SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 marzo 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 13.35.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che le Commissioni chiamate a esprimersi in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni.
Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione; un proponente per ciascuna relazione di minoranza, può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione.
Segnala altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Al riguardo fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore.
Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.Pag. 60
Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità.
A tale ultimo riguardo segnala come l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisca che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente, ovvero ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.
In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti (fissati al momento alle ore 12 di giovedì 27 marzo prossimo).
Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore saranno trasmessi alla XIV Commissione unitamente alla relazione approvata, e potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno essere ripresentati in Assemblea.
Ricorda poi che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. I pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.
Rammenta che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 12 marzo, il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione Finanze è stato fissato alle ore 14 di giovedì 20 marzo 2025.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, rammenta anzitutto che il provvedimento in esame consta di 29 articoli, divisi in tre Capi. L'annesso Allegato A elenca le 21 direttive oggetto di recepimento. Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, avverte che si soffermerà esclusivamente sugli articoli 1 e 2, di portata generale, e sulle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.
L'articolo 1, comma 1, reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3, infine, rinvia per la copertura degli eventuali oneri o minori entrate derivanti dagli emanandi decreti legislativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.
Passando alle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, richiamo innanzitutto i contenuti dell'articolo 4, modificato dal Senato, che reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta Second Consumer Credit Directive, o CCD2. Tra i principali criteri di delega sono individuati i seguenti: apportare tutte le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni alla normativa vigente, ivi compreso il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB di Pag. 61cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal TUB, quali autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva; esercitare alcune delle opzioni normative previste dalla direttiva, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto di riferimento e dei benefici e oneri delle opzioni; esercitare l'opzione prevista dalla direttiva circa la semplificazione del contenuto informativo di determinate fattispecie contrattuali, in cui il credito al consumo comporta oneri limitati o assenti per il beneficiario; valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche con riferimento a casi esclusi dall'applicazione della Direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale; valutare l'esercizio dell'opzione, contenuta all'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva, relativa alla facoltà degli Stati membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione previsti ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese qualora esse agiscano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio; disporre le opportune modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Segnala poi, per quanto di interesse per la Commissione, che l'articolo 5, introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, che – oltre a recare la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione – modifica la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Di competenza della Commissione Finanze è poi l'articolo 6, il quale individua i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi online, via telefono o mediante altre forme di marketing a distanza. Ai sensi delle disposizioni in esame, il Governo è tenuto ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2023/2673; a coordinare le disposizioni del codice del consumo con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari; a confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni unionali. Inoltre, il Governo è tenuto a ad esercitare le seguenti opzioni, previste dalla normativa europea: l'opzione che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti; l'opzione che consente agli Stati membri di prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedano da un contratto di assicurazione; l'opzione che consente agli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.
Segnala quindi l'articolo 13, introdotto al Senato e di competenza della Commissione Finanze, che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di numerosi regolamenti, nonché a recepire una serie di direttive dell'Unione europea in materia di capitali pubblici, di quotazione delle PMI, di rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti centrali e rischio di controparte nelle operazioni in derivati compensate a Pag. 62livello centrale, di pubblicazione dei dati di mercato relativi a differenti classi di strumenti finanziari e di trasparenza dei mercati medesimi, di gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di proporzionalità e qualità della vigilanza, di relazioni e misure di garanzia a lungo termine, di strumenti macroprudenziali, di rischi di sostenibilità e vigilanza di gruppo e transfrontaliera.
L'articolo 14, di competenza della VI Commissione Finanze e anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e del regolamento (UE) 2024/1620, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, indicando specifici principi e criteri direttivi. Tra i princìpi e criteri direttivi indicati dalla norma, segnala in particolare i seguenti: riordino e aggiornamento delle disposizioni nazionali vigenti in materia, tenendo conto degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale – GAFI; individuazione delle autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva e dei regolamenti, tra l'altro garantendo la coerenza e l'efficacia dell'attività attraverso la nomina, ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, di un'autorità capofila; esercizio, ove ritenuto opportuno, di specifiche opzioni normative previste dalla normativa unionale in materia, tra l'altro, di persone politicamente esposte, di istituzione di un punto di contatto centrale per alcuni soggetti operanti nel settore finanziario, di sospensione o rifiuto del consenso delle unità di informazione finanziaria e in tema di conservazione dei dati; adeguamento, integrazione e modifiche della normativa in materia di trasparenza della titolarità effettiva, per migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica.
L'articolo 15, inserito al Senato, reca una serie di princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare nell'attuare la direttiva (UE) 2024/1174, che fa parte del pacchetto di riforma del quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi (c.d. crisis management and deposit insurance framework, o CMDI). Evidenzia che, in relazione al mancato recepimento della direttiva risulta essere stato aperto contro l'Italia, il 30 gennaio 2025, la procedura di infrazione 2025_0061.
Rammenta che il pacchetto CMDI è stato presentato dalla Commissione europea nell'aprile 2023 per rafforzare ulteriormente le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato in caso di risoluzione bancaria, con particolare attenzione ai soggetti di medie e piccole dimensioni. Si è voluto disciplinare il caso specifico delle entità soggette a liquidazione come parte di strutture di catene partecipative (daisy chain). Esso è teso a consentire un'uscita ordinata dal mercato per le banche in fallimento, di qualsiasi dimensione e modello aziendale, compresi gli operatori più piccoli. Il testo in esame apporta modifiche alla direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, BRRD) e al regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, SRMR) relativamente a alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL). Rammento che la BRRD impone alle banche e agli altri enti creditizi Pag. 63stabiliti nell'UE di soddisfare tale requisito minimo («MREL») al fine di garantire un'applicazione efficace e credibile dello strumento del bail-in in caso di crisi. Il mancato rispetto del MREL può incidere negativamente sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e, in ultima analisi, sull'efficacia complessiva della risoluzione.
L'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame al Senato, definisce i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, recante modifiche alla direttiva (UE) 2013/36 concernente i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di Paesi terzi, nonché i rischi ambientali, sociali e di governance, e ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1623, che novella il regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. In particolare, il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi direttivi: apportare alla normativa vigente e, in particolare al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) e alla legge n. 262 del 2005, recante disposizioni in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/1623; prevedere, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia; prevedere che: la valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali da parte dei competenti organi aziendali sia svolta successivamente all'assunzione della carica, nei casi previsti dal nuovo articolo 91, paragrafo 1-bis, della direttiva (UE) 2013/36, e che l'output floor – che definisce la modalità di calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento – sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623; confermare, con riguardo alle fattispecie diverse da quelle previste dalla lettera precedente, l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità preposta all'esercizio delle opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 del TUB; attribuire alla Banca d'Italia, in qualità di autorità competente all'adozione delle misure prudenziali ai sensi dell'articolo 53-ter del TUB, i poteri previsti dal nuovo articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013; estendere la disciplina di cui al titolo VIII del TUB, recante disposizioni in materia sanzionatoria, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619; apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al predetto titolo VIII del TUB le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva (UE) 2013/36, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619; prevedere che le penalità di mora disciplinate dai predetti articoli 65, 66 e 67, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile, e prevedere per le penalità di mora applicate su base giornaliera precisi limiti edittali; disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del TUB, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalità di mora di cui alla precedente lettera e la relativa procedura di opposizione dinanzi alla Corte d'appello; assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva (UE) 2013/36, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, in materia di applicazione effettiva delle sanzioni amministrative e di altre misure amministrative e di esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti; apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di Pag. 64proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.
L'articolo 21 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. In particolare, esso stabilisce requisiti uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderano utilizzare la denominazione di Obbligazione verde europea (European Green Bond) o EuGB per le obbligazioni ecosostenibili, allineandosi alla tassonomia europea per le attività sostenibili. Si stabilisce inoltre un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni delle obbligazioni verdi europee e sono previsti alcuni obblighi di comunicazione volontaria. Nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato ad osservare una serie di princìpi e criteri direttivi specifici, in particolare: apportare alla normativa vigente e, nello specifico, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631; attribuire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafi 4, 45 e 48, del citato regolamento; con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631: attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000, coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti; disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali; prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento.
L'articolo 22 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 e per adeguare la normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2023/2859 e nel regolamento (UE) 2023/2869. Si prevede, in particolare, l'istituzione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di un punto di accesso unico europeo (ESAP) per le informazioni finanziarie e non finanziarie a livello europeo, realizzando così un'iniziativa cardine del piano d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali nel mercato unico europeo. Tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare, si segnalano i seguenti: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869; designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione Pag. 65europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo; esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessità di garantire la competitività del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonché l'integrità e la qualità dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo; disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze.
L'articolo 23 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845, avente ad oggetto la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi.
Gli obiettivi specifici del regolamento per quanto concerne il mercato interno dei servizi CSD (central securities depository, ossia depositi centrali di titoli) sono quelli di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità preservando la stabilità finanziaria, ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero, assicurare poteri e informazioni adeguate al monitoraggio dei rischi. Tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare, segnalo, in particolare, i seguenti: modificare il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per dare attuazione al regolamento (UE) 2023/2845 e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati; attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845; individuare la CONSOB quale autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
Richiama in conclusione le direttive di interesse della Commissione Finanze contenute nell'Allegato A, che dovranno essere oggetto di recepimento nell'ordinamento nazionale: la direttiva (UE) 2022/362, che riguarda la tassazione dei veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. Essa, novellando tre precedenti direttive, mira, fra l'altro, a far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrada che non distorca la concorrenza e sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura. Il termine per il recepimento è scaduto il 25 marzo 2024; la direttiva (UE) 2023/2226 (c.d. DAC8) che modifica la vigente normativa europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con particolare riguardo alla comunicazione e allo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività, sugli accordi fiscali anticipati per i soggetti privati più facoltosi (c.d. high-net-worth), nonché sui dividendi su conti non di custodia. Tale direttiva, che dovrà essere recepita entro l'11 ottobre 2025, ha il precipuo scopo di potenziare il flusso di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in un'ottica di maggiore trasparenza ai fini della lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali, specie sul piano transnazionale.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Pag. 66Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 2139 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Matera, oggi impossibilitata a partecipare alle sedute della Commissione, illustra i contenuti del provvedimento, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Rammenta che il provvedimento, originariamente composto da 8 articoli, a fronte delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, risulta ora composto da 18 articoli, suddivisi in due Capi, recanti rispettivamente: misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articoli da 1 a 15); benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa (articoli da 16 a 18).
Nel rinviare per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, per quanto di specifico interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, che – con una serie di novelle – reca disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri. In particolare, il comma 3, intervenendo sull'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Tali somme corrispondono a quanto maturato da quest'ultimo a titolo di credito IVA nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate e possono riferirsi anche a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto citato, presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia e delle finanze versa ogni anno, in due rate, i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale. Inoltre, al medesimo conto corrente affluiscono, in base alla medesima disposizione normativa, i redditi delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili e delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda, oltre ai proventi delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali. Ricorda, inoltre, che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità è titolare di una Partita IVA al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della fauna selvatica, all'allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale.
Per quanto di competenza della Commissione, segnalo poi che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti la decorrenza delle promozioni, disposte a copertura delle vacanze, degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
La relazione illustrativa al disegno di legge presentato in Senato evidenzia che la finalità di tali disposizioni è quella di garantire, per ciascuna tipologia di promozione, l'applicazione di criteri uniformi e aprioristicamente determinati, tali da escludere che decorrenze diversificate incidano sull'imparziale progressione di carriera.
Proseguendo nell'esame delle disposizioni rientranti nella competenza di questa Commissione, evidenzio che l'articolo 17, Pag. 67introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, da un lato incrementa l'aliquota del contributo a favore della «Cassa ufficiali» e del «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa» della Guardia di finanza (commi 1, 2 e 3), dall'altro modifica la disciplina del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri (comma 4). Di specifico interesse per la Commissione è quest'ultima disposizione che stabilisce, attraverso l'aggiunta di un comma 1-bis all'articolo 1-quater del decreto-legge n. 45 del 2005, che il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare, per le finalità assistenziali attribuite ai medesimi fondi, le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-quater.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia che il Partito Democratico, al pari di quanto avvenuto al Senato, si asterrà dalle votazioni sulla formulata proposta di parere favorevole. Se da un lato, infatti, ritiene condivisibili le norme relative al rafforzamento dell'organico delle Forze di polizia, con l'implementazione delle capacità operative e l'aumento del personale dell'Arma, dall'altro considera che gli obiettivi del provvedimento non possano essere realmente raggiunti in assenza di un idoneo stanziamento. Ricorda che già in passato – cita in proposito l'accorpamento del Corpo forestale all'Arma dei carabinieri – iniziative di riorganizzazione non sono state accompagnate da sufficienti potenziamenti del personale.
In conclusione, afferma che il voto di astensione è, dunque, giustificato dal mancato impiego di adeguate risorse nell'ambito di un provvedimento che, meritoriamente, si occupa di Forze di polizia e Forze armate e che meriterebbe un maggiore impegno da parte del Governo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole (vedi allegato).
La seduta termina alle 13.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 18 marzo 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.