SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 13.30.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione)
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
Avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Ricorda che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione; un proponente per ciascuna relazione di minoranza, può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione.
Segnala altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Al riguardo, fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenzaPag. 87 di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità; a tale ultimo riguardo segnala come l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisca che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
Fa presente che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore saranno trasmessi alla XIV Commissione unitamente alla relazione approvata, e potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
Ricorda, altresì, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. I pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.
Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti presso questa Commissione è fissato alle ore 15 della giornata odierna.
Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, fa presente preliminarmente che la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, lo strumento di adeguamento dell'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea. In base all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la legge di delegazione europea dispone le deleghe necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 32, la legge di delegazione europea contiene anche i princìpi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali previsti da ogni legge delega.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato, dove è stato approvato lo scorso 27 febbraio, il disegno di legge di delegazione europea per il 2024 consta di 29 articoli, suddivisi in 3 Capi. Annesso al disegno di legge vi è un Allegato A, che contiene 21 direttive da recepire tramite decreto legislativo.
Per quanto concerne le disposizioni che interessano le materie di competenza della XII Commissione, richiama in primo luogo l'articolo 3 del disegno di legge, che istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi, avente ad oggetto l'esame della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, afferente al diritto a una remunerazione adeguata dei medici che abbiano intrapreso il proprio percorso specialistico prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva introduttiva del corrispondente obbligo – incondizionato e sufficientemente preciso – in capo agli Stati membri, di assicurare la remunerazione dei periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche.
Il comma 1 dell'articolo 3 specifica la composizione del tavolo presso il Ministero della salute, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero della salute, uno del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno del Ministero dell'università e della ricerca. Viene specificato che le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuatoPag. 88 dal medesimo Ministero. Il comma 2 prevede che il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico venga inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori. Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria ed esclude che i componenti del tavolo tecnico percepiscano emolumenti di alcun tipo.
L'articolo 17 reca ora una delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. La direttiva in oggetto promuove e garantisce la libera circolazione delle persone con disabilità e istituisce un modello comune per una carta europea della disabilità, che si configura quale prova della condizione di disabilità riconosciuta o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e ad un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, come diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.
Il comma 2 dell'articolo 17 del disegno di legge in esame specifica diversi princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega mentre il comma 3 prevede che i decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza unificata. Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame.
L'articolo 28 dispone circa i criteri e i princìpi di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato 2022/1644 della Commissione, in tema di controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, nonché al regolamento di esecuzione n. 2022/1646 della Commissione, che detta modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali.
Procede, quindi, all'illustrazione delle quattro direttive riportate nell'Allegato A afferenti a temi di competenza della XII Commissione.
La direttiva 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi a un'esposizione all'amianto durante il lavoro. Viene ridefinito, in particolare, un livello uniforme di prescrizioni minime, volte a garantire un migliore standard di salute e sicurezza e a ridurre le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri. Si introducono, ad esempio: i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all'amianto e le relative modalità di misurazione; gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all'amianto; la procedura di individuazione, prima dell'inizio dei lavori, dell'eventuale presenza nei locali di materiali a potenziale contenuto di amianto; la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto.
La direttiva 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.
La direttiva delegata 2024/782 della Commissione modifica la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva del 2005 disponeva il riconoscimento, per i cittadini degli Stati membri, del possesso di una qualifica professionale conseguita in altri Stati dell'UE. La novella introduce, ai fini di detto riconoscimento, ulteriori requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista di base e di farmacista.
La direttiva delegata 2024/1262 della Commissione modifica la direttiva 2010/63/UE, in materia di requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali utilizzati a fini scientifici e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali, al fine di adeguarne alcune Pag. 89norme alle attuali conoscenze scientifiche. In particolare, si inseriscono i requisiti relativi a talune specie finora ivi non contemplate, nonché specifici divieti e limitazioni nei metodi di soppressione.
Infine, pur non essendo strettamente di competenza della XII Commissione, richiama la direttiva 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio che, modificando quattro direttive nel settore alimentare, si inserisce nel quadro della strategia per un sistema alimentare più sano e sostenibile, delineata dalla Commissione europea nel 2020, come parte integrante del Green Deal europeo. Gli obiettivi principali che vengono perseguiti sono: garantire maggiore trasparenza per i consumatori e promuovere il passaggio dal consumo di prodotti alimentari ad alto tenore di zuccheri a regimi alimentari più sani e sostenibili.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 18 marzo 2025.
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.
C. 1305, approvata dal Senato.
Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.