ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 12.55.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il Pag. 104sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
Sull'ordine dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente avverte che, concorde la Commissione, si procederà ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame degli atti del Governo e quindi all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno.
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Dipartimento per le attività culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2025, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 261.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Giorgia LATINI, presidente, in sostituzione del relatore, on. Mollicone, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere, entro il 14 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, un parere sull'atto del Governo n. 261 concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno 2025, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.
Segnala che lo schema di decreto ministeriale è stato trasmesso alle Camere il 25 marzo 2025 ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 e che allo schema di decreto è allegata una relazione che illustra i contenuti dell'Atto, sottoscritta dal Capo del Dipartimento per le attività culturali, competente sulla gestione del citato capitolo di bilancio 2570.
Venendo al contenuto dello schema di decreto, evidenzia che per l'anno finanziario 2025 la somma iscritta sul capitolo 2570 è pari a 34.051.090 euro.
Al riguardo rileva che lo stanziamento è inferiore rispetto a quello del 2024 (pari a 35.843.252 euro) di 1.792.162 euro: un decremento corrispondente al 5 per cento. Alla luce di ciò, nello schema in esame, si riporta che il Dipartimento competente propone di apportare la medesima riduzione percentuale ad ogni singolo intervento previsto nella ripartizione, in tal modo lasciando inalterati i rapporti proporzionali nella distribuzione tra gli interventi delle risorse a disposizione.
Lo stanziamento è suddiviso, dall'articolo 1 dello schema, in due distinte somme, distribuite rispettivamente dai successivi articoli 2 e 3.
La prima somma (articolo 2), pari a 23.303.278,02 euro, reca interventi in favore degli enti inseriti nella Tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e confermati nella Tabella 1 allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Si tratta dei seguenti interventi:
contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale, per le Edizioni Nazionali, con esclusione di quelle rientranti nell'ambito delle specifiche competenze della Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997 (euro 1.763.829,62);
contributi per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali (euro 214.540,85);
contributo alla Fondazione «Festival dei Due Mondi» di Spoleto (euro 2.130.364,08);
contributo per il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (euro 317.264,90);
contributo annuo a favore della Fondazione «La Biennale di Venezia» (euro 15.124.673,30);
Pag. 105contributo annuo a favore della Fondazione «La Triennale di Milano» (euro 2.680.299,24);
contributo annuo a favore della Fondazione «La Quadriennale di Roma» (euro 1.072.306,01).
La seconda somma (articolo 3), pari a 10.747.812,01 euro, reca interventi in favore degli ulteriori enti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001. Si tratta dei seguenti interventi:
contributo all'Ufficio internazionale concernente l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (euro 120.200,08);
contributo all'Associazione Italia Nostra (euro 282.713,00);
contributo al Fondo Ambiente Italiano (euro 352.371,59);
contributo all'Associazione Reggio Parma Festival (euro 2.821.187,94);
contributo alla Fondazione Festival Pucciniano (euro 705.367,55);
contributo all'Associazione Centro Europeo di Toscolano (euro 211.618,19);
contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto (euro 271.789,75);
contributo alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro (euro 2.457.581,90);
contributo all'Associazione Ferrara Musica (euro 705.373,33);
contributo alla Fondazione Ravenna Manifestazioni (euro 705.373,33);
contributo alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole (euro 704.745,11);
contributo a favore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale (euro 704.745,11);
contributo al Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso (euro 704.745,11).
Con riferimento ai precedenti provvedimenti di riparto, ricorda che lo scorso anno le Commissioni parlamentari vennero chiamate ad esprimersi sulla proposta di riparto del medesimo stanziamento allocato sul cap. 2570 dello stato di previsione del Ministero della cultura, per l'anno 2024 (Atto del Governo n. 154), e si espressero entrambe con parere favorevole. Il parere espresso dalla Commissione 7a del Senato conteneva tuttavia un'osservazione che chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di prevedere risorse finanziarie aggiuntive da destinare ai beneficiari del provvedimento, al fine di compensare, se possibile già dallo stesso 2024, il decremento che si registrava rispetto all'anno precedente.
In conclusione propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo del Partito democratico stigmatizzando il previsto taglio lineare pari al 5 per cento delle risorse che certamente metterà in seria difficoltà gli enti e i soggetti destinatari dei contributi che facevano affidamento su importi più consistenti.
Anna Laura ORRICO (M5S) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo M5S non solo criticando il taglio lineare dello stanziamento ma evidenziando la necessità di una radicale revisione del sistema di attribuzione dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, fondazioni, associazioni e altri organismi che pure svolgono attività di notevole rilevanza.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole elaborata dal relatore.
La seduta termina alle 13.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 13.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro, sul testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, segnala anzitutto che l'articolo 3, comma 1, lettera f) dispone che sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.
L'articolo 4, comma 7, prevede che gli enti pubblici di ricerca elencati dall'articolo 1, comma 308 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), vigilati da varie Amministrazioni centrali, possono – al fine del passaggio di ricercatori e tecnologi di ruolo dal terzo al secondo livello, nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dei commi da 308 a 310 del suddetto articolo 1 e disponibili per il singolo ente – adottare procedure di selezione riservate (come già previsto dalle norme vigenti in oggetto) o avvalersi di quelle già svolte prima del 1° gennaio 2024.
Osserva che l'articolo 4, comma 8, al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), estende l'applicazione anche per l'anno accademico 2025-26, delle disposizioni che consentono l'utilizzo delle graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, cosiddette graduatorie «143», utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
L'articolo 7, comma 3, integra le finalità del fondo disciplinato dall'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, aggiungendo al finanziamento della formazione dei dipendenti pubblici e dei sistemi informativi del Pag. 107Dipartimento della funzione pubblica il finanziamento, tra le altre, di interventi per finalità culturali, volti all'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopro di lucro.
Rileva che l'articolo 10, comma 3, in considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, sostituisce al comma 4 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 il riferimento alle pubbliche amministrazioni centrali ed enti territoriali con il riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ne consegue che il Commissario Straordinario alla ricostruzione può conferire incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dalle disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero concordare, nell'ambito delle intese con le Amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, di unità di personale non oltre il compimento del settantesimo anno di età, anche con riferimento al personale degli istituti, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
L'articolo 12, comma 13, dispone che al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai sensi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione – Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara.
Sottolinea che la Scuola è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo periodo, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
L'articolo 12, comma 16, reca modifiche all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di disciplina della composizione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, prevedendo che, ove dipendenti pubblici, il presidente e i commissari diversi da quelli di diritto non siano più obbligati, ma al contrario possano, a domanda, essere collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione e che tale collocamento non valga più, necessariamente, per l'intera durata del mandato. La disposizione prevede, inoltre, che il segretario generale della Commissione, se dipendente pubblico, sia invece obbligatoriamente collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, Pag. 108in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.
Osserva che l'articolo 13, comma 1, dispone che l'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. sulla base di un contratto di servizio cui è affidata la regolamentazione del relativo rapporto anche sul piano finanziario e delle risorse umane. All'attuazione di tale disposizione, l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 13, comma 2, reca modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In particolare, alla lettera a), si stabilisce che lo specifico regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva (volontaria o meno) previsto per il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato, si applica, secondo le normative speciali già vigenti per ciascuno dei comparti in questione, previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico da parte degli organismi sportivi preposti, ed indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto.
L'articolo 13, comma 2, lettera b) prevede che gli atleti aventi disabilità fisiche e sensoriali che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella Sezione Paralimpica Fiamme Gialle e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, ove non più idonei allo svolgimento di attività agonistica, ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, sono collocati nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Rileva che l'articolo 14, comma 6, autorizza la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
L'articolo 15, comma 1, recante misure urgenti per il Giubileo, prevede che la Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata «Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.
Il successivo comma 2 stabilisce che dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimonialePag. 109 per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.
Riferisce che l'articolo 16, comma 1, include tra gli altri anche i dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è prevista l'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate tra i soggetti nei cui confronti ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Il comma 2 prevede che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.05.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 13.05.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie.
C. 2224 Amorese.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giorgia LATINI, presidente, riferisce che una proposta di legge sullo stesso argomento sarà presentata dal gruppo della Lega.
Alessandro AMORESE (FDI), relatore, preliminarmente dichiara che l'idea di riformare la legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore parte da lontano, visto che essa è per molti aspetti ampiamente superata.
Osserva che la proposta di legge a sua prima firma muove dalla considerazione per cui in altri Paesi non si opera alcuna distinzione tra la fotografia semplice e l'opera fotografica, al contrario di quanto accade in Italia dove la legge sul diritto d'autore le definisce e disciplina in maniera differente.
Ricorda, quindi, che la distinzione operata dalla legge indicata ha determinato l'insorgere di un cospicuo contenzioso giurisdizionale per la tutela del diritto d'autore e, conseguentemente, la formazione di orientamenti giurisprudenziali non sempre coerenti. A titolo di esempio, rileva che la celebre fotografia scattata dal fotoreporter Tony Gentile che ritrae i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che si guardano sorridendo, è stata qualificata come «fotografia semplice». Osserva, inoltre, che a venti anni esatti dalla morte di Papa Giovanni Paolo II, il diritto esclusivo sulle fotografie scattate in quei giorni non sarà più tutelato dal momento che esso dura proprio venti anni dalla produzione delle medesime ai sensi dell'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633.Pag. 110
Afferma che il provvedimento in esame mira a sanare la discriminazione attualmente operata dalla legge sul diritto d'autore del 1941, ormai priva di senso e pertanto da superare, riconoscendo che anche le mere fotografie hanno una propria dimensione artistica tale da legittimare la loro riconduzione nel novero delle opere protette dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e da offrire così una maggiore tutela ai diritti vantati su di esse dal fotografo.
Nel dichiararsi favorevole allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, reputa positiva la convergenza del gruppo della Lega sui contenuti della proposta di legge in esame auspicando anche quella di altri gruppi parlamentari.
Passando al merito del provvedimento, riferisce che la proposta di legge in esame si compone di tre articoli.
L'articolo 1 enuncia le finalità della proposta, che si prefigge l'obiettivo di valorizzare il fotografo come autore, riconoscendo il valore creativo e tecnico di ogni immagine e garantendo una protezione più completa e adeguata all'evoluzione della fotografia nell'età contemporanea.
L'articolo 2, composto di un unico comma, novella l'articolo 2 della legge n. 633 del 1941, posta a fondamento della disciplina italiana del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio. Il menzionato articolo 2 elenca le opere protette nell'ambito del Titolo I della citata legge, dedicato alle disposizioni sul diritto d'autore, ossia le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Il testo vigente dell'articolo 2 della legge n. 633 del 1941, tra le varie voci riportate in elenco, include «le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II».
Nel testo vigente della legge n. 633 del 1941 non è rinvenibile una definizione normativa del concetto di «opera fotografica», per la quale deve quindi bastare la definizione generale, di cui all'articolo 1, di «opera dell'ingegno di carattere creativo». La disciplina dei diritti di utilizzazione economica sulle opere fotografiche è riportata dal successivo articolo 32-bis. Ai sensi di tale articolo, i diritti di utilizzazione economica sull'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore. In relazione a tali opere, si applicano inoltre le disposizioni in materia di diritti morali e di sfruttamento economico di cui al capo III del Titolo I della legge n. 633 del 1941.
La disciplina sulla protezione degli autori delle fotografie «semplici» è invece contenuta, come richiamato dal sopra citato elenco di cui all'articolo 2, all'interno del Capo V del Titolo II della medesima legge n. 633 del 1941, ed in particolare dagli articoli da 87 a 92. In particolare, l'articolo 87 reca la definizione delle fotografie «semplici», identificandole come «le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche» specificando subito di seguito che non sono ricomprese in tale definizione le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Negli articoli successivi viene disciplinato il regime di protezione di tali opere. In particolare, si cita l'articolo 92, nel testo vigente, prevede che il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
L'articolo 2 della proposta di legge in esame provvede ad introdurre nel novellato articolo 2 della legge n. 633 del 1941 una definizione normativa dei due distinti concetti, in primo luogo, con la novella di cui alla lettera a), sostituendo il numero 7) del comma 2 sopra citato, ed in secondo luogo, con la novella di cui alla lettera b), inserendo un nuovo numero 7.1). Ai sensi della novella in commento, sono quindi introdotte le seguenti definizioni:
le opere fotografiche (nuovo numero 7) dell'elenco) sono definite come «qualsiasi espressione analogica o digitale, espostaPag. 111 a terzi, che rifletta un'impronta autoriale originale o frutto di elaborazione, rappresentativa dello spirito creativo dell'autore»;
le fotografie (nuovo numero 7.1) dell'elenco) sono definite come «qualsiasi immagine ottenuta attraverso processi fotografici o analoghi, compresi le riproduzioni di opere artistiche e i fotogrammi cinematografici».
Parimenti incidente sulla legge n. 633 del 1941 è l'articolo 3 della proposta di legge in commento, il cui unico comma ne modifica gli articoli 6 e 92. Le due novelle di cui alla lettera a) dell'articolo 3 in commento intervengono entrambe sull'articolo 6 della legge n. 633 del 1941 che, nel testo vigente, sancisce che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
La prima novella di cui alla lettera a) in commento, quella di cui al numero 1), precisa che la creazione dell'opera, da cui scaturisce il diritto d'autore, è espressione non solo del lavoro intellettuale ma anche del lavoro tecnico dell'autore.
La seconda novella, quella di cui al numero 2), introduce un secondo comma al novellato articolo 6, ai sensi del quale si esplicita che in relazione alle opere fotografiche e alle fotografie, per lavoro tecnico si intende l'insieme delle scelte fotografiche, tecniche e artistiche che rendono unica l'immagine, espressione della volontà e della creatività dell'autore.
La lettera b) dell'articolo 3 in commento, invece, sostituisce integralmente l'articolo 92 della legge n. 633 del 1941, ai sensi del cui testo vigente, come si è sopra visto, il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia. Il nuovo testo proposto estende la durata di tale diritto sino al termine del settantesimo anno dalla produzione. La norma, come novellata, specifica inoltre che tale diritto comprende la tutela dalla riproduzione non autorizzata e il riconoscimento morale dell'autore ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 633 del 1941. Stabilisce, in aggiunta, che la tutela dalla riproduzione si riferisce a qualsiasi riproduzione, modifica o alterazione parziale o totale dei parametri tecnici della fotografia senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi diritto. La disposizione fa salve le eccezioni previste dall'articolo 98, in materia di ritratto fotografico, nonché quelle relative all'insegnamento e alla formazione professionale, purché siano citate le generalità dell'autore.
Rosaria TASSINARI (FI-PPE) dichiara di sottoscrivere a nome di tutti i membri della Commissione facenti parte del gruppo di Forza Italia la proposta di legge in esame.
Antonio CASO (M5S) dichiara che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha già iniziato ad occuparsi del tema disciplinato dal provvedimento in esame e concorda con la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni per consentire l'acquisizione di elementi utili ad affrontare le criticità già ravvisate dal Movimento 5 Stelle e addivenire, se possibile, a una soluzione condivisa.
Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale.
C. 2221 Tassinari.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rosaria TASSINARI (FI-PPE), relatrice, riferisce che l'articolo 1, recante i princìpi generali, statuisce, al comma 1, che la Repubblica riconosce la funzione dell'attività musicale popolare amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e come mezzo di espressione artistica; tutela e valorizza l'attività musicale popolare amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e Pag. 112internazionale. La norma specifica che il riconoscimento dell'importanza della musica popolare amatoriale, la sua tutela e la sua valorizzazione costituiscono attuazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sono effettuate in conformità ai princìpi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.
Il comma 2 dispone che le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale nonché di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra esse rientrano, a titolo esemplificativo, le bande musicali, i cori, le mandolinistiche, i gruppi folklorici, le orchestre sinfoniche amatoriali e altri gruppi di musica popolare amatoriale.
Il comma 3 dispone che alle associazioni musicali amatoriali non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, si applicano le agevolazioni previste dal successivo articolo 3, chiarendo al contempo che, invece, alle associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme ivi previste.
Rileva che l'articolo 2, statuisce – al comma 1 – che l'attività musicale popolare amatoriale, bandistica, corale, coreutica, mandolinistica e folklorica è libera.
Il comma 2 specifica che l'accesso ai benefìci previsti dalla proposta di legge è riservato alle associazioni musicali amatoriali legalmente costituite nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta ovvero di fondazione, anche attive presso enti ecclesiastici, e che operino senza scopo di lucro e siano iscritte negli elenchi di cui al successivo comma 4.
Ai sensi del comma 3, è richiesto che lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indichi come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività culturale musicale popolare amatoriale.
Il comma 4 dispone che spetta alle regioni istituire l'elenco telematico delle associazioni musicali amatoriali costituite nelle forme previste dai commi 2 e 3. Inoltre, le stesse disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure richieste per l'iscrizione. La norma specifica che l'elenco è distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati al comma 1 del medesimo articolo 2. I dati relativi alle associazioni e alle fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni.
L'articolo 3, che disciplina i contributi, le agevolazioni e il regime fiscale. In particolare, osserva che il comma 1 dispone che i contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore delle associazioni musicali amatoriali di cui al precedente articolo 2, comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta, sono cumulabili tra loro e con i contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.
Il comma 2 statuisce che lo Stato può contribuire, anche in collaborazione con le reti associative delle pro loco, all'organizzazione della «Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale». Non solo: è consentita tale contribuzione anche nei confronti della Festa europea della musica e di altre manifestazioni di interesse nazionale e internazionale individuate annualmente dal Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Ciò posto, sottolinea che il comma 3 conferisce alle regioni il compito di disciplinare le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore delle associazioni e fondazioni amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2. La norma Pag. 113specifica che i contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati dalle associazioni e fondazioni interessate.
Il comma 4 incide sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, apportandovi tre novelle. In particolare:
la lettera a) modifica l'articolo 67, comma 1, lettera m), al fine di includere nel novero dei redditi diversi, entro cui sono già ricompresi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi per prestazioni di natura non professionale erogati da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche nei confronti dei direttori artistici e dei collaboratori tecnici, anche quelli erogati nei confronti dei «formatori»;
la lettera b), modificando l'articolo 148, comma 3, include tra le attività che non si considerano commerciali ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società (IRES) le attività svolte dalle associazioni musicali amatoriali in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
la lettera c), novellando l'articolo 149, comma 4, include le associazioni musicali amatoriali tra gli enti per i quali non si applica la normativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 del medesimo articolo 149, che identifica i requisiti al ricorrere dei quali l'ente perde la qualifica di ente non commerciale, e diviene quindi soggetto all'imposta sul reddito delle società (IRES).
Infine, il comma 5 dell'articolo 3 dispone che alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge n. 398 del 1991, non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Evidenzia che l'articolo 4 reca misure in materia di promozione della musica popolare amatoriale, e in questo senso il comma 1 dispone che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare. La norma specifica che questa attività di promozione può avvenire anche mediante forme di collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché attraverso il sostegno delle pro loco.
Il comma 2 statuisce che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, promuovono la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza, alla diffusione, all'insegnamento nonché all'apprendimento della musica popolare amatoriale, in particolare per gli alunni e le alunne delle scuole primarie del sistema nazionale di istruzione.
Il comma 3 assegna alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni, nell'ambito delle loro competenze, il compito di promuovere programmi di scambio, anche a livello internazionale, tra le associazioni e le fondazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari amatoriali, anche attraverso progetti specifici con le pro loco operanti nei territori.
Infine, osserva che l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge – quantificati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 – si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.10.
RISOLUZIONI
Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta comincia alle 13.10.
Pag. 114Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
7-00261 Latini: Iniziative per favorire l'approfondimento della conoscenza del Cantico delle creature di San Francesco D'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della sua stesura, in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
(Seguito discussione e conclusione – Approvazione).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 marzo scorso.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che è stata pubblicata una nuova formulazione della risoluzione in titolo al fine di correggere un errore materiale relativo all'anno in cui ricorre l'ottavo centenario della scrittura del Cantico (erroneamente indicato come 2024 e ora corretto con il 2025) e che la risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Sasso, Loizzo, Miele, Mollicone, Amorese, Tassinari e Dalla Chiesa.
Passando al merito della risoluzione a sua prima firma segnala che per l'organizzazione delle previste iniziative celebrative presso le scuole è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio un Comitato nazionale presieduto dal famoso poeta Davide Rondoni.
Nel sottolineare l'importanza del «Cantico delle creature» anche sul piano culturale e letterario, essendo il testo in volgare più antico della letteratura italiana, invita la rappresentante del Governo, Paola Frassinetti, che ringrazia per la presenza e per la disponibilità, ad esprimere il parere sul testo della risoluzione.
Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI, nell'esprimere apprezzamento per i contenuti della risoluzione in esame con particolare riferimento all'attenzione per la cura e la tutela degli animali nonché per l'attenzione nei confronti delle persone malate e sofferenti, giudica molto favorevolmente la previsione di importanti iniziative anche nelle scuole di ogni ordine e grado, in questo particolare momento storico.
La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione 7-00261 (vedi allegato 3).
7-00290 Mollicone: Sulla tutela del diritto d'autore con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che la risoluzione in esame, a prima firma del deputato Mollicone è stata sottoscritta anche dal deputato Amorese che invita ad intervenire.
Alessandro AMORESE (FDI) illustra in sintesi i contenuti della risoluzione in esame, di cui è cofirmatario, evidenziando che la Commissione è impegnata attivamente nella tutela della creatività con riferimento alle nuove tecnologie attraverso l'indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui propri settori di competenza.
Ricorda in particolare che il settore del doppiaggio è un'eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo e la sua tradizione decennale è stata elogiata da grandi registi come Pierpaolo Pasolini e Federico Fellini, che lo considerava l'ultima importantissima fase della produzione filmica e in cui riusciva ancora a dare spazio alla sua creatività.
Segnala quindi che Anad, l'Associazione nazionale attori doppiatori, ha lanciato qualche settimana fa l'appello «Difendiamo l'Intelligenza Artistica» per denunciare i rischi e i pericoli legati all'Intelligenza Artificiale e al machine learning nel mondo del cinema, della televisione, e non solo.Pag. 115
In conclusione sottolinea che la risoluzione in esame si propone dunque di rafforzare la tutela dei doppiatori e del mondo degli attori – sia nella prestazione artistica che nella cessione dei diritti – anche in relazione all'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale generativa.
Gaetano AMATO (M5S) nel condividere le finalità dell'atto di indirizzo in esame ritiene che le previste maggiori tutele per il settore del doppiaggio dovrebbero essere estese anche alle figure degli attori e degli sceneggiatori. In particolare esprime forti preoccupazioni per l'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa per produrre scene non previste dalle sceneggiature originali, per le quali ormai si chiede agli attori di sottoscrivere una sorta di liberatoria.
In tale quadro propone alla Commissione di valutare l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente colpiti dall'uso delle citate tecnologie, quali gli attori, i doppiatori e gli sceneggiatori.
Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 2 aprile 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.