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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 marzo 2025
471.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 67

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornituraPag. 68 di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono tuttora in corso di svolgimento gli approfondimenti istruttori e le verifiche tecniche necessari sui profili di carattere finanziario del provvedimento in esame.
  Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge di delegazione europea 2024, nel testo approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica, reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
  Segnala altresì che il testo del provvedimento è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di una relazione tecnica, aggiornati alla luce delle modifiche apportate al Senato.
  Nel rinviare, per una compiuta disamina dei profili di carattere finanziario, alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera dei deputati, avverte che nella propria relazione si soffermerà sulle sole disposizioni per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle implicazioni di natura finanziaria.
  Per quanto concerne l'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme delineano la cornice procedurale, nei termini già disciplinati in precedenti leggi di delegazione europea, per procedere, mediante l'adozione di decreti legislativi, all'attuazione a al recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 del provvedimento in esame e all'annesso allegato A. Segnala, inoltre, che le relative deleghe legislative sono vincolate al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234 del 2012, nonché degli ulteriori specifici principi e criteri direttivi stabiliti dal provvedimento in esame, come previsto dal richiamato articolo 1.
  Tanto premesso, evidenzia che la relazione tecnica riferisce, in termini generali, che il provvedimento non comporta, di per sé, nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, analogamente a quanto rilevato, nella quasi generalità dei casi, dalle relazioni tecniche che corredavano i precedenti disegni di legge di delegazione europea. In particolare, la relazione tecnica afferma che risulterebbe estremamente difficile riuscire a determinare, prima dell'effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 3, con una formulazione che riprende le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di delegazione europea, reca un meccanismo strutturato su più livelli conseguenziali volto a far fonte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal provvedimento in esame. In particolare,Pag. 69 la citata disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli, ivi puntualmente richiamati, recanti specifiche clausole di invarianza finanziaria, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo in esame nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe da quest'ultimo conferite. Sottolinea che la disposizione precisa, altresì, che alla copertura delle predette spese, così come delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe medesime, si provvede, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.
  Al riguardo, ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato uno stanziamento pari a 114.917.731 euro per l'anno 2025, a 112.229.646 euro per l'anno 2026 e a 112.165.891 euro per l'anno 2027. Rileva, altresì, che per quanto concerne l'anno in corso, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta una disponibilità di competenza di 38.488.619 euro.
  Fa presente che la disposizione in commento prevede in seconda istanza che, qualora la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea non dovesse recare le occorrenti disponibilità, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Ricorda che tale ultima disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica, nell'affermare il principio in base al quale le leggi di delega che determinano oneri per la finanza pubblica devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, consente che, nei casi in cui in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Rammenta, conseguentemente, che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Al riguardo, rileva che, come segnalato in precedenza, la disposizione in esame prevede espressamente l'esclusione dall'ambito di applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale testé illustrato di tutte le deleghe legislative per le quali è espressamente prevista, nell'ambito del provvedimento in esame, una clausola di invarianza finanziaria.
  Parimenti, segnala che, nell'ambito di diverse disposizioni di delega contenute nel provvedimento, sono previste norme volte ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi delle predette deleghe legislative. Nel rilevare che anche tali previsioni devono intendersi implicitamente escluse dall'applicazione del generale meccanismo di copertura finanziaria previsto dalla disposizione in esame, fa presente che, in ragione delle predette esclusioni, il predetto meccanismo deve ritenersi applicabile all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 17, comma 2, lettere a), c), e), g), h), i), l), m) e n), e 25, comma 2, lettere da a) a d), nonché al recepimento delle direttive elencate nell'allegato A annesso al presente disegno di legge.
  Ciò posto, nel ritenere utile acquisire una conferma in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, rileva l'opportunità di acquisire dal Governo, altresì, una rassicurazione, sia pure di massima, circa l'adeguatezza della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea a garantire in prima istanza la copertura degli Pag. 70eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni, giacché, in caso di insufficienza di tale dotazione, l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 subordinerebbe l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi europei al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, evidenzia che la norma, introdotta al Senato, istituisce un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20 in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi, composto da un rappresentante del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca. Ricorda che il comma 1 dispone che le attività di supporto al tavolo siano svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero. Fa, inoltre, presente che il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico è inviato alle Camere per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo, come disposto al comma 2. Sottolinea che il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria relativa anche ai componenti del tavolo tecnico.
  Premesso che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione, pur non avendo osservazioni da formulare alla luce della sua portata testuale, che consente di circoscriverne l'applicazione in un quadro di neutralità finanziaria, evidenzia che la stessa non individua un termine finale di operatività dei lavori del tavolo tecnico, prescrizione quest'ultima che sarebbe stato opportuno introdurre nel testo, al fine di non consentire un impegno senza termine delle strutture del Ministero della salute chiamate a supportarne i lavori. Al riguardo, ritiene pertanto utile acquisire l'avviso del Governo.
  In relazione all'articolo 11, rileva che le disposizioni in esame prevedono che, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali è prevista, alla lettera c), l'individuazione di procedure per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Sottolinea, al riguardo, che la relazione tecnica afferma che le modifiche che verranno apportate al quadro normativo attualmente vigente sono meramente ordinamentali e che quindi non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alle modalità di verifica – ad esempio, tramite ispezioni – di cui alla lettera c), al fine di appurare i possibili effetti finanziari connessi all'attuazione del citato principio e criterio direttivo. Rileva che tra i principi e criteri direttivi specifici viene altresì ricompresa, alla lettera e), la modulazione delle tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi.
  Al riguardo, pur prendendo atto di quanto confermato dal Governo al Senato e ribadito dalla relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di verifica. Fa presente, infatti, che la riconduzione dei soggetti interessati alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato può determinare ampliamenti, o riduzioni, delle platee iscritte alle gestioni previdenziali coinvolte, con conseguenti variazioni nell'importo delle prestazioni previdenziali o nel gettito contributivo attesi. Sul punto, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Inoltre, con riferimento alla lettera h), segnala che vengono previste modifiche alla normativa vigente, in particolare, al decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di tutelare in materia di sicurezza e salute i lavoratori delle piattaforme digitali, anche Pag. 71con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci. Al riguardo, reputa utile acquisire chiarimenti circa le modalità di attuazione di tali principi e criteri direttivi, con particolare riferimento all'allestimento dei suddetti canali di segnalazione, in modo da escludere riflessi onerosi per la finanza pubblica. Con riferimento alla lettera i) del comma 1, volta all'individuazione e regolamentazione delle modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo n. 81 del 2015, ritiene opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione volti ad assicurare che il suddetto Osservatorio possa far fronte ai suoi nuovi compiti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.
  Con riguardo all'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, specifici princìpi e criteri direttivi, tra i quali si accinge a richiamare, segnatamente, i seguenti. In particolare, osserva che alle lettere b) e c) del comma 2 del citato articolo 17, è prevista l'introduzione di una disciplina volta a individuare le autorità competenti a livello centrale e territoriale al rilascio e al rinnovo della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, che sono individuate nel Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e nei comuni, secondo le rispettive competenze, stabilendo altresì forme di coordinamento tra le medesime autorità. Alla lettera d) del medesimo comma 2 dell'articolo 17, viene invece previsto che, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della carta e del contrassegno, le autorità competenti si avvalgano dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre alla successiva lettera f) concerne la previsione delle modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta e del contrassegno.
  Osserva che la relazione tecnica fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri, che sono pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione dell'infrastruttura di produzione del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per la manutenzione della suddetta infrastruttura di produzione, e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 5,06 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il rilascio della carta europea della disabilità e 5,5 milioni di euro per il 2026, 4,75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 1,975 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 per il rilascio del contrassegno per i parcheggi.
  Ciò stante, per quanto riguarda gli oneri derivanti dal rilascio della nuova carta e dal rilascio del contrassegno, la cui somma corrisponde alla previsione di spesa, ossia agli oneri valutati, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai maggiori oneri calcolati dalla relazione tecnica, per il periodo dal 2030 al 2035, in misura pari a un decimo di quelli necessari per il rilascio del contrassegno all'intera platea dei beneficiari, ossia in misura pari a 1,975 milioni. Rileva che in tale periodo, infatti, considerato il rilascio del contrassegno della durata di dieci anni all'intera platea dei beneficiari entro il 5 dicembre 2029, non si dovrebbero verificare nuovi rilasci, al netto di quelli necessari per provvedere a soddisfare un eventuale sopravvenuto incremento della platea stessa. Viceversa, per gli anni residui dal 2036 al 2039 sottolinea che gli oneri dovrebberoPag. 72 risultare sostanzialmente raddoppiati rispetto a quelli indicati dalle norme, posto che si verificherebbero nuovi rilasci in ciascun anno pari a due decimi, anziché a un decimo, rispetto all'intera platea dei contrassegni in scadenza. Inoltre, ritiene altresì necessario un chiarimento da parte del Governo in merito al fatto che, sebbene il rilascio del contrassegno dovrebbe rientrare nella competenza dei comuni, nulla stabilisce la disposizione in merito al riparto delle risorse stanziate per tale finalità a beneficio degli stessi. Per quanto riguarda gli oneri inerenti alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura, la cui somma corrisponde a un limite massimo di spesa, non ha invece osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica e in considerazione del fatto che l'onere risulta limitato all'ammontare dello stanziamento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 17 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) e f), del medesimo articolo, come detto pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  In proposito, nel richiamare quanto già segnalato in ordine all'articolo 1, comma 3, ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato uno stanziamento pari a 114.917.731 euro per l'anno 2025, 112.229.646 euro per l'anno 2026 e a 112.165.891 euro per l'anno 2027. La disposizione in commento prevede, inoltre, che l'amministrazione provveda al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) e f) e, in caso di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni, si procederà ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023.
  Al riguardo rappresenta che, rispetto alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009, la disposizione non rimette l'individuazione degli stanziamenti da ridurre a successivi provvedimenti, ma provvede direttamente ad indicare lo stanziamento da ridurre in caso di scostamento degli oneri effettivi rispetto alle previsioni di spesa.
  Ciò posto, segnala che l'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. Rileva, altresì, che tale Fondo, iscritto sul capitolo 857 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, uno stanziamento pari a 433.679.335 euro per l'anno 2025, 378.644.995 euro per l'anno 2026 e a 328.644.995 euro per l'anno 2027.
  Quanto alla disponibilità delle risorse utilizzate, rammenta che la disposizione in esame recepisce una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 24, rileva che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato, prescrivendo, in particolare, l'aggiornamento del quadro sanzionatorio in caso di violazione delle relative disposizioni, ai sensi del comma 2, lettera c), del medesimo articolo 24. Viene, inoltre, previsto che le entrate derivanti Pag. 73dell'irrogazione delle suddette nuove sanzioni amministrative pecuniarie siano riassegnate, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato già individuate a normativa vigente, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato, secondo quanto stabilito dalla lettera f) del medesimo comma 2. Rileva, infine, che la disposizione è corredata, al comma 3, da una specifica clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica, nel rilevare che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, afferma, con riferimento al comma 2, lettera f), che i maggiori costi per le autorità pubbliche di vigilanza derivanti dall'implementazione del sistema dei controlli saranno finanziati mediante le entrate derivanti dalle nuove sanzioni pecuniarie correlate all'attuazione del regolamento in parola. Fa presente che la stessa relazione tecnica evidenzia come tali entrate non siano state quantificate per ragioni prudenziali, essendo le stesse associate a un regime sanzionatorio di nuova istituzione. In proposito, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, considera tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo al fine di verificare se il quadro degli adempimenti riconducibili alle suddette autorità di vigilanza del mercato, in quanto coerente con le funzioni istituzionali già attribuite alle stesse a legislazione vigente, possa essere realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria, senza far ricorso quindi alle entrate derivanti dal nuovo apparato sanzionatorio, posto che tali entrate non appaiono idonee ad essere utilizzate a copertura di nuovi oneri sia perché di ammontare incerto, sia perché esse potrebbero affluire agli enti interessati anche in esercizi finanziari successivi a quelli in cui gli oneri si manifestano.
  Per quanto concerne l'articolo 26, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame recano ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che il Governo è tenuto a osservare per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea e all'esportazione dall'Unione stessa di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Evidenzia come i richiamati principi prevedano, tra l'altro, l'individuazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente designata, ai sensi del comma 2, lettera a), la definizione di servizi di assistenza tecnica e di strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori coinvolti dal sistema di controlli, anche mediante affidamento a soggetti privati, l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale presso il predetto Ministero e il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2019-2021, all'interno del sistema di controlli previsto dal citato regolamento (UE) 2023/1115, in presenza di casi di non conformità, la possibilità per l'autorità competente di porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, secondo quanto disposto dal comma 2, lettera l), la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
  Fa presente che le norme, per l'attuazione di quanto disposto al comma 2, lettera i), autorizzano la spesa di euro 2.501.662 Pag. 74per l'anno 2025 e di euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, mentre i rimanenti principi e criteri direttivi sono assistiti da una clausola di invarianza finanziaria. Ciò premesso, con riferimento al comma 2, lettera c), ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito a quali stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente si farà ricorso per assicurare servizi di assistenza tecnica e agli strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori, anche mediante affidamento a soggetti privati.
  Per quanto concerne le assunzioni, di cui al comma 2, lettera i), non ha osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli oneri, tenuto conto dei parametri retributivi forniti dalla relazione tecnica e delle ulteriori informazioni rese dal Governo nel corso dell'esame al Senato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 26 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), del medesimo articolo, quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, nel richiamare quanto già evidenziato in ordine alle dotazioni del medesimo Fondo con riferimento all'articolo 1, comma 3, prende atto che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, con una nota depositata presso la Commissione Bilancio, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria per tutte le annualità interessate.
  Con riferimento all'articolo 27, rileva che le norme in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Evidenzia che il Governo, nell'esercizio della delega, è tenuto a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali segnala, in particolare, in seguenti: semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/ 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004; istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo; determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/ 625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616; ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni; destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai citati decreti legislativi al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.
  Osserva che viene comunque previsto che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione interessata provvederà agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che la relazione tecnica evidenzia che con i decreti legislativi oggetto di delega saranno istituite delle nuove tariffe, corrisposte dagli operatori del settore, per effettuare le attività di controllo ufficiale in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, in coerenza con quanto sancito dal regolamento (UE) 2017/625, nonché finalizzate alla verifica di conformità degli impianti di riciclo di cui al regolamento (UE) 2022/1616. Rileva che le Pag. 75tariffe verranno, altresì, destinate al finanziamento delle attività di formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli. Segnala che la formazione fa parte integrante dell'attività di controllo e, pertanto, con la disposizione in esame si prevede che, per garantire che i controlli vengano svolti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, sia necessario destinare parte delle tariffe alle attività di formazione del personale delle autorità sanitarie locali competenti, attesa la complessità e particolarità della materia del riciclo dei materiali compatibile anche con i programmi dell'agenda 2030. Rileva, quindi, che la predetta formazione potrà essere affidata anche a enti scientifici pubblici con comprovata conoscenza ed esperienza nel settore, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Fa presente, inoltre, che le nuove tariffe verranno inserite nell'attuale sistema nazionale delle tariffe di cui al decreto legislativo n. 32 del 2021, predisposto in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625, che, all'articolo 1, pur disciplinando in linea astratta il controllo dei materiali a contatto con gli alimenti, omette di riportare negli allegati tecnici tariffe specifiche cui fare riferimento in tal senso.
  Per quanto attiene al controllo di cui al regolamento (UE) 2022/1616, fa presente che le attività saranno finalizzate esclusivamente alla verifica della conformità degli impianti ai requisiti imposti dal medesimo regolamento. Nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica, segnala che nella relazione tecnica si ritiene, inoltre, necessaria la previsione di sanzioni specifiche per la violazione del regolamento (UE) 2022/1616, che può fungere da complemento dell'azione di controllo e di prevenzione sulle attività svolte in difformità dal citato regolamento. Evidenzia che, in mancanza di attività di controllo, le autorità italiane potrebbero avere difficoltà nell'applicare le disposizioni previste dalla normativa europea e, conseguentemente, tutelare la salute pubblica.
  Rileva che le attività previste dall'intervento normativo in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali esistenti, anche mediante attività di collaborazione con enti pubblici in possesso delle conoscenze tecniche del settore, al fine di coordinare le attività istruttorie e di valutare la congruità scientifica delle documentazioni presentate a sostegno delle notifiche. Fa presente che, mediante il ricorso alle nuove tariffe versate e la successiva richiesta di riassegnazione da parte del Ministero della salute, fatta salva la procedura di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, si determinerà un incremento delle risorse iscritte sul capitolo 5010, denominato «Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli», dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero e verrà, pertanto, potenziato il sistema di controllo vigente, anche attraverso una specifica formazione alle autorità locali responsabili dei controlli.
  Evidenzia che, in sede di esame al Senato, il Governo ha confermato che le attività previste dall'articolo in commento saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, compresa la gestione del sistema informativo finalizzato all'iter dei procedimenti istruttori previsti dal regolamento europeo in materia. Al riguardo, preso atto delle indicazioni fornite dal Governo nella relazione tecnica e nel corso dell'esame al Senato, ritiene comunque opportuno acquisire elementi di informazione in merito agli oneri, ivi compresi quelli relativi alle attività di formazione del personale, connessi alle attività di controllo che dovrebbero essere sostenuti attraverso le tariffe.
  Segnala, infatti, che tali tariffe, potendo essere corrisposte dagli operatori anche in esercizi successivi a quello in cui si verificano i costi, soprattutto nel caso di oneri inerenti alla formazione del personale, non sembrerebbero costituire una idonea fonte di compensazione finanziaria, almeno per il primo anno di entrata in vigore della nuova disciplina. Rileva che per tale anno il disallineamento temporale tra spese e introiti non sembra superabile con il ricorsoPag. 76 alla procedura di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, richiamato dalla relazione tecnica, posto che per poter commisurare ad inizio anno lo stanziamento di bilancio, con cui si dovrà far fronte alla spesa, all'andamento dei versamenti registrati in relazione alle predette tariffe è necessario che tali versamenti si siano manifestati quanto meno per un anno, come risulta dal medesimo comma 1-bis, che fa riferimento ai versamenti registrati nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge nel caso in cui il numero di esercizi di vigenza della legge medesima sia inferiore a tre.
  Con riferimento all'articolo 29, rileva che le norme prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento del regolamento (UE) 2023/1542, relativa alle batterie e ai rifiuti di batterie, sia tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali è previsto, ai sensi della lettera g), l'adeguamento della disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore.
  Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica afferma che gli oneri finanziari sono posti a carico dei produttori, in continuità con l'attuale norma vigente e in linea con i principi di responsabilità estesa. Segnala che da detti principi, che includono anche gli aspetti inerenti alla responsabilità finanziaria, la relazione tecnica fa inoltre discendere la neutralità finanziaria dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera a), relativa agli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, alla lettera c), relativa alle forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti, alla lettera d), relativa alla gestione del prodotto per l'intero ciclo di vita, alla lettera e), relativa al potenziamento ed efficientamento dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti di batterie, e alla lettera f), concernente l'attribuzione di funzioni all'autorità competente. Su tali aspetti non ha, pertanto, osservazioni da formulare.
  Evidenzia come venga inoltre previsto, alla lettera o), un principio e criterio direttivo, in materia di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio. In proposito, rileva che la relazione tecnica afferma che le tariffe necessitano di un aggiornamento relativamente alle nuove verifiche, specificando che i proventi derivanti da tali attività saranno a beneficio delle amministrazioni che svolgono le funzioni di controllo. Fa, altresì, presente che dalla predisposizione di tariffe adeguate, la relazione tecnica fa discendere la neutralità finanziaria di quanto disposto alla lettera h), concernente la previsione di organismi di valutazione della conformità e dell'autorità di notifica, e alla lettera l), concernente il rispetto degli obblighi in materia di due diligence per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie.
  Al riguardo, nel rilevare la necessità che l'importo derivante dall'applicazione delle tariffe assicuri l'integrale copertura degli oneri connessi alle attività che saranno svolte dagli organismi di controllo, sottolinea comunque che una puntuale verifica in sede parlamentare dell'invarianza finanziaria degli effetti derivanti da tali attività e dalle tariffe ad esse collegate, sarà possibile solo in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere alle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari. Infine, per quanto concerne l'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente di cui alla lettera m), ritiene utile acquisire una conferma da parte del Governo circa il fatto che la modifica del regime sanzionatorio non comporti una riduzione del gettito già scontato nei tendenziali di finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame (vedi allegato), già trasmessa alla Camera dei deputati, riservandosi di fornire i chiarimentiPag. 77 richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate di Gibuti.
Atto n. 256.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che il Ministro della difesa, in data 20 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento in favore delle Forze armate del Governo della Repubblica di Gibuti.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  In proposito, osserva che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di otto stazioni radio SRT-178/V dell'Esercito italiano in favore delle Forze armate del Governo della Repubblica di Gibuti, la cui finalizzazione è prevista, presumibilmente, entro il 30 giugno 2025.
  Rammenta, in proposito, che, secondo quanto previsto dal citato articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
  Al riguardo, fa presente che nel dossier redatto dello Stato maggiore della difesa e allegato allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, si richiama la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta disposizione. In particolare, il dossier segnala che la Repubblica di Gibuti rientra tra i Paesi in via di sviluppo, come individuati dalla Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), e che il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti hanno sottoscritto a Roma, in data 29 gennaio 2020, un Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa, entrato in vigore l'8 marzo 2023 per una durata di tre anni, rinnovabile a tempo indeterminato mediante tacito accordo tra le Parti.
  Per quanto attiene ai profili più direttamente riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, evidenzia che il dossier rappresenta che i materiali oggetto della cessione sono obsoleti per cause tecniche e che lo Stato maggiore dell'Esercito ha avviato un piano di graduale riduzione del parco radio SRT-178/V nel quadro di un contestuale piano di ammodernamento delle stazioni radio ad alta frequenza.Pag. 78
  Ciò posto, nel prendere atto di quanto rappresentato nel predetto dossier in merito al fatto che la cessione a titolo gratuito dei predetti materiali non comporterà oneri aggiuntivi per il bilancio della Difesa, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo in ordine al fatto che le spese relative alla realizzazione del citato piano di ammodernamento delle stazioni radio ad alta frequenza rientrino già nella programmazione della spesa operata dal Ministero della difesa e che, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del medesimo Ministero.
  Ritiene, altresì, opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla sussistenza di eventuali oneri ulteriori connessi alla cessione dei predetti mezzi, riferibili, in particolare, al trasporto e alla consegna degli stessi.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che le spese relative alla realizzazione del piano di ammodernamento delle stazioni radio ad alta frequenza, che sarà attuato contestualmente alla graduale riduzione del parco radio SRT-178/V-RH4/178, rientrano nella programmazione operata dal Ministero della difesa e, pertanto, ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del medesimo Ministero.
  Assicura, infine, che alle spese per il trasporto e la consegna dei materiali oggetto di cessione si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dei contratti già in essere, sottoscritti a beneficio della base militare italiana di supporto (BMIS) presente nella Repubblica di Gibuti.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate di Gibuti (Atto n. 256);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le spese relative alla realizzazione del piano di ammodernamento delle stazioni radio ad alta frequenza, che sarà attuato contestualmente alla graduale riduzione del parco radio SRT-178/V-RH4/178, rientrano nella programmazione operata dal Ministero della difesa e, pertanto, ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del medesimo Ministero;

    alle spese per il trasporto e la consegna dei materiali oggetto di cessione si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dei contratti già in essere, sottoscritti a beneficio della base militare italiana di supporto (BMIS) presente nella Repubblica di Gibuti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 marzo 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.