AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 26 febbraio 2025.
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1693 Boldrini, recante «Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso».
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.45.
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione delle Camere Penali Italiane, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1693 Boldrini, recante «Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso».
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.
Audizione informale di rappresentanti del Movimento Forense, in videoconferenza, e dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1693 Boldrini, recante «Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso».
L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.
La seduta comincia alle 14.35.
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
C. 2240 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, avverte che la Commissione di merito ha trasmesso il testo nella giornata di ieri, al termine della seduta dedicata all'esame degli emendamenti in quella sede, specificando la richiesta di ricevere il parere entro la seduta odierna, avendo programmato di concludere l'esame in sede referente entro oggi.
In qualità di relatore, svolge la relazione introduttiva – rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione del contenuto del provvedimento, composto da 5 articoli – soffermandosi, in particolare sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, proroga il termine per l'adozione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Tale termine è esteso da dodici a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 e, quindi, passa dal 26 marzo 2025 al 26 marzo 2026.
Inoltre, in luogo della possibile modifica delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, è stata aggiunta la delega per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo.Pag. 30
I numeri da 2 a 10 modificano il comma 2 del suddetto articolo 19, il quale indica i principi e criteri direttivi da seguire nell'attuazione della delega.
In particolare, il numero 3 interviene sull'oggetto della delega con riguardo agli interventi di razionalizzazione della disciplina degli emittenti al fine di escludere che si intervenga sul relativo sistema sanzionatorio, consentendo che si possa invece modificare la disciplina sulla partecipazione assembleare.
Il numero 7 integra l'oggetto della delega riferita alla revisione del regime di responsabilità, nel senso di delegare il Governo anche a prevedere disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria.
Il numero 8 specifica che nell'esercizio della delega occorre assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame inserisce il nuovo articolo 19-bis alla legge n. 21 del 2024, ove si delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previsti dal TUF.
I principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'esercizio della delega introdotta dal citato articolo 19-bis sono indicati al comma 1 del medesimo articolo e sono i seguenti: individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività (lettera a); individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative (lettera b); revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei princìpi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini (lettera c); facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione (lettera d); revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal TUF. Inoltre il Governo è delegato a prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano (lettera e); revisione dei poteri delle autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato. Inoltre il Governo è delegato a prevedere l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti (lettera f); introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive (lettera g); revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del TUF che prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 412 a euro 2.064 (lettera h).
L'articolo 2 reca alcune disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 in materia di bonifici istantanei in euro.
Si segnala, in particolare, che la lettera d) del comma 2, nel modificare l'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 210 del 2001, recante misure sanzionatorie, prevede, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 Pag. 31mila euro a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, qualora essi non abbiano osservato una serie di doveri, tra cui il rimborso dell'importo dell'operazione di pagamento in caso di mancata, inesatta o tardiva esecuzione della stessa di cui all'articolo 25-bis, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo.
Il comma 3 modifica il decreto legislativo n. 135 del 2015 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, adottato in attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 260/2012.
La lettera b) concerne le sanzioni previste dal regolamento (UE) 260/2012 in materia di bonifici bancari estendendo ad alcune fattispecie ivi previste determinate sanzioni amministrative pecuniarie. Queste ultime vanno da 30 mila euro a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, qualora tale importo sia superiore a 5 milioni di euro e il fatturato sia disponibile e determinabile
L'articolo 3 reca disposizioni volte a modificare la disciplina che regola l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Il comma 2 dispone nel senso di escludere che costituisca una violazione del segreto d'ufficio la trasmissione di talune informazioni all'Organismo di vigilanza e si chiarisce che le medesime non possono essere trasferite a terzi o ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.
Ciò premesso, non essendovi richieste di intervento, formula la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.
Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 182.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2025.
Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere.
Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara che il suo gruppo si astiene in questa sede, riservandosi di precisare la propria posizione sul provvedimento nel seguito dei lavori presso la Commissione di merito.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2025.
Paolo PULCIANI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).
Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle.
Tale voto deriva dalla evidente finalità puramente propagandistica, sottolineando come il provvedimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza, non eliminerà il cosiddetto numero chiuso nell'accesso ai corsi di laurea in medicina e alle altre facoltà per le quali esso è attualmente previsto.
Avrebbe preferito – anche in ragione della sfiducia che questo Governo si è ampiamente meritata – che non si fosse ricorso allo strumento della delega legislativa su una materia, quale la revisione delle modalità di accesso a tali corsi di laurea, che per la sua importanza e delicatezza, dovrebbe essere trattata esclusivamente dal legislatore parlamentare.
Segnala, in fine, che il provvedimento in esame non prevede alcuno stanziamento di nuove risorse. Ciò ne testimonia la natura propagandistica ed illusoria dell'intervento. Infatti, laddove si volesse davvero perseguire l'obiettivo dichiarato, la mancanza di risorse renderebbe impossibile la predisposizione delle strutture organizzative occorrenti alle università e solleverebbe, altresì, problemi nella fase successiva, quella dell'ingresso nel mondo del lavoro.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
C. 2145, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2025.
Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).
Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in materia di economia dello spazio.
C. 2026 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, comunica che l'esame delle proposte emendative è stato concluso nella giornata di ieri nella Commissione di merito, che ha altresì chiesto di ricevere il parere nella giornata odierna, avendo programmato di conferire il mandato al relatore entro giovedì 27 febbraio.
Fa presente che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, collegato alla manovra di bilancio, evidenzia la necessità di prevedere, anche in considerazionePag. 33 del crescente ruolo degli operatori privati nel settore dell'attività spaziale, «un insieme organico di norme, in coerenza con gli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, aventi a oggetto le attività spaziali condotte dai predetti operatori, di qualsiasi nazionalità, a partire dal territorio italiano, ovvero ovunque condotte da operatori privati di nazionalità italiana». A tale scopo vengono disciplinati «una serie di aspetti rilevanti che concernono il regime autorizzatorio cui le attività spaziali private sono sottoposte, la definizione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la valutazione preventiva del rischio connesso all'attività autorizzata, l'introduzione di un regime di assicurazione obbligatorio e la materia della responsabilità per danni causati dalle attività spaziali».
In linea generale, pertanto, il disegno di legge in esame ha innanzitutto la finalità di regolamentare l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari. Inoltre, il provvedimento è volto a promuovere gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitività nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale nonché la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti della proposta di legge, la presente relazione si sofferma sulle disposizioni che contengono profili di interesse della Commissione Giustizia.
In particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a), prevede che l'operatore spaziale, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali, deve possedere i requisiti generali di condotta previsti dal codice dei contratti pubblici ai fini della partecipazione alle procedure di appalto, di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Si ricorda che tale disposizione prevede l'esclusione automatica dalle gare d'appalto per gli operatori che siano stati condannati con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per determinati gravi reati, tra cui quelli contro la P.A. e quelli di natura mafiosa.
L'articolo 7, comma 7, stabilisce i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali debba essere negata, tra i quali figura, alla lettera b), la sussistenza di legami fra l'operatore spaziale e altri Stati o territori terzi che sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati, o che – tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea – non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto, o che minacciano la pace e la sicurezza internazionali.
L'articolo 12, comma 1, prevede una sanzione amministrativa – compresa tra euro 150.000 ed euro 500.000 – per l'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscano le informazioni o i documenti richiesti oppure che non adottino le misure necessarie a consentire le ispezioni, ostacolando l'attività di vigilanza. Viene inoltre specificato che, nel determinare l'ammontare della sanzione, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, ossia la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
Il comma 2 stabilisce che le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia spaziale italiana osservando, in quanto compatibili, le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981. Viene previsto inoltre che i proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al neoistituito Fondo per l'economia dello spazio di cui all'articolo 23.
Il comma 3 prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la pena della reclusione da tre a sei anni e la multa da 20.000 a 50.000 euro per l'operatore che esercita un'attività spaziale senza aver conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza.
L'articolo 13 indica le modalità attuative delle disposizioni contenute nel provvedimentoPag. 34 in esame, demandando a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – di concerto, tra gli altri, con il Ministro della giustizia – la definizione delle norme tecniche e del procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari. In particolare, la lettera d) specifica che tali decreti definiscono i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dal disegno di legge in esame.
Il Titolo IV del provvedimento contiene le disposizioni relative alla responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato.
In particolare, l'articolo 18, al comma 1 prevede che l'operatore spaziale sia civilmente responsabile per i danni cagionati nell'espletamento delle attività spaziali condotte.
Il comma 2 configura una responsabilità di carattere oggettivo per l'operatore spaziale che è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati nei confronti di soggetti terzi sulla superficie terrestre, nonché nei riguardi degli aeromobili in volo e delle persone e delle cose da questi trasportati, ad eccezione del caso in cui l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un soggetto terzo rispetto all'attività spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito ovvero nel caso in cui l'operatore prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato.
Il medesimo comma prevede l'applicazione dell'articolo 1227 del codice civile in tema di concorso di colpa.
Il comma 3 prevede che l'operatore spaziale è chiamato a rispondere a titolo di risarcimento del danno nei limiti dei massimali della copertura assicurativa obbligatoria prevista dal provvedimento in esame e stipulata ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, del disegno di legge, che prevedono un massimale compreso tra 20 milioni e 100 milioni di euro.
Ai sensi del comma 4, le predette limitazioni alla risarcibilità del danno non trovano applicazione nel caso in cui l'operatore abbia agito in assenza della prescritta autorizzazione o abbia violato gli obblighi in essa contenuti, abbia cagionato il danno con dolo o colpa grave ovvero abbia violato gli obblighi di copertura assicurativa sanciti dall'articolo 21.
Il comma 5, infine, opera un rinvio alla disciplina generale prevista dal codice civile in materia di responsabilità e risarcibilità del danno per i danni arrecati ai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attività spaziale.
L'articolo 19, al comma 1 prevede che lo Stato italiano sia tenuto ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale, qualora sia chiamato a rispondere da uno Stato straniero dei danni causati da oggetti spaziali, in virtù della responsabilità internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 1972 o da altre norme internazionali. Tale azione deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa, tale disposizione ha lo scopo di regolare i rapporti di diritto interno tra lo Stato e il cittadino «al fine di tenere indenne lo Stato dal pregiudizio arrecato dall'attività spaziale privata».
Il comma 2 rinvia ai massimali assicurativi determinati dall'articolo 21, commi 1 e 2 – compreso tra 20 e 100 milioni di euro – al fine di individuare il limite entro cui lo Stato italiano può esercitare l'azione di rivalsa per danni arrecati a soggetti terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili ed alle persone e cose a bordo di questi ultimi. Tali limitazioni, tuttavia, non trovano applicazione nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal citato articolo 18, comma 4.
L'articolo 20, comma 1, prevede che le persone danneggiate sul territorio italiano da attività spaziali di cui è responsabile uno Stato straniero – in forza della citata Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 1972 o di altre norme internazionali – entro sei mesi dal verificarsi del danno o dall'emersione dei suoi effetti possono presentare allo Stato italiano denuncia di sinistro e istanza di risarcimento, Pag. 35allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e il nesso di causalità con l'attività spaziale.
Ai sensi del comma 2, lo Stato italiano ha facoltà di chiedere il risarcimento dei danni alla controparte straniera, le cui somme saranno quindi corrisposte alle persone danneggiate che hanno presentato denuncia.
Il comma 3 riporta i casi in cui le persone fisiche e giuridiche italiane danneggiate possono agire per il risarcimento direttamente nei confronti dello Stato italiano, ossia in caso di inerzia di quest'ultimo che, se tempestivamente attivato, non abbia trasmesso la richiesta allo Stato di lancio oppure a fronte di domande di risarcimento rimaste totalmente o parzialmente insoddisfatte. Il termine per agire è fissato in cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione dell'esito della denuncia.
Il comma 4, lettera a), specifica che le persone fisiche e giuridiche italiane possono chiedere, per il tramite dallo Stato italiano, il risarcimento dei danni subiti a causa di operazioni spaziali di responsabilità di uno Stato straniero anche al di fuori del territorio italiano, in forza della citata Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 1972 o di altre norme internazionali.
La lettera b) del medesimo comma prevede che la medesima disciplina si applichi anche alle persone fisiche e giuridiche straniere per i danni subiti nel territorio italiano derivanti da operazioni spaziali di uno Stato straniero.
Il comma 5 esclude l'applicabilità della procedura per la richiesta di risarcimento di cui ai commi 3 e 4 qualora il danneggiato abbia adito direttamente i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato straniero.
Infine, il comma 6 esclude la responsabilità dello Stato italiano per danni subiti sul territorio nazionale, nel caso in cui la domanda di risarcimento sia presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del citato comma 3, quando si dimostri che i danni siano stati causati esclusivamente da colpa del danneggiato; nel caso, invece, di concorso del danneggiato nel cagionare il danno si prevede l'applicazione dell'articolo 1227 del codice civile, per cui il risarcimento sarà diminuito nella misura della gravità della colpa del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
L'articolo 21 introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato.
In particolare, il comma 4 stabilisce che il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subìto.
Il comma 5 chiarisce che l'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo. Lo stesso, inoltre, è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.
Il comma 6 dispone che, fermo quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore può opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all'operatore, nonché quelle che l'operatore medesimo può opporre al danneggiato.
Il comma 7, infine, prevede che, nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.
Si rileva che la relazione illustrativa, sul punto, precisa che i lanci effettuati da Stati europei non hanno finora mai causato vittime né provocato danni a cose terze, ma la sola perdita del carico appartenente al soggetto pagante il lancio.
L'articolo 23, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo per l'economia dello spazio e prevede che quest'ultimo venga alimentato anche tramite i contributi dalle sanzioni irrogate dall'Agenzia spaziale italiana ai sensi dell'articolo 12, comma 2.Pag. 36
L'articolo 28, recante esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti, al comma 2 prevede una clausola di salvaguardia generale che, tra le altre, fa salva l'applicazione delle norme di adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni della normativa europea sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali.
L'articolo 29, al comma 1, abroga la legge 25 gennaio 1983, n. 23, a fini di coordinamento con la nuova normativa.
L'articolo 30, in fine, prevede che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono da considerarsi territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
In proposito, si sottolinea che la relazione illustrativa precisa che «la situazione è analoga a quella della nave in alto mare o dell'aereo in volo, pertanto appare necessaria una espressa equiparazione. Inoltre, e più in generale, l'articolo VI del Trattato sullo Spazio del 1967 impone allo Stato di controllare le attività spaziali nazionali, sottoponendole ad autorizzazione e a sorveglianza. L'articolo VIII impone di conservare sotto la propria giurisdizione l'oggetto spaziale registrato».
Non essendovi richieste di intervento, formula, quindi, la proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come il contenuto del provvedimento in esame sia particolarmente ampio e come lo stesso investa numerosi profili di competenza della Commissione Giustizia, su cui è soffermata la relazione introduttiva svolta dal presidente.
Evidenzia, quindi, come, a suo avviso, non è accettabile licenziare in un'unica seduta un disegno di legge di tale portata e delicatezza che potrebbe avere un rilevante impatto nelle relazioni dell'Italia con gli altri Stati intervenendo sull'assetto strategico e industriale della Nazione.
Compatibilmente con i ristretti tempi a disposizione della Commissione, chiede quantomeno che non si proceda immediatamente all'esame della proposta di parere, ma che venga convocata un'apposita seduta nella giornata di oggi al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, richiamando la programmazione dei lavori della Commissione di merito, chiede ai rappresentanti dei gruppi di esprimersi sulla richiesta della collega D'Orso.
Ingrid BISA (LEGA) fa presente che il suo gruppo è già ora nelle condizioni di esaminare la proposta di parere, tuttavia si dichiara disponibile ad un breve rinvio compatibilmente con l'esigenza della Commissione di merito di conferire il mandato al relatore nella mattinata di domani, rimettendosi quindi alle valutazioni della presidenza.
Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) si associa alle considerazioni della collega Bisa.
Daniela DONDI (FDI) dichiara che il proprio gruppo è pronto ad esaminare la proposta di parere già nella presente seduta, rimettendosi in ogni caso alle valutazioni della presidenza.
Federico GIANASSI (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dalla collega D'Orso.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, rammenta come abbia ricevuto conferma che la Commissione Attività produttive sarà convocata nella giornata di domani per conferire il mandato al relatore e che, pertanto, laddove la Commissione non si esprimesse nella giornata odierna, rimarrebbe preclusa la possibilità di pronunciarsi sul provvedimento in esame.
Considerata la particolare delicatezza dello stesso, ritiene quindi opportuno dare comunque alla Commissione la possibilità di esprimersi, pur in tempi ridotti. Alla luce degli interventi dei colleghi ed in considerazione che, come già comunicato ai commissari,Pag. 37 la già prevista seduta in sede referente delle Commissioni riunite I e II non avrà luogo, sospende la seduta fino alle ore 15.30 al fine di consentire ai colleghi di valutare il contenuto della proposta di parere illustrata.
La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.35.
Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle, esprimendo innanzitutto un giudizio critico sul metodo di lavoro.
Rileva, infatti, come il contenuto di tale provvedimento sia particolarmente corposo e come esso sia volto a regolamentare l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, che viene esplicitamente considerato dall'articolo 1 come un crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari.
A suo avviso non è ammissibile che la Commissione Giustizia esamini – anche in questa occasione, come in altre precedenti, sempre più frequentemente – i provvedimenti in sede consultiva in tempi eccessivamente ridotti, tali da non consentire ai commissari di approfondire il contenuto del provvedimento né tantomeno la relativa proposta di parere.
Sottolineando che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione in sede referente e a quelle in sede consultiva il 15 ottobre scorso, comprimere l'esame da parte della Commissione Giustizia in una unica seduta può spiegarsi solo con la volontà della maggioranza di non voler fare emergere quanto l'Esecutivo sia accondiscendente nei confronti degli Stati Uniti e di Elon Musk.
Evidenzia, infatti, come il provvedimento consenta agli operatori privati stranieri di accedere al nostro spazio extra-atmosferico, di fatto permettendo alle società di Musk di sfruttarlo senza tutelare i cittadini e le imprese italiane e mettendo a rischio numerosi diritti fondamentali come quello alla riservatezza dei propri dati.
Rammenta, inoltre, come in sede referente siano stati respinti i contributi offerti dai gruppi di opposizione, alcuni dei quali inerenti al tema dei rifiuti spaziali.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore sul provvedimento in esame.
La seduta termina alle 15.40.