COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 26 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.30.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rileva che il provvedimento è composto di Pag. 12un unico articolo, di 2 commi, che reca un insieme di novelle a testi legislativi vigenti in materia di utilizzo di impianti sportivi scolastici.
In particolare, il comma 1, introduce il nuovo comma 4-bis all'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Il suddetto comma 4-bis prevede che il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, e che per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto (come richiesto invece – in via generale – dal comma 4 del medesimo articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994 per l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche, fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività di promozione culturale, sociale e civile).
Il comma 2 reca alcune integrazioni al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
In particolare, la lettera a) introduce il comma 1-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021, che prevede che le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo «scolastico» da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
La lettera b) della disposizione in esame, poi, apporta alcune modifiche all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di uso degli impianti sportivi. Ai sensi di tale articolo 6, comma 4, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. La lettera b) in commento integra il predetto comma 4 dell'articolo 6, nel senso di prevedere tale utilizzo di palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici – da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche – sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali.
La disposizione in esame, inoltre, aggiunge il nuovo comma 4-bis al medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale dispone che, per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ordinamento sportivo, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rileva in proposito che le disposizioni introdotte dal provvedimento sono dirette a disciplinare principi fondamentali della materia, rientrando, perciò, nella competenza dello Stato. Al riguardo segnala che con la sentenza n. 424 del 2004, la Corte costituzionale ha qualificato come principi fondamentali della materia – la cui determinazione è pertanto rimessa allo Stato – disposizioni (in quel caso della legge n. 289 del 2002) volte a favorire la massima fruibilità, da parte delle associazioni sportive Pag. 13dilettantistiche, degli impianti sportivi scolastici.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere.
Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Michelotti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il provvedimento, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 3 articoli.
L'articolo 1 enuncia le finalità e i princìpi ispiratori della delega. In particolare, scopo cardine del provvedimento risulta essere il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di personale, date le esigenze del SSN e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 – Salute del PNRR. A tal fine, il provvedimento intende revisionare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, dando attuazione all'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia universitaria.
L'articolo 2, composto di sei commi, al comma 1 reca una delega al Governo per l'adozione – entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento – di uno o più decreti legislativi volti alla revisione delle modalità di accesso ai suddetti corsi di laurea magistrale (medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria).
Il comma 2 enuclea i princìpi e i criteri direttivi della delega. Nello specifico: si prevede un'iscrizione libera al primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 (lettera a)); è demandata al Governo l'individuazione di criteri di sostenibilità per la predetta iscrizione (lettera b)), l'individuazione delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, nonché la definizione di tali corsi, garantendo una programmazione uniforme e coordinata e un'armonizzazione dei relativi piani di studio (lettera c)); l'ammissione al secondo semestre dei corsi di cui al comma 1 deve essere subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre – da svolgere secondo standard uniformi – nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale (lettera d)); in caso di mancata ammissione al secondo semestre, deve essere garantito, a determinate condizioni, il riconoscimento dei CFU conseguiti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline di cui alla lettera c), per consentire agli studenti il proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli delle aree di cui alla medesima lettera c), rendendo altresì obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre; devono inoltre essere individuate le modalità per l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 e di cui al comma 2, lettera c), anche oltre il termine stabilito in via ordinaria (lettera e)); si deve poi rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, purché compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, consentendosi a tal fine il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale (lettera f)); si Pag. 14deve provvedere all'allineamento del contingente di posti nei corsi di laurea di cui al comma 1 con quello dei posti disponibili nei corsi di formazione post lauream (lettera g)); è demandata al Governo l'introduzione di un sistema di monitoraggio del fabbisogno di personale per il SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, per sostenere gli ambiti di specializzazione affetti da eventuali carenze (lettera h)); il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 non deve essere considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (lettera i)); si deve operare un riordino dell'offerta formativa universitaria, che tenga conto – tra i vari aspetti – del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea di cui al comma 1 e quelli degli altri corsi di cui alla lettera c) (lettera l)); gli studenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 devono poter svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra alcune categorie di dirigenti medici e sanitari (lettera m)); devono promuoversi, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed avvalendosi della collaborazione degli ordini delle professioni sanitarie, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea di cui al comma 1 (lettera n)), nonché, alle medesime condizioni e in collaborazione con le università, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai medesimi corsi di laurea (lettera o)).
Il comma 3 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi delegati, disponendone l'adozione su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute. Prevede inoltre che gli stessi decreti siano corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Per altro verso, decreti de quibus: per gli aspetti relativi alle lettere h), m) e n) del comma 2, sono adottati previo parere della Conferenza permanente Stato-regioni; rispetto alle lettere f) e g), sono invece adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni; con riguardo all'attuazione delle lettere n) e o), sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.
Gli schemi dei decreti legislativi dovranno poi essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi potranno essere comunque adottati. Ai sensi del comma 4, ove tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.
Il comma 5 delega poi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1. Gli stessi decreti correttivi o integrativi – da adottarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 – potranno anche recare le norme occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura disciplinata dal comma 3.
Il comma 6 dispone che, ove uno o più decreti legislativi de quibus determinino nuovi o maggiori oneri, e che gli stessi non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).
L'articolo 3, composto da un solo comma, dispone infine che con i decreti legislativi attuativi della delega di cui al precedente Pag. 15articolo 2 si provveda, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante la normativa attualmente vigente in materia di accessi programmati ai corsi universitari, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i princìpi e i criteri direttivi del provvedimento de quo.
Passando all'esame dei profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, e alle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Ricorda che la Corte costituzionale ha delineato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni in materia di istruzione, università e salute. In particolare, con riferimento all'istruzione, la Corte ha distinto la categoria delle «norme generali sull'istruzione» da quella dei «princìpi fondamentali in materia di istruzione» (sentenza n. 279 del 2005), mentre con riguardo alle università ha riconosciuto l'ammissibilità di un intervento autonomo statale in relazione alla disciplina delle stesse, che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», ai sensi dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione (sentenza n. 423 del 2004). Rispetto alla tutela della salute, invece, volendo distinguere tra norme espressive di princìpi fondamentali e norme di dettaglio – attribuite le prime allo Stato e le seconde alle regioni – la Corte ha sottolineato come alla norma statale spetti la prescrizione di criteri ed obiettivi, mentre a quella regionale l'individuazione degli strumenti concreti per il raggiungimento di tali obiettivi (sentenza n. 181 del 2006).
A fronte di questo concorso di competenze, evidenzia che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, l'articolo 2, comma 3, richiede il parere della Conferenza Stato-regioni per i decreti legislativi volti all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere h), m) ed n), e l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per i decreti legislativi volti all'attuazione delle lettere f) e g).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere.
Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
C. 2145, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che il testo della proposta di legge C. 2145, a cui è abbinata la proposta di legge C. 2146 Cavo, è stato adottato dalla Commissione di merito come testo base per il prosieguo dell'esame. Fa altresì presente che al testo della proposta non sono stati presentati emendamenti nel corso dell'esame in sede referente e che la presidenza della Commissione di merito si riserva di verificare i presupposti per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento.
Ricorda quindi che la proposta di legge raccoglie le istanze presentate dal Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi e, partendo proprio dalla tragedia del 14 agosto 2018 sul viadotto sul torrente Polcevera, a Genova, si propone di riconoscere uno status giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categoriePag. 16 di vittime quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.
Quanto al contenuto del provvedimento in esame, l'articolo 1 stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico previsto dall'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
A tal fine, l'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi del successivo articolo 4 (comma 1). Le risorse del fondo sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso (comma 2). Come stabilito dal comma 3, i decreti attuativi previsti dal successivo articolo 4 possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo in questione, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Come anticipato, il comma 4 dell'articolo 2 individua i criteri di priorità da seguire nella corresponsione dell'elargizione ai membri della famiglia per ciascuna vittima. Il comma 5 dispone che, in presenza di figli a carico della vittima nati da «convivenze di fatto», l'elargizione è assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità prevista per il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico (di cui alla lettera a) del comma 4).
In base al comma 1 dell'articolo 3, i soggetti che hanno diritto ai benefici previsti dal provvedimento sono: a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle della persona deceduta nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona convivente di fatto; b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento; c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza dell'evento dannoso.
Il comma 2 precisa che sono esclusi dai benefici in questione coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi dannosi o abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
L'articolo 4, al comma 1, prevede che con due appositi decreti del Presidente del Consiglio – adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi rispettivamente tra il 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore del provvedimento e successivamente a tale ultima data. Il comma 2 dispone che i citati decreti provvedono inoltre alla definizione, per ciascun evento: a) dei soggetti beneficiari; b) dell'elargizione spettante ai membri della famiglia; c) delle modalità di corresponsione dell'elargizione; d) delle ulteriori iniziative di solidarietà sociale.
L'articolo 5 estende ai soggetti beneficiari la disciplina specifica sul collocamento obbligatorio prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (e relativi superstiti) e per altre categorie specifiche di soggetti (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407).
L'articolo 6 autorizza la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime dei richiamati eventi dannosi per ogni anno di scuola Pag. 17primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario.
In base all'articolo 7, allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona «convivente di fatto» nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91) se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.
L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame mentre l'articolo 9 dispone in materia di entrata in vigore.
Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del provvedimento in esame intervengono in via generale sulla materia «ordinamento civile e penale» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Singole disposizioni riguardano le materie «previdenza sociale», «sistema tributario e contabile dello Stato», «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «cittadinanza», attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (rispettivamente dalle lettere o), e), a) e i) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere.
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
C. 2240, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, illustra il provvedimento, rilevando come questo, che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, si componga di 5 articoli.
L'articolo 1 al comma 1, lettera a, modifica l'articolo 19 della legge n. 21 del 2024.
In primo luogo, è prevista la proroga da 12 a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge delega il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 21 del 2024 per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali (il termine viene pertanto a essere prorogato dal 26 marzo 2025 al 26 marzo 2026).
Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato anche l'oggetto della delega, introducendo – in luogo della modifica ove necessario delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti – la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché la modifica di ulteriori disposizioni vigenti a fini di coordinamento (comma 1, lettera a, numero 1).
I numeri da 2 a 10 modificano conseguentemente il comma 2 del suddetto articolo 19, in materia di principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.
Il numero 11 estende da 18 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi il termine per l'adozione degli eventuali decreti integrativi e correttivi, mentre il numero 12 modifica la rubrica dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dall'articolo in esame.
Il comma 1, lettera b), come modificato nel corso dell'esame al Senato, reca – attraverso l'introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 22 del 2024 – una delega per Pag. 18la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. L'articolo 19-bis rinvia, per quanto concerne i termini per l'esercizio della delega, a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, della medesima legge, vale a dire – in virtù della modifica introdotta dal comma 1, lettera a – 24 mesi dall'entrata in vigore delle legge delega; stabilisce i principi e criteri direttivi; disciplina la procedura per l'esercizio della delega, prevedendo che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che il parere sia espresso nel termine di 60 giorni dalla trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza del parere, e che qualora il termine per l'espressione del parere scada nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega quest'ultimo sia prorogato di 90 giorni; prevede, ove necessario, l'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti integrativi e correttivi.
La lettera c), aggiunta nel corso dell'esame in Senato, modifica a fini di coordinamento il titolo della legge n. 21 del 2024.
Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende gli obblighi di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai gestori esterni di SICAV e SICAF in gestione esterna con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle SICAV e SICAF dagli stessi gestite e ai soggetti da queste finanziati.
Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e indica la procedura per la copertura degli eventuali oneri finanziari derivanti dai decreti legislativi.
L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 in materia di bonifici istantanei in euro. Più precisamente, rispetto alla vigente disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, viene aggiornata la definizione di «ente», in modo da tener conto dei nuovi riferimenti e definizioni della normativa dell'Unione europea. In tal senso, con riguardo ai sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento, si individuano i seguenti organismi: istituto di pagamento, istituto di pagamento dell'Unione europea, nonché istituto di moneta elettronica e istituto di moneta elettronica dell'Unione europea.
Con riguardo alla vigente normativa nazionale relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, viene altresì fatto salvo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886. In tal senso, con riguardo al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, sono novellate le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo, in modo da tener conto dei nuovi riferimenti e definizioni della normativa dell'Unione europea.
L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca disposizioni volte a modificare la disciplina che regola l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
In sintesi, si prevede: l'esclusivo assoggettamento delle attività dell'Organismo al diritto privato, escludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e pubblico impiego; l'ampliamento dei soggetti ai quali l'Organismo può richiedere la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti; l'introduzione di norme per disciplinare la trasmissione di informazioni all'Organismo da parte delle altre autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
L'articolo 4 esclude l'applicazione degli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico sull'intermediazione finanziaria, che riguardano svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, contratti e consulenza in materia di investimenti, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggettiPag. 19 di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993), vale a dire le banche popolari e all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo testo unico, vale a dire le banche di credito cooperativo, purché la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a determinati importi, prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti.
L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione.
Passando ad analizzare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. L'articolo 2, contenendo disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a un Regolamento dell'Unione europea, può essere ricondotto altresì alla materia, anch'essa di competenza esclusiva statale, dei rapporti dello Stato con l'Unione europea (articolo 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Il Comitato approva la proposta di parere.
Disposizioni in materia di economia dello spazio.
C. 2026 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il provvedimento – come riportato nella relazione illustrativa che lo accompagna – muove dalla presa d'atto del nuovo contesto che, a livello globale, caratterizza lo svolgimento delle attività spaziali: si tratta di un contesto in cui, da un lato, le autorità governative operano sempre più di frequente attraverso la creazione e lo sviluppo di diverse forme di collaborazione e interazione con attori privati e, dall'altro, i privati investono con l'obiettivo finale di condurre attività spaziali indipendentemente dai Governi. Obiettivo dichiarato del provvedimento in esame è dunque quello di colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali, promuovendo la crescita dell'industria spaziale italiana e l'innovazione tecnologica, oltre a rafforzare la cooperazione internazionale.
Quanto al suo contenuto, fa presente che il disegno di legge è costituito da 31 articoli, divisi in cinque titoli. Il Titolo I (articoli 1-2) detta le disposizioni generali. Nello specifico, l'articolo 1 precisa che il disegno di legge è volto a regolare l'accesso allo spazio, inteso quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari, e a promuovere gli investimenti nella nuova economia dello spazio, mentre l'articolo 2 reca una serie di definizioni. In particolare l'autorità responsabile viene individuata nel Presidente del Consiglio dei ministri o nell'Autorità con delega alle politiche spaziali e aerospaziali.
Il Titolo II (articoli 3-14) detta le disposizioni in materia di esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali. In dettaglio, l'articolo 3 descrive l'ambito di applicazione della normativa, disponendo che essa si applichi alle attività spaziali condotte sul territorio italiano da operatori di qualsiasi nazionalità, nonché da operatori nazionali al di fuori dello stesso. L'articolo 4 stabilisce l'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali e reca le disposizioni necessarie per il suo ottenimento mentre i successivi articoli 5 e 6 subordinano tale autorizzazione al possesso di requisiti oggettivi di idoneità tecnica e di requisiti soggettivi generali. L'articolo 7 disciplina il procedimento autorizzatorio per lo svolgimento di attività spaziali. La decisione finale sulla domanda di autorizzazione spetta all'Autorità responsabile,Pag. 20 a conclusione dell'accertamento tecnico da parte dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativo al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e della successiva istruttoria da parte dell'Autorità responsabile, del Ministero della difesa ed alla Segreteria del comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), anche in relazione agli aspetti inerenti l'eventuale pregiudizio dell'attività spaziale oggetto di autorizzazione per la sicurezza nazionale, per la continuità delle relazioni internazionali e per gli interessi fondamentali della Repubblica. L'articolo 8 dispone in materia di modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute, prevedendo anche la possibilità della sua revoca o del suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o scongiurare un pericolo imminente. L'articolo 9 interviene in materia di sospensione o decadenza dell'autorizzazione per violazione delle disposizioni del provvedimento in esame o per mancata osservanza delle prescrizioni imposte in sede di autorizzazione. L'articolo 10 prescrive che il trasferimento di attività spaziali e di oggetti spaziali impiegati nelle attività soggette ad autorizzazione è sottoposto ad autorizzazione. L'articolo 11 dispone che l'Agenzia spaziale italiana (ASI) vigili – sentito il Ministero della difesa e gli organismi per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 – sulle attività condotte dall'operatore per assicurarne la conformità alle norme di legge. A tal fine, si prevede che l'Agenzia abbia accesso ai documenti in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, possa chiedere ulteriori informazioni e condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati per l'attività spaziale. Nel caso di rientro dei detriti spaziali, l'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile. Infine, è previsto un obbligo di cooperazione e di comunicazione da parte dell'operatore e del proprietario con l'Agenzia. L'articolo 12 detta la disciplina delle sanzioni amministrative e penali previste per l'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale. L'articolo 13 demanda a più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni del provvedimento in esame, con particolare riguardo alla definizione di norme tecniche e al procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari (comma 1) nonché alla definizione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici dello spazioporto e delle modalità di svolgimento delle operazioni ad esso collegate (comma 1-bis). L'articolo 14 dispone che l'ASI agisca come unica autorità di settore per la regolazione tecnica, nel rispetto dei poteri dell'Autorità responsabile.
Il Titolo III (articoli 15-17) è dedicato all'immatricolazione degli oggetti spaziali. In particolare, l'articolo 15 reca le disposizioni relative all'immatricolazione degli oggetti spaziali per i quali l'Italia è lo Stato di lancio, mentre l'articolo 16 disciplina gli obblighi di comunicazione all'ASI da parte dell'operatore, in conformità alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. L'articolo 17 dispone l'istituzione di un registro complementare, gestito dall'ASI, per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia ma dei quali un operatore italiano acquisisca la gestione o la proprietà.
Il Titolo IV (articoli 18-21) è dedicato alla disciplina della responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato. L'articolo 18 disciplina la responsabilità civile in cui incorre l'operatore nello svolgimento delle attività spaziali intraprese. In particolare, viene disciplinata la responsabilità dell'operatore rispetto ai danni arrecati a soggetti terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili ed alle persone e cose a bordo di questi ultimi. L'articolo 19 prevede che, ove in virtù di norme internazionali lo Stato italiano sia chiamato, da uno Stato straniero, a rispondere dei danni causati a persone o cose, lo Stato italiano eserciti azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale. L'articolo 20 reca specifiche disposizioni per il risarcimento dei danni causati a persone fisiche o giuridiche sul territorio italiano da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero. L'articolo 21 introduce un obbligo di Pag. 21garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato.
Il Titolo V (articoli da 22 a 31) disciplina le misure per l'economia dello spazio. Nello specifico, l'articolo 22 introduce un nuovo strumento di pianificazione di durata quinquennale, denominato Piano nazionale per l'economia dello spazio, al fine di promuovere l'economia dello spazio in sede nazionale. L'articolo 23 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) il Fondo per l'economia dello spazio, le cui risorse sono destinate a promuovere le l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia alle azioni e alle infrastrutture spaziali nazionali. L'articolo 24 affida allo Stato il compito di promuovere lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore di crescita economica, stabilendo che l'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio. L'articolo 25 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy costituisca una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema paese. L'articolo 26 affida al medesimo Ministero il compito di promuovere iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite, anche allo scopo di ridurre le eventuali interferenze. L'articolo 27 introduce specifiche norme in materia di appalti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative. L'articolo 28 interviene in materia di esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame mentre l'articolo 29 abroga la legge che disciplina i danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero e alcune disposizioni della legge in materia di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio. L'articolo 30 prevede che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono da considerarsi territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. L'articolo 31 infine interviene in materia di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge in esame è prevalentemente riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, difesa e Forze armate e sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (rispettivamente dalle lettere a), d), e) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 13.35.