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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 marzo 2025
468.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 24

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
  Ricorda che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione; un proponente per ciascuna relazione di minoranza, può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione.
  Segnala altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Al riguardo fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità; a tale ultimo riguardo segnalo come l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabiliscaPag. 25 che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore saranno trasmessi alla XIV Commissione unitamente alla relazione approvata, e potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. I pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.
  Dà quindi la parola al relatore, on. Maerna, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Novo Umberto MAERNA (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame. Fa presente che il disegno di legge contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea. Ricorda che in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Osserva che il disegno di legge di delegazione europea per il 2024, approvato con modifiche in prima lettura dal Senato, è composto di 29 articoli, divisi in 3 Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 20 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti europei. L'annesso Allegato A, che originariamente elencava 15 direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito delle modifiche operate dal Senato, ne contiene 21.
  Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, avverte che si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni che investono profili di interesse per la X Commissione, nonché afferenti alle direttive di cui all'Allegato A, rinviando al dossier predisposto dai servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.
  Fa presente che l'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Disciplina la partecipazione delle Camere al processo di formazione dei decreti legislativi medesimi e la copertura finanziaria delle spese in cui incorrano le amministrazioni pubbliche. Ricorda che l'allegato A elenca le direttive da recepire con decreto legislativo senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Come già avvertito, a seguito dell'esame presso il Senato della Repubblica, le direttive che figurano in tale elenco sono 21, a fronte delle 15 previste originariamente. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano Pag. 26sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.
  Rileva che l'articolo 4, modificato dal Senato, reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta Second Consumer Credit Directive, o CCD2. Tra i principali criteri di delega di interesse della Commissione segnalo il seguente: valutare l'esercizio dell'opzione contenuta all'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva, relativa alla facoltà degli Stati membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione previsti ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese qualora esse agiscano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio.
  Ritiene di parziale interesse per la Commissione anche quanto recato all'articolo 6 che fornisce i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi online, via telefono o mediante altre forme di marketing a distanza. Nello specifico si tratta, tra l'altro, di: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2023/2673; coordinare le disposizioni del codice del consumo con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari; esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedano da un contratto di assicurazione; assicurare il coordinamento tra l'articolo 144-bis, in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394.
  Segnala, come parzialmente di interesse per la Commissione, l'articolo 8, modificato in sede di prima lettura al Senato, che individua i principi e i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con riferimento ai criteri per adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento e evidenzio che in prima lettura al Senato è stato precisato che ciò dovrà avvenire prevedendo oneri proporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei princìpi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.
  Sottolinea che l'articolo 10, introdotto in prima lettura al Senato, prevede una serie di princìpi e criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la direttiva 2010/75/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti.
  Osserva che l'articolo 13, anch'esso introdotto al Senato, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di una serie di regolamenti e a recepire una serie di direttive delle Unione Pag. 27europea in materia di capitali pubblici, di quotazione delle PMI, di rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti centrali e rischio di controparte nelle operazioni in derivati compensate a livello centrale, di pubblicazione dei dati di mercato relativi a differenti classi di strumenti finanziari e di trasparenza dei mercati medesimi, di gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di proporzionalità e qualità della vigilanza, di relazioni e misure di garanzia a lungo termine, di strumenti macroprudenziali, di rischi di sostenibilità e vigilanza di gruppo e transfrontaliera.
  Rileva che l'articolo 24 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, e che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i principi e i criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012 nonché criteri specifici tra cui: modifiche ed integrazioni al Codice del consumo, la coerenza con il quadro normativo unionale in materia di vigilanza del mercato, l'aggiornamento del sistema sanzionatorio per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza, l'individuazione di soggetti responsabili della catena di fornitura nell'ipotesi di prodotti forniti online, la previsione di una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti già immessi sul mercato e la previsione della riassegnazione delle somme incassate attraverso sanzioni da destinare al potenziamento della vigilanza sul mercato.
  Segnala che l'articolo 25, concernente la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento 2023/2411, indicando i criteri cui il legislatore dovrà attenersi e la dotazione finanziaria e organica necessaria per la sua attuazione. I criteri, posti quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, impongono di designare il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle Indicazioni Geografiche. A tal fine, si statuisce che al Ministero siano attribuite le relative funzioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento. Inoltre, al decreto delegato si demanda la definizione di procedure efficienti, prevedibili e rapide, l'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, la designazione di una o più autorità come responsabili dei controlli, in particolare rispetto ai singoli disciplinari delle IG. Rammenta sul punto che gli articoli da 42 a 46 della legge n. 206 del 2023 (cosiddetta legge sul made in Italy) contengono norme volte a tutelare e proteggere le indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali, anticipando, in una qualche misura, l'intervento di cui al regolamento 2023/2411. L'articolo 42, in particolare, specifica che, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle Regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Tale ricognizione deve avvenire secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Al momento, la disposizione in parola non ha ricevuto attuazione in sede di Conferenza. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile Pag. 28per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici. Al momento, neanche questa norma ha ricevuto attuazione in sede di Conferenza. L'articolo 43 consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l'adozione di disciplinari di produzione e la presentazione alla regione di una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui all'articolo 42. L'articolo 44 prevede che, a tal fine, dette associazioni possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, la valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Sottolinea che l'articolo esplicita altresì i compiti di dette associazioni: l'elaborazione del disciplinare, l'esecuzione dei controlli interni, l'esercizio delle azioni legali a tutela dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, la promozione di iniziative di sostenibilità e il compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica. L'articolo 45 indica gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici e ne prevede l'obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento. L'articolo 46 prevede il riconoscimento alle associazioni di produttori di un contributo per le spese di consulenza sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione.
  Ritiene di interesse per la Commissione anche quanto recato all'articolo 26 che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation – EUDR). In particolare, segnala che il Governo dovrà: prevedere che, in presenza di casi di non conformità, l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività; individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini.
  Osserva, con riferimento ai profili attinenti alle autorizzazioni agli impianti, che l'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di cui al regolamento UE 2017/625.
  Evidenzia che l'articolo 29, modificato dal Senato in prima lettura, conferisce al Governo la delega ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542, che dispone su batterie e rifiuti di batterie, in base a specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in esame. In particolare, ritiene di interesse per la Commissione i profili attinenti i criteri di delega per regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti (comma 2, lettera d)) e per adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore (comma 2, lettera g)).
  Richiama, infine, le direttive di interesse della X Commissione contenute nell'AllegatoPag. 29 A, che dovranno essere oggetto di recepimento nell'ordinamento nazionale.
  In tal senso, rileva che la direttiva (UE) 2023/1791 novella e rifonde la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, già oggetto di numerose precedenti modifiche. In particolare, la direttiva in esame aumenta l'obiettivo di efficienza energetica al 2030, fissando un obiettivo vincolante di riduzione a livello dell'UE dell'11,7 per cento, rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento dell'UE del 2020. Ciò corrisponde ad una riduzione del 40,5 per cento del consumo di energia primaria e del 38 per cento del consumo di energia finale rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2007 per il 2030. Fissa quindi il consumo energetico complessivo massimo dell'UE entro il 2030 a 992,5 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) per l'energia primaria e a 763 Mtep per l'energia finale. Per raggiungere l'obiettivo dell'UE gli Stati membri dovranno fissare dei contributi nazionali indicativi, introducendo, in caso di ritardi, un meccanismo rafforzato per colmare i divari attivato dalla Commissione europea. La direttiva impone inoltre un obiettivo annuale di riduzione del consumo di energia dell'1,9 per cento per il settore pubblico nel suo insieme rispetto al 2021 ed estende l'obbligo di ristrutturazione annuale degli edifici del 3 per cento a tutti i livelli della pubblica amministrazione. Aumenta poi gli obblighi annuali di risparmio energetico degli Stati membri nell'uso finale per il periodo 2021-2030. Tali obblighi prevedono un risparmio che va dallo 0,8 per cento per il periodo 2021-2030 all'1,9 per cento per il periodo 2028-2030. La direttiva fissa poi ulteriori obblighi per gli Stati membri che dovranno: incentivare le imprese ad essere più efficienti sotto il profilo energetico, imporre ai centri dati di pubblicare informazioni sulla loro prestazione energetica, promuovere piani locali di riscaldamento e raffreddamento nei centri urbani con popolazione superiore ai 45 mila abitanti, promuovere finanziamenti innovativi e prestiti verdi per l'efficienza energetica, applicare misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso i clienti vulnerabili. La direttiva rivista pone infatti un'attenzione maggiore all'alleviamento della povertà energetica, di cui, tra l'altro, fornisce una nuova definizione. Modifica inoltre la definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente al fine di garantire una fornitura di teleriscaldamento e teleraffrescamento completamente decarbonizzata entro il 2050. Infine, modifica regolamento (UE) 2023/95 che istituisce il Fondo sociale per il clima alla luce della nuova definizione di povertà energetica.
  Osserva che la direttiva (UE) 2023/2413, cosiddetta direttiva RED III – all'articolo 1 – modifica la direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetta direttiva RED II), rendendo più ambiziosi, in linea con il Piano RepowerEU, gli obiettivi dell'Unione europea al 2030 in materia di consumo di energia da tali fonti. La direttiva si propone di raggiungere al 2030 una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 42,5 per cento del consumo finale lordo di energia (CFL), in luogo dell'originario 32 per cento Si tratta di un obiettivo complessivo vincolante (cosiddetto overall target). Quanto al settore dei trasporti, il nuovo obiettivo vincolante per ciascuno Stato membro dell'UE – in capo agli operatori economici (fornitori di combustibili) – è quello di una quota di energia rinnovabile nel CFL nei trasporti pari ad almeno il 29 per cento entro il 2030, in luogo del 14 per cento Conseguentemente, la direttiva RED III, all'articolo 2, adegua ai nuovi obiettivi da essa fissati il regolamento europeo sulla governance dell'energia e clima, regolamento (UE) 2018/1999 e, all'articolo 3, adegua la disciplina europea sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, direttiva (CE) 98/70. L'articolo 4 reca talune norme transitorie, per l'anno 2023, in ordine a talune disposizioni della direttiva testé citata, soppresse dalla stessa RED III. L'articolo 5 impone agli Stati membri di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 21 maggio 2025; il termine per il recepimento delle norme relative all'individuazione delle zone necessarie per integrare le energie Pag. 30rinnovabili nel sistema elettrico e alla semplificazione delle procedure autorizzative all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (specificamente, le norme di cui ai nuovi articoli 15-sexies, 16, 16-ter, da 16-quater a 16-septies inseriti dal medesimo provvedimento nella direttiva RED II) è posto invece al 1° luglio 2024. Le misure di recepimento della direttiva e il relativo testo devono essere comunicati alla Commissione europea. L'articolo 6 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione in capo agli operatori ai sensi della sopra indicata direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. L'articolo 7 dispone in ordine all'entrata in vigore, intervenuta il 20 novembre 2023 (il ventesimo giorno successivo al 31 ottobre 2023, giorno di pubblicazione della direttiva RED III nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea).
  Evidenzia che la direttiva (UE) 2024/825 apporta modifiche alle direttive in materia di tutela dei consumatori (direttiva (CE) 2005/29 e direttiva (UE) 2011/83), col fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, di perseguire un maggior livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente, e di compiere progressi nella transizione verde. Come affermato dal considerando n. 1 della direttiva, è essenziale che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo più sostenibili. Ciò presuppone che gli operatori economici forniscano informazioni chiare, pertinenti e affidabili. Pertanto, nella normativa dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori vengono introdotte norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli («greenwashing»), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. Inoltre, vengono introdotti degli strumenti specifici a tali fini, denominati avviso armonizzato e etichetta armonizzata.
  Segnala che la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Nello specifico la direttiva apporta una serie di modifiche e integrazioni alla precedente direttiva 2024/944/UE sul mercato al dettaglio per l'energia elettrica. Essa deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 gennaio 2025. Per quanto riguarda le disposizioni sulla libertà di scelta del fornitore (nuovo articolo 4 nella direttiva 2024/944/UE) e sul diritto alla condivisione dell'energia (nuovo articolo 15-bis nella direttiva 2024/944/UE), l'entrata in vigore da parte degli Stati Membri è prevista entro il 17 luglio 2026. La direttiva affronta due macro-problematiche: quella relativa alla connessione alla rete e quella relativa alla tutela dei consumatori dalle fluttuazioni dei prezzi. Quanto al primo versante, la direttiva si occupa dei ritardi di connessione alla rete per gli impianti di generazione e di domanda nuovi. Tali ritardi sono ascritti all'indisponibilità di capacità di rete nel luogo scelto dall'investitore, con conseguente necessità di ampliarla o potenziarla. La direttiva si prefigge anche di migliorare i diritti dei consumatori, dissociando le bollette dell'energia elettrica dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine sui mercati dell'energia e riequilibrando la ripartizione del rischio tra fornitori e consumatori. La direttiva introduce l'obbligo, anziché la facoltà, di prevedere un fornitore di ultima istanza, per garantire la continuità dell'approvvigionamento almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza devono essere nominati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria. I clienti finali trasferiti a tali fornitori devono continuare a godere di tutti i loro diritti di cliente e devono prontamente essere informati dei termini e delle condizioni che gli vengono applicate, per il periodo necessario a trovare un nuovo fornitore e per almeno sei mesi. A un fornitore Pag. 31di ultima istanza può essere imposto di fornire energia elettrica ai clienti civili e alle PMI che non ricevono offerte basate sul mercato. In tali casi, si applicano comunque condizioni di mercato (nuovo articolo 27-bis, inserito nella direttiva 944/2019/UE). Si stabilisce altresì che i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica devono inoltre essere pienamente protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica attraverso l'adozione, a livello nazionale, di misure adeguate, compreso il divieto di interruzione della fornitura o altre azioni equivalenti. Si inoltre inserisce una specifica disciplina volta a tutelare – durante una crisi dei prezzi dell'energia – la fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle micro, piccole e medie imprese. La direttiva contiene poi disposizioni sulla condivisione dell'energia, che integrano quanto già previsto relativamente all'autoconsumo dalla direttiva sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, cosiddetta RED II (articolo 21 e seguenti della direttiva 2018/2001/UE e successive modificazioni e integrazioni) e, in particolare, dall'articolo 15 della direttiva 2019/944/UE, relativo ai cosiddetti clienti attivi e autoconsumo collettivo.
  Sottolinea infine che la direttiva (UE) 2024/1788 costituisce la rifusione della direttiva 2009/73/CE, che definiva norme comuni per il mercato interno del gas, e fa parte del pacchetto Pronti per il 55 per cento che mira a ridurre le emissioni di carbonio del 55 per cento entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Reca inoltre alcune modifiche alla direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica. La direttiva (UE) 2024/1788 istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e energia. Stabilisce norme comuni per la trasmissione, distribuzione, fornitura e stoccaggio dei gas rinnovabili e naturali, nonché dell'idrogeno. Definisce norme relative all'organizzazione e al funzionamento di tali settori, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni. Stabilisce norme per la creazione di un mercato del gas integrato, competitivo e trasparente e per la progressiva realizzazione di un sistema dell'idrogeno interconnesso a livello dell'Unione che contribuisca alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nei settori difficili da decarbonizzare e che sia dedicato anche per gli scambi con paesi extra-UE. Delinea poi i piani per separare la fornitura e la generazione di gas e idrogeno dalla gestione delle reti di trasporto, mantenendo così i regimi di disaggregazione orizzontale e verticale. Prevede inoltre la graduale eliminazione dei contratti a lungo termine per il gas fossile entro il 2049. Specifica che le misure contenute nella direttiva sono infine volte al rafforzamento dei diritti e delle tutele dei consumatori nel mercato del gas, alla protezione dei consumatori vulnerabili e delle persone interessate dalla povertà energetica anche durante la transizione energetica.

  Emma PAVANELLI (M5S), stigmatizza i gravi ritardi relativi al recepimento di due direttive fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi sul clima e l'energia stabiliti nell'ambito delle direttive stesse. Sul punto, fa presente che si tratta di provvedimenti di estremo rilievo, finalizzati a ridurre in modo strutturale i costi dell'energia e utili a contribuire a rafforzare la competitività delle imprese e la sicurezza del Paese, riducendo l'approvvigionamento energetico dall'estero, in particolare dei combustibili fossili, in un contesto, rimarca, peraltro contrassegnato da ventiquattro mesi di continua riduzione della produzione manifatturiera. Nello specifico, richiama la cosiddetta direttiva RED III (direttiva (UE) 2023/2413) sulla semplificazione dei procedimenti autorizzatori all'installazione e al potenziamento di impianti FER, in merito alla quale la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento delle nuove disposizioni, alla luce della scadenza del termine di recepimento fissato al 1° luglio 2024. Sottolinea, inoltre, che il recepimento di tale direttiva è stato inserito all'interno Pag. 32del provvedimento in esame sotto forma di Allegato, con il rischio di comprimere la dialettica politica, rendendo praticamente impossibile intervenire sul testo per apportare miglioramenti e indicazioni per la sua attuazione e conferendo, di fatto, una delega in bianco al Governo.
  Evidenzia poi che la medesima modalità è stata impiegata anche per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e altre direttive rivolte alla transizione energetica.
  Infine, considerati i lunghi tempi per l'attuazione delle menzionate direttive europee, ritiene che sarebbe necessario, al fine di evitare ulteriori ritardi, inserire nel provvedimento in esame anche il recepimento della direttiva EPBD (energy performance of buildings directive), che contribuirà notevolmente alla riqualificazione degli edifici e al rilancio economico del Paese.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 20 marzo 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.