Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 marzo 2025
470.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 15

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2025.

  Nazario PAGANO, presidente, dà lettura delle sostituzioni pervenute.
  Essendo stata avanzata richiesta da parte del Movimento 5 Stelle, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Ricorda che nella seduta del 20 marzo scorso la Commissione ha interrotto i suoi lavori con la votazione degli identici emendamenti Gianassi 1.33 e 1.59 dei relatori.
  Avverte, quindi, che le Commissioni riprenderanno l'esame delle proposte emendative dall'emendamento Zaratti 1.36 sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato l'invito al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario.

  Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 1.36 che eleva da sei mesi ad un anno il periodo minimo di sospensione dalla gestione di risorse pubbliche disposta, nei casi più gravi, dalla Corte dei conti nella sentenza di condanna nei confronti del dirigente o del funzionario condannato.
  Pur ritenendo condivisibile l'introduzione di un tetto al risarcimento e la parametrazione del limite massimo di risarcibilità, sottolinea come le disposizioni previste dal provvedimento in discussione non siano in grado di produrre una adeguata funzione deterrente.
  Invita, inoltre, i colleghi della maggioranza ad essere prudenti evitando di introdurre nell'ordinamento norme che violano i princìpi costituzionali sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del Pag. 162024 che vieta la irresponsabilità amministrativa nelle ipotesi di colpa grave.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 1.36 e 1.37 e Giuliano 1.38.

  Carla GIULIANO (M5S) ritiene particolarmente rilevante il subemendamento Penza 0.1.60.1 che tenta di porre rimedio a quanto disposto dall'emendamento 1.60 dei relatori che peraltro si muove in senso contrario rispetto al contenuto originario del disegno di legge in esame.
  Rileva come già con gli interventi emendativi dei relatori e con l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.23 siano state di fatto fortemente limitate le possibilità di imputare la responsabilità erariale e sia stato introdotto un vero e proprio «salvacondotto» per i politici.
  Sottolinea, quindi, che le disposizioni contenute nell'emendamento 1.60 dei relatori, che prevede che il pagamento spontaneo degli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna sia sufficiente per determinare la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima, siano in contrasto con quanto disposto dal nuovo comma 1-decies dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, introdotto dal disegno di legge in discussione.
  Precisa, quindi, che la proposta emendativa in discussione è volta a prevedere che nei casi di cui al citato comma 1-decies non sia possibile far cessare gli effetti della condanna a seguito di pagamento integrale della somma indicata nella sentenza di condanna.
  A suo avviso, l'emendamento 1.60 dei relatori dimostra che la maggioranza e il Governo, sebbene dichiarino che la finalità del provvedimento in discussione sia quella di aiutare la pubblica amministrazione a gestire le proprie risorse, mirano soltanto ad allargare le maglie di impunità a favore di politici e funzionari infedeli.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Penza 0.1.60.1.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento Auriemma 0.1.60.2 volto a prevedere che il pagamento integrale della somma indicata nella sentenza di condanna non annulla la comminazione delle sanzioni accessorie né ogni altro effetto della condanna medesima.
  Ricordando come i dipendenti privati siano chiamati a rispondere anche per condotte meno gravi, ritiene che la previsione di una sorta di impunità per i dirigenti e i funzionari pubblici o per i politici sia illogica ed ingiustificabile, a meno che l'intento del provvedimento non sia quello di far gravare il peso dei danni commessi da tali soggetti sui cittadini.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Auriemma 0.1.60.2.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.60.3, sottolineando come esso tragga ispirazione da quanto avviene nel settore civile, dove, in caso di conciliazione, l'unica questione che rimane in piedi è quella riferita alle spese di giustizia.
  La proposta in discussione quindi prevede, in caso di avvenuto adempimento integrale del pagamento delle somme disposte dalla sentenza di condanna, l'incentivo dell'esenzione delle spese di giustizia.
  L'approvazione del subemendamento in discussione favorirebbe il mantenimento di una coerenza del sistema che agevolerebbe proprio i dirigenti e i funzionari pubblici che il provvedimento dichiara di voler tutelare.
  Al contrario, il disegno di legge in esame, premiando la scelleratezza invece che il merito nella gestione delle risorse pubbliche, crea delle zone di irresponsabilità che determineranno un enorme aggravio per i bilanci pubblici.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.60.3.

  Carla GIULIANO (M5S) ribadisce come l'emendamento 1.60 dei relatori si ponga in contraddizione con quelle disposizioni del disegno di legge in discussione che, almeno apparentemente, erano volte a creare una sorta di bilanciamento rispetto all'eliminazionePag. 17 netta della responsabilità per danno erariale.
  Sarebbe stato, quindi, necessario perlomeno mantenere la possibilità di attivare un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario o del dirigente condannato e quella di sospenderlo dalle funzioni di gestione dalle risorse pubbliche.
  A suo avviso, il provvedimento in discussione, che scarica la responsabilità del danno esclusivamente sulle amministrazioni, porterà le stesse verso il default.
  Sottolinea inoltre come, nel caso il cui un funzionario determini un danno oltre che alla sua amministrazione anche ad altre amministrazioni, queste ultime non avranno più a disposizione alcun rimedio per salvaguardare la loro integrità e dovranno anche subire la beffa di vedere che tale funzionario, sebbene condannato, non verrà neanche sospeso dalla gestione delle risorse pubbliche.

  Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che l'emendamento 1.60 dei relatori possa determinare un effetto criminogeno. Osserva infatti che l'esclusione di sanzioni accessorie potrebbe incentivare alcuni funzionari o dirigenti pubblici a porre in essere condotte illegali suscettibili di produrre danno alle casse dello Stato. Questi ultimi, infatti, considerato che una eventuale condanna non avrebbe alcuna conseguenza ulteriore oltre a quella di dover pagare integralmente quanto dovuto, potrebbero optare con leggerezza verso una condotta superficiale.
  Rileva, inoltre, come la disposizione che l'emendamento in discussione intende introdurre non determinerà neanche un effetto deflattivo del contenzioso.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 1.60 dei relatori (vedi allegato).

  Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.39 volto a rendere l'assicurazione litisconsorte necessario nei procedimenti per danni patrimoniali, rileva un'anomalia occorsa durante i lavori delle Commissioni. Si domanda, infatti, perché sia stato precedentemente approvato un emendamento volto a eliminare la previsione di una polizza assicurativa obbligatoria a copertura dei danni cagionati per colpa grave dal dirigente incaricato di gestire risorse pubbliche. Si chiede, in particolare, quale sia la volontà di questa maggioranza: se sia quella di prevedere la copertura assicurativa obbligatoria – come testimonierebbe la proposta emendativa in discussione – ovvero quella di eliminarla dal testo del provvedimento, in linea con l'emendamento approvato nel corso delle precedenti sedute. Sostiene che l'anomalia sia confermata anche dall'aver precedentemente respinto l'emendamento a sua prima firma 1.34, che era volto ad estendere l'obbligo di copertura assicurativa, oltre che nei confronti dei dirigenti, anche nei confronti dei funzionari che gestiscono risorse pubbliche.
  Ritiene inoltre che l'emendamento in discussione non sia corretto neanche dal punto di vista giuridico e sistematico in quanto, in casi analoghi, l'assicurazione non è mai litisconsorte necessario, ma diviene parte del processo solo a seguito di chiamata in causa in garanzia ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile.
  Ritiene, pertanto, il testo del provvedimento nel suo complesso totalmente disorganico e giudica irrispettosa la reticenza serbata dai relatori nello spiegare le ragioni delle proposte emendative su cui esprimono parere favorevole, in particolar modo per quanto concerne questioni squisitamente tecniche, come quelle di cui al presente emendamento.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Montaruli 1.39 (vedi allegato).

  Carla GIULIANO (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.1.61.1, avverte preliminarmente della delicatezza e della pericolosità sottese all'emendamento 1.61 dei relatori, volto a specificare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale inizia a decorrere «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del Pag. 18danno» a meno che vi sia stato occultamento doloso del danno «realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione».
  Sostiene, infatti, che tale ultima proposta emendativa rischia di scardinare in radice i princìpi fondamentali in tema di prescrizione, in quanto in contrasto con il pacifico assunto per cui i termini prescrizionali iniziano a decorrere dalla conoscenza o dalla conoscibilità dell'evento dannoso.
  Sottolinea inoltre, in proposito, come una simile previsione porterebbe con tutta probabilità all'impunità risarcitoria qualora il danno dovesse emergere solo al termine di indagini penali coperte da segreto istruttorio.
  Evidenzia poi come l'emendamento in parola mal si concilia con alcune altre disposizioni attualmente contenute nella legge n. 20 del 1994 – ad esempio in tema di responsabilità erariale dei soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia del fatto dannoso – che sarebbero presumibilmente travolte dalla sua approvazione. Avverte inoltre che la modifica in tema di prescrizione non potrà che incidere anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del provvedimento e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
  Infine, sulla scorta delle preoccupazioni manifestate al riguardo dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva, si dichiara incredula e preoccupata dagli effetti derivanti dall'eventuale approvazione dell'emendamento dei relatori che renderebbe di fatto impossibile sanzionare i casi in cui il danno sia stato cagionato da una condotta omissiva.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.61.1.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.61.2, volto a far decorrere la prescrizione dal momento in cui la Corte dei conti o l'amministrazione danneggiata siano venute a conoscenza del danno.
  Rammaricandosi della chiusura e del silenzio dimostrati sul punto dalla maggioranza e dal Governo, osserva criticamente come i veri obiettivi del provvedimento siano quelli di sopprimere la responsabilità per danno erariale, di stravolgere princìpi cardine dell'ordinamento, di creare aree di impunità per dirigenti e funzionari pubblici e di imbrigliare la Corte dei conti allo scopo di assoggettarla al controllo del Governo.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.61.2.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.61.3 specificando come esso tenti di ampliare le fattispecie rispetto alle quali la prescrizione comincia a decorrere dalla scoperta del fatto dannoso invece che dalla data in cui esso si è verificato. In particolare, ritiene decisamente insoddisfacente limitare la casistica dell'occultamento doloso del danno alla condotta meramente attiva o alla violazione di obblighi di comunicazione. Allo scopo, il subemendamento propone di inserire tra i casi nei quali la prescrizione inizia a decorrere dalla scoperta del fatto l'occultamento doloso realizzato in violazione di un obbligo di attivarsi e in violazione di obblighi di comunicazione, segnalazione o controllo.
  Rivolge, quindi, un appello al Vice Ministro Francesco Paolo Sisto al quale riconosce di aver sempre dimostrato al riguardo – sebbene da una diversa posizione politica – una particolare sensibilità e attenzione e lo invita ad evitare di introdurre norme che rischiano di minare la tenuta stessa del nostro sistema giuridico.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.61.3.

  Devis DORI (AVS), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.1.61.4, ritiene necessario inserire nell'emendamento dei relatori la parola «conoscibile».
  Infatti, evidenzia come nel nostro ordinamento la conoscenza legale di un atto o di un fatto si possa considerare raggiunta anche solo tramite il compimento delle formalità imposte. Osserva poi come talvoltaPag. 19 l'ordinamento richiede che un atto sia portato a conoscenza del destinatario solo impiegando una specifica modalità, restando irrilevante il ricorso ad altri mezzi di notificazione così come la conoscenza effettiva dell'atto o del fatto.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Dori 0.1.61.4.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.61.5, chiarendo che esso sia stato suggerito da numerosi soggetti auditi che hanno ravvisato nel testo del provvedimento un potenziale contrasto con il princìpio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
  Evidenzia come, in presenza di indagini complesse, che vertano su grandi appalti e che potrebbero vedere il coinvolgimento di vari attori in causa, non sia difficile prevedere un lungo processo di accertamento della responsabilità. Conseguentemente, l'emendamento proposto dai relatori in tema di termini prescrizionali rischia seriamente di compromettere l'individuazione dei responsabili del danno erariale e, per l'effetto, la finalità risarcitoria sottesa all'impianto della legge n. 20 del 1994.
  Ricordando, infine, che l'occultamento doloso del danno costituisce finanche, ai sensi del codice civile, una causa di sospensione della prescrizione in senso civilistico e riportando gli orientamenti della giurisprudenza in materia di occultamento dannoso, invita la maggioranza a non procedere all'approvazione dell'emendamento 1.61 dei relatori, in quanto in contrasto con principi di ordine costituzionale, civile nonché penale.

  Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.61.5.

  Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.61.6, ribadisce di non comprendere per quale ragione la condotta omissiva, che assume rilevanza in ambito civile e penale nelle ipotesi di truffa, non debba assumere rilevanza anche ai fini della responsabilità contabile. Nell'osservare come i funzionari e i dirigenti pubblici dovrebbero essere adeguatamente formati all'esercizio delle rispettive funzioni, fa presente che la proposta di legge in esame, anziché garantire tale formazione ed esigere una corretta gestione delle risorse pubbliche, finisce per favorire i funzionari e i dirigenti complici, a vario titolo, di una mala gestione delle stesse.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Giuliano 0.1.61.6, 0.1.61.7 e 0.1.61.8.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che il subemendamento Dori 0.1.61.9 non sarà posto in votazione in quanto il suo contenuto è recepito nella riformulazione dell'emendamento 1.61 dei Relatori.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento Auriemma 0.1.61.10, di cui è cofirmataria, che attribuisce rilievo alla condotta omissiva, in tutte le sue le sue possibili configurazioni, nell'occultamento doloso del fatto dannoso. Riconoscendo come anche i relatori si siano resi conto di tale criticità che li ha indotti alla riformulazione del testo – comunque in modo insufficiente –, ritiene necessaria la previsione recata dal subemendamento in questione, anche per garantire omogeneità tra i vari settori dell'ordinamento giuridico.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Auriemma 0.1.61.10, approvano l'emendamento 1.61 dei Relatori (nuova formulazione) (vedi allegato), e quindi respingono l'emendamento Alifano 1.40.

  Devis DORI (AVS) interviene sull'emendamento Zaratti 1.41, di cui è cofirmatario, che estende alla fase dell'esecuzione contrattuale il controllo preventivo di legittimità su tutti i contratti di importo superiore alle soglie europee. Considera tale estensione necessaria, da un lato, per esigenze di uniformità e, dall'altro, perché deve tenersi conto del notevole impatto che l'esercizio del controllo preventivo ha sull'organizzazionePag. 20 e sui carichi di lavoro della Corte dei conti.
  Per altro verso, ritiene che debbano essere presi in considerazione, oltre al criterio delle soglie, anche ulteriori parametri ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, che valorizzino altri profili di rischio. In questo senso, fa riferimento alle procedure straordinarie, a quelle derogatorie e a quelle in cui si sono verificate anomalie, in cui emerge l'opportunità di un controllo esteso, oltre che alla fase della gara, anche a quella dell'esecuzione del contratto.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.41.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.42, volto alla correzione di una previsione in apparenza positiva, ma in sostanza negativa.
  In primo luogo, infatti, ritiene che l'ampliamento a dismisura del controllo preventivo di legittimità, senza un correlato incremento del personale della Corte dei conti, finisca per ingolfare quest'ultima e pregiudicarne la funzionalità. In secondo luogo, contesta l'effetto tombale sulla responsabilità di funzionari e dirigenti pubblici in conseguenza della mera sottoposizione al controllo preventivo. In terzo luogo, evidenziando come il controllo preventivo si fermi ad uno stadio precedente a quello dell'esecuzione contrattuale, è preclusa ogni valutazione sulla legittimità delle condotte successive.
  Pertanto, alla luce del mancato – necessario – adeguamento della pianta organica della Corte dei conti, ritiene inadeguato l'ampliamento del novero degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Giuliano 1.42, di cui è cofirmataria, evidenzia come il problema di fondo sia rappresentato – più che dalla necessità di un'estensione dei controlli della Corte dei conti – dalla mancata previsione di un incremento del relativo organico, a fronte nelle nuove competenze attribuitele.
  In questa prospettiva, reputa tale scelta pericolosa e scellerata, anche in relazione al contenuto dell'emendamento 1.64 dei Relatori, che comporta una sanatoria di ogni eventuale responsabilità contabile nel caso in cui decorrano infruttuosamente i termini previsti per l'esercizio del controllo preventivo.
  Sostiene quindi come tali previsioni, dietro l'apparente pregio di un'estensione del controllo preventivo, finiranno per far collassare il sistema dei controlli della Corte dei conti e far sanare, in modo inaccettabile, un numero ancor maggiore di contratti conclusi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  Stefania ASCARI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Giuliano 1.42 al fine di favorire un supplemento di riflessione.
  Rileva come le disposizioni sulle quali interviene la proposta emendativa in discussione rischino di produrre effetti criminogeni, in quanto prevedono un controllo preventivo di natura meramente formale che non investe il complesso del comportamento della pubblica amministrazione. Sottolinea, infatti, come per effetto di tali disposizioni il sindacato della Corte dei conti si limiterebbe alla verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti e non avrebbe ad oggetto la condotta sottostante e rileva come tale limitazione renderebbe il controllo inefficace, a vantaggio dei sistemi criminali e mafiosi.
  Osserva come in tal modo venga sfregiata la tutela dell'interesse pubblico, in quanto si sottrae al controllo, limitato alla legittimità formale, la gestione della spesa pubblica e vengono incoraggiati comportamenti elusivi.

  Nazario PAGANO, presidente, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Giuliano 1.42.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliano 1.42.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), illustrando contestualmente gli emendamenti 1.45 e Pag. 211.43 a sua prima firma, rileva come le proposte emendative delle opposizioni siano volte a correggere le storture contenute nel provvedimento in esame.
  Osserva, inoltre, come il quadro sia ulteriormente complicato dalle proposte emendative dei relatori, una delle quali prevede il conferimento di una delega al Governo per il riordino complessivo della Corte dei conti.
  Evidenzia, altresì, l'esistenza di un problema di metodo, in quanto la maggioranza si limita a confrontarsi al suo interno e non prende in considerazione le proposte delle opposizioni – le quali peraltro non hanno certo assunto un atteggiamento ostruzionistico – al fine di migliorare un provvedimento che incide sull'architettura istituzionale del Paese.
  Rileva come le modifiche introdotte dall'articolo 1 alla legge n. 20 del 1994 siano volte, secondo la definizione degli stessi proponenti, a determinare un effetto tombale sulle criticità dell'atto sottoposto al controllo e come in tal modo lo scudo erariale previsto in relazione al PNRR sia sostituito da limiti quantitativi, senza neppure la giustificazione dell'esistenza di una situazione emergenziale.
  Sottolinea come in tal modo si realizzi una diminuzione eccessiva della responsabilità erariale e come, a fronte di ciò, gli emendamenti 1.45 e 1.43 siano volti a sopprimere talune previsioni contenute al comma 1, lettera b), numero 2) dell'articolo 1.
  Auspica un mutamento di atteggiamento da parte della maggioranza nel prosieguo dei lavori, in quanto il provvedimento in esame incide su un'istituzione che ha una lunga tradizione di autonomia, difesa anche in fasi oscure.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gianassi 1.45 e 1.43.

  Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.44, di cui è cofirmatario, rileva come anch'esso intervenga sulle disposizioni volte ad ampliare i controlli preventivi di legittimità.
  Osserva, al riguardo, come numerose previsioni contenute nel provvedimento in esame, fra cui quelle relative alla riduzione dei termini, siano suscettibili di determinare un notevole aggravio degli oneri in capo alla Corte dei conti e ritiene doveroso evidenziare i rischi ai quali si sta andando incontro.
  Osserva, in primo luogo, come occorra evitare il rischio di andare incontro a una fase di cogestione che snaturerebbe la funzione di controllo, e come occorra a tal fine evitare un'eccessiva espansione dei controlli preventivi.
  Sottolinea, inoltre, il rischio di vanificare gli effetti positivi della riforma di cui alla legge n. 20 del 1994, con la quale, al fine di rendere efficace la funzione di controllo, è stato circoscritto il novero degli atti sottoposti al controllo.
  Rileva, quindi, come a fronte dell'ampliamento della funzione di controllo non sia stato previsto alcun rafforzamento dell'organico della Corte dei conti e come conseguentemente si determinerà di fatto una drastica riduzione dei controlli.
  Ritiene che la maggioranza si stia assumendo una grave responsabilità, anche con riferimento al rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.44.

  Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.47, identico all'emendamento Gianassi 1.46 e all'emendamento 1.62 dei relatori, rileva come tale proposta emendativa sia ispirata a una logica di riduzione del danno.
  Osserva come l'estensione scriteriata del controllo preventivo di legittimità alle regioni, alle province autonome e agli enti locali determinerà l'impossibilità per la Corte dei conti, anche a causa della carenza di organico, di fare fronte alle proprie funzioni, determinando l'assenza di fatto del controllo preventivo e la sanatoria generalizzata anche per i profili non presi in considerazione dal controllo stesso.
  Rileva come l'estensione del controllo preventivo possa essere in astratto considerataPag. 22 positivamente ma come, non essendo stato previsto alcun rafforzamento dell'organico, le norme in esame abbiano in realtà l'intento di esimere da responsabilità amministratori e funzionari, a detrimento delle altre funzioni della Corte in materia di finanza pubblica, e siano ispirate dall'intenzione di ottenere l'impunità.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) rileva come le motivazioni dell'emendamento 1.62 dei relatori siano del tutto opposte e ben più nobili rispetto a quelle evidenziate dall'onorevole Giuliano.

  Valentina D'ORSO (M5S) chiede che vengano esplicitate le motivazioni alle quali ha fatto riferimento il relatore Pittalis.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gianassi 1.46, Giuliano 1.47 e 1.62 dei relatori (vedi allegato).

  Nazario PAGANO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.