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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 marzo 2025
459.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 16

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 marzo 2025.

Audizione informale di rappresentanti di UGL Autonomie, di Funzione pubblica – CGIL e di FPL-UIL nazionale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello, recanti «Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Pag. 17

Variazione nella composizione della Commissione.

  Nazario PAGANO, presidente, comunica che, per il gruppo Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al centro)-MAIE-Centro Popolare, la deputata Maria Rosaria Carfagna cessa di far parte della Commissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 248.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Rammenta quindi che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 20 marzo prossimo.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (Atto n. 248).
  Avverte che lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, in base al quale l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Come previsto dalla medesima disposizione, la proposta spetta al Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (recante razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) e di specifici criteri, tra i quali, viene incluso il riordino degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione.
  Ricorda che il provvedimento in analisi è stato trasmesso al Parlamento il 13 febbraio 2025 per acquisire il suddetto parere parlamentare delle Commissioni competenti in materia.
  Come evidenzia il Consiglio di Stato nel suo parere, lo schema di regolamento non realizza un intervento di diretta attuazione di specifiche nuove disposizioni normative, ma si rende necessario per esigenze di carattere organizzativo.
  La tecnica redazionale adottata è quella della novella. Questo, come recita la relazione illustrativa, «al fine di garantire e di rendere maggiormente chiare e intelligibili le modifiche apportate».
  Lo schema di decreto in esame è accompagnato da una relazione illustrativa, da una tabella di corrispondenza tra il testo del regolamento vigente e quello risultante dalle novelle proposte, dalla relazione tecnica, dall'analisi di impatto normativo e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione, oltreché dal parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 28 gennaio 2025.
  Più precisamente, lo schema di regolamento si compone di due articoli.Pag. 18
  L'articolo 1 interviene, con una serie di novelle, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, modificando in particolare tre disposizioni normative: l'articolo 4, che disciplina funzioni e composizione della Segreteria del Ministro; l'articolo 9 in materia di contingente complessivo di personale degli Uffici di diretta collaborazione; l'articolo 10, che reca disposizioni per la determinazione del trattamento economico spettante ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, nonché al personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli stessi Uffici.
  Le modificazioni apportate dall'articolo 1, lettera a), dello schema di decreto in esame insistono sull'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020. Tale comma 3 dispone che il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro siano nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. La modifica in commento aggiunge un periodo a tale disposizione, stabilendo che gli incarichi di capo della segreteria e segretario particolare del Ministro sono cumulabili anche in capo ad un unico soggetto.
  La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto spiega come tale modifica risponda all'esigenza di consentire di accentrare in un unico soggetto attività che sono, prevalentemente, complementari. Trattandosi di compiti di supporto al Ministro, e considerata la fisiologica contiguità di mansioni, compendiare in capo ad un'unica figura i due incarichi risponderebbe ad esigenze di efficacia e funzionalità, assicurando il coordinamento dei compiti connessi agli stessi, e consentendo altresì un risparmio di risorse.
  L'articolo 1, lettera b), dello schema di regolamento interviene sull'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, il quale reca la disciplina relativa al personale degli Uffici di diretta collaborazione, aggiungendovi un nuovo comma. Quest'ultimo, ossia il comma 1-bis, prevede che nel decreto ministeriale che individua il personale da destinare agli Uffici di diretta collaborazione, ed entro i limiti previsti, in tale contingente possa essere inserito anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima.
  Rispetto al trattamento economico riservato a tale personale, la novella introdotta con l'articolo 1, lettera b), precisa che il trattamento economico fondamentale continuerà ad essere corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza. La relazione tecnica precisa, al pari di quanto evidenziato nel parere reso dal Consiglio di Stato, la non cumulabilità del trattamento economico di diretta collaborazione, con gli emolumenti accessori propri dell'amministrazione di appartenenza di tale personale.
  L'articolo 1, lettera c), interviene sull'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, che reca la disciplina del trattamento economico spettante al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. Le modifiche introdotte da tale norma riguardano, nello specifico, la sostituzione, al comma 1, della lettera c) e la modifica del secondo periodo del comma 2.
  L'articolo 10, comma 1, si compone di quattro lettere, ognuna delle quali reca la composizione del trattamento economico omnicomprensivo riservato ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. La lettera a) riguarda il capo di gabinetto; la lettera b) il capo dell'Ufficio legislativo e il presidente dell'organismo indipendente di valutazione della performance; la lettera c) il segretario particolare del Ministro, il capo della segreteria del Ministro, il consigliere diplomatico, il capo della segreteria tecnica e i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato; la lettera d) il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, se nominato, il portavoce del Ministro.Pag. 19
  Con specifico riferimento alla disciplina di cui alla lettera c), sostituita dalla novella in esame, essa prevede, nel testo vigente, che il trattamento economico omnicomprensivo riconosciuto ai soggetti ivi indicati e sopra elencati, sia composto da una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Ciò significa che il compenso riconosciuto al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro corrisponde ad un trattamento economico (fondamentale e accessorio) non superiore alla misura massima del trattamento economico riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia.
  La norma introduce modifiche alla disciplina in questione prevedendo che, fermo restando quanto previsto in ordine al trattamento economico fondamentale e accessorio, con decreto del Ministro può essere attribuito al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un'indennità aggiuntiva di importo massimo pro capite di 45.000,00 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In caso di cumulo in capo ad un unico soggetto degli incarichi di segretario particolare e di capo della segreteria è corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  Quindi, rispetto alla previgente disciplina, con la novella in esame si riconosce al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, un'indennità aggiuntiva in ragione dell'incarico ad essi attribuito.
  Nella relazione illustrativa si sostiene che l'importo dell'indennità aggiuntiva «appare congruo in relazione alla temporaneità e contingenza dell'incarico, corrispondente alla durata del mandato governativo».
  Nella relazione illustrativa si legge altresì che l'introduzione di tale disposizione nasce dall'esigenza di avvicinare il trattamento economico spettante al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, a quanto previsto per il vice capo di Gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, per i quali si è provveduto, con il precedente regolamento organizzativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89, a determinare una procedura semplificata di determinazione dell'indennità aggiuntiva.
  La seconda modifica normativa introdotta dall'articolo 1, lettera c), dello schema di regolamento riguarda ancora l'articolo 10 e nello specifico, il comma 2, secondo periodo.
  L'articolo 10, comma 2, disciplina il trattamento economico riservato ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione. Il secondo periodo di tale comma prevede, nel testo vigente, che con decreto del Ministro può essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, un'indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La modifica proposta dallo schema di regolamento in esame innalza tali limiti di spesa a 120.000,00 euro annui per tutte le posizioni attivabili, e a 45.000,00 euro annui pro capite. Secondo quanto riporta la relazione illustrativa, tale modifica normativa risponde ad esigenze di coordinamento normativo, in ossequio alle osservazioni formulate sul punto dalla Ragioneria Generale dello Stato.Pag. 20
  Quanto all'articolo 2, esso stabilisce che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.
Atto n. 250.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Rammenta quindi che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 21 marzo prossimo.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università della ricerca (Atto n. 250).
  Rileva preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, ed è trasmesso alle Camere, per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  Ricorda al riguardo che l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 disciplina la potestà regolamentare del Governo, e dispone, al comma 4-bis, che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamento, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
  I regolamenti in questione sono adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, e cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
  Lo schema di decreto in esame è la diretta conseguenze delle modifiche apportate dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, agli articoli 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che, nell'ambito dell'organizzazione del Governo, definiscono le aree funzionali e l'ordinamento del Ministero dell'università e della ricerca.
  Il decreto-legge n. 44 del 2023, come si legge dalla relazione illustrativa che lo accompagnava, ha proceduto alla «definitiva integrazione» all'interno del Ministero dell'università e della ricerca della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.Pag. 21
  A tal fine, l'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha proceduto: all'abrogazione delle norme istitutive delle due citate strutture tecniche soppresse; all'inserimento, all'interno delle aree funzionali del Ministero elencate dall'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, delle competenze delle due strutture tecniche in questione; all'aumento, da sei a otto, del numero degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola il Ministero.
  La relazione illustrativa del citato decreto-legge parlava esplicitamente di «trasformazione delle suddette Strutture tecniche in Direzioni generali» e affermava che tramite essa «sarà possibile coordinare gli interventi e le riforme del PNRR di competenza del Ministero in modo più efficace, assicurare il monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di sua competenza e garantirne la corretta rendicontazione».
  In attuazione di tali disposizioni, lo schema di decreto in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 dicembre 2024, provvede a una riforma complessiva dell'assetto organizzativo del Ministero. Trattandosi di una riforma assai significativa, lo schema in esame, come preannunciato dalla stessa relazione illustrativa, non procede ad essa tramite una novella, ma tramite la riscrittura completa del testo normativo vigente, con contestuale abrogazione del regolamento precedente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.
  Lo schema di decreto in esame è accompagnato da una relazione illustrativa, da una tabella di corrispondenza tra il testo del regolamento vigente e quello proposto, dalla relazione tecnica, dall'analisi di impatto normativo e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione, oltreché dal parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 28 gennaio 2025.
  Lo schema di decreto intende procedere ad una revisione complessiva della struttura organizzativa del Ministero, tanto significativa da aver suggerito, come già rilevato, la soluzione della sostituzione integrale del regolamento attualmente vigente, il decreto del Presidente del Consiglio n. 164 del 2020, piuttosto che per la tecnica della novellazione.
  La struttura organizzativa del Ministero, come delineata dallo schema di decreto in esame, resta quella per direzioni generali coordinate da un segretario generale, e non quella per dipartimenti.
  Come afferma la relazione illustrativa, il regolamento attualmente vigente prevede la distribuzione delle competenze sulla base di un criterio di ripartizione «reso ormai obsoleto dalla natura estremamente dinamica e trasversale dei nuovi obiettivi che il Dicastero si prefigge».
  In particolare – nota la medesima relazione illustrativa – «la divisione nell'attribuzione delle funzioni non può più avvenire sulla base della natura dell'ente vigilato (università, ente di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica e musicale)» ma deve avvenire sulla base di «un criterio di ripartizione di tipo funzionale», attribuendo a ciascuna direzione generale «funzioni specialistiche che possono coinvolgere tutte e tre le tipologie di enti vigilati».
  Tra i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, che giustificherebbero tale cambio di prospettiva, la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto cita i seguenti: la maggiore rilevanza della formazione post-universitaria, in particolare in relazione ai dottorati di ricerca (ormai «usciti fuori dalle “mura” accademiche, in contiguità con il mondo industriale») e alle specializzazioni sanitarie; la particolare cura verso il diritto allo studio, con un riferimento esplicito al tema, decisivo in chiave di attuazione del PNRR, del cosiddetto housing universitario; la valorizzazione di un settore di eccellenza, tutta italiana, ossia quello dell'arte, della musica e del design.
  Passando ai contenuti specifici dello schema di decreto, la novità principale che esso introduce all'organizzazione ministeriale vigente è costituita dalla ristrutturazione dell'elenco delle direzioni generali, che passano da cinque a otto, e delle competenze ad esse attribuite.Pag. 22
  Le tre direzioni generali che la relazione identifica come di nuova istituzione sono la Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, la Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca e la Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore.
  Per quanto riguarda la Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, la relazione sottolinea come essa vada a concentrarsi, oltreché sul settore della formazione post-universitaria nel suo complesso – interessato nell'ultimo periodo da un notevole cambio di paradigma, che vede il settore privato maggiormente coinvolto – sul settore della formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario, che «costituisce un asset strategico delle politiche del Governo» e che sarà nei prossimi tempi interessato da significativi processi di riforma, sia in relazione alla proposta di legge delega in materia di riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia in corso di esame in Parlamento, sia con riguardo alla ormai ineludibile esigenza di maggiore programmazione dei fabbisogni dei medici in determinati settori di specializzazione di area medica, ritenuti meno attrattivi rispetto ad altri.
  In relazione alla Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, essa avrà l'obiettivo di promuovere il «coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione tra gli enti citati ed il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché un'attenta valutazione dei progetti di ricerca».
  Con riguardo invece alla Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, essa «risponde all'esigenza di assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'azione del Ministero, anche in relazione alla programmazione e alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie».
  La riorganizzazione del Ministero si concretizza anche in una revisione della pianta organica, ed anzi essa può considerarsi resa possibile proprio da tale revisione.
  In attuazione delle norme di rango legislativo intervenute nel corso dell'ultimo quadriennio, e della rimodulazione del personale dell'area dei funzionari, degli assistenti e degli operatori, intervenuta con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), relativo al triennio 2023-2025, la dotazione organica del Ministero (allegata allo schema di decreto) si configura come sensibilmente incrementata rispetto a quella prevista dal regolamento di organizzazione vigente.
  In particolare: il totale complessivo del personale passa da 508 a 574 unità; il numero dei dirigenti di prima fascia passa da 6 a 10 unità; il numero dei dirigenti di seconda fascia passa da 35 a 46 unità; il personale non dirigenziale passa da 467 a 518 unità.
  In proposito, può rivelarsi che si tratta di un incremento significativo, pari a 66 unità di personale aggiuntivo, corrispondente al 13 per cento. Come si può notare, sebbene in termini assoluti l'incremento abbia ovviamente riguardato maggiormente il personale non dirigenziale (51 su 66 unità aggiuntive), in termini relativi (e cioè in percentuale rispetto alla dotazione fissata nel 2020) l'incremento è stato sensibilmente più rilevante per il personale dirigenziale (aumento di oltre un terzo, da 41 a 56) che per quello non dirigenziale (cresciuto solo del 10,9 per cento).
  In merito alla linee generali della prospettata ristrutturazione organizzativa, il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto in esame, evidenzia che la nuova organizzazione del Ministero è resa possibile «dai cospicui incrementi della dotazione organica del Ministero e, in particolare, del numero dei dirigenti di livello dirigenziale generale» e sottolinea che «a fronte di tale considerevole aumento del personale in servizio, non sembra, peraltro, essere medio tempore intervenuto alcun incremento delle funzioni del Ministero, con Pag. 23l'esclusione dei nuovi compiti afferenti al PNRR, che è tuttavia previsto vengano espletati entro il 2026», situazione che avrebbe fatto presupporre «un incremento, quantomeno in misura prevalente, di personale in servizio a tempo determinato, da preporre all'attuazione del Piano». Al contrario, lo schema in esame propone un incremento significativo della pianta organica ordinaria, «essenzialmente motivato con l'esigenza di prevedere un diverso criterio di ripartizione delle funzioni e non con la necessità di esercitare compiti e funzioni aggiuntivi».
  Il Consiglio di Stato, conseguentemente, osserva che «occorrerà pertanto vigilare, in particolar modo da parte del Segretario generale (...) affinché non si determinino sovrapposizioni e incoerenze nell'esercizio delle funzioni di direzioni generali diverse attinenti ai medesimi enti».
  Rinviando per un esame dettagliato dell'articolato alla documentazione predisposta dagli Uffici, fa presente che lo schema in essa si compone di 15 articoli.
  L'articolo 1 reca la struttura organizzativa complessiva del Ministero, con l'elenco delle otto direzioni generali da cui è composto, coordinate da un segretario generale.
  L'articolo 2 è dedicato alla figura del Segretario generale del Ministero, che opera alle dirette dipendenze del Ministro, ed elenca le funzioni a tale figura attribuite, esercitate in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione.
  L'articolo 3 definisce l'assetto della neocostituita Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore.
  L'articolo 4 delinea le funzioni della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  L'articolo 5 definisce l'assetto della Direzione generale del diritto allo studio.
  L'articolo 6 definisce l'assetto della Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica.
  L'articolo 7 definisce l'assetto della Direzione generale dell'internazionalizzazione.
  L'articolo 8 definisce l'assetto della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione postuniversitaria.
  L'articolo 9 definisce l'assetto della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca.
  L'articolo 10 definisce l'assetto della Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione.
  L'articolo 11 stabilisce che l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e i relativi compiti avvenga entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, tramite decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sentito il Segretario generale, i direttori generali interessati e le organizzazioni sindacali.
  L'articolo 12 individua le dotazioni organiche del personale ministeriale dirigenziale e non dirigenziale. Istituisce inoltre una posizione dirigenziale di prima fascia, presso il Segretariato generale, per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
  L'articolo 13 dispone che, con cadenza biennale, l'organizzazione del Ministero venga sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e nel caso anche di procedere ad una revisione.
  L'articolo 14 disciplina le modalità procedurali che il Ministero deve seguire per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali e non generali. Esso prevede, inoltre, il regime transitorio per il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di livello non generale. Infine, dispone espressamente l'abrogazione del regolamento di organizzazione del Ministero adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.
  L'articolo 15 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Pag. 24

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 4 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.
Emendamenti C. 2240.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Riccardo MAGI, presidente, in sostituzione del deputato Sbardella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 2240, recante «Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria». Segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.
Emendamenti C. 2026-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 2026-A, recante «Disposizioni in materia di economia dello spazio». Segnala come le proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

  La seduta termina alle 14.