Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 marzo 2025
463.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 112

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 9.05.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.
C. 1305, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le proposte emendative Zanella 2.1, Zanella 3.1 e Zanella 4.1.
  Poiché le predette proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, avendo le relative disposizioni carattere ordinamentale, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.
C. 2029 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 marzo 2025.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento ai chiarimenti richiesti nel corso della seduta del 5 marzo, rappresenta che la previsione di cui all'articolo 16 della Convenzione oggetto di ratifica, ai sensi della quale i compensi degli amministratori di società sono imponibili nello Stato di residenza della società erogante, anziché in quello di residenza dei medesimi amministratori, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di minor gettito nel caso di amministratori residenti in Italia che ricevano emolumenti da società residenti in Kosovo, in quanto allo stato non risultano, sulla base dei dati disponibili, flussi finanziari tra Kosovo e Italia.
  Fa presente, altresì, che le amministrazioni coinvolte nelle attività di scambio delle informazioni e di assistenza nella riscossione delle imposte, di cui agli articoli 25 e 26 della Convenzione oggetto di ratifica, sono identificabili nel Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'Agenzia delle entrate e nella Guardia di finanza, che rappresentano le amministrazioni istituzionalmente deputate in via ordinaria allo svolgimento delle suddette funzioni e potranno pertanto provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2029, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021;

Pag. 113

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la previsione di cui all'articolo 16 della Convenzione oggetto di ratifica, ai sensi della quale i compensi degli amministratori di società sono imponibili nello Stato di residenza della società erogante, anziché in quello di residenza dei medesimi amministratori, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di minor gettito nel caso di amministratori residenti in Italia che ricevano emolumenti da società residenti in Kosovo, in quanto allo stato non risultano, sulla base dei dati disponibili, flussi finanziari tra Kosovo e Italia;

    le amministrazioni coinvolte nelle attività di scambio delle informazioni e di assistenza nella riscossione delle imposte, di cui agli articoli 25 e 26 della Convenzione oggetto di ratifica, sono identificabili nel Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'Agenzia delle entrate e nella Guardia di finanza, che rappresentano le amministrazioni istituzionalmente deputate in via ordinaria allo svolgimento delle suddette funzioni e potranno pertanto provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico.
C. 1488.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che la proposta di legge ha ad oggetto disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani, o da soggetti aventi origine italiana, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico. Rileva, altresì, che il progetto di legge, che non è corredato di relazione tecnica, è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Cultura, che non ha approvato proposte emendative nel corso del proprio esame.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, fa presente che le norme in esame dispongono che le società o associazioni sportive aventi sede all'estero costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana possono chiedere al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e al Comitato italiano paralimpico (CIP), per le discipline di competenza, il riconoscimento come enti sportivi di interesse nazionale. Il riconoscimento è concesso a titolo gratuito e non comporta l'erogazione di alcuna provvidenza economica da parte del CONI e del CIP in favore delle società o associazioni sportive riconosciute.
  In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi informativi in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle nuove attività poste in capo al Comitato olimpico nazionale italiano e al Comitato italiano paralimpico, relative alla verifica delle domande di riconoscimento presentate dalle società e associazioni sportive, all'istituzione della sezione speciale dei registri degli enti sportivi di interesse nazionale, nonché ai controlli periodici sulle attività svolte dai medesimi enti, attraverso i Comitati olimpici e paralimpici nazionali degli Stati esteri in cui le società o associazioni sportive riconosciute hanno la propria sede, ai fini del mantenimento della loro iscrizione nei predetti registri, posto che sia il CONI, sia il CIP rientrano nel perimetro del conto consolidato dalle pubbliche amministrazioni.Pag. 114
  Ritiene necessario, altresì, che il Governo fornisca elementi informativi in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dai compiti gravanti sulle rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari operanti nello Stato estero in cui le società o associazioni sportive svolgono la propria attività, giacché attraverso tali rappresentanze o uffici dovranno essere pubblicati i bandi informativi e presentate le predette domande di riconoscimento, nonché le comunicazioni di scioglimento delle menzionate società o associazioni.
  Ravvisa, infine, la necessità di acquisire dal Governo chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti dal riconoscimento delle società o associazioni sportive quali enti di interesse nazionale, posto che le disposizioni escludono espressamente l'erogazione di contributi a carico dello Stato, ma nulla prevedono riguardo a eventuali benefici fiscali che potrebbero derivare dal riconoscimento stesso.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti all'esito del completamento dell'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
C. 2145, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 marzo 2025.

  Il sottosegretario Federico FRENI conferma che il provvedimento in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Nel rilevare che il provvedimento non è stato modificato dalla Commissione Ambiente della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente, osserva che, decorrendo i relativi oneri finanziari a partire dall'anno 2025, non si rende necessario modificare la clausola di copertura finanziaria degli oneri medesimi, potendosi intendere la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2024-2026, disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della proposta di legge in esame, riferita alla riduzione dello stanziamento del medesimo fondo iscritto nel bilancio triennale 2025-2027.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2145, approvata dal Senato della Repubblica, e abb., recante benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale;

   preso atto che il provvedimento non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente;

   ritenuto che la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2024-2026, disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della proposta di legge in esame, debba intendersi riferita alla riduzione dello stanziamento del medesimo fondo iscritto nel bilancio triennale 2025-2027,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

Pag. 115

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 3/2025: Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA.
C. 2285 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA. Rileva, altresì, che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, ma non di prospetto riepilogativo.
  Segnala, peraltro, che nel corso dell'esame presso il Senato è confluito nel provvedimento il testo del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico, di cui l'articolo 1, comma 1-bis, del presente disegno di legge di conversione dispone la conseguente abrogazione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. A tal fine, durante l'esame in sede referente dalla Commissione Industria del Senato, è stato approvato l'emendamento 1.01000 del Governo, che ha inserito nel provvedimento in esame il testo del citato decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5. Segnala, inoltre, che l'emendamento governativo è stato corredato di una relazione tecnica che rinvia ai contenuti di quella allegata al citato decreto-legge n. 5 del 2025, mentre gli ulteriori emendamenti approvati dal Senato, d'iniziativa parlamentare, non sono stati corredati di relazione tecnica. Evidenzia, quindi, che entrambe le relazioni tecniche, riferite ai testi originari dei citati decreti-legge, risultano ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.
  In merito all'articolo 1, rileva, preliminarmente, che la norma in esame incrementa da 150 milioni di euro a 400 milioni di euro le risorse aggiuntive, oltre ai 150 milioni di euro previsti dalla disposizione originaria, che l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, a valere sulle risorse del patrimonio destinato – costituito da somme provenienti dalla confisca «Riva» destinate a finalità di ripristino ambientale – per assicurare la continuità operativa degli impianti e la tutela dell'ambiente. Fa presente che la relazione tecnica riporta un prospetto da cui risulta che il conto dal quale la disposizione consente il prelievo reca le occorrenti disponibilità. In proposito, osserva che il prospetto risulta coerente con i dati forniti nell'ultima Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055 trasmessa dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. il 16 luglio 2024. Ciò stante, non formula osservazioni alla luce delle informazioni fornite nella relazione tecnica e delle assicurazioni rese dal Governo nel corso dell'esame al Senato in merito alla compatibilità dell'ulteriore trasferimento con il rispetto degli impegni adottati e da adottare nel corso del 2025 dal gestore del patrimonio.
  Riguardo all'articolo 1-bis, fa presente, preliminarmente, che le norme in esame, modificando l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012, in materia di valutazione del danno sanitario, dispongono che il decreto recante i criteri per la valutazione del danno sanitario sia aggiornato almeno ogni sette anni e che il decreto del 24 aprile 2013, ora vigente, sia aggiornato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione. Osserva, infine, che le norme individuano come obiettivo del rapporto del valutazione del danno sanitario quello di fornire elementi di valutazione in ambito di autorizzazione integrata ambientale, ferma restando la sua inidoneità a modificare le prescrizioni della Pag. 116predetta autorizzazione integrata. In proposito, non ha osservazioni da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato e della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 1-quinquies.
  Relativamente all'articolo 1-ter, rileva, preliminarmente, che le norme in esame richiedono ai gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di fornire il rapporto di valutazione del danno sanitario per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, prevedendo, in via transitoria, nelle more dell'aggiornamento dei criteri per la valutazione del danno sanitario la predisposizione dello studio di valutazione di impatto sanitario, sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019. Segnala, altresì, che le norme stabiliscono che per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e attribuisce al predetto Istituto il compito di richiedere eventuali integrazioni al Gestore. Segnala, infine, che l'articolo in esame reca i termini per il completamento delle procedure per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale da parte della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, del Ministero e della Conferenza di servizi. In proposito, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito alla previsione che l'Istituto superiore di sanità svolgerà le funzioni ad esso attribuite ad invarianza di risorse, e della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 1-quinquies.
  Relativamente all'articolo 1-quater, rileva, preliminarmente, che le norme in esame recano la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che prevedono termini più stringenti e la nomina di un membro esperto in materia sanitaria nella Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale. In proposito, non formula osservazioni, in considerazione sia della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 1-quinquies, sia del fatto che, ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come riferito anche dalla relazione tecnica, le spese di funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, ivi compreso il compenso del commissario aggiuntivo, sono interamente a carico del gestore.
  In merito all'articolo 1-quinquies, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1-quinquies reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quater del presente decreto, prevedendo che le amministrazioni competenti vi provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, nel prendere atto che la disposizione fa riferimento alle risorse «previste» anziché a quelle «disponibili» a legislazione vigente, come di regola previsto nelle clausole di invarianza, non formula osservazioni.
  Relativamente all'articolo 1-sexies, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e di 12 milioni di euro per l'anno 2028 presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per interventi di ripristino e di bonifica ambientale, a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato, costituito da somme provenienti dalla confisca «Riva» destinate a finalità di ripristino ambientale, di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015. Le norme disciplinano la programmazione e l'erogazione di tali risorse e stabiliscono che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Pag. 117coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020. In proposito, pur rilevando che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa, ritiene comunque necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla natura della spesa e al suo andamento in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, anche al fine di verificarne la coerenza rispetto alle risorse previste a copertura, che presentano un profilo temporale differenziato sui tre saldi di finanza pubblica, in quanto destinate a spese di investimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1-sexies provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020. In proposito, ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato uno stanziamento pari a 14.864.641.000 euro per l'anno 2025, a 8.816.770.000 euro per l'anno 2026 e a 11.281.613.000 euro per l'anno 2027. Segnala che tali importi sono la risultante della dotazione del Fondo in esame per il periodo di programmazione 2021-2027, inizialmente stabilita dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, in 50 miliardi di euro complessivi per gli anni compresi tra il 2021 e il 2030 e dei successivi rifinanziamenti o definanziamenti disposti, per il medesimo periodo di programmazione, nella seconda sezione della legge di bilancio o tramite ulteriori provvedimenti legislativi. Sulla base delle predette rimodulazioni, lo stanziamento iniziale per l'anno 2028 dovrebbe essere pari a 10.510.000.000 euro.
  In proposito, segnala che, ai sensi della normativa di cui al comma 178 dell'articolo 1 della menzionata legge n. 178 del 2020, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, destinata a sostenere interventi per lo sviluppo ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione e a interventi per lo sviluppo, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione previsti dalle lettere c) e d) del medesimo comma 178, sottoscritti, rispettivamente, con le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome, sulla base di apposite delibere CIPESS che provvedono all'imputazione programmatica delle risorse del Fondo eventualmente destinate alle amministrazioni centrali e alle regioni e province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse a ciascuna di esse spettanti.
  In tale quadro, segnala che, nel corso dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, il Governo, nel subordinare la propria valutazione favorevole sulla disposizione in commento a una riformulazione volta a ridefinire il profilo temporale della relativa spesa nei termini sopra indicati, ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, precisando che si tratta di risorse disponibili per le esigenze delle amministrazioni centrali. Tanto considerato, non formula osservazioni, ferma restando l'opportunità che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi riguardo alle risorse oggetto di utilizzo nell'ambito della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferente alle amministrazioni centrali, specificando eventualmente l'amministrazione o le amministrazioni titolari delle predette risorse.

  Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame (vedi allegato).
  Rappresenta, inoltre, che le risorse del fondo istituito dall'articolo 1-sexies, comma 1, per interventi di ripristino e bonifica ambientale nelle aree dell'ex ILVA S.p.A. da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. e che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità nel patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, sono destinate Pag. 118a spese di investimento e il loro utilizzo non determina effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni tendenziali relative all'indebitamento netto e al fabbisogno.
  Sottolinea, infine, che la riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, prevista, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 1-sexies, comma 3, è imputata alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge n. 178 del 2020.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2285, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

    le risorse del fondo istituito dall'articolo 1-sexies, comma 1, per interventi di ripristino e bonifica ambientale nelle aree dell'ex ILVA S.p.A. da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. e che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità nel patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, sono destinate a spese di investimento e il loro utilizzo non determina effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni tendenziali relative all'indebitamento netto e al fabbisogno;

    la riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, prevista, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 1-sexies, comma 3, è imputata alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge n. 178 del 2020,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger.
Atto n. 251.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 24 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari Pag. 119esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. In proposito, osserva che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di centodieci paracadute T10-C e centodieci paracadute T10-R MIRPS a favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger.
  Rammenta, in proposito, che, secondo quanto previsto dal citato articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Al riguardo, fa presente che nel dossier redatto dello Stato maggiore della difesa e allegato allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, si richiama la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta disposizione. In particolare, il dossier segnala che la Repubblica del Niger è compresa nell'elenco dei Paesi in via di sviluppo destinatari dell'Official Development Assistance redatto dal Development Assistance Committee dell'OCSE e che il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger hanno sottoscritto a Roma, in data 26 settembre 2017, un Accordo di cooperazione generale in materia di difesa, entrato in vigore a tempo indeterminato il 30 agosto 2019.
  Per quanto attiene ai profili più direttamente riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, rileva che il dossier rappresenta che i materiali oggetto della cessione sono obsoleti per cause tecniche, in quanto l'Esercito ha già avviato un programma per la sostituzione dei paracadute T10-C e T10-R MIRPS con il sistema paracadute EPC – Ensemble de Parachutage du Combattant – che, secondo quanto indicato nel medesimo dossier, entrerà a pieno servizio entro il 2025. Al riguardo, segnala che il dossier precisa che la cessione a titolo gratuito dei suddetti materiali – aventi un valore complessivo di circa 500.000 euro – non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto il menzionato valore residuale sarà ristorato all'Esercito con fondi della Difesa.
  Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire una conferma in ordine al fatto che le spese per la sostituzione dei paracadute oggetto di cessione rientrino già nella programmazione della spesa operata dal Ministero della difesa e che, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del medesimo Ministero.
  Ritiene, altresì, opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla sussistenza di eventuali oneri ulteriori connessi alla cessione dei materiali, riferibili, in particolare, al trasporto e alla consegna degli stessi. Al riguardo, segnala, peraltro, l'opportunità di aggiornare le indicazioni contenute nel dossier con riferimento al profilo temporale dell'attuazione dell'operazione di cessione dei materiali, dal momento che, per sessanta paracadute, si prevede la finalizzazione della cessione entro il 31 dicembre 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, osserva che le spese per la sostituzione dei paracadute oggetto di cessione rientrano nella programmazione operata dal Ministero della difesa e, pertanto, ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del medesimo Ministero.
  Rappresenta, altresì, che alle spese per il trasporto e la consegna dei materiali oggetto di cessione si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dei contratti già in essere, sottoscritti a beneficio della missione bilaterale di supporto alla RepubblicaPag. 120 del Niger (MISIN) e delle missioni EUMPM NIGER e EUCAP Sahel.
  Chiarisce, infine, che in sede di adozione definitiva del decreto in esame si provvederà all'aggiornamento del profilo temporale relativo all'attuazione dell'operazione di cessione che, verosimilmente, si concluderà, per la totalità dei materiali, entro il 31 dicembre 2025.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), osservando che il materiale oggetto di cessione è qualificato, all'interno del dossier allegato allo schema di decreto in esame, come obsoleto e vetusto, si interroga se ciò possa comportare un potenziale pericolo per l'incolumità dei soldati del Niger che ne saranno fruitori e se, in tal caso, siffatta eventualità possa costituire, in caso di eventi dannosi a carico dei citati soggetti, fonte di responsabilità patrimoniale per lo Stato italiano nei confronti della Repubblica del Niger. Preannuncia, dunque, il voto contrario del proprio gruppo ove il rappresentante del Governo non fornisca rassicurazioni in tal senso.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Dell'Olio, osserva come la vetustà dei paracadute oggetto di cessione a titolo gratuito non escluda, di per sé, la perfetta funzionalità dei medesimi, che sono, quindi, perfettamente idonei alle loro funzioni. Evidenzia, a tal proposito, che, in caso contrario, il predetto materiale non potrebbe essere ricompreso negli stock a disposizione delle Forze armate italiane.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto di astensione sul provvedimento in esame.

  Marco GRIMALDI (AVS), rappresentando la piena contrarietà al provvedimento in esame, preannuncia il proprio voto contrario.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti espressi dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger (Atto n. 251);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le spese per la sostituzione dei paracadute oggetto di cessione rientrano nella programmazione operata dal Ministero della difesa e, pertanto, ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del medesimo Ministero;

    alle spese per il trasporto e la consegna dei materiali oggetto di cessione si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dei contratti già in essere, sottoscritti a beneficio della missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN) e delle missioni EUMPM NIGER e EUCAP Sahel;

    in sede di adozione definitiva del decreto in esame, si provvederà all'aggiornamento del profilo temporale relativo all'attuazione dell'operazione di cessione che, verosimilmente, si concluderà, per la totalità dei materiali, entro il 31 dicembre 2025,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   provveda il Governo, in sede di adozione definitiva del decreto in esame, ad aggiornare il profilo temporale indicato, Pag. 121nel dossier elaborato dallo Stato maggiore della Difesa e allegato al presente schema di decreto, per la consegna della prima parte dei materiali oggetto di cessione, sulla base della data di effettiva realizzazione delle operazioni di consegna».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia.
Atto n. 252.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 24 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. In proposito, osserva che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di sei veicoli tattici VM-90P dell'Arma dei Carabinieri in favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia, la cui finalizzazione è prevista, verosimilmente, nell'arco di dodici mesi dalla firma del medesimo decreto, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare.
  Rammenta, in proposito, che, secondo quanto previsto dalla disposizione da ultimo citata, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Al riguardo, fa presente che nel dossier redatto dello Stato maggiore della difesa e allegato allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, si richiama la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta disposizione. In particolare, il dossier segnala che la Repubblica di Somalia rientra tra i Paesi in via di sviluppo, come stabilito dal Committee for Development Policy delle Nazioni Unite, e che il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia hanno sottoscritto a Roma, in data 17 settembre 2013, un Accordo di cooperazione generale in materia di difesa, entrato in vigore a tempo indeterminato il 25 luglio 2016.
  Per quanto attiene ai profili più direttamente riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, fa presente che il dossier rappresenta che i veicoli oggetto della cessione sono obsoleti per cause tecniche in quanto, entrati nel ciclo logistico nel periodo 1996-2004, appartengono a un segmento vetusto del parco dei veicoli, che oggi presenta elevati oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego nei moderni scenari di crisi, sia dentro, sia, soprattutto, fuori dal territorio nazionale. Rileva che tali veicoli, pertanto, sono transitati in extra-organico rispetto all'esigenza dell'Arma e sono stati già dichiarati «fuori servizio» dall'Ispettorato logistico dell'Arma dei Carabinieri.Pag. 122
  Ciò posto, nel prendere atto di quanto rappresentato nel predetto dossier in merito al fatto che la cessione a titolo gratuito dei veicoli non comporterà oneri aggiuntivi per il bilancio della Difesa, rileva comunque l'opportunità, a suo avviso, acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla sussistenza di eventuali oneri ulteriori connessi alla cessione dei predetti mezzi, riferibili, in particolare, al trasporto e alla consegna degli stessi.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta che alle spese per il trasporto e la consegna dei materiali oggetto di cessione si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dei contratti già in essere, sottoscritti a beneficio della missione EUTM Somalia.

  Marco GRIMALDI (AVS), rivolgendosi al rappresentante del Governo, chiede se, sulla scorta di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che reca disposizioni sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento e, in particolare, alla luce delle disposizioni della medesima legge che disciplinano le procedure di controllo parlamentare sulle suddette attività, sia possibile ottenere un report dettagliato sul materiale d'armamento oggetto del provvedimento, ritenendo che i dettagli forniti non siano sufficienti.

  Il sottosegretario Federico FRENI, rispondendo alla sollecitazione proveniente dall'onorevole Grimaldi, rappresenta che detta richiesta andrebbe presentata, più correttamente, al Ministero della difesa, in quanto dicastero competente per materia. Fa presente in ogni caso che il dossier allegato allo schema del decreto in esame già contiene puntuali indicazioni in ordine al materiale oggetto di cessione.

  Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia la presentazione, in forma scritta, della richiesta precedentemente formulata.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti espressi dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia (Atto n. 252);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che alle spese per il trasporto e la consegna dei materiali oggetto di cessione si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dei contratti già in essere, sottoscritti a beneficio della missione EUTM Somalia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, la considerazione del fattore Pag. 123insulare nella produzione normativa e il riconoscimento della peculiarità delle isole minori, in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
C. 2173 Calderone.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che la Commissione avvia in data odierna l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2173, recante disposizioni per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, la considerazione del fattore insulare nella produzione normativa e il riconoscimento della peculiarità delle isole minori, in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
  In proposito, intervenendo in sostituzione del relatore, osserva preliminarmente che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la proposta, presentata dal presidente e da alcuni componenti della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità istituita a partire da questa legislatura ai sensi dell'articolo 1, comma 808, della legge di bilancio per l'anno 2023, si pone l'obiettivo di definire l'assetto normativo, istituzionale e finanziario, finalizzato a dare attuazione alle previsioni del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 2022. A tale riguardo, ricorda che con tale ultima previsione costituzionale è stato previsto che la Repubblica riconosca la peculiarità delle isole e promuova le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.
  Per quanto attiene al contenuto del provvedimento di cui la Commissione avvia in data odierna l'esame, rileva preliminarmente che la proposta di legge si compone di nove articoli ed è articolata in tre capi.
  Fa presente che il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 3, reca le disposizioni per l'introduzione del fattore insulare nella legislazione.
  In particolare, l'articolo 1 prevede che le disposizioni del Capo I definiscano le modalità per garantire un'adeguata considerazione del fattore insulare nell'elaborazione delle fonti legislative e delle altre fonti normative, in attuazione degli articoli 3, secondo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, anche ai fini dell'adozione di misure atte ad eliminare gli svantaggi legati all'insularità, in linea con quanto previsto con il predetto sesto comma dell'articolo 119.
  Fa presente che l'articolo 2 dispone che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità, il fattore insulare debba essere considerato nell'elaborazione degli atti legislativi in ambiti specificamente elencati dalla disposizione, che fa riferimento alla tutela della salute, alla mobilità e ai trasporti, a istruzione, università e ricerca, al lavoro e alla formazione professionale, all'energia e alle risorse naturali, alle politiche sociali, al sistema tributario, alla perequazione delle risorse finanziarie, al coordinamento della finanza pubblica e dei centri di spesa, all'armonizzazione dei bilanci pubblici e alla perequazione delle risorse finanziarie, alle politiche economiche, alla concorrenza e agli aiuti di stato. Si prevede, inoltre, che il fattore insulare possa essere preso in considerazione anche in altre materie qualora emergano difficoltà economiche e sociali che limitino i diritti e l'accesso ai servizi fondamentali per i residenti dei territori insulari. Si stabilisce, infine, che il riconoscimento della specificità insulare comporta l'adozione di misure compensative, come finanziamenti aggiuntivi, deroghe normative e compensazioni economiche, per migliorare la mobilità, contrastare la disoccupazione e lo spopolamento, e sostenere le imprese locali e la programmazione urbanistica e territoriale.
  Evidenzia che l'articolo 3 prevede che il Governo presenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, un disegno di legge volto alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità.
  Osserva che tale disegno di legge annuale, che si articola in distinte sezioni, reca misure compensative nelle materie Pag. 124previste dall'articolo 2, nonché misure volte a garantire la continuità territoriale, anche attraverso investimenti strategici, disposizioni di razionalizzazione della spesa, volte anche alla perequazione delle risorse tra territori insulari e non insulari, benefici fiscali per le imprese operanti nelle isole maggiori e minori, deleghe al Governo finalizzate all'adozione di misure correttive degli svantaggi derivanti dall'insularità, nonché principi fondamentali per l'esercizio delle competenze normative regionali che coinvolgano profili attinenti agli svantaggi derivanti dall'insularità.
  Ricorda, altresì, che sul predetto disegno di legge, sul quale è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, le Commissioni parlamentari competenti acquisiscono anche il parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
  Per quanto attiene al finanziamento degli interventi contenuti nella legge annuale di cui all'articolo 3, chiarisce che ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, istituito dall'articolo 1, comma 806, della legge di bilancio per il 2023, la cui dotazione è annualmente incrementata.
  Ricorda, da ultimo, che la proposta di legge stabilisce che la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità riferisce alle Camere sullo stato di attuazione delle misure adottate, sui tempi di realizzazione degli interventi e sul monitoraggio dell'impiego delle risorse stanziate.
  Osserva che il Capo II, costituito dagli articoli da 4 a 6, reca disposizioni per il riconoscimento delle peculiarità delle isole minori.
  Rileva, in particolare, che l'articolo 4 prevede l'introduzione della strategia nazionale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, con particolare riferimento alle peculiarità delle isole minori, che deve essere perseguita tramite misure e interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni nell'esercizio delle rispettive competenze, nel rispetto dei princìpi della semplificazione amministrativa e della sussidiarietà. Qualora ne ricorrano i presupposti, potranno esercitarsi inoltre i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La strategia si pone l'obiettivo di salvaguardare e di rafforzare la coesione territoriale, sociale ed economica e di assicurare il godimento dei diritti civili e sociali, la valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, artistico e ambientale, la messa in sicurezza del territorio e la continuità territoriale. Per il perseguimento di tali finalità si prevedono la destinazione di risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali in favore delle isole minori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione nonché nel rispetto degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  Con riferimento all'articolo 5, evidenzia che questo individua e definisce in modo puntuale e articolato le finalità della strategia nazionale per le isole minori, di cui lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni garantiscono il perseguimento mediante gli interventi, le misure e le azioni volti a riconoscere la peculiarità e rimuovere gli svantaggi, derivanti dall'insularità, che sussistono nelle isole minori.
  Segnala, infine, che l'articolo 6 disciplina i profili istituzionali connessi al perseguimento delle finalità della strategia nazionale di cui agli articoli 4 e 5.
  In particolare, si prevede l'istituzione del Comitato nazionale per le isole minori, presieduto da un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dall'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, e composto da un rappresentante designato da ciascun Ministro, anche senza portafoglio, da un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome per ciascuna delle regioni comprendenti isole minori e da due rappresentanti designati, rispettivamente, da UPI e ANCI, sentita l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori, tra i presidenti delle province e i sindaci dei comuni che comprendono isole minori.

Pag. 125

  Il Comitato è incaricato, tra l'altro, di provvedere alla redazione e alla revisione periodica dell'elenco delle isole minori, che deve essere successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, che dovrà sostituire l'elenco di cui all'allegato A della legge n. 448 del 2001. Il Comitato dovrà provvedere, altresì, all'approvazione e all'aggiornamento annuale del programma triennale per la pianificazione di settore in relazione alle politiche nazionali per il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, ai fini della sua successiva adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie.
  Si prevede, inoltre, che, nell'ambito delle materie rientranti nella strategia nazionale di cui agli articoli 4 e 5, il Comitato determini i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, rimettendosi a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie la determinazione degli obiettivi di servizio e degli standard coerenti con tali livelli essenziali.
  Osserva che al Comitato sono attribuite, infine, competenze in materia di definizione dei criteri per la distribuzione delle risorse agli enti territoriali coinvolti nella strategia nazionale, sulla base degli indicatori elaborati dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di monitoraggio delle esigenze connesse all'insularità, anche mediante attività di studio e ricerca in collaborazione con università ed enti ricerca, nonché di collaborazione con enti internazionali e dell'Unione europea competenti in materia.
  All'organizzazione e al funzionamento del Comitato, che dovranno essere disciplinati con un regolamento interno da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, dovrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa presente che il Capo III, costituito dagli articoli da 7 a 9, reca le disposizioni finanziarie e finali della proposta di legge in esame.
  In tale ambito, segnala che l'articolo 7 prevede che gli interventi statali volti a prevedere, nell'ambito della strategia nazionale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, la destinazione di risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali in favore delle isole minori, siano attuati mediante le risorse del Fondo nazionale per le isole minori, che viene contestualmente istituito in qualità di terza sezione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge di bilancio per il 2023. Si prevede, inoltre, che nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità confluiscano obbligatoriamente, e non solo in via eventuale, come attualmente previsto, le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il comma 3 individua, quindi, le risorse già stanziate a legislazione vigente che confluiscono nel Fondo nazionale isole minori, facendo riferimento per lo più a fondi che non recano dotazioni finanziarie per il triennio 2025-2027 o a risorse per le quali non risulta di immediata ricognizione né l'ammontare né la relativa allocazione in bilancio. Dal punto di vista contabile si prevede che le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, siano trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere iscritte in un capitolo di bilancio del centro di responsabilità «Affari regionali e autonomie» e essere successivamente ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie.Pag. 126 Si prevede, da ultimo, che gli interventi possano essere attuati anche mediante forme di collaborazione e di partenariato tra soggetti pubblici e privati.
  Osserva che l'articolo 8 prevede che le regioni a statuto speciale in cui sono presenti isole minori adeguino i propri ordinamenti ai principi stabiliti dal provvedimento in esame.
  Fa presente, infine, che l'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene, infine, ai profili finanziari del provvedimento, fa rinvio, per gli opportuni approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame preliminare del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che la presente seduta si concluderà alle ore 14.45, al fine di consentire lo svolgimento della successiva riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e di dare modo ai componenti del gruppo di lavoro per la riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica di recarsi al Senato per la riunione odierna, convocata per le ore 15.
  Comunica, quindi, che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Dopo aver segnalato che il deputato Manes ha ritirato la propria firma dall'emendamento Bruzzone 12.22, ricorda che nella giornata di mercoledì 5 marzo si è proceduto alla votazione delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5 del provvedimento in esame.
  Invita, quindi, la relatrice a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative a partire da quelle riferite all'articolo 6.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente preliminarmente che, nella presente seduta, procederà all'espressione dei pareri riferiti alle proposte emendative riferite agli articoli da 6 a 9 del provvedimento.
  A tal riguardo, per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Faraone 6.1 e Benzoni 6.2; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Ciaburro 6.3, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Quartini 6.4, Marianna Ricciardi 6.5, Quartini 6.6 e Girelli 6.7, nonché sugli identici emendamenti Grimaldi 6.8, Ruffino 6.9 e Faraone 6.10. Invita, quindi, i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ciaburro 6.11, Ruffino 6.12, Faraone 6.13, Grimaldi 6.14 e Girelli 6.15, altrimenti esprimendo parere contrario; esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Girelli 6.16, 6.17 e 6.18. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Quartini 6.19, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Quartini 6.21 e 6.22, Di Lauro 6.23, Sportiello 6.24, Di Lauro 6.25, Marino 6.26 e Curti 6.27. Invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 6.01, Quartini 6.02, Pella 6.03, Romano 6.04, Faraone 6.05, Ruffino 6.06, Steger 6.07 e Girelli 6.08, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Quartini 6.09, Pag. 127Torto 6.010 e 6.012, nonché Marianna Ricciardi 6.013. Invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Castiglione 6.014, altrimenti esprimendo parere contrario; esprime, infine, parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Zaratti 6.015 e Marino 6.016 e sull'articolo aggiuntivo Girelli 6.017.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 7.1, sugli identici emendamenti Grimaldi 7.2, Faraone 7.3, Ruffino 7.4 e Ferrari 7.5, nonché sugli emendamenti Grimaldi 7.6, Ferrari 7.7, Curti 7.8, Carmina 7.9, Ferrari 7.10, Carmina 7.11, Sottanelli 7.19, Ruffino 7.20 e Ferrari 7.22. Propone, inoltre, l'accantonamento degli emendamenti Sottanelli 7.23 e Tassinari 7.24. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Sottanelli 7.25, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Comaroli 7.26, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento Sottanelli 7.27, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Tassinari 7.28, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime, altresì, parere contrario sugli identici emendamenti Marino 7.29 e Zaratti 7.30, nonché sugli emendamenti Ferrari 7.31 e Grimaldi 7.32. Propone l'accantonamento dell'emendamento Ferrari 7.33, dei subemendamenti Ferrari 0.7.01.1, Gadda 0.7.01.2, Ferrari 0.7.01.3 e Ruffino 0.7.01.4, dell'articolo aggiuntivo a propria firma 7.01 e dell'articolo aggiuntivo Ruffino 7.02. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marino 7.03.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marino 8.02.
  Esprime, infine, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 9.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della proposta della relatrice, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti Sottanelli 7.23 e Tassinari 7.24, dell'emendamento Ferrari 7.33, dei subemendamenti Ferrari 0.7.01.1, Gadda 0.7.01.2, Ferrari 0.7.01.3 e Ruffino 0.7.01.4, nonché degli articoli aggiuntivi 7.01 della relatrice e Ruffino 7.02.

  Silvio LAI (PD-IDP) sottoscrive, a nome del proprio gruppo, gli emendamenti Faraone 6.1 e Benzoni 6.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Faraone 6.1 e Benzoni 6.2.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che l'emendamento Ciaburro 6.3 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 6.4, Marianna Ricciardi 6.5, Quartini 6.6 e Girelli 6.7, nonché gli identici emendamenti Grimaldi 6.8, Ruffino 6.9 e Faraone 6.10.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che l'emendamento Ciaburro 6.11 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ruffino 6.12, Faraone 6.13, Grimaldi 6.14 e Girelli 6.15, gli emendamenti Girelli 6.16, 6.17 e 6.18, Quartini 6.19, 6.21 e 6.22, Di Lauro 6.23, Sportiello 6.24, Di Lauro 6.25, Marino 6.26 e Curti 6.27.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Pella 6.03 e Steger 6.07 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Constata, inoltre, l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Romano 6.04: si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 6.01, Quartini 6.02, Faraone 6.05, Pag. 128Ruffino 6.06, e Girelli 6.08, nonché gli articoli aggiuntivi Quartini 6.09, Torto 6.010 e 6.012, nonché Marianna Ricciardi 6.013.

  Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 6.014, di cui è primo firmatario.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto che la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso un orientamento favorevole in ordine all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Castiglione 6.014, non essendovi obiezioni, ne dispone l'accantonamento.

  La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 6.015 e Marino 6.016.

  Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.017, rileva, in via preliminare, che la proposta emendativa in discussione si prefigge l'obiettivo di affrontare il tema della tutela del diritto alla salute per tutti coloro i quali vivono nelle aree montane. Sottolinea, al riguardo, come si tratti di una questione che richiede una riflessione di carattere generale e organico, che ritiene poter essere estesa a tutte le altre proposte emendative al disegno di legge in esame che intervengono in materia di sanità.
  Fa presente, in particolare, come un intervento inadeguato o insufficiente sul tema non consenta di affrontare efficacemente problematiche la cui risoluzione si rivela, tuttavia, prioritaria tanto al fine di garantire diritti di cittadinanza per chi vive nelle zone montane, quanto allo scopo di contrastare, in tal modo, il fenomeno dello spopolamento.
  Ciò posto, sottolinea che la proposta emendativa in discussione è finalizzata a promuovere e agevolare le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani. Rammenta, infatti, come la difficoltà ad accedere ad adeguate prestazioni sanitarie rappresenti una problematica estremamente diffusa e particolarmente sentita per chi risiede nelle aree montane.
  Invita, pertanto, la relatrice e il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di accantonare la proposta emendativa in esame, sottolineando, altresì, la necessità che, sul tema della tutela della salute nelle aree montane si aprano spazi di riflessione adeguati.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) si associa alle considerazioni testé espresse dall'onorevole Girelli, evidenziando come le difficoltà che i cittadini incontrano nell'accesso a livelli adeguati di prestazioni sanitarie sul territorio si rivelino particolarmente gravose per coloro i quali vivono nelle aree montane. Sottolinea, peraltro, come la distanza tra le aree più periferiche del Paese e i centri urbani costituisca un vero e proprio fattore di diseguaglianza, che agisce a danno di talune categorie di cittadini. Alla luce di tali considerazioni, ribadisce l'esigenza che si apra una riflessione di ampio respiro sul tema della tutela della salute nelle aree collinari e montane.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, chiarisce che le riflessioni sviluppate dai colleghi intervenuti rispetto all'esigenza di intervenire in modo efficace per la risoluzione delle problematiche connesse all'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle aree montane sono certamente condivisibili nel merito. Ricorda, tuttavia, che il provvedimento all'esame della Commissione stanzia, per la sanità di montagna, un ammontare di risorse pari a 40 milioni di euro per l'attuazione di interventi diversificati e, in particolare, al fine di garantire che anche nelle aree montane operi il personale medico necessario.
  Rileva, quindi, che l'orientamento contrario all'articolo aggiuntivo Girelli 6.017 è dovuto ai profili di criticità attinenti, in particolare, alla quantificazione degli oneri finanziari necessari ai fini dell'attuazione delle misure previste dalla medesima proposta emendativa.

  Marco GRIMALDI (AVS) osserva che le difficoltà nel garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria nei territori montani richiedono l'adozione di misure idonee alla Pag. 129risoluzione delle problematiche strutturali che determinano tali difficoltà. Ritiene, a tal proposito, che occorrerebbe investire, in primo luogo, sul finanziamento di interventi che favoriscano l'aggregazione di medici, infermieri e pediatri di comunità, incoraggiando con misure concrete la scelta di tali professionisti di operare in territori svantaggiati, quali le aree montane.
  Ritiene, inoltre, che al medesimo fine sia prioritario puntare su interventi organici per riformare le scuole di specializzazione medica.
  Conclude ribadendo l'importanza che la politica prenda piena coscienza degli strumenti da mettere in campo al fine di affrontare in modo efficace le tematiche affrontate dalla proposta emendativa in esame.

  Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Girelli 6.017, sottolinea come le criticità emerse in materia di tutela del diritto alla salute per i cittadini che risiedono nei territori montani coinvolgano una parte significativa della popolazione che vi risiede. Fa presente, al riguardo, che la mancata predisposizione di interventi efficaci su questo tema concorre in maniera significativa al fenomeno della desertificazione che caratterizza le aree montane.
  Sul punto, osserva, altresì, che le zone montane costituiscono un insieme di realtà tra loro anche profondamente differenziate e nel cui ambito si possono rinvenire aree caratterizzate da condizioni socio-economiche particolarmente svantaggiate, sottolineando come non possano essere assunti quali parametri di riferimento territori montani che presentano livelli di sviluppo socio-economico più elevati della media.
  Ricorda, infine, che le problematiche oggetto di discussione rappresentano, in buona parte, il precipitato di scelte di politica pubblica e di omissioni che hanno caratterizzato l'azione di numerosi Governi che si sono succeduti negli ultimi anni.

  Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Girelli 6.017, rivolge un appello alla maggioranza e al Governo affinché si prenda in seria considerazione l'esigenza di garantire condizioni eque a tutti i cittadini, sia che si trovino a vivere nei grandi centri urbani, sia che risiedano, invece, nelle aree più periferiche del Paese.
  Al riguardo, ricorda le parole di Ezio Vanoni che, nel suo ultimo intervento parlamentare, sottolineò come molte volte l'Italia si fosse ricordata dei cittadini delle zone di montagna solo per inviare la cartolina di precetto.
  Evidenzia, in proposito, come le peculiarità che contraddistinguono le diverse realtà territoriali del Paese non possano costituire un fattore di discriminazione, sottolineando come l'esigenza di assicurare parità di trattamento tra i cittadini si ponga, con particolare forza, con riferimento al tema della tutela della salute, divenuto, invece, un fattore di discriminazione tra cittadini in base alle differenti aree del territorio italiano in cui risiedono.
  Fa presente che la scarsità del livello di servizi offerti nelle aree periferiche sia il risultato dei diversi interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sanitario succedutisi negli ultimi anni, che hanno, di fatto, penalizzato le aree interne e le aree montane del Paese, fino a determinare, in alcuni comuni, notevoli difficoltà di accesso per i cittadini all'assistenza assicurata dal medico di medicina generale.
  Reputa, pertanto, imprescindibile intervenire su questa materia attraverso la predisposizione di incentivi idonei a promuovere forme di riorganizzazione e aggregazione del personale medico.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI sottolinea, preliminarmente, che le considerazioni espresse dai deputati intervenuti in merito alle criticità che caratterizzano l'offerta di prestazioni sanitarie nei territori montani siano riconducibili a problematiche reali che sono, tuttavia, oggetto degli interventi previsti dal provvedimento in discussione.
  In particolare, ricorda come l'articolo 6 del disegno di legge in esame preveda la definizione di uno specifico emolumento di natura accessoria in favore del personale dipendente delle aziende e degli enti del Pag. 130Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni montani, nonché un punteggio doppio, in relazione ai periodi di attività prestata in tali aree, nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario.
  Ricorda, altresì, come le disposizioni di cui all'articolo 6 prevedano il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il personale medico che, in ragione del trasferimento di un comune montano, sia tenuto a sostenere il canone di locazione o ad acquistare un immobile ad uso abitativo, in tal caso con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.
  Ritiene, pertanto, che, pur non potendo un singolo intervento normativo assicurare la risoluzione di tutte le problematiche testé rappresentate, il disegno di legge in esame rappresenti un passo in avanti significativo in questa direzione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Girelli 6.017, l'emendamento Faraone 7.1, nonché gli identici emendamenti Grimaldi 7.2, Faraone 7.3, Ruffino 7.4 e Ferrari 7.5.

  Marco GRIMALDI (AVS) invita la relatrice e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso con riferimento all'emendamento 7.6, a sua prima firma, chiarendo come tale proposta emendativa sia finalizzata ad assicurare il servizio scolastico sia nelle scuole di montagna, sia nelle scuole ubicate nelle aree interne. A tal fine, la proposta prevede che nella definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi si deroghi ai parametri attualmente stabiliti su base triennale dalla normativa vigente, con un incremento pari al 2 per cento ripartito tra le regioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 7.6.

  Sara FERRARI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.7, ribadendo l'importanza che si intervenga in modo organico sulla qualità dell'offerta scolastica garantita su tutto il territorio italiano, tutelando pari condizioni nella fruizione del diritto all'istruzione.
  Ritiene, a tal fine, necessario prevedere che, con specifico riferimento agli istituti scolastici con almeno un plesso ubicato in un comune montano, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengano in deroga ai parametri quantitativi stabiliti dalla normativa attualmente in vigore. Al riguardo, fa presente che lo stanziamento delle ulteriori risorse necessarie a tal fine debba essere considerato come un investimento volto alla valorizzazione delle potenzialità dei territori montani, reputando assolutamente insufficienti le somme destinate alle suddette finalità dal disegno di legge in discussione. A tal proposito, sottolinea come il tema dell'assenza di adeguate disponibilità di bilancio per la predisposizione di misure efficaci in materia non possa rappresentare una giustificazione legittima per motivare la mancanza di idonei interventi, atteso che sono la maggioranza ed il Governo ad adottare le scelte, frutto, in ultima analisi, di valutazioni politiche, in ordine alla diversa allocazione delle risorse.

  Il Ministro Roberto CALDEROLI intervenendo con riferimento agli emendamenti Grimaldi 7.6, Ferrari 7.7, Curti 7.8, Ferrari 7.10 e Carmina 7.11, evidenzia che la tematica del dimensionamento scolastico è stata affrontata dall'approvazione di una serie di proposte emendative nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato. In particolare, sottolinea che, alla luce di tali modificazioni, l'articolo 7, comma 3, del disegno di legge estende ora la possibilità, attualmente prevista dal decreto-legge n. 123 del 2023, di derogare al numero minimo di alunni per classe.

  Marco SIMIANI (PD-IDP), pur riconoscendo la portata delle modifiche apportate nel corso dell'esame del disegno di legge presso il Senato in materia di dimensionamentoPag. 131 scolastico, sottolinea la complessità della tematica in discussione. In particolare, evidenzia che l'esigenza di predisporre specifici interventi sia da ricondurre alla necessità di superare l'inevitabile condizione di svantaggio che subiscono coloro i quali si trovano a vivere nei comuni dislocati nelle aree più periferiche del Paese, trattandosi, nel caso di specie, di un fattore che determina, a suo dire, una evidente disparità di trattamento legata all'assenza di pari opportunità tra cittadini che risiedono in zone diverse del territorio italiano. Al riguardo, ritiene che tale fattore contribuisca in modo notevole al fenomeno dello spopolamento che contraddistingue le aree periferiche, ivi comprese le aree montane.
  Alla luce di tali considerazioni, chiede alla relatrice e al Governo di considerare l'opportunità di accantonare l'emendamento Ferrari 7.7.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che, anche alla luce dell'intervento del Ministro Calderoli e dell'onorevole Simiani, sia da considerare in via prioritaria come le questioni affrontate del presente disegno di legge consentano di cogliere l'opportunità per operare un effettivo cambio di paradigma sul tema della tutela e della valorizzazione delle aree montane e, in termini più generali, delle aree interne del territorio italiano, con la predisposizione di interventi che siano quanto più possibili focalizzati sulle specifiche peculiarità che presentano le diverse aree del Paese.
  Rileva come in passato nelle aree montane siano venuti meno importanti presidi, ricordando in particolare che le diverse misure di riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche, aventi ad oggetto, ad esempio, la presenza sul territorio delle forze di polizia, hanno preso in considerazione in via esclusiva parametri di natura quantitativa, riducendo di fatto l'efficacia dell'azione pubblica.
  Nel sottolinea come le aree interne costituiscano oramai l'unico luogo in cui è possibile rinvenire gli elementi identitari che contraddistinguono il Paese, ritiene che vada riconosciuto il merito della scelta che si intende portare avanti in questa sede di intervenire sul tema della tutela delle zone montane con uno specifico provvedimento normativo.

  Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), nel ricordare che anche in passato sono stati adottati specifici interventi volti al sostegno delle aree montane, evidenzia come importanti strumenti di supporto siano venuti meno nel corso degli ultimi anni e che, pertanto, sia necessario ripensare il novero degli strumenti apprestati dall'ordinamento italiano.
  Sottolinea, in primo luogo, l'importanza di intervenire sul tema della governance dei territori montani, rafforzando l'apparato istituzionale e creando occasioni di aggregazione, in modo da consentire in modo più efficace la programmazione degli investimenti e la definizione delle priorità degli interventi, valorizzando, così, l'autonomia di tali territori.
  Reputa, inoltre, fondamentale che si stanzino risorse adeguate per il sostegno alle politiche di sviluppo dei territori montani. Ritiene, infatti, che la scelta di approntare misure di supporto e valorizzazione senza individuare le necessarie fonti di finanziamento determini una frustrazione delle ambizioni e delle aspettative in materia di riconoscimento e promozione delle zone montane.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 7.7.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, essendo giunto l'orario prefissato per la conclusione della presente seduta, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 marzo 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.