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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 marzo 2025
467.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 1° APRILE 2025

Pag. 48

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Pag. 49

Sull'ordine dei lavori.

  Paolo FORMENTINI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad una modifica nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dei provvedimenti per i quali sono previste votazioni.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.
C. 2029 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2024.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea.

  La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 182 Comaroli ed altri.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI, presidente e relatore, in premessa, sottolinea come alla base dell'intervento normativo in questione vi sia l'esigenza di superare le resistenze di alcuni Stati – che già non siano parti della Convenzione dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, oppure di appositi accordi bilaterali con l'Italia – nel consentire il prestito internazionale di opere d'arte, in ragione del timore di controversie, promosse da soggetti pubblici o privati, che potrebbero determinarne il sequestro in territorio straniero.
  Precisa che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento dà conto del significativo dibattito parlamentare registratosi sin dalla XIV legislatura sul medesimo tema, che aveva portato alla presentazione – e in un caso anche all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento – di testi sostanzialmente analoghi a quello oggi in esame.
  Ricorda che la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale è disciplinata dal Capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, il controllo sulla circolazione è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti; è esercitato «nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali»; costituisce, infine, funzione di preminente interesse nazionale.
  Osserva che l'interdizione della circolazione illecita di beni culturali in ambito internazionale, relativamente ai Paesi non Pag. 50appartenenti all'Unione europea, è disciplinata dagli articoli 87 e 87-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che rinviano alla sopra citata Convenzione UNIDROIT e alla Convenzione UNESCO per contrastare gli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, per i beni in esse indicati.
  Al riguardo, segnala che la Convenzione UNESCO ha formulato i princìpi fondamentali per la protezione e per il trasferimento dei beni culturali ed ha previsto l'istituzione di un certificato di esportazione che legittimi l'uscita di un bene dal territorio di uno Stato. Per quanto concerne la sfera di applicazione, la Convenzione ha impegnato gli Stati contraenti a: impedire l'acquisizione, da parte di musei e istituzioni similari, di beni culturali provenienti da un altro Stato parte della Convenzione, esportati illecitamente dopo la sua entrata in vigore; proibire l'importazione di beni culturali rubati nel territorio di un altro Stato parte della Convenzione; recuperare e restituire, su richiesta dello Stato d'origine parte della Convenzione, qualsiasi bene culturale rubato e importato dopo la sua entrata in vigore, corrispondendo un equo indennizzo al possessore in buona fede.
  Quanto alla Convenzione UNIDROIT, intervenuta per colmare alcune carenze della Convenzione UNESCO, sottolinea che essa si applica alle richieste di carattere internazionale volte ad ottenere la restituzione di beni culturali rubati o esportati illecitamente dal territorio di uno Stato contraente. I beni culturali considerati sono quelli previsti all'art. 1 della Convenzione UNESCO, ma non è richiesta la condizione della previa designazione del bene da parte degli Stati. I beni culturali rubati devono essere restituiti. Si prescrive l'obbligatorietà dell'atto e sono fissati i termini di prescrizione della richiesta di restituzione. Il ritorno dei beni illecitamente esportati (ai quali sono assimilati i beni temporaneamente esportati a fini di esposizione, ricerca o restauro, ma non riconsegnati alla scadenza del termine di autorizzazione) può essere richiesto solo da un'autorità statale ed è ordinato dal giudice o da altra autorità competente dello Stato convenuto, qualora lo Stato richiedente dimostri che l'illecita uscita del bene culturale dal proprio territorio ha pregiudicato determinati interessi legati alla conservazione del bene stesso, oppure che quest'ultimo riveste importanza culturale significativa. La procedura di restituzione – che nella Convenzione Unesco non è disciplinata – sia nel caso di furto che di esportazione illegale prevede il diritto ad un equo indennizzo al possessore in buona fede.
  Da ultimo, evidenzia che secondo una certa impostazione giurisprudenziale, l'obbligo di restituzione di beni culturali rubati o illecitamente esportati sarebbe sancito da una norma di diritto internazionale consuetudinario, suscettibile, come tale, di assumere rilievo per il nostro ordinamento attraverso il disposto dell'articolo 10, primo comma, della Costituzione.
  Rileva che il provvedimento in esame consta di un solo articolo: in particolare, il comma 1 dispone che al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. La disposizione lascia fermo quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea.
  Osserva che il comma 2 prevede che il Ministero della Cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità Pag. 51definite con decreto dello stesso Ministro della Cultura.
  In base al comma 3, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della Cultura adotta, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, sono definiti: la garanzia di restituzione; la lista descrittiva definitiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione, con indicazione della loro provenienza, previamente verificata da parte del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi; i soggetti autorizzati all'esposizione, ai quali i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.
  Alla luce delle considerazioni svolte, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano.
C. 758 Ciaburro ed altri.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LOPERFIDO (FDI), relatore, in premessa, sottolinea che la proposta si prefigge la valorizzazione della scrittura a mano e della calligrafia, in ragione del rilievo che queste assumono sotto due aspetti: esse infatti, da un lato, costituiscono elemento di espressione e preservazione della storia della lingua e della cultura italiana; dall'altro lato, rappresentano uno strumento per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative, oltreché per contrastare l'analfabetismo.
  In tale prospettiva: viene istituita una Settimana nazionale dedicata, decorrente dal 15 gennaio di ogni anno, che non determina effetti civili, e vengono previste una serie di attività celebrative, promosse dai diversi livelli di governo territoriale e dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Al coordinamento di tali attività è preposto un Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, istituito presso il Ministero della Cultura. In occasione della giornata nazionale si prevedono iniziative di informazione radiofonica, televisiva e multimediale a cura della RAI. La proposta, infine, reca una clausola d'invarianza finanziaria, disponendo che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia che l'unica disposizione di rilievo per la Commissione Affari esteri si rinviene all'articolo 3, laddove si prevede che il citato il Comitato istituito presso il Ministero della Cultura esercita altresì la funzione di consulenza tecnica per le attività propedeutiche alla presentazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) dell'istanza per il riconoscimento della scrittura a mano come patrimonio dell'umanità.
  Al riguardo, ricorda che per essere iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale, ai sensi della Convenzione UNESCO del 2003, un elemento deve rispondere ai seguenti requisiti: l'elemento candidato si costituisce come patrimonio culturale immateriale; l'iscrizione dell'elemento contribuirà a garantire visibilità e consapevolezza del significato di patrimonio culturale immateriale e a favorire il confronto, riflettendo perciò la diversità culturale e la creatività dell'umanità; le misure di salvaguardia sono elaborate in modo da poter tutelare e promuovere l'elemento; l'elemento è stato candidato sulla base del più ampio riscontro di partecipazione da parte di comunità, gruppi o, eventualmente, persone singole coinvolte con il loro libero, preventivo e informato consenso; l'elemento deve essere inserito in un inventario del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio dello Stato Pag. 52proponente, come indicato negli articoli 11 e 12 della Convenzione.
  Alla luce delle considerazioni svolte, considerato anche che i profili di competenza della III Commissione sul provvedimento risultano assai circoscritti, propone di esprimere su di esso nulla osta.

  La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione esprima una ferma condanna della decisione del Governo israeliano di riprendere i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, mettendo fine alla fragile tregua delle ultime settimane. Gli attacchi delle forze armate di Israele hanno causato oltre quattrocento vittime, di cui circa centotrenta bambini; a suo avviso, si tratta di un atto di ferocia inaudita, coerente con le tendenze più estremiste dell'Esecutivo di Netanyahu, come conferma il rientro nella compagine governativa del Partito dell'ex Ministro Ben Gvir.

  Paolo FORMENTINI, presidente, assicura che la richiesta dell'onorevole Boldrini sarà oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI, presidente, ricorda che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione; un proponente per ciascuna relazione di minoranza, può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione.
  Segnala altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Al riguardo, fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità; a tale ultimo riguardo segnala come l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisca che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Sottolinea che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore saranno trasmessi alla XIV Commissione unitamente alla relazione approvata, e potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li Pag. 53considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Ricordo, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. I pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.
  Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti presso questa Commissione è fissato alle ore 16 di giovedì 20 marzo 2025.

  Patrizia MARROCCO (FI-PPE), relatrice, sottolinea che il disegno di legge in esame, a seguito delle modifiche apportate in Senato, consta di ventinove articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a venti direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a ventuno regolamenti europei. L'annesso Allegato A, che originariamente elencava quindici direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito dell'esame in Senato ne contiene ventuno.
  Evidenzia che nella relazione illustrativa al disegno di legge, tra le altre cose, il Governo riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle procedure d'infrazione.
  Venendo al merito del provvedimento, segnala che tra le disposizioni dell'articolato e le direttive elencate nell'Allegato A non figurano materie di specifico interesse per la Commissione Affari esteri. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ogni ulteriore approfondimento, si limita dunque a segnalare gli articoli che incrociano gli ambiti di competenza della Commissione.
  In primo luogo, richiama l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in Senato, che reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (le cosiddette «sanzioni»), il cui termine per il recepimento è fissato al 20 maggio 2025.
  Al riguardo, ricorda che tale direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché costituiscano reato – punito con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive e, in particolare, con la reclusione – le seguenti fattispecie dolose di violazione di misure restrittive: mettere a disposizione o a vantaggio di una persona, entità od organismo, fondi o risorse economiche; omettere il congelamento di fondi di una persona, entità od organismo o ad essi riconducibili; consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro in violazione di una misura restrittiva; concludere o portare avanti operazioni (compresi appalti pubblici e concessioni) con uno Stato terzo, o con organismi o entità a esso riconducibili, qualora tali operazioni siano oggetto di misure restrittive; praticare commercio, importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto di beni oggetto di misure restrittive, nonché fornitura di servizi di intermediazione, assistenza tecnica o comunque connessi a tali beni; prestare servizi finanziari e altri servizi in violazione di misure restrittive.
  Segnala anche l'articolo 25, che reca la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, il quale istituisce una protezione a livello dell'UE delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali – come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana –, integrando la protezione già esistente per le IG del settore agricolo.
  Evidenzia che la norma in esame indica i criteri cui il legislatore dovrà attenersi e la dotazione finanziaria e organica necessaria per la sua attuazione. I criteri impongono di designare il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche.Pag. 54
  Inoltre, al decreto delegato si demanda la definizione di procedure efficienti, prevedibili e rapide, l'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo – prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse – e la designazione di una o più autorità come responsabili dei controlli, in particolare rispetto ai singoli disciplinari delle indicazioni geografiche (IG).
  Menziona, altresì, l'articolo 26, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation – EUDR), finalizzato a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici. Ricorda che tale regolamento si applica ai prodotti cosiddetti «interessati», che contengono o sono stati realizzati utilizzando materie prime come bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. Per poter essere immessi sul mercato dell'Unione, tali prodotti devono rispettare tre requisiti: non devono contribuire alla deforestazione o al degrado forestale; la produzione deve avvenire nel rispetto delle leggi del Paese di origine in materia ambientale e di diritti umani; l'esportazione deve essere accompagnata da una «dichiarazione di dovuta diligenza», che attesti la conformità del prodotto ai requisiti del regolamento.
  In particolare, nell'esercitare la delega il Governo dovrà prevedere, tra le altre cose, che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sia designato quale autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento; definire le modalità di cooperazione con le autorità doganali per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione; definire i servizi di assistenza tecnica agli operatori e le modalità di affidamento degli stessi anche a soggetti privati; prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive; individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini
  Segnala, inoltre, nell'Allegato A, la direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al fine di migliorare la risposta, sul piano della giustizia penale, ai reati connessi alla tratta e di garantire assistenza e adeguato sostegno alle vittime.
  Più in dettaglio, osserva che la disciplina europea introduce il divieto per le autorità di perseguire penalmente le vittime che siano state coinvolte in attività illegali, l'istituzione di unità specializzate contro la tratta e misure che garantiscano l'accesso alla protezione internazionale alle vittime e al risarcimento. Inoltre, la direttiva (UE) 2024/1712 prevede una maggiore cooperazione fra i singoli Stati – gestita dalla figura del coordinatore anti-tratta dell'UE – allo scopo di definire una strategia coordinata di contrasto al fenomeno della tratta di persone, che l'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'UE inserisce nel novero dei gravi reati a dimensione europea.
  In conclusione, auspica di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento, per garantire quanto prima l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche per definire e prevenire procedure di contenzioso per ritardato recepimento delle direttive.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI evidenzia che il citato regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation – EUDR) presenta talune criticità: dalla sua applicazione, infatti, possono derivare restrizioni alle esportazioni di alcuni Stati (in particolare, i Paesi del Centro-America e la Nuova Zelanda) che rientrano nell'ambito della sua delega. Al riguardo, segnala che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha accolto alcuni ordini Pag. 55del giorno volti a mitigarne gli effetti negativi sul volume degli scambi commerciali.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI, indi del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.
C. 2292 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Eugenio ZOFFILI (LEGA), relatore, in premessa, sottolinea che l'Accordo intende rafforzare i legami tra i due Paesi, facilitando, per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i trent'anni, l'acquisizione di una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all'estero.
  Venendo all'articolato, il testo – composto da sette articoli – specifica innanzitutto i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro rilasciato a titolo gratuito. Tra questi ci sono: un'età compresa fra i diciotto ed i trent'anni, entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi una vacanza, non essere accompagnati da persone a carico e disporre delle risorse necessarie a mantenersi nel Paese ospitante, nonché di una assicurazione medica.
  Evidenzia, quindi, che il testo disciplina le modalità per la presentazione della domanda di visto-lavoro, per il tramite dell'Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante, e fissa la durata massima del soggiorno. Più in dettaglio, l'articolo 3 indica la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visti vacanza-lavoro di rimanere in Giappone per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze. Lo stesso vale per i cittadini giapponesi, che possono svolgere un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi.
  Fa presente che l'Accordo stabilisce poi che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, notificandolo all'altra Parte tramite i canali diplomatici, e che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante.
  Precisa che le disposizioni dell'Accordo sono attuate conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Da ultimo, rileva che vengono disciplinate le modalità di entrata in vigore dell'intesa, la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative e le procedure per emendare il contenuto dell'accordo, per eventuali sospensioni e per il recesso.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di quattro articoli.
  In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il Pag. 56provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
C. 2291 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio TREMONTI, presidente e relatore, in premessa, rileva che l'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato dal chiaro impegno delle Istituzioni europee a promuovere e sostenere il processo di adesione all'UE della Moldova, che ha ottenuto lo status di Paese candidato nel giugno 2022: da ultimo, l'11 marzo il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la proposta di regolamento che istituisce il nuovo Strumento da 1,9 miliardi di euro per sostenere le riforme e il percorso verso l'integrazione nell'Unione della Moldova, che mira, attraverso sovvenzioni e prestiti a tasso agevolato, ad attenuare il forte impatto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina sulla situazione economica e di sicurezza della Moldova, nonché a rafforzare la resilienza del Paese contro gli attacchi ibridi in corso e le ingerenze russe sulle sue istituzioni democratiche.
  Ricorda, altresì, che la firma dell'Intesa in esame fa seguito anche all'approvazione, all'unanimità, il 1° agosto 2024, da parte delle Commissioni riunite Affari esteri e Lavoro della risoluzione n. 8-00063, con la quale si impegnava il Governo ad intraprendere ogni iniziativa utile a modificare ed integrare l'Accordo vigente tra l'Italia e la Moldova in materia di sicurezza sociale allo scopo di prevedere che: ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni pensionistiche i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, possano essere totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano; le domande da parte dei cittadini della Moldova che hanno lavorato in Italia per la concessione della pensione italiana possano essere presentate all'istituzione italiana competente (INPS) per il tramite dell'istituzione moldava competente.
  Venendo all'articolato, osserva che il testo è composto da ventinove articoli, suddivisi in quattro Titoli, e da un allegato (sul trasferimento dei dati personali).
  Evidenzia che nelle disposizioni generali vengono individuati i campi di applicazione materiale e personale, e stabiliti i princìpi di parità di trattamento per le persone a cui l'Accordo si applica e di esportabilità delle prestazioni. Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS.
  Sottolinea che sono, viceversa, esclusi dall'applicazione del presente Accordo l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali la legislazione italiana contempla il requisito della residenza in Italia.
  Con riferimento alle disposizioni sulla legislazione applicabile, rileva che l'Accordo prevede che i lavoratori ai quali sia applicabile l'Intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa, fatte salve alcune eccezioni individuate dall'articolo 7. Ulteriori disposizioni del Titolo II riguardano il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle rappresentanze diplomatiche contrattato localmente e che presti servizio in quelle strutture, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, nonché la possibilità Pag. 57di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato (in attuazione della sopra citata risoluzione).
  Evidenzia che il Titolo III reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo, alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici, al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi.
  Fa presente che ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione, nonché di garantire lo scambio di informazioni e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate.
  Sottolinea altresì la previsione normativa circa la facoltà per le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese.
  Sempre nell'ambito del Titolo III, segnala che viene prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo e vengono altresì definite le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi nell'ambito delle materie di competenza dell'Intesa e di pagamento delle prestazioni per i beneficiari.
  Da ultimo, osserva che il Titolo IV reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per l'entrata in vigore, la decorrenza e l'emendabilità dell'Accordo, nonché le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di quattro articoli.
  In particolare, l'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta gli oneri complessivi del provvedimento in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,7 milioni per l'anno 2026, in 12 milioni di euro per l'anno 2027, in 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, in 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, in 18 milioni di euro per l'anno 2032, in 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e in 19 milioni di euro a decorrere dal 2034 e ne dispone la relativa copertura.
Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 marzo 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 19 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Giulio TREMONTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

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Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.
(Svolgimento e conclusione).

  Giorgio SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Laura BOLDRINI (PD-IDP), a più riprese, Emanuele LOPERFIDO (FDI), Paolo FORMENTINI (LEGA), Simone BILLI (LEGA) e Giulio TREMONTI, presidente.

  Giorgio SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Giulio TREMONTI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.