ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 26 febbraio 2025. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.
La seduta comincia alle 13.35.
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
C. 2240 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Antonio BALDELLI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2240 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso articolo 19-bis, di una disposizione recante una delega legislativa;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso articolo 19-bis recante la delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al capoverso comma 1, lettere a) (“individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte Pag. 4illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività”), b) (“individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative”) e h) ( “revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”), appare prefigurare, piuttosto che dei principi e criteri direttivi, degli oggetti di delega, circostanza questa da valutare alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prevede di distinguere i principi e i criteri direttivi dagli oggetti di delega;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso articolo 19-bis, capoverso comma 2, prevede, al quarto periodo, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso articolo 19-bis, lettere a), b) e h), alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso articolo 19-bis, capoverso comma 2, quarto periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.»
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 13.40.