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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 marzo 2025
470.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 25 marzo 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.

  La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
C. 2171 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo scorso.

  Antonino MINARDO, presidente, avverte che la Commissione, nell'odierna seduta, prosegue l'esame in sede referente del disegno di legge C. 2171 Governo, approvato Pag. 50dal Senato, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
  Avverte altresì che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda come nella seduta dell'11 marzo scorso il relatore, On. Padovani, abbia illustrato i contenuti del provvedimento.
  Fa presente inoltre come, secondo quanto convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, si sia convenuto di organizzare i lavori della Commissione in base al seguente calendario: oggi, conclusione dell'esame preliminare e fissazione del termine per la presentazione di eventuali proposte emendative; domani, 26 marzo, esame degli eventuali emendamenti e richiesta dei pareri alle commissioni in sede consultiva, entro la prossima settimana, conferimento del mandato al relatore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 18 della giornata odierna.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.

  La seduta comincia alle 11.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
C. 1915 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore, fa presente come la IV Commissione Difesa sia chiamata a rendere il parere alla III Commissione affari esteri sul disegno di legge C. 1915 recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
  Evidenzia come l'intesa sia finalizzata all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi – in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale – ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.
  Quanto al contenuto del Protocollo, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione difesa, segnala gli articoli 2, 6, 8 e 9, rinviando per i dettagli al dossier predisposto dagli Uffici.
  Sottolinea, in particolare, come l'articolo 2 illustri le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i due Paesi. La collaborazione – che potrà avvenire attraverso incontri e visite di rappresentanti delle Istituzioni della difesa e di delegazioni civili e militari, scambio di informazioni ed esperienze, partecipazione a corsi di formazione e seminari o altre modalità concordate fra le Parti – riguarda ogni settore di interesse comune per le Parti, fra cui la politica di sicurezza e di difesa, ricerca e sviluppo, la formazione militare e la cooperazione industriale per la difesa, compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese.Pag. 51
  Osserva come relativamente all'articolo 6, esso regoli la cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita – nonché qualsiasi altra attività decisa congiuntamente – relativi a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata. Le Parti si impegnano altresì a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito. Tale cooperazione avverrà, inter alia, tramite ricerca scientifica, scambio di esperienze e servizi tecnici, sostegno alle industrie della difesa e agli enti governativi al fine di cooperare nel campo della produzione di beni militari.
  Evidenzia come l'articolo 8 regoli il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza, specificando che il loro utilizzo, possibile esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo, dovrà avvenire in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti e che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti.
  Infine, fa presente come l'articolo 9 conferisca ai Ministeri della difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari, di natura generale o specifica, che entreranno in vigore al momento della firma.
  Con riferimento, invece, al disegno di legge di ratifica ed esecuzione, segnala come esso si componga di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, salvi gli oneri previsti all'articolo 3 dell'Accordo per spese di missione, cui si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Antonino MINARDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Antonino MINARDO, presidente, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore, fa presente come il disegno di legge C. 2126 si componga di 30 articoli, suddivisi in sei Capi, recanti un corpus di norme finalizzato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale.
  Evidenzia come il Capo IV (articoli da 11 a 18), in particolare, rechi misure a tutela del territorio.
  Per quanto concerne la competenza della Commissione difesa, illustra l'articolo 17, comma 3.
  In particolare, segnala come l'articolo 17, che si compone di 3 commi, rechi una definizione dei rifugi di montagna, precisando come lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscano, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi.
  Evidenzia come al comma 3, segnatamente, si preveda che i rifugi di montagna di proprietà pubblica possano essere concessiPag. 52 in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

  Antonino MINARDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Andrea DE MARIA (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, fa presente come tale contrarietà sia conseguente al giudizio negativo espresso con riferimento al provvedimento nel suo insieme e non alla proposta di parere formulata dal relatore.

  Arnaldo LOMUTI (M5S) preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

  Antonino MINARDO, presidente, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonino MINARDO, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per le parti di competenza, del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» (C. 2280 approvato dal Senato).
  Ricorda come, sul disegno di legge di delegazione europea, le Commissioni di settore siano chiamate a deliberare una relazione che sarà trasmessa alla XIV Commissione. Ciascuna Commissione può nominare un relatore perché partecipi alle sedute della XIV Commissione. È altresì possibile presentare relazioni di minoranza ed un proponente per ciascuna di esse può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni in sede consultiva.
  A tale proposito, fa presente come nell'ambito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tutti i gruppi abbiano rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative.
  Ricorda, in ogni caso, come i deputati abbiano la facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro il termine delle ore 12 di giovedì 27 marzo prossimo.
  Avverte inoltre come, su richiesta della XIV Commissione, l'esame del provvedimento nelle Commissioni di settore, dovrà concludersi entro giovedì 27 marzo.
  Invita quindi il relatore, onorevole Bagnasco, ad illustrare i contenuti del provvedimento in esame.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore, fa presente come il disegno di legge di delegazione europea 2024 (C. 2280 Governo), dopo le modifiche al Senato, consti di 29 articoli suddivisi in 3 Capi e di un Allegato A che elenca 21 direttive da recepire senza necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
  Evidenzia come talune disposizioni coinvolgano le competenze della Commissione Difesa, in modo indiretto e marginale.
  Rinviando per i dettagli al dossier predisposto dagli Uffici, sottolinea, dunque, come l'articolo 5 stabilisca criteri per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, Pag. 53che disciplina reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive UE (es. congelamento beni, embarghi, misure finanziarie). Per quanto di competenza della Commissione, segnala come nel considerando n. 2 della predetta direttiva, misure restrittive quali il congelamento dei beni, i divieti di ingresso e transito, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi, costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) previsti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea.
  Con riferimento all'articolo 14 del provvedimento, segnala come esso deleghi il Governo a recepire la direttiva (UE) 2024/1640 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per riciclaggio e terrorismo, adeguando il quadro normativo nazionale ai regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620. Segnala, quale profilo di competenza, che il comma 2, prevede, tra i princìpi e criteri direttivi, che il Governo riordini e aggiorni le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
  Osserva come l'articolo 26 preveda l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) sulla riduzione della deforestazione globale, designando il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento stesso. In questo contesto, come profilo d'interesse della Commissione, si rinviene la possibilità del MASAF di avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nello svolgimento dei suoi compiti.
  Da ultimo, fa riferimento alle deleghe conferite al Governo per il recepimento di due direttive, contenute nell'elenco di cui all'Allegato A e, in particolare, la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), che aggiorna la normativa sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, e la direttiva (UE) 2024/1260, che definisce norme minime per il reperimento, la confisca e la gestione di beni nei procedimenti penali.
  Per ciò che concerne la prima direttiva, sottolinea come un profilo di competenza possa rinvenirsi nella possibilità dello Stato di escludere una determinata zona dall'installazione delle apparecchiature per interessi della difesa nazionale o per motivi di sicurezza.
  Con riferimento alla seconda direttiva, evidenzia come un profilo di competenza possa riscontrarsi, invece, nella circostanza che la direttiva stessa, all'articolo 2, nel definire il suo ampio ambito di applicazione, precisa di essere applicabile – tra i molti menzionati – anche ai reati contemplati dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (lettera k).

  Antonino MINARDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di relazione.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 3).

  Antonino MINARDO, presidente, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata del relatore.
  Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Bagnasco quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 12.05.