SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.20.
Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 2146 Cavo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), relatore, ricorda che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente – la proposta di legge C. 2145, già approvata dal Senato, recante disposizioni in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
Il provvedimento è stato trasmesso dal Senato, in seguito all'approvazione del testo unificato delle proposte di legge S. 794 e S. 868 in data 21 novembre 2024.Pag. 94
La proposta intende riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico previsto dall'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
Nel rinviare alla documentazione degli uffici per un'analisi più dettagliata, in questa sede ricorda sinteticamente che l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito di applicazione della proposta.
L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi.
L'articolo 3 individua i soggetti che hanno diritto ai benefici derivanti dalla proposta in esame, mentre l'articolo 4 reca le modalità di individuazione degli eventi dannosi da cui scaturiscono i benefici previsti dal provvedimento in esame.
Chiarisce che si tratta degli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra il 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, ove rientrino nel predetto ambito di applicazione, sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro 30 giorni dall'evento medesimo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 5 prevede, poi, il diritto al collocamento obbligatorio per i soggetti destinatari dei benefici derivanti dal provvedimento in esame.
Evidenzia che di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 6 del provvedimento in esame, che autorizza la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi di cui al provvedimento in esame. Viene in particolare stabilito che tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
L'articolo 7 reca le ipotesi in cui, allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona convivente di fatto, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana.
L'articolo 8 reca la copertura finanziaria e l'articolo 9, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) richiamando quanto rilevato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), sottolinea come la stessa, nel misurare la resistenza infrastrutturale, abbia valutato che il 90 per cento circa del patrimonio infrastrutturale esaminato ha superato la propria vita tecnica, pari in media a 50 anni, in assenza dei necessari interventi di manutenzione.
Cita, al riguardo, il caso dei viadotti che, in presenza di trasporti eccezionali, connotati da un peso rilevante, presentano una scarsa resistenza e rammenta che il relativo regime autorizzatorio attualmente si riduce ad un'autodichiarazione del trasportatore circa la percorribilità del viadotto stesso, segnalando come al Senato sia in discussione una proposta di modifica di tale regime.
Evidenzia come la tematica degli interventi infrastrutturali presenti aspetti di interesse per la Commissione Finanze, la cui competenza ricomprende i beni demaniali.
Fa, quindi, riferimento – in tema di danni collegati alla gestione infrastrutturale – al processo relativo alla «strage di Pioltello», che sta investendo i vertici della Rete ferroviaria italiana (Rfi), esprimendo apprezzamento per l'intervenuto accertamento delle responsabilità nell'ambito di tale vicenda che, nel primo grado di giudizio, differenzia le diverse posizioni degli imputati.
In conclusione, pur apprezzando l'intento del provvedimento e la condivisibile previsione di un risarcimento in favore Pag. 95delle vittime di eventi dannosi, ritiene che non possa trascurarsi la necessità di discutere di un piano di investimenti volto a ripristinare la funzionalità dell'intero sistema infrastrutturale del Paese, anche attraverso un'efficace programmazione degli interventi di manutenzione che, sebbene suscitino meno clamore mediatico dell'inaugurazione di nuove opere, sono essenziali per scongiurare nuove tragedie. Solo così, a suo avviso, è possibile affrontare il problema alle sue radici, evitando che la platea delle vittime cresca a dismisura.
Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, esprimendo apprezzamento per la convergenza di tutte le forze politiche sul provvedimento in esame, originato da una iniziativa parlamentare che coinvolge anche il gruppo del Partito Democratico.
Reputa positivo che tematiche di rilievo nazionale, quale quella oggetto della proposta in discussione, possano essere affrontate da provvedimenti di iniziativa parlamentare ampiamente condivisi, circostanza che nel corso della corrente legislatura non si è verificata se non in occasione di proposte di legge relative all'istituzione di eventi commemorativi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).
Disposizioni in materia di economia dello spazio.
C. 2026 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Sala, ricorda che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive – il disegno di legge C. 2026, di iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di economia dello spazio, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente dalla Commissione di merito.
Rammenta che il provvedimento in esame, composto da 31 articoli, reca disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio, definendo tra l'altro meccanismi autorizzatori, meccanismi di vigilanza e sanzionatori, nonché strumenti di pianificazione economica per lo svolgimento dell'attività spaziale da parte degli operatori del settore.
Rileva che il disegno di legge è strutturato in cinque Titoli: il Titolo I (articoli 1-2), concernente le finalità e le definizioni chiave; il Titolo II (articoli 3-14), sull'esercizio delle attività spaziali, inclusi i requisiti per ottenere le autorizzazioni necessarie; il Titolo III (articoli 15-17), sull'immatricolazione degli oggetti spaziali; il Titolo IV (articoli 18-21), sulle responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato; il Titolo V, sulle misure per l'economia dello spazio, tra cui la creazione di un piano nazionale e di un fondo dedicato (articoli 22-23) e su infrastrutture spaziali e disposizioni in materia di appalti (articoli 24-31).
Rammenta che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza del 2023 il Governo ha dichiarato tale disegno di legge collegato alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026.
Evidenzia che la Relazione del Governo precisa che per economia dello spazio si intende l'intera gamma di attività e l'uso di risorse che creano valore e benefici per gli esseri umani nel corso dell'esplorazione, ricerca, comprensione, gestione e utilizzo dello spazio, che rappresenta una delle principali traiettorie di sviluppo dell'economia mondiale.
Più precisamente, il provvedimento interviene in quel settore economico chiamato New Space Economy: si tratta di un ecosistema gravitante intorno alla ricerca, lo sviluppo e l'innovazione spaziale, sia nel segmento più tradizionale dell'upstream (o Space industry), sia in quello più promettente del downstream (o Space economy), con i suoi «servizi spaziali», ovvero i prodotti e servizi innovativi «abilitati», e le Pag. 96complementari infrastrutture di terra (c.d. midstream).
Rinvia, quindi, alla documentazione predisposta dagli uffici per una più ampia analisi dei contenuti del provvedimento.
Con riguardo ai profili di interesse per la Commissione Finanze, segnala anzitutto l'articolo 6, modificato in sede referente, che subordina l'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali a specifici requisiti soggettivi, tra cui una adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi, e la stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che per le start-up e le micro, piccole e medie imprese la solidità finanziaria è valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.
Segnala altresì l'articolo 13, comma 1, lettera f), come integrato in sede referente, il quale affida alle disposizioni di rango secondario il compito di definire i predetti requisiti di solidità finanziaria, con la possibilità di criteri differenziati per le start-up e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l'innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala anche l'articolo 21, modificato in sede referente, che introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato.
Nello specifico, evidenzia che gli operatori autorizzati sono tenuti a stipulare contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale, con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro. Le disposizioni secondarie di attuazione del provvedimento in esame possono individuare sino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione: del dimensionamento dell'attività spaziale; delle documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali, come precisato in sede referente; del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono; della durata; della tipologia dell'attività spaziale. Il massimale non è comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come start-up innovativa, 20 milioni di euro per ciascun sinistro.
Sottolinea che le imprese di assicurazione o i prestatori della garanzia finanziaria possono offrire la copertura del danno secondo modalità alternative e, più precisamente: assumendo direttamente l'intero rischio; in coassicurazione; in forma consortile, mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-IVASS, che ne valuta la stabilità.
Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subìto e l'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo.
Per quanto attiene ai profili rilevanti per la Commissione Finanze, segnala inoltre che l'articolo 22, modificato in sede referente, reca la disciplina del Piano nazionale per l'economia dello spazio. Osserva che, ai sensi del comma 4, lettera d-bis) del richiamato articolo, tale Piano contiene tra l'altro la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacità per le piccole e medie imprese e le start-up.
Evidenzia, ancora, che di interesse per la Commissione Finanze è poi l'articolo 27, che introduce specifiche norme in materia di appalti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese-PMI e delle start-up innovative. Si introducono, in particolare, disposizioni in materia di riserva di una quota di subappalto obbligatorio pari ad almeno il 10 per cento a favore delle start-up innovative e delle PMI, di inserimento tra i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche della percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare alle start-up innovative o alle PMI, di corresponsione diretta da Pag. 97parte della stazione appaltante al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite e di aumento dal 20 al 40 per cento della percentuale relativa alle anticipazioni contrattuali.
Evidenzia, infine, per quanto di interesse della Commissione, che l'articolo 28, al comma 2, reca una clausola di salvaguardia generale che fa salva l'applicazione dei poteri speciali (c.d. golden power) sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, rispetto alla nuova disciplina in materia di accesso allo spazio. Analoga clausola di salvaguardia generale trova applicazione con riguardo al controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento ed alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Virginio MEROLA (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del Partito Democratico, sottolinea che le modifiche intervenute in sede referente, non avendo modificato, nella sostanza, l'articolo 25 del provvedimento, in materia di riserva di capacità trasmissiva nazionale, non raggiungono l'obiettivo di proteggere il mercato dalla presenza di operatori stranieri – cita, a titolo di esempio, la figura di Elon Musk – con possibili conseguenze negative in termini di sicurezza nazionale.
Chiarisce, infine, che, se nel prosieguo dell'esame in Assemblea non si interverrà su tale disposizione, il proprio gruppo non potrà che ribadire il proprio orientamento contrario.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 15.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.30.
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
C. 2240 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2025.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che, a seguito del respingimento delle proposte emendative presentate, il testo originario del disegno di legge è stato trasmesso alle Commissioni competenti di sede consultiva per acquisirne il parere. Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio), il parere favorevole con osservazione della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e il parere, con osservazioni, del Comitato per la legislazione.
Virginio MEROLA (PD-IDP) rammenta come, in più occasioni, il gruppo parlamentare del Partito Democratico abbia espresso una posizione di forte contrarietà all'articolo 12 della legge delega per la riforma del mercato dei capitali – norma che riguarda le liste dei consigli di amministrazione nelle società per azioni quotate – in quanto reputa che tale disposizione vada in senso contrario rispetto all'assetto del mercato europeo e internazionale; a suo avviso, sarebbe stato preferibile mantenere il quadro normativo previgente.Pag. 98
Rammenta inoltre che su tale questione il gruppo del Partito Democratico aveva chiesto al Governo di stabilire una tempistica definita, allo scopo di condurre un dibattito adeguato e trasparente, anche mediante la costituzione di un comitato di esperti, che è stato effettivamente nominato.
Con il provvedimento in esame, invece, il Governo introduce un'ulteriore delega e chiede più tempo per l'esercizio di quelle già conferite, allontanando così ulteriormente la possibilità di un adeguato dibattito parlamentare sul richiamato articolo 12.
Sotto un diverso profilo, non appare chiaro in quale contesto economico sono destinate a innestarsi le nuove norme. Dalle notizie di stampa sembra infatti esservi, sul mercato dei capitali italiano, forte contrasto tra diverse cordate relative ad istituti bancari: chiede dunque che il Governo chiarisca la propria posizione, per fugare ogni dubbio sull'eventuale sua propensione verso l'una o l'altra parte. Sottolinea la necessità che il contesto normativo, anziché favorire specifici operatori, sia funzionale invece al regolare andamento del mercato; in tali dinamiche l'ingerenza dell'Esecutivo appare, a suo avviso, inopportuna.
Conclude ribadendo che si attendeva maggiore trasparenza da parte del Governo; a fronte di tale mancanza preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Marco OSNATO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 15.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 febbraio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.