tener conto del nuovo limite massimo complessivo di 5.000 euro lordi introdotto dalla disposizione in esame per l'accesso alla misura agevolativa;

    a tale maggiore importo, quantificato, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, nella metà di quanto erogato a legislazione vigente sotto forma di premi di risultato o forme di partecipazione agli utili, è stata applicata la differenza tra un'aliquota media IRPEF pari al 35 per cento e la tassazione sostitutiva del 5 per cento, stimando una perdita di gettito pari a 49 milioni di euro nell'anno 2025 relativa all'IRPEF e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 relativa alle addizionali regionali e comunali, nonché un recupero di gettito pari a 0,1 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di addizionali comunali;

    anche con riferimento all'articolo 6, comma 1, si rende necessario precisare che resta ferma la complessiva disciplina recata in materia dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare al fine di confermare l'applicazione dei limiti di settore e di reddito di cui al comma 186 del medesimo articolo 1;

    la quantificazione delle minori entrate derivanti dalla disciplina dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti al capitale della società, recata dall'articolo 6, comma 1, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite presso gli operatori di settore, dalle quali risulta un numero di dipendenti coinvolti in piani di azionariato diffuso pari a 108.000 unità, nonché ipotizzando, in assenza di dati puntuali circa l'ammontare dei dividendi agevolati, un ammontare medio pari al limite di 1.500 euro previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 6, comma 1;

    applicando l'aliquota fiscale vigente, pari al 26 per cento, al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi agevolati risultante dalla predetta stima, pari a 162 milioni di euro, si stima, pertanto, che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 determini una perdita di gettito per l'anno 2025, in termini di competenza, pari a circa 21 milioni di euro;

    occorre inserire una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 17-bis della legge n. 936 del 1986, introdotto dall'articolo 13 del progetto di legge in esame, al fine di assicurare che dal funzionamento della Commissione nazionale permanente Pag. 49per la partecipazione dei lavoratori, istituita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché di escludere la corresponsione ai componenti della medesima Commissione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,

  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata nello stesso comma 182 è innalzato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comma 184-bis con le seguenti: commi da 184-bis a 189.

  All'articolo 13, comma 1, capoverso Art. 17-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma: 5-bis. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo un chiarimento in merito ai criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 6, concernente l'attribuzione ai lavoratori di dividendi derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, con particolare riferimento alle modalità di individuazione della platea dei beneficiari di tale misura. In particolare, osserva che gli oneri sono stati calcolati considerando il numero di dipendenti attualmente coinvolti in Italia in piani di azionariato diffuso, facendo riferimento a un dato storico. Posto che la norma introduce una nuova fattispecie, relativa all'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, a suo avviso dovrebbe valutarsi se sia corretto assumere come platea di riferimento quella indicata nella documentazione depositata dal Governo, evidenziando che tale scelta potrebbe determinare, paradossalmente, una sovrastima degli oneri derivanti dall'articolo 6.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che la documentazione depositata dal Governo ha indicato puntualmente i parametri utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, evidenziando altresì l'esigenza di introdurre una modifica alla medesima disposizione al fine di evitare il prodursi di oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) segnala, inoltre, l'esigenza di verificare la portata applicativa dell'articolo 14 del provvedimento in esame, evidenziando come lo stesso, laddove prevede che le relative disposizioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative, non sciolga il dubbio se gli articoli 5 e 6 del medesimo provvedimento, i quali disciplinano, rispettivamente,Pag. 50 il regime fiscale degli utili di impresa distribuiti ai lavoratori dipendenti e dei dividendi ad essi corrisposti derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, siano effettivamente applicabili alle stesse società cooperative.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che, nell'ambito della propria relazione non aveva rilevato alcun profilo critico dal punto di vista finanziario in ordine all'articolo 14 e, pertanto, non erano state rivolte specifiche richieste di chiarimento al Governo in merito a tale disposizione.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottolinea che nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, è stata presentata dal proprio gruppo parlamentare una proposta emendativa, poi in quella sede respinta, volta a fugare qualsivoglia dubbio in merito alla portata applicativa dei predetti articoli 5 e 6.
  Insiste, pertanto, nella richiesta di chiarimenti in ordine alla applicabilità delle disposizioni da ultimo menzionate anche alle società cooperative, al fine di meglio comprendere se la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6 sia stata effettuata tenendo conto anche della possibile applicazione di tali disposizioni alle predette società, nonché di valutare, conseguentemente, se si dia la necessità di prevedere, al riguardo, un'apposita copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi al fine di poter dare puntuale riscontro alle questioni puntualmente sollevate dall'onorevole Guerra.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto di quanto dichiarato dalla rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata dalla relatrice, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.
C. 1979, approvato dalla 7a Commissione del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative approvate in linea di principio al provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato, nella seduta dello scorso 22 gennaio 2025, il progetto di legge C. 1979, recante «Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici», nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica, esprimendo un parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, all'indirizzo della Commissione Cultura, assegnataria del provvedimento in sede referente.
  Avverte altresì che, essendo nel frattempo maturati i presupposti previsti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, nella seduta del 30 gennaio 2025 la medesima Commissione Cultura ha avviato l'esame del provvedimento in sede legislativa, approvando in linea di principio, nella successiva seduta del 12 febbraio scorso, talune proposte emendative.
  Segnala che la Commissione Bilancio è dunque oggi chiamata a pronunciarsi sulle predette proposte emendative approvate in linea di principio relativamente alle loro conseguenze di carattere finanziario, a norma dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento.
  Al riguardo ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 3 dell'articolo 94 del Regolamento, nel caso in cui la Commissione di merito non ritenga di aderire al parere espresso dalla Pag. 51Commissione Bilancio sulle proposte emendative approvate, al pari di quello espresso dalle altre Commissioni filtro eventualmente assegnatarie del provvedimento, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.
  Tanto premesso, rileva che le proposte emendative approvate in linea di principio in sede legislativa dalla Commissione Cultura, da un lato, recepiscono integralmente le condizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Bilancio nella citata seduta del 22 gennaio 2025 e, dall'altro, apportano modifiche prive di rilevanza dal punto di vista finanziario.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle citate proposte emendative.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione.
Atto n. 246.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente in via preliminare che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21.
  In particolare, segnala che quest'ultimo articolo reca una specifica delega da esercitare entro il 31 dicembre 2025 attraverso uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
  Fa presente che con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.
  Rileva che, come rappresentato dalla relazione illustrativa, lo schema di testo Pag. 52unico in esame persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo al legislatore le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni.
  In merito ai profili di competenza della Commissione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione ai sensi della delega conferita dal citato articolo 21 della legge n. 111 del 2023 per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.
  Nel segnalare che la relazione tecnica evidenzia l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse, prende atto che anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa che accompagnano il provvedimento confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del Testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad attualizzare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.
  Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, non formula osservazioni in ordine ai suoi profili finanziari.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con le valutazioni della relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel richiamare l'esigenza di acquisire l'intesa sancita da parte della Conferenza unificata, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.