COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 1° aprile 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 15.50.
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
Emendamenti C. 741-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 741-A e abb., recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità».Pag. 41
Segnala che tali proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, fatta eccezione per l'emendamento Sportiello 3.1002, che non prevede il necessario coinvolgimento delle regioni e delle province autonome nella procedura di predisposizione del Piano nazionale triennale per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso.
Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Sportiello 3.1002 e nulla osta sulle altre proposte emendative.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
C. 2291 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rileva preliminarmente che il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 5 marzo 2025, con testo modificato conformemente al parere espresso dalla Commissione bilancio circa la necessità di aggiornare la copertura finanziaria al bilancio triennale 2025-2027.
Il testo dell'Accordo è composto di 29 articoli, suddivisi in 4 titoli, e di un allegato sul trasferimento dei dati personali.
L'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (S. 1319), regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati.
Il Titolo I (articoli da 1 a 5) reca le disposizioni generali, individuando le definizioni (articolo 1) e i campi di applicazione materiale (articolo 2) e personale (articolo 3) e stabilendo i princìpi di parità di trattamento per le persone (articolo 4) e di esportabilità delle prestazioni cui l'Accordo si applica.
Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps. Sono, viceversa, esclusi dall'applicazione del presente Accordo l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali la legislazione italiana contempla il requisito della residenza in Italia.
Con riferimento alle disposizioni sulla legislazione applicabile (Titolo II, articoli da 6 a 9), l'Accordo prevede che i lavoratori ai quali sia applicabile l'Intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa (articolo 6), fatte salve alcune eccezioni individuate dall'articolo 7 (ad esempio: dipendenti di un'impresa avente sede in uno degli Stati contraenti inviati per un periodo non superiore a 24 mesi a prestare la propria opera nell'altro Paese; lavoratori autonomi che si rechino nel territorio dell'altro solo per un limitato periodo; personale viaggiante; agenti diplomatici e consolari e il personale degli uffici diplomatici).
Ulteriori disposizioni del Titolo II riguardano il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche contrattato localmente e che presti servizio in quelle strutture, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari (articolo 8) e la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato (articolo 9).
Il Titolo III (articoli da 10 a 25) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle pensioni dovute secondo la Pag. 42legislazione di una Parte in regime autonomo (articolo 10), alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici (articolo 11), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (articolo 12) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (articolo 13). Ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione (articolo 15), di garantire lo scambio di informazioni (articolo 16) e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate (articolo 17). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (articolo 18). Sempre nell'ambito del Titolo III, viene prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo (articolo 20) e vengono altresì definite le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi nell'ambito delle materie di competenza dell'Intesa (articolo 21) e di pagamento delle prestazioni per i beneficiari (articolo 23). Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'attuazione del presente Accordo, viene trasmesso da una Parte all'altra, è mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni, secondo quanto disposto dall'Allegato 1 dell'Accordo, che ne costituisce parte integrante (articolo 24).
Da ultimo, il Titolo IV (articoli da 26 a 29) reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per l'entrata in vigore, la decorrenza e l'emendabilità dell'Accordo, nonché le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative.
Con riferimento al disegno di legge di ratifica rileva che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.
C. 2292 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento, a cui sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'Air, è stato trasmesso dal Senato il 5 marzo 2025.
Evidenzia che l'Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone e mira a facilitare l'accesso ad opportunità che consentano ai giovani di ambo le Parti di acquisire una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all'estero, garantendo la reciprocità e assicurando che i rispettivi cittadini possano beneficiarne in uguale misura.
L'Accordo è composto da 7 articoli e specifica, innanzitutto, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoroPag. 43 rilasciato a titolo gratuito. Tra questi ci sono: un'età compresa fra i 18 e i 30 anni, entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi una vacanza, non essere accompagnati da persone a carico, disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante e di una assicurazione medica (articolo 1). Il testo disciplina quindi le modalità per la presentazione della domanda di visto-lavoro, per il tramite dell'Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine (articolo 2), e fissa la durata massima del soggiorno.
Più in dettaglio, l'articolo 3, al comma 1, indica la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visti vacanza-lavoro di rimanere in Giappone per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze. Lo stesso vale per i cittadini giapponesi (comma 2), che possono svolgere un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, specificando che questo vale per un periodo non superiore a sei mesi.
A tale proposito, rileva che l'Analisi tecnico-normativa richiama le previsioni della normativa vigente in Italia in materia di ingressi per vacanze-lavoro (articolo 27, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 286 del 1998 e articolo 40, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) che limitano, all'interno dei 12 mesi di soggiorno massimo consentito, la prestazione di un'attività lavorativa per un periodo complessivo di 6 mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. Tali previsioni si intendono superate con la ratifica parlamentare dell'Accordo stesso, che prevede la possibilità di poter lavorare fino ad un massimo di 6 mesi continuativi anche con lo stesso datore di lavoro. In termini concreti, le disposizioni relative al soggiorno per vacanze lavoro sul territorio italiano dei beneficiari dell'Accordo, come previsto dall'articolo 3 del medesimo testo negoziale, dovranno applicarsi conformemente alla normativa italiana vigente. In particolare, i partecipanti al programma vacanza lavoro dovranno, al loro ingresso in Italia ed entro il termine di legge (8 giorni), richiedere in base alla legislazione della Repubblica italiana un permesso di soggiorno sulla base del visto d'ingresso rilasciato dalle competenti Autorità (articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). In linea con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 2861 del 998 coloro che fanno ingresso in Italia devono dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno. La procedura per l'eventuale svolgimento dell'attività lavorativa dovrà essere avviata successivamente all'arrivo in Italia del titolare del visto per vacanze-lavoro. Il datore di lavoro dovrà comunicare l'assunzione del cittadino giapponese mediante le modalità previste dalla legislazione nazionale; i beneficiari del programma Vacanza-Lavoro sono, inoltre, soggetti alla legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa a tutela dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
L'accordo stabilisce poi che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, notificandolo all'altra Parte tramite i canali diplomatici (articolo 4), e che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 5). Le disposizioni dell'accordo sono attuate conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 6). Da ultimo, l'articolo 7 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'intesa, la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative, e regola le procedure per emendare il contenuto dell'accordo, per eventuali sospensioni e per il recesso.
Con riferimento al disegno di legge di ratifica, rileva che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione; l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, considerando altresì che per quanto attiene all'aspetto tecnico-finanziario,Pag. 44 l'Accordo prevede, all'articolo 1, la gratuità dei visti rilasciati in sua attuazione; l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 2293 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento, a cui sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'Air, è stato trasmesso dal Senato il 5 marzo 2025 (A.S. 1358).
Evidenzia che l'Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, al fine di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra un Paese e l'altro, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957 e ratificata con legge n. 885 del 1960, la quale riflette la particolare situazione storica nella quale fu negoziata, che comportava l'esigenza italiana di tutelare la nostra comunità oltre confine.
Il nuovo Accordo, composto da 48 articoli, regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia, maternità e prestazioni familiari delle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Il Titolo I, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua rispettivamente l'ambito di applicazione (articolo 2 e 3) e pone il principio generale di parità di trattamento per le persone a cui l'Intesa si applica (articolo 4). In particolare si prevede che l'Accordo si applichi alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria, all'assicurazione per l'indennità di malattia, alle prestazioni familiari, all'assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Dal punto del campo di applicazione personale, l'intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti. L'Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'articolo 22.
Il Titolo II (articoli da 5 a 11) reca disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori contemplati dall'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (articolo 5), ad eccezione dei casi particolari espressamente contemplati dagliPag. 45 articoli 6 e 7 (tra cui i, ai lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti inviati solo temporaneamente nell'altro Paese, il personale diplomatica ecc.).
Il Titolo III (articoli da 12 a 34) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle prestazioni per malattia e maternità (Capitolo I), alle pensioni (Capitolo II), agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali (Capitolo III), alla disoccupazione (Capitolo IV) e alle prestazioni familiari (Capitolo V).
Di particolare rilievo sono l'articolo 18, che prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione; l'articolo 19, che disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la «totalizzazione dei periodi» e l'articolo 22, che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione, solo nel caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio. Si segnala altresì l'articolo 25, che disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.
Il Titolo IV (articoli da 35 a 43) reca disposizioni particolari, tra le quali si segnalano quelle relative allo scambio di informazioni e alla collaborazione amministrativa (articoli 36 e 37), e all'assistenza diplomatica e consolare (articolo 38).
Infine, il Titolo V reca disposizioni transitorie e finali (articolo 46), disciplinando i termini per la decorrenza (articolo 47) e l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 48).
Con riferimento al disegno di legge di ratifica rileva che: gli articoli 1 e 2 contengono la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 valuta gli oneri finanziari (derivanti dall'articolo 22 dell'Accordo, che riguarda l'erogazione dei trattamenti di pensioni minime sul territorio in cui il beneficiario risiede) in 25.000 euro per l'anno 2025, in 76.000 euro per l'anno 2026, in 128.000 euro per l'anno Assistenza diplomatica e consolare 7 2027, in 183.000 euro per l'anno 2028, in 239.000 euro per l'anno 2029, in 298.000 euro per l'anno 2030, in 360.000 euro per l'anno 2031, in 423.000 euro per l'anno 2032, in 489.000 euro per l'anno 2033 e in 558.000 a decorrere dall'anno 2034. A tali oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 del medesimo Accordo; l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
C. 2171 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, rileva preliminarmente che il disegno di legge si compone di due articoli e reca misure in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Apcsm), per garantire l'avvio del nuovo Pag. 46sistema previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46.
L'intervento si rende necessario per consentire la finalizzazione della trattativa negoziale in corso. La citata legge n. 46 del 2022, infatti, prevedendo che il contingente di distacchi e permessi retribuiti ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale siano stabiliti con la contrattazione, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, non reca però una disciplina transitoria. In attesa della prima contrattazione, nell'ambito della quale sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi, il sistema delineato dalla legge n. 46 del 2022 non può concretamente avviarsi senza una norma che consenta ai rappresentanti delle Apcsm di partecipare alle procedure di contrattazione. Al fine di porre rimedio a tale carenza, un primo intervento normativo è già stato effettuato con il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61 (convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 96), con il quale è stato tra l'altro determinato il contingente di distacchi e permessi per l'anno 2024.
Poiché le procedure di contrattazione sono tutt'ora in corso e non si sono concluse entro il 31 dicembre 2024 (termine di efficacia del citato decreto-legge 61 del 2024), il provvedimento in esame, in misura analoga a quanto previsto per il 2024, reca all'articolo 1 le norme transitorie in materia di distacchi e di permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Alle Apcsm anche per il 2025 sono riconosciute un distacco ogni duemila unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale. Segnala che resta ferma la possibilità di godere di ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi, a seguito della conclusione della contrattazione di comparto (ai sensi del comma 4 del citato articolo 1480). Ricorda inoltre che la distribuzione di distacchi e permessi è operata sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.
Quanto all'articolo 2, segnala che esso estende a trentasei mesi il termine, attualmente fissato a trenta mesi, per l'esercizio, da parte del Governo, della delega (prevista all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46), recante la disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. Ricorda che il termine per l'esercizio della delega – originariamente fissato dalla citata legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore (27 maggio 2022), è stato poi esteso a dodici mesi e successivamente a trenta mesi (con scadenza, quindi, il 27 novembre 2024). Il provvedimento in esame proroga dunque tale termine al 27 maggio 2025.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento in esame – definendo misure volte a garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari (Apcsm) – fa riferimento a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. In particolare, rilevano le lettere d) e g), che attribuiscono allo Stato la potestà legislativa esclusiva rispettivamente in materia di difesa e Forze armate e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.55.