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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 marzo 2025
463.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1
, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 12 marzo 2025. — Presidenza della vicepresidente Valentina BARZOTTI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA.
C. 2285 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2285 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 2 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 7 articoli per un totale di 12 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 Pag. 4del 1988, si segnala che dei 12 commi 1 rinvia ad un decreto ministeriale successivo; si segnala inoltre che l'articolo 1-sexies, comma 1, istituisce un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    nel provvedimento risulta “confluito” il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico (presentato per la conversione al Senato AS. 1366), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda anche che la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare”; sul punto si segnala infine anche la recente ordinanza n. 30 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un obiter dictum di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa “tortuosa” e “frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge”; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato;

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:

   abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare, per il futuro, la “confluenza” di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2281 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 7 articoli per un totale di 21 commi, appare Pag. 5riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: 1) introdurre misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; 2) introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas naturale; 3) rafforzare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che dei 21 commi, 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    l'articolo 1, al comma 2, novella il comma 4 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, disponendo che, in luogo dell'obbligo di restituzione del prestito infruttifero da parte del GSE, gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati; non risulta invece oggetto di modifica l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 176 del 2022 che, nel richiamare il comma 4 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, fa esplicito riferimento anche al richiamato soppresso obbligo di restituzione; la formulazione di tale disposizione potrebbe dunque essere approfondita attraverso un coordinamento normativo che tenga conto della novella apportata nel decreto-legge in esame;

    l'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 93 del 2011 per come novellato dall'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, consente all'ARERA, in casi di particolare urgenza, di deliberare, anche d'ufficio, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, “avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481”, legge istitutiva dell'autorità; tale comma attribuisce all'Autorità un'ampia serie di poteri, anche di natura prettamente sanzionatoria; ai sensi della lettera c) del richiamato comma 2, infatti, l'Autorità può irrogare, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie “non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi” e, in caso di reiterazione delle violazioni, ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; rilevato tuttavia che il comma 6-bis dell'articolo 45 del menzionato decreto legislativo n. 93 del 2011 concerne casi di particolare urgenza che consentono l'adozione di misure cautelari che, dunque, precedono l'avvio del procedimento sanzionatorio, la disposizione potrebbe essere approfondita precisando se il rinvio operato ai poteri di cui all'articolo 2, comma 20, della legge istitutiva risulti comprensivo, nonostante la natura cautelare dei poteri esercitati, anche dei poteri sanzionatori disciplinati dalla menzionata lettera c);

    il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2, coordinando l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 176 del 2022 con l'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge Pag. 6n. 50 del 2022, come sostituito appunto dal medesimo comma 2, e l'articolo 6, comma 1, al fine di precisare la portata del rinvio all'articolo 2, comma 20, legge n. 481 del 1995».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.20.