COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.40.
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
Emendamenti C. 1806, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.
Edoardo ZIELLO (LEGA) fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, recante «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne». Segnala come questi non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.
Pag. 28Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, il disegno di legge C. 2126, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», approvato dal Senato in data 31 ottobre 2024.
Segnalando come nel corso dell'esame in sede referente presso la V Commissione il provvedimento abbia subito alcune modifiche – e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti – rileva che esso si compone, all'esito di tale esame, di 33 articoli ed è suddiviso in 6 Capi, recanti rispettivamente: norme generali (Capo I, articoli 1 e 2); programmazione strategica, risorse e monitoraggio (Capo II, articolo da 3 a 5); servizi pubblici (Capo III, articoli da 6 a 10); tutela del territorio (Capo IV, articoli da 11 a 18); sviluppo economico (Capo V, articoli da 19 a 26); disposizioni finali (Capo VI, articoli da 27 a 30).
L'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, ossia il riconoscimento e la promozione dello sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Il comma 1, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure a favore delle zone montane e della loro crescita economica e sociale. Il comma 2 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, mirando ad una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione. Ai sensi del comma 3, spetta allo Stato, alle regioni e agli enti locali il compito di promuovere – presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali – il riconoscimento delle specificità delle zone montane e dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni. Ai sensi del comma 4, all'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.
L'articolo 2 reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. Il comma 1 dispone le procedure per l'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 fa riferimento alle modalità di definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dal provvedimento. Il comma 3 precisa che le citate classificazioni non si applicano nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani. Il comma 4 delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta dalla presente legge. Ferme restando le misure agevolative previste dal disegno di legge, si delega il Governo a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni in favore dei comuni montani. Il comma 5 disciplina il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo. Il comma 6 reca una clausola di invarianza finanziaria rispetto all'attuazione del comma 4 Pag. 29ed integra, per i profili finanziari, la disciplina prevista dal comma 5.
L'articolo 3 – con cui si apre il Capo II, recante disposizioni in materia di programmazione strategica, risorse e monitoraggio – al comma 1, definisce la Strategia per la montagna italiana (SMI), quale strumento per individuare le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane, al fine di attuare le specifiche politiche di sviluppo. Il comma 2 dispone che la Strategia è stabilita per un orizzonte temporale triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
L'articolo 4 dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) – di cui all'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio 2022 – a decorrere dall'anno 2025, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale. I commi 2 e 3 definiscono la procedura per la definizione delle risorse del Fondo. Si prevede che un primo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, indicherà l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali e a quelli di competenza statale. Il comma 6 precisa che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento (anche rispetto a trasferimenti di fondi europei).
L'articolo 5, comma 1, attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dalla Strategia per la montagna italiana e dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Il comma 2 prevede la presentazione alle Camere di una relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della Strategia per la montagna italiana, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
L'articolo 6 – con cui si apre il Capo III, recante disposizioni sui servizi pubblici – al comma 1 introduce due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento. Il comma 1 introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture, ossia la previsione che l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario. Il comma 2 concede – a decorrere dal 2025 – un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di alcune categorie di operatori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale nelle zone interessate dal provvedimento. Il comma 3 estende il credito d'imposta ad ulteriori categorie di soggetti. Il comma 4 riconosce ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500. Il comma 5 stabilisce che l'erogazione delle risorse ai fini della corresponsione dello speciale emolumento al personale medico e sanitario di cui ai commi precedenti presenta natura accessoria e legata al riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro effettivamente svolto e dipenderà dall'effettivo numero dei comuni che rientreranno nell'elenco indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comunque entro i limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali. I commi 6 e 7 contengono indicazioni sull'utilizzazione del credito di imposta e prevedono la disciplina sulle modalità di concessione del credito d'imposta, di cui ai commi 2, 3 e 4, anche al fine di stabilire le disposizioni sui controlli ed il recupero del beneficio indebitamente fruito. Il comma Pag. 308 reca la clausola di copertura del comma 5, incrementando il finanziamento del Sistema sanitario nazionale per un importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
L'articolo 7, comma 1, introduce la definizione di «scuole di montagna». Il comma 2 dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe al fine di assicurare, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici. Il comma 3 modifica l'attuale limitazione territoriale sulla possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe. Il comma 4 reca disposizioni relative alle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS). Inoltre, i commi da 5 a 9 riconoscono un credito d'imposta a favore di coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il comma 6 estende il credito d'imposta ad ulteriori categorie di soggetti. Il comma 7 determina criteri diversi per il calcolo del credito d'imposta in esame, aumentandone i parametri di calcolo, a favore dei comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche. Il comma 8 stabilisce le caratteristiche del credito di imposta, prevedendo che sia utilizzabile esclusivamente in dichiarazione dei redditi. Il comma 9 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il compito di definire i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto e le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 7-bis, al comma 1, reca disposizioni per la promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani, al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età. Il comma 2 dispone in merito al finanziamento di progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani, attraverso risorse ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.
L'articolo 8 consente al Ministero della giustizia di provvedere anche attraverso procedure di mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane. In particolare, al comma 1, prevede che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo di tali aree. Il comma 2 prevede una clausola di invarianza degli oneri derivanti da quanto sopra. Ai sensi del comma 3, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle suddette istituzioni universitarie e AFAM, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Il comma 4, poi, prevede che tali università possano attivare forme di insegnamento alternative. Il comma 5 prevedePag. 31 che le suddette università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati. Il comma 6 prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio.
L'articolo 10 reca disposizioni in merito ai servizi di comunicazione, anche al fine di potenziare i servizi amministrativi resi dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, compresa la telemedicina da remoto.
L'articolo 11 – con cui si apre il Capo IV, recante disposizioni in materia di tutela del territorio – interviene in materia di adozione di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
L'articolo 12, dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani, reca disposizioni attuative degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione.
L'articolo 12-bis, al fine di preservare la biodiversità e di monitorare costantemente lo stato dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani, prevede la possibilità di avviare – nell'ambito della SMI – progetti per la promozione di studi, ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volte alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
L'articolo 13 prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da parte delle regioni, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane.
L'articolo 14 modifica il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi, all'articolo 3, la definizione di «cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva» e, mediante il nuovo articolo 10-bis, la relativa disciplina.
L'articolo 15 reca disposizioni volte a riformare l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, definendo le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali e disciplinando le relative modalità di tutela.
L'articolo 16 riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti. Per altro verso, il comma 7 consente ai comuni montani e alle loro forme associative l'affidamento diretto di alcune tipologie di lavori pubblici, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi. Il comma 9 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un tavolo tecnico per l'attuazione dell'articolo de quo.
L'articolo 16-bis prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per l'individuazione di misure per agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi ad oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 17 reca, in particolare, una definizione dei rifugi di montagna, facendo salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali.
L'articolo 18 reca disposizioni relative alle attività escursionistiche. In particolare, il comma 3 rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, per l'individuazione dei criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsiPag. 32 escursionistici e i relativi codici di identificazione.
L'articolo 19, con cui si apre il Capo V, recante disposizioni in materia di sviluppo economico, individua le finalità dello stesso Capo V, rappresentate dalla promozione dello sviluppo economico e sociale, del turismo, dell'occupazione e del ripopolamento delle zone montane, specificando, per altro verso, che le misure di sostegno recate dal Capo V sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.
L'articolo 20 reca una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 stabilisce che la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente.
L'articolo 21, comma 1, come modificato in sede referente, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta a piccole imprese, microimprese ovvero a società e a cooperative i cui titolari o soci abbiano determinati requisiti anagrafici.
L'articolo 22 reca disposizioni volte ad agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani e il ripopolamento degli stessi. In particolare, il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per definire i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1. Tale decreto è adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.
L'articolo 23 introduce e disciplina una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani. Il comma 5 specifica che il credito d'imposta è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui. Il comma 7 reca la relativa copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 30.
L'articolo 24, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane, istituisce un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua.
L'articolo 25 dispone incentivi per la natalità nei comuni montani, riconoscendo, a decorrere dall'anno 2025, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 30 del disegno di legge.
L'articolo 26 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
L'articolo 27 – con cui si apre il Capo VI, contenente le disposizioni finali – introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge in esame sono inapplicabili alle autonomie speciali ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.
L'articolo 28 stabilisce la possibilità per regioni e comuni di definire ulteriori agevolazioni, riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane.
L'articolo 29 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, in quanto le norme sono ora contenute nel disegno di legge in esame.Pag. 33
L'articolo 30 reca le disposizioni sulla copertura degli oneri recati dal disegno di legge. In particolare, si stabilisce che per gli oneri espressamente citati al comma 1 si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Il comma 3 stabilisce che, ad esclusione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le restanti disposizioni contenute nel testo in esame non devono recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, il comma 4 dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, il comma 5 dispone che, sulla base del monitoraggio, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta previsti dal disegno di legge.
Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di perequazione delle risorse finanziarie, sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione), tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di tutela della salute, valorizzazione dei beni ambientali e governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione)
A fronte di questo intreccio di competenze, segnala che il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge; all'articolo 2, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 dello stesso articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V del disegno di legge; all'articolo 2, comma 5, è previsto il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani; all'articolo 3, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definisce la Strategia per la montagna italiana; all'articolo 4, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definisce le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) – di cui all'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio 2022 –, da destinare agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali e agli interventi di competenza statale; all'articolo 11, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che predispone apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati; all'articolo 12, comma 2, è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definiscePag. 34 annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE; all'articolo 13, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che ripartisce le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 che possono essere destinate a interventi di carattere straordinario nelle attività di monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici; all'articolo 14, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle linee guida nazionali in base alle quali le regioni sono chiamate a definire i lavori di modesta entità nei cantieri temporanei forestali all'articolo 14, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; all'articolo 14, comma 3, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività; all'articolo 15, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che fissa i requisiti della zona di protezione dell'albero (ZPA) e della zona di protezione del bosco (ZPB); all'articolo 15, comma 1, è previsto il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che istituisce l'elenco dei boschi monumentali d'Italia; all'articolo 16, comma 3, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che individua l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima; all'articolo 18, comma 3, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici e i relativi codici di identificazione; all'articolo 22, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definisce i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani di cui al comma 1 dello stesso articolo; all'articolo 26, comma 2, è previsto il previo parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che istituisce il «Registro nazionale dei terreni silenti» nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); all'articolo 30, comma 4, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali autorizzati ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 35 Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla X Commissione, il testo del disegno di legge C. 2281, di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante «Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza».
Rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che il decreto-legge si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 dispone per il 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale. In particolare, il comma 1 dispone che, con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), si riconosca tale contributo, del valore di 200 euro ai clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Sottolinea che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la misura in esame è aggiuntiva rispetto ai vigenti bonus sociali, la cui disciplina non viene modificata. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 3 prevede, entro il 10 aprile 2025, la restituzione alla CSEA delle risorse dalla stessa già trasferite al Gestore dei servizi energetici (GSE) e finalizzate alla salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, in relazione al meccanismo della vendita, da parte dello stesso Gestore, del gas naturale da questi acquistato ai fini del suo stoccaggio attraverso prestito infruttifero statale con obbligo di restituzione. Il comma 2 modifica il meccanismo menzionato al comma 3. Nel dettaglio, prevede – in luogo dell'obbligo di restituzione del prestito infruttifero da parte del GSE – il versamento, entro il 10 marzo 2025, degli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024, comprensivi degli eventuali interessi maturati, all'entrata del bilancio dello Stato. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla CSEA entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.
L'articolo 2 interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili. In particolare, al comma 1, la lettera a) regola le modalità di svolgimento della funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso, per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, da parte della società Acquirente unico s.p.a. La lettera b) sopprime invece il termine entro cui ARERA deve intervenire per disciplinare il servizio di vulnerabilità e stabilisce che tale servizio, per gli utenti vulnerabili, decorra da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (e quindi non prima del 31 marzo 2027). La lettera c) disciplina un regime transitorio, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, prevedendo che tali clienti continuino ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela. Per altro verso, il comma 2 definisce alcune finalità prioritarie a cui dovrà tendere il Piano sociale per il clima, attualmente in corso di predisposizione. Il comma 3, infine, prevede la permanenza nel servizio a tutele graduali per coloro che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili, fino alla fine del periodo di assegnazione di tale servizio.
L'articolo 3 si occupa delle misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese. In particolare, il comma 1 destina, per l'anno 2025, 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. I commi 2 e 3 provvedono alla copertura degli oneri introdotti dal comma 1. Il comma 4 estende l'ambito di applicazione della disposizione che consente l'utilizzo dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure Pag. 36di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 (FESR e FSE), al fine di includervi anche la finalità di agevolare la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Il comma 5 prevede che ARERA – con la medesima delibera di cui all'articolo 1, comma 1 – disponga per un semestre l'azzeramento, nell'ambito delle risorse disponibili, della parte della componente ASOS (a sostegno delle energie da fonti rinnovabili) applicata all'energia prelevata per i clienti di cui al comma 4. Il comma 6, infine, occupandosi del monitoraggio dell'impatto dei costi dell'energia, operato da ARERA, dispone che i dati relativi ai codici ATECO delle imprese siano trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato (SII) gestito da Acquirente unico.
L'articolo 4 – con una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti – introduce disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili per fare fronte all'emergenza dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica.
L'articolo 5, comma 1, reca disposizioni volte ad incrementare, attraverso l'intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. Il comma 2 prevede, in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine, il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA.
L'articolo 6, comma 1, specifica che ARERA possa applicare le misure cautelari che assicurano il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati anche avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori ad essa attribuiti dalla legislazione vigente. Il comma 2 prevede l'oscuramento dei siti internet utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (c.d. secondary ticketing), in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per importi complessivamente non inferiori a un milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione.
L'articolo 7 dispone infine che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario dello Stato» e «tutela dell'ambiente», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.
Con riguardo alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rammento che tale espressione, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 383 del 2005) deve ritenersi corrispondente a quelle di «settore energetico» e di «politica energetica nazionale».
Ricorda altresì che, secondo la Corte costituzionale, ferma restando la competenza concorrente nella suddetta materia, spetta comunque allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza (sentenza n. 1 del 2008) –, oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenze n. 383 del 2005 e n. 117 del 2022).Pag. 37
Peraltro, fa presente che, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004 (nello stesso senso, si vedano anche le sentenze n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009), la Consulta ha ritenuto ammissibile, nel settore energetico, l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio, facendo applicazione del principio della «attrazione in sussidiarietà» elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.
Segnala infine, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192 del 2024, ha affermato che nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» esistono ostacoli assai marcati al trasferimento di funzioni, in particolare di quelle legislative, trattandosi «di una materia disciplinata dal diritto eurounionale in funzione della realizzazione del mercato interno dell'energia, della tutela del consumatore e della sicurezza energetica». Come rilevato dalla Corte costituzionale, «a tal fine la disciplina eurounitaria si occupa dettagliatamente della generazione di energia, delle reti di trasmissione, delle reti di distribuzione e della vendita al consumatore, in modo da realizzare un mercato effettivamente aperto, in cui deve impedirsi che un operatore verticalmente integrato possa discriminare l'accesso alla rete da parte di operatori concorrenti o sfruttare informazioni commercialmente sensibili. [...] Il sistema elettrico deve assicurare l'interoperabilità delle reti a livello europeo, assicurando gli scambi transfrontalieri, col duplice obiettivo di realizzare il mercato europeo dell'energia e di assicurare, in ciascuno Stato membro, la sicurezza energetica, soprattutto in caso di “sbilanciamento” del sistema nazionale. Pertanto, esiste un principio di solidarietà tra gli Stati membri in campo energetico (CGUE, grande camera, sentenza 15 luglio 2020, Repubblica federale di Germania, in causa C-848/19, punti da 37 a 53), cui devono uniformarsi le regole nazionali e la conformazione delle reti, senza ostacoli su base territoriale».
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 13.50.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2025.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che non è stata presentata alcuna proposta emendativa alle parti di competenza del disegno di legge.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Urzì quale relatore presso la XIV Commissione.
La seduta termina alle 13.55.