SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.15.
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, rileva che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, si compone di trenta articoli suddivisi in sei Capi.
Il provvedimento, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute e del turismo.
Venendo all'esame delle disposizioni di maggiore interesse per le competenze della Commissione, segnala che l'articolo 2 reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani, di cui è previsto l'aggiornamento annuale da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti i criteri di individuazione dei comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla legge in esame e, contestualmente, l'elenco dei comuni montani beneficiari. Evidenzia che tali classificazioni dei comuni montani non si applicano ai fini della Politica agricola comune dell'Unione europea, di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, materie che continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.
Nell'ambito del Capo II, recante definizione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI), l'articolo 4 dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2025, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale. Precisa che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto a ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, inclusi i trasferimenti di fondi europei. Evidenzia, altresì, che le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che la Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.
Venendo al Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 7 introduce la definizione di «scuole di montagna» e, tra le altre previsioni, dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe al fine di assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei direttori scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.
Il Capo IV disciplina, a sua volta, la tutela del territorio. L'articolo 12, dedicato Pag. 350alla disciplina degli ecosistemi montani, prevede in particolare che lo Stato e le regioni, nel rispetto della normativa europea, in particolare della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat e delle specie selvatiche, nonché del regolamento del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, devono garantire che le misure di valorizzazione degli ecosistemi non rechino pregiudizio alle finalità della legge in esame. Nell'ambito di un piano di conservazione nazionale secondo la direttiva 92/43/CEE, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, stabilisce annualmente il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus, in base alle autorizzazioni previste dall'articolo 16 della stessa direttiva. Il decreto deve essere emesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.
Sottolinea che l'articolo 16 della legge in esame prevede l'erogazione di un credito d'imposta per gli imprenditori agricoli e forestali che effettuano investimenti in servizi ecosistemici e ambientali, in conformità con la normativa nazionale ed europea. In particolare, l'agevolazione deve essere applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Inoltre, si fa riferimento anche al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli stessi articoli 107 e 108 agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione dei predetti articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» in generale.
Il Capo V si occupa dello sviluppo economico delle zone montane, di cui l'articolo 19 individua le finalità e, ribadendo quanto già previsto dall'articolo 4 con riferimento all'intera legge in esame, prevede che le misure di sostegno di cui al presente Capo siano erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Rileva come una specifica clausola di richiamo della disciplina eurounitaria sugli aiuti «de minimis» sia ribadita con riferimento alle misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate dai giovani, previste dall'articolo 21, e alle misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani, previste dall'articolo 22.
Il Capo VI, da ultimo reca le disposizioni finali, quali la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, le disposizioni finanziarie, le abrogazioni e l'entrata in vigore.
In conclusione, alla luce della disamina svolta, ritenendo che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e risulta coerente con le numerose iniziative dell'Unione volte a promuovere la tutela e lo sviluppo sostenibile delle aree montane, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
C. 2291 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.Pag. 351
Evidenzia che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento tra le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei due Stati.
L'Accordo è composto da 29 articoli suddivisi in IV Titoli e un allegato relativo alla disciplina del trasferimento dei dati personali tra le istituzioni competenti dei due Paesi.
Nell'ambito del Titolo I, dedicato alle disposizioni generali, sono individuate, oltre alle definizioni (articolo 1), il campo di applicazione materiale (articolo 2), quello personale (articolo 3) e sono stabilite le disposizioni in materia di parità di trattamento (articolo 4) ed esportabilità delle prestazioni (articolo 5).
Il Titolo II, recante disposizioni sulla legislazione applicabile, regola l'applicazione delle disposizioni generali (articolo 6) e di quelle particolari (articolo 7), nonché delle disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e consolari (articolo 8), e disciplina altresì la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato (articolo 9).
Il Titolo III reca disposizioni particolari, relative, fra le altre, alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo, ossia senza ricorso alla totalizzazione (articolo 10), alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici (articolo 11), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (articolo 12) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (articolo 13).
Ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione (articolo 15), di garantire lo scambio delle informazioni (articolo 16), e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate (articolo 17).
Particolarmente rilevante è la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese in rapporto ai diritti disciplinati dall'Accordo (articolo 18).
Viene inoltre prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo (articolo 20) e disciplinata la validità di domande, dichiarazioni e ricorsi presentati nell'ambito delle materie oggetto dell'Intesa (articolo 21), la corrispondenza tra Autorità e Istituzioni competenti e organismi di collegamento. Vengono inoltre definite le modalità per i pagamenti delle prestazioni ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte (articolo 23).
Il Titolo IV (articoli da 26 a 29) reca disposizioni transitorie e finali.
Osserva che l'Accordo si conclude con l'Allegato 1, riguardante la disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti in materia di sicurezza sociale. In particolare, rileva che ciascuna Istituzione competente, come individuata ai sensi del presente Accordo, applicherà le garanzie per il trasferimento dei dati personali ad una Istituzione competente dell'altra Parte, in conformità con la normativa europea, in particolare l'articolo 46 (2) (a) del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché con la normativa della Repubblica di Moldova.
Evidenzia che le garanzie specifiche includono gli obblighi di inviare esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati, precisando che il trasferimento è ammesso solo se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità del presente Accordo; di trasferire dati esatti e, se necessario, aggiornati; di fornire un'informativa generale agli interessati; di adottare misure adeguate per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati durante il trasferimento Pag. 352e l'elaborazione, in linea con i principi del suddetto regolamento.
Segnala altresì che ulteriori garanzie riguardano le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato in materia di trattamento dei dati personali, di comunicazione e trasferimento dei dati personali ad un soggetto terzo, di durata di conservazione dei dati, di tutela amministrativa e giudiziaria nel caso in cui l'interessato ritenga che i suoi dati personali siano stati oggetto di trasferimento illecito.
Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, esso è composto da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 tratta delle disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.
In conclusione, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Ue, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.20.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.20.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione.
(COM(2025)38 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 marzo scorso.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, formula una proposta di documento (vedi allegato 3), di cui illustra i contenuti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali.
(COM(2025)100 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che la proposta di regolamento in esame è volta a introdurre, per la prima volta, un quadro normativo dell'UE per lo sviluppo, la produzione e la pubblicazione di statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali comparabili e di elevata qualità.
Segnala preliminarmente che per «immobile non residenziale fisico» si intende «qualsiasi immobile produttivo di reddito, esistente o in fase di sviluppo, inclusi gli alloggi destinati alla locazione; ovvero gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, esistenti o in costruzione; che non siano classificati come immobili residenziali; e comprendenti l'edilizia sovvenzionata». Inoltre, mentre le statistiche finanziarie sui mercati immobiliari sono elaborate dalla BCE e dal Sistema europeo di banche centrali, le statistiche non finanziarie sono di competenza della Commissione (Eurostat) e del sistema statistico europeo.
La proposta in esame risponde a una esplicita sollecitazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) che è incaricato della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'UE e della prevenzione e attenuazione del rischio sistemicoPag. 353 e che, nelle sue raccomandazioni del 31 ottobre 2016 e del 21 marzo 2019, ha individuato lacune significative nella disponibilità di informazioni comparabili relative ai prezzi, ai canoni di locazione e all'avvio dei lavori di costruzione nel settore immobiliare non residenziale e ha pertanto richiesto un intervento della Commissione europea.
Secondo l'analisi della Commissione europea, tali lacune ostacolano la capacità di fornire un'analisi solida e di individuare i possibili rischi nei vari Paesi. Infatti, esistono poche fonti ufficiali di statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali e la disponibilità di un numero maggiore di statistiche sarebbe fondamentale per i responsabili politici al fine di valutare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria. La maggior parte delle informazioni utilizzate dai responsabili politici è al momento invece acquistata presso organizzazioni private.
Pertanto, la Commissione europea e il CERS ritengono necessario un intervento normativo a livello Ue per garantire statistiche comparabili e coerenti in tutti gli Stati membri. Senza questa iniziativa, le statistiche potrebbero essere fornite su base volontaria, ma la copertura in termini di Stati membri rimarrebbe limitata se alcuni paesi non inviassero i dati e non sarebbe garantita la comparabilità delle statistiche tra gli Stati membri.
Prima di illustrare i principali contenuti della presente proposta, ritiene utile segnalare che la Commissione europea non ha ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto completa dato che, come anticipato, il CERS l'ha specificamente incaricata di proporre una normativa di tal genere in materia.
Questa motivazione non appare tuttavia condivisibile in quanto sarebbe stata comunque necessaria una ponderazione accurata delle diverse opzioni regolative.
La Commissione europea informa di aver comunque beneficiato dei contributi forniti dagli esperti degli istituti nazionali di statistica, della BCE, del CERS e di altre organizzazioni internazionali quali FMI e Banca dei regolamenti internazionali e di aver consultato i portatori di interessi. Sostiene altresì di aver effettuato una valutazione dei possibili impatti della proposta segnalando che essa comporterà costi minimi (in particolare per le imprese), dal momento che si baserà perlopiù sul riutilizzo di dati da fonti esistenti in banche dati amministrative o detenute da privati.
Più nel dettaglio il regolamento proposto non comporterebbe, a giudizio della Commissione europea, alcun impatto significativo diretto in termini economici, ambientali o sociali né spese significative. Il suo impatto sulle piccole, medie e grandi imprese sarebbe minimo o addirittura nullo. Esso fornirebbe inoltre ai responsabili politici e agli altri utilizzatori una base rafforzata di dati concreti. In termini di oneri amministrativi, l'impatto principale riguarderà gli istituti nazionali di statistica (INS), che dovranno investire per lo sviluppo e la produzione delle statistiche previste.
Segnala tuttavia che durante la consultazione dei portatori di interesse sono stati espressi dubbi in merito all'impatto minimo valutato sulle imprese. Rileva come si tratti di un tema importante che andrebbe valutato attentamente durante l'esame della proposta, anche acquisendo il giudizio del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.
Ciò premesso, passa all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti.
L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento che è l'istituzione di un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni, in particolare riprendendo le definizioni di immobili non residenziali che sono coerenti con quelle utilizzate dal CERS.
L'articolo 3 stabilisce che le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per la produzione delle statistiche devono soddisfare le prescrizioni in materia di qualità, mentre l'articolo 4 fissa i diritti e gli obblighiPag. 354 degli Stati membri e dei titolari dei dati per quanto riguarda l'accesso ai dati.
L'articolo 5 fa riferimento all'allegato, che comprende l'elenco delle variabili statistiche richieste, che potrà essere modificato mediante atti delegati, al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici. Le variabili sono: licenze edilizie (numero di abitazioni, superficie utile); avvio e completamento dei lavori di costruzione (superficie utile); indici dei prezzi degli immobili non residenziali; indici dei canoni di locazione degli immobili non residenziali; valore delle operazioni immobiliari non residenziali.
Gli Stati membri devono compilare e trasmettere alla Commissione europea i dati relativi a ciascuna variabile. L'articolo 5 elenca anche le caratteristiche dei dati, comprese le disaggregazioni delle variabili, che la Commissione europea può chiedere agli Stati membri di fornire mediante atti di esecuzione. Si specifica inoltre che la Commissione europea può adottare misure di semplificazione che dovrebbero tenere conto della dimensione dei mercati immobiliari non residenziali nei diversi paesi. Tali misure possono essere utilizzate per rendere meno stringenti determinati requisiti dei dati per i paesi con mercati immobiliari non residenziali di piccole dimensioni.
L'articolo 6 stabilisce le prescrizioni in materia di qualità e le relazioni sulla qualità e impone agli Stati membri di trasmettere ogni anno alla Commissione (Eurostat) metadati, relazioni sulla qualità e inventari. La Commissione europea potrà adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche per la trasmissione dei dati, per il contenuto e i termini per la trasmissione dei metadati referenziali e delle relazioni sulla qualità, nonché per la trasmissione degli inventari.
L'articolo 7 prevede la possibilità di effettuare studi pilota (avviati dalla Commissione europea e condotti dagli Stati membri) prima che in futuro siano adottati nuovi requisiti dei dati, mentre l'art. 8 stabilisce che si possa utilizzare il bilancio dell'Ue per lo sviluppo delle statistiche sugli immobili non residenziali richieste dal regolamento in oggetto mediante sovvenzioni e per gli studi pilota.
L'articolo 9 definisce la procedura per l'adozione degli atti delegati, mentre l'articolo 10 quella per gli atti di esecuzione.
L'articolo 11 prevede la possibilità per gli Stati membri di presentare una richiesta di deroga ad alcune prescrizioni del regolamento in oggetto o di un atto di esecuzione. Le deroghe possono essere concesse per un periodo massimo di tre anni e devono essere richieste entro tre mesi dall'adozione dell'atto pertinente.
L'articolo 12 modifica il regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese al fine di eliminare la variabile relativa alle licenze edilizie.
L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del regolamento per il 1° gennaio 2026.
Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 338, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, devono adottare misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Il par. 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre i caratteri che l'elaborazione delle statistiche dell'UE deve presentare, vale a dire imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica, senza comportare oneri eccessivi per le imprese.
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto sebbene ciascuno Stato membro sia responsabile dell'elaborazione e della pubblicazione di statistiche ufficiali relative al proprio territorio, è necessario un coordinamento a livello dell'UE sulle definizioni, sulle fonti e sulle metodologie utilizzate per garantire la comparabilità di tali statistiche, essenziale per i responsabili politici negli Stati membri e a livello dell'UE. Per quanto riguarda la rilevazione di dati, l'opzione migliore è, a giudizio della Pag. 355Commissione europea, che sia effettuata dagli Stati membri.
Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte si limitino al minimo indispensabile per il conseguimento degli obiettivi e non vadano al di là di quanto è necessario a tale scopo. In termini di oneri amministrativi, l'impatto principale dovrebbe riguardare gli istituti nazionali di statistica, che dovranno investire risorse per l'elaborazione e la produzione delle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali.
A giudizio della Commissione europea, il modo migliore per garantire la disponibilità delle statistiche oggetto della presente proposta è mediante un regolamento, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte del parlamento svedese.
Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 6 maggio, propone, per meglio apprezzare i contenuti che ho richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, di ISTAT e di operatori del settore.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 marzo 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 26 marzo 2025.
Audizione informale di rappresentanti di Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024».
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Competere, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024».
L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.10.