SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.35.
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
C. 2240 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, rileva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 proroga da dodici a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali. Inoltre, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), allo scopo di garantire la proporzionalità e la dissuasività della sanzione, nel rispetto del diritto euro-unitario e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Segnala, in particolare, il nuovo articolo 19-bis, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), che stabilisce una serie di principi e criteri direttivi, tra cui una compiuta individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem, ai fini di Pag. 181garantire una più adeguata valorizzazione di tale principio. A tal proposito, ricorda che tale principio, che vieta la doppia sanzione per lo stesso fatto, sia sotto forma di doppio processo che di doppia sanzione, è sancito nell'ordinamento interno dall'art. 649 codice di procedura penale e, a livello europeo, dall'articolo 4 del VII Protocollo della CEDU e dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha, tuttavia, chiarito che il ne bis in idem non preclude l'applicazione di un sistema sanzionatorio «a doppio binario» (penale e amministrativo) quando i procedimenti siano strettamente connessi e proporzionati. Rileva che questo orientamento è stato confermato dalla Corte di giustizia dell'Ue che ha accolto il principio ermeneutico della Corte europea dei diritti dell'uomo, stabilendo la compatibilità del doppio binario per le violazioni fiscali e di abuso di mercato, a condizione che la normativa nazionale rispetti il principio di proporzionalità e non determini una duplicazione ingiustificata delle sanzioni.
Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento, introdotto dal Senato, esse sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 relativamente ai bonifici istantanei in euro, prevedendo, in particolare, procedure e gestione dei rischi relativamente ai servizi di moneta elettronica.
In particolare, con riguardo al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, viene aggiornata alla normativa eurounitaria la definizione di «ente» contenuta nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo, che consiste in un organismo che partecipa ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema stesso. Tale definizione include pertanto: una banca italiana o una banca dell'Unione europea, inclusi gli enti elencati dalla direttiva 2013/36/UE; una società di intermediazione immobiliare (SIM) o un'impresa d'investimento dell'Unione europea; le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzie pubbliche; qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione e che eserciti attività analoghe a quelle delle prime due categorie di enti citati; qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico.
Con riguardo invece ai sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento, vengono individuati i seguenti organismi: istituto di pagamento, istituto di pagamento dell'Unione europea, nonché istituto di moneta elettronica e istituto di moneta elettronica dell'Unione europea.
Rileva che viene inoltre integrata la definizione di «partecipante» al fine di tenere conto dei nuovi riferimenti e definizioni della normativa unionale e modificate le disposizioni che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento.
Con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), vengono individuate le condizioni che devono ricorrere affinché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati. In particolare, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica sono tenuti a predisporre una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti dei servizi di pagamento, nonché una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, che comprendano le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, e le modalità di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554, nonché un piano di liquidazione in caso di dissesto, adattato alle dimensioni dell'istituto, che garantisca l'esecuzione delle operazioni pendenti e la risoluzione dei contratti.
Viene altresì precisato più in dettaglio il contenuto delle suddette misure finalizzate a tutelare i fondi degli utenti dei servizi di pagamento, a seconda delle modalità di protezione adottate.Pag. 182
Per quanto riguarda invece la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, si prevede che questi siano proporzionati, appropriati, validi e adeguati, specificando che tali dispositivi e meccanismi includano la mappatura dei rischi, le procedure di controllo, le informazioni sui responsabili e i revisori, e il monitoraggio delle funzioni esternalizzate.
Particolare rilievo rivestono le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, che apportano modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, adottato in attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) 260/2012. In merito, evidenzia che il citato regolamento disciplina i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti in euro. Inoltre, l'articolo 11 prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme concernenti le sanzioni applicabili in caso di violazioni del predetto regolamento e che adottino ogni misura necessaria a garantirne l'applicazione. In particolare, all'articolo 3 del citato decreto legislativo vengono introdotti i nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
Il comma 1-bis estende l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al già citato articolo 3, comma 1, prevista nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento alle fattispecie di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-quinquies del regolamento (UE) 260/2012, introdotto dal regolamento (UE) 2024/886, che riguarda le misure di verifica che i prestatori di servizi di pagamento devono adottare per eseguire operazioni di bonifico istantaneo.
Il comma 1-ter dispone l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila euro a 5 milioni di euro in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-quinquies del regolamento (UE) 260/2012 ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento, qualora essi, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, abbiano agevolato, facilitato o comunque reso possibili tali violazioni.
Segnala tuttavia che il richiamato regolamento europeo non sembra prevedere per le violazioni dell'articolo 5-quinquies la possibilità di limitare l'applicazione delle sanzioni alle sole ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime.
Il comma 1-quater specifica invece che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 si applica a condizione che le infrazioni rivestano carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, considerata l'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
Infine, il comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, nel modificare l'articolo 126-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) – specifica che in materia di servizi di pagamento resta fermo quanto stabilito dal regolamento UE 2024/886. In merito, segnala che, ai sensi del predetto articolo 126-bis, comma 3, le parti possono accordarsi sulla non applicazione, totale o parziale, delle disposizioni del Capo sui servizi di pagamento del TUB, qualora l'utilizzatore dei servizi di pagamento non sia un consumatore, né una micro-impresa.
L'articolo 3 reca modifiche alla disciplina che regola l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, mentre l'articolo 4 reca disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari.
In conclusione, non ravvisando profili di incompatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole con la seguente osservazione: «si valuti l'opportunità di verificare la conformità delle sanzioni previste dai suddetti commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, per la violazione dell'articolo 5-quinquies del regolamento (UE) 260/2012 a quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento medesimo.» (vedi allegato).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.40.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 26 febbraio 2025.
Audizione informale di rappresentanti di Federdistribuzione, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.25.
Audizione informale di rappresentanti di Legacoop, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.55.
Audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.10.
Audizione informale di rappresentanti di ISMEA, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.30.
Audizione informale di rappresentanti di Unciagroalimentare, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.40.
Pag. 184Audizione informale di rappresentanti di UNAPROA, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.
Audizione informale di rappresentanti di UN.I.COOP., nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.05.