SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 19 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.45.
Variazione nella composizione della Commissione.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, comunica che, per il gruppo M5S, entra a far parte della Commissione il deputato Luciano Cantone, al quale rivolge il benvenuto di tutta la Commissione.
Sull'ordine dei lavori.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 706 e abb., quindi all'esame dell'atto dell'Unione europea e quindi all'esame, in sede referente del disegno di legge C. 2280, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
Pag. 250Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.
C. 706 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sulla proposta di legge C. 706, recante modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura, nonché una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Sottolinea come tale provvedimento, che interviene su un settore di rilevante importanza sia economica che ecologica, si inserisca in un contesto globale e europeo di crescente attenzione verso la protezione delle api e la qualità del miele, beni fondamentali per la biodiversità e per l'agricoltura.
Evidenzia che le finalità del provvedimento, stabilite dall'articolo 1, consistono nel semplificare e adeguare la normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura – e delle diverse attività in cui essa si esplica quali la lavorazione, la produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura – all'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura.
L'articolo 2, integrando la disciplina recata dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313, rinvia, per la definizione di «miele», a quella già recata a legislazione vigente dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, il quale, nel dare attuazione alla direttiva 2001/110/CE, che detta norme specifiche per il miele a completamento delle norme sugli alimenti, ne ha ripreso testualmente la definizione, ossia: «la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare».
Segnala che sono introdotte inoltre le definizioni di pappa reale, da intendersi come «secrezione naturale delle giovani api», nonché quella di servizio di impollinazione da intendersi quale «azione svolta dalle api al fine di consentire il trasporto del polline e la fecondazione dei fiori di molti prodotti agricoli e piante spontanee». Precisa inoltre che tali definizioni appaiono orientate esclusivamente a fornire una specificazione di prodotti e servizi, precisandone meglio le caratteristiche, senza introdurre modifiche sostanziali alla normativa nazionale né generare implicazioni in ordine al rispetto dei principi del mercato interno. Le due definizioni risultano, infatti, funzionali ad individuare il prodotto ed il servizio per i quali il successivo articolo 6 prevede una riduzione dell'Iva.
Come evidenziato nella relazione illustrativa per tutelare il miele italiano dall'elevato rischio di adulterazioni e frodi, è inserito il comma 3-bis con il quale si ribadisce che al miele non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare né alcun additivo: detta previsione ribadisce quanto già previsto, a legislazione vigente, dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 179 del 2004.
L'articolo 2-bis apporta modifiche alla disciplina in materia di fitofarmaci. Tra le altre cose, stabilisce in particolare che nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura, le regioni individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i prodotti che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti. Rileva come tali disposizioni appaiano conformi con i principi della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi, nonché con le politiche europee in materia di tutela della biodiversità.Pag. 251
L'articolo 3, intervenendo sulla legge 24 dicembre 2004, n. 313, integra il contenuto del documento programmatico per il settore apistico, aggiungendo alcune materie a quelle che lo stesso documento deve contenere: dallo sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative sul miele italiano alla rimodulazione e al rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto; dal miglioramento dei meccanismi di controllo a seguito della segnalazione di avvelenamenti di api allo sviluppo di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele.
L'articolo 4 introduce inoltre disposizioni in materia di attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema, stabilendo che le attività di sensibilizzazione dovranno essere svolte in conformità alle linee di indirizzo programmatico definite nel quadro del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa tra le organizzazioni più rappresentative del comparto apistico.
Ancora, l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro un anno, decreti legislativi per semplificare la normativa relativa al settore apistico nazionale, indicando i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, fra i quali si evidenzia quello, recato dalla lettera d) del comma 2, che prevede la creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali, che non comporti in ogni caso maggiori oneri per i produttori italiani rispetto agli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea.
Per ciò che concerne gli ambiti di competenza della Commissione, con particolare riferimento al rafforzamento delle procedure di tracciabilità dei prodotti e all'etichettatura del miele, osserva che le relative disposizioni appaiono conformi alla pertinente disciplina europea considerato che la citata direttiva 2001/110/CE sul miele, precisa, nel considerando numero 5, che: «Tenuto conto dello stretto legame esistente tra qualità e origine del miele, è necessario garantire un'informazione completa su questi punti per evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del paese d'origine in cui il miele è stato raccolto.» Detta indicazione di origine è dunque stata prevista dall'articolo 2 della medesima direttiva sul miele e recepita nell'ordinamento nazionale dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 179 del 2004.
L'articolo 6 introduce misure di semplificazione per il settore apistico, estendendo l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'Iva alla pappa reale o gelatina reale e ai servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative.
L'articolo 7 introduce disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale stabilendo che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, predisponga apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi.
Infine, l'articolo 7-bis introduce la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, mentre l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.
Alla luce della disamina svolta, poiché il provvedimento in esame si inserisce pienamente nel quadro normativo e strategico dell'Unione europea, rispondendo alle esigenze di tutela della qualità dei prodotti apistici, di salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, e di semplificazione delle normative, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 13.50.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 19 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.50.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale.
(COM(2025) 99 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, segnala che la proposta di regolamento in esame è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni relative al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, attraverso una modifica del regolamento (UE) 2017/1938 relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
Ricorda, rimandando al dossier predisposto dagli Uffici per ulteriori approfondimenti, che le disposizioni oggetto di proroga prevedono che ciascuno Stato membro garantisca che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas siano riempiti almeno al 90 per cento della loro capacità entro il 1° novembre di ciascun anno. Quest'obiettivo di riempimento è associato ad una traiettoria di riempimento, cioè ad una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro previsti per i mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre.
Tali misure sono state adottate in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi causati dall'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, e, a giudizio della Commissione europea, hanno consentito di ammortizzare le impennate del prezzo del gas nel 2023 e nel 2024.
Ritiene opportuno sottolineare, a tal proposito, che l'aumento dei costi del gas comporta l'aumento dei costi dell'energia e che la fornitura di gas influisce sulla sicurezza energetica europea perché costituisce il secondo più grande prodotto energetico importato dopo il petrolio greggio. Segnala inoltre che il gas naturale ricopriva nel 2023 una quota pari al 20,4 per cento del mix energetico europeo.
Le previsioni introdotte nel 2022 sono applicabili fino a dicembre 2025, ma l'esposizione alla volatilità dei prezzi rimane forte e, come riferito dalla Commissione europea, persiste la necessità di tutelare gli Stati membri dai rischi legati al mercato del gas, quali incertezze e carenze dell'approvvigionamento.
Per tale ragione la proposta in esame introduce una proroga provvisoria di due anni, in attesa di una revisione del quadro giuridico sulla sicurezza energetica nel suo complesso, prevista con tutta probabilità nel corso del 2027.
Considerata la scadenza nel dicembre 2025 delle disposizioni vigenti, la Commissione europea non ha ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto per la proposta di misura temporanea in oggetto, scelta che priva tuttavia i parlamenti nazionali della possibilità di operare una verifica puntuale dell'impatto delle misure prospettate.
La Commissione europea riferisce tuttavia che intende svolgere, nell'ambito del più ampio vaglio dell'adeguatezza dell'attuale quadro giuridico sulla sicurezza energetica, una valutazione d'impatto che riguarderà anche le disposizioni relative allo stoccaggio del gas.
Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 194, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'UE, inteso a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, Pag. 253a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e a promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto l'interruzione dell'approvvigionamento di gas nel territorio dell'Unione rappresenta un grave rischio comune e avrebbe effetti significativi su molti Stati membri, incidendo sui prezzi del gas in tutta l'UE.
Con riferimento, invece, alla conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene come tale principio sia rispettato in quanto, sebbene il regolamento stabilisca l'obiettivo annuo ultimo di riempimento per il 1° novembre, gli obiettivi intermedi tengono conto della situazione dei singoli Stati membri e delle dimensioni degli impianti di stoccaggio del gas situati nei loro territori. Il tasso di riempimento del 90 per cento proposto viene ritenuto necessario e congruo per la sicurezza dell'approvvigionamento durante l'inverno in caso di gravi interruzioni della fornitura, senza comportare un onere eccessivo per gli Stati membri, le società dell'energia o i cittadini. La Commissione europea ricorda inoltre che il regolamento oggetto di modifica stabilisce specifiche esenzioni e deroghe per alcuni Paesi.
La Commissione europea sottolinea infine che gli obiettivi intermedi di riempimento sono stabiliti su base annua previa consultazione degli Stati membri (nell'ambito del gruppo di coordinamento del gas), che dispongono in tal modo di un livello di flessibilità sufficiente a tenere conto sia della situazione esistente nel settore dell'energia che dei fattori economici fondamentali del mercato del gas.
Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Svezia e Danimarca.
Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 30 aprile 2025, propone, per meglio apprezzare i contenuti che ha richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche ARERA, quale autorità di regolazione del settore, e gli operatori di mercato.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 19 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.55.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2025.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che nella seduta del 13 marzo 2025 i relatori onorevoli Candiani e Mantovani hanno illustrato il provvedimento ed è intervenuto il Ministro Foti.
Invita quindi i colleghi a prendere la parola.
Preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 19 marzo 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 463 del 12 marzo 2025, a pagina 226, seconda colonna, alla trentottesima riga, dopo le parole: «dell'esame», aggiungere la seguente: «congiunto» e alla trentanovesima riga, sostituire le parole: «del provvedimento», con le seguenti: «congiunto dei provvedimenti».