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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 marzo 2025
471.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 145

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 182 Comaroli.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2025.

  Federico MOLLICONE, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, V Bilancio e XIV Politiche dell'Unione europea.
  Avverte che la relatrice, onorevole Latini, ha predisposto l'emendamento 1.7 volto a recepire la condizione di cui al parere reso dalla Commissione Bilancio, di cui raccomanda l'approvazione.

  Giorgia LATINI (LEGA) relatrice, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.7 a propria firma.

  Federico MOLLICONE, presidente, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 1.7.

  Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.7 della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 1.7 della relatrice (vedi allegato 1).
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano.
C. 758 Ciaburro.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2024.

Pag. 146

  Federico MOLLICONE, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I Affari costituzionali, III Affari esteri, V Bilancio e IX Trasporti, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che rinuncia all'espressione del parere.
  Avverte che il relatore, on. Amorese, ha predisposto gli emendamenti 5.1 e 6.1 volti a recepire le condizioni di cui al parere reso dalla Commissione Bilancio.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 5.1 e 6.1 a propria firma

  Federico MOLLICONE, presidente, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti del relatore.

  Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 6.1 del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 5.1 e 6.1 del relatore (vedi allegato 2).
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

  Federico MOLLICONE, presidente, in sostituzione della relatrice, on. Di Maggio impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, formula una proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) preannuncia il voto contrario del gruppo di AVS sulla proposta di relazione favorevole della relatrice, stigmatizzando in particolare la mancata attuazione di una direttiva europea assai rilevante che riguarda le querele temerarie.
  Al riguardo sottolinea l'importanza del recepimento della citata direttiva anti SLAPP, che invece non è contenuta nel disegno di legge di delegazione europea in esame, volta essenzialmente a tutelare il lavoro prezioso dei giornalisti e a proteggerli dal grave fenomeno delle azioni giudiziarie intimidatorie che colpiscono soprattutto i giornalisti free lance e le inchieste giornalistiche.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice. Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del RegolamentoPag. 147 la deputata Di Maggio quale relatrice presso la XIV Commissione.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che il provvedimento del quale la Commissione avvia oggi l'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, si articola in sei capi: il capo I (articoli 1 e 2) reca le norme generali; il capo II (articoli da 3 a 5) reca disposizioni in materia di programmazione strategica, risorse e monitoraggio; il capo III (articoli da 6 a 10) disciplina i servizi pubblici; il capo IV (articoli da 11 a 18) prevede disposizioni relative alla tutela del territorio; il capo V (articoli da 19 a 26) introduce disposizioni in materia di sviluppo economico; il capo VI (articoli da 27 a 30) contiene le disposizioni finali.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, si sofferma sulle disposizioni di competenza della VII Commissione Cultura.
  Rileva che l'articolo 1, comma 1, modificato in sede referente, comprende, tra le finalità delle misure dirette al riconoscimento e alla promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, la tutela e la valorizzazione delle attività sportive nonché delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.
  L'articolo 1, comma 2, prevede che gli interventi adottati a favore delle zone montane dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali in base alle rispettive competenze siano volte a garantire a coloro che vi risiedono il pieno ed agevole accesso ai servizi pubblici essenziali in diversi settori, tra i quali trovano specifica menzione quelli dell'istruzione, della formazione superiore e della cultura nonché che siano finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale montano.
  Osserva che l'articolo 3 include l'istruzione tra i servizi essenziali prioritari di cui tenere conto nella Strategia per la montagna italiana (SMI), avente periodicità triennale, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
  Evidenzia che l'articolo 7 reca disposizioni relative alle scuole di montagna, individuate al comma 1 nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni montani, nonché nelle scuole con almeno un plesso situato in un comune montano. Il comma 2, al fine di assicurare – nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente – il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici, dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023, volta a dare attuazione alla Riforma 1.3 della Missione 4 Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
  Il comma 3 del medesimo articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, elimina l'attuale limitazione territoriale secondo la quale la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Pag. 148Sardegna e Sicilia e riconosce ora tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado.
  Riferisce che il successivo comma 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sia attribuito un punteggio aggiuntivo, ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza, a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. La disposizione prevede un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni montani. Con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, per i medesimi docenti è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole. Al suddetto personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche è altresì riconosciuto un punteggio aggiuntivo – da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale – ai fini delle procedure di mobilità.
  Il comma 5, prevede che, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo, per fini di servizio, in un comune montano destinatario delle misure di sostegno ovvero in un comune ad esso limitrofo, è concesso un contributo annuale sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
  Ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso altresì a decorrere dall'anno 2025 a coloro che, per i medesimi fini di servizio, acquistano nel comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.
  Sottolinea che il comma 7 estende al personale scolastico il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti ammontino ad almeno il quindici per cento dei residenti, prevedendo che il suddetto credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il settantacinque per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.
  Il comma 8 precisa che i crediti d'imposta previsti dalle disposizioni precedenti, utilizzabili nella dichiarazione dei redditi, sono riconosciuti nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non sono cumulabili con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 23 del presente disegno di legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.
  Rileva che il comma 9 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di definire i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai Pag. 149controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione dei commi 1, 2 e 4.
  Riferisce che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni per la promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani. In particolare, il comma 1, al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.
  Il comma 2 dispone che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani. Le risorse sopra indicate sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.
  Evidenzia che l'articolo 9 introduce misure in materia di formazione superiore nelle zone montane. In dettaglio, l'articolo 9, comma 1, prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aventi sede nei territori dei comuni montani ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori. Il comma 2 prevede una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3, autorizza l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Il comma 4 prevede che, a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani, le università di cui al comma 1 possono attivare forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.
  Rileva che il comma 5, introdotto dal Senato, prevede che le suddette università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioniPag. 150 e altre forme di liberalità. Il comma 6, stabilisce, infine, che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.
  L'articolo 10, comma 1, relativo ai servizi di comunicazione, dispone che la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga. Osserva che il comma 2, come modificato in sede referente, stabilisce che, per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le start-up innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti ad incrementare, tra l'altro, l'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.
  L'articolo 11, recante disposizioni volte alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, prevede che, tra gli altri, sia sentito il Ministro della cultura ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in Conferenza unificata, volto alla definizione delle linee guida per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, la promozione della certificazione delle foreste e la loro conservazione, l'utilizzo energetico e termico del legno e l'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
  Rileva che l'articolo 15 reca disposizioni in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali. L'articolo 15, comma 1, lettera a), modifica la definizione di albero monumentale ed introduce, alla lettera b), una definizione dei boschi monumentali. L'articolo 15, comma 2, prevede che nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.
  L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame al Senato, relativo all'attività escursionistica, ne riconosce il ruolo quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile e promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori di tali percorsi.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

Pag. 151

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

5-03786 Tassinari: Sulle possibili modifiche alla legge 5 marzo 1957, n. 220 per una migliore conservazione e valorizzazione del Parco archeologico di Paestum.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica in linea con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'area archeologica di Paestum.

5-03787 Manzi: Sulla destinazione degli introiti derivanti dalla maggiorazione del costo del biglietto di ingresso degli istituti culturali introdotto con il decreto-legge n. 61/2023.

  Andrea GNASSI (PD-IDP) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Andrea GNASSI (PD-IDP), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo da cui si conferma che la ripartizione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale non abbia corrisposto alle finalità indicate dal decreto-legge n. 61 del 2023 di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dai gravi eventi alluvionali. Nel ricordare come siano stati assai numerosi i luoghi e i siti culturali colpiti dagli eventi alluvionali nella regione Emilia-Romagna, stigmatizza il fatto che la totalità delle risorse finanziarie allocate nel suddetto Fondo siano state destinate ad interventi di riqualificazione dell'ex caserma Monti-Convento di Santa Maria della Ripa che è stata destinata a sede dell'Archivio di Stato di Forlì. Tale edificio ha ricevuto ulteriori risorse finanziarie presenti in un altro capitolo di bilancio. Si tratta, a suo giudizio, di una decisione politica sbagliata che ha visto totalmente esclusi tutti gli altri beni culturali danneggiati dai medesimi eventi della regione dalla ripartizione di quelle risorse.

5-03788 Piccolotti: Sui contenuti del decreto in materia di tax credit per il settore del cinema e dell'audiovisivo in corso di emanazione, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni indipendenti.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita stigmatizzando l'attacco rivolto dal Governo alla stampa, accusata di diffondere incertezza e disinformazione circa il funzionamento sul piano finanziario del cosiddetto tax credit e ritenuto suscettibile di destabilizzare il settore cinematografico ed audiovisivo con ripercussioni negative anche sull'attrazione di capitali. Sostiene, invece, che è proprio il Governo Meloni a danneggiare il settore cinematografico ed audiovisivo, in crisi da oltre un anno, determinandoPag. 152 sia un aumento della disoccupazione di centinaia di lavoratori del suddetto settore sia mettendo a rischio le carriere previdenziali dei medesimi.
  Lamenta come il sottosegretario Mazzi abbia evaso la domanda posta con l'interrogazione, senza fornire risposte serie sulle modifiche da apportare al decreto ministeriale in corso di emanazione, né sugli aiuti da fornire alle case di produzione indipendenti, valutando a tale proposito come insufficiente la misura dell'obbligo di reinvestimento sulle cosiddette opere difficili, dal momento che essa non costituisce una garanzia di salvezza per le case di produzione indipendenti, sfavorite dal Governo che, invece, preferisce sostenere le grandi produzioni delle major cinematografiche.
  In conclusione, ribadisce come le decisioni assunte dal Governo in materia siano ideologiche, volte a colpire un certo tipo di cinema, nonché del tutto sbagliate alla prova dei fatti.

5-03789 Orrico: Sullo stato di attuazione del Contratto istituzionale di Sviluppo relativo al centro storico di Cosenza, con particolare riferimento alla prevista governance istituzionale.

  Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Anna Laura ORRICO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita. Dichiara di conoscere bene le vicende oggetto dell'excursus svolto dal sottosegretario Mazzi sulla storia del Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS) relativo al centro storico di Cosenza, visto che esso costituisce il frutto del lavoro da lei realizzato quando ricopriva la carica di sottosegretario di Stato alla cultura. Ricorda, quindi, la difficoltà, soprattutto in un territorio come quello di Cosenza, di coordinare i vari soggetti istituzionali e di coinvolgere le associazioni ed i comitati di cittadini, al fine di consentire loro di contribuire, con le loro proposte, ad arricchire la progettualità delle amministrazioni del territorio
  Lamenta, tuttavia, che il sottosegretario non abbia risposto alla domanda sulla nomina del Responsabile Unico del Contratto (RUC) e che non vi siano notizie circa la stipula del protocollo sulla legalità che avrebbe già dovuto entrare in vigore per garantire la trasparenza negli affidamenti delle gare. Inoltre, deplora che, a distanza di quattro anni e mezzo dalla stipula del CIS relativo al centro storico di Cosenza, solo un progetto dei venti inseriti all'interno del CIS è stato realizzato.
  Chiede, pertanto, al sottosegretario Mazzi un'accelerazione del Ministero sulla nomina del RUC e sui lavori, osservando come alcuni siano molto in ritardo rispetto alle scadenze programmate, citando a titolo di esempio l'intervento relativo all'ex convitto Telesio e quello relativo alla biblioteca civica, ove si rischia di perdere un patrimonio librario di inestimabile valore.

5-03790 Mollicone: Iniziative per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della rievocazione storica.

  Alessandro AMORESE (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Alessandro AMORESE (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. In particolare, afferma di ritenere molto interessante la proposta di costituzione di un forum quale sede di confronto e di sintesi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e che il Governo stia attuando bene la delega ad esso conferita in materia.

  Federico MOLLICONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

Pag. 153

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 marzo 2025.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 989 D'Attis, C. 1648 Ubaldo Pagano, C. 1734 Grippo, C. 1891 Mulè e C. 2130 Mascaretti recanti Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti di:
Vincenzo Iacopino, presidente emerito dell'Ordine nazionale dei giornalisti.
Santino Franchina, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.10.