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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 aprile 2025
475.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 92

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.45.

Pag. 93

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
C. 2291 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. Ricorda, altresì, che il provvedimento è costituito di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica. Rammenta che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha fornito ulteriori informazioni, con una nota depositata presso la Commissione Bilancio. Fa presente, inoltre, che l'Accordo è formato da ventinove articoli e da un Allegato, inerente alla disciplina del trasferimento di dati personali tra le istituzioni competenti.
  Per quanto concerne gli articoli del disegno di legge di ratifica, rileva che la relazione tecnica ipotizza, ai fini della quantificazione degli oneri, come data di entrata in vigore del provvedimento, il 1° gennaio 2025, ossia una decorrenza ormai superata. Pertanto, potrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare lo sviluppo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria, stabilendo una nuova decorrenza. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, 9,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027, 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, 18 milioni di euro per l'anno 2032, 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto, invece, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4,1 milioni di euro per l'anno 2029, 5,7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,6 milioni di euro per l'anno 2031, 8,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 9,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità.
  Con riferimento alla seconda modalità di copertura, rileva viceversa che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 710.060.326 euro per l'anno 2027. In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali per tutte le annualità considerate dalla disposizione di copertura finanziaria, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni ad esso complessivamente apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per le medesime annualità.
  Rappresenta, infine, che il comma 2 del medesimo articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso, ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione Pag. 94delle disposizioni ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della predetta clausola.
  Per quanto concerne gli articoli da 1 a 8 dell'Accordo, osserva che le disposizioni in esame, ai sensi di quanto previsto, in particolare, dagli articoli da 1 a 5, definiscono il campo di applicazione dell'Accordo, che per la Moldova riguarda la pensione per limite d'età, la pensione e l'indennità di disabilità causata da una malattia o da un infortunio sul lavoro o malattia professionale e la pensione ai superstiti. Per l'Italia, il campo di applicazione riguarda, invece, le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'INAIL. Inoltre, rileva che l'Accordo si applicherà alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano quelle sopra descritte. Dal punto di vista soggettivo, l'Accordo si applica alle persone che sono state o sono soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. Rileva che la relazione tecnica afferma che le disposizioni in commento hanno carattere ordinamentale e dalla loro applicazione non derivano oneri finanziari. In proposito, non formula pertanto osservazioni. Osserva, altresì, che le disposizioni prevedono che i lavoratori interessati siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa, disciplinando contestualmente le relative eccezioni, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'Accordo. A tale riguardo, fa presente che tra le eccezioni sono annoverati i lavoratori dipendenti di un'impresa, con sede in uno degli Stati contraenti che, nel caso siano inviati nel territorio dell'altro Stato, rimarranno soggetti alla legislazione del primo Stato, a condizione che la loro occupazione nell'altro Stato non superi il periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro mesi.
  Segnala che la relazione tecnica afferma che l'applicazione di tale disposizione comporta un mancato gettito contributivo in Italia da parte dei lavoratori moldavi distaccati nel nostro Paese, che attualmente, in virtù del distacco e in assenza di Accordo, versano i contributi in Italia, e indica, anche in assenza di dati che possano costituire una base per la valutazione, una platea presunta di 150 lavoratori interessati e una retribuzione media annua di 40.000 euro.
  In proposito, rileva la necessità di acquisire dal Governo chiarimenti circa le ipotesi sottostanti alla definizione dei suddetti parametri, pur evidenziando che la quantificazione appare improntata a criteri di prudenzialità alla luce dell'aliquota media contributiva utilizzata, pari al 40 per cento, e della mancata imputazione degli effetti fiscali positivi indotti.
  Si prevede inoltre, all'articolo 8 dell'Accordo, che il personale al servizio delle rappresentanze diplomatiche possa esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio. In proposito non formula osservazioni, giacché tale disposizione, come evidenziato dalla relazione tecnica, non innova rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.
  Con riguardo agli articoli da 9 a 14 e all'articolo 27 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano l'erogazione delle prestazioni di natura pensionistica nei rapporti tra Italia e Moldova. In particolare, viene previsto il principio della totalizzazione, in base al quale, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di natura pensionistica, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato, sono totalizzati, se necessario, con gli analoghi periodi compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che non si sovrappongano.
  Rileva, pertanto, che se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione, l'Istituto competente di questo Stato sarà tenuto a concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dallo stesso applicata. Viceversa, se il lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di un solo Stato per il diritto alle prestazioni sulla base Pag. 95dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituto competente applicherà la totalizzazione.
  Inoltre, viene stabilito che se uno Stato prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituto prenderà in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che esso applica. Osserva che è, altresì, prevista la condizione che il lavoratore abbia maturato un minimo di contribuzione pari a un anno, nonché il requisito della residenza sul territorio che eroga l'integrazione al trattamento minimo delle prestazioni.
  Al riguardo, segnala che la relazione tecnica fornisce la metodologia, gli elementi di base e alcuni dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame, non esplicitando tuttavia i dati economici utilizzati ai fini della quantificazione quali i valori medi dell'importo pensionistico, dell'importo corrisposto ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, o di quello relativo all'integrazione al minimo, ricavabili soltanto approssimativamente sulla base delle tabelle fornite dalla medesima relazione tecnica.
  Osserva, altresì, che gli oneri connessi all'entrata in vigore dell'Accordo corrispondono alla differenza tra quelli complessivi stimati a seguito di detta entrata in vigore e quelli attualmente previsti a legislazione vigente. Dal confronto delle tabelle riportate nella relazione tecnica emerge, infatti, che parte degli oneri deriva dall'incremento del numero delle pensioni riconosciute, dovuto alla totalizzazione dei periodi contributivi consentita dall'Accordo, non compensato dai risparmi originati dalla contestuale riduzione del numero delle rendite erogate ai sensi della legge n. 189 del 2002. Segnala che la restante parte degli oneri è, invece, determinata dall'innalzamento delle integrazioni al reddito, in base all'ipotesi prudenziale utilizzata dalla relazione tecnica che tutti i cittadini della Repubblica di Moldova aventi diritto all'integrazione al trattamento minimo mantengano la residenza in Italia, condizione esplicitamente richiesta in base all'articolo 2 dell'Accordo. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
  Ricorda, inoltre, che le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. A tali fini specifica che saranno, tuttavia, presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. In proposito non formula osservazioni, anche in considerazione del fatto che analoghe disposizioni sono contenute, ad esempio, negli Accordi bilaterali in materia di previdenza sociale tra Italia e Turchia, ratificato con la legge n. 35 del 2015, tra Italia e Israele, ratificato con la legge n. 98 del 2015, nonché nell'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Albania, ratificato con la legge n. 29 del 2025. Infine, osserva che, poiché la relazione tecnica ipotizza, ai fini della quantificazione degli oneri, come data di entrata in vigore del provvedimento il 1° gennaio 2025, ossia una decorrenza ormai superata, dovrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare lo sviluppo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria, ipotizzando una nuova decorrenza, come già rilevato in merito all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.
  Con riferimento agli articoli da 15 a 24, 26, 28 e 29 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di disposizioni volte all'applicazione dell'Accordo stesso.
  Riguardo alle misure relative alla collaborazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, si prevede che i soggetti di collegamento italiani provvedano a ciò nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente che gli accertamenti e i controlli sanitari, che riguardino persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato, debbono essere disposti dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa.
  Nell'intesa amministrativa, di cui all'articolo 15, sono stabilite le disposizioni per i rimborsi. Rileva che le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle istituzioni di entrambi gli Stati non daranno, invece, luogo a rimborsi. Al Pag. 96riguardo, ritiene utile acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che le modalità dei predetti rimborsi siano idonee ad escludere l'eventualità che possano determinarsi effetti apprezzabili di cassa rispetto agli andamenti di spesa già scontati sui saldi di finanza pubblica in base alla legislazione vigente.
  Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 19, si prevede l'esenzione reciproca tra le Parti da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo. Rileva che tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbono essere presentati per l'applicazione dell'Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari. Dal momento che, come specificato dalla relazione tecnica, l'esenzione da legalizzazione non comporta minori entrate sia perché i due Stati hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961 sull'apostille, sia perché l'assenza di introiti si verrebbe a configurare come rinuncia a maggior gettito, non ha al riguardo osservazioni da formulare.
  Parimenti, non ha osservazioni da formulare rispetto agli articoli 15, avente ad oggetto l'intesa amministrativa, 16, che disciplina lo scambio di informazioni, 18, concernente l'assistenza diplomatica e consolare, 20, concernente gli organismi di collegamento, 21, in materia di domande, dichiarazioni e ricorsi, 22, recante corrispondenza tra autorità, istituzioni e organismi di collegamento, 23, concernente le modalità di pagamento delle prestazioni, 24, in tema di recuperi, 26, concernente l'entrata in vigore, 28, relativo alla risoluzione delle controversie, e 29, inerente all'emendabilità dell'Accordo, tenuto conto sia della natura sostanzialmente ordinamentale delle citate disposizioni, sia del fatto che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni stesse nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica e come confermato dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 25 e le clausole III e IV dell'Allegato 1 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che qualsiasi dato relativo a singole persone, che, per l'applicazione del presente Accordo, viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovrà essere mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni. Viene, altresì, previsto che tutti gli scambi di dati tra gli Stati saranno regolati da quanto stabilito dal citato Allegato 1, che prevede, altresì, che ciascuna Autorità metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata.
  Precisa, inoltre, che le suddette misure includeranno adeguati adempimenti amministrativi, tecnici e fisici di sicurezza, incluse la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, mentre per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, assicurando, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.
  Rileva, altresì, che l'autorità competente potrà prevedere il versamento di un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi delle richieste formulate dagli interessati o rifiutare di darvi seguito, se queste dovessero risultare manifestamente infondate o eccessive, fermo restando che ciascuna autorità potrà ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità.
  In proposito, osserva che la relazione tecnica riferita all'articolo 25 dell'Accordo afferma che dall'applicazione della disposizione, a carattere ordinamentale, non derivano oneri finanziari. Al riguardo, ritiene tuttavia utile acquisire dal Governo elementi di informazione volti ad assicurare che il Garante per la protezione dei dati personali, soggetto incluso nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, che dovrà assicurare per l'Italia la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle clausole dell'Allegato con periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole stesse e sulla loro efficacia, possa svolgere gli adempimenti ad esso assegnati Pag. 97nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa in primo luogo presente che il numero dei lavoratori moldavi distaccati in Italia e dipendenti da imprese con sede nel territorio della Repubblica di Moldova considerato ai fini della definizione della platea dei soggetti cui si applica l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo oggetto di ratifica è stato stimato seguendo criteri prudenziali, tenendo conto dei dati relativi ai distacchi di lavoratori in essere.
  Assicura, altresì, che dall'eventuale rimborso delle spese sostenute nel quadro delle attività di collaborazione amministrativa previste dall'articolo 17, paragrafo 3, dell'Accordo, le cui modalità attuative saranno definite nell'ambito dell'intesa amministrativa adottata dalle due Parti ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo, non deriveranno effetti negativi in termini di cassa rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica.
  Precisa, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali, individuato quale autorità incaricata di assicurare per l'Italia la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle clausole dell'Allegato 1 al presente Accordo, recante la disciplina del trasferimento di dati personali tra le istituzioni competenti delle due Parti contraenti, con verifiche periodiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole stesse e sulla loro efficacia, provvederà ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, trattandosi di adempimenti riconducibili alle funzioni istituzionali del Garante, fermo restando che l'Allegato 1 consente alla medesima autorità di adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.
  Conferma, infine, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzato per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri a carattere permanente derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, reca le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2291, approvato dal Senato della Repubblica, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il numero dei lavoratori moldavi distaccati in Italia e dipendenti da imprese con sede nel territorio della Repubblica di Moldova considerato ai fini della definizione della platea dei soggetti cui si applica l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo oggetto di ratifica è stato stimato seguendo criteri prudenziali, tenendo conto dei dati relativi ai distacchi di lavoratori in essere;

    dall'eventuale rimborso delle spese sostenute nel quadro delle attività di collaborazione amministrativa previste dall'articolo 17, paragrafo 3, dell'Accordo, le cui modalità attuative saranno definite nell'ambito dell'intesa amministrativa adottata dalle due Parti ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo, non deriveranno effetti negativi in termini di cassa rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica;

    il Garante per la protezione dei dati personali, individuato quale autorità incaricataPag. 98 di assicurare per l'Italia la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle clausole dell'Allegato 1 al presente Accordo, recante la disciplina del trasferimento di dati personali tra le istituzioni competenti delle due Parti contraenti, con verifiche periodiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole stesse e sulla loro efficacia, provvederà ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, trattandosi di adempimenti riconducibili alle funzioni istituzionali del Garante, fermo restando che l'Allegato 1 consente alla medesima autorità di adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzato per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri a carattere permanente derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, reca le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.
C. 2292 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, nel testo approvato senza modificazioni dal Senato della Repubblica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. Fa presente che il provvedimento è costituito di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli del disegno di legge di ratifica, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei rispettivi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della predetta clausola.
  Per quanto concerne gli articoli 1 e 2 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono i requisiti per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro, ai sensi dell'articolo 1, e disciplinano le modalità per la presentazione della domanda, per il tramite dell'ambasciata o del consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine, secondo quanto previsto all'articolo 2.
  In proposito non ha osservazioni da formulare, alla luce delle assicurazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento sia alla non onerosità e non sostituibilità della nuova tipologia di visto introdotta, che sarà concessa nel limite di quote determinate annualmente, sia alla natura delle attività previste, che, rientrando nell'ambito delle attività istituzionali, possono essere svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la possibilità per i cittadini in possesso di visti vacanza-lavoro Pag. 99per l'Italia o per il Giappone di rimanere nel Paese ospitante per il periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, in conformità con la normativa in vigore nel Paese dove soggiornano. Per quanto riguarda i cittadini giapponesi con il visto per l'Italia, la disposizione specifica che l'attività professionale può essere svolta per massimo sei mesi, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro.
  In proposito, considerato che il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori è a carico del datore di lavoro, che l'Accordo prevede il possesso di un'assicurazione sanitaria come requisito per l'ingresso e che lo stesso non prevede la cumulabilità dei contributi pensionistici versati nei due Paesi, come peraltro riportato nella relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne, infine, gli articoli da 4 a 7 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, secondo quanto disposto dall'articolo 4, che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante, ai sensi dell'articolo 5, e che le disposizioni dell'Accordo siano attuate conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi in qualità di Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto al paragrafo 2 del medesimo articolo 6. Rileva, infine, che l'articolo, 7 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative e le procedure per emendare il contenuto dell'Accordo stesso, per eventuali sospensioni e per il recesso.
  Rileva che l'Accordo prevede, da un lato, che i beneficiari del visto-vacanza lavoro siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante, compresi quelli relativi al lavoro e alla sicurezza sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 5, e, dall'altro, richiede agli stessi di dimostrare di disporre delle risorse necessarie a mantenersi nel Paese ospitante sia come requisito per ottenere il predetto visto, ai sensi dell'articolo 1, sia al momento della richiesta di permesso di soggiorno entro otto giorni dall'entrata in Italia, come riferito nella relazione tecnica.
  In proposito, anche alla luce delle assicurazioni fornite da quest'ultima in merito alla capacità delle strutture ministeriali competenti di effettuare le attività derivanti dall'attuazione dell'Accordo nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, come previsto dall'articolo 6, e considerato il carattere ordinamentale delle norme di cui all'articolo 7, non ha osservazioni da formulare.
  In ragione di quanto evidenziato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni,Pag. 100 rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Atto n. 254.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto di cui la Commissione avvia oggi l'esame non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, composto di quattro articoli, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, che detta disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.
  In merito ai profili di competenza della Commissione, non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 1 e 2. Non ha, parimenti, osservazioni da formulare in Pag. 101merito all'articolo 3, alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica in relazione all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i cui compiti dovrebbero essere di limitata portata e, pertanto, agevolmente sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, nonché del fatto che la norma si limita a prevedere una sperimentazione, nei termini di un'applicazione anche territorialmente limitata, per una serie di servizi e prestazioni per i quali il vigente articolo 27 del citato decreto legislativo n. 29 del 2024 dispone l'erogazione senza specifiche limitazioni, a valere sulle risorse individuate dal comma 18 dello stesso articolo 27.
  Come già rilevato in rapporto al testo originario, segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti circa le possibili implicazioni finanziarie correlate alla fase di implementazione delle strutture e delle funzioni delineate dall'articolo 27, che, peraltro, potrebbero avere indotto la scelta in esame di un avvio in modalità sperimentale.
  Osserva, infine, che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni in esso contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, n. 81.
Atto n. 255.
(Rilievi alle Commissioni I e IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 20 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81.
  Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alle Commissioni Affari costituzionali e Trasporti, alle quali il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  In proposito, ricorda anzitutto che l'articolo 1, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 105 del 2019, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, tra l'altro, la definizione delle procedure secondo cui i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica notificano al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica Pag. 102in caso di incidente (CSIRT) gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. Nel segnalare che a tale disposizione è stata data attuazione con l'adozione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto ora all'esame della Commissione apporta modifiche al predetto regolamento al fine di sostituire, nell'ambito dell'Allegato A, che individua la tassonomia degli incidenti di sicurezza informatica aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatica, la tabella 1, nella quale sono indicati gli incidenti meno gravi. Più specificatamente, fa presente che, al fine di innalzare il livello di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si introduce, tra gli incidenti consistenti in «Azioni sugli obiettivi», una nuova fattispecie identificata con la sigla ICP-A-20 e denominata: «Accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi concessi.».
  Rileva che il comma 2 dell'articolo 1 reca, quindi, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione dello schema di decreto in esame si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto attiene ai profili riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, segnala che, a fronte degli incidenti di sicurezza informatica, i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sono tenuti a procedere alla notifica dei predetti incidenti al CSIRT, istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Al riguardo, rileva che il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, novellato dal provvedimento in esame, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero decreto e che, in occasione dell'esame parlamentare di quest'ultimo, il Governo ha chiarito che il sistema di invio notifiche degli incidenti era stato già costituito e al suo progressivo adeguamento alle nuove esigenze si sarebbe provveduto nell'ambito delle disponibilità finanziarie di pertinenza del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre l'invio delle notifiche non avrebbe determinato oneri aggiuntivi per i soggetti interessati, dal momento che ai fini dell'invio si rende necessaria soltanto una preliminare procedura di registrazione.
  Tanto premesso, segnala che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario e propone, pertanto, di deliberare sullo stesso una valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO condivide le valutazioni del relatore in ordine all'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario dello schema di decreto in esame, concordando, pertanto, con la sua proposta di valutazione favorevole.

  La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 aprile 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.