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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 marzo 2025
471.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 128

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.45.

Pag. 129

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente e relatore, illustra il provvedimento in titolo, rammentando che, nel corso dell'esame in sede referente al provvedimento sono state abbinate le proposte C. 699 e C. 1059 e che, nella seduta del 4 febbraio 2025, la V Commissione Bilancio ha deliberato di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 2126, già approvato dal Senato.
  La medesima Commissione Bilancio ha concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 25 marzo 2025; il disegno di legge consta ora di 33 articoli.
  Nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che il disegno di legge – secondo quanto stabilisce il Capo I – è volto, tra l'altro, a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane e delle loro popolazioni, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. A tal fine, esso reca un corpus di norme intese a disciplinare la programmazione strategica, le risorse e il monitoraggio (Capo II), l'erogazione dei servizi pubblici nelle zone di montagna (Capo III), gli interventi di tutela e valorizzazione del territorio (Capo IV), le agevolazioni e i benefici per lo sviluppo economico delle zone di montagna (Capo V).
  Evidenzia che di competenza della Commissione Finanze è l'articolo 2, ai commi 4-6, introdotti al Senato; essi delegano il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani. Sono disciplinate le modalità di attuazione della delega e il meccanismo di copertura degli eventuali oneri finanziari.
  Al riguardo, rileva che il medesimo articolo 2, ai commi 1-3, nel definire i criteri per la classificazione dei comuni montani e per la conseguente predisposizione dei relativi elenchi – valevoli per il riconoscimento dei benefici previsti dal provvedimento in esame – specifica che tale classificazione non si applica ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, per cui continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore, in considerazione delle peculiari esigenze ad essa sottese.
  Rammenta che è di competenza della Commissione Finanze anche l'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, che ai commi 2 e 3 concede a decorrere dal 2025 un credito d'imposta – in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro – a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.
  Rammenta poi che nei comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche, il credito d'imposta è attribuito in misura diversa, e cioè pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500. Le norme individuano poi le indicazioni sull'utilizzazione del credito di imposta, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal Pag. 1302025, e dispongono in ordine alla disciplina attuativa di rango secondario. L'agevolazione non è cumulabile con le seguenti: il credito di imposta spettante alle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 23 del provvedimento in esame, per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna; la detrazione Irpef del 19 per cento degli interessi passivi sui mutui «prima casa», disposta, in linea generale, dall'articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la detrazione Irpef spettante sui canoni di locazione cd. concordati, di cui all'articolo 16 del TUIR.
  Ricorda altresì che è di competenza della Commissione Finanze l'articolo 7, ai commi da 5 a 9, che riconoscono un credito d'imposta – in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro – a favore di coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro. Analogamente a quanto disposto dall'articolo 6, viene riconosciuto nei comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d'imposta in misura diversa, cioè pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500. Operano, per l'agevolazione in parola, le medesime ipotesi di non cumulabilità viste in precedenza all'articolo 6.
  Segnala altresì che interessa la Commissione Finanze l'articolo 16 che, ai commi 1 e 2 – modificati dal Senato – riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ivi incluse le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, ivi compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
  Evidenzia come sia di competenza della Commissione Finanze l'articolo 21, modificato nel corso dell'esame parlamentare, che riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il beneficio viene concesso a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento. Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui, nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. In tal caso, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, Pag. 131e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di 20 milioni di euro annui.
  Segnala infine l'articolo 23, che introduce un credito d'imposta nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani. Esso è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui. Più in dettaglio, l'agevolazione è attribuita alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo; a essi spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso. Il credito d'imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico).
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Angela RAFFA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo parlamentare.
  Pur ritenendo che il disegno di legge rappresenti un passo in avanti verso il riconoscimento delle peculiarità dei territori montani, esprime tuttavia preoccupazione per alcuni aspetti del provvedimento e, in particolare, per i criteri di classificazione dei comuni disposti dalle norme in esame. A suo avviso, le richiamate disposizioni escludono dalla qualifica di comuni montani alcuni territori che invece ne avrebbero diritto, molti dei quali ubicati nel Mezzogiorno d'Italia e in Sicilia.
  Ribadisce dunque il voto contrario del proprio gruppo, auspicando che il Governo si attivi affinché il disegno di legge venga modificato e migliorato.

  Virginio MEROLA (PD-IDP), sebbene riconosca l'importanza di emanare un provvedimento organico sulle zone montane, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, in ragione di due criticità.
  Anzitutto, evidenzia come la classificazione dei comuni montani disposta dal disegno di legge appaia lacunosa e insufficiente; a suo parere sono individuati criteri farraginosi che, di fatto, causano l'ingiusta esclusione di alcuni territori.
  Sotto un diverso profilo evidenzia – come anche rilevato nel corso delle audizioni svoltesi presso la Commissione Bilancio – che il disegno di legge reca risorse largamente insufficienti rispetto agli obiettivi prefissati. Tale carente stanziamento, a suo parere, rischia di trasformare il disegno di legge in un elenco di mere affermazioni di principio, senza concrete ricadute economiche e sociali.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, segnala anzitutto che l'articolo 1 Pag. 132dispone per il 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, stimati in 8 milioni, per un impatto complessivo della misura pari a 1,6 miliardi di euro.
  L'articolo 2 interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili.
  L'articolo 3 si occupa delle misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese. In particolare, da un lato, si destinano, per l'anno 2025, 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Dall'altro, si prevede un'agevolazione per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, mediante l'azzeramento della componente degli oneri generali di sistema prevista a sostegno delle energie da fonti rinnovabili, cosiddetta ASOS, per una durata complessiva di sei mesi.
  Ricorda al riguardo che con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale, tra i quali vi è il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema. Gli oneri generali, di natura parafiscale, sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza. Negli ultimi anni, come evidenzia l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali.
  Segnala poi l'articolo 4, che rientra nell'ambito di specifica competenza della Commissione Finanze. Esso, con una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti, prevede che l'eventuale maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas venga destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili, al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall'aumento del costo finale di tali prodotti. Le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto sono accertate, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ammontare delle risorse pari alle maggiori entrate eventualmente accertate è, quindi, iscritto su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nei limiti delle risorse finanziarie affluite a tale fondo, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dovrà individuare, con proprie delibere, le specifiche agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Evidenzia dunque che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di accertamento dell'eventuale maggior gettito IVA, può essere adottato solo se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere.
  L'articolo 5 introduce disposizioni volte ad incrementare, attraverso l'intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire un'agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. Si prevede il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine.Pag. 133
  L'articolo 6 specifica che le misure cautelari adottate da ARERA, al fine del più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati, possano essere applicate anche avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori attribuiti alla medesima Autorità dalla legislazione vigente.
  L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 1° marzo 2025.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, ritenendo che gli stanziamenti previsti dal provvedimento non siano sufficientemente incisivi per fronteggiare una situazione che non esita a definire preoccupante.
  Rileva inoltre come, ai sensi delle norme in esame, per il riconoscimento degli incentivi e dei benefici sia previsto il necessario intervento di ARERA e, dunque, l'attribuzione delle agevolazioni non sia più automatica.
  Pur esprimendo apprezzamento per le norme che dispongono l'intervento di Acquirente unico s.p.a. nell'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica e la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, ritiene tuttavia che i contenuti del provvedimento non diano un sollievo strutturale ai cittadini, specialmente a quelli più poveri.

  Angela RAFFA (M5S) rileva che il provvedimento non fornisce una risposta adeguata all'emergenza dei rincari energetici, dal momento che contiene interventi di natura temporanea e occasionale. Si tratta, a suo parere, di una risposta inadeguata alle esigenze delle famiglie e delle imprese.
  Nel rilevare come – a suo avviso – l'Esecutivo non abbia avuto il coraggio di intervenire in modo strutturale, conclude preannunciando il voto contrario del suo gruppo e auspicando, per il futuro, interventi più incisivi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2025.

  Marco OSNATO, presidente, comunica che non sono state presentate proposte emendative presso la Commissione Finanze e invita quindi il relatore, onorevole Giordano, a formulare una proposta di relazione.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento (vedi allegato 3).

  Virginio MEROLA (PD-IDP), sebbene il suo gruppo sia ovviamente favorevole al recepimento nell'ordinamento interno della normativa unionale, preannuncia l'astensione dal voto. Evidenzia infatti come, nel corso della legislatura corrente, il Governo abbia rimediato alle numerose procedure di infrazione aperte contro l'Italia non ricorrendo all'opportuno strumento della Legge europea – che consente di intervenire in modo organico e ordinato – bensì attraverso altri strumenti normativi, anche facendo largo uso della legislazione d'urgenza.
  Ribadisce l'astensione dal voto del proprio gruppo, sottolineando la volontà di evitare ulteriori ritardi nella compiuta chiusura delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea contro l'Italia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 3). Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Giordano quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 15.05.

Pag. 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 marzo 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

5-03772 Centemero: Iniziative volte a chiarire il trattamento fiscale delle cripto-attività nonché degli acquisti di beni o servizi mediante criptovaluta.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-03773 Fenu: In ordine all'applicabilità della cedolare secca nel caso di conduttori che operano nell'esercizio di imprese e professioni.

  Angela RAFFA (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Angela RAFFA (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la riposta fornita, prende atto dell'esistenza sul punto di un contrasto giurisprudenziale. Si domanda, quindi, se non sia più opportuno intervenire in via normativa per precisare ulteriormente l'ambito applicativo del regime della cedolare secca, anziché attendere il consolidamento di un orientamento dei giudici della Corte di Cassazione. Ritiene, infatti, che la prima strada porterebbe maggiore chiarezza e consentirebbe di rispondere alle esigenze delle imprese italiane, che in base alla sentenza della Cassazione n. 12395 del 7 maggio 2024 potrebbero, a determinate condizioni, avvantaggiarsi dell'applicazione della cedolare secca.

5-03774 Merola: Dati ed elementi informativi riguardanti i contribuenti interessati dall'applicazione delle aliquote IRPEF 2023, in sede di versamento degli acconti di imposta.

  Virginio MEROLA (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Federico FRENI, sottolineando che una parziale risposta al quesito degli interroganti è contenuta anche nel comunicato stampa n. 32, pubblicato ieri dal Ministero dell'economica e delle finanze, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. In particolare, in relazione alle segnalazioni provenienti da alcuni CAF e dalla CGIL, che sono alla base del citato comunicato stampa, non ha motivo di dubitare dell'impegno assunto dal Governo di intervenire in via normativa per consentire l'applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell'acconto. Sottolinea, tuttavia, che l'interrogazione presentataPag. 135 ha ad oggetto l'applicazione delle aliquote IRPEF 2023, meno favorevoli, non solo per il calcolo degli acconti e delle relative addizionali per il 2025, ma anche per quelle che riguardano l'anno 2024 ed è, inoltre, diretta ad ottenere precisi elementi informativi – i dati sulla tipologia e il numero dei soggetti interessati dall'applicazione delle regole 2023 agli acconti IRPEF e la relativa incidenza effettiva sul bilancio dello Stato, in termini di cassa, per gli anni 2024-2026 – che, invece, mancano nella risposta testé fornita dal Governo.
  Evidenzia, quindi, che quest'ultimo aspetto, di particolare importanza, rende la risposta del Governo gravemente lacunosa. Auspica pertanto che la trasmissione dei dati richiesti possa avvenire in tempi brevi, anche per iscritto, ponendosi così in essere un'operazione di trasparenza che reputa, senz'altro, meritevole di apprezzamento.
  Ritiene, infine, che non possa essere condivisa l'interpretazione autentica prospettata dal Governo, in quanto la platea dei destinatari delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2023 appare più ampia di quella indicata nella risposta fornita, potendo includere, a specifiche condizioni, anche i lavoratori dipendenti e pensionati in situazione di credito di imposta.

  Marco OSNATO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.25.